Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Adozione di provvedimenti provvisori ° Domanda diretta ad ottenere la sospensione, mediante provvedimenti provvisori, di un accordo di acquisto in comune di diritti televisivi che fruisce di una dichiarazione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato ° Competenza della Commissione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
[Trattato CEE, artt. 85, 173 e 186; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1]
2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave ed irreparabile ° Pregiudizio economico non comprovato
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. In base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato, spetta alla Commissione, se lo ritiene necessario, nell' ambito dei poteri di controllo in materia di concorrenza attribuitile, in particolare, dal combinato disposto dell' art. 85 del Trattato e dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, adottare un provvedimento provvisorio al fine di sospendere un accordo di acquisizione in comune di diritti televisivi che fruisce di una dichiarazione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Il ruolo del giudice comunitario consiste nell' esercitare il sindacato giurisdizionale sull' operato della Commissione in materia e non già nel sostituirsi a quest' ultima nell' esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi delle menzionate disposizioni.
D' altronde, in un procedimento sommario instaurato nel contesto di un ricorso diretto all' annullamento di una decisione della Commissione, i provvedimenti provvisori che il giudice dell' urgenza ritiene necessario adottare devono, in linea di principio, rientrare nell' ambito della decisione finale che il giudice di merito potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 e collocarsi nell' ambito dei rapporti tra le parti della causa. Orbene, tale decisione non può in alcun caso avere ad oggetto l' annullamento dell' accordo riguardante l' acquisto in comune di diritti televisivi stipulati da imprese che, per giunta, sono estranee alla causa.
Risulta quindi che la domanda mira ad ottenere dal giudice dell' urgenza un provvedimento provvisorio che non rientra nella sua competenza e, di conseguenza, dev' essere dichiarata irricevibile.
2. L' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
Adducendo in sostanza solo un danno economico che le verrebbe provocato dalla decisione impugnata, senza fornire il minimo dato quanto alla sua misura, mentre taluni elementi presentati dalla resistente consentono di dubitare dell' effettività di tale danno, la richiedente non ha dimostrato che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, la decisione controversa potrebbe provocarle un pregiudizio al quale non si potrebbe più rimediare mediante l' esecuzione di un' eventuale sentenza che annulli la suddetta decisione nell' ambito del giudizio di merito. Quindi, la domanda di provvedimenti provvisori dev' essere respinta.
Parti
Nel procedimento T-543/93 R,
Gestevisión Telecinco SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, con l' avv. Santiago Muñoz Machado, assistito dall' avv. Maria López-Contreras, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Carlos Amo Quiñones, 2, rue Gabriel Lippmann,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente
avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 11 giugno 1993, 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.150 ° UER/Sistema Eurovisione, GU L 179, pag. 23), nonché una domanda diretta alla sospensione del sistema dell' Eurovisione fino a che il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1993, la Gestevisión Telecinco SA (in prosieguo: la "Telecinco") ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 1993, 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.150 ° UER/Sistema Eurovisione, GU L 179, pag. 23).
2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Telecinco ha del pari presentato, ai sensi degli artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata nonché l' adozione di provvedimenti cautelari che consentano di sospendere il sistema dell' Eurovisione fino a che il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale.
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Telecinco il 12 novembre 1993.
4 Le parti hanno esposto le loro spiegazioni orali il 16 novembre 1993. Il 24 novembre 1993, la richiedente ha depositato osservazioni sull' udienza del provvedimento sommario. Con provvedimento, di pari data, del presidente del Tribunale tale documento è stato allegato al fascicolo di causa. Con lettera del 30 novembre 1993, la Commissione ha presentato osservazioni su tale documento.
5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda presentata dinanzi al Tribunale, occorre ricordare, in modo succinto, il contesto e gli antecedenti della presente controversia, così come risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle spiegazioni orali fornite nel corso dell' udienza del 16 novembre 1993.
6 La presente domanda di provvedimenti provvisori è diretta dalla Telecinco contro la decisione, adottata dalla Commissione in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, che dichiara le disposizioni dell' art. 85, n. 1, inapplicabili, per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 febbraio 1998, alle disposizioni statutarie e alle altre norme dell' Unione europea di radiodiffusione (in prosieguo: l' "UER") relative all' acquisto di diritti televisivi su manifestazioni sportive, allo scambio di programmi sportivi nell' ambito dell' Eurovisione e alla conclusione di contratti con terzi per l' accesso a tali programmi. Questa dichiarazione di esenzione comporta due obblighi: in primo luogo, l' obbligo, per l' UER ed i suoi membri, di acquistare collettivamente i diritti televisivi su manifestazioni sportive solo nel quadro di accordi che consentano alla stessa e ai suoi membri o ai titolari dei diritti di garantire l' accesso a terzi in conformità al regolamento che disciplina l' accesso, ovvero, previa approvazione dell' UER, a condizioni più vantaggiose per gli enti radiotelevisivi non membri; in secondo luogo, l' obbligo di informare la Commissione di qualsiasi modifica e integrazione delle norme notificate, di tutte le procedure di arbitrato riguardanti controversie nel quadro del regime di accesso e di tutte le decisioni relative a domande di adesione di terzi.
7 La Telecinco è stata costituita nel marzo 1989 ed autorizzata dalle competenti autorità spagnole ad esercire in Spagna per un periodo di dieci anni, prorogabile, un servizio televisivo privato.
8 L' UER è un' associazione di enti radiofonici e televisivi, senza scopo di lucro, costituita nel 1950, con sede in Ginevra. In conformità all' art. 2 del suo statuto, l' UER ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra i suoi membri e con gli enti di radiodiffusione del mondo intero e di rappresentare gli interessi dei suoi membri per quanto riguarda i programmi, nonché nei settori giuridico, tecnico e altri. Dopo la sua fusione con l' organizzazione omologa dell' Europa orientale, l' UER è composta di 67 membri attivi situati in 47 paesi della zona di radiodiffusione europea e che, per la maggior parte, sono enti rientranti nel settore pubblico o incaricato di un servizio pubblico. Nella seconda metà degli anni '80 ° in cui si è manifestato lo sviluppo delle imprese di radiodiffusione e di televisione di carattere prevalentemente commerciale ° l' UER ha, tuttavia, ammesso o mantenuto nel suo ambito, in quanto membri attivi, enti televisivi privati, come le società francesi Canal Plus e TF1, che è stata privatizzata nel 1986.
9 Lo statuto dell' UER è stato modificato nel 1988, al fine di insistere, secondo la stessa UER, "sull' obbligo dei membri di svolgere un compito particolare di interesse pubblico, al quale essi sono assoggettati dalla loro legislazione e/o dalla prassi nazionale che li caratterizza come un gruppo particolare di radiodiffusori avente obblighi ed interessi comuni". Per tener conto dei diritti acquisiti dai vecchi membri, lo statuto dell' UER, così come modificato, precisa, nell' art. 21, che l' art. 3, n. 2, nella nuova redazione, non comprometterà lo status degli enti che, al momento della sua entrata in vigore ° il 1 marzo 1988 °, abbiano già la qualità di membri attivi, ma che non soddisfino più da quel momento tutte le condizioni stabilite dalla detta disposizione. Secondo la nuova versione dell' art. 3, n. 2, i membri dell' UER sono ripartiti in due categorie: membri attivi e membri associati. Possono essere membri attivi dell' UER gli enti di radiodiffusione o gruppi di tali enti di un paese situato nella zona europea di radiodiffusione, che svolgono in tale paese, con l' autorizzazione delle competenti autorità, un servizio di importanza e di carattere nazionale e che, inoltre, diano la prova di soddisfare cumulativamente tre condizioni: fornire un servizio rivolto a tutto il pubblico del loro paese o una parte sostanziale di esso; offrire una programmazione variata ed equilibrata, intesa a soddisfare tutti i vari settori del pubblico; produrre, sotto il loro controllo editoriale, una parte notevole dei programmi trasmessi.
10 L' Eurovisione costituisce il contesto principale degli scambi di programmi tra i membri attivi dell' UER. Essa esiste dal 1954 e corrisponde ad una parte sostanziale degli obiettivi dell' UER. Secondo l' art. 3, n. 5, dello statuto: "L' Eurovisione si basa sull' impegno dei membri di offrirsi a patto di reciprocità, la trasmissione delle notizie importanti, nonché i servizi di attualità e la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel territorio nazionale, in quanto possono interessare gli altri membri dell' Eurovisione". Inoltre, tutti i membri attivi dell' UER possono partecipare ad un sistema di acquisto in comune e di ripartizione dei diritti televisivi (e delle spese relative) per le manifestazioni sportive internazionali, chiamati "diritti dell' Eurovisione". L' art. 3, n. 6, dello statuto, aggiunto al momento della modifica del 1988, ha previsto un accesso contrattuale all' Eurovisione di cui potrebbero fruire i membri associati (54 attualmente) e gli enti non membri dell' UER.
11 Il 3 aprile 1989, l' UER ha notificato alla Commissione le norme che disciplinano l' acquisto di diritti televisivi relativi alle manifestazioni sportive, lo scambio di trasmissioni sportive nell' ambito del sistema Eurovisione e l' accesso contrattuale dei terzi a tali trasmissioni ed ha chiesto, nel contempo, un' attestazione negativa o, comunque, un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Secondo tali norme, l' accesso contrattuale dei terzi ai diritti televisivi acquistati dai membri dell' UER, in forza di accordi riguardanti le trasmissioni sportive conclusi nell' ambito dell' Eurovisione, come pure alla trasmissione di tali manifestazioni sportive, avverrebbe attraverso un sistema di concessione, da parte dell' UER, o da parte dei suoi membri, di sublicenze che consentano ai non membri di completare i loro propri programmi sportivi qualora essi stessi non abbiano acquistato i diritti di ritrasmissione sul mercato. Secondo il principio detto "dell' embargo", i non membri otterrebbero, in linea di principio, solo il diritto alla ritrasmissione in differita.
12 Con comunicazione 5 ottobre 1990, fatta in conformità all' art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione ha pubblicato la parte sostanziale del contenuto di tale comunicazione nella GU C 251, pag. 2, e ha manifestato la sua intenzione di adottare una decisione favorevole nei suoi confronti. A seguito delle osservazioni criticate che le sono state rivolte da terzi, la Commissione ha organizzato il 18 e 19 dicembre 1990 un' audizione di tutte le parti interessate. Dal fascicolo risulta che la richiedente ha presentato osservazioni scritte alla Commissione ed ha partecipato a tale audizione.
13 Il 24 giugno 1991, la Commissione ha inviato all' UER una comunicazione degli addebiti nella quale rilevava che il sistema di concessione di sublicenze "non era accettabile".
14 La decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione a seguito della presentazione, da parte dell' UER, di una nuova versione modificata, d' accordo con la Commissione, delle norme relative al sistema di concessione di sublicenze.
In diritto
15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
16 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-24/93 R, CMBT/Commissione, Racc. pag. II-543).
Argomenti delle parti
17 A sostegno della domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente assume che, nel caso di specie, per evitare che essa subisca un pregiudizio grave e irreparabile prima della pronuncia della sentenza sul ricorso principale, non basta sospendere l' esecuzione dell' impugnata decisione della Commissione. Sarebbe necessario, inoltre, sospendere, a titolo cautelare, il sistema Eurovisione esentato da tale decisione e, in particolare, l' accordo riguardante l' acquisto in comune di diritti televisivi per le manifestazioni sportive internazionali.
18 A questo proposito, la richiedente sostiene che il pregiudizio economico che il sistema Eurovisione nonché la decisione contestata le provocano è evidente, grave e irreparabile. In primo luogo, il suddetto sistema impedirebbe alla richiedente di acquistare e, di conseguenza, di includere nella sua programmazione trasmissioni di manifestazioni sportive, il che darebbe di essa un' immagine negativa praticamente impossibile da modificare fra i telespettatori. Ciò sarebbe tanto più grave per il fatto che la richiedente, in quanto operatore privato esclusivamente dipendente dalle entrate pubblicitarie, avrebbe bisogno, per sopravvivere, di un determinato tasso di audience. In secondo luogo, l' impossibilità, per la richiedente, di far concorrenza all' UER ed ai suoi membri sarebbe ancora aggravata dallo status privilegiato di cui le imprese pubbliche televisive fruirebbero in Spagna in considerazione, in particolare, del loro doppio finanziamento attraverso gli introiti della pubblicità e numerosi aiuti statali. La Commissione, invece di porre rimedio a tale situazione, avrebbe adottato una decisione che fornisce all' autorità e ai giudici nazionali una base per conservare tale status privilegiato contrastante col Trattato. Secondo la richiedente, nel caso in cui tali condizioni perdurassero, essa si vedrebbe costretta a sparire dal mercato per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.
19 Per quanto riguarda il fumus boni juris, la richiedente assume che il ricorso principale è prima facie fondato. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe inficiata dalla violazione di forme sostanziali, giacché la Commissione, contrariamente a quanto le imporrebbe l' art. 19 del regolamento n. 17, non avrebbe comunicato alla richiedente le vere ragioni della concessione dell' esenzione e non l' avrebbe sentita dopo la modifica, da parte dell' UER, del sistema di concessione di sublicenze. In secondo luogo, la contestata decisione violerebbe, a danno degli operatori privati, il principio della parità tra le imprese, consentendo di non applicare le norme in materia di concorrenza alle imprese facenti parte dell' UER che, per errore della Commissione, sarebbero state indebitamente considerate come incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale e, pertanto, come rientranti nell' art. 90, n. 2, del Trattato CEE, mentre esse sono solo imprese che rientrano negli artt. 85 e 86 e due di esse ° TF1 e Canal Plus ° sono addirittura imprese private. In terzo luogo, la decisione controversa costituirebbe nel contempo un provvedimento col quale la Commissione, in violazione dell' art. 90, n. 1, del Trattato, favorirebbe imprese pubbliche. In quarto luogo, il sistema di concessione di sublicenze modificato a richiesta della Commissione, non avendo, secondo la richiedente, alcuna efficacia pratica, non consentirebbe di concludere che il sistema Eurovisione soddisfi le condizioni poste dall' art. 85, n. 3, del Trattato. In quinto luogo, il sistema Eurovisione rafforzerebbe in modo chiaro la posizione dominante sul mercato dei diritti di ritrasmissioni sportive che deterrebbero l' UER e taluni dei suoi membri e, quindi, costituirebbe un abuso ai sensi dell' art. 86 del Trattato. Infine, la decisione controversa avrebbe lo scopo e l' effetto non già di applicare regole di concorrenza, ma piuttosto di disciplinare i rapporti tra gli operatori pubblici e privati sul mercato dei diritti televisivi e di autorizzare le pubbliche autorità e le imprese pubbliche a mantenere in vigore tutti i provvedimenti che concedono privilegi alle suddette imprese, il che eccederebbe dalla competenza della Commissione nell' ambito di un procedimento in materia di concorrenza.
20 La Commissione, da parte sua, ritiene anzitutto che la domanda presentata dalla richiedente non consenta di concludere per l' esistenza di un rischio di pregiudizio grave ed irreparabile. A suo avviso, la richiedente non ha fornito alcuna prova tangibile, come ad esempio dati che rivelino una perdita di audience o una diminuzione delle entrate pubblicitarie. Al contrario, i dati in possesso della Commissione indicherebbero che la richiedente è riuscita non soltanto a impiantarsi sul mercato, ma anche a migliorarvi la sua posizione. Per di più, essa trasmetterebbe programmi sportivi come qualsiasi altro canale televisivo e deterrebbe pure un certo numero di diritti esclusivi per la ritrasmissione in Spagna di manifestazioni sportive di portata internazionale. La Commissione rileva a questo proposito che, secondo le informazioni fornite dalla RTVE (una rete televisiva pubblica spagnola), la richiedente non ha mai fatto alcuna offerta d' acquisto dei diritti in taluni settori sportivi e non ha mai preso contatto con la RTVE al fine di ottenere una sublicenza per ritrasmettere manifestazioni sportive di cui questa aveva acquisito i diritti nell' ambito o al di fuori del sistema Eurovisione. Comunque, la richiedente non avrebbe dimostrato che, in mancanza del sistema Eurovisione, avrebbe potuto ottenere maggiori diritti di ritrasmissione. Infine, la decisione contestata non legittimerebbe in alcun modo le eventuali distorsioni di concorrenza generate dagli aiuti statali a favore di imprese pubbliche televisive denunciate dalla ricorrente.
21 Per quanto riguarda la domanda di sospensione dell' applicazione dell' accordo stipulato nell' ambito dell' UER, riguardante l' acquisto in comune di diritti televisivi per manifestazioni sportive e, in generale, del sistema Eurovisione, la Commissione la considera irricevibile, in quanto il Tribunale non può, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato, ordinare la sospensione di un accordo stipulato tra terzi, né sostituirsi alla Commissione nell' esercizio delle prerogative conferitele dall' art. 3 del regolamento n. 17. Comunque, la Commissione ritiene che anche tale domanda debba essere respinta per gli stessi motivi, che giustificano, a suo avviso, il rigetto dell' altra domanda di provvedimenti provvisori.
22 D' altra parte, secondo la Commissione nessuno dei mezzi di fatto e di diritto dedotti dalla richiedente nei riguardi dell' illegittimità della decisione controversa giustificano prima facie la concessione di provvedimenti provvisori. Per quanto riguarda, in primo luogo, il mezzo relativo alla violazione delle forme sostanziali, la Commissione ritiene che l' art. 19 del regolamento n. 17 non le imponga né l' obbligo di pubblicare previamente i motivi che l' hanno indotta ad adottare una decisione di esenzione né di sentire una seconda volta la richiedente, giacché questa non si troverebbe nella stessa situazione procedurale delle imprese direttamente riguardate dal procedimento promosso dalla Commissione. Circa, poi il mezzo relativo alla violazione delle norme in materia di concorrenza stabilite dal Trattato, la Commissione, pur ammettendo che tali norme debbono applicarsi in modo uguale alle imprese pubbliche e private, ritiene cionondimeno che essa possa tener conto, nel contesto di una procedura di esenzione, delle peculiarità del settore economico nel quale le imprese, pubbliche o private, operano o degli oneri od obblighi cui esse sono soggette, salve restando le disposizioni specifiche dell' art. 90 del Trattato, in particolare del n. 2. La Commissione è del parere che il fatto che le condizioni di applicazione di tale disposizione non ricorrano in un determinato contesto non significhi che la situazione particolare di un gruppo di imprese non possa essere presa in considerazione al momento di applicare l' art. 85, n. 3, ad un accordo stipulato nell' ambito di tale gruppo. Comunque, la Commissione non si sarebbe basata, in via principale, sulla "missione specifica di servizio pubblico" per concedere l' esenzione controversa. Essa non avrebbe fatto altro che valutare gli effetti positivi degli accordi in causa e prendere in considerazione, in subordine, nell' ambito dell' esame dell' indispensabilità dei suddetti accordi, gli obblighi cui è subordinata l' appartenenza all' UER. Per quanto riguarda l' asserito abuso di posizione dominante che sarebbe costituito dagli accordi contestati, la Commissione rinvia alla decisione controversa, nella quale essa conclude che l' UER non occupa nemmeno una posizione dominante. Quanto, infine, al mezzo relativo all' incompetenza della Commissione, questa deduce che la sua decisione di esenzione si riferisce ad un accordo notificato e che la sua analisi giuridica riguardante l' esenzione si basa sulle peculiarità del caso concreto.
Valutazione del giudice dell' urgenza
23 Occorre rilevare, in primo luogo, che nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente chiede al giudice l' adozione di due provvedimenti: la sospensione del sistema Eurovisione di acquisto in comune di diritti televisivi per le manifestazioni sportive internazionali, esentato con la decisione controversa in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, e la sospensione dell' esecuzione della stessa decisione.
24 Per quanto riguarda la prima domanda, si deve rilevare che, in base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato, spetta alla Commissione, se lo ritiene necessario, nell' ambito dei poteri di controllo in materia di concorrenza attribuitile, in particolare, dal combinato disposto dell' art. 85 del Trattato e dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, adottare un provvedimento provvisorio come quello richiesto nel caso di specie. Il ruolo del Tribunale consiste nell' esercitare un sindacato giurisdizionale sull' operato della Commissione in materia e non già nel sostituirsi alla Commissione nell' esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi delle soprammenzionate disposizioni (v. ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Racc. pag. 119, punti 18 e 20 della motivazione, e ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1989, causa T-131/89 R, Cosimex/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 12 della motivazione).
25 Occorre ricordare, d' altronde, che il presente procedimento sommario si colloca nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art. 173 del Trattato e diretto all' annullamento della contestata decisione della Commissione. Di conseguenza, i provvedimenti provvisori che il giudice dell' urgenza ritiene necessario adottare devono, in linea di principio, rientrare nell' ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato, e collocarsi nell' ambito dei rapporti tra le parti, nel caso di specie la richiedente e la Commissione. Orbene, la decisione del Tribunale sul ricorso principale non può in alcun caso avere ad oggetto l' annullamento dell' accordo riguardante l' acquisizione in comune di diritti televisivi stipulato nell' ambito dell' UER da imprese, che, per giunta, sono estranee alla causa.
26 Risulta da quanto precede che la prima domanda mira ad ottenere dal giudice dell' urgenza un provvedimento provvisorio che non rientra nella sua competenza e, di conseguenza, va dichiarata irricevibile.
27 Per quanto riguarda la seconda domanda, si deve ricordare che, a norma dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, l' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti dev' essere valutata con riguardo alla necessità di evitare, grazie ad essi, che, prima della decisione sul ricorso principale, il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v., in particolare, l' ordinanza CMTB/Commissione, già citata, punto 31 della motivazione).
28 A questo proposito, si deve osservare che la richiedente deduce in sostanza solo un "pregiudizio economico" che le sarebbe provocato dalla decisione controversa e dal sistema Eurovisione, senza aver fornito prove tangibili a questo riguardo, come dati relativi ad un' eventuale perdita di audience o ad una diminuzione degli introiti pubblicitari. Per contro, la Commissione ha presentato dati diretti a dimostrare che la richiedente sarebbe persino riuscita a migliorare la sua posizione sul mercato (da una quota di mercato del 13,8% in termini di audience nel 1991 a una quota di mercato del 20,7% nel maggio 1993). D' altra parte, come ha sostenuto la Commissione senza che ciò sia stato contestato dalla richiedente, quest' ultima non si è avvalsa, finora, del sistema d' accesso contrattuale soprammenzionato al fine di includere nella sua programmazione manifestazioni sportive i cui diritti siano stati acquisiti nell' ambito del sistema Eurovisione.
29 Per quanto riguarda l' elemento nuovo presentato dalla richiedente nelle osservazioni sull' udienza del procedimento sommario, in cui si fa menzione di un insolito tasso di audience della RTVE dovuto alla trasmissione di una partita di calcio internazionale particolarmente importante, si deve osservare che si tratta solo di un caso isolato, il quale, pertanto, non può considerarsi determinante come prova attestante l' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti. Comunque, la stessa richiedente ammette che i diritti televisivi per tale manifestazione sportiva non sono stati acquisiti nell' ambito del sistema Eurovisione.
30 Risulta da quanto precede che la richiedente non ha dimostrato in questa fase che, nelle specifiche circostanze del caso di specie, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, la decisione impugnata potrebbe provocarle un danno al quale non si potrebbe più rimediare mediante l' esecuzione di un' eventuale sentenza del Tribunale che annulli la stessa decisione nell' ambito del giudizio di merito.
31 Quindi, e senza che sia necessario esaminare la fondatezza prima facie del ricorso principale proposto dalla richiedente, si deve constatare che non sussistono i presupposti necessari, in diritto, per l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti e che, di conseguenza, la domanda dev' essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 14 dicembre 1993.
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