Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 Una delle norme in cui si articola l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è quella che impone agli Stati membri di rimborsare i costi di magazzinaggio per determinati tipi di zucchero. Tale regime di rimborso viene finanziato mediante un contributo che gli Stati membri riscuotono dai produttori di zucchero per ogni unità di peso di zucchero prodotto.
Nella presente causa la Corte deve accertare se l'obbligo di pagare il contributo sorga con la sola produzione dello zucchero oppure sia altresì subordinato allo smercio dello zucchero stesso.
Gli antefatti
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la SAFBA (Société Anonyme des Sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay) e il ministero delle Finanze francese in merito alla tassazione della SAFBA.
La SAFBA ha sede in Fontaine-le-Dun (Francia) e produce zucchero di barbabietole. La produzione ha andamento stagionale, poiché le barbabietole sono raccolte ogni anno nel periodo tra settembre e dicembre. Lo smercio del prodotto finito avviene durante tutto l'anno, per cui si rende necessario immagazzinare un certo quantitativo di zucchero, che non può essere smerciato immediatamente dopo la produzione.
La SAFBA, in occasione della contabilizzazione degli utili per ognuno degli esercizi dal 1981 al 1983, iscriveva i contributi sullo zucchero prodotto nei singoli esercizi contabili, come oneri di produzione. A seguito della verifica effettuata nel 1984 dalle autorità finanziarie sui conti relativi agli esercizi dei rispettivi anni, gli utili imponibili della SAFBA risultavano più elevati, in ragione del fatto che l'obbligo di pagare il contributo sorge solo con lo smercio dello zucchero e che pertanto solo i contributi per lo zucchero smerciato nei singoli esercizi potevano essere detratti al momento della contabilizzazione degli utili come oneri di produzione.
3 La causa è ora pendente dinanzi alla Cour administrative d'appel di Nantes, presso la quale la SAFBA ha interposto appello dopo che il Tribunal administratif di Rouen aveva respinto, in data 5 novembre 1991, la sua domanda di essere esentata dal supplemento dell'imposta sulle società per gli anni in considerazione. In tale contesto la Cour administrative d'appel di Nantes ha sottoposto alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato CEE e con riferimento agli atti di causa sotto esaminati, la seguente questione pregiudiziale:
«Quale sia il fatto generatore del contributo previsto dalle citate norme».
Le pertinenti norme comunitarie
4 L'art. 8, n. 1, primo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) nella versione modificata con regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396 (2), in vigore fino al 30 giugno 1981, così dispone:
«1. Fatto salvo (...) le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco (...) fabbricat(o) con barbabietole o canne raccolte nella Comunità sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri (...),
Gli Stati membri riscuotono, secondo il caso, un contributo:
a) da ogni fabbricante, secondo il caso: - per unità di peso di zucchero prodotto,
(...)».
Con effetto dal 1_ luglio 1981 veniva emanato un nuovo regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). L'art. 8, n. 2, primo e terzo comma, riproduceva sostanzialmente le succitate disposizioni del regolamento del 1974, come emendato nel 1978.
5 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento del 1974, nella versione modificata nel 1978, e a norma dell'art. 8, n. 4, lett. a), del regolamento del 1981, il Consiglio delibera «le norme generali per l'applicazione del presente articolo». Tali norme figurano nel regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4). Il decimo `considerando' di detto regolamento così recita:
«Considerando che all'atto dello smercio dello zucchero può essere stabilito un controllo efficace della fabbricazione; che è opportuno riscuotere il contributo alla fase del fabbricante, al momento dello smercio».
Inoltre l'art. 6, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1358/77, così recita:
«1. Il contributo da riscuotere nel caso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, è fissato in maniera tale che, per una campagna saccarifera, la somma prevedibile dei contributi risulti uguale alla somma prevedibile dei rimborsi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento.
(...)
4. Lo Stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco (...) di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, prodotti e smerciati nell'ambito della sua quota massima (...)».
6 Le norme di esecuzione sono contenute nel regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (5) come modificato con regolamento (CEE) della Commissione n. 2671/81 (6), il cui art. 12, n. 1, primo comma, così dispone:
«Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 il contributo è dovuto al momento dello smercio».
L'art. 12, n. 1, secondo comma, precisa, nel contesto delle norme di esecuzione, che cosa debba esattamente intendersi, ai fini del n. 1, con il termine «smercio».
Il procedimento dinanzi alla Corte
7 La SAFBA ha sostenuto che dall'art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74, come modificato con regolamento n. 1396/78, e dalle corrispondenti disposizioni di cui all'art. 8, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 1785/81 consegue che il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo è la produzione di zucchero.
Il governo francese e la Commissione hanno in proposito dedotto che dette disposizioni precisano solo quali siano i soggetti passivi del contributo e su quali basi esso debba essere calcolato. Il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo è invece individuato dall'art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1358/77 nello smercio dello zucchero prodotto.
La Commissione ha inoltre affermato che, anche se lo smercio dello zucchero dovesse considerarsi il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo in relazione al mercato comune dello zucchero, tale circostanza non osterebbe a una normativa tributaria nazionale che consentisse al produttore di zucchero di detrarre i contributi in un momento anticipato, all'atto della contabilizzazione degli utili.
Valutazione
8 Dalle soprammenzionate disposizioni di diritto comunitario sembra dedursi, a una prima lettura, l'esattezza di quanto sostenuto dalla Commissione e dalla Repubblica francese, cioè che il debito del contributo sorge solo dopo che lo zucchero prodotto sia stato smerciato.
L'art. 8, n. 1, terzo comma, del regolamento del Consiglio n. 3330/74, come modificato con regolamento del Consiglio n. 1396/78, determina le categorie dei soggetti passivi, cioè i produttori di zucchero, e la base imponibile del contributo, cioè l'unità di peso di zucchero prodotto. Altrettanto dispone l'art. 8, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785.
Dall'art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento del 1974, come modificato nel 1978, e dall'art. 8, n. 4, lett. a), del regolamento del 1981, emerge espressamente che con ciò non si è inteso dare una disciplina completa del contributo, dato che il Consiglio deve emanare norme generali in materia.
Queste norme generali sono state adottate con il regolamento 20 giugno 1977, n. 1358, il cui art. 6, n. 4, considerato congiuntamente al decimo `considerando' non può essere inteso se non nel senso che il contributo viene riscosso dai produttori all'atto dello smercio. Lo smercio costituisce così il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo e integra, di conseguenza, il presupposto per cui lo Stato membro interessato può pretendere il pagamento del contributo dovuto dal soggetto passivo (7).
9 La Corte, conformemente a quanto sopra, con sentenza 15 maggio 1984, causa 121/83 (Zuckerfabrik Franken GmbH, Racc. pag. 2039), ha affermato:
«(...) L'art. 8, n. 1, 3_ comma, del regolamento del Consiglio n. 3330/74 si limita infatti, da un lato, ad enumerare i soggetti passivi del contributo, e cioè i fabbricanti, gli importatori e i raffinatori di zucchero, e, dall'altro, a determinare il criterio che serve di base per il calcolo dell'importo del contributo, e cioè il peso dei prodotti in questione. Quanto al regolamento d'attuazione n. 1358/77 del Consiglio, esso ha lo scopo di precisare che il contributo può essere riscosso dai fabbricanti di zucchero soltanto dopo lo smercio dello zucchero o degli sciroppi prodotti. Nessuno di questi regolamenti dà una definizione precisa della nozione di smercio in quanto fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo.
Stando così le cose, la Commissione era legittimata a precisare tale nozione - come essa ha fatto con la norma controversa [art. 12 del regolamento della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998] - nel proprio regolamento relativo alle modalità d'applicazione del sistema di compensazione» (punti 14 e 15).
10 Il tener conto dello smercio come momento in cui sopravviene il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo rappresenta il miglior criterio anche se si considera il flusso di denaro collegato alla produzione e allo smercio dello zucchero. La produzione di zucchero non è gravata da ulteriori oneri, anzi si ridimensionano le spese dei prodottori di zucchero per il magazzinaggio grazie al rimborso dei relativi costi. Gli oneri di produzione sono finanziati mediante un contributo riscosso presso i produttori di zucchero all'atto dello smercio che assume normalmente la forma della vendita a un compratore. Globalmente si ottiene un alleggerimento dei costi per i produttori che vengono sopportati dai consumatori di zucchero tramite il normale meccanismo di prezzi.
11 La causa per il giudice a quo verte solo sull'interpretazione delle menzionate disposizioni comunitarie nella misura in cui si ritiene che la normativa tributaria francese faccia ad esse riferimento per quanto riguarda il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo. Come affermato dalla Commissione dette disposizioni comunitarie non ostano a una normativa tributaria nazionale che consenta ai produttori di zucchero di detrarre, al momento della dichiarazione dei redditi e dei beni patrimoniali, i contributi in un altro momento, eventualmente anticipato.
Conclusione
12 Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate come segue:
«L'art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, deve essere interpretato nel senso che il fatto generatore dell'obbligo di pagare il contributo per unità di peso di zucchero prodotto, quale contemplato nell'art. 8, n. 1, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396, e nell'art. 8, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, è lo smercio».
(1) - GU L 359, pag. 1.
(2) - GU L 170, pag. 1.
(3) - GU L 177, pag. 4.
(4) - GU L 156, pag. 4.
(5) - GU L 231, pag. 5.
(6) - GU L 262, pag. 17.
(7) - V., a questo riguardo, l'art. 10, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, e successive modifiche, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa all'imposta sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
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