Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e l' immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (1), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2. Ai sensi dell' art. 21, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurarne la trasposizione nell' ordinamento interno al più tardi il 31 dicembre 1991.
Non avendo i Paesi Bassi provveduto all' attuazione della direttiva entro tale termine, la Commissione ha avviato, con lettera di messa in mora del 20 maggio 1992, la procedura d' infrazione di cui all' art. 169 del Trattato. Nonostante le assicurazioni delle autorità olandesi in proposito, la direttiva rimaneva inattuata anche alla scadenza del termine di due mesi prescritto dal parere motivato del 14 aprile 1993. La Commissione ha pertanto introdotto, in data 17 marzo 1994, il ricorso in oggetto.
3. E' opportuno qui precisare che nella lettera di messa in mora e nel parere motivato la Commissione si era limitata a contestare al governo dei Paesi Bassi la violazione degli obblighi ad esso incombenti in virtù della stessa direttiva, nonché sotto il profilo dell' art. 189, terzo comma, del Trattato, combinato con l' art. 5, primo comma, del Trattato. Viceversa, nell' atto introduttivo la stessa istituzione ha fatto valere che la mancata trasposizione della direttiva entro il 31 dicembre 1992, essendo tale da pregiudicare la realizzazione del mercato interno, costituirebbe anche una violazione dell' art. 7 A del Trattato, letto alla luce dell' art. 5 dello stesso.
Al riguardo, basti qui ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte (2), l' oggetto del ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato è definito dalla fase amministrativa precontenziosa contemplata da detta disposizione, nonché dalle conclusioni del ricorso; e che il parere motivato ed il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi. Ne consegue che il ricorso della Commissione è comunque irricevibile nella parte in cui fa riferimento all' art. 7 A del Trattato.
4. E veniamo al merito. Il governo dei Paesi Bassi non contesta l' infrazione addebitatagli: invero esso si limita, da un lato, a giustificare la mancata trasposizione nei termini prescritti in ragione della complessità delle modifiche legislative da adottare e dei ritardi registratisi nelle relative procedure parlamentari; e, dall' altro, a sottolineare che le misure di attuazione dovrebbero ormai entrare in vigore in tempi brevissimi.
Essendo pacifico che la direttiva 90/667/CEE non è stata attuata entro il termine fissato dall' art. 21 della stessa, l' inadempimento dedotto in proposito dalla Commissione deve pertanto essere riconosciuto.
5. Relativamente alla contestata violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 5 e 189 del Trattato, ricordo tuttavia che, conformemente alla giurisprudenza in argomento (3), la circostanza che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici imposti da una direttiva rende superfluo esaminare se, per tale motivo, esso sia venuto meno anche agli obblighi derivanti dall' art. 5 del Trattato (4).
E' dunque sufficiente constatare l' inadempimento dei Paesi Bassi in relazione agli obblighi previsti dalla stessa direttiva, in particolare dal suo art. 21.
6. Alla luce di quanto precede, suggerisco pertanto alla Corte di:
° dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 90/667/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della stessa direttiva;
° condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° GU L 363, pag. 51.
(2) ° V. sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-3353, punto 13).
(3) ° V., da ultimo, sentenza 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-0000, punto 5).
(4) ° Al riguardo, non posso fare a meno di rilevare come la stessa logica si applicherebbe anche alla pretesa violazione degli artt. 7 A e 5 del Trattato, nei casi in cui, beninteso, il riferimento ad una tale base giuridica fosse presente già nella fase precontenziosa e non, come nella specie, solo nell' atto introduttivo del giudizio.
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