Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel caso di specie il Regno dei Paesi Bassi chiede la liquidazione di una restituzione all'esportazione relativa a cereali per un importo superiore a 3 milioni di HFL, negata dalla Commissione sulla base del rilievo che la merce avrebbe lasciato il territorio doganale già prima della dichiarazione, di modo che non sarebbe stato possibile effettuare alcun controllo. La presente controversia concerne anche la questione se il ricorrente abbia tempestivamente fornito la prova di aver agito nel rispetto della normativa.
B - I fatti e gli argomenti delle parti
2 La restituzione all'esportazione viene richiesta per una partita di orzo spedita in Russia dai Paesi Bassi. L'orzo fu esportato via mare, sulla nave MS Stankov, la quale lasciò il territorio della Comunità sabato 25 novembre 1989.
3 Nella propria relazione di sintesi dell'ottobre 1993 la Commissione motivava il rigetto del finanziamento, sostenendo che i documenti doganali sarebbero stati accettati dalla dogana olandese di Terneuzen solo il 27 novembre 1989, mentre la nave avrebbe già lasciato il territorio doganale della Comunità il 25 novembre. In base a quanto indicato nella relazione, le autorità olandesi avrebbero comunicato che i documenti all'esportazione sarebbero stati presentati durante il fine settimana. Poiché l'ufficio doganale competente era chiuso durante il fine settimana, un altro ufficio (1) si sarebbe occupato del caso ed avrebbe anche prelevato un campione per un'analisi successiva, la quale però non sarebbe mai stata effettuata. L'ufficio competente avrebbe quindi ricevuto i documenti lunedì 27 novembre 1989. Dal registro Lloyds relativo al movimento delle navi risulterebbe, però, che la nave non sarebbe arrivata a Terneuzen, ma che avrebbe lasciato il territorio della Comunità direttamente da Gand. Poiché la dichiarazione d'esportazione sarebbe stata ricevuta dopo il disormeggio della nave, in assenza di prove concrete in merito alla presentazione della merce all'ufficio doganale competente al fine di consentire eventuali controlli (fisici), la restituzione all'esportazione non potrebbe essere finanziata.
4 Il controllo della Commissione su cui si fonda la relazione di sintesi aveva luogo nel 1991. Esso era diretto in particolare all'ente olandese competente per i pagamenti, lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (in prosieguo: lo «HPA»). Le risultanze di tale controllo erano già state riportate in una relazione del 14 gennaio 1992. Anche in quella sede veniva rimarcata la discordanza tra la data del disormeggio della nave e quella della dichiarazione. Ciò creava incertezze - secondo la relazione - quanto al fatto se le merci fossero state dichiarate all'esportazione nel rispetto dei termini, cioè prima della partenza, e se la dogana fosse stata posta nella condizione di controllare i prodotti. La Commissione (FEAOG) (2) chiedeva, pertanto, al ricorrente un'integrazione delle informazioni al fine di far luce su tali incertezze.
5 La richiesta di informazioni e di prove integrative veniva successivamente più volte reiterata dalla Commissione. Si perveniva, quindi, anche ad uno scambio di corrispondenza (3) tra la Commissione e le autorità olandesi. La Commissione fissava, infine, come termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta il 15 dicembre 1992.
6 Con lettera del 14 dicembre 1992 le autorità olandesi comunicavano che determinati documenti sarebbero stati trasmessi successivamente. Il 19 ed il 20 luglio 1993 la Commissione riceveva taluni documenti, tra cui anche un modulo doganale recante annotazioni manoscritte del funzionario doganale competente, stando alle quali le merci erano state dichiarate e sdoganate il 25 novembre 1989 e la procedura conclusa il 27 novembre seguente. Queste indicazioni venivano fornite nel dicembre 1989 dal funzionario competente su richiesta dello HPA.
7 Secondo il ricorrente, le autorità competenti avrebbero fatto tutto il necessario per assicurare il rispetto delle norme comunitarie. Esso fa presente che, essendo l'ufficio doganale competente normalmente chiuso durante il fine settimana, un altro ufficio doganale di Terneuzen avrebbe provveduto a sdoganare la merce il 25 novembre, ed a prelevare anche dei campioni. I documenti sarebbero quindi stati trasmessi all'ufficio competente, il quale avrebbe chiuso la pratica il primo giorno feriale successivo, lunedì 27 novembre, riportando sul modulo non la data dell'effettiva accettazione, cioè il 25 novembre, ma erroneamente il 27 novembre.
8 Per il resto, la ricorrente si sofferma a lungo sul fatto che il 25 novembre la nave si trovasse effettivamente a Terneuzen.
9 Secondo la Commissione, quest'ultimo aspetto non ha valore determinante. Essa non contesta neppure che la nave sia partita il 25 novembre. A suo parere è importante soprattutto sapere se la dichiarazione d'esportazione sia stata accettata prima di lasciare il territorio doganale e se vi sia stata la possibilità di effettuare controlli. Ad avviso della Commissione, la parte ricorrente non avrebbe fornito in tempo utile le prove necessarie al riguardo.
10 Poiché il ricorrente è di diversa opinione, esso ha presentato ricorso chiedendo alla Corte di volere:
- annullare la decisione della Commissione 25 novembre 1993, C(93) 3364 def., relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1993 (L 301, pag. 13), nella parte in cui nega la liquidazione della restituzione all'esportazione di cereali per un importo di 3 317 344,26 HFL, e
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.
La Commissione ha chiesto alla Corte di volere:
- respingere il ricorso perché infondato;
- condannare il ricorrente alle spese.
11 Il ricorrente si oppone, anzitutto, all'applicazione da parte della Commissione dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4). Secondo la ricorrente, non sarebbe possibile imputarle la benché minima irregolarità o negligenza. Le autorità olandesi avrebbero in ogni caso adempiuto gli obblighi derivanti dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70. Esse avrebbero provveduto a far sì che la restituzione all'esportazione di cui si tratta nella specie avvenisse nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalle norme comunitarie, in particolare dagli artt. 3, 4 e 47 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5).
12 La Commissione, per contro, ritiene che questo profilo non rivesta valore determinante. A suo avviso, sarebbe molto più importante accertare se le prove necessarie per confermare le dichiarazioni del ricorrente siano state presentate tempestivamente. «Tempestivamente» significa, nel caso di specie, entro il termine del 15 dicembre 1992 fissato dalla Commissione.
C - Le pertinenti disposizioni legislative
13 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 729/70 così recita:
«Sono finanziate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
Il menzionato art. 1, n. 2, lett. a), dispone che:
«La sezione garanzia finanzia:
a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi,
(...)»
14 Sono inoltre pertinenti gli artt. 3, 4 e 47 del regolamento n. 3665/87. Ai sensi dell'art. 3, n. 1:
«Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione».
Il successivo n. 2 prevede che:
«La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;
(...)»
Ai sensi del successivo n. 4:
«Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato».
15 L'art. 4, n. 1, recita:
«(...) il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità» (6).
16 L'art. 47 contiene norme relative alla procedura di versamento della restituzione.
17 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70:
«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
(...)».
18 In base all'art. 8, n. 2, primo comma:
«In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri».
D - Parere
19 Occorre anzitutto verificare se, anteriormente alla scadenza del termine del 15 dicembre 1992, non fossero già state presentate prove sufficienti a dimostrare che la dichiarazione d'esportazione era stata accettata dal servizio doganale prima del disormeggio della nave. A questo proposito il ricorrente rinvia agli atti dello HPA. Nei detti atti si sarebbe trovato, all'epoca del controllo da parte della Commissione nel 1991, anche il modulo dell'ufficio doganale recante le annotazioni manoscritte del funzionario doganale competente (questo modulo è riportato nell'allegato 15 al ricorso). Da tali annotazioni risulterebbe che la dichiarazione d'esportazione era stata accolta il 25 novembre 1989, che la merce era stata sdoganata lo stesso giorno e che il disbrigo della pratica era stato concluso il 27 novembre successivo. Non sarebbero pertanto potuti sussistere dubbi quanto al fatto che i prodotti sarebbero stati già dichiarati alle autorità doganali prima della partenza della nave.
20 La Commissione fa presente al riguardo che nel modulo rinvenuto tra gli atti dello HPA - e inserito nell'allegato 13 del ricorso (7) - non vi sarebbe traccia di queste annotazioni. La Commissione sostiene inoltre che il timbro dello HPA risulterebbe apposto solo sul modulo non contenente le annotazioni del funzionario doganale (allegato 13 del ricorso). La Commissione ne deduce che lo HPA abbia deciso di accordare la restituzione sulla base dei documenti contenuti nell'allegato 13, e cioè all'oscuro dei chiarimenti forniti successivamente dal funzionario doganale competente.
21 Tale conclusione non va considerata come l'unica possibile. Come ha evidenziato il ricorrente, tali annotazioni furono apportate su richiesta dello HPA. Dunque quest'ultima era al corrente del contenuto.
22 Nella fattispecie in esame tale elemento appare interessante. Ciò che rileva è se il modulo con le annotazioni manoscritte del funzionario doganale sia pervenuto in tempo utile alla Commissione. Questo viene contestato dalla Commissione. Detto modulo (allegato 15 del ricorso) sarebbe pervenuto a quest'ultima solo il 19 luglio 1993 a mezzo telefax.
23 Dato che il modulo recante le annotazioni manoscritte del funzionario doganale non riporta alcun timbro dello HPA - a differenza del modulo non contenente tali annotazioni -, si può in ogni caso concordare con la Commissione sul fatto che il modulo non fu protocollato ufficialmente dallo HPA. Si può, quindi, ritenere che di esso la Commissione non disponesse al momento del controllo degli atti dello HPA.
24 Per i medesimi motivi non è neppure possibile attribuire rilevanza ad un'altra annotazione riportata sul modulo. Nella casella relativa alla voce «Controlli dell'ufficio di partenza» figura l'indicazione manoscritta «conforme» ed il timbro dell'ufficio recante la data 27 novembre 1989. Da tale voce non è possibile dedurre che la dichiarazione d'esportazione fosse già stata accolta il 25 novembre. Non si può, quindi, neppure concludere che a tale data fosse già stato effettuato un controllo con l'esito «categoria conforme».
25 Il ricorrente fa, inoltre, riferimento alle sue lettere 25 giugno e 17 luglio 1992, per dimostrare di aver presentato le prove necessarie in tempo utile (queste lettere costituiscono rispettivamente l'allegato 2 e 3 del ricorso). Ma esse contengono soltanto dichiarazioni esplicative del funzionario competente.
26 Esse indicano, tra l'altro, che l'ufficio doganale di Terneuzen era chiuso durante il fine settimana del 25 e 26 novembre 1989 e che la dichiarazione d'esportazione era comunque stata ricevuta da un altro ufficio doganale. La MS Stankov avrebbe tolto gli ormeggi il 25 novembre da Terneuzen. Là le autorità doganali avrebbero prelevato dei campioni che sarebbero stati analizzati successivamente dagli esperti dell'amministrazione. La dichiarazione, quindi, sarebbe stata disbrigata il primo giorno feriale seguente, vale a dire il 27 novembre.
27 Secondo il ricorrente si tratterebbe, nella specie, di dichiarazioni ufficiali fatte sotto giuramento. Tuttavia, ciò non emerge dal testo delle lettere. Queste ultime, pertanto, non possono essere considerate come mezzi di prova sufficienti. In questo contesto, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte nel quadro delle liquidazioni dei conti FEAOG, secondo la quale, nei casi in cui la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in base al rilievo che sarebbero scaturite da violazioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest'ultimo dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione (8). Trattandosi di accertare se uno Stato membro abbia effettuato i controlli necessari, non è sufficiente che questo Stato si limiti a sostenere che essi hanno avuto luogo, senza fornire le relative prove (9).
28 Nel caso di specie la Commissione negò il finanziamento atteso che, secondo le indicazioni contenute negli atti dello HPA, le formalità doganali sarebbero state completate solo dopo la partenza della nave. Dovrebbe essere lo Stato membro a dimostrare che la dichiarazione d'esportazione sia stata presentata in tempo utile e che, in tal modo, siano state soddisfatte le condizioni per godere del finanziamento. Tuttavia, le autorità olandesi competenti non hanno presentato, entro il termine fissato al 15 dicembre 1992, alcuna prova che avvalorasse quanto affermato nelle lettere di giugno e di luglio 1992.
29 Potrebbe, peraltro, risultare esatto il fatto che la nave de qua sia passata per Terneuzen il 25 novembre 1989, nonostante gli estratti del Registro dell'amministrazione del porto e delle chiuse di Terneuzen e del Registro della navigazione marittima siano in parte contraddittori e incompleti e malgrado il parere contrario della Commissione (il ricorrente ha dichiarato che per le navi della stazza della MS Stankov sarebbe pressochè impossibile raggiungere il mare direttamente da Gand, in quanto dovrebbero passare per le chiuse di Terneuzen). Questa circostanza, da sola, non è peraltro idonea a provare che in questo stesso giorno furono adempiute anche le necessarie formalità doganali.
30 Nella corrispondenza prodotta dalla ricorrente viene fatta menzione del fatto che furono prelevati campioni a vista, i quali furono successivamente analizzati. La Commissione afferma giustamente che non è stato fornito alcun processo verbale delle analisi. Neppure le due lettere del 25 giugno e del 17 luglio costituiscono un mezzo di prova soddisfacente.
31 Il ricorrente rinvia, inoltre, ad una comunicazione dell'ufficio doganale per dimostrare che furono prelevati campioni e che l'esito delle analisi era conforme al contenuto della dichiarazione (tale comunicazione si trova nell'allegato 14 del ricorso). Questa comunicazione contiene, però, soltanto delle istruzioni generali, dalle quali non è possibile dedurre che il 25 novembre fossero stati effettivamente prelevati campioni a vista dalla MS Stankov.
32 Il ricorrente sostiene al riguardo che non esiste alcun obbligo legale di prelevare campioni in occasione di una esportazione di cereali per la quale dovrebbe essere pagata una restituzione all'esportazione. Ciò non viene contestato dalla Commissione, la quale fa notare che nella specie si tratta soltanto di accertare se le autorità siano state in grado di prelevare campioni. Non sarebbe determinante l'obbligo - inesistente nel caso di specie - di procedere a controlli, bensì la possibilità di effettuarli.
33 Il quinto considerando del regolamento n. 3665/87 potrebbe rappresentare un punto di riferimento in ordine all'obbligo di controllare di volta in volta la merce: «considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità (...) siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d'esportazione». Il prelievo di campioni non è prescritto neppure in questa sede. Non viene infatti contestato alla ricorrente di non aver proceduto al prelievo di campioni. La contestazione riguarda piuttosto il fatto che, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione, la merce non si trovasse più nel territorio della Comunità. Pertanto, non ci sarebbe più stata alcuna possibilità di verificare se, in questo caso, si dovesse effettivamente procedere ad una restituzione all'esportazione.
34 Nella specie, non si tratta di verificare - come afferma la ricorrente - se l'importo della restituzione si sia modificato tra il 25 ed il 26 novembre, cosa che non viene affatto contestata. Un danno potrebbe, invero, essere derivato anche dall'attribuzione ingiustificata di una restituzione all'esportazione.
35 Anche in merito alla questione se, ai fini del rispetto del termine del 15 dicembre 1992, possa essere eventualmente presa in considerazione la lettera del ricorrente datata 14 dicembre 1992, si deve rilevare che tale lettera non contiene alcuna prova ulteriore, ma si limita a comunicare che determinati documenti sarebbero stati trasmessi in seguito.
36 Non si può, dunque, muovere dal presupposto che il termine fissato dalla Commissione sia stato rispettato per effetto di tale lettera. La raccolta delle prove necessarie non può aver richiesto tanto tempo da rendere impossibile il rispetto del termine. Le autorità non fanno valere l'esistenza di circostanze particolari. Poiché le prove necessarie non furono prodotte immediatamente a seguito della detta lettera, bensì - come sottolinea correttamente la Commissione - solo altri sette mesi più tardi e senza alcuna giustificazione per tale ritardo, si deve ritenere che il ricorrente non abbia rispettato il termine per effetto della propria lettera del 14 dicembre.
37 Il Regno dei Paesi Bassi non ha dunque prodotto - quantomeno non entro il termine fissato dalla Commissione - le prove relative al fatto che le restituzioni all'esportazione fossero state pagate a giusto titolo.
38 La fissazione di un tale termine è consentita dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1723/72, relativo alla liquidazione dei conti del FEAOG (10), che così dispone: «Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione informazioni supplementari fino ad una data limite che deve essere fissata dalla Commissione stessa, tenendo conto in particolare della mole di lavoro necessario per trasmettere le informazioni in causa. In mancanza della trasmissione di tali informazioni entro il termine stabilito, la Commissione deciderà sulla base degli elementi d'informazione di cui dispone alla data limite stabilita, fatto salvo il caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali». In base a tale disposizione la Commissione può negare la concessione di restituzioni all'esportazione quando il ricorrente presenti si le prove necessarie, ma non nel rispetto del termine fissato dalla Commissione.
39 Tale orientamento è stato tra l'altro confermato dalla Corte nella sua sentenza Germania/Commissione, citata dalla Commissione (11). Quanto al potere di quest'ultima di impartire un termine, la Corte richiama il primo considerando del regolamento n. 422/86 (12). Quest'ultimo recita: «(...) la Commissione, per poter procedere a un rapido esame dei conti nazionali, deve fissare una data limite per la presentazione di nuovi dati da parte degli Stati membri, tenendo conto dell'avanzamento dei lavori relativi alla liquidazione».
40 Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1723/72 la Commissione decide sulla base degli elementi informativi di cui dispone alla data limite stabilita. Come si può indirettamente dedurre dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87, l'accoglimento della dichiarazione d'esportazione deve avvenire prima del momento in cui le merci lascino il territorio doganale. La prova necessaria a tal fine - parimenti indicata nell'art. 4, n. 1 - non è stata prodotta, dato che alla scadenza del termine non esisteva alcuna prova dell'accoglimento della dichiarazione doganale il 25 novembre 1989.
41 Considerato che il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti posti dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87 ai fini del pagamento della restituzione, la Commissione ritiene che il finanziamento della restituzione all'esportazione debba essere negato ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 729/70. In base all'art. 2, n. 1, sono, infatti, finanziate soltanto le restituzioni «concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
42 Ad avviso del ricorrente, invece, la decisione della Commissione si fonda sull'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento. Il preambolo della decisione della Commissione si riferirebbe tanto all'art. 2 che all'art. 8, e la stessa decisione non indicherebbe espressamente il motivo giuridico per cui, nella specie, sarebbe stato negato il finanziamento. Non si potrebbe pertanto muovere aprioristicamente dal presupposto che la Commissione abbia basato la propria decisione sull'art. 2.
43 A questo riguardo la Commissione si richiama giustamente al quinto considerando della sua decisione, che, relativamente alle restituzioni alle esportazioni verso i paesi terzi, fa espresso riferimento agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70.
44 Inoltre, la Commissione fa correttamente notare che non sono state soddisfatte neppure le condizioni di cui all'art. 8, n. 2, dal momento che le autorità olandesi, nel trasmettere alla Commissione la documentazione solo diciotto mesi più tardi, vale a dire sette mesi dopo la scadenza del termine da ultimo citato, sono incorse in una negligenza tale da non giustificare la concessione del finanziamento.
45 Risultando, in tal modo, acclarato che il Regno dei Paesi Bassi non ha fornito - quantomeno in tempo utile - le prove necessarie, non sussiste alcuna ragione per procedere ad un annullamento parziale della decisione della Commissione.
46 Secondo il ricorrente, la decisione dovrebbe essere annullata anche per violazione dell'art. 190 del Trattato, che prevede l'obbligo di motivazione delle decisioni. Il ricorrente ritiene che la decisione della Commissione sia stata, da un lato, emanata sulla base di fatti inesatti. Anche se ricorresse tale ipotesi - precedentemente è stato dimostrato il contrario - non ne deriverebbe alcuna violazione dell'art. 190. Quest'ultimo richiede solo che le decisioni siano motivate. La questione se la motivazione sia corretta o meno non deve essere esaminata alla luce dell'art. 190.
47 Il ricorrente ravvisa, d'altra parte, una violazione dell'art. 190 anche nel fatto che nella propria decisione la Commissione non avrebbe espresso chiaramente il motivo per cui avrebbe respinto le prove ritenute invece sufficienti dalla ricorrente. Ciò è contestato dalla Commissione.
48 Secondo costante giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 190 del Trattato CEE, dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato emanato. Si deve inoltre tener conto del particolare contesto nel quale vengono emanate le decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG (13).
49 Nel caso in esame vi è stata un'ampia corrispondenza tra la Commissione (FEAOG) e le autorità competenti. Si deve, pertanto, ritenere che queste ultime fossero informate dei motivi della successiva decisione della Commissione. Inoltre, dalla relazione del 14 gennaio 1992 si ricava che sussistevano dubbi in ordine al fatto se le merci fossero state dichiarate in tempo utile per l'esportazione e se la dogana fosse stata in grado di controllare il prodotto. Per queste ragioni fu richiesta documentazione integrativa. La relazione di sintesi dell'ottobre 1993 indica, a motivo del diniego del finanziamento, il fatto che la dichiarazione d'esportazione era stata accolta successivamente all'uscita dal territorio doganale e che non esisteva alcuna prova concreta che la merce fosse stata dichiarata in dogana per consentirne il controllo. A ciò si aggiunge che la Commissione con telex - stando alle sue indicazioni - del 12 novembre 1992 aveva richiesto prove più precise in merito al fatto che la dichiarazione fosse stata realmente effettuata il 25 novembre e che si fosse proceduto al prelievo di campioni.
50 Dovevano essere, quindi, chiari al ricorrente i motivi per i quali avrebbe dovuto essere ed è stato infine negato il finanziamento e quali prove le erano state richieste. Nel quadro dell'ampia corrispondenza essa aveva, inoltre, avuto la possibilità di chiedere alla Commissione ulteriori indicazioni riguardo alle prove che le erano state richieste.
51 Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'art. 190 del Trattato.
Sulle spese
52 Conformemente all'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
D - Conclusioni
53 Alla luce di quanto precede propongo di decidere nei termini seguenti:
«1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese».
(1) - Secondo le indicazioni fornite dal ricorrente nella presente procedura, si era trattato anche in questo caso di un ufficio doganale a Terneuzen.
(2) - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
(3) - Cfr., tra gli altri, gli allegati 2 e 3 del ricorso.
(4) - GU L 94, pag. 13.
(5) - GU L 351, pag. 1.
(6) - Il corsivo è mio.
(7) - L'allegato 13 contiene, come l'allegato 15, il modulo dell'ufficio doganale relativo allo sdoganamento della merce controversa. Le annotazioni del funzionario doganale competente si trovano, però, solo sul formulario dell'allegato 15.
(8) - Sentenze 10 novembre 1993, causa C-48/91, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5611, punto 16), e 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 14).
(9) - Sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2321, punti 25 e ss.).
(10) - Regolamento (CEE) della Commissione n. 1723/72 del 26 luglio 1972 relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), nella versione del regolamento (CEE) della Commissione n. 422/86 del 25 febbraio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/72, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 48, pag. 31).
(11) - Sentenza 22 giugno 1993, causa C-54/91, Germania/Commissione (Racc. pag. I-3399).
(12) - Sentenza Germania/Commissione (citata alla nota 11), punto 13.
(13) - Sentenze 25 febbraio 1998, causa 327/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 1065, punto 13), e Germania/Commissione (citata alla nota 11), punti 10 e 12.
Full & Egal Universal Law Academy