CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 15 giugno 1995 ( *1 )
A — Introduzione
1.
La questione pregiudiziale della Court of Appeal (Civil Division) che occorre risolvere nel presente caso solleva problemi in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'ambito della previdenza sociale. Si tratta dell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE ( 1 ), al fine di formulare un giudizio sulla compatibilità con detta norma delle disposizioni degli Stati membri concernenti la concessione di pensioni o di assegni di invalidità.
2.
La causa principale vede contrapposti il Secretary of State for Social Security (ministro della Previdenza sociale) e il Chief Adjudication Officer (ufficio competente per la concessione delle prestazioni), ricorrenti, da un lato, e tre richiedenti ( 2 ), dall'altro, che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe per quel che concerne la richiesta di pensioni di invalidità.
3.
Alle tre richiedenti è comune la circostanza che esse avevano diritto alla concessione di una pensione di invalidità di ammontare pari all'intera aliquota base della pensione di vecchiaia prima di aver raggiunto l'età pensionabile, fissata per legge a 60 anni per le donne nell'ambito del regime su base contributiva di cui alla section 33 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 ( 3 ) (legge sui contributi previdenziali e sulle indennità, del 1992, in prosieguo: la «legge del 1992»).
4.
Al raggiungimento dell'età pensionabile, al compimento quindi dei 60 anni di età, esse facevano uso della facoltà prevista dalla legge di posticipare il godimento della pensione di vecchiaia e di continuare a percepire, per un massimo di cinque anni, quella di invalidità. Il termine quinquennale corrisponde al periodo durante il quale le donne che partecipano attivamente alla vita professionale conservano la facoltà, prevista dal diritto tanto comunitario ( 4 ) quanto degli Stati membri, di proseguire la loro attività lavorativa a condizione di differire la percezione della pensione.
5.
Una pensione di invalidità da concedere in base a dette circostanze viene ridotta nel suo ammontare all'importo che verrebbe versato richiedendo la pensione di vecchiaia. Quando, come nel caso delle richiedenti, il periodo contributivo ( 5 ) sia inferiore — per una qualsiasi ragione — a quello necessario per ottenere l'aliquota massima della pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità può risultarne ridotta in misura abbastanza rilevante ( 6 ). A queste condizioni, l'unico incentivo ad optare per la pensione di invalidità differendo la riscossione di quella di vecchiaia sta nel fatto che solo la prima è esente da imposte.
6.
Poiché nel caso degli uomini l'età pensionabile si raggiunge per legge solo al compimento dei 65 anni di età, prima di quest'ultimo evento non dovrebbe verificarsi nessuna eventuale riduzione della pensione di invalidità all'importo di quella di vecchiaia già maturata. Quest'oggettiva disparità di trattamento, che si verifica in considerazione della differenza di età e che concerne l'importo della pensione di invalidità da corrispondere fra i 60 e i 65 anni di età, costituisce l'oggetto del contendere.
7.
Nell'ambito delle disposizioni sulle prestazioni assistenziali di invalidità è riscontrabile un'ulteriore disparità di trattamento, concernente i presupposti del diritto all'assegno di invalidità di cui alla section 34 della legge del 1992 ( 7 ), oggetto anch'essa della controversia e, pertanto, della domanda pregiudiziale.
8.
L'assegno di invalidità è una prestazione integrativa dell'analoga pensione, cui hanno diritto coloro i quali, al verificarsi dell'inabilità al lavoro, si trovano per più di cinque anni al di sotto dell'età pensionabile: vale a dire, le donne sino ai 55 anni e gli uomini sino ai 60 anni di età. Detto assegno è tanto più alto quanto più bassa è l'età dell'avente diritto al verificarsi dell'inabilità.
9.
Una delle richiedenti — la signora Graham — è divenuta inabile al lavoro a 58 anni, cosicché non ha mai avuto diritto all'assegno di invalidità. Se, fatte salve tutte le altre condizioni, fosse stata un uomo, essa avrebbe avuto il diritto di fruire di tale assegno.
10.
Ad eccezione dell'età pensionabile, i requisiti per l'assegnazione di una pensione di invalidità sono identici per gli uomini e per le donne. Occorre tener presente che al verificarsi dell'inabilità al lavoro prima del raggiungimento dell'età pensionabile, in linea di principio hanno diritto alla pensione di invalidità ( 8 ) le persone che hanno già percepito, a causa di un'interruzione dell'attività lavorativa della durata di 168 giorni per inabilità al lavoro ( 9 ), un'indennità di malattia ( 10 ) o hanno fruito di assegni di maternità ( 11 ) o goduto del sussidio per malattia concesso dalla legge in caso di soddisfacimento, per un periodo equivalente, dei requisiti contributivi stabiliti per le indennità di malattia ( 12 ).
11.
Dal canto loro, i requisiti contributivi per l'indennità di malattia consistono indistintamente nella maturazione di un determinato periodo di attività lavorativa, fissato per legge ( 13 ).
12.
Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile il mantenimento del diritto a una pensione di invalidità è ammesso a condizione che la persona superi l'età pensionabile di non più di 5 anni e abbia diritto, in linea di principio, a una pensione maturata in seguito all'assolvimento degli obblighi contributivi personali, oppure del coniuge deceduto; diritto però non goduto per aver fatto uso della facoltà di differimento della sua fruizione o dell'opzione di cui alla section 54, η. 1.
13.
Il giudice nazionale formula, tra l'altro, le seguenti riflessioni in merito al diritto comunitario rilevante in materia:
«Vi sono disparità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
1)
il diritto alla pensione di invalidità e i criteri per il calcolo della stessa per gli uomini e le donne di età compresa tra 60 e 65 anni (ai sensi della section 33, nn. I-4); e
2)
la preclusione dell'assegno di invalidità per le donne la cui inabilità abbia avuto inizio ad un'età compresa tra 55 e 60 anni (ai sensi della section 34, η. 1).
(...) Le disparità di trattamento sopra descritte costituiscono una discriminazione fondata sul sesso contraria all'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, a meno che il caso non rientri tra le eccezioni elencate all'art. 7, n. 1, della direttiva (...)» ( 14 ).
14.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha espresso il suo parere in merito ai contenuti e all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, nelle sentenze 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission ( 15 ), e 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. ( 16 ). Per la soluzione delle controversie pendenti innanzi al giudice nazionale dovrebbe accertarsi a quale di queste due pronunce occorra rifarsi nel caso di specie.
15.
Di conseguenza, alla Corte sono state sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Ai sensi delle pertinenti disposizioni del Social Security Contributions and Benefits Act 1992:
a)
La pensione di invalidità e l'analogo assegno sono prestazioni previdenziali a lungo termine per lavoratori inabili.
b)
Trattasi di prestazioni previdenziali su base contributiva corrisposte soltanto alle persone che soddisfino i relativi requisiti contributivi.
c)
La pensione di invalidità viene corrisposta agli uomini e alle donne che non abbiano raggiunto l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) e agli uomini e alle donne che non abbiano superato di oltre 5 anni l'età pensionabile e che abbiano differito il godimento della rispettiva pensione statale o abbiano optato per non riceverla.
d)
Per le persone che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, il tasso della pensione di invalidità è uguale all'aliquota base della pensione di vecchiaia. Nella maggior parte dei casi il diritto alla pensione di invalidità consegue ad un diritto o ad un presunto diritto a percepire un'indennità di malattia, che è un'indennità a breve termine. Tuttavia, i requisiti contributivi per l'indennità di malattia e per la pensione di vecchiaia sono diversi.
e)
Per le persone che abbiano superato, ma di non oltre 5 anni, l'età pensionabile e percepiscano la pensione di invalidità, l'ammontare di tale prestazione si limita a quanto essi avrebbero ricevuto a titolo di pensione statale (in ragione dei rispettivi contributi) se non l'avessero differita o non avessero optato per altre prestazioni.
f)
L'assegno di invalidità viene corrisposto esclusivamente alle persone che abbiano oltre 5 anni in meno dell'età pensionabile (e cioè meno di 60 anni se uomini, meno di 55 se donne) alla data rilevante, cioè alla data in cui ha avuto inizio l'inabilità al lavoro.
Considerato quanto precede, si desidererebbe sapere
1)
quali criteri i giudici nazionali debbano applicare per stabilire se le disparità di trattamento tra uomini e donne testé descritte siano legittime ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE;
2)
se, nelle circostanze del caso presente, i criteri rilevanti siano soddisfatti nel caso
a)
della differenza tra i tassi delle pensioni di invalidità che vengono corrisposte agli uomini e alle donne di età compresa tra 60 e 65 anni;
e
b)
della differenza tra le date rilevanti per maturare il diritto all'assegno di invalidità».
Β — Osservazioni
16.
L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, rilevante nella fattispecie, così dispone:
«1.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a)
la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni» ( 17 ).
La giurisprudenza della Corte concernente l'art. 7, n. 1, lett. a)
17.
Il giudice nazionale fonda sostanzialmente i suoi dubbi interpretativi sulle sentenze della Corte 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission ( 18 ), e 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. ( 19 ), pronunciate in merito all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE. La prima sentenza verteva sulla questione se l'art. 7, n. 1, lett. a), consenta ad uno Stato membro, che mantiene età pensionabili differenti e le cui pensioni di vecchiaia sono prestazioni su base contributiva, di mantenere ulteriori disparità di trattamento consistenti nel fatto che, in primo luogo, gli uomini versano contributi previdenziali per cinque anni di più rispetto alle donne, per aver diritto alla stessa pensione base e, in secondo luogo, gli uomini che proseguono un'attività lavorativa retribuita fino all'età di 65 anni continuano a versare contributi previdenziali fino a questa età, mentre le donne di età superiore ai 60 anni non sono tenute a versare contributi di tal tipo, indipendentemente dal se proseguano o meno un'attività lavorativa retribuita dopo la detta età ( 20 ).
La Corte ha risolto la questione in senso affermativo, qualora la disparità di trattamento possa giudicarsi necessariamente collegata alla diversa età pensionabile stabilita per legge ( 21 ). In sede di motivazione la Corte, tra l'altro, sostiene che in un sistema in cui l'equilibrio finanziario si basa su una durata di contribuzione più rilevante per gli uomini che per le donne, il mantenimento di un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne non può realizzarsi senza modificare le condizioni dell'equilibrio finanziario esistente se tale disuguaglianza non è parimenti mantenuta nella durata dei periodi di contribuzione ( 22 ). Una diversa interpretazione porterebbe ad uno «squilibrio finanziario dei regimi pensionistici» ( 23 ), che costringerebbe gli Stati membri, prima della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva, a procedere ad un riaggiustamento generalizzato del sistema dei contributi e delle prestazioni, limitando nella sua portata la deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a) ( 24 ).
18.
Nella causa Thomas ( 25 ) si è chiesto alla Corte di qualificare la natura giuridica di talune prestazioni di invalidità su base non contributiva ( 26 ) per sapere se, nel caso di presupposti per la concessione del diritto a dette prestazioni diversi per uomini e donne, si rientri nel concetto di «conseguenze che possono derivare per altre prestazioni» dalla fissazione di un diverso limite di età pensionabile, di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE.
Il Social Security Act 1975 prevedeva, nella versione all'epoca vigente, la concessione, rispettivamente, del SDA ( 27 ) a persone affette da incapacità lavorativa e dell'ICA ( 28 ) a quelle che si dedicavano all'assistenza di una persona affetta da grave incapacità. Dal beneficio di dette prestazioni erano escluse le persone che avessero raggiunto l'età della pensione ( 29 ). La Corte ha dichiarato che l'ambito delle deroghe al divieto di discriminazioni, consentite con l'espressione «conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni», «è limitato alle discriminazioni esistenti negli altri regimi di prestazioni che sono necessariamente e obiettivamente legate alle differenze dell'età di pensionamento» ( 30 ).
19.
In sede di motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza EOC ( 31 ), il cui oggetto non era certo il giudizio sulle «conseguenze (...) per altre prestazioni» che possono derivare dalla fissazione di un'età pensionabile diversa secondo il sesso, bensì la discriminazione in materia di periodi di contribuzione, e in occasione della quale la Corte aveva tuttavia dichiarato che sono autorizzate solo le discriminazioni necessariamente connesse alla suddetta differenza di età ( 32 ). La Corte ha esteso l'esigenza di un siffatto collegamento alle conseguenze discriminatorie che possono derivarne per altre prestazioni ( 33 ). Queste possono essere giustificate «solo se (...) sono obiettivamente necessarie per evitare di mettere in gioco l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e il regime delle altre prestazioni» ( 34 ). Nell'ambito delle indicazioni che essa ha fornito al giudice nazionale per la valutazione dell'esistenza di una siffatta necessità, la Corte si è espressa in senso negativo in merito alla possibilità di un'influenza diretta di regimi non contributivi sull'equilibrio finanziario di regimi di pensione contributivi ( 35 ).
Principi giurisprudenziali comuni
20.
Per poter risolvere le questioni pregiudiziali di cui alla presente causa sullo sfondo delle sentenze EOC ( 36 ) e Thomas ( 37 ), occorre porre in rilievo le affermazioni e gli elementi fondamentali comuni ad entrambe le pronunce.
Benché i ‘considerando’ della direttiva non precisino la ragion d'essere delle deroghe esaminate in questa sede, «dalla natura delle deroghe che figurano all'art. 7, n. 1, della direttiva si può dedurre che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l'importanza. Tra questi benefici figura in particolare la possibilità, per i lavoratori di sesso femminile, di beneficiare di diritti a pensione prima rispetto ai lavoratori di sesso maschile, come prevede l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva» ( 38 ).
21.
È inoltre comune a entrambe le sentenze la «necessità» della connessione fra possibili discriminazioni, da un lato, ed età pensionabile diversa per uomini e donne, dall'altro, per l'esistenza di una giustificazione alla luce delle disposizioni derogatorie ( 39 ). Mentre secondo la sentenza EOC detta necessità va ravvisata nella salvaguardia dell'equilibrio finanziario dei sistemi previdenziali coinvolti, con la sentenza nella causa Thomas tale criterio viene esteso all'elemento della coerenza fra i vari regimi di prestazioni.
22.
Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza di una siffatta necessità nel contesto della causa principale, anche se è compito della Corte fornire al suddetto giudice risposte e indicazioni idonee a porlo in condizioni di giudicare ( 40 ).
23.
Occorre pertanto dimostrare se la riduzione di una pensione di invalidità al livello di una pensione di vecchiaia, realizzata in connessione a un'età pensionabile fissata per legge a limiti diversi, così come l'ottenimento di un assegno di invalidità che venga fatto dipendere dall'età pensionabile siano «necessari» nel senso indicato dalla giurisprudenza.
Posizioni delle parti
24.
Le parti hanno assunto posizioni differenti in merito alla soluzione di tali questioni.
Le richiedenti
25.
Le richiedenti hanno allegato che con l'eliminazione delle discriminazioni oggettive impugnate non si porrebbe in questione l'equilibrio finanziario del sistema, né sorgerebbero rischi per la coerenza del medesimo.
26. a)
Quanto all'equilibrio finanziario, il punto di partenza dell'argomentazione viene basato sul fatto che il National Insurance Fund ( 41 ) — dal quale vengono corrisposte le prestazioni di invalidità controverse, così come le pensioni di vecchiaia e tutta una serie di altre prestazioni previdenziali — non sarebbe mai stato alimentato, né in passato, né al presente, esclusivamente grazie al versamento dei contributi, bensì in misura crescente tramite sovvenzioni da parte dell'erario. Data la mancata autosufficienza ( 42 ) del NI-Fund, nessuna differenza fondamentale dovrebbe riscontrarsi fra sistemi su base contributiva e non contributiva in relazione alle prestazioni di invalidità sostitutive del reddito, motivo per cui il caso di specie sarebbe paragonabile a quello di cui alla causa Thomas ( 43 ). A riprova di tale valutazione delle disponibilità finanziarie del NI-Fund le richiedenti allegano la dichiarazione giurata del signor Tony Lynes, dedotta in sede di causa principale quale mezzo di prova. Dalla deposizione di quest'ultimo ( 44 ) dovrebbe dedursi che le spese ulteriori necessarie ogni anno per l'eliminazione della discriminazione di cui trattasi verosimilmente non inciderebbero sull'ammontare delle aliquote contributive. Nessuna obiezione è stata sollevata avverso tale deposizione. Le controparti non hanno dedotto elementi che consentano di concludere che l'equilibrio finanziario del sistema potrebbe risultare turbato. Nella causa EOC ( 45 ) il governo avrebbe viceversa prodotto stime a documentazione della minaccia per l'equilibrio finanziario del sistema. Le circostanze dedotte nel presente procedimento non riuscirebbero a superare il «test» della necessità, imposto dalla Corte.
27.
Le considerazioni sviluppate in occasione della sentenza nella causa Thomas ( 46 ), così come in sede di conclusioni dell'avvocato generale ( 47 ), secondo le quali la discriminazione non sarebbe necessaria alla preservazione dell'equilibrio finanziario dell'intero sistema previdenziale ogni volta che normative nazionali prevedano, in particolare, norme in materia di cumulo delle pensioni di vecchiaia con le prestazioni qui in discussione e che queste ultime vengano di fatto versate in luogo di altre prestazioni, potrebbero considerarsi assolutamente valide anche per la fattispecie da giudicare nella presente occasione.
28. b)
Per quanto riguarda la coerenza del sistema delle prestazioni, le richiedenti allegano che l'eliminazione della discriminazione potrebbe addirittura rafforzare tale carattere, sotto diversi punti di vista: non solo uomini e donne, dovendo soddisfare identici presupposti per la concessione del beneficio e avendo periodi contributivi uguali, riceverebbero uguali prestazioni, ma si giungerebbe a un'equiparazione della copertura del rischio di invalidità nell'ambito dei sistemi su base tanto contributiva, quanto non contributiva.
29.
In conclusione, viene suggerita la seguente soluzione della questione pregiudiziale:
«La deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), osta a che uno Stato membro stabilisca prestazioni di invalidità di ammontare diverso per uomini e donne sopra i 60 anni ogni volta che il diritto a dette prestazioni si basi su oneri contributivi uguali sia per gli uomini sia per le donne e adempiuti mediante appositi versamenti in periodi antecedenti il compimento dei 60 anni di età da parte del richiedente di volta in volta interessato. La suddetta deroga osta parimenti alla corresponsione di prestazioni di invalidità di importo differente a uomini e donne della stessa età in periodi precedenti il compimento dei 60 anni di età».
Il governo del Regno Unito
30.
Il governo del Regno Unito difende una posizione opposta alla precedente. È opinione del governo britannico che i «benefici temporaneamente riconosciuti» ( 48 ) alle donne non consentano l'introduzione di nuove discriminazioni a vantaggio di queste ultime, né il peggioramento della posizione degli uomini rispetto alle discriminazioni già esistenti.
31.
Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda delle richiedenti porterebbe a una nuova discriminazione a favore delle donne.
Secondo il governo britannico i criteri rilevanti per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), consistono nel valutare «se una sentenza che dovrebbe eliminare un trattamento differenziato censurato dalle ricorrenti possa porre in pericolo la coerenza o l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nazionale, in particolare proibendo un trattamento differenziato basato su differenze legittimamente esistenti nel trattamento di uomini e donne in rapporto all'età pensionabile e agli oneri contributivi e a dette differenze connesso in modo tale che la parità di trattamento porrebbe i fondamenti di una discriminazione arbitraria a favore di un solo sesso» ( 49 ).
Il governo britannico ritiene che, nel caso di specie, dovrebbe riconoscersi la rilevanza dei criteri così formulati. In sede di osservazioni, il governo deduce quattro ragioni a sostegno di ciò, poi divenute sei in occasione del suo intervento in udienza.
1.
I lavoratori di sesso maschile versano contributi previdenziali sino all'età di 65 anni, quelli di sesso femminile sino all'età di 60 anni.
2.
Tutti coloro che versano contributi hanno il diritto di reclamare prestazioni su base contributiva per un determinato ammontare sino all'età in cui cessa il loro obbligo contributivo.
3.
Successivamente, tutti coloro i quali hanno versato i contributi hanno diritto a prestazioni di importo pari alla pensione di vecchiaia maturata grazie ai contributi. Bisogna assicurarsi che una persona non più soggetta ad obblighi contributivi non percepisca prestazioni più elevate di quelle che essa abbia maturato grazie ai contributi versati.
4.
L'eliminazione della disparità di trattamento farebbe sorgere una nuova discriminazione a beneficio delle donne. Un uomo che svolga un'attività lavorativa è soggetto, tra i 60 e i 65 anni di età, a un obbligo contributivo che una donna di tale età non ha. Un uomo di età fra i 60 e i 65 anni non ha nessun diritto alla pensione in base ai contributi versati, mentre una donna di quell'età ce l'ha. Per tale ragione una donna può reclamare solo le prestazioni pensionistiche da essa maturate grazie ai suoi contributi. Al di là di ciò, un diritto a prestazioni su base contributiva da essa non maturato genererebbe un'ulteriore discriminazione a favore delle donne. Ciò significherebbe che un uomo il quale si ammali fra i 60 e i 65 anni di età avrebbe diritto a una pensione di invalidità solo qualora assolvesse gli oneri contributivi relativi agli ultimi anni, mentre una donna potrebbe reclamare una pensione di invalidità senza essere soggetta a tale obbligo.
5.
Ciò vale in particolare quando il diritto a una pensione più bassa della precedente pensione di invalidità si fondi su suoi contributi più bassi o ridotti.
6.
È incomprensibile la ragione per cui le donne dovrebbero avere il diritto di percepire una pensione di invalidità al compimento dei 60 anni di età di importo immutato, pur non essendo più state soggette al versamento di contributi.
32. a)
Per quanto concerne il potenziale squilibrio finanziario, il governo del Regno Unito fa riferimento quasi esclusivamente alla dichiarazione giurata del signor John Francis Palmer ( 50 ), allegata alle sue osservazioni.
33. b)
II governo parte in causa basa i suoi principali argomenti opposti alla domanda delle richiedenti sulla possibile minaccia per la coerenza del sistema. Detti argomenti consistono in una parziale riproposizione delle ragioni dedotte nei punti I-6.
34.
Il governo britannico oppone che l'obbligo contributivo termina al sorgere del diritto alla pensione di vecchiaia. La riscossione di pensioni di invalidità non rischia di pregiudicare il futuro diritto a una pensione di vecchiaia, essendo garantiti i «credit» per tale periodo. La riduzione della pensione di invalidità al livello di quella di vecchiaia si fonda pertanto sul fatto che la persona inabile al lavoro non dovrebbe trovarsi in una posizione migliore rispetto al pensionato. Sarebbe scorretto versare una pensione di invalidità integrale a fronte di periodi contributivi non completati (che possibilmente si basano su una precedente opzione della donna interessata la quale, in quanto coniugata, decide di corrispondere aliquote contributive minori). Non sarebbe comunque possibile corrispondere prestazioni sostitutive del reddito per un periodo superiore ai cinque anni successivi al raggiungimento dell'età pensionabile fissata dalle norme. Ciò varrebbe in ugual modo tanto per gli uomini che per le donne.
35.
Il governo del Regno Unito propone le seguenti risposte alle questioni pregiudiziali:
«1)
Uno Stato membro può giustificare una discriminazione fondata sul sesso concernente la disciplina di prestazioni previdenziali su base contributiva facendo richiamo all'art. 7, n. 1, lett. a), quando una sentenza che eliminasse una disparità di trattamento denunciata dalle parti in causa potrebbe minacciare la coerenza o l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nazionale, in particolare vietando una disparità di trattamento fondata su e connessa a una disparità di trattamento legittimamente esistente fra uomini e donne riguardo all'età pensionabile e agli oneri contributivi, cosicché la parità di trattamento genererebbe una discriminazione arbitraria a vantaggio di un solo sesso.
2)
L'art. 7, n. 1, lett. a), è applicabile
a)
alla disparità concernente l'importo della pensione di invalidità che può essere versata a uomini e donne tra i 60 e i 65 anni di età;
b)
alla disparità concernente la data rilevante per l'assegno di invalidità».
La Commissione
36.
Anche la Commissione condivide il parere che la coerenza del sistema potrebbe essere turbata qualora si rimuovesse la discriminazione controversa.
37. a)
La Commissione sviluppa alcune considerazioni in merito alla minaccia potenziale per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Essa esprime con molta cautela un parere riguardo all'andamento delle entrate e delle uscite del NI-Fund e afferma però che le entrate rappresentate dai contributi e le uscite consistenti nelle prestazioni su base contributiva si troverebbero in realtà in un rapporto di correlazione che tuttavia non potrebbe definirsi, a rigore, di equilibrio ( 51 ). Le conseguenze finanziarie di una sentenza di accoglimento sarebbero certamente rilevanti, per cui un'eventuale limitazione degli effetti della sentenza potrebbe avere la sua importanza. Non sarebbe però il caso di parlare di una minaccia per l'equilibrio finanziario.
38. b)
La Commissione condivide invece il punto di vista secondo il quale la discriminazione esaminata in questa sede sarebbe inscindibilmente connessa alla disciplina dei contributi, a sua volta già dichiarata necessariamente collegata all'età pensionabile. La verifica ( 52 ) da compiere dovrebbe vertere sul problema se l'eliminazione della discriminazione porti ad anomalie ingiustificabili, rendendo in tal modo priva di senso la facoltà di deroga degli Stati membri, di cui all'art. 7, n. 1, lett. a). Le donne avrebbero certamente il diritto di proseguire la loro attività lavorativa sino all'età di 65 anni, ma la facoltà di optare per il differimento resterebbe più o meno fittizia per quelle inabili al lavoro per invalidità.
39.
Per quanto concerne la struttura delle prestazioni è opinione della Commissione che, in relazione alle prestazioni riguardanti una pensione di invalidità, non sussista nessun necessario collegamento tra un'età pensionabile differenziata e l'età sino alla quale si potrebbe avere diritto alle prestazioni di invalidità.
40.
In merito alla coerenza con la disciplina sui contributi, la Commissione pone in rilievo che, nel caso di specie, sussistono due differenze rispetto alla causa Thomas. Da un lato, in quel caso la discussione verteva su prestazioni su base non contributiva, dall'altro, il diritto alle prestazioni di invalidità oggetto della causa Thomas sopravviveva al raggiungimento dell'età pensionabile laddove, in realtà, viene meno quello alle prestazioni oggetto del presente procedimento.
41.
Solo chi non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile dovrebbe versare contributi previdenziali e solo tali persone avrebbero diritto all'aliquota integrale della pensione di invalidità. Chi abbia raggiunto l'età pensionabile potrebbe percepire solo prestazioni di importo pari a quello della pensione, anche se dette prestazioni fossero denominate pensioni di invalidità. Ciò autorizzerebbe la conclusione che solo chi sia soggetto a obblighi contributivi possa avere diritto a una pensione di invalidità senza alcuna decurtazione.
42.
La Commissione fa inoltre rilevare che, in caso di vittoria delle richiedenti, la riscossione della pensione di invalidità verrebbe autorizzata, per la prima volta, dopo il superamento dell'età pensionabile. Si porrebbe in tal caso un problema in merito alla natura del requisito dei contributi. Il diritto a prestazioni di malattia, e il conseguente diritto alla pensione di invalidità, dovrebbe fondarsi su precedenti periodi contributivi che le donne ultrasessantenni non potrebbero maturare. Le donne dovrebbero pertanto venire assoggettate agli obblighi contributivi fino all'età di 65 anni, oppure si dovrebbe rinunciare all'imposizione di detto obbligo a carico delle donne ultrasessantenni. Quest'ultima possibilità rappresenterebbe però una discriminazione nei confronti degli uomini, giacché un uomo di più di 60 anni potrebbe aver diritto a prestazioni di malattia e a una pensione di invalidità solo adempiendo gli obblighi contributivi. Se viceversa il collegamento non fosse necessario, allora l'ipotesi non rientrerebbe nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. a), e l'obbligo della parità di trattamento sarebbe pertanto assoluto.
43.
La Commissione propone la seguente soluzione della questione pregiudiziale:
«Se uno Stato membro stabilisce periodi contributivi differenti per uomini e donne quale conseguenza necessaria del mantenimento di età pensionabili diverse per i due sessi, allora l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE va interpretato, laddove il diritto ad altre prestazioni dipenda dai periodi contributivi, nel senso che il diniego di queste altre prestazioni deve considerarsi consentito qualora il mancato soddisfacimento degli oneri contributivi sia una conseguenza dei periodi contributivi differenziati disposti da detto Stato membro».
Considerazione aggiuntiva
44.
Per quanto concerne il problema della concessione della pensione di invalidità al di là dell'età pensionabile, illustrato per ultimo, l'avvocato delle richiedenti ha voluto sottolineare in udienza che nell'ambito delle presenti controversie detta problematica è irrilevante. Si potrebbe tuttavia sviluppare una soluzione coerente di detto problema, essendo possibile sostituire al requisito del versamento di contributi quello dello svolgimento di un'attività lavorativa.
Sull'applicazione dei criteri al caso in esame
45.
Per la soluzione del caso di specie si può prendere le mosse dalla considerazione che l'ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7/CEE si estende alla presente ipotesi, dato che le richiedenti vanno ricomprese nella «popolazione attiva» di cui all'art. 2 di tale direttiva. Lo stesso dicasi per l'ambito di applicazione ratione materiae, di cui all'art. 3 della direttiva, dal momento che si dibatte in merito a un regime legale che assicura una protezione contro i rischi di malattia, invalidità e vecchiaia.
46.
Non sussistono dubbi riguardo all'esistenza di una discriminazione oggettiva, in linea di principio contrastante con l'art. 4 della direttiva. La disparità di trattamento si realizza in relazione all'età dei richiedenti di sesso maschile e di quelli di esso femminile, riflettendosi sulla concessione di prestazioni di invalidità e sull'importo delle stesse. Fatta eccezione per l'elemento dell'età, che dipende a sua volta dall'età pensionabile, fissata per legge, i requisiti per l'assegnazione delle prestazioni di invalidità controverse sono identici e consistono nel fatto che il lavoratore fosse in attività all'epoca del sorgere dell'inabilità al lavoro e che fosse pertanto soggetto all'obbligo contributivo a favore del regime legale di previdenza. La persona inabile al lavoro ha diritto a prestazioni di malattia quando ha maturato un periodo contributivo di almeno due anni subito prima del sorgere di tale inabilità. Qualora le prestazioni di malattia vengano richieste lungo un arco di tempo di 168 giorni, a ciò fa seguito immediatamente il sorgere automatico di un diritto alle prestazioni di invalidità. I presupposti per l'ottenimento di una pensione di invalidità sono pertanto del tutto indipendenti da quelli per l'ottenimento di una pensione di vecchiaia. I requisiti per la concessione di una pensione di vecchiaia non incidono assolutamente sulla percezione di una pensione di invalidità sino al raggiungimento dell'età pensionabile fissata per legge. Il verificarsi di tale evento non comporta nessuna modificazione dei requisiti per la concessione della pensione di invalidità: a mutare è solo l'importo della pensione di invalidità, che viene ridotto in base al livello del diritto alla pensione esistente a quel momento. Il collegamento tra pensioni di invalidità e pensioni di vecchiaia si limita pertanto alla fissazione per legge di un limite massimo della prestazione di invalidità.
Fondamenti giuridici
47.
Prima di passare ad esaminare se nella fattispecie concreta possa risultare ammissibile la discriminazione così tratteggiata in forza di una disposizione di deroga, desidero ricordare che il principio della parità di trattamento di uomini e donne nell'ambito della vita professionale e negli altri contesti a quest'ultimo connessi ( 53 ) rappresenta un principio elementare di diritto comunitario, avente il carattere di diritto fondamentale. Questo concetto attraversa, come un filo rosso, la giurisprudenza concernente l'art. 119 del Trattato CE e le direttive 75/117/CEE ( 54 ), 76/207/CEE ( 55 ), 79/7/CEE ( 56 ), 86/378/CEE ( 57 ) e 92/85/CEE ( 58 ). Bisogna pertanto fare attenzione al fatto che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente, come è stato espressamente ricordato in un analogo contesto in occasione della sentenza Thomas ( 59 ).
Sulla possibilità di operare raffronti con la causa Thomas
48.
Nella causa Thomas, così come nel presente procedimento, il giudizio verte su prestazioni di invalidità sostitutive del reddito, garantite per legge a uomini e donne in base a criteri differenziati, connessi all'età pensionabile fissata per legge. È importante quindi porre in rilievo le differenze proprie delle prestazioni oggetto del contendere nei due procedimenti le quali possano portare a una soluzione del caso di specie forse diversa da quella enunciata nella causa Thomas.
49.
La causa Thomas verteva su un regime su base non contributiva, mentre la presente fattispecie concerne un regime di carattere opposto. La Commissione ritiene di scorgere un'ulteriore differenza nel fatto che le prestazioni di cui alla causa Thomas andrebbero assicurate anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, mentre il diritto alle prestazioni di invalidità qui in discussione si estinguerebbe al compimento della medesima.
50.
Questa valutazione è, nella sua assolutezza, inesatta. Come già illustrato, le prestazioni di invalidità ora in esame potrebbero, per differimento o per scelta, essere percepite anche sino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile qualora i requisiti per la loro concessione restino fondamentalmente immutati in tali ipotesi.
51.
La differenza sostanziale tra le prestazioni di cui alla causa Thomas e quelle del presente procedimento consiste pertanto nella riferibilità o meno di dette prestazioni a un sistema di contributi. Occorre pertanto accertare se l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale coinvolto verrebbe alterato dalla rimozione della disparità di trattamento riguardante le prestazioni su base contributiva.
Sul collegamento delle prestazioni con un regime contributivo quale minaccia potenziale per il sistema finanziario
52.
Una minaccia per l'equilibrio finanziario potrebbe essere generata dal fatto che potrebbero verificarsi aggravi di spesa in assenza di coperture finanziarie disponibili. Le prestazioni di invalidità vengono corrisposte dal NI-Fund, che provvede al versamento anche di tutta una serie di altre prestazioni previdenziali, quali ad esempio pensioni di vecchiaia, prestazioni di malattia, sussidi di disoccupazione ecc. Detto ente viene alimentato sostanzialmente da contributi previdenziali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma accanto a ciò può disporre anche di altre fonti di entrata di entità considerevole: ad esempio, investimenti o rimborsi ( 60 ). Nel corso del procedimento è stato inoltre sostenuto che il NI-Fund è stato subordinato per molti anni ai sussidi dell'erario. Dalle allegazioni delle richiedenti — comprovate nella causa principale grazie alla dichiarazione giurata del signor Tony Lynes — occorre dedurre che durante la vigenza del Social Security Act 1973 il 18% delle entrate si basavano sul «Treasury Supplement» (quota integrativa del Tesoro). Nel 1975, in forza di una nuova normativa, i sussidi venivano ridotti e, con il Social Security Act 1979, questi stessi venivano aboliti. La riduzione delle quote percentuali vigenti si è compiuta nell'arco di diversi anni, sino alla fine degli anni'80. Con il Social Security Act 1993 questa forma di sussidio è stata reintro-dotta ( 61 ).
53.
Per quanto concerne la misura dell'impegno finanziario necessario per l'eliminazione della disparità di trattamento, dalla dichiarazione giurata del signor John Francis Palmer, prodotta dal governo del Regno Unito, è possibile ricavare alcune stime. I costi si aggirerebbero sui
—
90 milioni di UKL per le prestazioni di invalidità per l'esercizio finanziario 1993/94, ipotizzando effetti retroattivi limitati sino all'aprile del 1992,
—
190 milioni di UKL, qualora si lasciassero risalire detti effetti sino al dicembre del 1984,
—
100 milioni di UKL per tutte le prestazioni su base contributiva per l'esercizio finanziario 1993/94, ipotizzando effetti retroattivi limitati sino all'aprile del 1992,
—
200 milioni di UKL, qualora si lasciassero risalire detti effetti sino al dicembre del 1984.
54.
Nel procedimento innanzi alla Corte non ci si può addentrare in una valutazione effettiva dello sforzo finanziario necessario. La valutazione del suo ordine di grandezza è tuttavia essenziale per il giudizio in merito a un potenziale squilibrio finanziario. Nel caso delle uscite così stimate ci troviamo in presenza di una parte minima delle entrate che il NI-Fund ricava dalle diverse fonti di finanziamento. Le richiedenti, senza incontrare obiezioni, hanno formulato la supposizione che per l'attuazione della parità di trattamento richiesta non sarebbe necessario nessun aumento dei contributi. Sulla base dei dati prodotti a titolo di esempio propenderei per l'opinione che il NI-Fund dovrebbe essere in grado di far fronte alle spese senza compromettere l'equilibrio finanziario.
55.
A sostegno dell'idea che l'equilibrio finanziario del sistema delle prestazioni non sarebbe posto seriamente in pericolo si può secondo me addurre la considerazione che nel calcolo dei costi di un ente pubblico delle dimensioni del NI-Fund si deve tener conto della presenza di elementi imponderabili. Dal bilancio presentato alla Corte per l'esercizio finanziario 1990/1991 si può ad esempio ricavare che, al confronto con il bilancio precedente, erano state necessari 2689 milioni di UKL di spese aggiuntive. I dati numerici concernenti la ripartizione delle spese comprendono 11 voci diverse. Queste documentano fra l'altro un aumento delle uscite per prestazioni di invalidità di importo pari a circa 600 milioni di UKL. Nei chiarimenti forniti per i dati si dice che le spese aggiuntive erano state necessarie per far fronte a prestazioni più elevate e a un numero più alto di richiedenti, in particolare delle persone aventi diritto al sussidio di disoccupazione. Effettivamente, le spese aggiuntive rispetto al bilancio precedente per il sussidio di disoccupazione nel corso dell'esercizio finanziario 1990/1991 ammontano a circa 136 milioni di UKL. Un fondo che deve neutralizzare gli effetti di fluttuazioni di tale portata non può veder messo seriamente in crisi il suo equilibrio finanziario da una spesa valutata nell'ordine dei 90 milioni di UKL.
56.
Non ritengo esclusa neanche la possibilità di dover fare eventualmente ricorso a sovvenzioni da parte dell'erario, costituendo detta possibilità un dato strutturale previsto per l'approvvigionamento mediante risorse finanziarie del NI-Fund. Non ignoro il fatto che sarebbe necessario impiegare anche fondi del bilancio pubblico. Ma da questo punto di vista la situazione non si differenzia da quella concernente il reperimento di risorse per prestazioni su base non contributiva, come nella causa Thomas, dato che anche dette prestazioni devono essere sovvenzionate mediante tributi.
57.
Partendo dal presupposto che i dati prodotti rendano correttamente l'idea dell'effettivo ordine di grandezza (i relativi accertamenti sono di competenza del giudice nazionale), ritengo che il collegamento delle prestazioni qui in esame con un regime contributivo non esiga riflessioni fondamentalmente diverse da quelle sviluppate nella causa Thomas.
Sull'alterazione della coerenza del sistema
58.
Anche se l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale non dovesse essere posto in pericolo dall'eliminazione della disparità di trattamento, uno Stato membro avrebbe tuttavia il diritto, in forza dell'art. 7, η. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, di mantenere una simile disparità, connessa a un'età pensionabile differenziata, qualora in caso contrario venisse turbata la coerenza del sistema. Tanto il governo del Regno Unito quanto la Commissione considerano in pericolo detta coerenza. Nelle loro tesi essi fanno richiamo continuamente ai differenti periodi contributivi da maturare per poter ottenere il godimento delle prestazioni. Sono soprattutto le allegazioni del governo del Regno Unito quelle che possono provocare fraintendimenti sotto più punti di vista.
Oneri contributivi
59.
Per quanto concerne anzitutto gli oneri contributivi da assolvere per poter conseguire il godimento delle prestazioni di invalidità, essi sono identici tanto per gli uomini quanto per le donne. I presupposti per la concessione del diritto alla pensione di invalidità non hanno nulla in comune con quelli riguardanti il diritto alla pensione di vecchiaia. Solo dopo il compimento dell'età pensionabile la pensione di invalidità viene ridotta al livello di un diritto, ormai acquisito, alla pensione. Poiché l'età pensionabile è fissata per legge a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, questi ultimi, se di età compresa fra i 60 e i 65 anni, possono reclamare una pensione integrale di invalidità, mentre il diritto allo stesso trattamento per le donne della medesima fascia di età è soggetto alle regole disciplinanti una possibile riduzione.
Obbligo contributivo
60.
L'allegazione del governo del Regno Unito secondo la quale potrebbero ritenersi titolari del diritto solo le persone soggette ad obbligo contributivo è parimenti possibile foriera di fraintendimenti. Dal punto di vista del titolare del diritto a una pensione di invalidità, detta asserzione è semplicemente sbagliata, dal momento che il beneficiario di prestazioni di invalidità non è soggetto proprio a nessun obbligo contributivo. Per quanto concerne una successiva pensione di vecchiaia, a favore del beneficiario di prestazioni di invalidità vengono accreditati dei «credit», cosicché il periodo di inabilità al lavoro produce i suoi effetti, meramente contabili ma al tempo stesso favorevoli all'incremento delle aspettative, senza che sia tuttavia necessario versare in realtà nessun contributo ( 62 ). Pertanto, dal punto di vista dell'individuo interessato non può essere difesa l'affermazione che solo le persone soggette ad obbligo contributivo potrebbero ritenersi titolari del diritto di cui trattasi. Per quanto concerne nel loro complesso le donne che possono farsi rientrare nella popolazione attiva, l'asserzione riveste una validità altrettanto inesistente, dato che con l'acquisto del diritto alla pensione di invalidità vengono meno i versamenti contributivi, e questo certo indipendentemente dal problema se sulle donne gravi in linea teorica un obbligo contributivo sino ai 60 anni di età, laddove le donne in attività tra i 60 e i 65 anni sono esenti da ciò.
Parità di trattamento quale nuova discriminazione
61.
L'asserzione del governo del Regno Unito, secondo la quale la rimozione della disparità di trattamento farebbe sorgere una nuova discriminazione a vantaggio delle donne, è inoltre fuorviarne. Questa valutazione poggia sul fatto che per le varie discriminazioni volta a volta dibattute è stato scelto un diverso ambito di riferimento. Il punto di partenza per la posizione delle richiedenti è costituito dagli anni di vita. Il governo del Regno Unito si basa viceversa sull'età pensionabile fissata per legge, che esso elegge a unitario fondamento della propria tesi. Sulla base di tale argomento una disparità di trattamento di uomini e donne di età compresa fra i 60 e i 65 anni resta incomprensibile. In tal senso si spiega anche l'opinione del governo del Regno Unito, secondo la quale uomini e donne verrebbero trattati in modo uguale; la concessione di prestazioni sostitutive del reddito non potrebbe prolungarsi per più di cinque anni al di là dell'età pensionabile per entrambi i gruppi. Ogni scostamento da questo principio significherebbe una disparità di trattamento a favore di uno dei due sessi, ossia a svantaggio dell'altro.
62.
Per la soluzione del caso di specie ritengo che non dovremmo discostarci dagli anni di vita quale ambito di riferimento, perché altrimenti la disparità di trattamento non sarebbe più concettualmente comprensibile. Posta questa premessa, la rimozione della disparità di trattamento contestata potrebbe ritenersi come una equiparazione di uomini e donne dal punto di vista di un livello unitario di tutela contro il rischio di invalidità e pertanto non come un necessario peggioramento della posizione degli uomini.
Sulla compatibilità dell'equiparazione con il sistema
63.
L'equiparazione potrebbe essere considerata come una tappa della graduale attuazione, in campo previdenziale, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, ai sensi della direttiva 79/7/CEE. Essa può venire ricompresa tra gli scopi perseguiti dalla direttiva ( 63 ).
64.
Per quanto concerne i costi di una graduale attuazione del principio della parità di trattamento realizzata in tal modo, occorre ammettere che provvisoriamente ciò provocherebbe un ulteriore aggravio finanziario. L'equiparazione al medesimo livello dell'età pensionabile per uomini e donne porterebbe, a lunga scadenza, a una notevole riduzione dei costi. Ciò è ricavabile dai calcoli pubblicati nel Libro bianco sull'equiparazione dell'età pensionabile per le pensioni statali ( 64 ).
65.
Un'altra considerazione da tener presente in questa sede è che, in termini di legislazione sociale, il rischio di invalidità è fondamentalmente diverso dal rischio di età. Invalidità significa perdita della capacità lavorativa, per cui le prestazioni di invalidità hanno natura sostitutiva del reddito e, dal punto di vista della legislazione sociale, suppliscono almeno in parte all'attività lavorativa. Così, ad esempio, vengono riconosciuti determinati «credit», senza che venga svolta un'effettiva attività lavorativa o che vengano versati contributi. Le prestazioni di invalidità che occorre valutare nel caso di specie risultano di conseguenza connesse anche alla fase di potenziale attività produttiva dell'esistenza. Questo presupposto non osta però alla concessione di prestazioni di invalidità a donne di età compresa fra i 60 e i 65 anni, dato che tali persone hanno il diritto di svolgere un lavoro durante tale periodo. Mi sembra una richiesta legittima quella che esse, durante tale periodo, siano tutelate contro il rischio di invalidità in modo analogo agli uomini.
66.
L'obiezione secondo la quale le donne comprese in questa fascia di età non sono soggette ad obblighi contributivi non è, secondo me, convincente. È vero che una donna che svolga attività lavorativa tra i 60 e i 65 anni di età è esente da oneri previdenziali, ma il suo datore di lavoro resta obbligato al versamento di contributi. In tutte le dichiarazioni processuali si fa sempre riferimento ai contributi dei lavoratori. In tal modo secondo il mio parere si trascura il fatto che anche il datore di lavoro versa una parte considerevole degli oneri previdenziali.
67.
È mia opinione che la coerenza del sistema verrebbe rafforzata se, in presenza di identici presupposti per il sorgere del diritto, le donne aventi la stessa età degli uomini venissero tutelate in ugual misura contro il rischio di invalidità nei periodi in cui sarebbe loro possibile svolgere un'attività lavorativa.
Sulla concessione di prestazioni di invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile
68.
La Commissione vede una minaccia per la coerenza del sistema nel riconoscimento della possibilità di concedere alle donne prestazioni di invalidità per la prima volta dopo il compimento dell'età pensionabile, poiché dette donne non adempiono gli oneri contributivi i quali, secondo le norme vigenti, rappresentano un presupposto indefettibile del diritto alle prestazioni di invalidità.
69.
Desidero anzitutto far rilevare con molta chiarezza che questo problema non costituisce oggetto della questione pregiudiziale da risolvere in questa sede. In tutte le fattispecie alla base della causa principale la questione verte sul protratto versamento di prestazioni di invalidità, a seguito dell'opzione delle richiedenti contraria alla pensione di vecchiaia e favorevole a quella di invalidità. Le considerazioni relative a questa problematica sono conseguentemente di carattere puramente teorico.
70.
Le tesi esposte in udienza dall'avvocato delle richiedenti presentano alcuni aspetti interessanti. Se si volessero tutelare contro il rischio di invalidità le donne di età compresa fra i 60 e i 65 anni professionalmente attive, allora sarebbe pure coerente approntare garanzie per l'ipotesi di prima manifestazione dell'inabilità al lavoro e della conseguente interruzione dell'attività lavorativa nella fascia di età fra i 60 e i 65 anni mediante il riconoscimento di un diritto a prestazioni di invalidità. Riconosco che non è possibile sbarazzarsi del requisito dei precedenti periodi contributivi, valido quale presupposto per il sorgere del diritto.
71.
L'esenzione delle lavoratrici di età compresa fra i 60 e i 65 anni dagli obblighi contributivi è una conseguenza della fissazione di un'età pensionabile differenziata e quindi di periodi contributivi differenti, secondo quanto dichiarato in occasione della sentenza nella causa EOC. Nell'ottica di una conservazione provvisoria delle agevolazioni per le donne, l'esenzione è conforme al diritto comunitario ( 65 ).
72.
Ho già richiamato l'attenzione sulla circostanza che gli oneri previdenziali per le donne ultrasessantenni occupate vengono concretamente assolti dal datore di lavoro. Ciò sminuisce secondo me la rilevanza del problema. Come suggerito dall'avvocato delle richiedenti, ci si potrebbe effettivamente riallacciare all'elemento dell'attività lavorativa, che comporta parallelamente l'obbligo contributivo del datore di lavoro.
73.
Desidererei infine sottoporre alla riflessione della Corte il fatto che le donne titolari di un reddito da lavoro non reclamano, entro tali limiti, nessuna prestazione statale, fornendo in tal modo un contributo all'alleggerimento del bilancio statale. Detto alleggerimento non viene nemmeno annullato da un più consistente aggravio successivo, dato che le donne della fascia di età qui in esame non vedono crescere le loro aspettative riguardanti la pensione, come accade in generale nei casi di prolungata attività lavorativa.
Sull'assegno di invalidità
74.
Desidererei affrontare in ultimo il problema dell'assegno di invalidità. L'assegno viene concesso solo quando, all'atto del manifestarsi dell'inabilità al lavoro, l'avente diritto è di almeno 5 anni più giovane rispetto all'età pensionabile fissata per legge. La misura della prestazione è inversamente proporzionale all'età della persona, vale a dire quanto più presto si manifesta l'incapacità lavorativa, tanto più elevate sono le prestazioni. Tutte le considerazioni di carattere fondamentale concernenti le prestazioni di invalidità valgono, secondo me, sia per le pensioni sia per gli assegni di invalidità, per i quali ultimi esse valgono a fortiori, da un lato, poiché la loro riscossione non è collegata a presupposti più rigorosi per quanto concerne i periodi contributivi precedenti e, dall'altro, non esiste un nesso immediato con l'età pensionabile differenziata, fissata per legge (sola eccezione da giustificare), bensì soltanto il riferimento cronologico dei cinque anni.
Considerazione conclusiva
75.
In base alle fonti di informazione a disposizione della Corte nel presente procedimento, mi sembra che la rimozione della discriminazione contestata non ponga in pericolo né l'equilibrio finanziario, né la coerenza del sistema. Le disparità di trattamento non sarebbero pertanto necessarie né oggettivamente connesse all'età pensionabile differenziata, stabilita per legge.
C — Conclusioni
76.
In base alle considerazioni prima sviluppate, propongo di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
«Qualora, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, uno Stato membro stabilisca età pensionabili differenti per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, le eccezioni ammesse in base a tale disposizione con la formula “conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni” sono limitate alle discriminazioni contenute nelle norme disciplinanti altre prestazioni le quali siano necessariamente e obiettivamente connesse all'età pensionabile differenziata. Il carattere della necessità può dedursi dalla minaccia per l'equilibrio finanziario o per la razionale coerenza del sistema previdenziale».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini c le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
( 2 ) Le signore Graham, Connell e Nicholas.
( 3 ) Corrispondente alla section 15 del Social Security Act 1975 (legge sulla previdenza sociale, del 1975, in prosieguo anche: la «legge del 1975»), applicabile ai fatti della causa principale all'epoca del compimento, da parte delle richiedenti, dell'età pensionabile stabdita dalla legge; osserva la Commissione (osservazioni della stessa, pag. 2) che la «legge del 1992» appare come una versione consolidata del Social Security Act 1975.
( 4 ) Sentenze 2 agosto 1993, causa C-271/91, Marshall (Racc. pag. I - 4367), e 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I - 1247; in prosieguo, anche: la «causa Thomas»).
( 5 ) «Contribution record».
( 6 ) Gli importi settimanali passano, rispettivamente, per la signora Graham da 49,48 lire sterline (UKL) a 16,64 UKL, per la signora Connell da 50,00 UKL a 36,78 UKL e per la signora Nicholas da 58,00 UKL a 35,38 UKL (cfr. pagg. 3-5 dell'ordinanza di rinvio).
( 7 ) Corrispondente alla section 16 della legge del 1975.
( 8 ) V. section 33 della legge del 1992.
( 9 ) Per la cui definizione v. section 57 della legge del 1992.
( 10 ) V. section 31 della legge del 1992.
( 11 ) V. section 35 della legge del 1992.
( 12 ) V. section 33 della legge del 1992.
( 13 ) V. part 1 dello schedule 3 (allegato, parte prima) della legge del 1992 —due anni.
( 14 ) 11 corsivo è mio.
( 15 ) Racc. pag. I-4297.
( 16 ) Citata alla nota 4.
( 17 ) Il corsivo è mio.
( 18 ) Citata al paragrafo M (in prosieguo: la «causa EOC»).
( 19 ) Citata alla nota 4.
( 20 ) V. sentenza nella causa EOC (citata al paragrafo 14), punto 9.
( 21 ) V. sentenza nella causa EOC, citata, punto 20 e dispositivo.
( 22 ) V. sentenza nella causa EOC, citata, punto 16.
( 23 ) V. sentenza nella causa EOC, citata, punto 17.
( 24 ) V. sentenza nella causa EOC, citata, punto 18.
( 25 ) Sentenza nella causa Thomas, citata alla nota 4.
( 26 ) Trattasi del Severe Disablement Allowance (assegno per ina-bilità grave, in prosieguo: il «SDA») e dell'Invalid Care Allowance (assegno per l'assistenza agli invalidi, in prosieguo: [l'«ICA»).
( 27 ) V. nota 26.
( 28 ) V. nota 26.
( 29 ) V. sentenza nella causa Thomas (citata alla nota 4), punto 3.
( 30 ) V. il dispositivo delia sentenza nella causa Thomas, citata (il corsivo è mio).
( 31 ) Sentenza nella causa Thomas, citata, punto 10.
( 32 ) V. sentenza nella causa Thomas, citata, punto 10.
( 33 ) V. sentenza nella causa Thomas, citata, punto 11.
( 34 ) V. sentenza nella causa Thomas, citata, punto 12 (il corsivo è mio).
( 35 ) V. sentenza nella causa Thomas, citata, punti 13 c 14.
( 36 ) Sentenza nella causa EOC, citata.
( 37 ) Sentenza nella causa Thomas, citata.
( 38 ) V. sentenza nella causa EOC, citata, punto 15, e l'analogo argomento di cut alla sentenza nella causa Thomas, citata, punto 9.
( 39 ) V. il dispositivo della sentenza nella causa EOC, citata, e sentenza nella causa Thomas, citata, punti 10 e seguenti.
( 40 ) V. in tal senso la sentenza nella causa Thomas, citata, punto 13.
( 41 ) în prosieguo, anche: il «NI-Fund».
( 42 ) «Self-contained».
( 43 ) Causa Tilomas, citata.
( 44 ) Nel capoverso 22, v. osservazioni delle richiedenti, pag. 15.
( 45 ) Causa EOC, citata.
( 46 ) V. sentenza nella causa Thomas, citata, punto 15.
( 47 ) V. conclusioni nella causa Thomas, citata, paragrafo 10.
( 48 ) Ai sensi delle sentenze nella causa EOC, citata, punto 15, e nella causa Thomas, citata, punto 9.
( 49 ) Osservazioni del governo del Regno Unito, pag. 12.
( 50 ) Trattasi della dichiarazione giurata del civil servant (impiegato statale) signor John Francis Palmer, prodotta come mezzo di prova in sede di causa principale.
( 51 ) V. osservazioni della Commissione, pag. 18.
( 52 ) 11 «test», nel senso attribuitogli dalle richiedenti; v. osserva-zioni, pag. 13.
( 53 ) Direttiva 79/7/CEE, citata.
( 54 ) Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
( 55 ) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, rela-tiva all'attuazione del principio della parità dì trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
( 56 ) Direttiva 79/7/CEE, citata.
( 57 ) Direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini c le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40).
( 58 ) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, con-cernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).
( 59 ) V. sentenza nella causa Thomas (citata alla nota 4), punto 8.
( 60 ) La Corte non dispone in realtà di dati numerici di assoluta chiarezza relativi ai bilanci del NI-Fund per lunghi periodi di tempo. Nell'ambito dell'allegato Β alle osservazioni del governo britannico è stato però prodotto il bilancio del-l'esercizio finanziario 1990/91. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, è opportuno trarne alcuni dati. Entrate derivanti da contributi: 30863 milioni di UKL; da investimenti: 996 milioni di UKL; da riserve [valore di mercato delle garanzie del «Redunduncy Fund» (cassa integrazione guadagni)]: 923 milioni di UKL; da rimborsi: 436 milioni di UKL.
( 61 ) In merito all'ordine di grandezza del sussidio si fa riferi-mento a un importo indicato dalle richiedenti. Mentre la quota percentuale dei sussidi per l'esercizio finanziario 1985/S6 viene indicata con nove cifre, in un altro contesto l'importo netto è riportato come pari a 2,1613 (sic) milioni di UKL (osservazioni, pag. 14).
( 62 ) Questi principi valgono per qualsiasi titolare del diritto a una pensione di invalidità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile; viceversa, superato tale momento i periodi non portano più ad un incremento delle aspettative, vale a dire non viene più accreditato nessun «credit».
( 63 ) V. anche sentenza 7 luglio 1994, causa C-420/92, Bramhill (Race. pag. I-3191).
( 64 ) White Paper Equality in State Pension Age; Cm 24 20 December 1993, Annex A alle osservazioni del governo del Regno Unito.
( 65 ) V. sentenze nella causa EOC (citata al paragrafo 14), punto 15, e nella causa Thomas (citata alla nota 4), punto 9.
Full & Egal Universal Law Academy