CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGES COSMAS
presentate il 23 marzo 1995 ( *1 )
1.
La presente questione pregiudiziale, sottoposta alla Corte dal presidente del Tribunal de commerce di Mons (Belgio), verte sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE ed è sorta nel corso di un'azione inibitoria instaurata dal «Groupement national des négociants en pommes de terre de Belgique» (in prosieguo: la «Belgapom») mediante il ricorso previsto dall'art. 95 della legge belga 14 luglio 1991. Con il detto ricorso la Belgapom chiedeva, tra l'altro, di dichiarare che talune prassi seguite dalle imprese SA ITM Belgium e SA Vocarex infrangevano l'art. 40 della citata legge, che vieta la vendita di prodotti sottocosto nonché la vendita, ad essa equiparata, con margine di profitto eccezionalmente ridotto.
I — Normativa nazionale
2.
La legge belga 14 luglio 1991, «relativa alle pratiche commerciali nonché all'informazione e alla tutela del consumatore» ( 1 ), contiene, all'art. 40, primo comma, un divieto generale di offerta in vendita o di vendita, da parte dei commercianti, di prodotti sottocosto. I commi successivi dello stesso articolo dispongono quanto segue: «È considerata vendita sottocosto qualsiasi vendita a prezzo che non sia pari almeno al prezzo di acquisto fatturato o a quello che sarebbe fatturato in caso di nuovo acquisto. È equiparata a una vendita sottocosto qualsiasi vendita che, considerati detti prezzi nonché i costi generali, procura un margine di profitto estremamente ridotto. Per valutare il carattere normale o estremamente ridotto del margine di profitto si terrà conto, in particolare, del volume delle vendite e della rotazione delle giacenze».
3.
L'art. 41, n. 1, della citata legge introduce una serie di eccezioni al divieto di cui all'art. 40 (sconti, distribuzione di prodotti deperibili ecc.), mentre l'art. 95, primo comma, dispone che, su ricorso esperibile — ai sensi dell'art. 98, n. 1, sub 3 — anche da parte delle associazioni professionali che abbiano acquisito la personalità giuridica, il presidente del Tribunal de commerce può con sentenza accertare l'esistenza e disporre la cessazione di prassi che violino le norme della citata legge.
II — Fatti — Questione pregiudiziale
4.
Verso la fine di settembre del 1993 l'ufficio acquisti della SA ITM Belgium, società con sede a Mons (Belgio) appartenente al gruppo Intermarché (in prosieguo: la «ITM»), veniva informato che la società SA Geron, con sede a Limbourg in Belgio, offriva in vendita un quantitativo di 200 tonnellate di patate del tipo «Bintjes» al prezzo netto di 27 franchi belgi (BFR) per 25 kg (vale a dire a 1,08 BFR al kg). L'offerta era valida per il periodo 30 settembre - 8 ottobre 1993 e riguardava patate calibrate in confezioni da 25 kg, consegnate ai negozi senza ulteriori aggravi. La SA Vocarex, impresa commerciale indipendente con sede a La Louvière (Belgio), vincolata al gruppo ITM da un contratto di franchising (in prosieguo: la «Vocarex»), avvalendosi dell'offerta ordinava una parte del menzionato lotto di patate, che rivendeva poi nel suo negozio, dopo un'apposita campagna pubblicitaria, al prezzo di 29 BFR al kg, realizzando così un margine lordo di profitto pari all'1,31% rispetto al prezzo d'acquisto.
5.
Secondo quanto narra l'ordinanza di rinvio, una persona qualificatasi come rappresentante della Belgapom si metteva in comunicazione con la ITM, nel tentativo di impedire la vendita di patate al detto prezzo, riferendo che il complesso della rete dei distributori in Belgio aveva deciso di distribuire le stesse patate al prezzo di 89 BFR per 25 kg.
6.
Il 19 ottobre 1993 la Belgapom ricorreva dinanzi al Tribunal de commerce di Mons in forza dell'art. 95 della legge 14 luglio 1991 chiedendo: 1) di dichiarare che il censurato comportamento della ITM e della Vocarex costituiva infrazione dell'art. 40 della citata legge, che vieta la vendita sottocosto nonché la vendita, a questa equiparata, con margine di profitto estremamente ridotto, e 2) di ordinare la cessazione del comportamento contestato.
7.
La Vocarex, resistente, sosteneva tra l'altro che l'art. 40 della legge 14 luglio 1991 era in contrasto con l'art. 30 del Trattato CE e chiedeva di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale in proposito.
8.
In queste circostanze, con ordinanza 21 gennaio 1994 il presidente del Tribunal de commerce di Mons rinviava la pronuncia della sentenza definitiva e sottoponeva alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale in esame. Nell'ordinanza sono enucleati i punti seguenti:
a)
Sebbene il primo e il secondo comma della legge 14 luglio 1991 siano chiari, i commi seguenti suscitano «un'effettiva carenza di certezza del diritto» tra gli operatori commerciali, accresciuta dalla giurisprudenza in materia, la quale ha ritenuto legittimi margini di profitto oscillanti, per la stessa categoria di prodotti, dallo 0,5% al 10%, a seconda del metodo di calcolo, dei parametri presi in considerazione ecc.
b)
L'effettiva incertezza nella quale versano gli imprenditori quanto al metodo di vendita seguito e all'esito di un'eventuale azione in giudizio nei loro confronti potrebbe, di per sé, costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
e)
Anche volendo ammettere che disposizioni quali quelle di cui trattasi siano introdotte al fine di promuovere la concorrenza leale tra gli operatori commerciali e la tutela del consumatore contro determinati metodi di vendita, tuttavia nella fattispecie l'unico scopo del ricorso pendente è quello di proteggere gli interessi corporativi dei grossisti, dato che gli interessi dei consumatori non possono ritenersi minacciati da un'offerta promozionale a carattere eccezionale, annunciata come tale ed estremamente limitata nel tempo.
d)
La genericità dei termini utilizzati e il carattere incerto dei parametri da prendere in considerazione per valutare la legittimità o meno di determinati comportamenti fanno sì che il divieto imposto dai commi terzo e quarto dell'art. 40 incida anche su prassi estranee allo scopo perseguito.
e)
Alla luce di quanto precede non si può escludere a priori che le disposizioni dei citati commi dell'art. 40 rappresentino un ostacolo al commercio intracomunitario.
9.
In base a queste considerazioni, il presidente del Tribunal de commerce di Mons ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Entro quali limiti l'art. 40 della legge 14 luglio 1991 ed in particolare i suoi commi terzo e quarto, data la genericità dei loro termini, siano compatibili con l'art. 30 del Trattato CE, allorché questi ultimi equiparano a una vendita sottocosto la vendita realizzata ad un prezzo bensì superiore a quello fatturato all'acquisto ma con un margine di profitto estremamente ridotto».
10.
Per giurisprudenza costante ( 2 ), la Corte non è competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario, ma è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito.
11.
Una corretta interpretazione della questione pregiudiziale sollevata impone quindi di ritenere che il presidente del Tribunal de commerce di Mons chiede di chiarire se l'art. 30 del Trattato CE osti, secondo il suo preciso significato, ad una disposizione nazionale, espressa genericamente, che vieta — equiparandola ad una vendita sottocosto — la vendita effettuata ad un prezzo superiore a quello fatturato all'acquisto ma che consente un margine di profitto estremamente ridotto.
III — Un'osservazione preliminare
12.
In conformità ad un principio giurisprudenziale seguito costantemente dalla Corte in materia di libera circolazione dei lavoratori, di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i rispettivi articoli del Trattato (48, 52 e 59) non possono trovare applicazione nel caso di situazioni o attività in cui tutti gli elementi rilevanti siano ristretti nell'ambito di un solo Stato membro ( 3 ).
13.
Un corrispondente principio non è espressamente sancito dalla giurisprudenza con riferimento al divieto, imposto agli Stati membri dall'art. 30 del Trattato, di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni. Ciononostante, si potrebbe dedurre dal complesso della giurisprudenza in materia che, secondo la concezione della Corte, non si può escludere l'applicazione dell'art. 30 invocando la natura puramente interna di una determinata situazione o attività, se non quando la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale sia disciplinata da una norma nazionale vertente esclusivamente su prodotti nazionali. Questa tesi potrebbe fondarsi sui seguenti motivi:
Secondo il principio formulato nella sentenza Dassonville ( 4 ), che continua a rappresentare il punto fermo della giurisprudenza della Corte in materia di art. 30 del Trattato ( 5 ), va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni ogni misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Di conseguenza, una questione interpretativa della citata disposizione del Trattato può porsi al giudice nazionale quand'anche la controversia dinanzi a lui pendente verta su una situazione o attività non direttamente connessa a scambi commerciali tra diversi Stati membri; è sufficiente che, nell'ambito della controversia, ci si interroghi su un provvedimento interno applicabile non solo ai prodotti nazionali ma anche a quelli importati, talché non sia possibile escludere a priori che la detta misura, sia pure indirettamente o potenzialmente, possa ostacolare il commercio intracomunitario ( 6 ).
14.
Ciononostante si potrebbe sostenere che, se l'art. 30 del Trattato «intende (...) eliminare gli ostacoli per l'importazione di merci, non già garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate (...)» ( 7 ), l'elemento di connessione di una determinata situazione all'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato dovrebbe essere ricercato nell'origine dei prodotti che, nel caso concreto, si assumono colpiti da un certo provvedimento nazionale. Sarebbe quindi esclusa l'applicazione dell'art. 30 qualora la situazione nell'ambito della quale è sorta la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguardasse solo ed esclusivamente merci prodotte o fabbricate nello Stato membro in cui sono state vendute ed è sorta la lite.
Una tesi siffatta non è priva di sostegno nella giurisprudenza. Infatti, nella sentenza Oosthoek ( 8 ), pronunciata a seguito di una domanda pregiudiziale volta ad accertare se gli artt. 30 e 34 del Trattato CE ostassero a una normativa nazionale che vietava l'offerta di doni, a fini promozionali, agli acquirenti di enciclopedie, si dichiara quanto segue (punto 9): «L'applicazione della normativa olandese alla vendita nei Paesi Bassi di enciclopedie prodotte in questo Stato ( 9 ) non riguarda in alcun modo l'importazione o l'esportazione delle merci e non rientra quindi nella sfera degli artt. 30 e 34. Per contro, la vendita nei Paesi Bassi di enciclopedie prodotte nel Belgio e la vendita in altri Stati membri di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi costituiscono negozi commerciali intracomunitari, per i quali si deve accertare, tenuto conto della questione formulata dal giudice nazionale, se disposizioni del genere di quelle della legislazione olandese siano compatibili con l'art. 30 e con l'art. 34 del Trattato CEE» ( 10 ).
15.
Mi affretto a sottolineare che la presente causa non consente di chiarire le questioni di cui sopra, e ciò per una semplice ragione:
Come si evince dalla giurisprudenza ( 11 ), il giudizio della Corte sulla natura meramente interna di una determinata situazione non può che fondarsi sull'accertamento delle circostanze di fatto dedotte dinanzi al giudice nazionale. Pertanto, qualora il giudice nazionale ritenga che la controversia dinanzi a lui pendente sia disciplinata da una norma di diritto comunitario, di cui chiede in via pregiudiziale l'interpretazione, la Corte non può qualificare la fattispecie come puramente interna, se non ove ciò emerga manifestamente dalle circostanze di fatto allegate nell'ordinanza di rinvio.
Nel caso di specie, in base all'ordinanza di rinvio, sembra dubbio che le pratiche commerciali cui fa riferimento il ricorso della Belgapom avessero come oggetto prodotti provenienti da altri Stati membri ( 12 ). Secondo me tuttavia non si può ritenere che quanto esposto dal giudice nazionale renda evidente che le merci di cui trattasi erano state prodotte in Belgio.
16.
Pertanto, anche se fosse accolto il principio espresso al paragrafo 14, non sarebbe comunque possibile nel caso concreto ritenere, in applicazione di tale principio, che la controversia pendente dinanzi al Tribunal de commerce di Mons esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato per la sola ragione che è connessa ad una situazione puramente interna.
IV — La sentenza Keck e Mithouard
17.
La semplice lettura della questione pregiudiziale basta a evidenziare la rilevanza che, ai fini della soluzione della questione, assume l'applicazione dei principi sanciti nella sentenza Keck e Mithouard ( 13 ), e ciò non soltanto perché vi si pone una questione d'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE, ma anche perché la normativa nazionale, sulla cui conformità al detto articolo del Trattato il giudice nazionale chiede chiarimenti, rivela, almeno prima facie, evidenti analogie con la normativa nazionale (divieto di rivendita sottocosto) in relazione alla quale la sentenza Keck e Mithouard ha interpretato l'art. 30.
18.
Prima della sentenza Keck e Mithouard, la Corte aveva spesso affrontato questioni di interpretazione dell'art. 30 del Trattato in relazione a provvedimenti nazionali che vietavano la vendita di prodotti a prezzo inferiore a quello determinato dalle autorità nazionali nell'ambito di un sistema di regolamentazione dei prezzi.
Con la sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele (Race. pag. 25), prima, in ordine cronologico, tra quelle pronunciate in materia, la Corte, partendo (punto 12) dal citato principio della sentenza Dassonville (v. supra, paragrafo 13), ha dichiarato che (punto 14) «un ostacolo all'importazione potrebbe risultare, in particolare, dal fatto che un'autorità nazionale fissi prezzi o margini di utile a un livello tale da svantaggiare i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali corrispondenti, in quanto essi non possono essere smerciati con profitto nelle condizioni stabilite oppure perché il vantaggio concorrenziale risultante da costi di produzione inferiori ne risulta neutralizzato». Ciò considerato, la Corte ha ritenuto: 1) che «una norma nazionale che vieta indistintamente la vendita al dettaglio di prodotti nazionali e di prodotti importati a prezzi inferiori al prezzo d'acquisto pagato dal dettagliante non può produrre effetti negativi sullo smercio dei soli prodotti importati e, pertanto, non può costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione» (punto 16); 2) che «il fatto che il margine di utile minimo sia stato fissato non già ad una percentuale del prezzo di costo, bensì ad un importo determinato, che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli impor tati non può, del pari, avere l'effetto di svantaggiare i prodotti importati, eventualmente meno cari, in casi (...) in cui l'importo del margine di utile costituisce una quota relativamente modesta del prezzo al dettaglio definitivo» (punto 17) e 3) che «per contro, il prezzo minimo fissato ad un importo determinato, pur applicandosi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importati, può ostacolare lo smercio di questi ultimi in quanto impedisce che il loro prezzo di costo inferiore si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore» (punto 18) ( 14 ).
19.
Tuttavia, il provvedimento nazionale con riferimento al quale si sollevava la questione di interpretazione dell'art. 30 nelle cause riunite Keck e Mithouard non riguardava un divieto di vendita a prezzo inferiore a quello normativamente fissato dalle autorità di uno Stato membro, bensì il divieto (rivolto tanto ai grossisti quanto ai dettaglianti) di un determinato metodo di vendita consistente nella rivendita a prezzo inferiore a quello di acquisto. La Corte era quindi chiamata a giudicare se, ed in che misura, anche in tal caso fosse applicabile il principio sancito dalla sentenza Oosthoek ( 15 ), secondo la quale (punto 15) una normativa che limiti o vieti determinate forme di pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea, pur non condizionando direttamente le importazioni, a restringere il volume delle stesse, dato che «il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati».
20.
La Corte ha approfittato dell'occasione per risistemare globalmente le questioni di interpretazione dell'art. 30, con conseguenze particolarmente significative dovute al fatto (sul quale il tenore della sentenza non lascia alcun dubbio) che questa svolta giurisprudenziale è stata assolutamente consapevole.
21.
Punto di partenza è ancora una volta la citata sentenza Dassonville (v. supra, punto 13). La Corte conferma (punto 11) che, ai termini dell'art. 30, «costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomu-nitari». Viene poi sottolineato (punti 12 e 13) che «una normativa nazionale che vieti in termini generali 1?. rivendita sottocosto non mira a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri», ma è tuttavia atta «laddove impedisce agli operatori di avvalersi di un metodo di promozione commerciale, a restringere il volume delle vendite e, conseguentemente, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri». Ci si chiede infine, nell'ultima frase del punto 13,se tale eventualità sia sufficiente per qualificare la normativa di cui trattasi come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Mettendo in dubbio che una normativa, atta a restringere il volume delle vendite di prodotti provenienti da altri Stati membri, possa influire sulle importazioni in modo tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 30, la Corte già delinea la direzione che sarà impressa alla svolta giurisprudenziale.
22.
La svolta è intrapresa introducendo una distinzione tra misure nazionali restrittive che attengono ai requisiti (denominazione, forma, dimensione, peso, composizione ecc.) cui devono conformarsi le merci provenienti da altri Stati membri ove siano legalmente prodotte e immesse in commercio e, invece, disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita. La Corte, richiamando espressamente la giurisprudenza Cassis de Dijon ( 16 ), dichiara (punto 15) che le misure nazionali appartenenti alla prima categoria, anche qualora siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, laddove la loro applicazione non risulti giustificata da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci. Al contrario, per quanto riguarda le disposizioni nazionali riconducibili alla seconda categoria, la Corte afferma (punto 16) che «contrariamente a quanto sino ad ora statuito» la loro applicazione «non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri», purché tali disposizioni: a) valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e b) incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, conclude la Corte, «ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali» (punto 17).
23.
La Corte procede pertanto ad una distinzione assoluta, «ontologica»: le disposizioni nazionali restrittive vertenti sui requisiti cui devono rispondere i prodotti provenienti da altri Stati membri, riferendosi all'oggetto vero e proprio degli scambi commerciali fra gli Stati membri, creano, per la loro stessa natura, ostacoli ai detti scambi. Per contro, disposizioni nazionali che vietino o limitino determinate modalità di vendita, in quanto attinenti unicamente ai requisiti e alle condizioni alle quali sono venduti i prodotti provenienti da altri Stati membri, non sono per loro natura atte ad influire sul commercio intracomunitário.
Confrontando la sentenza Keck e Mithouard, sotto quest'ultimo profilo, con il citato punto della sentenza Oosthoek (ν. supra, punto 19), si può ragionevolmente concludere nel senso che la Corte ritiene, «contrariamente a quanto sino ad ora statuito», che la probabilità che un divieto o una limitazione di talune modalità di vendita influisca sulla condotta degli operatori commerciali tanto da ripercuotersi negativamente sugli scambi fra gli Stati membri è così lontana ed ipotetica da non potersi stabilire una relazione nemmeno indiretta o potenziale tra le dette misure nazionali ed eventuali ripercussioni negative sulle importazioni ( 17 ).
24.
Alla luce di quanto sopra, una disciplina nazionale che vieta o limita talune modalità di vendita non costituisce, in linea di principio, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni. Tuttavia, al fine di completare l'accertamento dell'innocuità della normativa per il commercio intracomunitário, occorre verificare altresì, da una parte, che si applichi a tutti gli operatori commerciali attivi entro un determinato Stato membro e, dall'altra, che incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti nazionali e su quello dei prodotti provenienti da altri Stati membri.
25.
Né la verifica dell'ambito di applicazione soggettivo di una disciplina né quella del modo in cui quest'ultima incide sotto il profilo giuridico sullo smercio dei prodotti nazionali rispetto a quelli importati possono, ritengo, creare grossi problemi nell'applicazione della giurisprudenza Keck e Mithouard. Occorre comunque osservare che, per esaminare efficacemente e a fondo queste due questioni, l'analisi non può limitarsi soltanto alla lettera della disciplina, ma occorre ricercarne altresì lo scopo e la logica, correlandola, nella misura del possibile, al più vasto complesso normativo in cui è inserita.
26.
Sorgeranno difficoltà molto maggiori nel verificare se, sotto il profilo sostanziale, una disciplina nazionale incida in egual misura sullo smercio dei prodotti nazionali e di quelli importati. Queste difficoltà non attengono alla delimitazione dell'oggetto del controllo: a questo stadio della ricerca occorrerà infatti analizzare se una disciplina che non distingue tra operatori commerciali nazionali e operatori di altri Stati membri né incide giuridicamente sullo smercio dei prodotti importati in modo diverso rispetto a quelli nazionali possa, applicata nella prassi, determinare condizioni di smercio più favorevoli per i prodotti nazionali.
Non è però affatto evidente il metodo che occorre seguire nel procedere alla detta verifica; né la sentenza Keck e Mithouard né le successive che ne hanno applicato i principi ( 18 ) forniscono indizi sicuri in proposito.
27.
Certo è che, secondo me, un controllo sugli effetti concreti di una disciplina, che si differenzi sufficientemente da quello sui suoi effetti giuridici, non può che procedere da un riferimento a talune ipotesi relative alle condizioni di fatto in cui la normativa considerata si applica. Il pericolo è che la ricerca può facilmente sfociare in una casistica infinita, nell'ambito della quale basterebbe la formulazione di un'ipotesi artificiale o statisticamente irrilevante per far vacillare la neutralità giuridica del provvedimento.
28.
Per questi motivi ritengo che l'indagine sulle conseguenze che una misura nazionale può avere nella prassi, dal punto di vista qui esaminato, va condotta tenendo conto dell'andamento abituale delle cose ( 19 ). In questa prospettiva, pertanto, devono essere valutati gli elementi di fatto eventualmente sottoposti alla Corte, sia con l'ordinanza di rinvio sia con le osservazioni scritte presentatele ( 20 ).
V — Soluzione della questione pregiudiziale
29.
Non v'è dubbio che una disciplina quale quella descritta nella questione pregiudiziale del presidente del Tribunal de commerce di Mons non impone requisiti cui devono rispondere i prodotti provenienti da altri Stati membri. Si può tuttavia ritenere che essa vieti determinate «modalità di vendita»?
30.
A mio parere, la risposta non può che essere affermativa. La disciplina cui fa riferimento l'ordinanza di rinvio, imponendo un generale divieto di vendita o di offerta in vendita di merci a prezzo bensì superiore a quello fatturato all'acquisto ma che consente solo un margine di profitto estremamente ridotto, si riferisce infatti alle condizioni in cui si può procedere alla vendita dei prodotti e, pertanto, vieta una determinata «modalità di vendita» ai sensi della sentenza Keck e Mithouard.
31.
La ITM e la Vocarex deducono (v. pag. 8 e seguenti delle osservazioni presentate alla Corte, in particolare pag. 10) che per «modalità di vendita» ai sensi della sentenza Keck e Mithouard si devono intendere soltanto particolari modalità di vendita, cui non sarebbe riconducibile la vendita con profitto ridotto, in quanto, sempre secondo le citate imprese, proprio in questo elemento, nell'esistenza cioè di un margine di profitto, sia pur minimo, consiste «l'essenza stessa della vendita».
Questo argomento dev'essere disatteso. Non soltanto perché il margine di profitto estremamente ridotto, cui si riferisce la normativa descritta nell'ordinanza di rinvio, non può essere considerato l'«essenza stessa della vendita», ma soprattutto perché né la lettera né lo spirito della sentenza Keck e Mithouard autorizzano una distinzione tra modalità di vendita «speciali», il cui divieto o la cui limitazione esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato, e modalità di vendita «comuni», il cui divieto o la cui limitazione potrebbe costituire una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative. D'altronde, nelle sentenze della Corte che hanno fatto seguito alla Keck e Mithouard, sono state qualificate come normative attinenti a «modalità di vendita», e quindi sottratte all'ambito di applicazione dell'art. 30, disposizioni nazionali relative a modalità di vendita tutt'altro che inconsuete o speciali ( 21 ).
32.
La normativa su cui verte l'ordinanza di rinvio non può, ciononostante, essere definitivamente qualificata come collocata al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato prima di aver accertato, da una parte, se si applichi a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale e, dall'altra, se incida allo stesso modo, in fatto e in diritto, sullo smercio dei prodotti nazionali e di quelli importati.
33.
Il divieto di cui trattasi è imposto a tutti i commercianti che svolgono la propria attività in Belgio, indipendentemente dalla loro cittadinanza ( 22 ), e, evidentemente, non risultando alcuna distinzione in proposito, tanto ai grossisti allorché vendono ai dettaglianti quanto a questi ultimi allorché vendono ai consumatori ( 23 ).
Dal tenore letterale della disposizione, vertente sulla vendita o sull'offerta in vendita che consentano, tenuto conto del prezzo fatturato all'atto dell'acquisto (o che sarebbe fatturato in caso di nuovo acquisto), solo un margine di profitto estremamente ridotto, risulta chiaramente che il divieto non si riferisce alla vendita da parte del produttore o del fabbricante, dato che in tal caso non v'è, ovviamente, acquisto. Questo elemento non ha tuttavia alcuna influenza sulla valutazione della disposizione dal punto di vista dell'art. 30 del Trattato, in quanto, comunque, il divieto non è rivolto ai produttori e fabbricanti belgi ma nemmeno ai cittadini di altri Stati membri che vendano in Belgio le merci che hanno prodotto o fabbricato ( 24 ). È d'altronde evidente come non rientri nella competenza della Corte giudicare sulla questione (estranea non solo all'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato, ma al diritto comunitario in generale) se la distinzione tra grossisti e dettaglianti, da un lato, e produttori e fabbricanti, dall'altro, sia in contrasto con il principio di uguaglianza dal punto di vista del diritto nazionale ( 25 ).
34.
Occorre poi accertare se la normativa in esame incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti importati e di quelli provenienti da altri Stati membri.
La risposta ritengo debba essere affermativa. Né dalla normativa in sé né dal suo accostamento ad altre norme risulta che il divieto ivi contenuto incida giuridicamente sullo smercio dei prodotti importati in modo diverso rispetto ai prodotti nazionali, mentre, d'altronde, non v'è alcun elemento tale da far concludere che, secondo l'andamento abituale delle cose, il divieto de quo possa, di fatto, svolgere un effetto differenziato, nel senso sopra precisato ( 26 ).
35.
Quanto a quest'ultimo aspetto, la ITM e la Vocarex affermano tuttavia che la misura nazionale in esame incide più sullo smercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri che non su quello dei prodotti nazionali, in quanto:
a)
Lo smercio di prodotti importati comporta, rispetto a quelli nazionali, spese maggiori (trasporto, magazzinaggio ecc.). Di conseguenza, i prodotti importati sono venduti con un margine di profitto inferiore a quello che si realizza dalla vendita di prodotti nazionali e la loro vendita rientra necessariamente più spesso nell'ambito di applicazione della normativa controversa.
b)
Il divieto di un metodo di promozione delle vendite, quale, nella fattispecie, la vendita con margine di profitto estremamente ridotto, incide anzitutto sui prodotti importati, per i quali, rispetto ai prodotti nazionali, esiste una maggiore esigenza di ricorrere a tali metodi.
e)
Il divieto, rivolto esclusivamente ai grossisti e ai dettaglianti, fornisce ai produttori di merci nazionali la possibilità di vendere con margine di profitto estremamente ridotto. Così vengono però svantaggiati rispetto a questi ultimi i produttori stabiliti in un altro Stato membro i quali, per distribuire i propri prodotti, ricorrono solitamente all'ausilio di intermediari che, sottostando al noto divieto, non possono promuovere il consumo di questi prodotti avvalendosi del menzionato metodo di promozione delle vendite.
36.
A mio parere, nessuno di questi argomenti può essere accolto. In particolare:
a)
La normativa descritta nell'ordinanza di rinvio equipara alla vendita sottocosto la vendita che non consente altro che un margine di profitto estremamente ridotto, tenuto conto del prezzo fatturato all'acquisto (o che sarebbe fatturato in caso di nuovo acquisto) nonché delle spese generali. Di conseguenza, le spese eventualmente superiori che lo smercio di prodotti di altri Stati membri comporta sono prese in considerazione per qualificare il profitto realizzato dalla loro vendita come estremamente ridotto o meno, e pertanto a questi prodotti non è riservata, sotto questo profilo, sorte più sfavorevole rispetto ai prodotti nazionali.
b)
Dal combinato disposto dei punti 13,16 e 18 della sentenza Keck e Mithouard si evince chiaramente che una normativa nazionale che vieti un determinato metodo di promozione delle vendite, consistente nella rivendita sottocosto, non si può ritenere colpisca in modo più gravoso lo smercio di prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali. Analoga valutazione, con riferimento al divieto di determinati metodi di pubblicità, emerge dalle citate sentenze (v. supra, nota 18) Hünermund (punti 20-23) e Leclerc-Siplec (punti 20-23). Da queste sentenze risulta inoltre chiaramente che la Corte non considera elemento atto a rafforzare l'incidenza dei divieti di cui sopra sul commercio dei prodotti importati la maggiore esigenza, per questi prodotti, di utilizzare tecniche di promozione delle vendite per agevolare la loro penetrazione nel mercato di un altro Stato membro.
c)
Se i produttori, al fine di smerciare la propria merce presso i consumatori di altri Stati membri, ricorrono solitamente all'ausilio di intermediari (grossisti o dettaglianti), le condizioni imposte da una moderna organizzazione del mercato inducono, solitamente, i produttori nazionali ad avvalersi anch'essi, per la distribuzione delle proprie merci, dei servizi di intermediari (grossisti o, per lo meno, dettaglianti). Pertanto, la possibilità che la normativa in esame incida sul commercio dei prodotti importati in modo più sfavorevole rispetto ai prodotti venduti dal produttore nazionale direttamente al consumatore non basta a far ritenere che il divieto controverso possa, secondo l'andamento abituale delle cose, rendere lo smercio dei prodotti di altri Stati membri più difficoltoso rispetto a quello dei prodotti nazionali.
37.
Riassumendo, una normativa nazionale quale quella descritta nell'ordinanza di rinvio, che sancisce un generale divieto di vendita ad un prezzo che consente un margine di profitto estremamente ridotto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato qualora, secondo quanto esposto, la detta normativa si applichi a tutti gli operatori che svolgono la propria attività sul territorio nazionale ed incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti nazionali e di quelli importati.
38.
Se, contrariamente a quanto qui sostenuto, la Corte dovesse giungere alla conclusione che la normativa in esame costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni all'importazione, occorrerebbe certamente chiedersi se la detta normativa possa giustificarsi, ovviamente in conformità al principio di proporzionalità, in base ad esigenze imperative. Come si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte, costantemente osservata dalla sentenza Cassis de Dijon in poi ( 27 ), una normativa nazionale, applicata indistintamente tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati, che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato in quanto misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, può essere giustificata se: a) mira a un obiettivo legittimo, dal punto di vista del diritto comunitario, tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci; b) costituisce un mezzo adeguato al conseguimento del detto obiettivo e e) costituisce un mezzo necessario al conseguimento del detto obiettivo, nel senso che esso non potrebbe essere raggiunto con un mezzo meno restrittivo per il commercio intracomunitário.
39.
Per scrupolo di completezza, si analizzerà in breve nei paragrafi seguenti la questione se la disposizione nazionale descritta nell'ordinanza di rinvio potrebbe — qualora la si considerasse riconducibile alla sfera di applicazione dell'art. 30 — essere giustificata nel senso sopra precisato.
Dall'ordinanza di rinvio si evince immediatamente che il divieto di vendita o di offerta in vendita di prodotti a un prezzo che consente margini di profitto estremamente ridotti è volto tanto ad assicurare condizioni di concorrenza leali quanto a tutelare gli interessi dei consumatori. Sembra quindi che scopo della normativa nazionale sia di disincentivare il ricorso al detto metodo di vendita, sia come strumento per eliminare i concorrenti che non sono in grado di vendere o di offrire in vendita i propri prodotti ad un simile livello di prezzo sia in quanto strumento per attirare i consumatori, mediante il quale questi ultimi, «allettati» dall'offerta, in un determinato punto di vendita, di un prodotto a prezzo tanto basso da garantire al venditore soltanto un margine di profitto estremamente ridotto, sono indotti ad acquistare altri prodotti che, per controbilanciare il prezzo ridotto di cui sopra, vengono venduti a prezzo superiore al normale ( 28 ).
40.
È incontestabile che entrambi gli obiettivi di cui sopra appartengono a quelli che in via di principio possono giustificare l'imposizione di misure di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato ( 29 ). Il divieto in esame può, d'altronde, data la sua genericità, essere ritenuto strumento efficace per il conseguimento degli scopi in oggetto. Proprio la sua genericità, tuttavia, rende dubbia la necessità, per il conseguimento dei predetti scopi — in via di principio legittimi —, che tale divieto abbia una portata tanto estesa.
La risposta a quest'ultima questione ritengo debba essere negativa. Infatti: a) affinché la vendita con margine di profitto estremamente ridotto costituisca un mezzo per eliminare la concorrenza, dovrebbe essere praticata in modo costante e sistematico. Non è pertanto necessario imporre, per evitare di falsare la concorrenza, un divieto di questo tipo di vendita tanto generale da farvi rientrare anche i casi nei quali le circostanze in cui questa avviene (ad esempio attuazione sporadica o cronologicamente limitata) escludano conseguenze negative per la concorrenza; b) la vendita a un prezzo che consente un margine di profitto estremamente ridotto non può certamente funzionare come mezzo per «intrappolare» il consumatore se non in fase di vendita al dettaglio. Di per sé, quindi, la tutela dei consumatori non rende necessario il divieto di questa modalità di vendita anche nelle fasi di smercio del prodotto anteriori alla vendita al dettaglio.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale nel modo seguente:
«L'art. 30 del Trattato CE non si applica a una disposizione nazionale, formulata in termini generici, che vieta, equiparandola a una vendita sottocosto, la vendita di prodotti a un prezzo che sia bensì superiore a quello fatturato all'atto dell'acquisto, ma che consente un margine di profitto estremamente ridotto, qualora, come avviene nella fattispecie, la disposizione in oggetto si applichi a tutti gli operatori (grossisti e dettaglianti) che svolgono la propria attività sul territorio nazionale ed incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti nazionali e su quello dei prodotti provenienti da altri Stati membri».
( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) Moniteur belge del 29.8.1991, pag. 18712.
( 2 ) V., ad esempio, sentenze 14 luglio 1994, causa C-438/92, Rustica Semences (Race. pag. I-3519, punto 10), 9 luglio 1992, causa C-131/91, «K» Line Air Service Europe (Racc, pag. I-4513, punto 10), e 7 marzo 1989, causa 215/87, Schumacher (Race. pag. 617, punto 6).
( 3 ) V., a titolo indicativo, nella giurisprudenza recente, sentenze 16 febbraio 1995, cause riunite da C-29/94 a C-35/94, Aubertin e a. (Race. pag. I-301, punti 9-11), 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV 10 (Race. pag. I-4795, punto 14), e 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Race. pag. I-3453, punti 27-29).
( 4 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Race. pag. 837, pag. 5).
( 5 ) V, da ultimo, sentenza 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec (Race. pag. I-179, punto 18).
( 6 ) Interessante sotto questo profilo è la sentenza 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93 e da C-407/93 a C-411/93, Lancry e a. (Racc. pag. I-3957). In questa sentenza (la quale ha accertato che un sistema avente le caratteristiche del regime del dazio di mare vigente nei dipartimenti francesi d'oltremare è in contrasto con gli artt. 9 e seguenti del Trattato, sia in quanto incidente sui prodotti importati nei detti territori da altri Stati membri sia in quanto incidente sui prodotti importati da altre regioni dello stesso Stato membro) si dichiara che (punto 30) la riscossione di un tributo avente le caratteristiche del dazio di mare non può essere qualificata come situazione puramente interna a meno che il tributo stesso non venga riscosso solo su merci provenienti dai medesimo Stato membro. L'avvocato generale Tesauro aveva sostenuto che la riscossione di un tributo quale quello in discussione, nel caso in cui siano gravati prodotti provenienti da altre zone dello stesso Stato membro, non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 9 e seguenti del Trattato, richiamandosi al fatto che (v. paragrafo 18, in fine, delle sue conclusioni) una situazione del genere «non rileva per il diritto comunitario, allo stesso modo che ogni altra situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all'interno di un unico Paese membro».
( 7 ) V. sentenza 23 ottobre 1986, causa 355/85, Cognet (Racc. pag. 3231, punto 10).
( 8 ) Sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81 (Race. pag. 4575).
( 9 ) Il corsivo è mio.
( 10 ) Per un'analisi, da una prospettiva analoga, della giurispru-denza della Corte da cui risulta che la qualificazione di un provvedimcnto nazionale come misura di effetto equivaente ai sensi dell'art. 30 del Trattato non comporta necessariamente l'impossibilità di applicare la misura ai prodotti nazionali v. i paragrafi 20-25 delle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nelle cause riunite Lancry e a., nelle quali e stata pronunciata la citata sentenza 9 agosto 1994 (nota 6).
( 11 ) V. sentenza TV 10, citata, punto 14, nonché sentenze 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit (Racc. pag. I-4973, punto 8), 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 37), e 18 marzo 1980, causa 52/79, Debauve (Racc. pag. 443, punto 9).
( 12 ) Questi dubbi sono rafforzati dal contenuto di uno dei documenti (recante il n. 6) che accompagnano le osservazioni presentate alla Corte dalla ITM e dalla Vocarex. Secondo il detto documento, cui le imprese fanno riferimento per sostenere argomenti non rilevanti rispetto alia questione che qui ci occupa, emerge che la produzione belga di patate copre abbondantemente il fabbisogno nazionale e che la quasi totalità delle patate prodotte in Belgio appartiene alla varietà Bintjes (cui appartengono anche le patate vendute nel negozio della Vocarex).
( 13 ) Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e 268/91 (Racc. pag. I-6097).
( 14 ) V., nello stesso senso, sentenze 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione/Italia (Racc. pag. 1955, punto 16), 29 gennaio 1985, causa 231/83, Cullet (Racc. pag. 305, punti 23 e seguenti), e 7 maggio 1991, causa C-287/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2233, punti 21, 24 c 28), nonché sentenza 13 novembre 1986, cause riunite 80/85 e 159/85, Edah (Racc. pag. 3359, punti 10 e seguenti).
( 15 ) Sentenza 15 dicembre 1982, citata (nota 8). V. inoltre sen-tenze 16 maggio 1989, causa 382/87, Buet (Race. pag. 1235, punti 7 c 8), 7 marzo 1990, causa 362/88, GB-Inno-BM (Racc. pag. I-667, punto 7), 30 aprile 1991, causa C-239/90, Boscher (Racc. pag. I-2023, punto 14), e 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher (Racc. pag. I-2361, punto 10).
( 16 ) Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral (Racc. pag. 649).
( 17 ) Ritengo non sia privo di rilevanza il fatto che con la sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Racc. pae. II-3453), posteriore alla Keck c Mithouard, la Corte, ncll'at-frontare una questione pregiudiziale con ía quale il giudice nazionale chiedeva se fosse conforme all'art. 30 del Trattato lanormativa italiana che, vietando lo scarico di sostanze chimiche in mare, impone alle navi italiane costose attrezzature, rendendo eventualmente più cara l'importazione di prodotti chimici in Italia, ha risposto che (punto 24): «(...) una normativa del tipo di quella di cui è causa non opera alcuna distinzione in base all'origine delle sostanze trasportate, (...) essa non ha per oggetto di disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri e (...) gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e indiretti perché l'obbligo da essa sancito possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenze 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I-583, punto 11, e 13 ottobre 1993, causa C-93/92, CMC Motorradcenter, Racc. pag. I-5009, punto 12)» (il corsivo è mio). Segnalo comunque che il provvedimento nazionale in riferimento al quale la detta sentenza ha interpretato l'art. 30 non può essere classificato in alcuna delle due categorie alle cui conseguenze sul commercio intracomunitário fa riferimento la sentenza Keck e Mithouard.
( 18 ) V. sentenze 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a. (Racc. pag. I-6787), 2 giugno 1994, cause riunite C-401/92 e C-402/92, Tankstation 't Heuksfce e Boermans (Racc. pag. I-2199), 2 giugno 1994, cause riunite C-69/93 e C-258/93, Punto Casa e PPV (Racc. pag. I-2355), e 9 febbraio 1995, Leclerc-Siplec, citata (nota 5).
( 19 ) Non si potrebbe pertanto considerare misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative una normativa, neutra da! punto di vista dell'ambito di applicazione soggettivo e dell'incidenza giuridica sullo smercio dei prodotti, che possa, in un caso assolutamente ipotetico, incidere di fatto sul commercio dei prodotti importati in modo diverso rispetto ai prodotti nazionali. Questa concezione mi pare ubbidisca afla stessa logica che pervade anche il citato punto 24 della sentenza Peralta (nota 17).
( 20 ) Per un diverso approccio al problema della valutazione del-l'influenza di fatto di una misura nazionale sul commercio dei prodotti nazionali e dei prodotti importati, v. i paragrafi 23 e 24 delle conclusioni dell'avvocato generale Van Gervcn nelle cause riunite C-401/92 e C-402/92, Tankstation 't Hcukske e Boermans, in cui è stata pronunciata la sentenza 2 giugno 1994, citata (nota 18).
( 21 ) Rammento che, tra queste sentenze, citate alla nota 18, la Hünermund verteva su un divieto, per i farmacisti, di pubblicizzare prodotti parafarmaceutici al di fuori delle farmacie, la Tankstation't Heukske e Boermans su norme relative all'orario di apertura dei distributori di benzina, la Punto Casa e PPV sul divieto di talune attività commerciali la domenica e, infine, la Leclerc-Siplec sul divieto di pubblicità televisiva per un determinato metodo di smercio (di distribuzione) dei prodotti.
( 22 ) In proposito, nessuna rilevanza assume in ordine all'esame della normativa controversa dal punto di vista dell'art. 30 del Trattato quanto sostenuto dalla ITM e dalla Vocarex (v. pag. 12, in fine, delle loro osservazioni), secondo cui la norma in discussione vieta alla ITM un metodo di promozione delle vendite che la propria società capogruppo, avente sede in Francia, può praticare in quel paese.
( 23 ) Sull'ambito di applicazione dell'art. 40 della legge belga 14 luglio 1991 e, più in generale, sui problemi di diritto nazionale connessi all'applicazione della normativa belea che vieta le vendite sottocosto e le vendite con margine di profitto estremamente ridotto, v., tra l'altro, De Brouwer, L.: «Les ventes réglementées», in Les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur depuis h loi du 14 juillet 1991, pag. 71 e seguenti, in particolare pagg. 72-75; de Caluwé, Α., Delcorde, C, Leurquin, X.: Les pratiques du commerce, seconda edizione, n. 13.1 e seguenti; Puttemans, Α.: «La réglementation de la vente à perte», Journal des Tribunaux, 1991, pag. 225 e seguenti.
( 24 ) Segnalo che anche la normativa nazionale cui si riferiva la questione pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza Keck e Mithouard distingueva i rivenditori (cui vietava la vendita sottocosto) dai produttori (non soggetti al detto divieto).
( 25 ) V. sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen (Racc. pag. I-2715, punto 10).
( 26 ) Ricordo che, secondo l'ordinanza di rinvio, il modo in cui la normativa de qua precisa la nozione di «vendita con margine di profitto estremamente ridotto» genera «un'effettiva carenza di certezza del diritto» tra i commercianti, rafforzata dalla giurisprudenza sul punto, e che quest'incertezza potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci. Ritengo che questo elemento non possa di per sé sospingere una normativa nazionale quale la presente, che vieta una detcrminata «modalità di vendita», entro l'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato, né sia atto a rendere più intensa, dal punto di vista sostanziale, la sua incidenza sul commercio dei prodotti importati.
( 27 ) V., nell'ambito di questa giurisprudenza, sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb (Race. pag. I-317, punti 13 c 16).
( 28 ) V., sugli obiettivi della normativa belga che vieta la vendita sottocosto e la vendita a prezzo che consente un margine dì profitto estremamente ridotto, de Caluwé, Α., Delcorde, C., Leurquin, X., op. cit., punto 13.2, Puttemans, Α., op. cit., in particolare pagg. 225 e 238. V. anche Balate, E.: «La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur: évaluation au regard du droit européen», in Les pratiques du commerce et la protection e l'information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, pag. 175 e seguenti, in particolare pagg. 210-212.
( 29 ) Ricordo che già la sentenza Cassis de Dijon (citata, nota 16) aveva dichiarato (punto 8) che costituiscono «esigenze imperative», che possono giustificare l'imposizione di una misura di effetto equivalente, tra l'altro, la «lealtà dei negozi commerciali» e la «difesa dei consumatori».
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