CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 30 novembre 1995 ( *1 )
1.
Il presente caso ha origine da una domanda pregiudiziale formulata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sede all'Aia. Il ricorrente nella causa principale è curatore fallimentare della società Pluimvee-en wildverwerkende industrie De Venhorst (in prosieguo: la «De Venhorst»), la quale, fino alla dichiarazione di fallimento, gestiva un macello ed esercitava il commercio di carni di volatili da cortile. Il macello comprendeva una catena di produzione che iniziava con l'abbattimento dei volatili da cortile e terminava con il deposito del pollame spiumato ed eviscerato, smistato in base al peso ed imballato in involucri di plastica. Circa il 95% del pollame abbattuto nel macello della ricorrente non era sezionato e disossato, ma veniva immagazzinato come pollame intero. La De Venhorst separava e disossava soltanto il pollame al di sotto di un certo peso e di qualità inferiore. Tutte le operazioni relative all'abbattimento, alla spiumatura, all'eviscerazione, alla selezione, alla pesatura, al sezionamento, all'imballaggio e all'immagazzinaggio del pollame avvenivano nello stesso locale. Le operazioni di sezionamento non avvenivano in un locale separato, ma nello stesso ambiente in cui il pollame pronto al consumo umano veniva imballato sotto forma di pollame intero.
2.
Le autorità veterinarie olandesi, cioè il Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (Ufficio nazionale olandese d'ispezione degli animali e delle carni; in prosieguo: il «RW»), ispezionavano regolarmente gli stabilimenti della De Venhorst. Venivano effettuati tre tipi di controllo:
a)
ispezioni «ante mortem» e «post mortem» relative all'abbattimento dei volatili;
b)
ispezioni relative al sezionamento;
e)
ispezioni relative all'immagazzinaggio.
3.
Il RW riscuoteva dalla De Venhorst un contributo per le ispezioni effettuate. L'importo del contributo veniva fissato in quattro decisioni del RW, adottate nel 1991 e nel 1992 e basate sul Regeling Keuring en Handelsverkeer Vers Vlees Pluimvee (regolamento olandese sull'ispezione e sugli scambi di carni fresche di volatili da cortile; in prosieguo: il «regolamento olandese»)20 giugno 1985 ( 1 ). L'art. 22a di questo regolamento così dispone:
«1.
È dovuto un contributo di 6,97 HFL per tonnellata di carne da disossare e destinata al sezionamento dal laboratorio di sezionamento omologato conformemente all'art. 16, per le ispezioni sanitarie effettuate durante l'orario di apertura.
2.
In deroga a quanto disposto al n. 1, il contributo ammonta a 3,50 HFL per tonnellata di carne da disossare, quando questa viene sezionata nello stabilimento di macellazione».
Il contributo relativo alle ispezioni per le operazioni di sezionamento della De Venhorst era fissato a 3,50 HFL per ogni tonnellata di carne, ai sensi dell'art. 22a, n. 2, del regolamento olandese.
4.
La ricorrente proponeva dinanzi al ministro dell'Agricoltura olandese un reclamo nei confronti di queste quattro decisioni, sostenendo che l'importo riscosso per l'ispezione delle operazioni di sezionamento era eccessivo e che la base di calcolo di tale importo non era equa. Non venivano contestate le componenti del contributo relative agli altri tipi d'ispezione. Dall'ordinanza di rinvio risulta che il RW calcolava la parte del contributo che copre l'ispezione delle operazioni di sezionamento sulla base del peso totale del pollame che si trovava nell'ambiente in cui avvenivano le operazioni di sezionamento. La ricorrente contestava l'equità di questa base di calcolo, poiché solo il 5% del pollame che si trovava nell'ambiente in questione veniva effettivamente sezionato e disossato, mentre il rimanente 95% veniva imballato senza essere né sezionato né disossato. Questo reclamo veniva respinto dal ministro competente. La ricorrente ha allora presentato dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven un ricorso contro il rigetto del suo reclamo. Dato che le disposizioni olandesi si basano sulle disposizioni comunitarie, in particolare sulla decisione del Consiglio 88/408/CEE ( 2 ), il College van Beroep ha deciso di interpellare la Corte affinché si pronunci sulle seguenti questioni:
«Se la disposizione di cui all'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, debba essere interpretata nel senso che la parte del contributo ivi menzionata deve essere versata esclusivamente per le carni che vengono effettivamente disossate o sezionate nella fase produttiva intercorrente fra la macellazione degli animali e il magazzinaggio delle carni, oppure se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il contributo deve essere versato per tutte le carni fornite al locale di sezionamento, indipendentemente dalla questione se ivi siano sottoposte ad una lavorazione come il disossamento o il sezionamento.
Qualora la predetta disposizione debba essere interpretata in altro modo, quale sia la corretta interpretazione».
La normativa comunitaria
5.
La direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 3 ), ravvicina le disposizioni degli Stati membri in materia di disposizioni sanitarie nel settore delle carni di volatili da cortile nei macelli e nel corso del loro trasporto. All'epoca dei fatti oggetto del presente caso, questa direttiva era stata modificata dalla direttiva del Consiglio 10 luglio 1975, 75/431/CEE ( 4 ). La direttiva contiene disposizioni relative ai macelli e ai laboratori di sezionamento e prescrive inoltre condizioni sanitarie e d'igiene che devono essere soddisfatte affinché le carni ottenute in questi stabilimenti possano essere immesse sul mercato.
6.
Per quanto riguarda i macelli e i laboratori di sezionamento, la direttiva 71/118 dispone che ogni Stato membro vigili a che siano ammesse agli scambi soltanto le carni fresche di volatili che siano state ottenute in un macello da esso riconosciuto e controllato [art. 3, n. 1, punto A, lett. a)]. Il riconoscimento può venire accordato solo se il macello soddisfa le condizioni fissate dall'art. 5 della direttiva e dai capitoli I e III dell'allegato I di questa. Le operazioni di sezionamento possono avvenire solo in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato dagli Stati membri [art. 3, n. 1, punto B, lett. a)]. U riconoscimento può essere accordato solo se il laboratorio di sezionamento soddisfa le condizioni fissate dall'art. 5 della direttiva e dai capitoli II e III dell'allegato I di questa.
7.
Per quanto riguarda le carni ottenute negli stabilimenti riconosciuti, l'art. 3 dispone che queste siano sottoposte a ispezione e riconosciute atte agli scambi da un veterinario ufficiale. Le carcasse e le frattaglie possono essere immesse in commercio solo quando il procedimento di macellazione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni igieniche previste dal capitolo V dell'allegato I, se i volatili sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria «ante mortem» e «post mortem» garantita da un veterinario ufficiale (capitolo IV dell'allegato I) e sono stati dichiarati atti al consumo umano ai sensi del capitolo VII dell'allegato I. L'art. 3, n. 1, punto B, detta condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per quanto riguarda parti di carcasse o di carni disossate. Le operazioni di sezionamento e il laboratorio di sezionamento devono essere conformi alle norme del capitolo VIII dell'allegato I della direttiva 71/118 e i controlli sanitari devono essere assicurati da un veterinario ufficiale, ai sensi del capitolo IX dell'allegato I. I controlli veterinari previsti al capitolo IX dell'allegato I sono specificati in termini generali al punto 42 di detto allegato; la descrizione è formulata come segue:
«Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:
a)
controllo del registro d'entrata delle carni fresche e d'uscita delle carni sezionate;
b)
ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio di sezionamento;
e)
controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell'igiene del personale;
d)
esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio aventi per fine di rivelare, per esempio, la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami sono riportati in un registro;
e)
qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l'osservanza delle disposizioni della direttiva».
8.
La direttiva 71/118 è stata, da allora, nuovamente modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE ( 5 ). Per il Regno dei Paesi Bassi, il termine di attuazione previsto dalla direttiva è il 1o gennaio 1994; di conseguenza, la direttiva non trova applicazione nel caso di specie.
9.
In passato gli Stati membri riscotevano, per le ispezioni e i controlli effettuati dalle loro autorità, un contributo da essi stessi fissato; tuttavia, le differenze tra i livelli di questi contributi erano tali che la concorrenza poteva risultarne falsata. Per questo motivo, il Consiglio ha adottato la direttiva 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile ( 6 ). L'art. 1 dispone che gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari. Esso vieta, del pari, qualsiasi restituzione, diretta o indiretta. La direttiva non stabilisce essa stessa il livello dei contributi, ma dispone, all'art. 2, che il Consiglio adotti una decisione sul livello o sui livelli forfettari di questi contributi.
10.
Il Consiglio ha quindi adottato la decisione 88/408 ( 7 ) (in prosieguo: la «decisione»). La decisione prevede la riscossione di un contributo unico, comprendente diverse componenti. Le autorità degli Stati membri riscuotono un importo per le ispezioni relative alla macellazione dei volatili (art. 2, n. 3); per le spese amministrative e per la ricerca dei residui (art. 2, n. 4); per le ispezioni connesse alle operazioni di sezionamento (art. 3) e per il costo reale necessario ai controlli o all'ispezione di entrata e di uscita delle carni immagazzinate (art. 4). Gli importi che devono essere riscossi per le ispezioni connesse con la macellazione sono espressi, all'art. 2, n. 3, in ECU per capo. Gli importi relativi alle spese amministrative e alla ricerca dei residui sono calcolati sulla base di una somma espressa in ECU per tonnellata.
11.
La decisione prevede sia che il macello e il laboratorio di sezionamento siano in stabilimenti diversi sia che facciano parte dello stesso stabilimento. Nella prima ipotesi, il quinto ‘considerando’ afferma:
«(...) che non è escluso che le operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio siano effettuate in stabilimenti diversi; che pertanto, in questi casi, le ispezioni e i controlli sanitari, contemplati dal contributo, a norma [della direttiva 71/118/CEE], non vengono effettuati tutti nel macello; che bisogna, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1. primo comma, della direttiva 85/73/CEE, disciplinare tali eccezioni prevedendo una suddivisione proporzionale del livello del contributo in funzione dei vari controlli e delle ispezioni sanitarie da effettuare».
Per regolare queste due situazioni, l'art. 3 dispone:
«1.
La parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui (...) all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b), della direttiva 71/118/CEE è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento.
2.
L'importo di cui al paragrafo 1 si aggiunge agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3.
L'articolo 2, paragrafi 2 e 5, si applica per analogia.
4.
Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nel macello da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 50% sugli importi previsti al paragrafo 1».
12.
Risulta che, fissando a 3,50 HFL per tonnellata l'importo del contributo riscosso per l'ispezione delle operazioni di sezionamento nello stabilimento della De Venhorst, il RW ha fatto uso della possibilità conferita dall'art. 3, n. 4, della decisione di praticare una riduzione fino al 50% dell'importo previsto.
13.
L'art. 6 della decisione così dispone:
«1.
Il contributo è a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio.
2.
L'importo totale del contributo, che comprende gli importi previsti dagli articoli 2 e 3, è in linea di massima riscosso nella sede del macello. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4 non siano soddisfatte, gli importi previsti dagli articoli 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, presso il macello, il laboratorio di sezionamento e il deposito frigorifero».
14.
Si deve infine rilevare che l'art. 2, n. 2, della decisione nonché l'allegato di questa prevedono circostanze nelle quali gli Stati membri possono allontanarsi dai livelli forfettari di riferimento del contributo e derogarvi per eccesso o per difetto per determinati stabilimenti.
La questione controversa
15.
Nel presente caso, la questione controversa è se l'importo di 3,50 HFL per tonnellata, riscosso per l'ispezione del laboratorio di sezionamento, avrebbe dovuto essere calcolato dal RW in base alle quantità di carni effettivamente sezionate e disossate dalla De Venhorst, vale a dire su una base inferiore al 5% della sua produzione totale, oppure se il RW ha riscosso a buon diritto un importo calcolato in base alla quantità totale delle carni che si trovavano nel locale in cui avvenivano le operazioni di sezionamento.
16.
Secondo la ricorrente, il contributo relativo all'ispezione avrebbe dovuto essere calcolato in base alla quantità di carne di volatili effettivamente sezionata e disossata. A sostegno di questa tesi, essa fa valere diversi argomenti, sostenendo in sostanza che la decisione, in quanto fa riferimento, nel suo art. 3, n. 1, alle «operazioni di sezionamento», non mira a rendere il contributo esigibile per il solo fatto che le carni si trovano nel luogo in cui avvengono le operazioni di sezionamento. L'espressione «destinate al sezionamento» («intended for cutting» nella versione inglese e «destinées à la découpe» nella versione francese) si riferisce all'azione del sezionamento delle carni. Secondo la ricorrente, il RW sbaglia nel ritenere che il termine olandese «uitsnijden]» si riferisca al laboratorio di sezionamento piuttosto che all'azione del sezionamento.
17.
Al contrario, il governo olandese e la Commissione sostengono che l'importo del contributo relativo alle operazioni di sezionamento dev'essere calcolato in base alla quantità totale delle carni che si trovano nel laboratorio di sezionamento, che vengano o meno effettivamente sezionate e disossate. Entrambi fanno valere che le ispezioni relative alle operazioni di sezionamento sono quelle definite dal capitolo IX dell'allegato I della direttiva 71/118. I controlli effettuati non sono legati esclusivamente all'operazione consistente nel sezionamento, così come i singoli capi non costituiscono l'oggetto principale del controllo. L'ispezione si estende a tutti gli aspetti del laboratorio di sezionamento e delle operazioni che in esso avvengono. Infatti, fra i controlli che devono essere effettuati, il solo relativo ad ogni singolo pezzo di carne è quello di cui al capitolo IX, punto 42, lett. b), dell'allegato I della direttiva. Al quesito posto dalla Corte, che ha domandato per iscritto quali fossero i controlli effettuati in un laboratorio di sezionamento, il governo olandese ha confermato che il controllo di queste operazioni includeva quattro elementi. In primo luogo, all'arrivo delle carni nel laboratorio di sezionamento gli ispettori ne verificano la qualità, la temperatura, l'imballaggio e la bollatura. Essi controllano inoltre la pulizia del mezzo che le ha trasportate e dei magazzini nei quali sono state conservate. Vengono esaminati i documenti relativi alle carni. In secondo luogo, gli ispettori controllano il trattamento delle carni al fine di assicurarsi che queste siano trattate in modo rapido ed igienico e che le casse utilizzate per il trasporto siano pulite. Viene verificato lo stato dei locali. In terzo luogo, gli ispettori esaminano le condizioni nelle quali le carni sono trasportate dopo il trattamento e controllano lo stato di pulizia dei locali e del mezzo di trasporto. Essi controllano l'igiene del personale presente e delle installazioni sanitarie da questo utilizzate. In quarto luogo, i controlli sopra descritti sono accompagnati da diverse formalità amministrative.
18.
Il governo olandese insiste in particolare sulla necessità di coprire i costi delle ispezioni. Esso rileva che l'art. 2, n. 2, della decisione autorizza gli Stati membri a riscuotere importi più elevati di quelli fissati dalla stessa decisione, se un tale aumento è necessario a coprire i costi delle ispezioni. A suo parere, tutte le carni che si trovano nel laboratorio di sezionamento entrano nella base di calcolo del costo delle ispezioni. Sempre secondo il governo olandese, ne consegue che, riducendo la base di calcolo del contributo in proporzione alla quantità di carne effettivamente sezionata e disossata, si creerebbe una situazione nella quale i costi totali non verrebbero più ad essere necessariamente coperti.
19.
La Commissione sostiene inoltre che l'art. 3, n. 1, della decisione non impone che le carni sezionate o disossate vengano pesate o quantificate. Di conseguenza, nella pratica, nel momento in cui il contributo d'ispezione diviene esigibile, non si conosce esattamente la quantità di carne sezionata e disossata. Il solo obbligo che l'art. 3, n. 1, pone in capo al gestore del laboratorio di sezionamento è quello di pesare le carni in entrata. Se i contributi venissero calcolati su un'altra base, ne risulterebbe l'imposizione di un obbligo supplementare di pesatura non previsto dal testo della decisione.
20.
Non siamo convinti che l'interpretazione proposta dal governo olandese e dalla Commissione sia compatibile con la struttura della decisione o con lo scopo di questa, così come enunciato nel suo preambolo, da cui risulta chiaramente che, sebbene la totalità delle ispezioni e dei controlli debba essere coperta, in via di principio, da un contributo unico, occorre tuttavia disciplinare le situazioni in cui le operazioni di sezionamento siano effettuate in un diverso stabilimento. Quando, come nel caso presente, il sezionamento viene effettuato all'interno del macello, sarebbe strano che il contributo venisse calcolato in base alle quantità totali di carni ivi presenti.
21.
Per quanto riguarda, ora, i termini impiegati nella decisione, vogliamo indicare innanzitutto che la redazione di quest'ultima non è molto felice e che la lettera dell'art. 3 potrebbe avallare sia l'interpretazione proposta dalla ricorrente sia quella sostenuta dal governo olandese e dalla Commissione. L'espressione «carni non disossate destinate al sezionamento», utilizzata all'art. 3, n. 1, potrebbe essere interpretata come riferita a un ambito di applicazione più vasto, ad esempio, dell'espressione «carni effettivamente sezionate». Per contro, il riferimento ai «controlli e (...) ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento» potrebbe portare a concludere che la base di calcolo è la stessa operazione di sezionamento.
22.
Ci sembra che, quando una disposizione che impone un obbligo è formulata in modo ambivalente, l'ambivalenza debba essere risolta nel senso più favorevole al destinatario dell'obbligo. Questo risultato è in armonia con il principio, costantemente affermato dalla Corte, per il quale si deve dare preferenza all'interpretazione che rende la disposizione in questione conforme alle disposizioni del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario ( 8 ). Per quanto riguarda le disposizioni che comportano conseguenze finanziarie, la Corte ha dichiarato più volte che queste devono essere redatte in maniera chiara e non equivoca. In particolare, nella sentenza Irlanda/Commissione ( 9 ), la Corte ha dichiarato che:
«(...) la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità di certezza del diritto s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone».
23.
La Corte, ogni volta che è stata chiamata a interpretare una disposizione ambivalente che comportasse conseguenze di natura economica per il soggetto destinatario, ha dato, di preferenza, l'interpretazione che comportava per questo il minor onere finanziario ( 10 ). Tenuto conto dell'ambivalenza dell'art. 3 della decisione, dovrebbe essere ad esso attribuita la portata meno onerosa per lo stabilimento di macellazione interessato.
24.
Sarebbe inoltre illogico e incompatibile con il principio di proporzionalità calcolare la parte di contributo relativa all'ispezione del laboratorio di sezionamento in base alle quantità totali di carni in esso presenti quando questo faccia parte dello stesso stabilimento in cui è sito il macello. Dapprima, tutto il pollame che si trova nel laboratorio di sezionamento deve essere sottoposto alle ispezioni «ante mortem» e «post mortem» ai sensi del capitolo IV dell'allegato I della direttiva 71/118, e le carni devono essere dichiarate adatte al consumo umano ai sensi del capitolo VII dell'allegato I. Dopo aver lasciato il laboratorio di sezionamento, nel quale il pollame viene selezionato o per essere sezionato o per essere imballato come pollame intero, le carni vengono immagazzinate, e in questa occasione sono sottoposte ad altre ispezioni, per le quali viene riscosso un contributo ai sensi dell'art. 4 della decisione. Quando il laboratorio è sito nello stesso locale del macello, tutte le ispezioni sono effettuate nello stesso stabilimento e tutto il pollame macellato serve da base al calcolo dell'importo del contributo, ai sensi degli art. 2, n. 3, e 4 della decisione. Come abbiamo rilevato, sarebbe illogico e contrario al principio di proporzionalità riscuotere a carico del macello, per l'ispezione delle operazioni di sezionamento, un importo basato sulle quantità totali di carni che si trovano nel laboratorio di sezionamento, quando soltanto una parte di queste è stata effettivamente sezionata e disossata.
25.
L'interpretazione proposta dal governo olandese e dalla Commissione comporterebbe inoltre conseguenze anomale. Quando non viene effettuata alcuna operazione di sezionamento, non ci sono operazioni che devono essere controllate e ispezionate ai sensi del capitolo IX dell'allegato I della direttiva 71/118. Non dovendosi procedere ad alcuna ispezione, non può essere riscosso alcun contributo in base all'art. 3 della decisione. Se, invece, solo una minima parte del pollame viene sezionata e disossata, allora, secondo l'interpretazione del governo olandese e della Commissione, è esigibile un contributo in base alla totalità del pollame macellato che si trova a un qualsiasi stadio di lavorazione nel laboratorio di sezionamento. Una tale soluzione appare anomala alla luce del contrasto con la situazione che si riscontra, invece, quando non viene effettuata alcuna operazione di sezionamento. Il calcolo del contributo in base alle quantità di carni effettivamente sezionate e disossate conduce a una soluzione più conforme a logica.
26.
L'argomento del governo olandese, secondo il quale un calcolo proporzionale del contributo non consentirebbe agli Stati membri di coprire i costi delle ispezioni in oggetto, non ci appare convincente. In primo luogo, non risulta dalla natura delle ispezioni di cui al capitolo IX, punto 42, dell'allegato I della direttiva 71/118 che le stesse siano prive di qualsiasi rapporto con il livello di attività, così che sia necessario considerare come base di calcolo del costo, ai fini del livello del contributo, la sola presenza del pollame nel laboratorio di sezionamento. Inoltre, alcune delle formalità amministrative ripetono le formalità già espletate nei locali, le quali sono coperte dal contributo riscosso in base all'art. 2, n. 4, della decisione. Se i costi delle ispezioni non dovessero venire coperti, gli Stati membri potrebbero sempre far uso della possibilità di adattare il livello del contributo ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione, che trova ugualmente applicazione nel contesto dell'art. 3.
27.
Infine, la Commissione sostiene che l'interpretazione proposta dalla ricorrente comporterebbe difficoltà pratiche; in particolare essa avrebbe per conseguenza l'imposizione al macello di un obbligo supplementare di pesatura del pollame sezionato e disossato che esce dal laboratorio di sezionamento. Secondo la Commissione, il solo obbligo di pesatura imposto è relativo alle quantità di carni che entrano nel laboratorio di sezionamento. Questo argomento non mi sembra convincente. Non c'è motivo di interpretare il punto 42, lett. a), capitolo IX, dell'allegato I della direttiva 71/118 nel senso che esso impone la pesatura delle sole carni che entrano nel laboratorio di sezionamento, ma non di quelle che escono. Questa disposizione impone infatti la tenuta di un registro per le due situazioni. Risulta che, per il macello, la tenuta di una contabilità esatta delle quantità di carni effettivamente sezionate nell'annesso laboratorio di sezionamento sia un'operazione fattibile. Inoltre, nel caso particolare della De Venhorst, veniva sezionato solo il pollame che non raggiungeva un determinato peso. Ciò indica chiaramente che la De Venhorst era in grado di conoscere il peso del pollame in questione. In ogni caso, l'imposizione di pesare il pollame non appare eccessivamente onerosa.
Conclusione
28.
Considerato quanto esposto, sono del parere che si debba rispondere alla questione deferita dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven come segue:
«Si deve interpretare l'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE, nel senso che la parte del contributo considerata da questa disposizione dev'essere calcolata in base al peso delle carni che vengono sezionate e disossate».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) Nederlandse Staatscourant 1985, pag. 120; come modificato dal regolamento 13 dicembre 1990, Staatscourant 1990, pag. 247.
( 2 ) Decisione 15 giugno 1988 concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24).
( 3 ) GU L 55, pig. 23.
( 4 ) GU L 192, pag. 6.
( 5 ) GU L 62, pag. 1.
( 6 ) GU L 32, pag. 14.
( 7 ) Citata, nota 2.
( 8 ) V., in particolare, sentenze 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Race. pag. I-1647, punto 17), e 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch/Sccrétaire d'État (Race. pag. 3477, punto 21).
( 9 ) Sentenza 15 dicembre 1987, causa 325/85 (Race. pag. 5041, punto 18).
( 10 ) V., in particolare, le sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini (Race. pag. 1931); 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg (Race. pag. 1975); Irlanda/Commissione, citata, nota 9, e 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione (Race. pag. 5091).
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