Conclusioni dell avvocato generale
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A ° Introduzione
1. Nelle cause di cui oggi ci occupiamo si tratta di sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance di Charleville Mézières le cui questioni sono identiche. Si tratta dell' efficacia degli atti giuridici adottati da uno Stato membro per la trasposizione della direttiva 82/489/CEE (1). Tale direttiva contiene misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
2. Alla base di tutti i procedimenti si trova il perseguimento penale di persone alle quali viene addebitato di aver gestito negozi di parrucchiere senza essere in possesso di un attestato di diploma di licenza di una scuola professionale per parrucchieri o di un diploma di maestro e senza la presenza di un gestore che possedesse i necessari attestati di idoneità.
3. La legge n. 46-1173 (2) (in prosieguo: la "legge"), recante disciplina delle condizioni di accesso alla professione di parrucchiere, stabilisce all' art. 3 che o il proprietario di un salone di parrucchiere o il gestore deve essere titolare di un diploma di licenza di scuola professionale per parrucchieri o di un diploma di maestro. Solo per comuni con meno di 2 000 abitanti è prevista una deroga, la quale tuttavia non svolge alcun ruolo nella presente fattispecie.
4. Le infrazioni possono essere sanzionate ai sensi dell' art. 5 della legge. Possono essere comminate sanzioni pecuniarie, e in caso di recidiva persino la chiusura dell' esercizio. Il perseguimento degli imputati si basa sul combinato disposto dell' art. 5 e dell' art. 3 della legge.
5. Dal limitato contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale si deduce che si tratta della soluzione della questione se la legge n. 87-343 del 22 maggio 1987, sulla trasposizione della direttiva 82/489, determini una discriminazione incompatibile col diritto comunitario tra cittadini comunitari e nazionali. Con la legge n. 87-343 è stato inserito nella legge del 1946 un art. 3, n. 1, il quale, in attuazione dell' art. 2 della direttiva 82/489 (3), prevede che i cittadini comunitari sono esonerati dai requisiti di cui all' art. 3, qualora essi abbiano esercitato in un altro Stato membro la professione di parrucchiere, alle seguenti condizioni:
1) L' esercizio di tale attività deve essere stato effettivo e lecito in relazione alle disposizioni che disciplinano l' attività di parrucchiere nello Stato di esercizio dell' attività.
2) Essa deve inoltre essere stata esercitata a titolo autonomo o come dirigente incaricato della gestione dell' impresa durante un periodo continuativo di sei anni. Questo periodo è ridotto a tre anni se l' interessato giustifica dinanzi alle autorità francesi incaricate di verificarne l' autenticità:
° o che ha avuto precedentemente una formazione di almeno tre anni conclusa da un diploma riconosciuto dallo Stato o da un organismo professionale competente, secondo le disposizioni che disciplinano l' accesso alla professione nello Stato di svolgimento dell' attività;
° o che ha esercitato la professione come dipendente per almeno cinque anni.
6. Inoltre, in conformità dell' art. 2, n. 2, della direttiva (4), vengono fissati limiti di età e limiti temporali per i periodi di esercizio dell' attività che devono essere presi in considerazione (5).
7. Alla fine della legge n. 87-343, costituita da un articolo, è stabilito che le disposizioni valgono come norma transitoria, finché non vi sarà un coordinamento delle condizioni di formazione per l' accesso all' attività di parrucchiere, cui si sono impegnati gli Stati membri della CEE.
8. Nella circolare 27 luglio 1988, n. 88010, sull' applicazione della legge n. 87-343 risulta tra l' altro che le disposizioni della legge 22 maggio 1987 si applicano anche ai parrucchieri aventi la cittadinanza francese, laddove essi hanno soddisfatto i presupposti in uno Stato membro della CEE diverso dalla Francia.
9. Il giudice nazionale ritiene ° senza menzionarlo esplicitamente ° che le disposizioni vigenti per i cittadini comunitari di Stati membri diversi dalla Francia siano più favorevoli di quelle vigenti per cittadini nazionali senza contatto comunitario. Il giudice nazionale propone alla Corte di giustizia la seguente questione:
"Se gli artt. 3 e 3, n. 1, della legge 23 maggio 1946, n. 46-1173, pongano in essere una discriminazione tra i cittadini comunitari ed i cittadini francesi con riguardo alla legge 22 maggio 1987, n. 87-343, emanata per l' attuazione della direttiva comunitaria 19 luglio 1982, 82/489/CEE".
B ° Parere
10. La questione pregiudiziale, se la si intende letteralmente, è una questione di interpretazione del diritto di uno Stato membro, per la cui soluzione la Corte di giustizia non è competente (6). Costituisce prassi costante della Corte quella di riformulare in maniera più chiara questioni pregiudiziali o questioni di interpretazione o di compatibilità del diritto dello Stato membro con il diritto comunitario alla luce della problematica del diritto comunitario. La Corte di giustizia, mediante la soluzione della questione riformulata, cerca di fornire al giudice nazionale i criteri necessari per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (7).
11. Il governo francese dal canto suo propone di riformulare la questione. La questione pregiudiziale mira ad accertare se la direttiva 82/489 e l' art. 52 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che essi si oppongono ad una normativa di uno Stato membro che crei una discriminazione tra cittadini comunitari e cittadini nazionali.
12. La Commissione chiede di vedere la questione pregiudiziale nel suo contesto. La questione in realtà riguarda il se la normativa francese, così come risulta dagli artt. 3 e 3, n. 1, della legge del 1946, crei una discriminazione alla rovescia relativamente ai cittadini francesi che hanno completato la loro formazione professionale in Francia e, in caso affermativo, se il diritto comunitario consenta una tale situazione.
13. In sintesi, la questione a mio parere deve essere così intesa: se una discriminazione alla rovescia determinata dall' art. 3 e dall' art. 3, n. 1, della legge n. 46-1173 sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con la direttiva 82/489 e l' art. 52 del Trattato CE.
14. Prima della soluzione della questione pregiudiziale (8) la Commissione fa alcune osservazioni sulla situazione della normativa comunitaria nel settore della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per i parrucchieri. L' attività di parrucchiere non è disciplinata in tutti gli Stati membri. Solo alcuni Stati membri chiedono il possesso di un diploma per l' abilitazione professionale, mentre altri Stati membri non richiedono alcuna specifica conoscenza. Di fronte a tale situazione il Consiglio ha adottato la direttiva 82/489 per agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. La direttiva non contiene nessuna definizione di diritto comunitario dell' attività di parrucchiere e quindi nessun coordinamento della formazione professionale. La direttiva quindi parla per se stessa. Nei 'considerando' 4 e 5 risulta:
"(...) non appare possibile procedere per il momento al coordinamento in merito; (...) un tale coordinamento costituisce nondimeno un obiettivo auspicabile che deve essere raggiunto il più rapidamente possibile.
(...) in attesa di questo coordinamento, è tuttavia desiderabile e possibile agevolare la mobilità dei parrucchieri all' interno della Comunità riconoscendo, come condizione sufficiente per l' accesso alle attività in questione negli Stati membri ospitanti nei quali l' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, l' esercizio effettivo dell' attività, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l' impresa, nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste nel paese ospitante".
15. Ogni Stato membro rimane quindi competente a disciplinare i requisiti vigenti nel suo territorio in materia di formazione, abilitazione professionale e possesso di diplomi professionali. Il diritto comunitario richiede solo il riconoscimento dell' attività professionale in un altro Stato membro alle condizioni dell' art. 2 della direttiva 82/489 (9).
16. La Commissione sostiene che la situazione normativa francese concorda in pieno con questi principi di diritto comunitario, come essa ha già anche comunicato in una risposta all' interrogazione parlamentare n. 839/92 del signor Ernest Glinn (10).
17. Anche il governo francese ricorre ai 'considerando' ed al contenuto materiale della direttiva, con i quali confronta la situazione giuridica francese per trarre la conclusione che gli atti normativi dello Stato membro sono compatibili con il diritto comunitario. Esso inoltre fa presente che i cittadini francesi non vengono discriminati, cosa che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (11), è esplicitamente disciplinata nella circolare n. 88010. Nelle presenti cause si tratta tuttavia esclusivamente di situazioni che non hanno alcun riferimento con l' estero. Poiché si tratta di situazioni puramente interne, né la direttiva 82/489 né l' art. 52 del Trattato CE possono trovare applicazione.
18. Per la valutazione delle concrete questioni giuridiche bisogna ritenere che gli Stati membri, in base all' attuale situazione del diritto comunitario, siano competenti ad adottare le disposizioni in materia professionale vigenti sul loro territorio (12). Poiché non vi è alcuna armonizzazione a livello comunitario, differenze degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non possono ostacolare la libertà di stabilimento ai sensi dell' art. 52. La Corte di giustizia, nella causa C-379/92 (13) relativamente alla disciplina tecnica per le navi, ha recentemente dichiarato:
"(...) le difficoltà che possono derivarne per queste imprese non pregiudicano la libertà di stabilimento ai sensi dell' art. 52 del Trattato. Infatti, queste difficoltà non hanno in via di principio una natura diversa da quelle che possono avere la loro origine nelle disparità tra le legislazioni nazionali, relative ad esempio al costo del lavoro, agli oneri sociali o al regime fiscale" (14).
19. Non appare del resto alcun punto di sostegno che faccia riconoscere un contrasto tra la direttiva 82/489 ° una pura direttiva di riconoscimento ° e le disposizioni francesi di attuazione, da cui si possa dedurre una illegittimità comunitaria della legge, che potrebbe portare eventualmente all' adeguamento o ad un' interpretazione conforme al diritto comunitario delle disposizioni francesi.
20. L' art. 52 del Trattato CE potrebbe tuttavia trovare applicazione nella misura in cui gli interessati si riferiscono all' inerente divieto di discriminazione (15). Il principio della parità di trattamento di cui all' art. 52 contiene in primo luogo l' obbligo di parità di trattamento interno. I cittadini nazionali possono per contro far riferimento all' art. 52 solo se si trovano in una situazione rilevante dal punto di vista del diritto comunitario. Ciò si verifica ad esempio se un cittadino nazionale ha completato una formazione professionale in un altro Stato membro della Comunità o si è dedicato ad una attività professionale di cui intende approfittare nel suo paese. In tale ambito possono beneficiare del diritto comunitario quindi anche i cittadini dello Stato ospitante (16). Di questo insieme di situazioni di fatto sembra tener conto la circolare n. 88010, la quale consente esplicitamente ai cittadini francesi di far ricorso alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 82/489, qualora essi si trovino in una situazione rilevante dal punto di vista del diritto comunitario.
21. Diversamente avviene in caso di situazioni puramente interne. Costituisce costante giurisprudenza della Corte di giustizia il fatto che il diritto comunitario (17), in particolare l' art. 52 (18), non trova alcuna applicazione per situazioni puramente interne.
22. L' indifferenza del diritto comunitario nei confronti di situazioni puramente interne impedisce quindi di far ricorso al diritto comunitario nel caso delle cosiddette "discriminazioni alla rovescia", cioè della situazione meno vantaggiosa dei cittadini nazionali nei confronti dei cittadini comunitari. La discriminazione alla rovescia viene spesso addirittura provocata dal diritto comunitario, quando concede ai cittadini comunitari diritti che vanno al di là della parità di trattamento interna (19).
23. Il diritto comunitario in tali casi non si oppone tuttavia all' applicazione di un principio di parità di trattamento fondato nello Stato membro (20).
24. La valutazione di diritto comunitario della presente problematica non viene messa in discussione dalla sentenza Lancry del 9 agosto 1994 (21), nella quale la Corte di giustizia doveva pronunciarsi sulla compatibilità dell' "octroi de mer" con il diritto comunitario. L' "octroi de mer" (dazio di mare) è un tributo sull' introduzione di merci nei dipartimenti francesi di oltremare (DOM) indipendentemente dall' origine della merce. Relativamente all' aspetto parziale dell' introduzione di merci provenienti dalla madre patria francese nei DOM sia il Consiglio sia il governo spagnolo hanno fatto presente che, dato che si tratta di una situazione completamente circoscritta all' interno di uno Stato membro, le disposizioni primarie di diritto comunitario non sono applicabili (22).
25. La Corte non ha accolto questa tesi, ma ha dichiarato i "dazi di mare" incompatibili con l' art. 9 del Trattato. A fondamento della sua decisione la Corte di giustizia ha fatto riferimento all' unicità del territorio doganale che verrebbe minacciata dalla riscossione di un tributo ad una frontiera regionale così come dalla riscossione ad una frontiera statale (23). Inoltre la Corte ha dichiarato che il tributo non si presenta come una situazione in cui tutti i fattori sono interamente circoscritti all' interno di uno Stato membro, poiché esso viene riscosso su tutte le merci, che vengono introdotte nel relativo DOM, indipendentemente dall' origine della merce (24).
26. Nella causa di cui ci occupiamo si tratta di un problema fondamentalmente diverso. Innanzi tutto non si tratta di un problema di libera circolazione delle merci, che relativamente ad un unico territorio doganale presuppone rapporti uguali in tutta la Comunità. Si tratta piuttosto di un aspetto della libera circolazione delle persone nella forma della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Non essendo stata adottata alcuna norma di armonizzazione, sono da ammettere differenze nelle discipline degli Stati membri (25). Inoltre non sussistono dubbi sul fatto che il potenziale svantaggio subentra solo in caso di situazioni puramente interne, in quanto non vi è alcun effetto esterno nelle norme professionali pertinenti.
C ° Conclusione
27. A conclusione delle considerazioni che precedono propongo la seguente soluzione della questione pregiudiziale:
"Una discriminazione alla rovescia causata dall' art. 3 e dall' art. 3, n. 1, della legge n. 46-1173 costituisce una situazione puramente interna, alla quale non si applica il diritto comunitario".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Direttiva del Consiglio 19 luglio 1982, 82/489/CEE (GU L 218, pag. 24).
(2) ° Legge n. 46-1173, del 23 maggio 1946, recante disciplina delle condizioni di accesso alla professione di parrucchiere (JORF del 24 maggio 1946, pag. 4539), modificata dalla legge n. 87-343, del 22 maggio 1987, sulla trasposizione della direttiva 82/489/CEE (JORF del 23 maggio 1987, pag. 5650).
(3) ° Questo così recita: 1. Qualora in uno Stato membro l' accesso alle attività di cui all' art. 1, o l' esercizio delle stesse, sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze e attitudini l' esercizio effettivo e legittimo in un altro Stato membro delle attività considerate:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l' impresa;
b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l' impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per la professione in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido da un organismo professionale competente;
c) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora il beneficiario possa dimostrare di aver esercitato la professione in questione a titolo dipendente per almeno cinque anni.
Lo Stato membro ospitante, allorché prevede diverse condizioni di qualificazione a seconda che si tratti di attività di parrucchiere per uomo o per signora, può esigere dai cittadini degli altri Stati membri che essi abbiano esercitato l' attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data del deposito della richiesta di cui all' articolo 3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), esercitate a titolo indipendente o in qualità di dirigente incaricato della gestione dell' impresa, devono essere state esercitate successivamente al ventesimo anno di età .
(4) ° V. nota 3.
(5) ° 1. L' exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l' activité de coiffeur dans l' Etat du lieu d' exercice.
2. Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l' intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d' en vérifier l' authenticité:
° soit qu' il a subi une formation préalable d' au moins trois ans sanctionée par un diplôme reconnu par l' Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions que régissent l' accès à la profession dans l' Etat du lieu d' exercice;
° soit qu' il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.
Pour l' appréciation de la durée d' exercice requise à titre indépendant ou comme diregeant chargé de la gestion de l' entreprise, il n' est tenu compte que de l' activité exercée après l' age de vingt ans, sauf dans le cas où l' intéressé justifie d' une période de formation d' au moins trois ans sanctionée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3. Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l' intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l' article 3; cette condition n' est toutefois pas exigée dans le cas où l' intéressé justifie d' une période de formation d' au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2. ci-dessus (...) .
(6) ° Sentenza 17 novembre 1993, causa C-285/92, Twee Provinciën (Racc. pag. I-6045, punto 10), e sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme (Racc. pag. I-2971, punto 7).
(7) ° Cause C-285/92 e C-369/89, loc. cit.
(8) ° Il cui contenuto determinante è da stabilire mediante interpretazione.
(9) ° V., supra, nota 3.
(10) ° GU C 247 del 24.9.1992, pag. 42.
(11) ° Sentenza 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399).
(12) ° Al riguardo non cambia niente l' esistenza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE su una seconda disciplina generale per il riconoscimento dei certificati di abilitazione professionale a completamento della direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), la cui trasposizione ai sensi dell' art. 17 doveva avvenire entro il 18 giugno 1994. Neanche un reciproco riconoscimento generale dei diplomi esonera i cittadini francesi dal conseguimento di un diploma professionale, per poter svolgere la loro attività autonoma in Francia.
(13) ° Sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Racc. pag. I-3453).
(14) ° V. punto 34 della sentenza Peralta.
(15) ° Sentenza 9 giugno 1977, causa 90/76, Van Ameyde (Racc. pag. 1091, punto 27).
(16) ° V. causa Knoors, loc. cit.
(17) ° V. sentenza 28 marzo 1979, causa 175/78, Saunders (Racc. pag. 1129, punti 11 e segg.); sentenza 15 gennaio 1986, causa 44/84, Hurd (Racc., pag. 29, punti 55 e segg.); sentenza 3 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner und Elser (Racc., pag. I-1979, punto 37).
(18) ° Sentenza 20 aprile 1988, causa 204/87, Bekaert (Racc. pag. 2029, punto 12); sentenza 3 ottobre 1990, cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89, Nino (Racc. pag. I-3537, punto 11); sentenza 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90, López Brea e Hidalgo Palacios (Racc. pag. I-323, punto 9); sentenza 19 marzo 1992, causa C-60/91, Batista Morais (Racc. pag. I-2085, punti 7-9); v. anche sentenza 26 gennaio 1993, causa C-112/91, Werner (Racc. pag. I-429).
(19) ° Ad esempio, il diritto di soggiorno dei familiari aventi cittadinanza di uno Stato terzo: v. sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3783), o il riconoscimento del legittimo esercizio di un' attività in uno Stato membro come attestato di idoneità.
(20) ° V. sentenza 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen I (Racc. pag. I-341), e sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen II (Racc. pag. I-2715).
(21) ° Sentenza 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93 e da C-407/93 a C-411/93, Lancry (Racc. pag. I-3957).
(22) ° V. punto 23 della sentenza.
(23) ° V. punto 25 e seguenti della sentenza.
(24) ° V. punto 30 e seguenti della sentenza.
(25) ° V., ad esempio, sentenza nella causa Peralta, loc. cit.
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