Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 Nella presente causa la Corte deve chiarire se le norme di diritto comunitario relative alle merci importate nel territorio doganale comunitario vadano interpretate nel senso che le autorità doganali possono autorizzare l'importatore a presentare la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di tali merci anche dopo la scadenza del termine all'uopo fissato e se il rilascio di tale autorizzazione possa essere subordinato al pagamento di una tassa speciale.
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (1) (in prosieguo: il «regolamento»), dispone, al suo art. 15, quanto segue:
«1. Le merci che hanno formato oggetto di dichiarazione sommaria devono essere state dichiarate per la libera pratica o per un altro regime doganale o aver formato oggetto di domanda per ricevere una delle altre destinazioni doganali di cui all'articolo 14 nei termini stabiliti dall'autorità doganale. Questi termini non devono eccedere:
a) quarantacinque giorni a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via marittima;
b) venti giorni a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima.
2. Qualora le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze».
L'art. 19, n. 1, dispone:
«L'autorità doganale prende senza indugio ogni misura necessaria, compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci, per le quali non siano state avviate nei termini fissati conformemente all'articolo 15 le formalità per assegnarle ad una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 14».
3 L'art. 683, paragrafo 1, del regolamento doganale portoghese (in prosieguo: il «regolamento doganale») dispone che le autorità doganali, dopo aver concluso la pratica doganale, vendano tutte le merci in custodia temporanea, indipendentemente dal fatto che esse siano ancora sottoposte a una procedura doganale o già ammesse alla libera pratica, quando siano superati i rispettivi termini di giacenza in magazzino.
L'art. 639 del regolamento doganale recita a sua volta quanto segue:
«1. I proprietari delle merci per le quali sono stati superati i termini di giacenza in magazzino possono farle liberare purché abbiano a tal fine presentato domanda nel termine di sei mesi calcolato a decorrere dal momento in cui le merci sono state assoggettate al regime che prevede l'asta pubblica.
2. Per le merci a cui viene applicato il presente articolo si devono pagare tutte le tasse ed imposte dovute, maggiorate di un importo del 5% ad valorem».
4 La società SIESSE - Soluções Integrais em Sistemas Software e Aplicações Lda (in prosieguo: la «SIESSE»), con sede in Lisbona, importava nel 1993 da un non meglio precisato paese terzo, passando per il porto di Le Havre in Francia, una partita di apparecchiature elettroniche che veniva poi depositata provvisoriamente nel terminal per container Liscont in Portogallo dopo una dichiarazione doganale sommaria. Il termine per il disbrigo delle pratiche doganali era di 20 giorni. Scaduto questo termine senza che la SIESSE avesse cominciato la procedura di sdoganamento, detta società chiedeva alle autorità doganali di autorizzarla a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica contro pagamento della maggiorazione del 5% del loro valore prevista dall'art. 639 del regolamento doganale, in modo da evitare la vendita all'asta delle merci stesse. La richiesta veniva accolta e la SIESSE pagava l'importo dovuto.
Le questioni pregiudiziali
5 Successivamente la SIESSE ha convenuto in giudizio le autorità doganali portoghesi dinanzi al Tribunal fiscal aduaneiro di Lisbona sostenendo che la riscossione della maggiorazione del 5% era illegittima.
6 Il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Lisbona, con ordinanza del 20 gennaio 1994, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un'autorità doganale possa autorizzare i proprietari delle merci a dichiarare le medesime per la libera pratica anche dopo decorsi i termini prescritti dall'art. 15, lett. a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151.
2) In caso affermativo, se vadano riscossi unicamente i dazi doganali e gli altri oneri dovuti al momento dell'importazione, maggiorati delle eventuali spese inerenti alla custodia temporanea.
3) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la suddetta autorità doganale possa, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 19, n. 1, del medesimo regolamento, subordinare tale autorizzazione al pagamento di un determinato importo monetario che esuli dai dazi, dagli altri oneri e dalle spese menzionati nella seconda questione, importo che costituisca entrata tributaria per lo Stato membro».
Sulla prima questione
7 Con la prima questione pregiudiziale il giudice nazionale desidera sapere se, in base al regolamento comunitario, le autorità doganali nazionali possano autorizzare la presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merci che hanno già costituito oggetto di una dichiarazione sommaria, anche se i termini fissati al riguardo sono scaduti.
8 Nelle sue osservazioni la SIESSE ha sostenuto che le autorità doganali portoghesi non sono competenti a concedere, come previsto invece dall'art. 639 del regolamento doganale, una proroga generale di sei mesi dei termini fissati per lo sdoganamento dalle norme comunitarie.
Secondo il governo portoghese il regolamento comunitario non vieta che il proprietario di merci per le quali non è stata tempestivamente avviata la procedura di sdoganamento sblocchi la situazione dopo essere stato autorizzato a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica.
A parere della Commissione, si ricava direttamente dall'art. 15, n. 2, del regolamento comunitario che la situazione di merci per le quali non è stata avviata tempestivamente la procedura di sdoganamento può essere regolarizzata con il rilascio di un autorizzazione a dichiararle per l'immissione in libera pratica, poiché la citata disposizione attribuisce alle autorità doganali nazionali la facoltà di prorogare i termini fissati. D'altro lato, il regolamento non contiene disposizioni che obblighino le autorità doganali a respingere una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merci anche se i termini sono scaduti. La Commissione ritiene quindi che la prima questione pregiudiziale debba essere risolta in senso affermativo.
9 Devo anzitutto sottolineare come risulti direttamente dall'art. 15, n. 2, che le autorità doganali nazionali possono prorogare i termini quando ciò appaia giustificato dalle circostanze. Ciò deve valere, secondo me, anche se i termini fissati nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 15, n. 1, lett. a) e b), sono scaduti, in quanto la funzione essenziale della normativa doganale è quella di far sì che i dazi e le tasse siano pagati il più presto possibile e non si riscontra alcun elemento concreto che porti ad una diversa soluzione.
10 Questa conclusione trova poi sostegno nell'art. 19, n. 1, del regolamento, relativo agli obblighi degli Stati membri nel caso in cui gli importatori oltrepassino i termini fissati ai sensi dell'art. 15, n. 1. La summenzionata disposizione stabilisce che le autorità doganali devono unicamente adottare le disposizioni necessarie, fra cui la vendita delle merci, per definire la situazione delle merci che non sono state sdoganate entro il termine fissato. Ai sensi dell'art. 19, n. 1, la sola possibilità è dunque quella di adottare misure necessarie a definire la situazione delle merci che non sono state sdoganate nei termini fissati. Una delle misure espressamente citate nella norma è la vendita delle merci. Non vi è dunque alcun obbligo delle autorità nazionali di regolarizzare in un determinato modo la situazione delle merci in questione. Le autorità doganali degli Stati membri possono quindi svincolare le merci quando gli importi dovuti sono stati versati e possono anche prolungare i termini in vista di un pagamento volontario. In tal caso non risulta necessario procedere ad una vendita all'asta o adottare altri provvedimenti coercitivi per riscuotere gli importi dovuti.
11 Anche dal punto di vista socioeconomico e da quello dell'interesse del debitore tale soluzione appare giustificata. Il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica è, in concreto, una soluzione più efficace e meno costosa, o eventualmente meno dannosa, di quanto non sia ad esempio la vendita all'asta.
12 La prima questione deve perciò essere risolta nel senso che le autorità doganali possono autorizzare i proprietari delle merci a dichiararle per l'immissione in libera pratica, indipendentemente dal fatto che siano scaduti i termini indicati nell'art. 15, n. 1, lett. a) e b).
Sulla seconda questione
13 Con la seconda questione pregiudiziale il giudice nazionale domanda se, nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. a) e b), possa essere riscosso un ulteriore importo oltre al dazio e alle altre tasse, dovuti per l'importazione,ed alle eventuali spese connesse con la custodia temporanea in magazzino. Il giudice nazionale intende con ciò riferirsi alla maggiorazione pari al 5% del valore delle merci, che è stata chiesta alla SIESSE in forza dell'art. 639 del regolamento doganale.
14 La Commissione ha sostenuto che le autorità doganali, accanto al dazio e alle tasse gravanti sull'importazione ed alle eventuali spese connesse con la custodia temporanea in magazzino possono esigere solo un importo corrispondente ad un danno effettivamente subito o rappresentante il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite all'importatore. A suo parere l'onere controverso è poi incompatibile con l'art. 9, n. 1, del Trattato, relativo alla tariffa doganale comune per i paesi terzi. Un onere che gravi unicamente sulle merci importate e che non costituisca né il corrispettivo di una prestazione né un mezzo necessario per regolarizzare la situazione delle merci, deve considerarsi, secondo la Commissione, come un dazio doganale su merci originarie dei paesi terzi.
15 A sostegno della legittimità del tributo controverso, il governo portoghese ha fatto valere che le «necessarie misure» che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell'art. 19, n. 1, possono essere costituite oltre che da misure volte a garantire il pagamento del dazio e di altri costi anche da misure volte a rendere effettivi i termini fissati per il disbrigo delle formalità doganali. Le autorità nazionali possono quindi adottare misure che, sanzionando il comportamento non conforme alla legge, rappresentano uno stimolo per i proprietari delle merci ad agire nel termine prescritto. Tali misure possono, come nel caso di specie, consistere nella riscossione di una maggiorazione per superamento dei termini. Secondo il governo, questa tassa non può ritenersi in contrasto con gli artt. 9 e seguenti del Trattato, relativi alla tariffa doganale comune di fronte ai paesi terzi, in quanto non si applica a qualunque importatore, ma soltanto a taluni importatori come conseguenza di irregolarità consistenti nel mancato rispetto del termine previsto per lo sdoganamento.
16 A mio parere, sulla base di considerazioni attinenti alle norme in materia di indennizzi e risarcimenti, le autorità doganali devono avere la facoltà di esigere, nel caso di sdoganamento delle merci dopo la scadenza dei termini all'uopo previsti, oltre al dazio ed alle imposte dovute, anche un importo corrispondente ai costi della custodia temporanea in magazzino ed un importo, per esempio sotto forma di interessi di mora, corrispondente alla perdita di interessi subita a causa del ritardato pagamento del dazio. Sulla base di considerazioni analoghe le autorità doganali devono poi, a mio parere, poter esigere il pagamento di un importo corrispondente al lavoro straordinario degli uffici doganali ed alle difficoltà incontrate nel disbrigo della pratica in conseguenza del fatto che l'importatore non ha sdoganato tempestivamente le merci.
17 Nella presente causa occorre tuttavia stabilire se inoltre le autorità doganali possano riscuotere un importo che non è destinato né concretamente né in modo più generico a risarcire il lavoro straordinario o le difficoltà della pratica, ma ha, al contrario, natura di sanzione amministrativa per il superamento dei termini, sanzione consistente nella pretesa dell'erario di vedersi versare una percentuale del valore delle merci in questione.
18 Secondo una giurisprudenza consolidata in materia di sanzioni (2), qualora una disciplina comunitaria non contenga alcuna norma sanzionatoria specifica in caso di trasgressione o faccia rinvio in merito alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative nazionali, l'art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario. Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.
Per quanto riguarda poi il livello massimo delle sanzioni che gli Stati membri possono scegliere per punire la violazione delle norme comunitarie, la Corte ha statuito, da ultimo nella sentenza 16 dicembre 1992 (3), quanto segue:
«Si deve innanzi tutto ricordare che, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie nel settore delle infrazioni doganali, gli Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro più appropriate (...). Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Come infatti più volte affermato dalla Corte, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti (...)» (punti 19 e 20).
Laddove le norme comunitarie non fissano sanzioni, gli Stati membri hanno dunque competenza a stabilire sanzioni per la violazione del diritto comunitario. Tali sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità, vale a dire devono essere necessarie per garantire l'osservanza del diritto comunitario e non devono andare al di là di ciò che appare necessario a questo scopo. La violazione della norma comunitaria deve inoltre essere punita sulla base delle stesse regole che si applicano nel diritto interno per infrazioni dello stesso tipo e della stessa gravità.
19 Si deve perciò, in via preliminare, prendere posizione sul problema se il regolamento comunitario, ed in particolare il suo art. 19, n. 1, disciplini la facoltà degli Stati membri di infliggere sanzioni agli importatori che abbiano omesso di sdoganare le merci nel termine prescritto. A mio parere, la questione va risolta in senso negativo. Da un lato, il regolamento non obbliga gli Stati membri a punire tali infrazioni; dall'altro, non mi sembra davvero che le disposizioni del regolamento possano impedire ad uno Stato membro di prevedere tali sanzioni, che hanno in realtà per obiettivo quello di spingere gli importatori a compiere i passi necessari per sdoganare le merci prima che scada il relativo termine. Effettivamente, l'art. 19, n. 1, non si pronuncia sulla facoltà di infliggere agli importatori sanzioni per l'ipotesi di tali omissioni di compiere, prima della scadenza del termine, gli atti necessari. Al contrario, la predetta disposizione stabilisce in che misura le autorità doganali possono adottare, dopo la scadenza del termine, provvedimenti volti a garantire il pagamento degli importi dovuti. Il fatto che le autorità doganali siano tenute a riscuotere gli importi dovuti, ad esempio procedendo alla vendita all'asta, non toglie che gli Stati membri possano inoltre infliggere sanzioni penali e amministrative agli importatori qualora costoro non abbiano fatto ciò che dovevano per procedere tempestivamente allo sdoganamento ed evitare così di porre le autorità doganali in una situazione in cui siano costrette ad effettuare un'esecuzione forzata con conseguente rischio di danno.
20 Secondo la giurisprudenza della Corte, una sanzione non deve essere più gravosa di quanto sia necessario per garantire il rispetto dei termini. Un onere proporzionale al valore della merce costituirà per gli importatori, nel caso di merci di valore rilevante, un potente stimolo ad espletare tempestivamente le pratiche doganali. Nel caso di merci di scarso valore una sanzione per il superamento dei termini che sia calcolata secondo i predetti criteri rimane comunque relativamente mite, cosicché non ha in queste circostanze lo stesso effetto deterrente che può avere quando si ha a che fare con merci di maggior valore. Quando si tratta al contrario di merci particolarmente costose, si può d'altra parte ritenere che un'imposizione ad valorem risulti sproporzionata alla natura dell'infrazione, che in taluni casi può essere di carattere più che altro formale, ed all'ammontare del dazio pagato in ritardo. Tocca al giudice nazionale valutare se un onere di questo genere calcolato in una percentuale del valore delle merci sia nel caso concreto compatibile con il principio di proporzionalità. A tale riguardo si deve osservare che, in udienza, il governo portoghese ha spiegato come in Portogallo, al di là della maggiorazione del 5%, non vengano riscossi né interessi di mora né diritti per il disbrigo della pratica. Una parte della maggiorazione del 5% copre perciò fra l'altro le spese connesse al ritardato pagamento del dazio, e di ciò il giudice nazionale dovrà tener conto nel valutare se la sanzione sia compatibile con il principio di proporzionalità.
21 Spetta del pari al giudice nazionale valutare se la sanzione corrisponda alle sanzioni che nel diritto nazionale colpiscono infrazioni della stessa natura e della stessa gravità.
22 Con riferimento agli argomenti svolti dalla Commissione sul punto di sapere se la maggiorazione sia in contrasto con gli artt. 9 e seguenti del Trattato relativi alla tariffa doganale comune, devo osservare che la Corte in relazione al commercio tra gli Stati membri ha costantemente dichiarato che
«qualsiasi onere pecuniario, sia pure minimo, unilateralmente imposto, qualunque sia la sua denominazione e la sua struttura, il quale colpisca le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera costituisce un tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione o all'esportazione» (4).
23 Per quanto riguarda la fissazione della tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, la Corte ha precisato che il Trattato non contiene in proposito disposizioni espresse analoghe a quelle che vietano negli scambi tra Stati membri, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali (5). L'istituzione di una tariffa doganale comune implica tuttavia che gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente da paesi terzi né aumentare quelle in vigore a tale data (6).
24 Gli importatori che introducono in Portogallo merci originarie di paesi terzi devono pagare, a titolo di sanzione, la maggiorazione di cui si tratta soltanto in casi specifici, vale a dire quando non hanno rispettato le norme doganali, e la suddetta maggiorazione viene riscossa soltanto nei casi in cui l'importatore stesso desidera utilizzare la possibilità di sdoganamento dopo la scadenza dei termini che gli è concessa dal regolamento doganale. Sarebbe quindi inesatto affermare che ogni importatore che introduca in Portogallo merci originarie di paesi terzi è tenuto a versare questa tassa. La maggiorazione è poi riscossa soltanto dopo che è scaduto un termine abbastanza lungo, cosicché l'importatore ha effettivamente la possibilità di sdoganare la sua merce nel termine all'uopo previsto. A mio parere non si può quindi sostenere che l'onere controverso sia un dazio o una tassa che il Portogallo fa gravare unilateralmente e in via generale sulle merci importate da paesi terzi e che in tal modo influirebbe sulla tariffa doganale comune. E' perciò irrilevante per la mia presa di posizione in questa causa il fatto che l'ampia definizione di «tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale» fornita dalla Corte in relazione al commercio fra gli Stati membri venga applicata per analogia alle tasse che uno Stato membro fa gravare sulle merci originarie di un paese terzo.
25 La seconda questione pregiudiziale deve perciò essere risolta nel senso che, accanto al dazio e alle altre tasse dovute per l'importazione di una partita di merci, nonché accanto alle eventuali spese di magazzino, si può riscuotere anche un importo volto a coprire gli interessi e i costi e a risarcire il lavoro straordinario e le difficoltà legate al rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine all'uopo previsto, e si può altresì imporre all'importatore di pagare un determinato importo a titolo di sanzione per il mancato rispetto del termine. La sanzione dovrà essere conforme al principio di proporzionalità e dovrà corrispondere alle sanzioni che si applicano nel diritto interno ad infrazioni dello stesso tipo e della stessa gravità. Spetta al giudice nazionale valutare se queste condizioni risultino soddisfatte nel caso concreto.
Sulla terza questione
26 Il giudice nazionale desidera infine sapere se le autorità doganali nazionali possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza dei termini indicati nell'art. 15, n. 1, lett. a) e b), del regolamento al pagamento, in favore dell'erario, di un determinato importo diverso dal dazio, da altre tasse e da eventuali costi.
Interpreto la questione nel senso che il giudice nazionale desidera in realtà sapere se le autorità doganali possono, una volta scaduti i termini, far dipendere il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare la merce per l'immissione in libera pratica dal pagamento della maggiorazione del 5% sul valore della merce, prevista dall'art. 639 del regolamento doganale, e degli altri importi menzionati nella seconda questione. Esaminerò solo la legittimità della maggiorazione, mentre mi asterrò dal valutare se le autorità doganali possano altresì subordinare il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di importi diversi che l'importatore potrebbe dovere a terzi.
27 La riscossione degli importi, che secondo la soluzione data alla seconda questione possono legittimamente essere pretesi dalle autorità doganali, è strettamente connessa con il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare la merce per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza dei termini. Mi sembra naturale che le autorità doganali, per essere sicure di riscuotere tali importi, subordinino il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'importo dovuto. Si tratta di costi in senso lato per cui le merci devono rispondere in modo tale che le autorità doganali possano soddisfarsi pienamente sui beni prima degli altri creditori se non vi è pagamento. Un tale privilegio può essere garantito solo se le autorità doganali mantengono la concreta disponibilità dei beni fino al momento in cui sono stati pagati gli oneri gravanti sui beni. Esse possono quindi subordinare al pagamento di tali somme il rilascio della autorizzazione.
28 La terza questione va perciò risolta nel senso che le autorità doganali possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza dei termini indicati nell'art. 15, n. 1, lett. a) e b), del regolamento al pagamento degli importi menzionati nella soluzione della seconda questione.
Conclusione
29 Sulla base delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottopostele come segue:
«1) Le autorità doganali possono autorizzare i proprietari delle merci a dichiararle per l'immissione in libera pratica, indipendentemente dal fatto che siano scaduti i termini indicati nell'art. 15, n. 1, lett. a) e b) del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità.
2) Accanto al dazio e alle altre tasse dovute per l'importazione di una partita di merci, nonché accanto alle eventuali spese di magazzino, si può riscuotere anche un importo volto a coprire gli interessi e i costi e a risarcire il lavoro straordinario e le difficoltà legate al rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine all'uopo previsto, e si può altresì imporre all'importatore di pagare un determinato importo a titolo di sanzione per il mancato rispetto del termine. La sanzione dovrà essere conforme al principio di proporzionalità e dovrà corrispondere alle sanzioni che si applicano nel diritto interno ad infrazioni dello stesso tipo e della stessa gravità. Spetta al giudice nazionale valutare se queste condizioni risultino soddisfatte nel caso concreto.
3) Le autorità doganali possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione a dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza dei termini indicati nell'art. 15, n. 1, lett. a) e b), del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, al pagamento degli importi menzionati nella soluzione della seconda questione».
(1) - GU L 367, pag. 1.
(2) - V., ad esempio, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965, punti 23 e 24), 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen (Racc. pag. I-2911, punto 17), e 2 ottobre 1991, causa C-7/90, Vandevenne e a. (Racc. pag. I-4371, punto 11).
(3) - Causa C-210/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-6735).
(4) - V., da ultimo, sentenza 7 luglio 1994, causa C-130/93, Lamaire (Racc. pag. I-3215, punto 13).
(5) - V. sentenza 1_ luglio 1965, cause riunite 2/69 e 3/69, Diamantarbeiders (Racc. pag. 211).
(6) - V. sentenza 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders (Racc. pag. 1609).
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