Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti non giustificata dal comportamento dell' altra parte
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)
Parti
Nella causa T-561/93,
Tiercé Ladbroke SA, società di diritto belga, con sede a Bruxelles, con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Winandy e Err, 60, avenue Gaston Diderich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Pari mutuel unifié belge, associazione di diritto belga, con sede a Bruxelles, e
Société coopérative auxiliaire PMU belge, società di diritto belga, con sede a Bruxelles,
rappresentate dall' avv. Thomas Delahaye, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation belga, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Charles Turk, 13 B, avenue Guillaume,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 3 settembre 1993 con cui la Commissione ha respinto una denuncia presentata il 18 maggio 1992 dalla Tiercé Ladbroke SA, in forza dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), nonché alla condanna della Commissione all' immediato riesame di detta denuncia in base all' art. 176 del Trattato CE,
IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti, procedimento e motivi delle parti
1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 1993, la Tiercé Ladbroke SA (in prosieguo: la "Ladbroke") ha chiesto l' annullamento, in forza dell' art. 173 del Trattato CE, della decisione 3 settembre 1993 con cui la Commissione aveva respinto la denuncia (IV/34.318) che essa aveva presentato il 18 maggio 1992 in base all' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). In detta denuncia essa lamentava una violazione dell' art. 86 del Trattato da parte della Société coopérative auxiliaire PMU belge e del Pari Mutuel unifié belge (in prosieguo: il "PMUB"), dovuta al diniego di questi ultimi, la cui attività consiste nell' organizzare scommesse fuori ippodromo sulle corse ippiche effettuate in Belgio, di designarla come loro rappresentante autorizzato ad accettare scommesse sulle corse belghe in base al sistema del totalizzatore.
2 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 8 agosto 1994, la Société coopérative auxiliaire PMU belge e il PMUB sono stati ammessi ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.
3 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 1995, la ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo in quanto, essendo pervenuta ad un accordo con il PMUB, ai termini del quale essa è stata designata come rappresentante del PMUB per l' accettazione di scommesse sulle corse ippiche organizzate in Belgio secondo il sistema del totalizzatore, è cessata la violazione lamentata nella denuncia, per la quale è stata adottata la decisione impugnata, e in quanto, pertanto, essa rinuncia agli atti.
4 Con la stessa lettera, la ricorrente ha chiesto che la Commissione sia condannata alle spese a norma dell' art. 87, n. 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di procedura.
5 A sostegno di detta domanda essa fa valere che la proposizione del ricorso è stata giustificata dal comportamento della Commissione, in quanto quest' ultima nella decisione impugnata non ha esaminato nel merito le questioni sollevate nella denuncia, ma si è limitata ad esaminare soltanto le questioni sollevate nella sua risposta alla lettera che la Commissione le aveva inviato precedentemente il 23 febbraio 1993, in forza dell' art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE (in prosieguo: la "lettera in forza dell' art. 6"), relativo alle audizioni contemplate dall' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268).
6 La ricorrente sostiene che detto comportamento della Commissione non le ha consentito una scelta diversa ° per riuscire a conoscere gli esatti motivi della decisione di rigetto della sua denuncia ° da quella di impugnare detta decisione mediante un ricorso di annullamento in forza dell' art. 173 del Trattato.
7 Con lettera del cancelliere 28 luglio 1995, il Tribunale ha invitato la convenuta e le intervenienti a presentare le loro osservazioni sulla domanda di cancellazione dal ruolo.
8 La Commissione, nelle osservazioni che ha presentato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1995, chiede che le spese siano sopportate dalla ricorrente, a norma dell' art. 87, n. 5, primo comma, prima frase, del regolamento di procedura. Essa fa valere che non è il suo comportamento a giustificare la proposizione del ricorso, che non si deve quindi applicare nella specie l' art. 87, n. 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di procedura e che la ricorrente va invece condannata alle spese.
9 A questo proposito, la Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può ritenere che il ricorso sia stato presentato per consentire alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della sua denuncia. Essa segnala che, a seguito della sua lettera in forza dell' art. 6, nella quale aveva esposto i motivi in base ai quali avrebbe respinto la denuncia, la ricorrente ha formulato osservazioni su vari punti di detta lettera e che, a sua volta, essa stessa ha preso posizione su dette osservazioni della ricorrente nella sua lettera 3 settembre 1993, con cui rigettava definitivamente la denuncia. Ne risulterebbe che i motivi del rigetto della denuncia sono perfettamente chiari, tanto per la ricorrente quanto per il Tribunale, che il ricorso è stato proposto dalla ricorrente al fine di ottenere l' annullamento della decisione di rigetto della sua denuncia e, in questo modo, un vantaggio commerciale da parte del PMUB e che tale vantaggio è stato ottenuto a seguito di negoziati tra le parti interessate, la Ladbroke non ha più interesse a contestare il rigetto della sua denuncia.
10 Le intervenienti rilevano, nelle loro osservazioni 6 settembre 1995, che l' asserzione figurante nella domanda di cancellazione dal ruolo 27 luglio 1995, secondo la quale la violazione indicata nella denuncia sarebbe attualmente cessata poiché un accordo è stato stipulato fra la ricorrente e il PMUB, fa supporre che detta violazione sia effettivamente esistita in precedenza. Esse negano che ciò sia avvenuto e sostengono che il summenzionato accordo fra la ricorrente e il PMUB non implica che esse ammettano che il loro diniego iniziale di designare la Ladbroke quale loro rappresentante costituisse una violazione.
11 Gli intervenienti, considerando che la ricorrente non prova quanto da essa affermato secondo cui la proposizione del ricorso sarebbe stata giustificata dal comportamento della convenuta, chiedono che la Ladbroke sopporti le spese causate dal loro intervento, a norma dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura.
Giudizio del Tribunale
12 A norma dell' art. 99 del regolamento di procedura, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e provvedere sulle spese.
13 A questo proposito si deve ricordare che, conformemente a quanto disposto dall' art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.
14 Nella specie occorre in primo luogo rilevare che con la sua lettera in forza dell' art. 6 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che le informazioni da essa raccolte non giustificavano un esito favorevole per la sua denuncia mirante all' accertamento di una violazione dell' art. 86 del Trattato. Secondo la Commissione, nel mercato di cui trattasi, definito il mercato belga delle accettazioni di scommesse, al totalizzatore o a quota fissa, effettuate sulle corse ippiche in Belgio e all' estero, il PMUB e il la Tiercé franco-belga, un' impresa concorrente della Ladbroke acquistata dal PMUB, non detenevano una posizione dominante e, per giunta, la loro quota di mercato era inferiore a quella della ricorrente. Inoltre, la Commissione ha affermato che, anche ammesso che si possa ritenere che il PMUB abbia una posizione dominante nel mercato di cui trattasi e che il suo diniego di accordare alla Ladbroke l' autorizzazione di accettare scommesse in qualità di rappresentante costituisca un abuso, quest' ultimo era collegato alla normativa nazionale belga e non può essere pregiudizievole al commercio fra gli Stati membri e rientrare pertanto nell' ambito di applicazione dell' art. 86 del Trattato.
15 Occorre rilevare, in secondo luogo, che nella sua risposta 12 maggio 1993 alla lettera in forza dell' art. 6 la Ladbroke ha sostenuto che le conclusioni della Commissione si basavano su analisi errate, in fatto e in diritto, riguardanti il mercato di cui trattasi, il possesso da parte del PMUB di una posizione dominante in detto mercato, il comportamento del PMUB nonché il pregiudizio, per effetto di detto comportamento del PMUB, sugli scambi fra Stati membri.
16 Infatti, nella sua lettera 12 maggio 1993, la Ladbroke, senza sostenere di non aver compreso le ragioni che, secondo la lettera in forza dell' art. 6, giustificavano il rigetto della sua denuncia, ha contestato dette ragioni nel merito. Essa ha sostenuto che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, nell' ambito del mercato delle scommesse effettuate in Belgio sulle corse ippiche vi erano due mercati distinti. Il primo sarebbe stato quello delle scommesse effettuate sulle corse in Belgio e il secondo quello delle scommesse sulle corse all' estero. Di conseguenza, tanto l' esistenza di una posizione dominante quanto quella di un abuso dovrebbero essere considerate con riferimento a ciascuno dei detti mercati e alla loro interdipendenza.
17 Del pari, nella precitata lettera, la ricorrente ha contestato la conclusione della Commissione secondo la quale l' abuso menzionato nella denuncia, anche se fosse stato effettivamente commesso, sarebbe stato collegato all' applicazione della normativa belga e non avrebbe potuto essere pregiudizievole al commercio fra Stati membri, sostenendo che, poiché scommesse sono effettuate a partire dal Belgio sulle corse all' estero, da essa e da imprese collegate al PMUB, vi sono certamente scambi fra gli Stati membri nel settore delle attività considerate, di modo che il diniego di accordarle l' autorizzazione di accettare scommesse sulle corse in Belgio in qualità di rappresentante del PMUB poteva essere pregiudizievole, incidendo sulla sua posizione giuridica e commerciale, anche agli scambi fra gli Stati membri.
18 Infine, occorre rilevare che la decisione impugnata 3 settembre 1993, che respinge la denuncia della ricorrente, precisa che la risposta della ricorrente alla lettera inviatale in forza dell' art. 6 non conteneva nuovi elementi di fatto o di diritto che potessero modificare la posizione della Commissione e, inoltre, riprende l' analisi della Commissione figurante nella lettera in forza dell' art. 6 per quanto riguarda i punti summenzionati, vale a dire il mercato di cui trattasi, il possesso di una posizione dominante da parte del PMUB in detto mercato, l' esistenza di un abuso eventuale e la possibilità che gli scambi fra gli Stati membri possano subirne un pregiudizio.
19 Dall' insieme delle precedenti considerazioni risulta che nella specie la ricorrente aveva conosciuto i motivi per i quali la Commissione ha respinto la sua denuncia, poiché tali motivi le erano stati comunicati tanto dalla lettera in forza dell' art. 6, sulla quale essa ha potuto formulare osservazioni nel merito, quanto dalla stessa decisione impugnata.
20 Pertanto, stando così le cose e tenuto conto del fatto che la Commissione non è tenuta a discutere, nelle sue decisioni, tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 66), il Tribunale non può rilevare che la proposizione del ricorso di cui trattasi è stata giustificata dal comportamento della Commissione.
21 Di conseguenza, si deve applicare la disposizione dell' art. 87, n. 5, primo comma, prima frase, del regolamento di procedura e condannare la ricorrente a sopportare le spese. Quanto alle spese delle intervenienti, occorre aggiungere che non risulta opportuno nella specie applicare l' art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, come modificato il 28 febbraio 1995.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La causa T-561/93 è cancellata dal ruolo.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalle intervenienti.
Lussemburgo, 16 ottobre 1995.
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