Conclusioni dell avvocato generale
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A - Introduzione
1 Il presente procedimento pregiudiziale è stato promosso dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Le questioni pregiudiziali fanno riferimento all'applicazione e all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1). La detta disposizione contiene una chiara enunciazione del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Il procedimento pregiudiziale deve fornire al giudice a quo elementi utili a valutare la legittimità delle condizioni di ammissione ai regimi di previdenza sociale. I regimi di prestazioni rilevanti nel caso di specie si posizionano obiettivamente al confine fra gli ambiti della previdenza e dell'assistenza sociali.
2 La controversia principale si fonda su due procedimenti contenziosi amministrativi aventi ad oggetto la pretesa avanzata dalla signora Laperre (in prosieguo: l'«appellante») a prestazioni di disoccupazione. Sino al 1_ giugno 1989 essa aveva percepito prestazioni in forza della Rijgsgroepsregeling werklose werknemers (disciplina collettiva sui lavoratori disoccupati, in prosieguo: la «RWW»). La cessazione della prestazione era stata disposta in quanto il patrimonio dell'appellante eccedeva il reddito non imponibile stabilito per legge.
3 La domanda dell'appellante di una prestazione ai sensi del Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklose werknemers (legge in materia di assistenza ai lavoratori disoccupati anziani e parzialmente inabili al lavoro, in prosieguo: l'«IOAW») veniva respinta poiché la signora non soddisfaceva i relativi requisiti fissati nell'art. 2, primo comma, lett. a), della normativa.
4 I due provvedimenti amministrativi venivano entrambi confermati dalla Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland (commissione amministrativa per i ricorsi nella provincia dell'Olanda meridionale, in prosieguo: l'«appellata»).
5 In sede di ricorso l'appellante ha fatto presente che il requisito stabilito nell'IOAW, relativo all'anzianità lavorativa, unito al presupposto concernente l'età porterebbe a una discriminazione indiretta a detrimento delle donne, in quanto queste ultime potrebbero soddisfare detti requisiti molto più raramente degli uomini. La verifica dello stato patrimoniale (2), decisiva per la cessazione della prestazione ex RWW, dovrebbe essere tralasciata, tra l'altro, per le donne che abbiano già compiuto i 50 anni di età, mentre l'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW non sarebbe vincolante.
6 I regimi di prestazioni rilevanti nel caso di specie si trovano in rapporto di sussidiarietà reciproca. Comune a entrambi è il fine di garantire un reddito di livello pari al minimo di sussistenza. La RWW, emanata in base all'ABW, costituisce la base giuridica per prestazioni assistenziali destinate a lavoratori disoccupati, i quali maturano il diritto ad esse in forza di presupposti in larga misura comparabili a quelli per l'assistenza sociale fondata sull'ABW. Un diritto alle prestazioni non viene perciò riconosciuto se il patrimonio del richiedente supera un determinato reddito non imponibile e l'interessato, di conseguenza, dispone di mezzi sufficienti al suo sostentamento. A differenza della semplice assistenza sociale basata sull'ABW vengono introdotti ulteriori incentivi affinché le persone provvedano con propri mezzi al loro sostentamento, imponendo ad esempio al potenziale avente diritto di offrire le sue prestazioni sul mercato del lavoro.
7 Le prestazioni ex IOAW mirano invece a un ambito di soggetti ben determinato e sono vincolate a presupposti in parte più rigorosi per quanto concerne la loro attribuzione. Rispetto alla RWW, l'IOAW costituisce disciplina speciale. Per quanto concerne la verifica dello stato patrimoniale, i presupposti per il riconoscimento del diritto a una prestazione ex IOAW sono meno rigorosi, in quanto la presenza di un tale reddito non è in contrasto con un eventuale diritto.
8 La sfera degli aventi diritto in base all'IOAW si compone di lavoratori anziani divenuti disoccupati nonché di lavoratori disoccupati parzialmente inabili al lavoro. Uno dei presupposti del diritto a una prestazione ex IOAW è che non possano più essere sfruttate le prestazioni di cui al Werkloosheidswet (legge in materia di disoccupazione, in prosieguo: il «WW»). I potenziali aventi diritto sono di conseguenza disoccupati da lungo tempo, i quali a causa della loro età o della loro parziale inabilità lavorativa si trovano esposti a particolari difficoltà per quanto concerne un reingresso nel mercato del lavoro. Per tale cerchia di persone la prestazione ex IOAW rappresenta un regime transitorio in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile.
9 Il requisito per la concessione di una prestazione ex IOAW, più vantaggioso rispetto a quelli per una prestazione ex RWW, rappresentato dalla rinuncia alla verifica dell'assetto patrimoniale, persegue lo scopo di non indurre il potenziale avente diritto a sperperare un patrimonio messo da parte nel corso di una lunga attività lavorativa, considerato che è scarsamente verosimile che egli possa nuovamente costituirsene uno analogo grazie alla ripresa della suddetta attività.
10 Una persona beneficiaria di questa normativa non dev'essere spinta a «mangiarsi la casa» prima di godere di una prestazione assistenziale statale.
11 Il giudice a quo sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso si oppone in via di principio a che una normativa nazionale, come quella contenuta nell'IOAW, offra prestazioni assistenziali al livello del minimo di sussistenza in base a un regime che - per quanto qui rilevante - nell'attribuzione dell'indennità non tiene conto del patrimonio e fa dipendere il diritto all'indennità - in breve - dall'anzianità lavorativa e dall'età, mentre nell'ambito di un'altra normativa nazionale, come quella contenuta nella disciplina assistenziale della RWW, che offre anch'essa una prestazione a livello del minimo di sussistenza, viene tenuto conto in modo rilevante del patrimonio, qualora sia pacifico che gli uomini usufruiscono di questa normativa dell'IOAW, più favorevole, in numero notevolmente maggiore rispetto alle donne.
2) Se l'applicazione della disciplina indicata per prima nella questione sub 1), la quale comporta che un numero notevolmente maggiore di uomini che di donne venga escluso dalla verifica patrimoniale prevista nella normativa sull'assistenza sociale, possa essere giustificata dalla circostanza che la categoria di destinatari di questa disciplina ha scarse opportunità sul mercato del lavoro e quindi non riesce, o riesce a stento, a ricostituire il patrimonio, una volta che lo abbia intaccato (3).
12 Al fine di ottenere chiarimenti sulla portata della prima questione, la Corte ha rivolto alle parti - il governo dei Paesi Bassi e la Commissione - la seguente questione:
In che senso l'esistenza di un'eventuale discriminazione indiretta dovuta a un regime, quale quello istituito mediante l'IOAW, possa dipendere dall'esistenza di un regime, come quello varato con l'ABW e la RWW.
13 Mi soffermerò sulle osservazioni delle parti in sede di valutazione della fattispecie.
B - Osservazioni
14 Il giudice a quo desidera sapere se le modalità con le quali si è provveduto a disciplinare i presupposti per la concessione di una prestazione ex IOAW concretizzino una discriminazione indiretta fondata sul sesso, incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
15 In merito alla situazione effettiva riguardante la titolarità del diritto a una prestazione ex IOAW il giudice a quo deduce che dalle statistiche del Centraal Bureau voor de Statistiek discende che, nel 1989, un numero notevolmente maggiore di uomini che di donne ha ottenuto una prestazione del tipo suddetto. Nei Paesi Bassi gli uomini impegnati in attività lavorative sarebbero di gran lunga più numerosi delle donne. Ciò consentirebbe di presumere che, a tempo debito, molti più uomini che donne soddisfino i presupposti per la concessione delle prestazioni, elencati nell'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW, relativamente - detto in breve - all'anzianità lavorativa e a un'età determinata.
16 Occorre anzitutto dichiarare che la presente controversia rientra nella sfera di applicazione della direttiva 79/7.
L'art. 2 definisce la sfera di applicazione della direttiva ratione personae facendo riferimento alla «popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro -, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi». Alla luce della circostanza che l'appellante ha ottenuto in passato una prestazione ex RWW, in mancanza di notizie in senso contrario si può partire dall'idea che essa vada ricompresa nella popolazione attiva di cui alla direttiva, in veste di persona in cerca di lavoro.
17 L'ambito di applicazione ratione materiae è definito dall'art. 3 della direttiva. Ai sensi del n. 1, lett. a), del detto articolo, la direttiva si applica, tra l'altro, ai regimi legali che assicurano una protezione contro il rischio di disoccupazione e, in base al n. 1, lett. b), alle disposizioni concernenti l'assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lett. a) o a supplire ad essi. Le prestazioni ex IOAW possono considerarsi senza difficoltà prestazioni di disoccupazione. Quanto all'inquadramento delle prestazioni ex IOAW nel contesto normativo paragonabile rappresentato dal regolamento (CEE) n. 1408/71 (4) la Corte ha già stabilito che esse si trovano in rapporto diretto con il rischio di disoccupazione (5). Anche se ci si volesse soffermare meglio sulla questione della natura giuridica delle prestazioni ex IOAW, per accertare se rientrino nell'ambito della previdenza o piuttosto dell'assistenza sociale, le dette prestazioni sarebbero soggette all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, in quanto regime assistenziale operante in connessione con le prestazioni ex WW. Quest'ultima considerazione deve valere anche per le prestazioni ex RWW, le quali dal canto loro - sussidiariamente rispetto alle prestazioni ex IOAW - sono istituite a garanzia del sostentamento dei lavoratori disoccupati.
18 Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 4, n. 1, della direttiva è così formulato:
«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, (...) specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi (...)».
19 Per giurisprudenza costante della Corte (6) si è in presenza di una discriminazione indiretta vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva, quando un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che la misura di cui trattasi non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (7).
20 La possibilità di giustificare una misura che sia obiettivamente causa di discriminazioni indirette costituisce, in questi limiti, un elemento della fattispecie discriminatoria da valutare. La seconda questione del giudice a quo fa diretto riferimento all'analisi di detto elemento.
21 Ma anzitutto si pone la questione se nella strutturazione delle prestazioni qui in discussione si debba riscontrare una disparità di trattamento indiretta fondata sul sesso. Una simile disparità di trattamento potrebbe essere insita, da una parte, nella definizione degli aventi diritto a una prestazione ex IOAW, di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW e, dall'altra, forse, nella coesistenza dei regimi fondati sulla RRW, da un lato, e sull'IOAW, dall'altro, nell'ambito dei quali sono stabiliti presupposti differenti per il riconoscimento del diritto a prestazione. A quest'ultima ipotesi faceva riferimento la questione formulata dalla Corte all'indirizzo delle parti.
22 Esaminiamo anzitutto i presupposti per il riconoscimento dei diritti a una prestazione ex IOAW, di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW. Occorre accertare se la disposizione si contraddistingua per una formulazione neutra la quale faccia tuttavia riferimento in modo marcato solo agli appartenenti ad uno dei due sessi e in tale maniera produca effetti specifici per la sfera di persone interessate.
23 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW, per avente diritto si intende la persona che
1) è disoccupata e non ha ancora raggiunto i 65 anni di età;
2) è divenuta disoccupata dopo il compimento dei 50 anni di età, ma prima di aver raggiunto l'età di 57,5 anni;
3) dopo il completamento del periodo di godimento delle prestazioni ai sensi degli artt. 42, primo e secondo comma, 43, secondo comma, e 49, primo comma, nonché, in quanto applicabile, 76, del WW, ha ricevuto una prestazione per perdita del salario e un successivo sussidio in base alla detta legge.
24 Vorrei evidenziare anzitutto che non può riscontrarsi nessuna fattispecie discriminatoria nella circostanza che ci si ricolleghi a un'anzianità lavorativa in qualsiasi forma maturata, anche se in passato una parte della popolazione attiva di sesso maschile notevolmente maggiore di quella di sesso femminile ha attivamente partecipato alla vita lavorativa, in quanto una prestazione di tipo previdenziale contro il rischio di disoccupazione rientra per forza di cose nella cornice di un'attività lavorativa (8). I nn. 1 e 2 dell'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW prescrivono ciascuno limiti di età neutri da un punto di vista specificamente sessuale. Neanche il n. 3 dell'art. 2, primo comma, lett. a), consente di scorgere immediatamente una differenziazione fondata sul sesso. In esso si pone la condizione che il godimento delle prestazioni ottenute in forza del WW debba essere già terminato se si vuole acquisire il diritto alle prestazioni derivanti dall'IOAW. Solo il criterio del «completamento del periodo di godimento delle prestazioni» potrebbe apparire problematico.
25 Dalle informazioni fornite alla Corte dal giudice a quo e dalle parti non si può desumere con certezza quale significato debba attribuirsi a questa nozione dell'ordinamento dello Stato membro. Mi sembra indubbio che si debba essere stati in generale titolari per un certo periodo di un diritto a prestazioni in forza del WW. La durata e il livello delle prestazioni - prestazioni per perdita del salario e successivo sussidio - dipendono dall'anzianità lavorativa.
26 La Commissione ha dedotto che la durata minima di una prestazione per perdita del salario è di sei mesi (art. 43, primo comma). Tale durata verrebbe però prolungata tante volte quanti sono i periodi di cinque anni di anzianità lavorativa del richiedente. La durata massima della prestazione sarebbe di 5 anni per le persone che abbiano un'anzianità lavorativa pari o superiore ai 40 anni (art. 43, secondo comma). Ai periodi di concessione della prestazione per perdita del salario farebbe seguito la concessione, per un anno, del «successivo sussidio», la quale non dipende dalla durata dell'anzianità lavorativa (9).
27 Quel che ci si deve chiedere adesso è se l'elemento della fattispecie rappresentato dal «completamento del periodo di godimento delle prestazioni» significhi che dev'essere esistito in generale un diritto a una prestazione ex WW, il cui godimento si sia esaurito, oppure se debba essere stata raggiunta la durata massima della prestazione prima che possa sorgere un diritto a una prestazione ex IOAW.
28 La distinzione è importante in quanto il collegamento ad una precedente titolarità di un diritto, indipendentemente dalla sua connotazione specifica (e quindi anche di minima durata), è a mio parere scevro di problemi dal punto di vista di una discriminazione fondata sul sesso. Come già chiarito, il requisito di una certa anzianità lavorativa è di per sé innocuo. La situazione muterebbe profondamente se fosse necessario dover sfruttare appieno la durata massima di una prestazione WW, dato che, come insegna l'esperienza, la vita lavorativa delle donne presenta pause sostanzialmente più frequenti che nel caso degli uomini, dovute all'adempimento degli obblighi familiari. Porre come requisito un'anzianità di lavoro più o meno continuativa, in particolare fra i 20-45 anni di età, quale presupposto per poter realizzare il «completamento del periodo di godimento delle prestazioni» comporterebbe certamente una discriminazione a svantaggio delle donne.
29 Appare assai verosimile che si debba accumulare un numero considerevole di anni di anzianità lavorativa prima di poter beneficiare di una prestazione ex IOAW. Nell'ordinanza di rinvio si parla di un reddito da lavoro percepito «per un periodo di tempo abbastanza lungo» (10). Nelle osservazioni del governo olandese così come nella risposta al quesito posto dalla Corte si fa più volte più volte richiamo alla lunga durata (11) dell'anzianità lavorativa quale elemento caratterizzante la titolarità del diritto ad una prestazione ex IOAW.
30 La documentazione in possesso della Corte non consente però di concludere con certezza che la condizione dell'anzianità di lavoro possa esercitare effetti discriminatori (12). Si tratta in questo caso di un problema ermeneutico riguardante il diritto dello Stato membro, ossia di una questione di fatto che solo il giudice dello Stato membro avrà il compito di chiarire.
31 Poiché non è possibile chiarire in modo definitivo il significato dell'elemento costituito dal «completamento del periodo di godimento delle prestazioni», preferisco procedere nell'analisi dando per presupposto che si tratti di un requisito per ottenere il godimento di una prestazione ex IOAW avente effetti discriminatori.
32 Passo ad esaminare la questione della rilevanza della coesistenza della RWW e dell'IOAW, quale secondo aspetto di una fattispecie forse discriminatoria. Sembra che l'appellante scorga una discriminazione nell'interdipendenza dei regimi quando, in sede di procedimento principale, afferma che il criterio contenuto nell'ABW, basato sul patrimonio, dovrebbe rimanere inapplicato nel caso di donne che abbiano già superato i 50 anni di età e che l'art. 2, primo comma, lett. a), dell'IOAW non dovrebbe essere vincolante.
33 Sembra che il giudice a quo non rigetti tale ragionamento, in quanto nella sua questione concernente la qualificazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto a una prestazione ex IOAW accoglie l'idea della RWW quale regime di riferimento.
34 E' in questo contesto che va considerata la questione rivolta dalla Corte alle parti, che mira a sapere in che senso possa considerarsi insita, nella coesistenza dei regimi, una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
35 Il governo olandese, che anzitutto nelle sue osservazioni non si era espresso in merito all'esistenza di una discriminazione, nella sua risposta al quesito della Corte assume la seguente posizione.
36 Esso descrive la relazione fra IOAW, RWW e ABW come un rapporto di sussidiarietà. Avrebbe diritto a una prestazione ex RWW solo chi non abbia nessun diritto a una «precedente» prestazione ex IOAW. Analogamente, avrebbe diritto a una prestazione ex ABW solo chi non abbia nessun diritto a una prestazione ex RWW, precedente rispetto all'altra. L'ammissione al godimento di una prestazione ex IOAW non sarebbe regolata in maniera discriminatoria nei confronti del sesso. La persona che non dovesse soddisfare i presupposti così disciplinati rientrerebbe nella sfera di applicazione della RWW o dell'ABW. Parimenti, la presenza dei regimi sussidiari fondati sulla RWW o sull'ABW non consentirebbe di considerare fonte di discriminazione indiretta i presupposti per l'acquisizione del diritto a una prestazione ex IOAW. Ciò risulterebbe chiaro se si partisse dall'ipotesi dell'inesistenza delle prestazioni sia ex RWW sia ex ABW. Qualora in un caso del genere si negasse una prestazione ex IOAW, non si avrebbe diritto a nessun altro sussidio. Soltanto allora sarebbe rilevante l'eventuale natura indirettamente discriminatoria del rifiuto.
37 Il governo olandese interpreta la questione della Corte nel senso che quest'ultima gradirebbe un chiarimento in merito al motivo per cui, nella realtà quotidiana, apparentemente un numero notevolmente più elevato di uomini che di donne avrebbe diritto a una prestazione ex IOAW, mentre le donne rientrerebbero piuttosto nella sfera di applicazione della RWW. Il governo olandese afferma che esistono due ragioni alla base di questo fenomeno. Esso si basa anzitutto sulla definizione delle condizioni per l'acquisto dei relativi diritti, le quali dipenderebbero da un lato dall'esperienza lavorativa e dall'altro dalle entrate insufficienti dell'avente diritto. E' un dato di fatto sociale che nella classe di età degli aventi diritto sono sostanzialmente gli uomini ad avere in maggioranza svolto per quasi tutta la loro esistenza un'attività lavorativa, mentre per le donne le cose normalmente non stanno in questi termini. Per quanto concerne il reddito si dovrebbe tener presente che nel caso dei coniugi sarebbero tenute in considerazione le entrate di entrambi, cosicché in presenza di un reddito del marito la coppia non avrebbe diritto a una prestazione ex IOAW. Del resto, quest'ultima considerazione varrebbe anche per una prestazione ex RWW, per cui alla luce della struttura sociale un numero relativamente più elevato di donne che di uomini non avrebbe nessun diritto ad una prestazione ex RWW.
38 Come seconda giustificazione per l'apparente presenza maggioritaria di uomini nell'ambito degli aventi diritto a una prestazione ex IOAW il governo olandese cita i metodi di rilevamento dei dati statistici. Quando una coppia di coniugi ottiene il godimento di una prestazione ex IOAW ad essere inclusa nelle statistiche è la persona in capo alla quale è sorto il diritto, la quale è di norma un uomo. Ma il governo olandese tiene a dire che nel caso di prestazioni ex IOAW per la coppia di coniugi sia il marito che la moglie avrebbero diritto alla «propria quota» della prestazione.
39 La risposta della Commissione al quesito della Corte può essere riportata nei termini seguenti.
Anzitutto essa sottolinea che, in generale, potrebbe parlarsi di discriminazione indiretta solo se, in considerazione delle circostanze, il numero di donne ad aver diritto a una prestazione ex IOAW fosse notevolmente inferiore a quello degli uomini. Per poter rispondere al quesito posto dalla Corte si dovrebbe distinguere a seconda che i due regimi legali vengano applicati parallelamente o in successione cronologica.
Nel primo caso, nessuna discriminazione indiretta potrebbe sorgere dalla coesistenza dei regimi. Quest'insieme di circostanze sta alla base della situazione di cui al caso di specie. Le persone che non potessero godere di una prestazione ex IOAW «ripiegherebbero» sui regimi sussidiari fondati sulla RWW e sull'ABW. In questo caso si dovrebbe verificare soltanto se l'ottenimento di una prestazione ex IOAW sia regolato in modo non discriminatorio.
Quanto alla seconda ipotesi si potrebbe partire dall'idea che i regimi si trovino in rapporto di reciproca dipendenza, per cui il carattere discriminatorio del regime applicabile per ultimo deriverebbe dalla natura discriminatoria di quello applicabile per primo. Nella causa principale l'IOAW si presenterebbe come un prolungamento del WW, nel senso che l'avente diritto potrebbe godere di una prestazione ex IOAW solo avendone precedentemente percepito un'altra ex WW. Partendo dall'ipotesi - contraria a quanto accettato dalla Commissione - che l'art. 2 dell'IOAW sarebbe fonte di discriminazione indiretta in relazione all'elemento dell'anzianità lavorativa, allora alla base di ciò starebbero le condizioni da soddisfare per il completo godimento di una prestazione di disoccupazione in forza del WW. Di conseguenza il WW sarebbe all'origine di una discriminazione indiretta che prolungherebbe i suoi effetti nella fase successiva.
In conclusione, la Commissione è del parere che il quesito posto dalla Corte vada risolto nel senso che un'eventuale discriminazione indiretta non dipenderebbe dall'esistenza dei regimi basati sulla RWW e sull'ABW.
40 Una valutazione complessiva dei regimi IOAW, RWW e ABW, operanti in via sussidiaria, non consente a mio parere di concludere che la mera coesistenza dei regimi - in una situazione in cui i potenziali richiedenti, come in un percorso a cascata, finiscano di volta in volta nel più ampio ma anche più basso bacino di raccolta, per giungere alla fine alle prestazioni assistenziali fondate sull'ABW - costituirebbe la fonte di una discriminazione indiretta che supererebbe quella forse insita nelle modalità di determinazione dei requisiti per l'acquisto del diritto ad una prestazione ex IOAW. Poiché però non si può escludere l'esistenza di una discriminazione del genere si pone il problema di una sua eventuale giustificazione obiettiva in base a motivi che siano estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, che consentirebbe di non considerare una fattispecie forse obiettivamente discriminatoria come un'ipotesi di discriminazione vietata in quanto fondata sul sesso.
41 Secondo la giurisprudenza della Corte la giustificazione può consistere nell'accertamento che i mezzi prescelti rispondono ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato membro e sono idonei e necessari al raggiungimento dello scopo da questa perseguito (13).
42 Il governo olandese, a giustificazione delle norme esaminate in questa sede, sostiene quanto segue. L'IOAW garantirebbe una prestazione di livello pari al minimo di sussistenza nel senso che assicurerebbe al lavoratore interessato un reddito di importo pari al detto minimo quando egli, a causa della perdita del suo posto di lavoro, non disponga più di un reddito sufficiente derivante da un'attività lavorativa o comunque ad essa connesso, e a prescindere dal problema se l'interessato disponga di un certo patrimonio. Il legislatore sarebbe riuscito a realizzare un livello di tutela che, non dipendendo dal patrimonio, sarebbe volutamente riservato ai lavoratori anziani i quali siano rimasti disoccupati già per lungo tempo e che in massima parte abbiano lavorato per un lungo periodo prima di perdere il loro posto. I presupposti per ottenere una prestazione ex IOAW sarebbero formulati in modo tale che solo le persone appartenenti a questa categoria potrebbero godere di una prestazione ex IOAW e non una qualsiasi altra persona, giovane o vecchia e che in precedenza abbia, o meno, lavorato.
43 In conclusione il governo olandese sostiene l'idea che la legge persegua uno scopo legittimo (14) di politica sociale e che la definizione dei presupposti per ottenere il godimento delle prestazioni sia idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo.
44 La posizione della Commissione, fondata sulle sentenze Teuling (15), Molenbroek (16) e Roks (17), è anch'essa quella per cui la tutela sociale del disoccupato da lungo tempo di età superiore ai 50 anni sia un fine estraneo a una discriminazione fondata sul sesso e rientrante nell'orbita della politica sociale di uno Stato membro. Non solo lo scopo della misura sarebbe legittimo, ma anche i mezzi predisposti sarebbero idonei e proporzionati al fine.
45 Resta ormai da accertare se la misura incriminata risponda ad uno scopo legittimo (18) di politica sociale di uno Stato membro. Uno scopo di tal genere deve considerarsi legittimo se non si pone in contrasto con il diritto comunitario. Come si è già avuto modo più volte di rilevare, con l'emanazione dell'IOAW nel gennaio del 1987 il legislatore olandese perseguiva lo scopo di offrire ai lavoratori anziani disoccupati da lungo tempo, i quali si siano mantenuti (ed eventualmente abbiano mantenuto le loro famiglie) per la maggior parte della loro esistenza con un reddito derivante dalla propria attività lavorativa, una prestazione assistenziale per il periodo di transizione compreso tra la cessazione di un diritto ad un sussidio di disoccupazione e il sorgere di un diritto ad una prestazione pensionistica. Si dovrebbe così tenere presente la situazione particolare di questa categoria di destinatari, composta di persone divenute disoccupate senza loro colpa. A questi uomini, i quali a causa della loro età o del loro stato di salute devono confrontarsi con particolari impedimenti che creano ostacoli al reinserimento nel mercato del lavoro, si dovrebbe offrire una prestazione assistenziale la quale, per quanto concerne i presupposti per il suo ottenimento, si posizioni a un livello superiore di assistenza sociale. L'ammontare delle prestazioni resta limitato alla misura del minimo di sussistenza. Si deve comunque evitare il pericolo che questo gruppo di persone consumi il patrimonio eventualmente accumulato nel corso della loro attività lavorativa, onde proteggerli da un impoverimento totale nella vecchiaia.
46 Questo scopo del legislatore va senz'altro riconosciuto come fine legittimo di politica sociale di uno Stato membro. Ci si chiede solo se i presupposti per l'acquisto del relativo diritto consistenti in un'anzianità lavorativa di lunga durata, unita alla rinuncia alla verifica di un eventuale patrimonio distinto dal reddito, siano idonei e necessari. L'intento di consentire il godimento delle prestazioni solo a quelle persone che abbiano svolto attività lavorativa per un «lungo periodo» viene posto in opera imponendo il requisito necessario del «completo godimento di una prestazione» basata sul WW. Poiché il sussidio di disoccupazione fondato sul WW si ricollega all'anzianità lavorativa e la durata della detta prestazione è rapportata a una precedente attività lavorativa, il criterio è idoneo alla realizzazione dello scopo prefigurato.
47 L'intento ulteriore, di lasciare impregiudicato un patrimonio eventualmente accumulato, viene realizzato in modo idoneo trascurando la valutazione del suddetto quale presupposto per la concessione della prestazione.
48 Infine, entrambi gli elementi sono pure necessari al conseguimento del fine prefissato. Qualora l'elemento dell'anzianità lavorativa di lunga durata non fosse specificato secondo le modalità previste, la prestazione sarebbe potenzialmente accessibile ad una cerchia di persone più ampia, il che costituisce un risultato che si voleva espressamente evitare. Analogamente, l'intangibilità del patrimonio eventualmente accumulato poteva essere ottenuta solo trascurandone l'esistenza in sede di determinazione dei presupposti per la concessione delle prestazioni.
49 La discriminazione indiretta delle donne eventualmente originata dalla fissazione dei suddetti presupposti dev'essere giudicata, in definitiva, giustificata da criteri obiettivi, estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
C - Conclusione
50 A conclusione delle precedenti considerazioni, propongo la seguente soluzione delle questioni pregiudiziali:
1) L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 79/7/CEE dev'essere interpretato nel senso che è con esso compatibile, in via di principio, una normativa nazionale, come quella contenuta nell'IOAW, la quale offre prestazioni assistenziali al livello del minimo di sussistenza in base a un regime che nell'attribuzione dell'indennità non tiene conto del patrimonio e fa dipendere il diritto all'indennità da determinati presupposti relativi all'età e all'anzianità lavorativa, mentre nell'ambito di un'altra normativa nazionale, come quella contenuta nella disciplina assistenziale della RWW, che offre anch'essa una prestazione a livello del minimo di sussistenza, viene tenuto conto in modo rilevante del patrimonio, anche qualora sia pacifico che gli uomini usufruiscono di questa normativa più favorevole in numero notevolmente maggiore rispetto alle donne.
2) La disciplina indicata nella questione sub 1), la cui applicazione comporta che un numero notevolmente maggiore di uomini che di donne venga escluso dalla verifica patrimoniale prevista nella normativa sull'assistenza sociale, può essere giustificata dalla circostanza che la categoria di destinatari di questa disciplina ha scarse opportunità sul mercato del lavoro e quindi non riesce, o riesce a stento, a ricostituire il patrimonio, una volta che lo abbia intaccato.T
(1) - Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
(2) - La verifica dello stato patrimoniale discende dall'art. 7, primo comma, lett. b), dell'Algemene Bijstandswet (legge generale sull'assistenza, in prosieguo: l'«ABW»), legge che costituisce la base giuridica per la RWW.
(3) - Sottolineatura mia.
(4) - Versione coordinata del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 325 del 10.12.1992, pag. 1).
(5) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-66/92 (Acciardi, Racc. pag. I-4567, punto 17).
(6) - Cfr., p. es., sentenze 7 maggio 1991, causa C-229/89 (Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2205, punto 13) e 24 febbraio 1994, causa C-343/92 (Roks e a., Racc. pag. I-571, punto 33).
(7) - Cfr. causa C-343/92, già citata, punto 33.
(8) - Non si ignora il fatto che, ad esempio, esistono sussidi per i giovani disoccupati che non si ricollegano in ogni caso a una precedente attività lavorativa, in quanto invece per essi può eventualmente bastare la disponibilità offerta dagli interessati sul mercato del lavoro. Tuttavia il regime di prestazioni oggetto di analisi in questa sede non si occupa di ipotesi del genere.
(9) - Cfr. osservazioni della Commissione, pag. 4.
(10) - Cfr. pag. 7 dell'originale dell'ordinanza di rinvio: «geruime tijd een inkomen uit arbeid».
(11) - Cfr. l'originale delle osservazioni del governo olandese: «werknemers die geruime tijd een inkomen uit arbeid hebben» (pag. 6); «werknemers die lange tijd hebben gewerkt» (pag. 7); «werknemers die (...) lange tijd gewerkt» (pag. 9). Risposta del governo olandese (pag. 2): «(...) die een aanmerkelijk arbeidsverleden hebben (...)».
(12) - Contro l'ipotesi che il «completamento del periodo di godimento delle prestazioni» di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), n. 3, dell'IOAW, presupponga la durata massima di una prestazione ex WW si pone la circostanza che davvero di rado un lavoratore di età compresa tra i 50-57,5 anni ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), n. 2, dell'IOAW, può contare su un'anzianità lavorativa di 40 anni.
(13) - Cfr. causa C-229/89, già citata, punto 19, e causa C-343/92, già citata, punto 34.
(14) - «Gerechtvaardigde doelstelling».
(15) - Sentenza 11 giugno 1987, causa 30/85 (Teuling, Racc. pag. 2497).
(16) - Sentenza 19 novembre 1992, causa C-226/91 (Molenbroek, Racc. pag. I-5943).
(17) - Causa C-343/92, già citata.
(18) - Cfr. causa C-343/92, già citata, punto 34.La versione italiana riporta «necessario» al posto di «legittimo» (N.d.T.).
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