CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 17 novembre 1994 ( *1 )
1.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 novembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica ( 1 ), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, ( 2 ) e/o non dandone comunicazione alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.
2.
Non è materia di contestazione che le direttive sopramenzionate dovevano essere trasposte nell'ordinamento giuridico belga al più tardi il 1o luglio 1992 ( 3 ).
3.
La procedura di inadempimento è stata iniziata il 14 ottobre 1992 e la Commissione non ha ottenuto, da parte del governo belga, alcuna risposta ufficiale né alla sua lettera di messa in mora né al suo parere motivato. Inoltre, non le è stato fornito alcun elemento informativo che le permetta di concludere che erano state adottate le misure necessarie alla trasposizione nella normativa belga delle direttive considerate.
4.
Nel controricorso, il governo belga non nega questo inadempimento, ma si limita a segnalare che i decreti che debbono trasporre le direttive sono in fase di elaborazione e fa presente che ne informerà la Corte non appena saranno entrati in vigore.
5.
Dalla vostra costante giurisprudenza risulta che uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario ( 4 ).
6.
Ne consegue che l'inadempimento ascritto dalla Commissione al Regno del Belgio, del resto da questo non contestato, risulta dimostrato.
7.
Suggerisco alla Corte di decidere come segue:
«1)
dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica, e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne proveniente dai paesi terzi, e/o non dandone comunicazione alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE;
2)
condannare il Regno del Belgio alle spese».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GU L 377, pag. 16.
( 2 ) GU L 377, pag. 18.
( 3 ) Art. 4, primo comma, della direttiva 91/687 e art. 2, primo comma, della direttiva 91/688.
( 4 ) Sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Race. pag. I-1901).
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