Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 In base ad una clausola compromissoria fondata sull'art. 181 del Trattato CE e inserita nel contratto d'appalto da essa stipulato il 27 luglio 1990 con il Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento» o il «convenuto»), la società di diritto olandese Heidemij Advies BV (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Heidemij») vi chiede, con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 1_ febbraio 1994, di condannare il Parlamento al pagamento del risarcimento danni previsto dall'art. 1794 del codice civile belga (in prosieguo: il «codice civile»).
I fatti
2 Nell'ambito della costruzione degli edifici D1, D2 e D3 del Parlamento in Bruxelles (detta anche «programma di ampliamento del Parlamento» o «realizzazione del complesso Espace Léopold»), il Parlamento bandiva una gara d'appalto avente ad oggetto un incarico di studio, assistenza e consulenza in materia immobiliare (1).
3 Nel capitolato d'appalto (2) il Parlamento, committente, prevedeva che i compiti dell'appaltatore andassero suddivisi in tre lotti distinti denominati A, B e C. Il lotto A riguardava gli aspetti finanziari del progetto, il lotto B la valutazione tecnica e architettonica, ed il lotto C il controllo e la sorveglianza della realizzazione del progetto. Veniva anche stabilito che il prezzo andava espresso in forma di un compenso forfettario complessivo per ciascun lotto.
4 Alla Heidemij veniva assegnato tutto l'appalto (3). Un contratto di prestazione d'opera veniva allora stipulato tra le parti il 27 luglio 1990 (in prosieguo: il «contratto»).
5 La controversia in oggetto riguarda soltanto il controllo e la sorveglianza della realizzazione del progetto, vale a dire il lotto C.
6 Nell'ambito di questo lotto l'incarico della Heidemij decorreva dal 1_ gennaio 1991 (4) e doveva concludersi «(...) alla data di consegna definitiva degli immobili» (5), vale a dire il 1_ giugno 1996.
7 Il 21 gennaio 1993, in seguito ad una disputa relativa alla determinazione dell'importo dei lavori ulteriori necessari per la corretta esecuzione del lotto C, il Parlamento notificava alla Heidemij che:
- il contratto è risolto ai sensi del suo art. 4 e cesserà di produrre i suoi effetti a decorrere dal 1_ luglio 1993;
- verrà bandita una gara d'appalto per la prosecuzione dell'incarico (6).
8 Su quest'ultimo punto la Heidemij presentava un'offerta (7) che veniva respinta dal Parlamento (8).
9 Il 28 giugno e il 1_ luglio 1993 la Heidemij chiedeva, a titolo di risarcimento danni per la risoluzione anticipata del contratto stipulato il 21 gennaio 1993, il 10% del compenso chiesto nell'ambito della seconda gara d'appalto per il completamento dell'incarico riguardante gli edifici D2 e D3, oltre agli interessi di mora.
10 Il 15 luglio 1993 il Parlamento le opponeva un rifiuto.
11 Le parti hanno deciso di assegnarvi la competenza a dirimere controversie relative al contratto ai sensi del suo art. 10 e hanno espressamente previsto l'applicazione del diritto belga:
«Il diritto applicabile al presente contratto è il diritto belga. La Corte di giustizia delle Comunità europee sarà competente a dirimere qualsiasi controversia relativa al presente contratto ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA».
12 Questa competenza è pacifica.
Domande e motivi delle parti
13 La Heidemij vi chiede di condannare il Parlamento:
- a versarle, a titolo di indennizzo previsto dal contratto in caso di revoca dell'incarico, la somma di 797 150 ECU in capitale, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal contratto dell'8% annuo a decorrere dal 15 settembre 1993;
- al pagamento di tutte le spese del giudizio.
14 Essa deduce due motivi a sostegno della sua argomentazione:
- in base al primo motivo, il principio del diritto all'indennizzo dell'appaltatore previsto dal contratto in seguito alla risoluzione unilaterale del contratto di prestazione d'opera è riconosciuto dall'art. 1794 del codice civile e mai essa ha inteso rinunciarvi;
- in base al secondo motivo, l'ammontare dell'indennizzo dovuto dal committente dev'essere valutato ai sensi dell'art. 11 della normativa deontologica olandese per gli uffici tecnici (in prosieguo: la «RVOI-1987»), reso applicabile dall'art. 8 del contratto.
15 Il Parlamento vi chiede:
- in via principale, di dichiarare il ricorso infondato, respingerlo e condannare la Heidemij alle spese;
- in subordine, di stabilire l'ammontare dell'indennizzo in 20 883,33 ECU e di condannare la Heidemij alle spese.
16 Il convenuto fa valere i seguenti punti:
- in via principale, esso contesta la fondatezza della domanda d'indennizzo convenzionale ai sensi dell'art. 1794 del codice civile. Non essendo questa una norma tassativa, risulterebbe espressamente dall'esame dei termini del contratto, in ispecie dagli artt. 4, quinto comma, e 12, da un lato, e tacitamente dal comportamento dell'appaltatore assunto dopo la risoluzione del contratto, dall'altro, che le parti hanno inteso derogarvi;
- in subordine, esso fa valere che l'ammontare dell'indennizzo richiesto dev'essere valutato in conformità ai termini del contratto e delle norme del codice civile.
Il diritto positivo belga - Contenuto dell'art. 1794 del codice civile
17 L'art. 1794 del codice civile dispone che:
«Il committente può recedere, di sua iniziativa, dal contratto che prevede un compenso forfettario, anche se i lavori sono già iniziati, risarcendo all'appaltatore tutte le spese, tutti i lavori eseguiti ed il mancato guadagno in questo appalto».
18 Questa norma autorizza quindi il committente a recedere, di sua iniziativa e senza che occorra provare la mancata o la cattiva esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, dal contratto a forfait, anche se i lavori sono già iniziati. In cambio esso è tenuto a risarcire all'appaltatore tutte le spese, tutti i lavori eseguiti ed il lucro cessante relativo a questo appalto.
19 Non essendo questa una norma tassativa (9), le parti possono rinunciare in tutto o in parte alla sua applicazione (10), senza particolari formalismi (11). Così, è stato dichiarato che l'appaltatore può validamente rinunciare tacitamente a qualsiasi indennizzo. Questa rinuncia risulterebbe, in particolare, dal comportamento da lui assunto dopo la risoluzione di un contratto d'opera (12).
Sfera d'applicazione del diritto di recesso
20 Dopo una sentenza pronunciata dalla prima sezione della Cour de cassation belga il 4 settembre 1990 (13), nella quale si dichiarava che:
«(...) per la genericità del suo disposto, questa norma (l'art. 1794 del codice civile) si applica a qualsiasi opera, sia essa materiale o intellettuale, purché si tratti di un'opera determinata dal suo oggetto o da un termine espresso»,
si ammette
1) che l'articolo 1794 del codice civile si applica a tutti gli appalti d'opera: a) quale che sia il loro oggetto (lavoro sia intellettuale che manuale) (14); b) che l'appalto sia a preventivo o a forfait, purché il prezzo sia determinato o determinabile grazie a disposizioni contrattuali (15);
2) a condizione che: a) i rapporti tra le parti siano disciplinati da un contratto definitivo, e b) l'oggetto del contratto sia preciso o che sia stato fissato un termine preciso. In altre parole, l'articolo 1794 del codice civile verrà applicato soltanto se il contratto ha una durata determinata o mediante un termine espresso o per il suo stesso oggetto (16).
21 Inoltre, la facoltà di recesso unilaterale offerta esclusivamente al committente (17) dall'art. 1794 del codice civile può essere esercitata finché l'appalto non è portato a termine (18).
Sull'applicabilità al contratto dell'art. 1794 del codice civile
22 Dall'analisi delle clausole del contratto emerge che quest'ultimo rientra nella sfera d'applicazione del diritto di recesso di cui all'art. 1794 del codice civile. Ciò del resto è pacifico.
23 La controversia con cui siete aditi solleva le due seguenti questioni: se il principio dell'indennizzo convenzionale di cui all'art. 1794 del codice civile sia stato escluso dal contratto. In caso di soluzione negativa, quale sia l'ammontare dell'indennizzo a cui può aver diritto la Heidemij. Esaminerò uno dopo l'altro questi due punti.
A - Se le parti abbiano rinunciato all'applicazione dell'art. 1794 del codice civile oppure a talune sue disposizioni nell'ambito del lotto C
24 Per quanto riguarda la facoltà di esercitare il diritto riconosciuto al committente, è evidente che il Parlamento, committente, non ha inteso rinunciarvi, in quanto la disciplina nell'art. 4, quinto comma, del contratto:
«L'incarico del lotto C scadrà alla data di consegna definitiva degli immobili. Tuttavia, il Parlamento avrà diritto a porre fine all'incarico affidato alla Heidemij Adviesbureau BV, alla fine di ogni periodo annuale, mediante un preavviso inviato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale».
25 L'espressione della volontà di esercitare questo diritto si è manifestata con lettera 21 gennaio 1993 (19). In questa lettera il Parlamento si richiama espressamente all'art. 4 del contratto e non formula alcuna censura nei confronti della Heidemij:
«(...)
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 4 del contratto con Voi stipulato il 27 luglio 1990, Vi comunico che il contratto prenderà fine il 30 giugno 1993.
A nome dei miei colleghi della Direzione Generale dell'Amministrazione Vi esprimo i miei complimenti e Vi ringrazio per i servizi da Voi resi al Parlamento in questi ultimi anni.
Spero che Vogliate partecipare alla nuova gara d'appalto che sarà tra breve bandita».
26 Per quanto riguarda il principio del diritto all'indennizzo convenzionale riconosciuto all'appaltatore, il convenuto sostiene di aver inteso derogarvi. Esso si basa sugli artt. 4, quinto comma, e 12 del contratto. Esso aggiunge che anche il comportamento della Heidemij dopo la risoluzione del contratto va interpretato in tal senso.
27 Contrariamente a quanto sostiene il Parlamento (20), ritengo che dal combinato disposto degli art. 4, quinto comma, e 12 non emerga che i diritti dell'appaltatore ad un indennizzo per recesso unilaterale dal contratto sono stati esclusi.
28 Come ho dimostrato, questo art. 4, quinto comma, non è affatto ambiguo. Il committente ha voluto soltanto regolare l'esercizio del suo diritto di recesso unilaterale. Questa clausola non tratta affatto dell'incidenza che potrebbe avere l'esercizio di questo diritto sul diritto all'indennizzo dell'appaltatore.
29 Per quanto riguarda la clausola risolutiva di cui all'art. 12, essa è estranea a questa causa.
30 Infatti, questo articolo dispone che:
«Qualora con decisione di un organo politico, giurisdizionale o amministrativo europeo il Parlamento sia costretto a recedere dai suoi contratti di locazione in materia di immobili o a rinunciare ai contratti di locazione previsti, il presente contratto verrà annullato con preavviso di tre mesi, senza che sia dovuto un indennizzo per recesso.
Tutte le somme dovute per le prestazioni già effettuate saranno corrisposte alla Heidemij Adviesbureau BV previa esibizione dei relativi documenti giustificativi».
31 Ritengo che con questa clausola il Parlamento abbia in sostanza inteso derogare all'art. 1789 del codice civile - che non è tassativo (21) -, il quale dispone che:
«Qualora fornisca soltanto l'opera o la prestazione tecnica e qualora la cosa perisca, il prestatore d'opera è responsabile solo in caso di colpa propria».
La dottrina interpreta questa norma come l'applicazione del principio «Res perit domino» nel caso in cui la cosa sulla quale verte il contratto d'appalto non appartenga all'appaltatore (22).
32 Con questa clausola il Parlamento prende in considerazione un'ipotesi particolare:
- essendo costretto a recedere dai contratti di locazione in precedenza stipulati (23) o per fatto altrui (ad esempio: una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee), o per fatto proprio («l'organo politico europeo» non è altro che il Parlamento stesso),
- essendo annullato il contratto d'appalto - in quanto la cosa sulla quale devono esercitarsi le obbligazioni dei contraenti è perita -,
- il Parlamento si è espressamente riservato il diritto di non risarcire la Heidemij mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1794 e 1789 del codice civile, la Heidemij avrebbe potuto esigerlo.
L'art. 12 del contratto priva quindi la Heidemij di questa facoltà.
33 Ma, nella causa di cui ci occupiamo, i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 non ricorrono e, inoltre, come abbiamo visto (24), il Parlamento ha espressamente invocato l'art. 4.
34 Il Parlamento sostiene che la Heidemij avrebbe tacitamente rinunciato alla facoltà di far valere il diritto all'indennizzo di cui all'art. 1794 del codice civile, partecipando alla seconda gara d'appalto e tardando ad adire le vie legali.
35 E' indubbio che la Heidemij non ha rinunciato espressamente al proprio diritto all'indennizzo. Come si è visto (25), la giurisprudenza si è espressa nel senso che la rinuncia dell'appaltatore al principio dell'indennizzo in base all'art. 1794 del codice civile poteva essere tacita. Può validamente argomentarsi dal comportamento tenuto dalla Heidemij dopo la risoluzione del contratto che essa ha manifestato l'intenzione di rinunciare al diritto all'indennizzo?
36 Non lo penso, per due motivi essenziali.
37 In primo luogo, i rapporti tra il Parlamento e la Heidemij nel periodo che inizia con il preavviso dato il 21 gennaio 1993 e si conclude con le domande di indennizzo presentate dalla Heidemij, vanno valutati su piani giuridici diversi:
- da un lato, il contratto e l'adempimento delle obbligazioni scaturenti da questo contratto,
- dall'altro, la procedura della gara d'appalto e l'applicazione di questo diritto non contrattuale.
Esistono quindi due situazioni giuridiche diverse regolate da due regimi giuridici distinti che non vanno confusi.
38 In secondo luogo, ritengo che, di fatto, partecipando alla nuova gara d'appalto, la Heidemij abbia agito come un appaltatore avveduto. Infatti, essa doveva salvaguardare la possibilità di essere prescelta e, quindi, eventualmente ridurre l'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Parlamento in caso di risoluzione del contratto.
39 Penso quindi che la domanda di indennizzo presentata dalla Heidemij sia fondata.
B - Sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Parlamento
40 Ai sensi dell'art. 1794 del codice civile, l'appaltatore dev'essere risarcito «di tutte le spese, di tutti i lavori eseguiti e del mancato guadagno in questo appalto».
41 La Heidemij chiede l'indennizzo soltanto per il lucro cessante, vale a dire la somma di 797 150 ECU, oltre agli interessi per il ritardo nell'adempimento delle sue obbligazioni calcolati al tasso contrattuale dell'8% annuo ai sensi della RVOI - 1987, resa applicabile dall'art. 8 del contratto. Questi interessi dovrebbero decorrere dal 15 settembre 1993, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del contratto.
42 A sua volta il Parlamento propone, in subordine, di versare alla Heidemij il 10% di quanto essa avrebbe potuto legittimamente esigere se il contratto fosse stato portato a termine, vale a dire la somma di 20 883,33 ECU.
43 Per valutare l'ammontare dell'indennizzo e degli interessi di mora spettanti alla Heidemij, ritengo che si debba applicare il diritto belga ai sensi dell'art. 10 del contratto, redatto in termini chiari e generali. Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora, osservo che l'art. 7 del contratto si occupa degli interessi per il ritardato pagamento di lavori già eseguiti e non delle somme rivendicate come lucro cessante. Per questo, ritengo che gli artt. 7, secondo comma, e 8 non si applichino nel caso di specie.
44 Nel diritto belga il principio è che questo lucro cessante va valutato in concreto. Tuttavia, quando mancano gli elementi di valutazione, come nel caso di specie, la giurisprudenza fissa l'indennizzo al 10% del valore dei lavori non eseguiti (26).
45 Dall'esame dei documenti prodotti e del contratto ritengo che il lucro cessante non possa essere calcolato in base al valore di un'offerta che il convenuto ha respinto, ma tenendo conto soltanto di quanto la ricorrente avrebbe potuto legittimamente esigere se il contratto fosse stato eseguito fino alla sua scadenza, vale a dire fino al 1_ giugno 1996. Orbene, il solo importo convenzionalmente previsto è quello che figura nell'art. 3, n. 1, terzo trattino (non essendo obbligatoriamente necessarie prestazioni complementari (27)).
46 Per questo, poiché il prezzo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori relativi al lotto C ammonta a 71 600 ECU, il lucro cessante va calcolato su questa base forfettaria annua di 71 600 ECU, vale a dire:
- il prezzo che sarebbe stato dovuto per trentacinque mesi (28): 71 600 ECU x 35 = 208 833,33 ECU 12
- l'indennizzo calcolato su questo importo: 208 833,33 ECU x 10% = 20 883,33 ECU.
47 Per quanto riguarda gli interessi di mora chiesti dalla Heidemij, trattandosi di un contratto sinallagmatico si applica l'art. 1153 del codice civile. Essi dovranno quindi essere calcolati, a decorrere dal ricorso, al tasso legale vigente in Belgio.
48 Ritengo pertanto che si debba condannare il Parlamento:
«1) a versare alla Heidemij, a titolo di indennizzo per recesso, la somma di 20 883,33 ECU, oltre agli interessi di mora al tasso legale, ai sensi dell'art. 1153 del codice civile belga;
2) a norma dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, a sopportare le spese».
(1) - Supplemento della GU 12 giugno 1990, S 112, pag. 65.
(2) - Documento n. 13 del ricorso.
(3) - Il 10 luglio 1990.
(4) - V. documento n. 6 a sostegno del ricorso.
(5) - Art. 4, quinto comma, del contratto.
(6) - Supplemento della GU 9 febbraio 1993, S 27, pag. 72.
(7) - Questa offerta in data 5 aprile 1993 prevede che il compenso forfettario globale per tutto l'incarico sarà di 7 971 500 ECU.
(8) - L'11 giugno 1993.
(9) - V., in particolare, Flamme, Ph. e Flamme, M.-A.: Le contrat d'entreprise - Quinze ans de jurisprudence (1975-1990), edizione Larcier, 1991, pag. 194, punto 244; Delahaye, Th.: Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, stabilimenti Bruylant, 1984, pag. 57, punto 42.
(10) - V. Flamme, M.-A. e Lepaffe, J.: Rubrica «Devis et marchés», Répertoire pratique du droit belge, supplemento, volume II (in prosieguo: il «RPDB»), stabilimenti Bruylant, 1966, pag. 415, e, in particolare, punto 285.
(11) - Delahaye, Th., loc. cit., punti 71 e 72.
(12) - Cour de cassation, 24 settembre 1981, Journal des tribunaux, 1982, pag. 57.
(13) - SA Artic, già SA «Iceberg», e SA «Bianca»/SPRL «Représentations Wolff», Revue critique de jurisprudence belge, 1981, pag. 527.
(14) - Delahaye, Th., loc. cit. pag. 59, punto 14.
(15) - Ibidem, pag. 60.
(16) - V., in tal senso, RPDB, punto 278.
(17) - V., in particolare, Delahaye, Th., loc. cit., pag. 84, punto 62; RPDB, punti 279 e 280.
(18) - Ibidem, Delahaye, Th., pag. 85, punto 63; RPDB, punti 274 e 282.
(19) - Documento n. 11 del ricorso.
(20) - Pag. 19 del controricorso.
(21) - RPDB, punto 252.
(22) - Ibidem, punto 252; De Page, H.: Traité élémentaire de droit civil belge, vol. IV (prima parte), stabilimenti Bruylant, 1943, pag. 901, punto 877.
(23) - V. «Introduzione» del capitolato d'appalto, dianzi citato, pag. 2.
(24) - Paragrafo 25 delle mie conclusioni.
(25) - Ibidem, paragrafo 19.
(26) - Delahaye, Th., loc. cit., punto 68; RPDB, pag. 480, punto 288.
(27) - Art. 3, sesto comma, del contratto.
(28) - Vale a dire dalla data di recesso, il 30 giugno 1993, fino al termine stabilito dal contratto, vale a dire il 1_ giugno 1996, quindi trentacinque mesi.
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