CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 4 maggio 1995 ( *1 )
A — Introduzione
1.
Il procedimento pregiudiziale avviato dall'Arbeidsrechtbank di Anversa verte sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71, ( 1 ) in relazione al calcolo di una pensione di vecchiaia della ricorrente nella causa principale effettuato dal Rijksdienst voor Pensioenen (ufficio nazionale delle pensioni; in prosieguo: il «resistente»), calcolo sul quale è chiamato a pronunciarsi il giudice a quo.
2.
La controversia nella causa principale ha avuto origine dai seguenti fatti:
La ricorrente è nata in Germania il 4 novembre 1921. Dalla fine del 1937 all'inizio del 1948 ( 2 ) essa svolgeva attività lavorativa in Germania. A seguito del matrimonio contratto con un cittadino belga il 31 gennaio 1948, essa acquistava la cittadinanza belga. Durante il matrimonio svolgeva, dal 1973 al 1979, un'attività lavorativa a tempo parziale. Dal marzo 1981 i coniugi vivono separati. Il 12 febbraio 1991 la sentenza di divorzio è stata iscritta nei registri dello stato civile, divenendo così definitiva.
3.
La situazione pensionistica della ricorrente si configura nel modo seguente:
Dal 60° anno di età, con decorrenza 1o dicembre 1981, la ricorrente riceve una pensione belga di vecchiaia per persona non coniugata, in base all'attività lavorativa svolta per circa sette anni in Belgio. Dal 65° anno di età, a decorrere dal 1° dicembre 1986, essa riceve inoltre una pensione tedesca di vecchiaia, in base all'attività lavorativa svolta per circa 11 anni in Germania.
Dal 1° luglio 1988 si modificava nuovamente la situazione pensionistica della ricorrente, per il fatto che il coniuge acquisiva il diritto alla pensione al compimento del 65° anno di età. Essa veniva a percepire, di conseguenza, la pensione tedesca e una pensione belga in qualità di coniuge separato di fatto. Il 15 aprile 1988 la ricorrente rinunciava alla pensione belga di anzianità corrisposta a titolo personale sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che avveniva a seguito dell'iscrizione nei registri dello stato civile il 12 febbraio 1991. Questa pensione veniva quindi sospesa. Con il divorzio, la situazione pensionistica della ricorrente veniva nuovamente modificata. Con decisione 10 luglio 1991 veniva attribuita alla ricorrente una pensione di vecchiaia in qualità di coniuge divorziato, con decorrenza 1° marzo 1991, sulla base di un totale contributivo riconosciuto di 33 anni (dal 1948 al 1980), nel cui ambito però non erano presi in considerazione quattro anni, in ragione del superamento dell'unità di pensione.
4.
Il resistente operava il seguente calcolo:
Anni validi per il computo della pensione di vecchiaia in qualità di coniuge divorziato 33 anni (dal 1948 al 1980, corrispondenti alla durata del matrimonio fino alla separazione di fatto). Anni validi per il computo della pensione di vecchiaia a titolo personale: 11 anni (1936, e 1938-1947, attività lavorativa svolta in Germania precedentemente al matrimonio) ( 3 ), e 7 anni (1973-1979, attività lavorativa svolta in Belgio durante il matrimonio), per un totale di 18 anni. Complessivamente, gli anni imputabili sarebbero 51 (33 più 18), di cui 7 doppi (dal 1973 al 1979), di modo che l'unità (40/40) sarebbe superata di 4 anni (51-7 = 44). La legge ( 4 ) impone di prendere in considerazione soltanto i 40 anni che danno diritto alla pensione più vantaggiosa. Gli anni meno vantaggiosi, che vanno dal 1948 al 1951, non dovrebbero quindi essere presi in considerazione.
5.
Il calcolo così effettuato si basa sugli artt. 75 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1967 ( 5 ). In base a queste disposizioni ( 6 ), la moglie divorziata ottiene una pensione di vecchiaia alle stesse condizioni alle quali l'avrebbe ottenuta se avesse personalmente esercitato un'attività lavorativa per la durata del matrimonio con l'ex-coniuge ( 7 ). I diritti dei beneficiari devono essere esaminati d'ufficio ( 8 ). Il resistente applica la norma anticumulo dell'art. 10 bis del regio decreto n. 50 ( 9 ), che così dispone:
«Se un lavoratore dipendente acquista diritto a una pensione in base al presente decreto e ad una pensione di vecchiaia o ad altra prestazione in base ad altro o ad altri regimi pensionistici, e se la somma dei periodi che danno luogo a ciascuna di queste pensioni supera l'unità di pensione, dal periodo totale imputabile ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia spettante quale lavoratore dipendente viene detratto un numero di anni necessario a riportare tale somma all'unità di pensione ( 10 ).
(...)
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per “altro regime pensionistico” ogni altro regime belga, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, e ogni regime analogo di un altro Stato o che si applichi al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico» ( 11 ).
6.
La ricorrente impugna il mancato computo degli anni di matrimonio dal 1948 al 1951 da parte del resistente nella sua decisione 10 luglio 1991. Essa ritiene infatti di avere diritto a una pensione di vecchiaia sia a norma della legislazione tedesca sia a norma della legislazione belga, e ritiene che entrambe le pensioni di vecchiaia siano prestazioni della stessa natura, ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, deducendone che la pensione belga di vecchiaia non poteva essere ridotta.
7.
Nella domanda pregiudiziale, il giudice nazionale adotta la seguente posizione.
Il cumulo di pensioni di diversi Stati membri della Comunità europea è disciplinato dal regolamento n. 1408/71, in particolare dai suoi artt. 12, n. 2, e 46, nell'interpretazione data dalla Corte. A norma dell'art. 12, n. 2, di detto regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di prestazioni, sono applicabili solo nel caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale. Il divieto del legislatore comunitario di applicare disposizioni nazionali anticu-mulo vale solo per il caso di cumulo di «prestazioni della stessa natura» liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in base agli artt. 46, 50, 51 e 60, n. 1, lett. b). Quanto alla definizione di «prestazioni della stessa natura», il giudice nazionale rinvia all'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 ( 12 ). La soluzione della questione decisiva nella presente controversia, se, cioè, la disposizione anticumulo dell'art. 10 bis del regio decreto n. 50 sia o meno applicabile, dipende dalla soluzione della questione se la pensione di vecchiaia in qualità di coniuge divorziato e la pensione di vecchiaia acquisita a titolo personaie siano prestazioni della stessa natura, ai sensi dell'art. 46 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
8.
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se costituiscano prestazioni della stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative eventuali conseguenze quanto all'applicazione degli artt. 46 e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, la pensione tedesca di vecchiaia, acquisita in base a periodi assicurativi compiuti personalmente dall'interessato in Germania in base all'Angestelltenversicherungsgesetz (legge tedesca sull'assicurazione degli impiegati), e la pensione belga di vecchiaia percepita in qualità di coniuge divorziato, acquisita in base alla legislazione pensionistica belga, in particolare a norma degli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, n. 50 ( 13 ), in relazione ai periodi assicurativi compiuti dall'ex coniuge ed ottenuta alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata ottenuta se l'interessata avesse svolto di persona un'attività lavorativa dipendente nel periodo di durata del suo matrimonio con l'ex coniuge».
B — Parere
Sugli argomenti delle parti
9.
La ricorrente fa valere che, nel calcolo della sua pensione quale coniuge divorziato, è stata a torto applicata la norma anticumulo di cui all'art. 10 bis del regio decreto n. 50. Il cumulo di pensioni erogate da diversi Stati membri è infatti disciplinato dagli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, da cui discende che una norma nazionale anticumulo può essere applicata soltanto quando comporti una pensione più favorevole di quella calcolata a norma dell'art. 46 dello stesso regolamento. La ricorrente domanda quindi che la sua pensione sia calcolata a norma dell'art. 46 del regolamento, in modo da poter comparare la pensione calcolata conformemente alle disposizioni nazionali (e applicando l'art. 10 bis del regio decreto n. 50) con la pensione calcolata in base all'art. 46 del regolamento n. 1408/71. La ricorrente fa valere che la sua pensione di vecchiaia acquisita a titolo personale e la pensione di vecchiaia per coniuge divorziato sono prestazioni della stessa natura. Essa fa riferimento, al riguardo, all'art. 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, alla dottrina belga e alla sentenza della Corte 24 settembre 1987, nella causa 37/86, Coenen ( 14 ).
10.
Il resistente sostiene, per contro, che la pensione di vecchiaia della ricorrente percepita in qualità di coniuge divorziato deve essere stabilita esclusivamente in base alla legislazione belga. La pensione per coniuge divorziato non viene assegnata in base ai periodi assicurativi propri, bensì in base ai periodi maturati dall'ex coniuge. Di conseguenza, nel calcolo della pensione controversa non trova applicazione l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, poiché questa norma si applica soltanto se una stessa persona cumula prestazioni della stessa natura erogate da Stati membri diversi. Anche se fosse applicabile il regolamento n. 1408/71, l'art. 12, n. 2, non osterebbe all'applicazione della norma anticumulo di cui all'art. 10 bis del regio decreto n. 50 poiché, nel caso di specie, non potrebbe trattarsi di prestazioni della stessa natura.
11.
L'art. 10 bis del regio decreto non sarebbe, inoltre, una norma anticumulo, ma una norma di limitazione ( 15 ). Per determinare la pensione della ricorrente si dovrebbero effettuare due calcoli distinti, cominciando con il calcolo della pensione a titolo personale per 11 anni di attività lavorativa svolta in Germania e per 7 anni di attività lavorativa svolta in Belgio, sulla base del regolamento n. 1408/71. Dovrebbe essere poi calcolata la pensione per coniuge divorziato, sulla sola base della legislazione belga. Le due pensioni dovrebbero infine essere liquidate e pagate congiuntamente. Il resistente propone di conseguenza di dare una soluzione negativa alla questione pregiudiziale.
12.
La Commissione rileva preliminarmente che il giudice nazionale fa riferimento agli artt. 12, 46 e 46 bis del regolamento n. 1408/71, laddove gli artt. 12 e 46 sono stati modificati dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1248/92 con effetto dal 1° giugno 1992 ( 16 ), e l'art. 46 bis è stato inserito nel regolamento n. 1408/71. Alla data di adozione della decisione impugnata, il 10 luglio 1991, era quindi applicabile la «vecchia» versione del regolamento n. 1408/71. La questione sottoposta deve pertanto essere esaminata alla luce di tali disposizioni. Il regolamento n. 1248/92 ha invece introdotto nel regolamento n. 1408/71 un articolo 95 bis, che permette di rivedere, su domanda, le pensioni, liquidandole in base allo stesso regolamento n. 1248/92, di modo che risulta del pari necessario esaminare la questione alla luce delle nuove disposizioni.
13.
La Commissione descrive la situazione normativa esistente sia precedentemente che successivamente al regolamento n. 1248/92 al fine di trarne conseguenze in ordine alla controversia in esame. Si tratterebbe di stabilire se una pensione di vecchiaia erogata a titolo dell'Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull'assicurazione degli impiegati) tedesco e una pensione belga per coniuge divorziato belga siano prestazioni della stessa natura, ai sensi delle disposizioni e dell'interpretazione datane dalla Corte. Si deve verificare se l'oggetto e lo scopo delle prestazioni, la base di calcolo e i presupposti per l'attribuzione siano identici.
14.
Oggetto e scopo della pensione tedesca sono quelli di garantire al lavoratore mezzi di sussistenza sufficienti al momento del suo collocamento a riposo. La base di calcolo e i presupposti per l'attribuzione vengono determinati dal numero di anni durante i quali l'interessato ha effettivamente svolto attività lavorativa, e dal livello della retribuzione percepita nello stesso periodo. Si tratta quindi di una pensione in senso classico.
15.
Oggetto e scopo della pensione belga sono invece quelli di garantire al coniuge divorziato, che non può più godere del reddito dell'ex coniuge, mezzi di sussistenza sufficienti a partire dal momento in cui raggiunge l'età pensionabile, o dal divorzio, se questo dovesse intervenire in un momento successivo. La Commissione ritiene che questa pensione abbia carattere compensativo per il fatto che l'interessato non può più godere delle entrate dell'ex coniuge; tra le condizioni di attribuzione vi è infatti quella che l'interessato non abbia contratto un nuovo matrimonio. Questa pensione sarebbe acquisita alle stesse condizioni che ricorrerebbero se il coniuge divorziato avesse svolto un'attività di lavoro dipendente durante il matrimonio.
16.
La Commissione richiama le sentenze Stefanutti ( 17 ) e Coenen ( 18 ) per concludere nel senso che prestazioni calcolate o corrisposte in base alle carriere di due persone diverse non possono essere considerate, come nel caso di specie, prestazioni della stessa natura. Benché la pensione belga per coniuge divorziato debba considerarsi una pensione a titolo personale, come se l'interessato avesse svolto direttamente l'attività lavorativa dell'ex coniuge, la Commissione ritiene che ciò sia un aspetto puramente formale della legislazione belga. Essa sostiene di conseguenza che una pensione tedesca attribuita in base all'Angestelltenversicherungsgesetz e una pensione belga per coniuge divorziato non siano da considerarsi prestazioni della stessa natura, né ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 vecchia versione, né ai sensi dell'art. 46 bis, n. 1, dello stesso regolamento modificato.
Sulla competenza della Corte
17.
Il resistente fa riferimento alla sentenza Adlerblum ( 19 ), nella quale la Corte dichiarava la propria incompetenza «a statuire in via pregiudiziale sulla questione della definizione, rispetto alla legislazione previdenziale francese, della natura giuridica di una prestazione attribuita in forza della legge tedesca sulle riparazioni (Bundesentschädigungsgesetz)», per dimostrare che non rientra nella competenza della Corte definire la natura giuridica della pensione belga per coniuge divorziato.
18.
Nella causa Stefanutti la Corte si è pronunciata in merito a quesiti relativi alla qualificazione da dare a prestazioni di un altro Stato membro in applicazione di disposizioni nazionali, nel senso che esse erano regolate dal solo diritto nazionale. «Spetta quindi al giudice nazionale valutare il contenuto e l'interpretazione delle disposizioni delle proprie leggi per quel che riguarda il cumulo di prestazioni» ( 20 ).
19.
Conformemente alla sua giurisprudenza costante, la Corte considerava, nella sentenza Coenen, che è bene rammentare che, in un procedimento ex art. 177 del Trattato CEE, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni ( 21 ). In senso analogo dovrebbe decidere la Corte nella presente causa.
Sull'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71
20.
Non sussistono dubbi sul fatto che la ricorrente rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, definito all'art. 2 di questo. Essa è stata infatti lavoratrice dipendente in due Stati membri della Comunità. Il resistente ritiene inoltre che la pensione della ricorrente a titolo personale debba essere calcolata conformemente al regolamento n. 1408/71.
Sulla soluzione della questione pregiudiziale in base alla «vecchia versione» del regolamento n. 1408/71
21.
La questione proposta deve essere esaminata in primo luogo sulla base della versione del regolamento n. 1408/71 in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata ( 22 ).
22.
L'art. 12, n. 2, prima frase, permette in sostanza di applicare le normative nazionali anticumulo. L'art. 12, n. 2, seconda frase, prevede un'eccezione all'applicazione di questo principio per prestazioni della stessa natura, tra cui quelle di vecchiaia. Se, quanto meno a partire dalla sentenza Fabrizii e a. ( 23 ), si deve ammettere che una norma quale l'art. 10 bis del regio decreto n. 50 è una norma anticumulo ai sensi dell'art. 12, n. 2, la giurisprudenza precedente della Corte in merito a normative analoghe andava però già in questo senso ( 24 ).
23.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione di vecchiaia, dall'abbondante giurisprudenza della Corte relativa agli artt. 12, n. 2, e 46 ( 25 ) del regolamento n. 1408/71 e con riferimento all'art. 7 ( 26 ) del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) si possono desumere i seguenti principi:
—
Se una pensione viene calcolata esclusivamente in base a norme nazionali, devono del pari applicarsi le norme nazionali anticumulo (esterne) ( 27 ).
—
Se, per contro, la pensione viene calcolata in base all'art. 46, il regolamento n. 1408/71 viene applicato integralmente, di modo che le norme nazionali anticumulo non si applicano a prestazioni della stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 2, seconda frase, nemmeno per calcolare la prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1 ( 28 ).
24.
Poiché l'istituzione competente, ai sensi dell'art. 46, n. 1, secondo comma, ha l'obbligo di calcolare l'importo della prestazione a norma dell'art. 46, n. 2, applicando, quindi, le modalità di calcolo stabilite dal diritto comunitario, effettuando poi una comparazione dei due importi e operando infine la liquidazione sull'importo maggiore, l'inapplicabilità delle normative nazionali anticumulo può avere effetti vantaggiosi sull'importo effettivo della pensione da corrispondere.
25.
Se le prestazioni in questione non sono della stessa natura, il diritto comunitario non osta comunque all'applicazione delle norme nazionali anticumulo ad esse relative.
26.
La questione è quindi se la prestazione belga controversa sia della stessa natura di una pensione di vecchiaia, e se rientri dunque nel campo d'applicazione dell'art. 46, il che escluderebbe l'applicabilità delle norme nazionali anticumulo nel calcolo comparativo da effettuarsi ( 29 ).
27.
Nella giurisprudenza della Corte sinora intervenuta i criteri per la determinazione di prestazioni della stessa natura sono stati così descritti:
«Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate “della stessa natura”, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari derivanti dalle varie legislazioni nazionali, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, non vanno considerati come elementi decisivi, ai fini della qualificazione delle prestazioni, caratteristiche puramente formali» ( 30 ).
28.
Si deve, di conseguenza, verificare se le caratteristiche determinanti la pensione belga per coniuge divorziato sono analoghe a quelle della classica pensione di vecchiaia tedesca assegnata in base all'Angestelltenver-sicherungsgesetz. Oggetto e scopo della pensione belga per coniuge divorziato sono sicuramente, come in ogni classica pensione di vecchiaia, quelli di garantire sufficienti mezzi di sussistenza per la vecchiaia. Presupposti dell'attribuzione ed importo delle prestazioni, sia per una classica pensione sia per una pensione belga per coniuge divorziato, sono essenzialmente collegati alla carriera personale dell'avente diritto. Nel caso della pensione belga per coniuge divorziato, la fictio juris ( 31 ) dell'art. 76 del regio decreto 21 dicembre 1967 permette di assimilare gli anni di matrimonio a periodi di attività lavorativa svolta personalmente.
29.
Le considerazioni di politica sociale che hanno presieduto all'adozione della norma non incidono sulla sua forma giuridica. Il resistente ha esaurientemente illustrato le considerazioni di politica sociale che hanno ispirato l'iniziativa legislativa nell'ambito della riforma della legislazione sul divorzio in Belgio. L'intento, legislativamente sancito dall'art. 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, era quello di riconoscere al coniuge divorziato un diritto a titolo personale, ampiamente autonomo rispetto al diritto alla pensione dell'ex coniuge.
30.
Tale autonomia presenta diversi aspetti. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i periodi imputabili non sono appunto gli anni di attività lavorativa dell'ex coniuge, bensì gli anni di matrimonio, un requisito, dunque, che gli interessati stessi debbono direttamente soddisfare. Questa analisi viene confermata dalla sentenza della Cour de Cassation belga 14 febbraio 1994 ( 32 ), citata dal resistente ( 33 ), secondo la quale gli articoli 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967 devono essere interpretati nel senso che le disposizioni in questione non impongono di ritenere che il coniuge divorziato abbia esercitato le stesse attività lavorative dell'ex coniuge ( 34 ). Tanto meno viene diminuito il diritto alla prestazione dell'ex coniuge che ha esercitato attività lavorative. Sarebbe errato, di conseguenza, sostenere che la pensione per coniuge divorziato viene accordata in base ai contributi versati dall'ex coniuge, o che la prestazione deve considerarsi una parte della pensione maturata dall'ex coniuge. È l'insieme degli assicurati a sopportare, solidalmente, l'impegno finanziario supplementare rappresentato dall'attribuzione di una pensione di vecchiaia per coniuge divorziato.
31.
L'autonomia della pensione per coniuge divorziato non impedisce che il calcolo dell'importo della prestazione si ricolleghi numericamente al reddito dell'ex coniuge negli anni di matrimonio da prendere in considerazione conformemente all'art. 77 del regio decreto 21 dicembre 1967 ( 35 ). Poiché il coniuge divorziato non ha realmente versato contributi, la pensione attribuita in base alla fictio juris di cui all'art. 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, nonché i presupposti della sua assegnazione, sono in gran parte assimilati ai presupposti per beneficiare di una pensione attribuita in base a contributi versati personalmente, poiché è calcolata in base al reddito reale del coniuge nel corso del periodo preso a riferimento. Operando un collegamento con la carriera personale degli aventi diritto, si giunge ad accordare la pensione su presupposti praticamente identici.
32.
Il ragionamento della Commissione non ci sembra affatto conseguente allorché essa sostiene che oggetto e finalità della pensione belga per coniuge divorziato differiscono da quelli della pensione tedesca acquisita in base all'Angestelltenversicherungsgesetz, in quanto, a suo parere, la pensione per coniuge divorziato compensa il fatto che l'avente diritto non può più disporre dei redditi dell'ex coniuge, dato che presupposto della sua attribuzione è che il beneficiario non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il fatto delle nuove nozze non ha alcuna relazione con la possibilità, per l'avente diritto, di disporre o meno del reddito dell'ex coniuge. Assumendo, infatti, che tale avente diritto potesse disporre del reddito del coniuge in costanza di matrimonio, tale facoltà viene meno, al più tardi, con il divorzio, probabilmente già con la separazione, di modo che da quest'ultima situazione discendono già conseguenze in ordine ai diritti a pensione ( 36 ).
33.
La pensione per coniuge divorziato sembra presentare tratti di un diritto sociale al mantenimento. In tale contesto, appare logicamente giustificata la perdita del diritto alla pensione a seguito di nuovo matrimonio, poiché con il matrimonio sorge un diritto personale al mantenimento nei confronti del coniuge (che, in caso di pensionamento, può probabilmente avere diritto a una prestazione di importo maggiore in base al suo status di coniugato); tale diritto precede il diritto «sociale al mantenimento». Tuttavia, in definitiva, non sono queste considerazioni che permettono di dare soluzione alla questione pregiudiziale. Decisivo, ai fini della qualificazione della prestazione pensionistica, è l'aspetto obiettivo che essa riceve dalle disposizioni normative.
34.
Al riguardo, occorre considerare che la pensione belga per coniuge divorziato è una pensione a titolo personale equiparata per legge a una pensione di vecchiaia da lavoro dipendente. L'equiparazione giunge sino a integrare la pensione per coniuge divorziato in un totale contributivo omogeneo dell'avente diritto. L'equiparazione è dimostrata dalle modalità di calcolo della pensione in base al regio decreto n. 50, il cui art. 1 costituisce il fondamento normativo per il calcolo della pensione per coniuge divorziato secondo le norme che disciplinano la pensione dei lavoratori dipendenti ( 37 ). L'applicazione dell'art. 10 bis del decreto di cui trattasi ha dato origine alla controversia in esame.
35.
L'inclusione della pensione per coniuge divorziato in un totale contributivo personale omogeneo e la soppressione dei periodi che superano l'unità dimostrano, a mio parere, che si tratta di una pensione della stessa natura di una pensione di vecchiaia classica. L'equiparazione discende dalle disposizioni di legge belghe. L'equiparazione operata dalla fictio juris di cui all'art. 76 del regio decreto viene di conseguenza estesa sotto il profilo della base di calcolo e delle modalità di calcolo della pensione. L'applicazione dell'art. 10 bis del regio decreto n. 50 è una manifestazione e una conseguenza di tale equiparazione. Esso traduce infatti il principio dell'unicità della carriera contributiva, e permette quindi di ridurre le pensioni già nel quadro delle basi di calcolo, anziché ad esempio imputare diverse prestazioni attribuite a diverso titolo. L'art. 10 bis contiene dunque una disposizione anticumulo sia interna che esterna, di modo che anche una pensione acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro viene presa in considerazione nella costituzione di un totale contributivo omogeneo; bisogna quindi partire dal presupposto che la pensione belga per coniuge divorziato è una pensione ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, e che le pensioni di cui si tratta sono prestazioni della stessa natura.
36.
Si deve pertanto ritenere, come prima conclusione, che una pensione tedesca di vecchiaia attribuita in base all'Angestelltenversi-cherungsgesetz e una pensione belga per coniuge divorziato sono prestazioni della stessa natura, ai sensi del regolamento n. 1408/71 nella versione vigente al momento dell'adozione della decisione impugnata.
37.
Per completezza, va precisato che una pensione calcolata conformemente alla disposizione comunitaria di cui all'art. 46 è del pari soggetta alla disposizione comunitaria anticumulo contenuta al n. 3 dello stesso articolo.
Sulla soluzione della questione pregiudiziale in base alla «nuova versione» del regolamento n. 1408/71
38.
Ci si chiede se le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 ai regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 comportino una diversa valutazione. Potrebbe rispondersi affermativamente in quanto al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1248/92 si accenna a una nuova definizione della nozione di «prestazioni della stessa natura» ai sensi del capitolo 3 del titolo III del regolamento n. 1408/71, ma alla fine si giungerà ad una soluzione negativa.
39.
Il nuovo regolamento presenta gli stessi tratti caratteristici del precedente, in particolare quelli ad essa impressi dalla Corte con la sua giurisprudenza. Ai sensi dell'art. 12, n. 2 ( 38 ), è consentito, in principio, applicare le disposizioni nazionali anticumulo, «se non è diversamente disposto nel presente regolamento». Nel calcolo «comunitario» di una pensione ai sensi dell'art. 46, n. 2 ( 39 ), le disposizioni nazionali anticumulo non vengono applicate in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, a norma dell'art. 46 ter, n. 1 ( 40 ). Nel calcolo delle «pensioni autonome» in applicazione dell'art. 46, n. 1, lett. a), sub i), le disposizioni nazionali anticumulo trovano applicazione solo nei due casi contemplati all'art. 46 ter, n. 2, lett. a) e b). Nel caso di specie, non si tratta né di una delle prestazioni di cui alla lett. a), il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione, né di una prestazione di cui alla lett. b), il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore.
40.
La questione è quindi solamente quella di stabilire se, nel caso di specie, si tratti di una prestazione della stessa natura ai sensi dell'art. 46 bis della nuova versione del regolamento n. 1408/71, di modo che la norma nazionale anticumulo dell'art. 10 bis del regio decreto n. 50 non trovi applicazione, conformemente all'art. 46 ter. Le prestazioni controverse, vale a dire la pensione tedesca acquisita in base all'Angestelltenversicherun-gsgesetz e la pensione belga per coniuge divorziato, dovrebbero venire calcolate o attribuite sulla base dei periodi di assicurazione compiuti da una stessa persona. Ai sensi dell'art. 1, lett. r), del regolamento, i «periodi di assicurazione» sono «i periodi di contribuzione di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione» ( 41 ).
41.
Come abbiamo ampiamente esposto in precedenza, in base all'art. 76 del regio decreto 21 dicembre 1967 gli anni di matrimonio sono equiparati a periodi di assicurazione e come tali riconosciuti. Pertanto i periodi acquisiti personalmente in base a un'attività lavorativa propria, ai sensi dell'Angestelltenversicherungsgesetz, e in base agli anni di matrimonio, alle condizioni stabilite dagli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, danno diritto a prestazioni che vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 46 bis.
42.
Questa valutazione è confermata da un'analisi dell'art. 46 bis, n. 3, contenente disposizioni per l'applicazione delle clausole nazionali anticumulo. Vi si fa riferimento, a più riprese, a «redditi acquisiti» e ad un «importo» delle prestazioni acquisite, il che indica che prestazioni di altra natura, acquisite in base ad altre disposizioni, sono interamente riprese nel calcolo comparativo. Tuttavia, come abbiamo già osservato, nel caso di specie le prestazioni acquisite in base alle rispettive norme nazionali non vengono tutte «indistintamente ammassate» al termine del calcolo; al contrario, prima di calcolare gli effettivi diritti a prestazioni, si ricostruisce in modo omogeneo la carriera dell'avente diritto, facendo applicazione di una regola di limitazione fondata sulle disposizioni nazionali.
43.
Si deve quindi concludere nel senso che pensioni quali la pensione tedesca acquisita in base all'Angestelltenversicherungsgesetz e la pensione belga per coniuge divorziato debbono essere considerate prestazioni della stessa natura, ai sensi del regolamento n. 1408/71, così come modificato dal regolamento n. 1248/92.
C — Conclusione
44.
Per tutte le considerazioni che precedono, vi suggerisco di risolvere nei seguenti termini la questione pregiudiziale sottopostavi:
«Prestazioni quali una pensione acquisita in base all'Angestelltenversicherungsgesetz e la pensione belga per coniuge divorziato attribuita ai sensi degli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967 devono considerarsi prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71».
Allegato
A — Testo delle disposizioni pertinenti nella versione del regolamento (CEE) n. 2001/83 (GU 1983, L 230, pag. 6)
L'art. 12, n. 2, recita:
«Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».
L'art. 46, nn. I-3, cosí dispone:
«1.
L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.
Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le norme di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.
2.
L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3:
a)
l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata del periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b)
l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto ali durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
e)
se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione della durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;
d)
(...);
3.
L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1».
L'art. 7 del regolamento (CEE) n. 574/72 ( 42 ), norma di applicazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71, recita:
«1.
Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, si applicano le seguenti regole:
a)
se l'applicazione della disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3, del regolamento comporta la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni, ciascuna di esse non può essere ridotta né sospesa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta, per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o a sospensioni cui il beneficiario ha diritto;
b)
se si tratta di prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, detta istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento. Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, determinata al prorata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento;
e)
se si tratta di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento, detta istituzione tiene conto, qualora siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni, tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo che risulta dall'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento. Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, ottenuta applicando a tale importo un coefficiente uguale al rapporto fra l'importo della prestazione che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento e quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento.
2.
(...)» ( 43 ).
B — Testo delle disposizioni pertinenti nella versione coordinata del regolamento n. 1408/71 (GU 1992, C 325, pag. 1)
La nuova versione dell'art. 12, n. 2, è del seguente tenore:
«Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro» ( 44 ).
L'art. 46, n. 1, recita:
«Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 né l'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a)
l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
i)
da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii)
dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;
b)
l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 46 quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa.
(...)».
Il n. 2 dello stesso articolo corrisponde in sostanza al n. 2, lett. a) e b), dell'art. 46 nella vecchia formulazione.
Il n. 3 recita:
«L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette».
L'art. 46 bis, inserito nella nuova versione del regolamento, contiene disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri. I suoi nn. 1 e 2 sono del seguente tenore:
«1.
Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni della stessa natura” tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per susperstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.
2.
Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni di natura diversa” tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1» ( 45 ).
L'art. 46 ter, anch'esso nuovo, contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri.
Tali disposizioni sono le seguenti.
«1.
Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.
2.
Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:
a)
di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D o
b)
di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore.
(...)» ( 46 ).
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione, in vigore al momento dell'emanazione dell'impugnato provvedimento in materia pensionistica, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6); ν. anche le disposizioni pertinenti nella versione ulteriormente modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), riportate nella versione coordinata del regolamento n. 1408/71 (GU 1992, C 325, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1993, n. 1945 (GU L 181, pag. 1).
( 2 ) Dati figuranti alla pag. 3 della decisione di rinvio e nelle osservazioni della ricorrente.
( 3 ) Gli anni su cui si basa il resistente vengono indicati alla pag. 4 dell'ordinanza di rinvio.
( 4 ) Art. 3 della legge 20 luglio 1990.
( 5 ) Regio decreto 21 dicembre 1967, istitutivo del regime pen-sionistico generale per i lavoratori dipendenti e i loro familiari (Moniteur belge del 16 gennaio 1968).
( 6 ) «La pension de retraite (...) est acquise sous les mêmes conditions comme si le conjoint divorcé avait lui-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint». «Het rustpensioenen (...) wordt verworven onder dezelfde voorwaarden alsof de gescheiden echtgenoot zelf een activiteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot» (il corsivo è mio).
( 7 ) Art. 76, primo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, modificato dal regio decreto 20 settembre 1984.
( 8 ) Art. 76, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, modificato dal regio decreto 20 settembre 1984.
( 9 ) Regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari (Moniteur belge del 27 ottobre 1967). L'art. 10 bis è stato introdotto con regio decreto 29 agosto 1983, n. 205 {Moniteur belge del 6 settembre 1983).
( 10 ) Art. 10 bis, primo comma, del regio decreto n. 50.
( 11 ) Art. 10, terzo comma, del regio decreto n. 50.
( 12 ) Questa disposizione è stata inserita dal regolamento n. 1248/92.
( 13 ) Sia la ricorrente che il resistente fanno osservare che si tratta qui degli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, e non del regio decreto n. 50. È quindi il primo dei due atti che il giudice nazionale menziona alla pag. 7 della domanda pregiudiziale) di modo che possiamo considerare che si tratta di un errore materiale incorso nella redazione della domanda pregiudiziale.
( 14 ) Sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen (Racc. pag. 3589).
( 15 ) «Beperkingsregel», «règle de limitation».
( 16 ) La Commissione riporta la data del 1° luglio 1992; tuttavia, dall'art. 95 bis, n. 1, si deduce che deve trattarsi del 1° giugno 1992. A norma dell'art. 3, il regolamento n. 1248/92 entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento stesso, ossia il 19 maggio 1992; la data di entrata in vigore risulta perciò essere il 1° giugno 1992.
( 17 ) Sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti (Racc. pag. 3855).
( 18 ) Citata alla nota 14.
( 19 ) Sentenza 17 dicembre 1975, causa 93/75 (Racc. pag. 2147).
( 20 ) V. sentenza 6 ottobre 1987, Stefanutti (citata alla nota 17), punto 16.
( 21 ) V. sentenza 24 settembre 1987, Coenen (citata alla nota 14), punto 8.
( 22 ) Il testo delle disposizioni applicabili è riprodotto nell'allegato alle presenti conclusioni.
( 23 ) Sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-113/92, C-l 14/92 e C-156/92 (Racc. pag. I-6707, punti 12 e 40).
( 24 ) V. sentenze 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897, punto 35), e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851, punto 21).
( 25 ) V. allegato, parte A.
( 26 ) V. allegato, parte A.
( 27 ) V. sentenza 2 agosto 1993, causa C-31/92, Larsy (Racc. pag. I-4543), e sentenze Di Prinzio e Di Crescenzo e Casagrande, citate alla nota 24.
( 28 ) Sentenze Di Prinzio, Di Crescenzo e Casagrande, citate alla nota 24; sentenza Fabrizii e a., citata alla nota 23.
( 29 ) V., per tale questione, sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Vafentini (Racc. pag. 2157, punto 10).
( 30 ) Sentenza Valentini (citata alla nota precedente), punto 13 (il corsivo è mio); v. anche sentenza Coenen (citata alla nota 14), punto 10, e causa Stefanutti (citata alla nota 17), punto 12.
( 31 ) A pag. 5 delle sue osservazioni, il resistente qualifica anch'esso in tal modo l'art. 75 del regio decreto 21 dicembre 1967.
( 32 ) N. S.93.0083 F, O.N.P./Szala Emilia.
( 33 ) V. pag. 5 delle osservazioni.
( 34 ) «(...) que cette disposition ne prévoit pas que le conjoint divorcé doit être considéré comme ayant exercé la même activité que son ex-conjoint».
( 35 ) Ai sensi dell'art. 77 del regio decreto 21 dicembre 1967, la pensione di vecchiaia è calcolata in base a un importo corrispondente al 62,5% del reddito annuo del coniuge.
( 36 ) Sotto forma di pensione per coniuge separato di fatto, quale quella percepita dalla ricorrente nel periodo che va dal 1o giugno 1988 al divorzio, come risulta dagli atti.
( 37
)
«Dit besluit bedoelt een regeling te treffen:
1.
voor rustpensioenen ten voordele van de werknemers die in België te werk gesteld zijn geweest (...);
2.
(...);
3.
(...);
Voor de toepassing van dit besluit worden met werknemers gelijkgesteld (...) alde personen tot wie de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers, wat de rusten overlevingspensioenen betreft, is uitgebreid».
«Le present arrêté a pour objet d'organiser un régime:
1.
de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique (...);
2.
(...);
3.
(...);
Sont assimilés aux travailleurs salariés pour l'application du présent arrêté (...) et toutes les personnes auxquelles l'application de la législation sociale des travailleurs salariés en matière de pension de retraite et de survie est étendue».
( 38 ) V. allegato, parte B.
( 39 ) V. allegato, parte B.
( 40 ) V. allegato, parte B.
( 41 ) Il corsivo è mio.
( 42 ) Regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione del regolamento (CEE) n. 2001/83 (GU 1983, L 230, pag. 86).
( 43 ) Il corsivo è mío.
( 44 ) Il corsivo è mio.
( 45 ) Il corsivo è mio.
( 46 ) Il corsivo è mio.
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