CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 29 giugno 1995 ( *1 )
1.
Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1994 la Repubblica irlandese ha chiesto, conformemente a quanto dispone il primo comma dell'art. 173 del Trattato CE, l'annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1993, 93/659/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» ( 1 ). Il governo irlandese ha adito la Corte perché, nella decisione impugnata, la Commissione ha rifiutato di riconoscere l'importo di 6343429 IRL versato a titolo di restituzione alle esportazioni di carne bovina.
Prima di esaminare le ragioni invocate dall'Irlanda per chiedere l'annullamento della decisione 93/659, è d'uopo esporre la normativa che regge i fatti dai quali è scaturita la controversia.
Norme da applicarsi
2.
Per maggior chiarezza ed efficacia amministrativa, il regolamento (CEE) n. 3665/87 ( 2 ) ha riordinato le norme vigenti in materia di restituzioni all'esportazione ed ha istituito un regime giuridico comune per le restituzioni all'esportazione e svariate organizzazioni comuni di mercato, tra l'altro quella per la carne bovina.
Dette restituzioni si versano a chi effettua l'esportazione diretta della merce o allorché la merce è assoggettata ad un regime doganale per la trasformazione o l'immagazzinamento, in attesa dell'esportazione definitiva dal territorio doganale comunitario. In entrambi i casi, il versamento della restituzione può effettuarsi prima o dopo l'esportazione. Il versamento anticipato delle restituzioni è disciplinato dagli artt. 24-34 del regolamento n. 3665/87 che mettono in atto le disposizioni del regolamento (CEE) n. 565/80 ( 3 ). A norma degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 565/80 il versamento anticipato della restituzione è possibile allorché i prodotti di base vengono assoggettati ad un controllo doganale che garantisce l'esportazione dei prodotti trasformati entro un determinato termine e, inoltre, allorché l'esportazione colloca la merce in regime doganale di ammasso, di deposito o di zona franca per l'esportazione entro un termine prestabilito.
3.
Nell'organizzazione comune di mercato per la carne bovina, si contemplano aiuti all'ammasso privato di carne bovina e il n. 4 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1091/80 ( 4 ), nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2629/80 ( 5 ), ha vietato che gli stessi prodotti fruissero simultaneamente di un aiuto all'ammasso privato e del versamento anticipato della restituzione all'esportazione. Ad ogni modo, il n. 1 dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2675/88 ( 6 ) ha derogato a detto divieto per la stagione 1989, dichiarando che la carne bovina conservata in magazzino in regime di ammasso privato si poteva ammettere anche al regime di ammasso in deposito doganale o zona franca con finanziamento anticipato come contemplato dall'art. 5 del regolamento n. 565/80. Analoga deroga è stata introdotta nella stagione 1990, in virtù del regolamento (CEE) n. 2965/89 ( 7 ).
4.
Il procedimento amministrativo applicabile alle condizioni di versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione è descritto negli artt. 24-33 del regolamento n. 3665/87. Si inizia con la presentazione alle autorità doganali di uno Stato membro da parte dell'esportatore della menzionata «dichiarazione di pagamento», che deve contenere tutti i dati necessari per la determinazione della restituzione. L'importo da versarsi prima dell'esportazione sarà corrisposto dallo Stato membro nel quale si accetta la dichiarazione di pagamento.
5.
I prodotti rimangono soggetti a controllo doganale dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, che serve a determinare il tipo di restituzione e i possibili adeguamenti. A partire da questo momento, l'esportatore ha un termine massimo di sei mesi per far uscire le merci dall'area comunitaria. Comunque, per la carne bovina, il regolamento n. 2675/88 ha portato detto termine a nove mesi per la stagione 1989 e il regolamento n. 2965/89 ha fissato il termine a sette mesi nella stagione 1990.
6.
Per garantire l'osservanza di questi termini di scadenza, l'art. 30 del regolamento n. 3665/87 prescrive la produzione di una dichiarazione di esportazione prima della data di scadenza. A norma dell'art. 3, n. 2, la data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, alla quale viene assimilato qualsiasi altro atto che produca gli stessi effetti giuridici, determina definitivamente il tipo di restituzione applicabile e, se del caso, gli eventuali adeguamenti. Quanto alla forma della dichiarazione di esportazione, l'art. 3, n. 5, di detto regolamento consente che sia fatta in un documento detto «dichiarazione di esportazione» con la menzione «codice restituzione» o in un documento diverso che, in ogni modo, dovrà contenere i dati necessari per calcolare l'ammontare della restituzione.
L'accettazione della dichiarazione di esportazione consente l'uscita delle merci dal regime di ammasso in deposito doganale o in zona franca e il suo passaggio sotto controllo doganale per l'esportazione. Entro sessanta giorni, le merci devono lasciare il territorio doganale comunitario a norma dell'art. 32 del regolamento n. 3665/87.
7.
La riscossione della restituzione è subordinata alla produzione della prova attestante l'esportazione della merce. La mancata produzione della prova implica che l'esportatore deve restituire quanto ha riscosso anticipatamente e, se si superano i termini di ammasso in regime di deposito o zona franca, oppure i sessanta giorni per effettuare l'esportazione, si pratica una diminuzione del 15% dell'ammontare della restituzione, che si somma ad un defalco proporzionale al ritardo registrato.
8.
Per ultimo, l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 ( 8 ) stabilisce che la sezione «garanzia» del FEAOG finanziera le restituzioni all'esportazione a paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. A contrario si desume che il finanziamento delle restituzioni all'esportazione concesse in ¡spregio della normativa comunitaria non verrà riconosciuto dalla sezione «garanzia» del FEAOG.
Fatti
9.
Durante gli esercizi 1989 e 1990 del FEAOG, l'Irlanda ha effettuato versamenti anticipati di restituzioni all'esportazione di carni bovine, soggette al regime doganale di ammasso in deposito o zona franca, in applicazione delle vigenti norme del regolamento n. 565/80, integrato dal regolamento n. 3665/87. Dette carni hanno fruito, nel contempo, di aiuti all'ammasso privato, in virtù del regolamento n. 2675/88, applicabile nella stagione 1989, e del regolamento n. 2965/89, applicabile nel 1990.
10.
In virtù della procedura per la liquidazione dei conti del FEAOG nel 1989, la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto che la documentazione impiegata dall'Irlanda per autorizzare l'uscita della carne bovina dal regime doganale di ammasso in deposito con versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione non corrispondeva alle condizioni poste dal regolamento n. 3665/87. Poiché era necessaria un'indagine più approfondita per determinare le conseguenze economiche di detta inosservanza, si è prorogata la liquidazione di dette spese ( 9 ).
Nella relazione consuntiva dell'esercizio finanziario 1990 ( 10 ) la Commissione ha constatato che nel 1989 e nel 1990 l'Irlanda aveva seguito una procedura incompatibile con il regolamento n. 3665/87. In primo luogo il periodo necessario di ammasso (nove mesi nel 1989 e sette mesi nel 1990) era stato superato per una grande quantità di carne bovina. In secondo luogo, si erano verificati casi nei quali la carne era uscita dall'area doganale comunitaria dopo la scadenza dei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di esportazione. Infine, la documentazione usata dall'Irlanda per autorizzare l'uscita della carne bovina dal regime di ammasso non costituiva una dichiarazione di esportazione o un documento equivalente ad hoc ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 3665/87.
In definitiva, la Commissione ha ritenuto che le autorità irlandesi non avevano richiesto agli esportatori i documenti necessari per l'idoneo controllo della sussistenza delle condizioni prescritte per la concessione delle restituzioni all'esportazione, il che poteva dar adito ad irregolarità. Poiché l'Irlanda acconsentì ad ovviare all'inconveniente e il rischio di frode per il FEAOG era limitato, la Commissione decise di non riconoscere solo il 2% del totale delle spese viziate da detta irregolarità nel 1989 e nel 1990, che raggiungeva un totale di 6343429 IRL (3823133 nel 1989 e 2520296 nel 1990).
11.
Secondo i documenti prodotti dalle parti, nel corso degli esercizi economici del FEAOG 1989 e 1990, l'Irlanda si è avvalsa di un procedimento amministrativo autonomo e diverso da quello seguito nella maggior parte degli altri Stati membri per effettuare i versamenti anticipati di restituzioni all'esportazione di carne bovina. Infatti l'ammasso della carne nei magazzini sotto controllo doganale si effettuava con l'accettazione della dichiarazione di pagamento, fatta nel modulo AP, che costituiva la domanda di versamento anticipato della restituzione. Assieme a questo documento doveva esser presentato alle autorità doganali irlandesi un ulteriore documento, il modulo C & E 977, detto «Register of CAP Goods Placed under Control Prior to the Date of Export».
12.
La conclusione dell'ammasso e il trapasso della merce sotto il regime di controllo doganale all'esportazione si effettuava con il documento C & E 978 detto «Notice of Loading of CAP Products for Export», composto da due stampati, uno dei quali serviva come avviso scritto di ritiro dal magazzino, e l'altro si produceva al momento dell'effettiva esportazione della merce. Ad ogni modo, l'Irlanda ha riconosciuto che questo documento non è stato usato in forma sistematica nelle esportazioni di carne bovina durante il 1989 e il 1990 e — inoltre — ha confermato che i documenti C & E 978 dei depositi del-l'AIBP corrispondenti a detto periodo erano stati distrutti per errore nell'ufficio centrale di controllo dell'AIBP di Dundalk e non rimaneva alcuna traccia di dette operazioni.
13.
In seguito, le autorità doganali irlandesi hanno richiesto un ulteriore documento di dichiarazione e di controllo delle esportazioni («Declaration and Control Form for Goods Placed under Customs Control Prior to Exportation») nel quale si fornivano esaurienti informazioni sulle merci esportate, conformemente alla legislazione comunitaria.
14.
In base alla normativa che regge i fatti in questione, lo Stato irlandese invoca quattro motivi per chiedere l'annullamento della decisione 93/659. In prosieguo analizzerò singolarmente ciascuno di essi.
Primo motivo
15.
L'Irlanda sostiene di aver osservato le condizioni fissate dall'art. 30 del regolamento n. 3665/87 e che, quindi, la decisione 93/659 va annullata in quanto implica il mancato riconoscimento da parte del FEAOG delle restituzioni all'esportazione versate anticipatamente conformemente alla normativa comunitaria.
16.
A giudizio dello Stato irlandese, l'art. 3 del regolamento n. 3665/87 si limita a determinare il contenuto della dichiarazione di esportazione, prescritta dall'art. 30, ma lascia libertà quanto ai documenti dei quali si compone. Quindi gli Stati membri possono avvalersi dei moduli di esportazione contemplati dalle norme comunitarie oppure prescrivere l'uso dei documenti nazionali. Il documento impiegato dalla maggior parte degli Stati membri era il modulo comunitario tipo per le dichiarazioni di esportazione (COM EX), contemplato dal regolamento (CEE) n. 1900/85 ( 11 ), che contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle restituzioni all'esportazione. L'art. 6, n. 1, del regolali mento n. 1900/85 consente l'uso di moduli diversi di dichiarazione d'esportazione in vari casi.
Comunque, in Irlanda la dichiarazione di esportazione si operava avvalendosi congiuntamente dei moduli C & E 977 e C & E 978, nei quali venivano fornite tutte le informazioni necessarie per la concessione delle restituzioni all'esportazione di carne bovina. Con il modulo C & E 977 si dichiarava il proposito di esportare la merce, si chiedeva che fosse posta in regime di ammasso di deposito doganale o di zona franca e si chiedeva l'anticipo della restituzione. In seguito si presentava il modulo C & E 978 per chiedere lo svincolo della merce dal regime di deposito e il suo trasferimento sotto controllo doganale all'esportazione.
17.
La Corte di giustizia si è richiamata alla dichiarazione di esportazione istituita dal regolamento n. 3665/87, ribadendo che deve effettuarsi per iscritto per controllare che i dati denunciati dall'esportatore corrispondano alla merce presentata all'esportazione e che, inoltre, la dichiarazione può essere spedita prima della presentazione della merce, ma mai dopo l'uscita della merce dal territorio comunitario ( 12 ).
Nella fattispecie, la lettura combinata dell'art. 3, n. 5, e dell'art. 30 del regolamento n. 3665/87 consente agli Stati membri di scegliere tra l'impiego della dichiarazione di esportazione o di uno o più documenti equivalenti che contengano tutti i dati necessari per calcolare l'importo della restituzione all'esportazione e, in particolare:
«a)
la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;
b)
il totale netto dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;
e)
qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione».
18.
L'Irlanda, durante gli esercizi finanziari FEAOG 1989 e 1990, ha optato per l'impiego di documenti diversi dalla dichiarazione di esportazione contemplata nella normativa comunitaria, vale a dire: i moduli C & E 977 e C & E 978. Il primo contiene rutti i dati necessari per il calcolo delle restituzioni all'esportazione, mentre il secondo, collegato al primo, contiene solo la data del ritiro della carne bovina dal regime di ammasso in deposito doganale o in zona franca. L'Irlanda non contravviene all'art. 30 del regolamento n. 3665/87 avvalendosi di questi due documenti, pur se la procedura è complicata e sarebbe stato più logico impiegare come dichiarazione di esportazione il documento D&C.
Ad ogni modo la Commissione ha accertato, e l'Irlanda non ha portato la prova contraria, diverse irregolarità nell'impiego di detti documenti. In primo luogo non si è fatto regolare ricorso al documento C & E 978 in tutte le esportazioni di carne bovina e, in secondo luogo, detti documenti sono stati arbitrariamente distrutti dalle autorità doganali per quanto concerne i depositi AIBP.
19.
In seguito, si deve appurare se la presentazione dei documenti C & E 977 e C & E 978 è stata fatta tempestivamente a norma degli artt. 30 e 32 del regolamento n. 3665/87. Come ricorda la Commissione nella controreplica, la presentazione della dichiarazione di esportazione è essenziale, poiché determina la chiusura del periodo di ammasso in regime di deposito doganale o in zona franca, che non poteva superare i nove mesi nel 1989 e i sette mesi nel 1990 e perché fa decorrere il termine di sessanta giorni durante il quale la carne bovina deve uscire dal territorio doganale della Comunità.
Sotto questo aspetto, i dati contenuti nel documento C & E 977, combinati con quelli del C & E 978, non consentono di identificare con precisione la data di presentazione e di accettazione della dichiarazione di esportazione e, quindi, non è possibile identificare esattamente il momento nel quale la carne bovina viene ritirata dal regime di ammasso di deposito o zona franca e si pone sotto controllo doganale per esser esportata entro il termine di sessanta giorni. Infatti, il documento C & E 978 cita solo la data del ritiro della carne dell'ammasso, ma non contiene nessuna accettazione formale da parte delle autorità doganali irlandesi comprovante che la merce è stata posta sotto il controllo doganale all'esportazione.
Per di più, la Commissione ha evidenziato nella sua relazione conclusiva del 1990 che i controlli effettuati hanno dimostrato l'esistenza di alcune partite di carne bovina conservate oltre i termini massimi di ammasso e di esportazione, rissati dagli artt. 30 e 32 del regolamento n. 3665/87.
20.
Vi è una copiosa giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di principi che regolano la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG ( 13 ), nella quale si dichiara che gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 «permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura. Nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell'aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l'aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi essere posta a carico del FEAOG» ( 14 ).
21.
Questa interpretazione rigorosa delle condizioni di imputazione delle spese al FEAOG consegue anche dalle finalità del regolamento n. 729/70. Infatti, la gestione della politica agricola comune in condizioni di parità tra gli agenti economici degli Stati membri osta a che le autorità di uno Stato, tramite un'interpretazione ampia di determinate norme, favoriscano i propri operatori a detrimento di quelli degli altri Stati membri nei quali si segue un'interpretazione più ristretta ( 15 ).
22.
Dato che la documentazione prodotta dalle parti mette in evidenza l'esistenza di irregolarità sulla procedura amministrativa seguita dall'Irlanda per il versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di carne bovina, che stridono con le disposizioni del regolamento n. 3665/87, la decisione 93/659, con la quale non viene riconosciuto il 2% delle restituzioni versate in anticipo dall'Irlanda negli esercizi finanziari del FEAOG 1989 e 1990, è valida. Va perciò disatteso il primo motivo d'annullamento esperito dall'Irlanda.
Secondo motivo
23.
In secondo luogo, l'Irlanda sostiene che se, in una certa misura, ha contravvenuto all'art. 30 del regolamento n. 3665/87, le ragioni addotte dalla Commissione per non accollarsi le restituzioni versate in anticipo si fondano su formalità amministrative accessorie e non essenziali, per cui non è ravvisabile un'infrazione al diritto comunitario.
24.
In forza della giurisprudenza della Corte di giustizia ( 16 ) la distinzione tra formalità amministrative essenziali ed accessorie non sarebbe applicabile nella fattispecie, indipendentemente dall'importanza che essa riveste nel diritto comunitario. Infatti la presentazione della dichiarazione di esportazione nei termini e entro le scadenze fissati nel regolamento n. 3665/87 costituisce una formalità amministrativa indispensabile per prevenire qualsiasi pratica fraudolenta e garantire la corretta applicazione del sistema di versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di carne bovina. Le autorità doganali degli Stati membri devono verificare il rigoroso rispetto di dette formalità, stabilite dalla normativa comunitaria, per garantire che il FEAOG si accollerà le spese conseguenti alla sua applicazione.
25.
Penso perciò che vada disatteso il secondo motivo d'annullamento dedotto dall'Irlanda.
Terzo motivo
26.
L'Irlanda, nell'assunto che vi sia stata inosservanza di formalità amministrative essenziali, adduce come mezzo di annullamento che l'importo delle restituzioni versate dallo Stato irlandese e non riconosciuto dal FEAOG nella decisione 93/659 è sproporzionato ed eccessivo.
27.
Nella decisione 93/659, la Commissione si limita a non accettare il finanziamento da parte del FEAOG del 2% del totale delle restituzioni all'esportazione di carne bovina versate dallo Stato irlandese, mentre avrebbe potuto opporsi a che il FEAOG si accollasse -il finanziamento di tutte le restituzioni, adducendo l'impossibilità di quantificare esattamente l'impatto economico dell'inosservanza delle disposizioni del regolamento n. 3665/87. Questa possibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha dichiarato reiteratamente che il diniego al finanziamento di talune operazioni poteva opporsi in via generale, in base alla considerazione che dette operazioni non erano conformi alla legge.
In alcuni casi la Corte di giustizia ha ratificato il rifiuto della Commissione ad accollare al FEAOG talune spese perché non erano state osservate semplici formalità in materia di prove, senza accertare se ne fossero conseguite o meno spese ingiustificate ( 17 ). In altre occasioni la Corte di giustizia ha escluso che la sanatoria a posteriori di dette formalità di prova o il ricorso a mezzi di prova diversi dai precedenti possano invalidare il diniego della Commissione ad imputare le spese al FEAOG ( 18 ).
28.
Nella fattispecie, la Commissione ha quantificato l'impatto finanziario dell'inosservanza irlandese al 2% del totale delle restituzioni all'esportazione di carne bovina anticipate dall'Irlanda nel biennio 1989/1990. A mio parere si tratta di una stima abbastanza prudente, dato che la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'Irlanda, seguendo le sue indicazioni, ha preso ad usare un documento comunitario tipo di dichiarazione di esportazione.
D'altro canto, la giurisprudenza della Corte di giustizia ( 19 ) ha puntualizzato che incombe agli Stati membri l'onere della prova in caso di disaccordo con la stima operata dalla Commissione dell'impatto finanziario di un'inosservanza della disciplina agricola comunitaria. Nella fattispecie l'Irlanda non ha dimostrato che l'impatto finanziario di detta inosservanza sia inferiore alla cifra del 2% assunta a suo carico.
29.
Con ciò voglio dire che l'importo delle restituzioni non accollato al FEAOG non è sproporzionato né eccessivo. Di conseguenza anche questo motivo d'annullamento va disatteso.
Quarto motivo
30.
L'Irlanda adduce come ultimo motivo d'annullamento che l'interpretazione del regolamento n. 3665/87 fornita dalla Commissione è incompatibile con i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
31.
Sotto questo profilo, la Corte di giustizia ritiene che il diniego della Commissione di finanziare, imputandole al FEAOG, le spese conseguenti a pratiche incompatibili con il diritto comunitario non costituisce sanzione penale. Rifiutando di accollarsi detti importi, la Commissione si attiene alle norme che disciplinano il finanziamento della politica agricola comune, in virtù delle quali si possono imputare al FEAOG i versamenti effettuati secondo la normativa comunitaria e nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per questo motivo, questo genere di decisione della Commissione non è incompatibile con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto ( 20 ).
Uno Stato membro può fare affidamento legittimo sull'imputazione al FEAOG delle spese effettuate in esito ad un'erronea interpretazione del diritto comunitario imputabile ad un'istituzione della Comunità ( 21 ), ma non nel caso in cui l'erronea applicazione sia imputabile alle autorità doganali.
32.
Poiché l'Irlanda non ha rispettato la normativa comunitaria sull'anticipo delle restituzioni all'esportazione, non poteva legittimamente contare che le spese fossero imputate al FEAOG e il rifiuto della Commissione ad accollarsele non va contro il principio della certezza del diritto. Quindi va disatteso anche il quarto motivo dedotto dall'Irlanda.
Conclusione
33.
Visto quanto esposto in precedenza, propongo alla Corte di:
1)
respingere il ricorso;
2)
porre le spese a carico dell'Irlanda.
( *1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 1 ) GU L 301, pag. 13.
( 2 ) Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5).
( 4 ) Regolamento (CEE) della Commissione 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine (GU L 114, pag. 18).
( 5 ) Regolamento (CEE) della Commissione 14 ottobre 1980, n. 2629, che modifica il regolamento (CEE) n. 1091/80, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine (GU L 270, pag. 9).
( 6 ) Regolamento (CEE) della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina (GU L 239, pag. 20).
( 7 ) Regolamento (CEE) della Commissione 29 settembre 1989, n. 2965 recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina (GU L 281, pag. 103).
( 8 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
( 9 ) V. settimo ‘considerando’ della decisione della Commissione 23 settembre 1992, 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Suti membri per le spese dell'esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 298, pag. 23).
( 10 ) Relazione consuntiva sui risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1990, Commissione delle Comunità europee, pag. 107.
( 11 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 8 luglio 1985, n. 1900, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione (GU L 179, pag. 4), che mette in atto le disposizioni della direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, 81/177/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 febbraio 1985, n. 678, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (GU L 79, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 18 febbraio 1985, n. 679, relativo all'adozione del mandato di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (GU L 79, pag.7)
( 12 ) Sentenza 22 giugno 1993, causa C-54/91, Germania/Commissione (Race. pag. I-3399, punto 22).
( 13 ) V., tra l'altro, sentenze 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione (Race. pag. 245), 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Race. pag. 321), 25 febbraio 1988, causa 327/85, Paesi Bassi/Commissione (Race. pag. 1065), e 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia/Commissione (Race. pag. I-1).
( 14 ) Sentenza Italia/Commissione (citata alla nota 13), punto 38.
( 15 ) Sentenza Paesi Bassi/Commissione, causa 11/76 (citata alla nota 13), punto 9.
( 16 ) V., in particolare, sentenza 7 febbraio 1979 (citata alla nota 13), punti 13-15.
( 17 ) Sentenze della Corte 15 marzo 1983, cause 61/82 e 62/82, Italia/Commissione (Race, pagg., rispettivamente, 655 e 687), e 27 febbraio 1985, cause 55/83 e 56/83, Iulia/Commissione (Race. pagg. rispettivamente, 683 e 703).
( 18 ) Sentenze Francia/Commissione, citata alla nota 13, e 7 febbraio 1979, causa 18/76, Germania/Commissione (Race, pag. 343).
( 19 ) Sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Race. pag. 1749, punto 15).
( 20 ) V., in particolare, sentenza Regno Unito/Commissione, citata alla nota 19, punti 57 e 58.
( 21 ) Sentenze 25 novembre 1980, causa 820/79, Belgio/Commissione (Race. paş. 3537), e 27 gennaio 1981, causa 1251/79, Italia/Commissione (Race. pag. 205).
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