Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Domanda di sospensione dell' esecuzione di una disposizione di un regolamento che fissa un termine per l' accettazione delle offerte di indennizzo rivolte a taluni produttori di latte - Domanda fondata sull' interesse dei richiedenti ad essere informati, prima della scadenza di detto termine, della decisione del giudice dell' urgenza chiamato a pronunciarsi, nell' ambito di un altro ricorso, sulla sospensione dell' esecuzione del medesimo regolamento per quanto riguarda gli effetti della predetta accettazione - Sospensione del termine
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento del Consiglio n. 2187/93, art. 14, terzo e quarto comma)
Parti
- 28443 -
Nel procedimento T-554/93 R,
Abbott Trust, con sede in Cambridge (Regno Unito), e gli altri produttori di latte i cui nomi e indirizzi figurano in allegato alla presente ordinanza, con gli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e H.J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, incaricati dallo studio legale Burges Salmon, solicitors, Bristol, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,
richiedenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistenti,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione, a titolo cautelativo e per un periodo di tre settimane a decorrere dalla data dell' ordinanza che verrà emessa nel procedimento T-555/93 R, dell' art. 14, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1993, A. Aharn, di Lower Sunville, Aropatrick (Irlanda), e altri 588 produttori di latte, tra i quali figurano i richiedenti nel presente procedimento sommario, hanno proposto, ai sensi degli artt. 173, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto, da un lato, all' annullamento degli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta d' indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (in prosieguo: il "regolamento n. 2187/93", GU L 196, pag. 6), e, dall' altro, al risarcimento del danno causato loro dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (in prosieguo: il "regolamento n. 857/84", GU L 90, pag. 13).
2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 1993, alcuni dei ricorrenti nella causa principale hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione, per un periodo di tre settimane dalla data dell' ordinanza che verrà emessa nel procedimento T-555/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione, dell' art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93.
3 I resistenti hanno presentato le loro osservazioni orali nel corso dell' udienza del 6 gennaio 1994.
4 La presente domanda di provvedimenti provvisori si inserisce nell' ambito delle diverse domande di provvedimenti provvisori presentate al Tribunale per ottenere, in sostanza, la sospensione dell' esecuzione dell' art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93.
5 I fatti rilevanti per la decisione sulla presente domanda di provvedimenti provvisori si possono riassumere come segue.
6 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061), la Corte ha dichiarato che il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il danno subito dai richiedenti in conseguenza all' applicazione del regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), nei limiti in cui questi regolamenti non hanno previsto l' assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non avevano consegnato latte durante l' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, perché vincolati da un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
7 In seguito a detta sentenza della Corte, il Consiglio, su proposta della Commissione e sentiti i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ha emanato il regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo forfettario a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività e precisa le modalità e condizioni di concessione di tale indennizzo.
8 Ai sensi dell' art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2187/93, la domanda di risarcimento deve essere presentata in ciascuno Stato membro, alla autorità competente all' uopo designata da quest' ultimo, entro il 30 settembre 1993. Detta autorità dispone, a questo punto, ai sensi dell' art. 14, primo comma, di un termine massimo di quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda per proporre al produttore, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un' offerta di indennizzo, accompagnata da una ricevuta a saldo di ogni suo avere.
9 Ai sensi dell' art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93, la mancata accettazione dell' offerta entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di quest' ultima ha per conseguenza che l' offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate, e cioè il Consiglio e la Commissione. Inoltre, l' art. 14, quarto comma, dispone che l' accettazione dell' offerta mediante la restituzione alla competente autorità nazionale, nel suddetto termine di due mesi, della ricevuta debitamente approvata e sottoscritta dal produttore comporta la rinuncia ad ogni azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno oggetto dell' offerta di indennizzo.
In diritto
10 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.
Argomenti delle parti
11 Secondo i richiedenti, la maggioranza di essi ha già ricevuto un' offerta d' indennizzo e perciò ciascuno di essi, se intende accettare tale offerta, deve farlo entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento - rinunciando contemporaneamente ad ogni azione nei confronti del Consiglio e della Commissione - pena la perdita di ogni diritto all' indennizzo forfettario previsto dal regolamento. I ricorrenti producono, in allegato alla loro domanda di provvedimenti provvisori, una copia dell' offerta d' indennizzo ricevuta da uno di loro, e cioè BGW & Co, datata 17 novembre 1993, il che implica che la data ultima entro cui tale produttore può significare la propria accettazione è il 18 gennaio 1994, come indicato nella stessa offerta.
12 Orbene, dato che l' udienza relativa al procedimento T-555/93 R è prevista per il 6 gennaio 1994, è probabile, rilevano i ricorrenti, che nel suddetto procedimento l' ordinanza del Presidente del Tribunale non verrà emessa prima che un certo numero di essi sia obbligato a decidere se accettare o no l' offerta di indennizzo.
13 Secondo i richiedenti, il fatto di non poter disporre dell' ordinanza che sarà emessa nel procedimento T-555/93 R prima del termine fissato per l' accettazione o il rigetto dell' offerta di indennizzo li priverà della possibilità di trarre le conseguenze di tale ordinanza per la loro situazione personale e li obbligherà a prendere una decisione che forse non avrebbero preso se avessero potuto prenderne visione.
14 I richiedenti aggiungono, infine, che la sospensione provvisoria che essi chiedono è per loro della massima importanza, in particolare dal punto di vista economico, mentre non c' è alcun motivo che consenta di ritenere che tale sospensione, limitata nel tempo, possa avere un impatto negativo sugli interessi della Comunità.
15 Nelle rispettive osservazioni orali, esposte all' udienza, il Consiglio e la Commissione si sono opposti alla sospensione provvisoria dell' esecuzione dell' art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93 sollecitata dai richiedenti ed hanno fatto valere, in particolare, che, da un lato, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, nessuna offerta di indennizzo era ancora stata inviata al rispettivo destinatario e, dall' altro, che tale sospensione violerebbe il principio di parità di trattamento, considerato il fatto che in altri Stati membri taluni produttori hanno già ricevuto e accettato l' offerta di indennizzo delle istituzioni comunitarie.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
16 Occorre rilevare, in primo luogo, che un certo numero di domande di provvedimenti provvisori, tra le quali figura la domanda presentata nell' ambito del procedimento T-555/93 R, diretta alla sospensione dell' esecuzione dell' art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, sono attualmente pendenti dinanzi al giudice dell' urgenza. L' udienza relativa a questi procedimenti si è già tenuta il 6 gennaio scorso e le rispettive ordinanze saranno emesse nel corso delle prossime settimane.
17 Si deve constatare, in secondo luogo, che risulta dal fascicolo che, se taluni dei richiedenti che hanno già ricevuto l' offerta d' indennizzo dovevano rispondere a tale offerta ancor prima della pronuncia del Presidente del Tribunale in merito alle domande di provvedimenti urgenti volte ad ottenere la sospensione temporanea dell' esecuzione dell' art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, l' eventuale sospensione temporanea dell' esecuzione di detta disposizione disposta in sede di procedimento sommario non sarebbe in grado di produrre alcun effetto nei loro confronti.
18 Occorre in effetti ricordare, da un lato, che l' accettazione dell' offerta comporta, per i produttori, la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno di cui si chiede il risarcimento e, dall' altro, che la mancata accettazione di tale offerta ha per conseguenza che l' offerta stessa non vincola più le istituzioni comunitarie. Ne consegue che, se per ipotesi si concedesse una sospensione temporanea dell' esecuzione, tale sospensione non potrebbe avere alcuna incidenza sulle conseguenze che necessariamente derivano dall' applicazione dell' art. 14, terzo e quarto comma, del regolamento n. 2187/93 per i produttori nel cui caso fosse nel frattempo scaduto il termine per accettare o respingere l' offerta d' indennizzo.
19 Alla luce di quanto sopra rilevato, e tenuto conto in particolare degli effetti limitati nel tempo del provvedimento richiesto, sembra giustificato, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, disporre in via provvisoria che il termine previsto dall' art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93 non scada prima che siano trascorse due settimane dalla data di emissione dell' ordinanza conclusiva del procedimento sommario T-555/93 R.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede:
1) Il termine fissato dall' art. 14, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta d' indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, non scadrà prima che siano trascorse due settimane dalla data di emissione dell' ordinanza che porrà fine al procedimento sommario T-555/93 R.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 gennaio 1994.
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