Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Atti del Consiglio europeo - Dichiarazione sull' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea - Esclusione
(Trattato CE, art. 173, primo comma; Atto unico europeo, art. 31)
2. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Trattato sull' Unione europea - Esclusione
(Trattato CE, artt. 4 e 173, primo comma)
Massima
1. Gli atti del Consiglio europeo non rientrano fra quelli per i quali l' art. 173, primo comma, del Trattato prevede il controllo di legittimità da parte del giudice comunitario. Peraltro l' art. 31 dell' Atto unico europeo esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del Trattato relative alla competenza del giudice comunitario, esclusione mantenuta dall' art. L del Trattato sull' Unione europea. Ne consegue che il giudice comunitario non è competente a conoscere della legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo sull' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea.
2. Il Trattato sull' Unione europea non costituisce un atto di un' istituzione della Comunità, ai sensi degli artt. 4 e 173 del Trattato. Di conseguenza, il Tribunale non è competente a conoscere della legittimità delle sue disposizioni.
Parti
Nella causa T-584/93,
Olivier Roujansky, residente in Bordeaux, con l' avv. Pierre Alt, del foro di Sarreguemines,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Jean-Paul Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto, in primo luogo, una declaratoria di inesistenza o, quanto meno, l' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della Comunità economica europea che il Trattato sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993, nonché, in secondo luogo, l' accertamento della nullità del Trattato sull' Unione europea, nella versione del 7 febbraio 1992, nonché del Trattato sull' Unione europea, così come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 1994, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso mirante:
° a far dichiarare l' "inesistenza assoluta" ovvero, quanto meno, a veder annullare la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della Comunità che il Trattato sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993;
° a far dichiarare la nullità del Trattato sull' Unione europea nella sua formulazione del 7 febbraio 1992 nonché del Trattato sull' Unione europea, come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca.
2 La citata dichiarazione del 29 ottobre 1993 è stata adottata dal Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles in occasione dell' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea. La prima frase, quale pubblicata, in particolare, nel supplemento al n. 1899 di "Europolitique", del 3 novembre 1993, è così formulata: "Il 1 novembre 1993, data d' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea, l' Europa compie un passo importante. Importante per il contenuto del Trattato stesso, e importante per l' intenso dibattito che ha accompagnato la sua ratifica".
3 L' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea a far data dal 1 novembre 1993 fa seguito alla comunicazione indirizzata dalla Repubblica italiana alle Alte Parti Contraenti che dà atto, conformemente all' art. R del Trattato, del deposito dell' ultimo strumento di ratifica da parte degli Stati firmatari.
4 Con atto depositato in cancelleria il 10 febbraio 1994, il Consiglio dell' Unione europea ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura.
5 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1994, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità.
6 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 1994, il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell' art. 51 del regolamento di procedura, la causa venga rimessa al Tribunale in seduta plenaria affinché venga esaminata, in particolare, alla luce dell' art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.
7 In forza dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale (Seconda Sezione) si ritiene sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide che non deve procedersi alla trattazione orale né proporsi il rinvio della causa al Tribunale in seduta plenaria.
Mezzi e argomenti delle parti
8 Il ricorrente invoca a sostegno del ricorso cinque mezzi: in primo luogo, l' incompetenza del Consiglio europeo; in secondo luogo, la mancanza di controllo della legittimità del deposito degli strumenti di ratifica prima dell' entrata in vigore del Trattato; in terzo luogo, l' inesistenza giuridica del deposito degli strumenti di ratifica della Repubblica francese, a seguito del rifiuto da parte del Regno di Danimarca, il 18 maggio 1993, di ratificare il Trattato nella sua formulazione del 7 febbraio 1992; in quarto luogo, la violazione dell' art. 236 del Trattato CEE; in quinto luogo, la trasformazione della Comunità in "entità di non-diritto".
9 Il Consiglio dell' Unione europea sostiene, nella sua eccezione di irricevibilità, che il ricorso non risponde a nessuno dei presupposti di ricevibilità di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato. In primo luogo, la dichiarazione impugnata non avrebbe per autore un' istituzione della Comunità ed inoltre, trattandosi di un atto del Consiglio europeo, sarebbe sottratta, in forza dell' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data della dichiarazione impugnata, alla competenza del giudice comunitario. In secondo luogo, la dichiarazione del Consiglio europeo non sarebbe un atto impugnabile in quanto non produrrebbe, di per sé, nessun effetto giuridico. In terzo luogo, la dichiarazione impugnata non potrebbe essere considerata come una decisione di cui il ricorrente sia destinatario ovvero una decisione che, pur apparendo come un regolamento, lo riguardi direttamente e individualmente.
10 Il ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che il suo ricorso non è diretto avverso un atto del Consiglio dell' Unione europea, bensì contro la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993.
Valutazione del Tribunale
11 In via preliminare, il Tribunale ricorda che il presente ricorso d' annullamento ha per oggetto, da un lato, la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, e, dall' altro, lo stesso Trattato sull' Unione europea.
12 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all' accertamento dell' inesistenza ovvero all' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale rileva innanzitutto che gli atti del Consiglio europeo non sono compresi dall' art. 173, primo comma, del Trattato fra quelli la cui legittimità può essere sindacata dal giudice comunitario.
13 E' opportuno ricordare poi che l' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del Trattato CEE relative alla competenza del giudice comunitario. L' art. L del Trattato sull' Unione europea mantiene tale esclusione.
14 Ne deriva che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo e non occorre pertanto statuire sulle altre parti dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio dell' Unione europea.
15 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda mirante a far dichiarare la nullità del Trattato sull' Unione europea, è opportuno rilevare che quest' ultimo non costituisce un atto di una istituzione della Comunità ai sensi degli artt. 4 e 173 del Trattato e che, pertanto, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità delle sue disposizioni (v. sentenza della Corte 28 aprile 1988, cause riunite 31/86 e 35/86, LAISA/Consiglio, Racc. pag. 2285, punto 18).
16 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul presente ricorso d' annullamento e che, pertanto, esso deve essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasto soccombente e avendone il convenuto fatto domanda, il ricorrente deve essere condannato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell' Unione europea.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 14 luglio 1994.
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