Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto
° a far dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, non avendo adottato né posto in vigore entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 90/167/CEE (1) (fatti salvi gli obblighi contemplati nell' art. 11, n. 2);
° a far condannare alle spese il convenuto.
2. In virtù dell' art. 15 della menzionata direttiva, gli Stati membri debbono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, al più tardi entro il 1 ottobre 1991, e informarne immediatamente la Commissione, fatti salvi i requisiti contemplati nell' art. 11, n. 2 (la cui data finale di trasposizione nel diritto nazionale è fissata al 31 dicembre 1992), il che non costituisce materia del presente ricorso.
3. Il presente procedimento è stato preceduto da una lettera di messa in mora del 20 maggio 1992, seguita da un parere motivato datato 3 maggio 1993.
4. Il Regno di Spagna contesta, nelle sue ultime osservazioni presentate alla Corte, la fondatezza del ricorso ed eccepisce l' "imminente" pubblicazione di un regio decreto del Consiglio dei ministri, il cui progetto è in fase molto avanzata di elaborazione.
5. Anche ammettendo che la violazione cessi quanto prima, non è contestato che la normativa non era in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, il quale costituisce la data che qui rileva (2). Ad ogni modo dalla vostra costante giurisprudenza risulta che uno Stato non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi che derivano dal diritto comunitario (3).
6. Ne consegue che l' inadempimento ascritto dalla Commissione al Regno di Spagna è dimostrato.
7. Di conseguenza vi suggerisco:
"° di dichiarare che, non avendo trasposto nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (salvo quanto disposto nell' art. 11, n. 2), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e dell' art. 15, primo comma, secondo trattino, della citata direttiva;
° condannare lo Stato convenuto alle spese".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Direttiva 26 marzo 1990 che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42).
(2) ° V. sentenza 13 aprile 1994, causa C-313/93, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-1279, punto 10).
(3) ° V., per ultimo, sentenza 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-0000).
Full & Egal Universal Law Academy