CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 1° giugno 1995 ( *1 )
1.
Con il presente rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato vi chiede di interpretare taluni articoli del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ), e del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero ( 2 ).
2.
Basata sull'art. 40, n. 2, secondo comma, lett. c), del Trattato CEE, l'organizzazione comune del mercato dello zucchero è stata introdotta il 1° luglio 1968 ( 3 ). Disciplinata attualmente dal regolamento n. 1785/81, essa mira a «(...) garantire ai bieticoltori prezzi e sbocchi entro limiti quantitativi stabiliti in funzione della domanda di zucchero al consumo e delle possibilità di esportazione di questo prodotto da parte della Comunità» ( 4 ).
3.
Questa organizzazione comune di mercato è basata su un regime di quote che «(...) è inteso, in una situazione di eccedenza, tanto sul mercato comunitario quanto sul mercato mondiale, a contenere la produzione ravvicinandola il più possibile al consumo interno, promuovendo nel contempo la specializzazione regionale» ( 5 ). Quantitativi di zucchero da produrre sono anzitutto assegnati agli Stati membri che devono poi ripartirli tra i vari produttori.
4.
L'art. 24 del regolamento n. 1785/81 distingue tre tipi di quote, che presentano le seguenti caratteristiche: «La quota A, che corrisponde al consumo di zucchero nella Comunità, può essere liberamente messa in commercio nella Comunità e il suo smercio è garantito dal prezzo di intervento. La quota Β che costituisce la parte della produzione di zucchero che eccede la quota base (“quota A”), ma non supera la “quota massima”, pari alla quota A moltiplicata per un determinato coefficiente. (...) può del pari essere messa liberamente in commercio nel mercato comune, ma senza la garanzia del prezzo d'intervento, o può essere esportata nei paesi terzi con una sovvenzione all'esportazione (...). Infine, la quota C, vale a dire la parte di produzione che eccede la “quota massima” (quote A e B), può essere smerciata solo nei paesi terzi senza sovvenzioni all'esportazione» ( 6 ).
5.
Una quota A e una quota B vengono assegnate dagli Stati membri a ciascun produttore di zucchero stabilito sul loro territorio per ciascuna campagna di commercializzazione (che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo).
6.
L'art. 25 del regolamento n. 1785/81 consente agli Stati membri di trasferire le quote A e le quote B tra imprese «(...) prendendo in considerazione l'interesse di ogni parte in questione, in particolare quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero» ( 7 ).
7.
Questo «margine di manovra» ( 8 ) riconosciuto agli Stati membri deve consentire di «(...) rispondere, se necessario, ai bisogni di ristrutturazione dei settori della coltivazione della barbabietola e della canna da zucchero, della produzione dello zucchero e di quella dell'isoglucosio, sia per quanto riguarda le loro unità di produzione esistenti, che per quanto riguarda quelle suscettibili di essere create» ( 9 ).
8.
Ai sensi dell'art. 25, n. 2:
«Gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilite sul loro territorio, di una quantità totale che non superi, per il periodo di cui all'art. 23, paragrafo 1 (le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986), il 10% secondo il caso della quota A o della quota B determinato per ciascuna di esse conformemente all'art. 24.
Il limite del 10% di cui al primo comma non si applica, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti.
(...)» ( 10 ).
9.
L'art. 25, n. 3, prescrive infine che di questi trasferimenti di quote possono fruire soltanto «(...) una o più imprese dotate o meno di una quota e stabilite (...) nella stessa regione (...) delle imprese cui detti quantitativi sono stati sottratti».
10.
Per il trasferimento delle quote in Italia nell'ambito dei progetti di ristrutturazione di cui all'art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81, «(...) si può considerare come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale e responsabili in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole o dei produttori di canne» ( 11 ).
11.
Ai sensi dell'art. 25, n. 4, dello stesso regolamento, queste disposizioni relative ai trasferimenti di quote andavano integrate da un testo normativo del Consiglio che stabilisse le condizioni per la modifica delle quote A e Β in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero ed in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero. È proprio questo l'oggetto del regolamento n. 193/82.
12.
L'art. 2, n. 1, lett. b) e c), di questo regolamento dispone che:
«(...)
b)
in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna per la produzione di zucchero all'impresa cessionaria la quota A e la quota B dell'impresa ceduta; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione dei quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;
e)
in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota A e la quota B dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota A e la quota B dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento in questione, in proporzione dei quantitativi di produzione assorbiti».
13.
Pertanto, il margine di manovra conferito agli Stati membri nell'ambito dell'art. 25 del regolamento n. 1785/81 può, in taluni casi — nell'ambito di progetti di ristrutturazione — essere illimitato, mentre la modifica delle quote in caso di fusione o di vendita prevista dal regolamento n. 193/82 non è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, i quali applicano un rigoroso calcolo proporzionale.
14.
L'articolazione fra queste due cause di modifica ha generato difficoltà nell'ambito di importanti operazioni di ristrutturazione nel settore della produzione dello zucchero in Italia.
15.
Le società Cavarzere Produzioni Industriali SpA (in prosieguo: la «Cavarzere»), Saccarifera del Rendina SpA (in prosieguo: la «Saccarifera») e la Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri (in prosieguo: la «SIZ») costituiscono il Gruppo Saccarifero Veneto (in prosieguo: il «GSV»).
16.
Le società Cavarzere e SIZ vendono la totalità o parte dei loro stabilimenti alla società Industria Saccarifera Italiana agroindustriale SpA (in prosieguo: la «ISI»).
17.
Con decreto ministeriale 11 agosto 1986 ( 12 ), emanato in attuazione dell'art. 25 del regolamento n. 1785/81, le quote del gruppo GSV per la campagna di produzione saccarifera 1986/1987 venivano modificate per tener conto della riduzione delle sue capacità produttive. Su complessivi 3225500 quintali, assegnati come quota A alla GSV con decreto ministeriale 22 aprile 1986 ( 13 ), 2573300 quintali venivano trasferiti alla ISI. Su complessivi 600700 quintali, assegnati come quota B, 508900 quintali venivano trasferiti a questa società.
18.
Il decreto ministeriale 11 agosto 1986 veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo dalla Cavarzere e dalla Saccarifera. In particolare, queste facevano valere che tale decreto era stato emanato dopo la data limite prevista dalla normativa comunitaria per trasferire le quote.
19.
La Cavarzere e la Saccarifera impugnavano anche il decreto ministeriale 27 febbraio 1987 (pubblicato il 16 marzo) ( 14 ), il quale fissava le quote per la campagna di commercializzazione 1987/1988. Questo decreto non modificava le quote assegnate al gruppo GSV per la campagna precedente dal decreto 11 agosto 1986 ed aumentava le quote di imprese concorrenti. La Cavarzere e la Saccarifera sostenevano che i termini non erano stati rispettati e che le limitazioni quantitative imposte dalle disposizioni comunitarie per l'esercizio del «potere di manovra» nell'attribuzione delle quote erano state superate.
20.
I ricorsi diretti contro i decreti ministeriali 11 agosto 1986 e 27 febbraio 1987 venivano respinti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio ( 15 ).
21.
Peraltro, basato sul regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1107, che modifica il regolamento n. 1785/81 ( 16 ), il decreto ministeriale 30 giugno 1988 ( 17 ), emanato nell'esercizio del «potere di manovra» conferito agli Stati, assegnava le quote di produzione di zucchero per la campagna 1988/1989 e diminuiva le quote di produzione spettanti alle società Cavarzere e Saccarifera. Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 1245/91, queste ultime ottenevano il suo annullamento, in quanto il termine per esercitare il «potere di manovra» in materia di quote ai sensi dell'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 era scaduto alla data del decreto.
22.
Le tre decisioni dianzi citate del Tribunale amministrativo regionale hanno costituito materia di appelli proposti dinanzi al Consiglio di Stato il quale, in sede contenziosa, vi sottopone sei questioni pregiudiziali. Esaminiamole una alla volta.
Sulla prima questione: se sia perentorio il termine stabilito dall'art. 7 del regolamento n. 193/82 per consentire ad uno Stato membro di esercitare il suo «potere di manovra» di cui all'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81
23.
Il margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 1785/81 è stato confermato dall'art. 1, n. 4, del regolamento n. 934/86 ( 18 ), il quale ha modificato soltanto leggermente l'art. 25, n. 2, dianzi citato. Il regolamento n. 1107/88 non ha modificato né abrogato l'art. 25, il quale quindi continuava ad essere applicato ( 19 ). Ne consegue che gli Stati membri potevano utilizzare il margine di manovra durante le campagne 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 sulle quali verte la lite pendente dinanzi al giudice nazionale.
24.
La data limite per esercitare questo potere è stata fissata al 1° marzo dall'art. 7 del regolamento n. 193/82, il quale stabilisce una regola generale senza riferirsi ad una specifica campagna di commercializzazione o ad un determinato anno. Derogando a questa norma, l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1986, n. 1662 ( 20 ), ha rinviato questa scadenza al 1° luglio 1986 soltanto per la campagna di commercializzazione 1986/1987.
25.
I decreti ministeriali impugnati dinanzi al giudice a quo sono tutti successivi alla scadenza prevista dalla normativa comunitaria. Il decreto ministeriale 11 agosto 1986 avrebbe dovuto essere pubblicato anteriormente al 1° luglio 1986, quello 27 febbraio 1987, pubblicato il 16 marzo 1987, anteriormente al 1° marzo 1987 e quello 30 giugno 1988, pubblicato il 10 agosto 1988, anteriormente al 1° marzo 1988.
26.
Per questo voi siete interpellati sul carattere perentorio o «imperativo» della scadenza del 1° marzo (o del 1° luglio per l'anno 1986).
27.
Va detto subito, io penso che queste scadenze siano vincolanti per gli Stati membri che non hanno il potere di modificarle unilateralmente.
28.
È indubbio che i ritardi nell'emanazione della normativa comunitaria hanno generato difficoltà per gli Stati membri e per gli operatori.
29.
Prendiamo l'esempio della campagna 1988/1989: il regolamento n. 1107/88, non esclude l'applicazione dell'art. 25 del regolamento n. 1785/81, articolo che non viene abrogato ( 21 ). Il nuovo art. 23, n. 2, del regolamento n. 1785/81, come modificato dall'art. 1, n. 5, del regolamento n. 1107/88, dispone che:
«Per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, fatti salvi l'art. 24, paragrafo 1 bis, e l'art. 25, le quo-teA e Β delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio sono quelle applicate per la campagna di commercializzazione 1987/1988» ( 22 ).
30.
Ne consegue che un margine di manovra è stato riconosciuto agli Stati membri per la campagna di commercializzazione 1988/1989, senza che per questo la scadenza del 1° marzo, impossibile da rispettare da parte degli Stati membri, sia stata modificata.
31.
Nello stesso tempo, il regolamento n. 1107/88 si applica, ai sensi dell'art. 2, n. 2, soltanto a decorrere dal 1° luglio 1988.
32.
Ne consegue una contraddizione tra quest'ultimo articolo — che rende impossibile l'esercizio da parte degli Stati membri del loro potere di manovra per la campagna di commercializzazione 1988/1989 — e l'art. 23, n. 2, nuovo primo comma, del regolamento n. 1785/81, il quale non esclude l'applicazione dell'art. 25 per questa stessa campagna.
33.
È chiaro nondimeno che la scadenza del 1° marzo fissata dall'art. 7 del regolamento n. 193/82 ha potuto essere modificata soltanto da un testo normativo comunitario per i tre seguenti motivi: primo, soltanto la Comunità aveva competenza a modificare questa data. Secondo, la ratio legis di questa normativa imponeva la fissazione di questa scadenza sufficientemente lontana dall'inizio della campagna. Terzo, il principio della certezza del diritto comporta che gli operatori possano confidare nella data del Io marzo fissata dal legislatore comunitario. Riprendiamo questi tre punti.
34.
In primo luogo, questa data, adottata dal Consiglio, poteva essere modificata solo da esso o dalla Commissione, su delega del Consiglio. Nella sentenza 16 gennaio 1979, Nykøbing ( 23 ), voi avete dichiarato che:
«(...) dato che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si estende (...) ai rapporti tra zuccherifici e bieticoltori, ne consegue che questa materia, per quanto riguarda specificamente la produzione dello zucchero, è disciplinata soltanto dal diritto comunitario, talché gli Stati membri non possono più intromettervisi unilateralmente».
35.
L'autorizzazione concessa ad uno Stato membro di modificare unilateralmente — e retroattivamente — la scadenza fissata dal Consiglio equivarrebbe a interrompere l'uniformità di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nella Comunità e, soprattutto, a violare le norme sulla ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Comunità.
36.
Tanto è vero che, quando nel 1986 il regolamento che assegna le quote è stato emanato tardivamente dopo il 1° marzo, gli Stati membri sono stati autorizzati, in deroga all'art. 7 del regolamento n. 193/82, ad esercitare il loro potere di manovra prima della data del 1° luglio 1986da un regolamento della Commissione ( 24 ). La fissazione di questa data non è mai stata delegata agli Stati membri.
37.
In secondo luogo, come ha rilevato la Commissione ( 25 ), la scadenza del 1° marzo «(...) si spiega con l'esigenza di lasciare un margine di tempo alle imprese, più precisamente dal 1° marzo al 30 giugno, per programmare le proprie attività». In particolare, esse devono conoscere esattamente le quote di produzione loro assegnate per prevedere gli acquisti di barbabietole anteriormente al 1° luglio, data di inizio della campagna, ed evitare di produrre oltre la quota, il che priva l'impresa saccarifera di qualsiasi garanzia di prezzo e può esporla a perdite.
38.
Inoltre, la rimessa in discussione della data del 1° marzo incide sull'applicazione dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero nel suo complesso. In realtà, non è possibile stipulare i contratti di acquisto di barbabietole senza conoscere le quote di produzione. Infatti, l'art. 30, n. 1, del regolamento n. 1785/81 dispone che i fabbricanti di zucchero rendano noti i quantitativi di barbabietole corrispondenti alla quota A per i quali hanno stipulato contratti prima della semina, vale a dire prima del mese di marzo. Nel caso in cui i fabbricanti non abbiano stipulato, prima della semina, questi contratti di fornitura, essi sono obbligati a pagare almeno il prezzo minimo per ciascun quantitativo di barbabietole trasformato ( 26 ).
39.
Infine, il principio della certezza del diritto impone che le quote non siano rimesse in discussione dopo il 1° marzo, se gli operatori non ne sono stati informati prima. Questo principio vale a maggior ragione quando i trasferimenti di quote possono essere illimitati. Per quanto riguarda gli atti comunitari, voi dichiarate che:
«(...) benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato» ( 27 ).
40.
Va rilevato che nel 1988 il decreto che riduceva le quote della Cavarzere e della Saccarifera è stato emanato alla vigilia (30 giugno) dell'inizio della campagna (1° luglio) e pubblicato il 10 agosto, mentre la campagna era iniziata da molto tempo.
41.
Ne consegue che l'art. 7 del regolamento n. 193/82 e l'art. 1 del regolamento n. 1662/86 ostavano all'esercizio da parte della Repubblica italiana del suo margine di manovra successivamente al 1° luglio 1986 (decreto ministeriale 11 agosto 1986) per la campagna 1986/1987 e successivamente al 1° marzo per le campagne 1987/1988 e 1988/1989 (decreti ministeriali 27 febbraio 1987 e 30 giugno 1988).
Sulla seconda e sulla terza questione che io riformulerò nel modo seguente: «Se, in materia di ripartizione delle quote in caso di fusione o cessione di imprese, si applichi soltanto l'art. 2 del regolamento n. 193/82. Inoltre, se gli Stati membri possano contemporaneamente esercitare il “potere di manovra” di cui all'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81»
42.
Queste due competenze riconosciute agli Stati membri perseguono obiettivi diversi: da un lato, consentire un adeguamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltivazione della barbabietola e della canna da zucchero nel periodo di applicazione delle quote e, dall'altro, tener conto di fusioni o cessioni di imprese. Esse sono esercitate secondo procedure diverse: da un lato, il margine di manovra della Repubblica italiana è illimitato quando vengono attuati progetti di ristrutturazione, dall'altro, lo Stato membro attribuisce le quote in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti o sottratti. Per esse valgono condizioni in materia di termine diverse: da un lato, l'assegnazione delle quote modificate deve avvenire anteriormente al 1° marzo per la sua applicazione nel corso della campagna di commercializzazione successiva, dall'altro, essa entra in vigore per la campagna di commercializzazione in corso, quando la fusione o la cessione avvengono fra il 1° luglio ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
43.
Ne risulta che l'applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 193/82 non esclude l'applicazione dell'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81, purché siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di questo disposto e, in particolare, le condizioni in materia di termine. Si noterà al riguardo che l'art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81 precisa che: «Il limite del 10% (...) non si applica in Italia (...) se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione (...), nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti» ( 28 ).
44.
Ne consegue che uno Stato membro può, nello stesso tempo, realizzare un progetto di ristrutturazione della sua industria saccarifera ai sensi dell'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 e procedere a trasferimenti di quote in seguito ad una cessione o ad una fusione di imprese ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 193/82.
Sulla quarta questione: se il margine di manovra conferito agli Stati membri dall'art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81 consenta di operare una riduzione massima del 10% sulle quote A e Β nel loro complesso o una riduzione del 10% su ciascuna delle quote
45.
Non sembra che i decreti impugnati abbiano applicato questo articolo. Anche se non l'ha motivato, il Consiglio di Stato ha tuttavia potuto considerare che la soluzione di tale questione non era irrilevante per risolvere la questione sottopostagli.
46.
Io rilevo che l'art. 25, n. 2, primo comma, dispone che «Gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero (...) di una quantità totale che non superi (...) il 10% secondo il caso della quota A o della quota B determinato per ciascuna di esse conformemente all'art. 24». L'uso della particella disgiuntiva «o» dimostra che «(...) il margine del 10% è calcolato per la quota A con riferimento al quantitativo A e per la quota B con riferimento al quantitativo B» ( 29 ).
47.
In secondo luogo, le quote A e le quote B non possono essere confuse. L'abbiamo visto: esse sono soggette a regimi diversi ( 30 ) e non sono fungibili.
Sulla quinta questione: quale quota gli Stati membri debbano usare come base di calcolo del margine di manovra del 10%, quella stabilita dal decreto di iniziale assegnazione o quella risultante da eventuali assegnazioni supplementari riportate dagli anni precedenti e da eventuali riduzioni dovute a quantità di zucchero non prodotte
48.
Dall'art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81 emerge che il margine del 10% è calcolato, a seconda dei casi, sulla quota A o sulla quota B determinata alle condizioni stabilite dall'art. 24. Esso è quindi basato sulla decisione nazionale con la quale vengono ripartiti tra i produttori di zucchero stabiliti nel suo territorio i quantitativi di base A e i quantitativi di base B. In mancanza di altre precisazioni, il potere di manovra dello Stato deve operare non sulla quòta teorica, ma su quella effettivamente assegnata all'impresa considerata. Di conseguenza, nulla vieta allo Stato membro di prendere in considerazione assegnazioni supplementari riportate dagli anni precedenti o detrarre dalla quota base i quantitativi di zucchero non prodotti.
Sulla sesta questione: cosa si debba intendere per «progetti di ristrutturazione». Se si tratti di progetti definiti in ambito nazionale o a livello di estensioni territoriali minori
49.
Tale questione riveste un notevole interesse in Italia poiché soltanto «(...) in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata (...)» ( 31 ) lo Stato membro può procedere a trasferimenti illimitati.
50.
Io ritengo che dal disposto stesso dell'art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81 — che è confermato dal quattordicesimo ‘considerando’ di tale regolamento — risulti che questi progetti devono riguardare la ristrutturazione del settore saccarifero in una regione o in una zona geografica specificamente delimitata, restando inteso che questi progetti devono evidentemente riguardare i produttori di zucchero.
51.
Vi propongo pertanto di dichiarare che:
«—
L'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero, e l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1986, n. 1662, che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non ha il potere di modificare unilateralmente la data limite fissata da queste disposizioni per l'esercizio, da parte degli Stati membri, del “potere di manovra” di cui all'art. 25 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
—
L'applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 193/82, il quale consente la modifica delle quote A e Β in caso di fusione o di cessione di imprese saccarifere, non esclude l'applicazione, anche contemporanea e nei confronti della stessa impresa, del potere di manovra conferito agli Stati membri dall'art. 25 del regolamento n. 1785/81, purché siano soddisfatte le condizioni di applicazione proprie di ciascuna di queste disposizioni.
—
L'art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81 va interpretato nel senso che gli Stati membri possono ridurre la quota A e la quota Β nella misura del 10% ciascuna.
—
Il margine di manovra del 10% di cui all'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 verte sulle quote effettivamente assegnate all'impresa, tenendo conto di eventuali modifiche intervenute successivamente alla decisione nazionale di ripartizione delle quote.
—
La nozione di “progetto di ristrutturazione” ai sensi dell'art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81 riguarda una ristrutturazione in una regione o in una zona geografica specificamente delimitata».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GU L 177, pag. 4.
( 2 ) GU L 21, pag. 3.
( 3 ) Dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009 (GU 1967, n.308, pag. 1).
( 4 ) Decisione della Commissione 19 dicembre 1989, 90/45/CEE, riguardante una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (GU 1990, L 31, pag. 32, punto 14).
( 5 ) Punto 19 della sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania c a. (Race. pag. 117).
( 6 ) Ibidem, punto 8.
( 7 ) N. 1.
( 8 ) L'espressione è usata nel sesto ‘considerando’ del regola-mento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934, che modifica il regolamento (CEE) ņ. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 87, pag. 1).
( 9 ) Quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1785/81.
( 10 ) Il corsivo è mio.
( 11 ) Art. 9 del regolamento n. 193/82; il corsivo è mio.
( 12 ) GURI n. 191 del 19.8.1986.
( 13 ) GURI n. 102 del 5.5.1986.
( 14 ) GURI n. 62 del 16.3.1987.
( 15 ) Sentenze nn. 1737/87, 17/89 e 16/89.
( 16 ) GU L 110, pag. 20.
( 17 ) GURI n. 187 del 10.8.1988.
( 18 ) Già citato (nota 8).
( 19 ) V. art. 1, n. 5, del regolamento n. 1107/88, che cita l'art. 25.
( 20 ) Regolamento che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 145, pag. 41).
( 21 ) V. art. 1, n. 5, del regolamento n. 1107/88.
( 22 ) Il corsivo è mio. V. anche l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 934/86.
( 23 ) Causa 151/78 (Racc. pag. 1, punto 17).
( 24 ) Art. 1, n. 1, del regolamento n. 1662/86.
( 25 ) Osservazioni, pag, 13 della traduzione francese.
( 26 ) Art. 30, n. 2, del regolamento n. 1785/81.
( 27 ) Punto 11 della sentenza 16 febbraio 1982, causa 258/80, Rumi/Commissione (Racc. pag. 487).
( 28 ) Il corsivo è mìo.
( 29 ) Osservazioni della Commissione, punto 12.
( 30 ) V. art. 24 del regolamento n. 1785/81.
( 31 ) Art. 25, n. 2, secondo comma.
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