Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee vi chiede, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, di dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di trasporre nel proprio ordinamento interno la direttiva del Consiglio 90/167/CEE (1) (ad eccezione dell' art. 11, n. 2) e/o essendosi astenuto dal comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali all' uopo adottate, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.
2. Il procedimento è stato preceduto da un parere motivato in data 3 maggio 1993.
3. L' art. 15 della citata direttiva dispone:
"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alle esigenze di cui all' articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992,
° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.
Essi ne informano immediatamente la Commissione".
4. Senza contestare la fondatezza del ricorso, il Regno del Belgio, nel controricorso, si limita a precisare che "un progetto di decreto regio è attualmente in elaborazione ed è oggetto di consultazioni tra i dipartimenti interessati".
5. Rilevo che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (2), qualora uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici che gli incombono in forza di una direttiva, è superfluo accertare se, per tali motivi, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato.
6. Vi propongo pertanto di:
° dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di trasporre nel proprio ordinamento interno la direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (ad eccezione dell' art. 11, n. 2), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 189 del Trattato CE e dell' art. 15, primo comma, secondo trattino, della citata direttiva;
° condannare lo Stato convenuto alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42).
(2) ° Sentenze 13 ottobre 1993, causa C-378/92, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5095), e 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901, punto 7). V., in proposito, Blanquet, M.: La conception de l' article 5, lex generalis inopérante , in L' article 5 du Traité CEE - Recherche sur les obligations de fidélité des États membres de la Communauté, LGDJ, 1994, pag. 281.
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