Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
Procedura ° Spese ° Ricorso di annullamento avverso il regolamento n. 2187/93 che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività ° Rinuncia conseguente a una dichiarazione della convenuta resa dinanzi al Tribunale concernente il suo comportamento in caso di annullamento del regolamento nell' ambito di un altro ricorso ° Insussistenza dei requisiti necessari per la messa delle spese a carico dell' altra parte ° Compensazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]
Massima
La presa di posizione delle istituzioni, risultante dal verbale di udienza del Tribunale, sulle conseguenze che esse avrebbero tratto da un eventuale annullamento da parte del giudice comunitario del regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, e cioè che tutti gli interessati, anche se non parti del ricorso diretto a ottenere siffatto annullamento, potrebbero pretendere un indennizzo calcolato senza dare applicazione alle restrizioni previste dagli artt. 8 e 14 del citato regolamento, può aver motivato la decisione di recesso di taluni ricorrenti che domandavano l' annullamento del regolamento, in quanto ha consentito a questi ultimi di conoscere la posizione del Consiglio in merito alle conseguenze dell' accettazione dell' offerta di indennizzo prevista dal regolamento controverso, qualora venisse annullato.
Tuttavia, la natura di consimile dichiarazione non è tale da giustificare, in virtù dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, la messa a carico dell' istituzione convenuta delle spese dei ricorrenti. Considerato quanto precede, ogni parte deve sopportare le proprie spese.
Parti
Nella causa T-541/93,
Norman McCutcheon, residente in Aldhogal (Regno Unito), e gli altri produttori di latte i cui nominativi figurano nell' allegato alla presente ordinanza, rappresentati dagli avv.ti James O' Reilly, SC, e Philippa Watson, barrister, su incarico del signor Oliver Ryan-Purcell, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal signor J. D. Colahan, successivamente dal signor S. T. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), e, in particolare, dei relativi artt. 8 e 14,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1993, il signor Norman McCutcheon e gli altri ricorrenti, i cui nominativi figurano nell' allegato alla presente ordinanza, hanno proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso avverso il Consiglio mirante all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 2187/93"), e, in particolare, dei relativi artt. 8 e 14.
2 Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1993, i ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, disponga la sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 2187/93, segnatamente del relativo art. 14, quarto comma, e, dall' altro, dichiari che i ricorrenti possono ricevere l' indennizzo forfettario previsto dallo stesso regolamento senza essere obbligati a recedere dal ricorso da essi proposto.
3 Con ordinanza 1 febbraio 1994, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori riservando la decisione sulle spese (cause T-278/93 R e T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-11).
4 Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1994, la Commissione ha chiesto di poter intervenire nel procedimento a sostegno del convenuto. Con ordinanza 30 agosto 1994, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha statuito sulla domanda.
5 Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1994, il Regno Unito ha chiesto di poter intervenire nel procedimento a sostegno del convenuto. Con ordinanza 30 agosto 1994, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha statuito sulla domanda.
6 Con lettere registrate presso la cancelleria del Tribunale fra il 25 febbraio e il 7 ottobre 1994, i ricorrenti, ad eccezione dei signori Gregory Walsh, Patrick Hefferman, Thomas Fitzsimons, Patrick Wall, Patrick Griffin, John Harris, Sean Coughlan e James Connaughton, hanno rinunciato al ricorso.
7 Ai sensi dell' art. 87, n. 5, prima frase, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tal senso. Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono tuttavia che il Tribunale applichi l' art. 87, n. 5, seconda frase, di detto regolamento, a tenore del quale l' altra parte può essere condannata alle spese se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima. Tale domanda dei ricorrenti si riferisce altresì alle spese relative al procedimento d' urgenza.
8 Nelle sue osservazioni registrate nella cancelleria fra il 19 maggio 1994 e il 4 novembre 1994, il Consiglio si è opposto alla domanda dei ricorrenti relativa alle spese. Nelle sue osservazioni registrate nella cancelleria il 4 novembre 1994, anche la Commissione, la quale, in qualità di interveniente, in forza dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, deve sopportare le proprie spese, ha contestato gli argomenti dei ricorrenti relativi alla condanna del Consiglio alle spese.
9 A sostegno della loro domanda, i ricorrenti deducono tre argomenti principali. In primo luogo, affermano che le istituzioni convenute sono responsabili della proliferazione del contenzioso nel campo delle quote di latte, in quanto nel quadro del regolamento n. 2187/93 esse hanno dedotto la scadenza del termine di prescrizione nei confronti dei produttori che si trovano nella loro situazione. Inoltre, ai sensi dell' art. 14 di tale regolamento, per poter ricevere l' indennizzo offerto loro, i produttori devono rinunciare a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno che forma oggetto dell' offerta di indennizzo. Il regolamento in questione non conterrebbe quindi un' offerta di indennizzo tale da coprire i danni realmente subiti. A parere dei ricorrenti ciò comporta la conseguenza di privarli del diritto di essere indennizzati per una parte del danno che essi ritengono di aver subito. In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere il fatto che la Commissione, avendo accettato, tramite il proprio regolamento (CEE) 28 settembre 1993, n. 2648, che prevede modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2648/93"), di pagare in misura forfettaria gli onorari degli avvocati di tutti i produttori di latte che avevano agito prima della comunicazione del 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4), avrebbe dovuto, per analogia, pagare anche le spese legali sostenute successivamente alla data del 5 agosto 1992, in quanto l' azione di tali avvocati si era resa necessaria per migliorare la posizione dei produttori. In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che dalla citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione, in particolare dal relativo punto 52, deriva che, nel caso in cui le disposizioni del regolamento n. 2187/93, impugnate nelle cause principali, venissero dichiarate illegittime, il fatto che essi avessero, medio tempore, accettato l' offerta di indennizzo prevista da tale regolamento non dovrebbe comportare alcun pregiudizio nei loro confronti. Quanto sopra sarebbe la conseguenza di una dichiarazione in tal senso resa dagli agenti delle istituzioni convenute nel corso dell' audizione delle parti e riportata al punto 51 dell' ordinanza. I ricorrenti fanno presente che, considerata la maggior certezza del diritto che deriva loro dall' ordinanza, intendono recedere dall' azione.
10 Per quanto riguarda il primo argomento dei ricorrenti, il Consiglio afferma che la proposizione di più ricorsi singoli di annullamento avverso il regolamento n. 2187/93 è stata del tutto inutile, in quanto, qualora il Tribunale avesse annullato il detto regolamento, ciò avrebbe avuto efficacia erga omnes. La Commissione, da parte sua, afferma che la proposizione di ricorsi di annullamento non era necessaria per ottenere il risarcimento del danno subito dai ricorrenti. Il loro recesso sarebbe un atto del tutto spontaneo, che essi avrebbero deciso di porre in essere al fine di ricevere l' offerta di indennizzo prevista dal regolamento n. 2187/93 e non sarebbe dovuto ad un cambiamento di posizione delle istituzioni.
11 Per quanto riguarda gli altri due argomenti, il Consiglio e la Commissione affermano che la citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione si limita a riconoscere l' esigenza che le istituzioni adottino tutte le misure necessarie per dare esecuzione all' eventuale sentenza del Tribunale o della Corte di annullamento del regolamento n. 2187/93, in ragione dell' errata applicazione delle norme dello Statuto (CEE) della Corte in tema di prescrizione. Tale ordinanza non conterrebbe alcuna giustificazione per quanto riguarda il recesso dei ricorrenti dal ricorso di annullamento da essi proposto. L' offerta di pagamento delle spese legali contenuta nel regolamento n. 2648/93, sarebbe, da parte sua, connessa all' accettazione dell' offerta di indennizzo le cui modalità sono state definite dal regolamento n. 2187/93 e non potrebbe essere applicata al di fuori di tale contesto.
12 E' opportuno anzitutto rammentare che l' art. 8 del regolamento n. 2187/93 dispone che l' indennizzo forfettario da esso previsto viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto e che il termine quinquennale di prescrizione in tema di responsabilità extracontrattuale, fissato all' art. 43 dello Statuto (CEE) della Corte, si considera interrotto sia alla data della domanda presentata dal produttore a una delle istituzioni della Comunità, sia alla data di presentazione del ricorso alla Corte, sia ancora alla data della comunicazione 5 agosto 1992, con la quale il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a dare applicazione alla sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061), nei riguardi di tutti i produttori di latte danneggiati. Ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2187/93, l' accettazione dell' offerta di indennizzo comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno che forma oggetto delle domande di indennizzo.
13 In secondo luogo occorre rilevare che, nel corso dei procedimenti d' urgenza proposti nell' ambito della presente controversia come in controversie analoghe, sia il Consiglio sia la Commissione, convenuta in alcune di queste controversie, hanno dichiarato, durante la fase scritta del procedimento, che il fatto che i ricorrenti abbiano accettato l' offerta di indennizzo, rinunciando a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni, non comporta necessariamente la perdita di qualsiasi loro diritto di indennizzo per l' intero periodo per il quale ritengono di avervi diritto, nell' ipotesi in cui il Tribunale o la Corte dovessero ritenere che le disposizioni in materia di prescrizione, previste all' art. 8 del regolamento n. 2187/93, siano illegittime. A parere del Consiglio, in casi del genere, l' indennizzo sarebbe normalmente dovuto per l' intero periodo oggetto di controversia.
14 Nel corso dell' udienza del 6 gennaio 1994, relativa ai procedimenti sommari di cui sopra, gli agenti del Consiglio e della Commissione hanno acconsentito all' iscrizione nel verbale dell' udienza di una dichiarazione di analogo tenore (v. ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 51).
15 Dato quanto sopra, non può negarsi che, anche se la domanda di procedimento sommario è stata respinta, siffatta dichiarazione delle istituzioni ha verosimilmente indotto i ricorrenti a recedere, in quanto in tal modo sono venuti a conoscenza della posizione del Consiglio e della Commissione in merito alle conseguenze dell' accettazione dell' offerta di indennizzo prevista dal regolamento controverso nell' eventualità in cui venisse annullato.
16 Tuttavia, la natura di una dichiarazione siffatta non è tale da giustificare, in virtù dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, la messa a carico dell' istituzione convenuta delle spese dei ricorrenti. Considerato quanto precede, ogni parte deve sopportare le proprie spese. Tale conclusione non risulta in contrasto con il regolamento n. 2648/93, il cui art. 2 si limita a prevedere il pagamento delle spese legali sostenute prima del 5 agosto 1992.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) I nominativi di Norman McCutcheon e degli altri produttori di latte indicati nell' allegato alla presente ordinanza sono cancellati dall' elenco dei ricorrenti nella causa T-541/93, ad eccezione di quelli di Gregory Walsh, Patrick Hefferman, Thomas Fitzsimons, Patrick Wall, Patrick Griffin, John Harris, Sean Coughlan e James Connaughton.
2) Ogni parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 16 dicembre 1994.
Full & Egal Universal Law Academy