Conclusioni dell avvocato generale
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1 Il presente procedimento verte sulle questioni pregiudiziali sollevate, a norma dell'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità europea, dal Soe - og Handelsret di Copenaghen in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la «direttiva») (1).
I - Fatti
2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra l'attore nella causa principale, Ole Rygaard, e il suo datore di lavoro, la società convenuta Stroe Moelle Akoustik A/S (in prosieguo: la «Stroe Moelle»).
Come si apprende dall'ordinanza di rinvio, l'attore era dipendente dell'impresa edile Svend Pedersen A/S (in prosieguo: la «Pedersen»). Quest'ultima era stata incaricata dell'esecuzione di lavori edili dalla società SAS Service Partner A/S (in prosieguo: la «SAS»).
Con lettera 27 gennaio 1992 la Pedersen comunicava alla SAS, committente dei lavori, che desiderava che l'esecuzione di una parte dei lavori (opere di soffittatura e di falegnameria) fosse affidata alla Stroe Moelle.
Quest'ultima, su invito della SAS, il 29 gennaio 1992 le sottoponeva un'offerta relativa al compimento di dette opere. Il 30 gennaio 1992, la Pedersen e la Stroe Moelle si accordavano sulle condizioni di assunzione, da parte della Stroe Moelle, dei lavori ceduti.
Ai sensi del citato accordo, la Stroe Moelle si obbligava a rimborsare alla Pedersen le spese, ivi inclusi gli stipendi, già sostenute dalla Pedersen per l'esecuzione dei lavori ceduti. L'accordo prevedeva altresì che, per il periodo dal 1_ febbraio 1992 al 1_ maggio dello stesso anno, due apprendisti della Pedersen sarebbero passati alle dipendenze della Stroe Moelle.
3 Il giorno dopo la conclusione dell'accordo tra la Pedersen e la Stroe Moelle, vale a dire il 31 gennaio 1992, la prima recedeva dal contratto di lavoro con l'attore, allegando che la società era stata messa in liquidazione e che aveva deciso di trasferire alla Stroe Moelle una parte dei lavori edili da eseguirsi a Kastrup. Nella relativa lettera si precisava che il rapporto di lavoro con l'attore sarebbe terminato il 30 aprile 1992 e che fino ad allora questi sarebbe passato alle dipendenze della Stroe Moelle.
Il 10 febbraio 1992, la SAS accettava l'offerta della Stroe Moelle, che si incaricava così dell'esecuzione della parte dell'opera riguardante i lavori di soffittatura e falegnameria. L'attore continuava effettivamente a lavorare presso la Stroe Moelle, e il 26 maggio 1992 gli veniva comunicato una nuovo licenziamento, con effetto dal 30 giugno 1992. A seguito del ricorso intentato dal signor Ole Rygaard nei confronti della Stroe Moelle, il giudice di rinvio ha ritenuto necessario, ai fini della soluzione della controversia, sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali.
II - Le questioni pregiudiziali
4 Nell'ambito della descritta controversia, con ordinanza 2 febbraio 1994 (2) il Soe- og Handelsret ha chiesto alla Corte se la direttiva 77/187 si applichi qualora un imprenditore B, in forza di un accordo con l'imprenditore A, continui una parte dei lavori edilizi iniziati dall'imprenditore A e
1) venga concluso un accordo tra l'imprenditore A e l'imprenditore B in forza del quale, da una parte, alcuni lavoratori dipendenti dell'imprenditore A passano alle dipendenze dell'imprenditore B e continuano a lavorare per conto di quest'ultimo, dall'altra questi rileva materiale di cantiere per il completamento dell'opera, e
2) l'imprenditore A e l'imprenditore B dopo il trasferimento svolgano contemporaneamente per un certo periodo la loro attività nel cantiere.
Il giudice di rinvio chiede inoltre se la soluzione alla questione sia diversa qualora l'accordo sul completamento dei lavori sia stato concluso tra il committente e l'imprenditore B con il consenso dell'imprenditore A.
5 Dette questioni pregiudiziali vertono in sostanza, ancora una volta, sull'ambito di applicazione della direttiva, come determinato dall'art. 1, n. 1, della stessa.
Più in particolare, ci si chiede fondamentalmente nella fattispecie se si possa qualificare come trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento, ai sensi della citata disposizione, il trasferimento ad un imprenditore B di una parte soltanto dei lavori di completamento di una determinata opera da parte di un imprenditore A, il quale anche dopo il trasferimento continua a lavorare contemporaneamente all'imprenditore B nello stesso cantiere.
Il giudice di rinvio chiede inoltre, con la seconda questione, se la direttiva si applichi nel caso in cui il trasferimento di quella determinata parte dei lavori derivi da un accordo tra l'imprenditore B e il committente, concluso con il consenso dell'imprenditore A.
III - Contesto normativo e giurisprudenziale
6 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, «la presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
La Corte ha avuto modo di elaborare una ricca giurisprudenza sull'ambito di applicazione della direttiva, come definito dal suo art. 1, n. 1.
7 Dall'analisi di tale giurisprudenza si evince che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva i casi di trasferimento di imprese in cui ricorrono i seguenti presupposti:
- In primo luogo, l'applicazione della direttiva presuppone un mutamento nella persona responsabile della gestione dell'impresa. In conformità alla giurisprudenza della Corte, «la direttiva trova applicazione in tutte le ipotesi di cambiamento, nell'ambito delle relazioni contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impresa e che, a tal titolo, assuma gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, senza che occorra accertare se vi sia stato trasferimento della proprietà dell'impresa stessa» (3).
- In secondo luogo, l'entità economica trasferita deve continuare ad esistere e conservare la propria identità (4). Secondo la giurisprudenza della Corte, l'impresa conserva la propria identità allorché la sua gestione effettivamente prosegue o è ripresa dal nuovo titolare con le stesse attività economiche o con attività analoghe (5).
- In terzo luogo, la direttiva si applica solo qualora il cambiamento del responsabile della gestione dell'azienda abbia origine contrattuale, derivi cioè da cessione contrattuale o da fusione. Sono pertanto esclusi i trasferimenti che traggono origine dalla legge o da atto unilaterale.
- In quarto luogo, si deve trattare del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o anche di una parte di stabilimento o di un'entità economica. La pura e semplice alienazione di elementi attivi di un'azienda non costituisce trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva (6).
8 Per accertare che ricorrano detti presupposti occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, «prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività», con la precisazione tuttavia «che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente» (7).
IV - Soluzione delle questioni pregiudiziali
9 Occorre sottolineare in primo luogo che la valutazione delle circostanze di fatto, necessaria per accertare se vi sia o meno trasferimento d'impresa nel senso indicato, spetta al giudice nazionale, che terrà conto dei criteri d'interpretazione desumibili dalla relativa giurisprudenza della Corte, innanzi illustrati (8).
Il giudizio definitivo sulla questione se, alla luce delle circostanze di fatto descritte, sussista nella fattispecie un trasferimento d'impresa, compete al giudice nazionale, che è in grado, tenendo conto dei citati presupposti, di valutare il significato dei fatti in causa.
Ciononostante, per risolvere le questioni pregiudiziali pare utile esaminare le circostanze di fatto.
10 Quanto alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti sopra citati, dalle circostanze di fatto emerge quanto segue:
- Effettivamente vi è nella fattispecie mutamento della persona responsabile dell'azienda, e quindi della persona del datore di lavoro, atteso che il compimento dei lavori indicati è affidato ad un nuovo imprenditore.
- Vi è altresì identità di attività tra il nuovo imprenditore e il predecessore, atteso che, nel contesto della stessa opera, il primo continua lavori già avviati dal secondo.
- Il trasferimento ha inoltre, come spiegherò più avanti, origine contrattuale, essendo il risultato di accordi stipulati dal nuovo imprenditore, da una parte, con il predecessore e, dall'altra, con il committente.
- Occorre piuttosto chiedersi se nella fattispecie ci si trovi di fronte a un trasferimento che effettivamente riguardi un'impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.
11 E' un dato di fatto che, nella fattispecie, oggetto di trasferimento non è un'impresa o parte d'impresa, e neppure una determinata attività aziendale avente natura permanente. Come sottolineano nelle rispettive osservazioni tanto la convenuta nella causa principale quanto la Commissione, l'attività trasferita consiste nel completamento di determinati lavori, cronologicamente delimitati, nell'ambito dell'esecuzione di una determinata opera. Ci si chiede quindi se un caso del genere possa rientrare nella nozione di impresa, stabilimento o parte di stabilimento accolta dalla direttiva.
12 Il tenore della direttiva non osta ad un'interpretazione estensiva di questa nozione. Al contrario, dalla giurisprudenza della Corte, che ha proceduto ad un'interpretazione piuttosto elastica della disposizione di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva, si evince che detta nozione va interpretata in senso molto ampio.
Più specificamente, risulta dalla giurisprudenza che la Corte, adottando un'interpretazione estensiva, ritiene che le nozioni di «impresa, stabilimento e parte di stabilimento» si fondino sul concetto di «entità economica», da intendersi come un complesso di persone e di elementi materiali dotato di autonomia organizzativa, messo al servizio di una determinata attività economica, che può costituire l'oggetto tanto di un'impresa quanto di una parte soltanto di un'impresa. Fa chiaramente riferimento a questa nozione la citata sentenza Spijkers, in cui la Corte ha dichiarato che la direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro «nell'ambito di un'entità economica» e che il trasferimento di un'impresa o di una sua parte non si può desumere dalla semplice alienazione di alcuni suoi beni, dovendosi invece accertare se «sia stata alienata un'entità economica ancora esistente» (9). A questa giurisprudenza si è d'altronde ispirata la Commissione nella proposta di direttiva recentemente sottoposta al Consiglio al fine di una revisione della direttiva 77/187 (10).
13 Fondandosi su questa concezione, la giurisprudenza ha riconosciuto che attività di tipo particolare, che costituiscono compiti autonomi, possono essere equiparate a stabilimenti o a parti di stabilimenti ai sensi della direttiva.
Così, la Corte ha dichiarato che il trasferimento da parte di un'impresa di una parte soltanto delle sue attività, ed in particolare solo di attività accessorie, può determinare l'applicazione delle disposizioni della direttiva (11).
Anche attività accessorie, prive di relazione con lo scopo dell'impresa, possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Ad esempio, nella citata sentenza Watson Rask, la Corte ha dichiarato che «quando un imprenditore affida, mediante un accordo, la responsabilità di provvedere ad un servizio della sua impresa, quale una mensa, ad un altro imprenditore il quale assume quindi gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che vi sono addetti, l'operazione che ne deriva può rientrare nel campo d'applicazione della direttiva, quale è definito dall'art. 1, n. 1. Il fatto che, in un caso del genere, l'attività trasferita costituisca per l'impresa cedente solo un'attività accessoria senza rapporto di necessarietà col suo oggetto sociale non può avere l'effetto di escludere l'operazione stessa dal campo d'applicazione della direttiva» (12).
La Corte ha recentemente confermato questa giurisprudenza dichiarando che «nel caso in cui un imprenditore affidi contrattualmente la responsabilità della gestione di un servizio attinente alla propria impresa, come quello consistente nell'effettuazione dei lavori di pulizia, ad un altro imprenditore che assuma, in tal modo, gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti addetti al servizio medesimo, l'operazione può rientrare nella sfera di applicazione della direttiva» (13).
14 Questa interpretazione estensiva trae giustificazione e fondamento dalla finalità sociale della direttiva.
Occorre ricordare che la direttiva fa parte del programma di azione sociale della Comunità (14).
La direttiva stessa, d'altronde, si prefigge lo scopo di «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore» (secondo `considerando') ed intende promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'art. 117 del Trattato, il quale persegue il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera (quinto `considerando').
15 Si tratta quindi di disposizioni aventi finalità manifestamente sociale, sottolineata peraltro anche dalla Corte. Secondo la giurisprudenza, «la direttiva ha lo scopo di garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente» (15).
Le disposizioni della direttiva intendono quindi preservare, nell'interesse dei lavoratori, i rapporti di lavoro esistenti in caso di mutamento, di origine contrattuale, della persona responsabile della gestione dell'impresa e che assume gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa.
A queste disposizioni occorre pertanto dare un'interpretazione conforme allo scopo perseguito dalla direttiva. La Corte peraltro, nella citata sentenza Redmond Stichting (punto 11), ha confermato expressis verbis questo criterio ermeneutico.
16 Applicando questo criterio interpretativo e tenendo conto della giurisprudenza della Corte, ritengo che per individuare i casi da ricomprendere nella nozione di «impresa, stabilimento o parte di stabilimento» e, più in generale, per l'applicazione della direttiva, occorra domandarsi in che misura sia trasferita un'attività nell'ambito della quale si era concretizzato, dal punto di vista organizzativo, il rapporto tra i dipendenti e l'impresa che ha proceduto al trasferimento. Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Botzen (16), il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente tra il lavoratore e la parte dell'impresa cui egli è addetto per svolgere il proprio compito.
La risposta a questa domanda presuppone che la concreta attività sia caratterizzata da una qualche autonomia organizzativa, nel senso che al suo svolgimento siano stati destinati uno o più dipendenti nonché, eventualmente, elementi materiali, con l'ovvia precisazione che quest'ultimo fattore non costituisce un criterio decisivo (17). In un caso del genere, il trasferimento dell'attività è accompagnato dal trasferimento di un'entità organizzativa o ha, in ogni caso, conseguenze sulla stessa.
In quanto, dunque, detto criterio sia comprovato, si deve ritenere che il trasferimento anche solo di un'attività isolata e cronologicamente delimitata rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva e che, di conseguenza, i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia connesso dal punto di vista organizzativo con l'esercizio di quella determinata attività fruiscano della tutela prevista dalla direttiva. Questa tutela riguarda, come la Corte ha dichiarato, tutti i dipendenti nell'ambito dell'attività considerata, e deve quindi essere assicurata anche qualora il trasferimento interessi un solo lavoratore (18).
Al contrario, il venir meno del citato criterio indica che il trasferimento ha ad oggetto un' attività priva di autonomia organizzativa, nel senso sopra precisato, e pertanto in un caso del genere la direttiva non trova applicazione.
Il fatto che vi sia stato, parallelamente alla cessione dei lavori al nuovo imprenditore, trasferimento di materiali e di due apprendisti, nonché il fatto che il datore di lavoro abbia collegato direttamente alla cessione dei lavori la risoluzione del contratto con l'attore nella causa principale, costituiscono prima facie elementi che depongono in favore della concezione secondo la quale, nella fattispecie, vi è stata effettivamente, dal punto di vista organizzativo, concretizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati nel contesto dei lavori ceduti.
Tutto ciò, chiaramente, sempre con la riserva che, come precedentemente esposto, la valutazione delle circostanze di fatto e il giudizio definitivo spettano al giudice nazionale.
17 Nella questione pregiudiziale si fa altresì riferimento al fatto che l'imprenditore A e l'imprenditore B (convenuto nella causa principale), dopo il trasferimento, per un certo periodo hanno continuato a lavorare contemporaneamente nello stesso cantiere.
Non credo che questa circostanza possa incidere negativamente sull'applicazione delle disposizioni della direttiva, considerato che il cedente dei lavori ha smesso, dopo il trasferimento, di occuparsene, eseguendo nel cantiere altri lavori, eventualmente paralleli, ma non uguali a quelli trasferiti, e che il nuovo imprenditore ha operato autonomamente ed indipendentemente dal predecessore, assumendosi la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
18 Il giudice di rinvio chiede inoltre se la direttiva si applichi nel caso in cui il contratto per l'esecuzione dei lavori trasferiti sia stato stipulato tra il committente dell'opera e il nuovo imprenditore con il consenso del predecessore.
La questione ci induce ad analizzare il significato del termine «cessione contrattuale» cui si riferisce l'art. 1, n. 1, della direttiva.
Per accertare se in un caso concreto vi sia trasferimento «in seguito a cessione contrattuale o a fusione» la Corte analizza sempre quale sia il risultato finale cui mira il singolo rapporto. Si evince dalla giurisprudenza che anche in questi casi la Corte applica il metodo d'interpretazione teleologico innanzi esposto.
19 Fedele a questo approccio, la Corte procede sistematicamente ad un'interpretazione estensiva dell'espressione «cessione contrattuale». Così, non si richiede l'esistenza di un accordo di cessione tra il cedente e l'avente diritto finale; è sufficiente che il trasferimento si verifichi nell'ambito di rapporti contrattuali.
Secondo la sentenza Berg (19) vi è cessione contrattuale nel caso di restituzione, a seguito di risoluzione, al responsabile iniziale di un'impresa che era stata trasferita in forza di contratto di locazione-vendita, «prescindendo dal se la risoluzione derivi da un accordo fra le parti contraenti, da una dichiarazione unilaterale di una delle parti oppure da una pronunzia giudiziaria. Infatti, in tutti questi casi il trasferimento d'impresa di cui trattasi rientra nell'ambito dei rapporti contrattuali».
Nella stessa prospettiva, la Corte ha dichiarato altresì, nella citata sentenza Bork International, che «quando il conduttore avente la qualità di imprenditore perda detta qualità alla fine del contratto di locazione ed un terzo la acquisti successivamente in forza di un contratto di compravendita stipulato con il proprietario, l'operazione che ne risulta può rientrare nella sfera d'applicazione della direttiva definita dall'art. 1, n. 1, della stessa. Il fatto che, in un'ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l'impresa è dapprima ritrasferita dal conduttore al proprietario, il quale la trasferisce poi al nuovo proprietario, non esclude l'applicazione della direttiva, sempreché l'impresa conservi la propria identità (...)» (20).
La Corte ha dichiarato inoltre che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva la riassunzione, da parte del proprietario, dell'esercizio di un'impresa locata (21), nonché il contratto di cessione della gestione di un ristorante, la risoluzione del contratto di cessione e la conclusione di un nuovo contratto di cessione della gestione del ristorante con un nuovo imprenditore (22).
20 Alla luce di questa giurisprudenza, occorre dichiarare che rientrano nella nozione di cessione contrattuale, e di conseguenza nell'ambito di applicazione della direttiva, casi come quello descritto nella seconda questione pregiudiziale del giudice di rinvio, in cui determinati lavori richiesti per l'esecuzione di un'opera sono affidati direttamente dal committente al nuovo imprenditore con il consenso dell'imprenditore che era l'appaltatore originario.
V - Conclusione
21 Propongo quindi alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal giudice di rinvio nel modo seguente:
1) In casi come quello pendente dinanzi al giudice di rinvio, l'incarico da parte del committente ad altro imprenditore, con il consenso dell'appaltatore iniziale, della continuazione di determinati lavori, specifici e cronologicamente determinati, rientranti nell'ambito dell'esecuzione di un'opera e già iniziati dall'appaltatore originario, può rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. Il fatto che, contemporaneamente al nuovo imprenditore, l'appaltatore originario continui a lavorare nel cantiere per l'esecuzione di altri lavori nell'ambito della stessa opera non esclude l'applicazione della citata direttiva. Spetta al giudice di rinvio valutare se la direttiva sia effettivamente applicabile alla fattispecie che è chiamato a giudicare, tenendo conto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Il giudice nazionale dovrà tra l'altro accertare se l'attività trasferita nella fattispecie appaia autonoma dal punto di vista organizzativo, nel senso che siano stati destinati a svolgerla persone ed eventualmente beni materiali.
2) Spetta al giudice nazionale determinare se il trasferimento di un'entità o attività si sia attuato mediante contratto. Perché vi sia trasferimento a seguito di cessione contrattuale ai sensi della direttiva non occorre la stipulazione di un contratto fra trasferente e destinatario del trasferimento. E' sufficiente che il trasferimento si verifichi nell'ambito di rapporti contrattuali, come avviene nel caso in cui, con il consenso dell'appaltatore, per il trasferimento di determinati lavori venga concluso un accordo di assunzione dei lavori tra il committente e il nuovo imprenditore.
(1) - GU L 61, pag. 26.
(2) - GU C 90 del 26 marzo 1994, pag. 9.
(3) - V. sentenza 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt (Racc. pag. I-1311, punto 12). V. anche sentenze 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask (Racc. pag. I-5755, punto 15) e 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Moelle Kro (Racc. pag. 5465).
(4) - V. sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119), 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting (Racc. I-3189), nonché le citate sentenze Ny Moelle Kro, e Schmidt.
(5) - V. le citate sentenze Spijkers(punto 11), Redmond Stichting (punto 23) e Schmidt (punto 17).
(6) - V. la citata sentenza Spijkers (punto 12).
(7) - V. le citate sentenze Spijkers (punto 13) e Redmond Stichting (punto 24).
(8) - V. sentenza 18 marzo 1986, Spijkers, citata (punto 14).
(9) - Sentenza citata, punti 11 e 12.
(10) - GU C 174 del 1_ ottobre 1994, pag. 10. Si noti che l'art. 1, n. 1, secondo comma della citata proposta di direttiva prevede che «è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'attività accompagnato dal trasferimento di un' entità economica che conserva la propria identità. Il semplice trasferimento di un'attività dell'impresa, degli stabilimenti o di parte degli stabilimenti, esercitata o meno direttamente, non costituisce di per sé un trasferimento ai sensi della direttiva».
(11) - V. sentenza Redmond Stichting, citata (punti 30 e 31).
(12) - Sentenza citata, punto 17.
(13) - Sentenza Schmidt, citata (punto 14).
(14) - La direttiva è stata annunciata con la risoluzione del Consiglio 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (GU C 13 del 12 febbraio 1974, pag. 1).
(15) - V. sentenza Ny Moelle Kro, citata (punto 12). V. inoltre sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Daddy's Dance Hall (Racc. pag. 739, punto 9), 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg (Racc. pag. 2559, punto 12), 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork International (Racc. pag 3057, punto 13), 25 luglio 1991, causa C-362/89, D'Urso (Racc. pag. I-4105, punto 9) e Schmidt, citata (punto 15).
(16) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83 (Racc. pag. 519, punto 15). V. anche sentenza Schmidt, citata (punto 13).
(17) - Si noti che, come sottolinea la citata sentenza Schmidt (punto 16), «il fatto che la giurisprudenza della Corte annoveri il trasferimento di tali elementi [patrimoniali] fra i vari criteri di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di poter accertare, nell'ambito della valutazione globale di un'operazione complessa, l'effettiva sussistenza di un trasferimento di impresa non consente di concludere nel senso che l'assenza di tali elementi escluda l'esistenza di un trasferimento. Infatti, il mantenimento dei diritti dei lavoratori che costituisce lo scopo della direttiva, come emerge dal suo stesso titolo, non può dipendere unicamente dalla rilevanza di un fattore in ordine al quale la Corte ha peraltro già affermato che non si tratta dell'unico elemento determinante (v. sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punto 12)».
(18) - V. sentenza Schmidt, citata (punto 15).
(19) - Sentenza citata (punto 19).
(20) - Sentenza citata (punto 14).
(21) - V. sentenza Ny Moelle Kro, citata.
(22) - V. sentenza Daddy's Dance Hall, citata.
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