CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIAL FENNELLY
presentate il 30 gennaio 1996 ( *1 )
1.
Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, si chiede alla Corte di accertare in quale misura un dazio antidumping destinato a gravare sull'importazione nella Comunità di motori elettrici polifase provenienti da taluni Stati terzi debba essere applicato anche all'atto delle singole importazioni di alcune parti fondamentali utilizzate per la produzione di tali motori. La domanda solleva il problema del rapporto tra la legislazione comunitaria in materia doganale, in particolare i suoi principi fondamentali di interpretazione, e la normativa antidumping in argomento.
I — La normativa comunitaria applicabile
2.
Il regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019 (in prosieguo: il «regolamento del 1986») ( 1 ), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica. Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864 (in prosieguo: il «regolamento del 1987») ( 2 ), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei medesimi motori elettrici originari di tutti i paesi a commercio di Stato sopramenzionati, esclusa la Romania ( 3 ). Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento del 1986 e dell'art. 1, n. 1, del regolamento del 1987 i motori elettrici polifase normalizzati assoggettati al dazio sono quelli compresi nella «sottovoce ex 85.01 B Ib) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36».
3.
La normativa che definiva tali voci tariffarie all'epoca dei fatti in esame era il regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( 4 ), e il regolamento (CEE) della Commissione 16 dicembre 1986, n. 3840/86, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) ( 5 ). La sottovoce 85.01 B Ib) era compresa nella voce tariffaria 85.01, descritta nei seguenti termini dal regolamento n. 3618/86:
«85.01
Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
A.
Merci destinate ad aeromobili civili (a):
Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;
Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW
B.
altre macchine ed apparecchi:
I.
Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
a)
Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
b)
altri
II.
Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
C.
Parti e pezzi staccati».
I codici Nimexe per la sottovoce 85.01 B I b) utilizzati nel regolamento n. 3840/86 sono accompagnati dalle seguenti descrizioni:
«Codice Nimexe
Rinvio alla TDC
Descrizione
85.01
B I b
Motori polifase di una potenza:
85.01-33
di più di 0,75 kW fino a 7,5 kW inclusi
85.01-34
di più di 7,5 kW fino a 37 kW inclusi
85.01-36
di più di 37 kW fino a 75 kW inclusi
C
Parti e pezzi staccati: di macchine generatrici, motori e convertitori rotanti:
85.01-89
Ghiere amagnetiche
85.01-90
altri
85.01-93
di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione
85.01-95
di convertitori statici» (1)
(1) I codici Nimexe sono stati riorganizzati all'epoca dei fatti in esame, ai sensi del regolamento n. 2658/87, e hanno, nella parte rilevante ai nostri fini, il seguente tenore:
«Codice NC
Descrizione
8501
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
8501 52 91
— di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW
8501 52 93
— di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW
8501 52 99
— di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW
8503 00
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:
8503 00 10
Ghiere amagnetiche
8503 00 90
altre».
4.
Dall'epoca dell'introduzione progressiva della Tariffa doganale comune nell'ambito della Comunità, intervenuta nel corso degli anni '60, si è considerato che l'industria comunitaria dovesse essere protetta dalle pratiche commerciali sleali, quali il dumping, nozione nella quale rientra perfettamente la vendita di prodotti sotto costo, spesso con il beneficio di una sovvenzione, sui mercati mondiali ( 6 ). Il regolamento del 1986 e quello del 1987 sono stati adottati sulla base dell'art. 12 del regolamento antidumping generale in vigore all'epoca dei fatti, vale a dire il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 ( 7 ), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (in prosieguo: il «regolamento base») ( 8 ). L'obiettivo del regolamento base era quello di aggiornare le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi. La nozione di dumping veniva così definita dall'art. 2:
«1.
Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
2.
Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile».
La determinazione del valore normale di prodotti oggetto di dumping è un'operazione complessa che richiede, in particolare, l'individuazione, ove possibile, di un prezzo comparabile per un prodotto simile nel paese d'esportazione. Talvolta un prezzo comparabile, che sia effettivamente pagato o richiesto, non è riscontrabile nel paese di origine o di esportazione e, anche laddove esiste, non è sempre sufficientemente normale per poter rappresentare un elemento concreto di confronto con i prezzi comunitari ( 9 ); l'art. 2, n. 3, fissa pertanto alcuni parametri alternativi per determinare un prezzo di mercato o un valore costruito. L'art. 2, n. 5, del regolamento base prevede taluni criteri specifici nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. L'art. 7, n. 1, delineava le modalità di presentazione di una denuncia ed imponeva, inter alia, alla Commissione di «indicare il prodotto e i paesi interessati» e di «informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti». L'art. 13 conteneva alcune disposizioni generali sui dazi. Ai sensi di tali disposizioni, i dazi antidumping vanno istituiti tramite regolamento ( 10 ) e tali regolamenti devono indicare, tra l'altro, l'importo e il tipo del dazio imposto nonché il prodotto interessato; inoltre, «l'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato» ( 11 ).
5.
Nell'intento di definire l'ambito di applicazione materiale del dazio istituito dall'art. 1 del regolamento del 1987 (regolamento definitivo), l'art. 1, n. 2, del medesimo regolamento ha stabilito che «[l]'espressione “motori polifase normalizzati” comprende tutti i motori oggetto di una normalizzazione internazionale, in particolare quelli della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI)». Vengono poi precisati i valori delle velocità normalizzate di rotazione, i livelli normalizzati di potenza, e le altezze normalizzate di assi dei «motori in questione». L'art. 1, n. 3, del regolamento del 1987 e l'art. 2, n. 2, del regolamento del 1986 (in prosieguo: i «regolamenti», se considerati congiuntamente) stabilivano le modalità di calcolo dell'importo del dazio antidumping, importo che corrispondeva, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell'allegato. I regolamenti istituivano così una forma di dazio antidumping variabile ( 12 ) che doveva tener conto del gran numero di diversi tipi di motori interessati e, per quanto riguarda i paesi considerati, del fatto che i motori provenivano da paesi con commercio statalizzato ed economie pianificate nell'ambito dei quali la formazione del prezzo non era — almeno in parte — espressione delle leggi del mercato.
6.
Ai sensi dell'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987 (art. 2, n. 5, del regolamento del 1986), «[s]ono d'applicazione le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve quelle del presente regolamento». Negli anni 1986 e 1987, le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (in prosieguo: le «regole generali») così stabilivano, al punto 2. a) ( 13 ):
«Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento del 1987, gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio dovevano essere «riscossi in via definitiva a concorrenza degli importi dei dazi definitivamente istituiti». Il regolamento del 1987 è entrato in vigore il 28 marzo 1987.
II — Fatti e procedimento
7.
La società Roben Birkenbeul GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «ricorrente») è un'impresa di costruzione elettromeccanica. La sua attività consiste pressoché esclusivamente nella produzione di motori descritti come «motori speciali», destinati ad imprese industriali di costruzione di macchine, e prodotti in base alle specifiche tecniche fornite dai clienti per quanto riguarda le prestazioni, le dimensioni, gli schemi elettronici e le caratteristiche dei cuscinetti a sfere. La ricorrente soddisfa le esigenze dei suoi clienti in modi diversi: modificando parti di motori elettrici polifase normalizzati (in prosieguo: «MPF») importati da paesi terzi — nel caso di specie, per il periodo considerato, dall'allora Cecoslovacchia — e aggiungendo ad esse altre parti di motori originari di paesi della Comunità; fabbricando motori in proprio, con parti di MPF normalizzati importati da paesi terzi, e trasformandoli in motori speciali per quanto riguarda la potenza di spinta e/o gli schemi elettrici.
8.
Nel corso di una verifica delle operazioni effettuate dalla ricorrente nel 1987 e nel 1988, lo Hauptzollamt di Coblenza (ufficio doganale centrale di Coblenza, in prosieguo: il «convenuto») ha constatato che la ricorrente importava di frequente contemporaneamente statori (con avvolgimenti) e rotori (completi di albero) di MPF (in prosieguo: gli «statori» e i «rotori»). Il convenuto ha ritenuto che queste parti di motori andavano considerate, ai sensi del punto 2. a) delle regole generali, come MPF normalizzati completi o finiti rientranti nella sottovoce ex 85.01 B I b) della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»), poiché combinando statori e rotori si creava un oggetto che presentava le caratteristiche essenziali (il corsivo è mio) di un MPF normalizzato completo o finito. Veniva quindi emesso un avviso di rettifica che ingiungeva al ricorrente il versamento di un importo addizionale di 7703 DM a titolo di dazio doganale comunitario e di 149613,90 DM a titolo di dazio antidumping. In seguito al rigetto del reclamo presentato in via amministrativa contro l'avviso di rettifica di cui trattasi, la ricorrente adiva il Finanzgericht della Renania-Palatinato, che ha successivamente proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
9.
Dinanzi al Finanzgericht della Renania-Palatinato (in prosieguo: il «giudice nazionale»), la ricorrente ha sostenuto che le importazioni in argomento non includevano alcune tra le componenti fondamentali di un MPF completo o finito. In termini economici, quelle parti mancanti (che la ricorrente si procurava all'interno della Comunità), considerate congiuntamente ai costi di montaggio sostenuti dalla ricorrente in Germania, rappresentavano il 30,35% del prezzo di un MPF normalizzato completo o finito, mentre il prezzo unitario netto di un motore del genere è superiore del 43,57% al prezzo totale all'importazione di uno statore o di un rotore. Inoltre, da un punto di visto tecnico, le parti importate non potevano entrare in funzione senza le parti rimanenti, provenienti — esse — dalla Comunità.
10.
Nell'ambito del regime di dazio variabile istituito dai regolamenti, è stato stabilito, nell'allegato, un prezzo minimo all'importazione e ogni MPF importato ad un prezzo inferiore a quello indicato era assoggettato ad un dazio antidumping il cui importo corrispondeva alla differenza tra il prezzo reale all'importazione ed il prezzo minimo all'importazione stabilito. La ricorrente ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che, poiché si potevano ottenere sconti considerevoli all'importazione delle dette parti, il prezzo unitario netto di queste ultime era di gran lunga inferiore al prezzo unitario netto comparabile dei motori completi e che, pertanto, il calcolo del dazio antidumping applicabile all'importazione di tali parti, effettuato con riferimento al prezzo minimo stabilito nell'allegato, risulterebbe nell'imposizione di un dazio di importo eccessivo. L'intento del legislatore comunitario non poteva essere, secondo la ricorrente, quello di favorire, tramite la regola 2. a), l'importazione di MPF finiti o completi rispetto all'importazione di parti degli stessi.
11.
Il convenuto ha fatto valere che il rapporto in termini di valore tra le singole parti e il prodotto finito era privo di rilevanza. Esso ha sostenuto inoltre che ogni eventuale modifica delle parti importate dopo il loro sdoganamento era da ritenersi irrilevante ai fini della classificazione tariffaria. Infine, secondo il convenuto, il regolamento del 1987 non conteneva alcuna base giuridica che potesse giustificare la mancata applicazione di dazi antidumping, ancorché eccessivi, debitamente calcolati in base alle disposizioni del medesimo regolamento.
12.
Per potersi pronunciare, il giudice nazionale ha ritenuto di dover porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se i regolamenti (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, e del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, debbano essere interpretati nel senso che il dazio antidumping va riscosso solo all'importazione di motori elettrici polifase normalizzati, completi o finiti — quand'anche smontati o non ancora montati — ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3019/86 e, rispettivamente, dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 864/87,
oppure
se i menzionati regolamenti comprendano anche prodotti incompleti o non finiti, i quali, ai sensi del punto 2. a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, vanno classificati come motori polifase normalizzati, completi o finiti.
2)
In caso di soluzione nel senso della seconda alternativa della questione sub 1):
quali siano le parti di un motore elettrico polifase normalizzato che, da sole o assemblate, hanno le caratteristiche essenziali di un motore elettrico polifase normalizzato completo o finito,
e, in particolare,
se uno statore con avvolgimento, assieme a un rotore completo di albero motore, sia di per sé assoggettabile al dazio antidumping.
3)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
a quale dazio antidumping siano assoggettate le parti importate di motori elettrici polifase normalizzati e in qual modo e sulla base di quali disposizioni possa eventualmente ottenersi un equo onere doganale sulle parti di motore importate».
13.
Il giudice nazionale formula alcune osservazioni in ordine a ciascuna delle questioni poste. Per quanto riguarda la prima questione, esso rileva che i regolamenti non prevedono l'applicazione di un dazio antidumping all'importazione di parti di motori; gli stessi regolamenti non stabiliscono prezzi per le parti di motori né aliquote speciali di dazi antidumping applicabili a tali parti ( 14 ). La differenza tra il prezzo all'importazione dei motori completi e quello delle parti che li compongono potrebbe, in alcuni casi specifici, comportare l'applicazione di un dazio antidumping ad un motore non finito anche laddove, essendo più elevato il prezzo all'importazione di quest'ultimo, non verrebbe applicato alcun dazio ad un motore completo comparabile. In altri termini, il valore totale delle parti importate supererebbe il valore minimo di importazione di un motore completo stabilito nella normativa ma, poiché le importazioni vengono considerate separatamente, i dazi antidumping sarebbero applicati singolarmente a ciascuna di esse.
14.
D'altra parte, il giudice nazionale osserva che il fatto che i regolamenti si riferiscano ai MPF di cui alla «sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune» potrebbe indicare che l'intento del legislatore fosse quello di assoggettare ad un dazio antidumping tutte le importazioni rientranti, ai fini della classificazione tariffaria, in quella sottovoce. In base a tale interpretazione, le parti di motori verrebbero classificate alla stregua di un motore completo o finito, in forza della regola 2. a), purché ne presentino, una volta assemblate «le caratteristiche essenziali», pur essendo, in realtà, incomplete o non finite. Il giudice nazionale ritiene che un'interpretazione del genere sarebbe più consona all'obiettivo perseguito dai regolamenti rispetto ad un'interpretazione che porti ad assoggettare al dazio antidumping di cui trattasi soltanto i MPF normalizzati completi o finiti.
15.
Per il giudice nazionale, la seconda questione è diretta a chiarire se, qualora i regolamenti si applichino a quelle parti di motori che possono essere considerate alla stregua di MPF completi o finiti, essi possano essere interpretati nel senso che si applicano all'importazione delle parti di cui trattasi nel caso di specie. Per quanto riguarda la terza questione, il giudice nazionale esprime alcune riserve in ordine all'applicazione del dazio antidumping. Esso rileva la difficoltà di applicare il metodo di calcolo del dazio antidumping stabilito nei regolamenti nel caso di importazioni di parti di motori; più basso è il valore della parte importata, considerata come essenzialmente equivalente ad un MPF completo ai sensi della regola 2. a), più elevato sarà l'onere finanziario del dazio antidumping. In queste circostanze, il giudice nazionale chiede un chiarimento sulle modalità di calcolo di tali dazi antidumping.
III — Osservazioni presentate alla Corte
16.
Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, la ricorrente, la Commissione ed il governo francese hanno presentato osservazioni scritte; la ricorrente e la Commissione hanno altresì presentato osservazioni orali. Non hanno invece presentato osservazioni né il convenuto né il governo tedesco.
Osservazioni della ricorrente
17.
La ricorrente si descrive come un'impresa di dimensioni medie, con circa 80 dipendenti, la cui attività consiste principalmente nella produzione di motori elettrici speciali, utilizzando parti di motori, sia importati da paesi terzi sia acquistati all'interno della Comunità. Ciascuno di questi motori speciali dev'essere specificamente progettato e prodotto in funzione delle esigenze dei clienti della ricorrente, per la maggior parte, costruttori di macchine.
18.
Per quanto riguarda la prima questione, la ricorrente fa valere che soltanto l'interpretazione secondo cui il dazio graverebbe esclusivamente sui prodotti che possono essere classificati come MPF completi o finiti è compatibile con i vari ‘considerando’, con il testo dei regolamenti, nonché con l'inchiesta antidumping preliminare ( 15 ). In udienza, la ricorrente ha affermato che, rispetto alla normativa doganale in generale, le norme antidumping costituiscono una lex specialis e che i dazi antidumping non andrebbero applicati in modo generale ma in maniera tale da fornire una protezione soltanto nei casi provati e specifici di pratiche commerciali sleali.
19.
Secondo la ricorrente, le norme generali in materia doganale, come la regola 2. a), si applicano, ai sensi dell'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987, soltanto nei limiti in cui sono compatibili con le disposizioni di tale regolamento. Tuttavia, l'art. 13, n. 2, del regolamento base imponeva a ciascun regolamento antidumping di indicare il «prodotto interessato». La ricorrente ritiene quindi che, poiché nel caso di specie i regolamenti definiscono espressamente il prodotto interessato con riferimento ad alcuni tipi specifici di MPF completi o finiti, è esclusa l'applicabilità della regola 2. a). La ricorrente sostiene inoltre che il fatto che i regolamenti si limitino a stabilire un dazio antidumping variabile «per ciascun tipo di motore» avvalora la sua tesi secondo cui il legislatore comunitario non ha inteso disciplinare l'importazione di parti di motori. Essa sottolinea inoltre il problema sollevato dal giudice nazionale, vale a dire il fatto che, applicando un'aliquota variabile all'importazione di parti di motori, si giungerebbe ad assoggettare queste ultime a dazi antidumping di importo maggiore rispetto a quello applicato all'importazione di motori completi.
20.
La ricorrente richiama il principio in base al quale l'ambito di applicazione di un regolamento è normalmente definito «dalle disposizioni del regolamento stesso» ( 16 ). Benché tale principio sia soggetto a deroghe, ciò non è ammissibile quando l'interpretazione proposta imporrebbe un obbligo a un soggetto interessato ( 17 ). Poiché questo sarebbe l'effetto dell'interpretazione suggerita dal convenuto nel caso di specie, essa non dev'essere accolta. La ricorrente sostiene che, nella fattispecie in esame, un'interpretazione che limiti la portata dei regolamenti ai motori completi non è incompatibile con il diritto comunitario. Il regolamento base ha specificamente attribuito al legislatore comunitario il potere di individuare i prodotti da assoggettare ad un dazio antidumping; nel caso di specie, sia l'inchiesta iniziale, sia il dazio definitivo imposto riguardavano esclusivamente i MPF completi o finiti.
21.
Infine, la ricorrente afferma che l'accoglimento dell'interpretazione da essa suggerita — nel senso di escludere l'applicabilità della regola 2. a) — non infirmerebbe la natura protezionistica dei regolamenti considerati. La regola 2. a) si applica esclusivamente quando talune parti di un prodotto, che abbiano le caratteristiche essenziali di un prodotto finito, vengono presentate contemporaneamente per le operazioni di sdoganamento ( 18 ). L'obiettivo della regola 2. a) non è quello di prevenire l'elusione dei dazi antidumping bensì quello di semplificare la classificazione doganale. La ricorrente sostiene che i dazi antidumping possono essere sempre evitati dagli importatori che siano disposti a scaglionare nel tempo le loro importazioni: essa non ricorre a pratiche del genere e fa valere quindi, che non dovrebbe subire un trattamento diverso soltanto per il fatto di importare contemporaneamente i rotori e gli statori da essa utilizzati ( 19 ).
22.
In ordine alla seconda questione la ricorrente sostiene, per il caso in cui non venisse accolta la sua tesi relativa alla prima questione, che le parti in argomento non presentano le caratteristiche essenziali di un MPF, come definito dall'art. 1 del regolamento del 1987, sia dal punto di vista del loro aspetto esterno e funzionamento, sia a termini della regola 2. a). Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha citato la recente pronuncia della Corte nella causa Develop Dr Eisbein ( 20 ). Secondo la ricorrente, la Corte vi avrebbe dichiarato che, ai fini dell'applicazione della regola 2. a), le parti del prodotto devono già poter essere identificate come il prodotto finito. Essa ritiene che, nel caso di specie, non possano essere visualmente identificate come un motore elettrico.
23.
Per quanto riguarda «le caratteristiche essenziali», la ricorrente afferma che le parti non hanno l'aspetto esteriore di un motore elettrico, considerata l'assenza di numerosi elementi costitutivi importanti, vale a dire i due dischi di supporto sul lato motore e sul lato opposto con le relative coperture. Esse differiscono anche nell'aspetto interno in quanto mancano i cuscinetti a sfere, la ventola, la copertura della ventola e il sistema di bloccaggio. Esse non hanno inoltre la caratteristica fondamentale di un MPF, vale a dire la capacità di trasformare l'energia elettrica in energia meccanica, per mezzo di campi magnetici.
24.
La ricorrente fa valere che il costo delle parti diverse da quelle provenienti dalle controverse importazioni da paesi terzi nonché i costi industriali e di montaggio da essa sostenuti incidono per una quota oscillante tra il 65 e l'85% sui costi di produzione dei suoi motori elettrici speciali. A sostegno della sua affermazione, essa cita come esempio — pur ammettendo l'esistenza di variazioni rilevanti — due valutazioni tipiche dei costi per MPF speciali nelle quali il valore delle importazioni dalla Cecoslovacchia rappresenta rispettivamente il 35,07% e il 17,13%.
25.
La ricorrente fa altresì menzione delle «tecniche di montaggio» cui si riferisce la Corte nella sua giurisprudenza relativa al punto 2. a) delle regole generali. Essa sostiene, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Brother International ( 21 ), che il procedimento di montaggio cui essa ricorre non può essere considerato come un procedimento semplice, se si tiene conto del contributo della sua manodopera specializzata, delle ulteriori parti necessarie e della trasformazione effettuata con l'ausilio di macchinari speciali. Essa rileva inoltre che le parti importate, considerate da sole e prima delle suddette operazioni, non possono essere qualificate come essenzialmente simili a MPF completi o finiti.
26.
Per quanto riguarda la terza questione — fatti salvi gli argomenti esposti in relazione alle altre questioni — la ricorrente deduce che anche qualora uno statore ed un rotore, considerati insieme, dovessero essere ritenuti equivalenti ad un MPF completo, rimarrebbe anomala l'applicazione del metodo di calcolo del dazio antidumping stabilito dai regolamenti. Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento del 1987, «[1]'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell'allegato». Calcolare il dazio all'importazione di parti di motori applicando questo metodo significherebbe infrangere sia il principio della certezza del diritto sia quello della proporzionalità.
27.
Il principio della certezza del diritto esige, secondo la ricorrente, che i regolamenti siano formulati in termini chiari ( 22 ), soprattutto quando, come nel caso di un regolamento antidumping, essi impongono oneri finanziari. Per di più, l'art. 13, n. 2, del regolamento base stabilisce che devono essere chiaramente specificati sia il prodotto interessato, sia il dazio imposto. Non è legittimo, secondo la ricorrente, estendere l'applicazione di un dazio a prodotti non specificati. Le eventuali lacune di un regolamento non possono essere colmate a scapito degli operatori economici interessati ( 23 ). Se si deve applicare un dazio all'importazione di parti di motori, spetta al legislatore comunitario stabilirlo.
28.
L'imposizione di un dazio sulle parti di motori comporterebbe, come ha riconosciuto il giudice nazionale, un livello maggiore di protezione contro importazioni del genere rispetto a quelle di motori completi. L'importo del dazio sarebbe più elevato in termini assoluti e, a fortiori, in proporzione al valore del prodotto importato. La ricorrente considera che ciò costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolamento base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine del dumping e dovrebbe essere in ogni caso inferiore se un livello di protezione inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio all'industria comunitaria interessata. Benché i regolamenti siano conformi a tale principio per quanto attiene alle importazioni di motori completi o finiti, secondo la ricorrente l'applicazione automatica alle parti importate del dazio variabile da essi stabilito violerebbe il principio di proporzionalità e l'art. 13, n. 3, del regolamento base.
Osservazioni della Commissione
29.
La Commissione osserva anzitutto che le voci tariffarie menzionate nei regolamenti si riferiscono esclusivamente ai MPF e non si applicano alle parti o pezzi staccati che sono classificati in una sottovoce separata. L'applicazione della regola 2. a) comporta che, qualora le parti importate presentino le caratteristiche essenziali di un MPF completo, esse vanno considerate ai fini del dazio doganale come un MPF, ma il risultato non è necessariamente lo stesso nel caso di un dazio antidumping, la cui applicazione dipende principalmente dal regolamento che lo istituisce.
30.
La Commissione richiama in particolare la pronuncia della Corte nella causa Dr Tretter, nella quale viene chiarito il rapporto tra la TDC e i regolamenti antidumping ( 24 ). Il semplice riferimento, in un regolamento antidumping, ad una specifica voce della TDC non comporta l'automatico assoggettamento al dazio di tutti i prodotti compresi in quella voce. Soltanto quando risulti dimostrato, in esito ad una regolare inchiesta, che un determinato prodotto è oggetto di dumping, ad esso potrà essere applicato un dazio antidumping.
31.
Secondo la Commissione, soltanto la volontà di prevenire eventuali elusioni possono giustificare l'imposizione del dazio antidumping agli statori e ai rotori come se si trattasse di motori completi. Tuttavia, anche un'interpretazione del genere non consente di prevenire l'elusione dei dazi. Il dazio potrebbe essere efficacemente applicato soltanto se tutte le parti che possono essere considerate essenzialmente simili al prodotto finito specificato nel regolamento venissero importate simultaneamente: ma un importatore deciso ad eludere il dazio può facilmente scaglionare le proprie importazioni. Una siffatta interpretazione deliberatamente ampia sarebbe giustificata solo qualora fosse efficace.
32.
Per la Commissione, vi sono ragioni manifeste per non accogliere un'interpretazione del genere. In primo luogo, la formulazione letterale dei regolamenti non contiene alcuna indicazione dalla quale si possa desumere che sono interessati i motori incompleti; non vi è alcun riferimento in tal senso nel regolamento del 1986 e quello figurante nel 29o‘considerando’ del regolamento del 1987 riguarda una situazione specifica, vale a dire l'uso da parte di «piccoli fabbricanti italiani, di tipo artigianale» di «pezzi originari di paesi a commercio di Stato», da cui deriva a quanto pare la loro capacità di essere concorrenziali rispetto ai prezzi di MPF importati di basso costo. Dai vari ‘considerando’ dei regolamenti emerge che soltanto i MPF sono stati oggetto di un'inchiesta preliminare e tutte le constatazioni di fatto si riferiscono agli effetti di una loro importazione. Interpretare i regolamenti nel senso di una loro applicabilità all'importazione di parti e pezzi staccati sarebbe in contrasto con il regolamento base e costituirebbe pertanto violazione di una norma superiore. In udienza, la Commissione ha menzionato due ulteriori motivi per escludere che la lettera del regolamento del 1987 consenta una sua applicabilità all'importazione di parti e pezzi staccati. In primo luogo la sottovoce tariffaria menzionata nell'art. 1, n. 1, esclude espressamente la parte della sottovoce riguardante «parti e pezzi staccati». In secondo luogo, a differenza dei regolamenti che l'agente della Commissione definisce «regolamenti antidumping normali» ( 25 ) (vale a dire quelli che applicano un dazio ad valorem), i quali prevedono che, ai fini della loro applicazione, le disposizioni della TDC in materia sono decisive, il regolamento del 1987 stabilisce invece, nell'art. 1, n. 5, che le disposizioni della TDC si applicano «fatte salve quelle del presente regolamento».
33.
Il secondo motivo rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte riguardava il metodo di calcolo stabilito dai regolamenti, che si fonda su due prezzi: il prezzo pagato per i prodotti importati dal primo acquirente indipendente ed il prezzo minimo stabilito nell'allegato. Nell'illustrare le possibili modalità di calcolo del dazio nel caso di parti e pezzi staccati, la Commissione ha distinto diverse ipotesi, tutte a suo avviso insoddisfacenti ( 26 ); il dazio variabile previsto dai regolamenti non può essere applicato all'importazione di parti e pezzi staccati, se non con risultati iniqui.
34.
La Commissione sostiene altresì che i regolamenti non vanno interpretati in un senso che comporterebbe l'applicazione di dazi manifestamente iniqui e che non si può consentire alle autorità doganali nazionali di fissare l'importo di un dazio antidumping. In caso contrario, verrebbe messa a rischio l'uniformità di applicazione del diritto comunitario, in un ambito nel quale la Comunità gode di una competenza esclusiva, sorgerebbero difficoltà nell'applicazione dei dazi antidumping in mancanza di un valido indirizzo comunitario sui prezzi di riferimento e verrebbe a mancare agli importatori un livello adeguato di certezza del diritto. Secondo la Commissione, questa conclusione è conforme sia alla giurisprudenza della Corte, sia ai principi generali in materia di interpretazione della nomenclatura combinata del sistema tariffario ( 27 ).
35.
La Commissione ha osservato in udienza che, anche se la Corte ritenesse di dover dare una soluzione alla seconda questione posta dal giudice nazionale, questa dovrebbe avere un tenore negativo almeno per quanto riguarda le parti di motori in argomento. Essa richiama al riguardo la recente pronuncia della Corte nella causa GoldStar Europe ( 28 ). Vista la sua posizione sulle prime due questioni, la Commissione non ha presentato osservazioni in ordine alla terza.
Osservazioni del governo francese
36.
Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese ha assunto una posizione alquanto diversa da quella della ricorrente e della Commissione. Esso non ha preso parte all'udienza.
37.
Per quanto riguarda la prima questione, esso ritiene che gli stessi principi generali in materia di classificazione delle merci, contenuti nella TDC, andrebbero applicati nell'interpretazione dei regolamenti. Ciò per due ragioni: i) i regolamenti si riferiscono esplicitamente all'applicazione di tali principi: ii) le analogie riscontrabili nei dazi doganali e nei dazi antidumping segnatamente per quanto riguarda le autorità incaricate della riscossione, suggeriscono che i principi applicabili all'interpretazione dei primi dovrebbero incidere su quelli applicati ai secondi. Violerebbe il principio della certezza giuridica l'amministrazione doganale nazionale che non utilizzasse le disposizioni della nomenclatura doganale per l'applicazione dei dazi antidumping. Il governo francese conclude pertanto che la regola 2. a) dev'essere applicata al caso di specie.
38.
Per quanto riguarda la seconda questione, il governo francese rileva che il quesito diretto ad accertare se, ai sensi della regola 2. a), gli statori e i rotori debbano essere classificati come motori completi richiede la soluzione di due ulteriori quesiti: i) se lo statore, insieme al rotore, presenti le caratteristiche essenziali di un motore elettrico completo; ii) se la circostanza che il processo di fabbricazione richieda l'aggiunta di ulteriori pezzi impedisce che venga data una soluzione affermativa al primo dei due quesiti. A suo parere andrebbe presa in considerazione la funzione fondamentale di un motore elettrico per poi valutare se lo statore associato al rotore assolva tale funzione. La trasformazione dell'energia elettrica in energia meccanica avviene principalmente mediante l'unione di uno statore con un rotore. La progettazione e la costruzione di questi pezzi è un'operazione sofisticata che ha un elevato valore aggiunto, pari mediamente al 66% del costo di un motore elettrico, e le caratteristiche del motore sono esclusivamente determinate dalla qualità dello statore e del rotore. Benché essi non costituiscano da soli un motore elettrico, l'aggiunta delle altre parti necessarie e la loro fabbricazione rivestono un'importanza secondaria. Questi componenti fondamentali possono essere utilizzati per applicazioni diverse senza necessariamente costruire un motore completo ( 29 ). La necessità di aggiungere parti «secondarie» durante il processo di fabbricazione non toghe nulla all'essenza della funzione assolta dallo statore e dal rotore. Secondo il governo francese, tali parti sono state correttamente classificate dal convenuto come MPF ed assoggettate in quanto tali al dazio antidumping.
39.
Esaminando poi la terza questione, il governo francese ha sottolineato il fatto che né il regolamento del 1986, né quello del 1987 consentono variazioni alle aliquote di dazi antidumping prescritte. Esso fonda quest'affermazione sul fatto che il legislatore comunitario ha deciso di istituire, nel caso di specie, un regime di dazi variabili. Se il legislatore avesse invece optato per un dazio ad valorem, tale sistema di calcolo avrebbe dato modo di tener conto adeguatamente delle differenze di valore tra le importazioni di motori completi e quelle di motori incompleti. Esso richiama la sentenza Neotype Techmashesport ( 30 ), nella quale la Corte ha respinto una contestazione del carattere variabile del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento del 1987, dichiarando che l'adozione di quel provvedimento rientrava nell'ambito di competenza attribuito al Consiglio. Il governo francese conclude che le autorità doganali nazionali non dispongono di alcun margine di discrezionalità in relazione alla riscossione dei dazi imposti dai regolamenti e che, quando l'importazione rientra nell'ambito di applicazione di questi ultimi, il dazio dev'essere riscosso integralmente.
40.
Quanto all'argomento della ricorrente sul carattere iniquo del dazio ad essa imposto, il governo francese afferma che l'aliquota effettiva del dazio antidumping stabilita dai regolamenti corrisponde ad un importo davvero modesto se si considera il margine effettivo di dumping accertato nel corso delle inchieste svolte al riguardo ( 31 ). È soltanto in casi come quello della ricorrente — che rimangono secondo il governo francese marginali — che il costo di parti diverse dallo statore e dal rotore ed i costi di produzione costituiscono elementi significativi del costo complessivo. Il governo francese conclude che il regime istituito dai regolamenti non può essere considerato come soggetto a variazioni in casi del genere e non si può inoltre ritenere che il Consiglio abbia oltrepassato i limiti posti al suo potere discrezionale non avendo adottato norme specificamente destinate alle imprese come la ricorrente.
IV — Analisi delle questioni
Prima questione
41.
Il governo francese ha giustamente osservato che non è affatto sorprendente che regolamenti antidumping specifici, quali il regolamento del 1986 e quello del 1987, facciano riferimento sia alla nomenclatura tariffaria sia alla regole generali in materia doganale al fine di agevolare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione dei regolamenti stessi nell'individuazione dei prodotti assoggettati a un dazio antidumping. I regolamenti rinviano quindi alla sottovoce ex 85.01 B I b) della TDC, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, 85.01-34 o 85.01-36, ai fini dell'individuazione dei MPF normalizzati sui quali grava il dazio. Concordo con la tesi del governo francese secondo cui, ai fini della classificazione doganale, la descrizione di un oggetto nell'ambito di una specifica classificazione doganale non è necessariamente esauriente. Si deve tener conto anche del contesto e delle specifiche posizioni.
42.
Nel procedimento Osram ( 32 ), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'ambito di applicazione della voce 70.11 della TDC relativa ad «ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili». Essa ha anzitutto dichiarato che la voce 70.11 della TDC, così com'era formulata, riguardava unicamente i prodotti «non finiti», precisando inoltre che tale «espressione (...) va interpretata in conformità alla regola generale d'interpretazione 2. a)» ( 33 ). Si tratta della medesima regola 2. a) che, per il governo francese, dovrebbe essere applicata ai fini della classificazione dei prodotti non finiti ora in argomento. L'effetto dell'applicazione di tale regola è stato puntualmente descritto dall'avvocato generale Trabucchi nei seguenti termini:
«Conformemente a una regola generalmente usata per l'applicazione della tariffa doganale comune, qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende quest'oggetto anche se incompleto o “non finito”, purché presenti allo stato in cui si trova le caratteristiche essenziali dell'articolo completo o finito» ( 34 ).
L'avvocato generale e la Corte hanno entrambi concluso che la detta regola si applicava soltanto quando le parti venivano importate o sdoganate simultaneamente ( 35 ).
43.
Qualora venisse accolta la tesi del governo francese nel senso dell'applicabilità al caso di specie della regola 2. a), non si può trascurare la circostanza che, a differenza della causa Osram, vertente esclusivamente su una questione di classificazione doganale, la fattispecie in esame riguarda altresì l'applicazione di un dazio antidumping. Secondo il governo francese, se le autorità nazionali decidessero di non includere nell'ambito di applicazione dei regolamenti sia i MPF finiti o completi sia i MPF non finiti e incompleti, che presentino però le caratteristiche essenziali dei primi, verrebbe a crearsi una situazione incompatibile con il principio della certezza del diritto. Questa tesi non può essere condivisa.
44.
Benché l'art. 2, n. 5, del regolamento del 1986, come successivamente confermato dall'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987, abbia espressamente previsto l'applicabilità delle regole generali in materia doganale, esse devono essere applicate, come ha giustamente osservato la ricorrente, facendo salve le altre disposizioni del regolamento. Come ha rilevato la Corte nella sentenza Krohn «il campo di applicazione di un regolamento è normalmente definito dalle disposizioni del regolamento stesso e non può, in linea di principio, essere esteso a situazioni diverse da quelle ch'esso ha inteso disciplinare» ( 36 ). In quell'occasione un operatore economico aveva sostenuto, senza ottenere ragione, che una disposizione di un regolamento della Commissione riguardante l'annullamento di licenze d'importazione di manioca da paesi terzi diversi dalla Tailandia poteva essere applicata per analogia alla Tailandia, anche se il regolamento della Commissione relativo alle importazioni dalla Tailandia non menzionava in alcun modo tale possibilità. Nel caso di specie la ricorrente si fonda sul significato letterale più comune dell'espressione utilizzata dal regolamento e non sostiene, ad esempio, che il mancato riferimento alle parti costituisce «un'omissione che è incompatibile con un principio generale di diritto comunitario» ( 37 ) e alla quale l'applicazione analogica di altre norme, come la regola 2. a), consente di ovviare. Non credo che la mancata adozione da parte del Consiglio di norme riguardanti l'importazione di parti di motori possa considerarsi alla stregua di una lacuna da colmare nell'ambito del regime di protezione contro il dumping istituito dai regolamenti di cui trattasi. I provvedimenti comunitari che impongono dazi antidumping sono, di per sé, di natura eccezionale e non possono essere di regola sottoposti ad un'interpretazione che non sia rigorosamente letterale. Ciò vale a mio parere a maggior ragione quando un'interpretazione estensiva comporterebbe gravi conseguenze pecuniarie per gli operatori interessati, come la ricorrente.
45.
L'art. 1 del regolamento del 1987 definisce con grande precisione l'ambito di applicazione materiale del dazio antidumping, istituito dallo stesso regolamento, stabilendo che esso comprende determinati MPF che rientrano nella sottovoce ex 85.01 B I b) della TDC. All'epoca dei fatti in esame, questa sottovoce riguardava esclusivamente le macchine e gli apparecchi completi. Possiamo ragionevolmente supporre che, se il Consiglio avesse voluto estendere il dazio alle parti di motori, esso avrebbe fatto riferimento anche alla sottovoce 85.01 C, che riguarda specificamente le parti e, presumibilmente i pezzi staccati delle macchine di cui alla voce 85.01 ( 38 ). Il riferimento ai codici Nimexe corrispondenti non può che corroborare questa tesi, poiché nessuno dei tre codici menzionati (v. supra, paragrafo 3) fa menzione di parti di MPF. Con termini accuratamente selezionati, vi si fa riferimento ai «motori polifase normalizzati» e, senza alcuna ambiguità, ai tre livelli di potenza cui corrisponde l'intera gamma di codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36. Includere, con un'interpretazione estensiva, la sottovoce successiva, che riguarda effettivamente le «parti e pezzi staccati», costituirebbe una forzatura della chiara formulazione utilizzata. Ritengo che un'interpretazione letterale dell'art. 1, n. 1, del regolamento del 1987 non possa che portare ad escludere tali parti. A mio parere, una conclusione in tal senso è già sufficiente a risolvere la controversia in esame.
46.
Sono peraltro convinto che tale conclusione trovi un importante sostegno nell'ordinanza emessa dal presidente della Corte nella causa Enital ( 39 ). L'Enital aveva chiesto, tra l'altro, la sospensione dell'applicazione del regolamento del 1986. Uno dei motivi addotti a sostegno della sua istanza era che nel regolamento del 1986 la Commissione aveva illegittimamente applicato il dazio antidumping alle parti di motori. Il presidente della Corte ha così respinto tale argomento ( 40 ):
«Come la Commissione ha giustamente osservato, si deve convenire che il secondo argomento della richiedente appare, prima facie, assolutamente non pertinente. Risulta infatti dalla semplice lettura della tariffa doganale comune (GU 1985, L 330, pag. 335) e del codice Nimexe (GU L 353, pag. 475) che la voce 85.01 della tariffa doganale comune, dal titolo “macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione” è suddiviso in tre sottovoci:
—
85.01 A (merci destinate ad aeromobili civili);
—
85.01 B (altre macchine e apparecchi);
—
85.01 C (parti e pezzi staccati),
e che il riferimento fatto nel precitato regolamento della Commissione n. 3019/86 alla voce doganale 85.01 B I b) non riguarda le parti e pezzi staccati che sono definiti alla voce 85.01 C. Il rapporto con le voci corrispondenti del codice Nimexe 85.01-33, 85.01-34 e 85.01-36 conferma tale constatazione in quanto queste ultime designano i motori polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW mentre le parti e pezzi staccati di motori sono invece menzionati alle rubriche 85.01-89 e 85.01-90 a cui il precitato regolamento n. 3019/86 non fa riferimento».
47.
Tuttavia, il governo francese sostiene che il riferimento alle «disposizioni vigenti in materia di dazi doganali» di cui all'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987 così come l'esigenza di una certezza del diritto per le autorità doganali nazionali giustificano l'applicazione della regola 2. a) e, quindi, un'interpretazione del regolamento del 1987 nel senso della sua applicabilità all'importazione di parti e pezzi staccati che siano sostanzialmente simili a motori completi. Prima di valutare le eventuali difficoltà che dovrebbero affrontare le autorità nazionali se fosse loro richiesto di applicare il regolamento del 1987 all'importazione di parti e pezzi staccati, ritengo di dover esaminare se il riferimento, inter alia, alla regola 2. a) imponga un'interpretazione dell'ambito materiale del regolamento del 1987 che si discosti dalla sua formulazione letterale.
48.
Il giudice nazionale ha suggerito che un'interpretazione del genere potrebbe sembrare più aderente agli obiettivi dei provvedimenti antidumping in generale e a quelli del regolamento del 1987 in particolare, in quanto distoglie gli importatori dai tentativi di elusione dei dazi antidumping che il legislatore comunitario ha ritenuto necessari e giustificati per difendere l'industria comunitaria dalle pratiche commerciali sleali. Non condivido questa tesi. Come ha giustamente osservato la Commissione, la regola 2. a) esige che l'oggetto incompleto importato presenti le caratteristiche essenziali del prodotto completo corrispondente. Nella sentenza Osram ( 41 ), la Corte ha dichiarato che benché, per effetto di tale regola, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprenda anche l'oggetto completo o finito o smontato o non montato, «la predetta disposizione si applica, come si evince dal suo testo, soltanto quando le parti non montate vengono sdoganate simultaneamente» ( 42 ). Sotto tale profilo, basterebbe all'operatore economico interessato scaglionare o suddividere nel tempo le proprie importazioni per far sì che nessuna partita importata contenga un numero di parti sufficiente a far intervenire la regola 2. a). La ricorrente sostiene che non dovrebbe essere assoggettata al dazio antidumping soltanto per il fatto che non ricorre a pratiche del genere. Essa ha riconosciuto, in udienza, che all'epoca dei fatti aveva talvolta importato contemporaneamente le due parti in argomento. Tuttavia, ciò non dipendeva da una sua scelta ma dalle condizioni di fabbricazione dei suoi fornitori cecoslovacchi.
49.
A mio parere, discende dalla sentenza Osram che, nelle molteplici occasioni in cui la ricorrente ha importato gli statori separatamente dai rotori, non vi è dubbio che la regola 2. a) non possa essere applicata. Ne consegue pertanto che, in quei casi, la prima parte della prima questione posta dal giudice nazionale dev'essere risolta affermativamente, mentre la seconda parte andrebbe risolta negativamente in quanto le importazioni considerate non soddisfano manifestamente i presupposti per l'applicazione della regola 2. a).
50.
Ritengo che la regola 2. a) vada eventualmente applicata soltanto se le parti dichiarate essenziali vengono importate contemporaneamente o sdoganate simultaneamente. Persino in questi casi, non credo possa giustificarsi con la volontà di impedire l'elusione l'applicazione del dazio antidumping a parti come quelle importate dalla ricorrente, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.
51.
La regola 2. a) si applica soltanto in virtù dell'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987, ai sensi del quale si applicano le disposizioni in materia di dazi doganali «fatte salve quelle del presente regolamento» (il corsivo è mio). Non vi è dubbio, a mio parere, che questo riferimento condizionato alla normativa doganale deve essere letto nel suo significato comune e letterale. Una regola generale di interpretazione, come la regola 2. a), non può in nessun caso, per il solo fatto di essere stata richiamata nell'art. 1, n. 5, determinare l'estensione dello specifico ambito di applicazione materiale del dazio istituito dal regolamento del 1987; il suo collocamento in una posizione subordinata («fatte salve» le disposizioni del presente regolamento) non lascia alcun dubbio al riguardo. Va rilevato che le perplessità espresse dal giudice nazionale in ordine all'applicazione della regola 2. a) sono sorte principalmente di fronte agli effetti sproporzionati dell'applicazione del dazio antidumping variabile all'importazione di parti come quelle in argomento. Condivido tali perplessità. Anche se decidessimo di ignorare le condizioni imposte dal regolamento base per l'adozione di regolamenti antidumping specifici, e in particolare la necessità di portare a termine un'inchiesta preliminare per la valutazione del pregiudizio, e assumessimo quindi che il Consiglio poteva legittimamente — il che mi sembra del tutto inverosimile — istituire un dazio antidumping all'importazione di parti di MPF, è del tutto evidente che il Consiglio stesso avrebbe avuto comunque l'obbligo, ai sensi delle disposizioni del regolamento base, di calcolare il margine di dumping e di determinare un'aliquota di dazio che fosse adeguata senza però oltrepassare la misura strettamente necessaria a porre rimedio al pregiudizio causato dalle importazioni considerate a coloro che, nella Comunità, producono oggetti simili. Una valutazione del genere non è stata, com'è noto, effettuata.
52.
Il governo francese sostiene tuttavia che, poiché il Consiglio ha scelto di non applicare alle importazioni di MPF completi un dazio variabile con l'aliquota elevata, che pure avrebbe trovato una giustificazione alla luce dell'inchiesta effettivamente svolta e delle disposizioni del regolamento base, non può ritenersi iniquo il solo fatto che verrebbe applicata un'aliquota variabile di dazio più elevata per le importazioni di parti che non per quelle di motori completi. Questo argomento non può essere accolto. Condivido la tesi della ricorrente quando afferma che l'applicazione pura e semplice del regolamento del 1987 alle parti di motori risulterebbe nell'istituzione di un livello di protezione ingiustamente più elevato contro tali importazioni rispetto a quanto espressamente previsto nel medesimo regolamento per le importazioni di motori completi. A mio parere, una siffatta applicazione del regolamento del 1987 sarebbe in contrasto, tra l'altro, con la base economica del regolamento stesso. Fortunatamente, un'interpretazione lineare dell'art. 1, n. 5, nel senso suggerito nel precedente paragrafo 45, esclude la possibilità di un risultato così fantasioso e insolito.
53.
Quest'interpretazione dell'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987 è avvalorata dal confronto efficacemente delineato in udienza dalla Commissione tra la formulazione dell'art. 1, n. 5, e quella utilizzata in altri «regolamenti antidumping normali» ( 43 ), come il regolamento n. 1739/85 ( 44 ), oggetto della causa Dr Tretter ( 45 ). Ai sensi dell'art. 1, n. 3, di quest'ultimo regolamento, «[a]l dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali», formulazione che differisce da quella dell'art. 1, n. 5, vale a dire «fatte salve [le disposizioni] del presente regolamento» (il corsivo è mio).
54.
Questa tesi mi sembra ulteriormente corroborata dall'argomento fondatamente allegato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, basato sulla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Dr Tretter ( 46 ), in ordine al rapporto corretto tra le disposizioni in materia di dazi antidumping e quelle in materia di dazi doganali. In quell'occasione, la Corte è stata chiamata a decidere se l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 ( 47 ), che istituiva un dazio antidumping su alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone, fosse invalido per il fatto che la voce tariffaria cui esso faceva riferimento comprendeva non soltanto i cuscinetti a sfere in senso tecnico (vale a dire i cuscinetti a movimento radiale) ma anche i cosiddetti cuscinetti a sfere (guide a movimento lineare), benché il procedimento antidumping in esito al quale era stato istituito il dazio in argomento non riguardasse questo tipo di cuscinetti a sfere. La Corte, basandosi sul principio secondo cui, allorché una norma di diritto derivato comunitario ammette più di un'interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato, nonché sul principio che i regolamenti di attuazione devono formare oggetto, se possibile, di un'interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento base ( 48 ), ha dichiarato che il testo stesso della disposizione impugnata, e in particolare l'espressione «di cui alla voce 84.62 della Tariffa doganale comune», consentivano di concludere che l'eventuale classificazione di un prodotto nell'ambito di questa voce della Tariffa doganale comune non comportava automaticamente l'assoggettamento del prodotto di cui trattasi al dazio antidumping previsto da questa disposizione. Ritengo anch'io che emerga dalla sentenza Dr Tretter che il semplice riferimento ad una specifica voce tariffaria non comporta necessariamente che tutti i prodotti compresi in quella voce siano sistematicamente assoggettati al dazio antidumping. Ciò accadrà a seconda della descrizione adottata dal legislatore comunitario nel relativo regolamento antidumping, degli obiettivi di quel regolamento e del contesto generale che ha accompagnato la sua adozione, considerati alla luce dei requisiti imposti dal regolamento base. Nel caso di specie, nessuno di questi fattori giustifica l'applicazione del regolamento del 1987 alle importazioni di parti di motori.
55.
Nella sentenza Dr Tretter, la Corte ha considerato che se il Consiglio avesse inteso assoggettare i cuscinetti a sfere a movimento lineare al dazio antidumping, esso avrebbe, in ogni caso, stabilito ulteriori criteri di distinzione al loro riguardo. La controversia in esame si differenzia dalla causa Dr Tretter in quanto i prodotti che si vorrebbero vedere inclusi nell'ambito di applicazione del dazio antidumping sono in realtà classificati in una sottovoce distinta. Poiché è stato fatto un riferimento specifico alle «parti e pezzi staccati» nella sottovoce 85.01 C, non vi è dubbio a mio parere che, se il Consiglio avesse inteso includere tali parti nell'ambito di applicazione materiale del dazio antidumping, esso avrebbe quanto meno inserito un riferimento a quella sottovoce nell'art. 1, n. 1, del regolamento del 1987.
56.
In base ai vari argomenti esposti nei paragrafi da 41 a 55, sono dell'opinione che la prima questione posta dal giudice nazionale andrebbe risolta dichiarando che il dazio antidumping istituito dai regolamenti controversi si applica soltanto ai MPF finiti o completi, indipendentemente dal fatto che vengano presentati montati o smontati. Se la Corte si convince invece dell'applicabilità della regola 2. a), essa dovrà risolvere anche la seconda questione, posta in subordine dal giudice nazionale. Spetta, ovviamente, a quest'ultimo applicare la regola 2. a) laddove necessario e decidere, alla luce dei fatti di causa, se un oggetto incompleto o non finito presenti le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. In tale ambito il giudice nazionale può, come nel caso di specie, chiedere alla Corte un'interpretazione di quella regola in base ai detti fatti.
57.
Va rilevato, come ha osservato l'avvocato generale Gulmann nelle conclusioni presentate per la causa Develop Dr Eisbein ( 49 ), che la regola 2. a) è stata introdotta nella TDC a decorrere dal 1o gennaio 1972 in conseguenza di una raccomandazione adottata con decisione del Consiglio il 21 giugno 1971 ( 50 ), allo scopo di «agevolare le operazioni doganali» affinché l'importatore che importa separatamente tutti i pezzi necessari per costruire un prodotto finito abbia «la possibilità di far classificare questi elementi come articolo finito, il che significa che non sarà necessaria una classificazione nelle voci relative ai pezzi e accessori della merce di cui trattasi — qualora esistano dette voci — né nelle voci doganali in cui rientrerebbero altrimenti detti pezzi staccati» ( 51 ). Emerge chiaramente dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Develop Dr Eisbein che oggetto del giudizio era in quel caso la seconda frase della regola 2. a), vale a dire la fattispecie che ricorre quando le parti o gli elementi costitutivi di un prodotto completo vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento smontati o non montati. In quell'occasione, la Corte ha dichiarato che emergeva chiaramente dal tenore della seconda frase della detta regola che quelle parti o quegli elementi vanno considerati come «un oggetto completo» ( 52 ), e che «non occorre tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo» ( 53 ). Il caso di specie è del tutto diverso in quanto verte sulla prima frase della regola 2. a). Nessuno ha mai sostenuto che le importazioni controverse effettuate dalla ricorrente comprendessero tutte le parti necessarie per fabbricare quanto meno un MPF elettrico normalizzato, senza considerare poi i motori speciali, per i quali venivano utilizzate le parti importate. Inoltre, la regola 2. a) si applica, eventualmente, soltanto in virtù dell'art. 1, n. 5, del regolamento del 1987 al quale è quindi subordinata. La natura particolare dei prodotti sui quali va a gravare il dazio antidumping, cioè i motori elettrici, incide sulle modalità di applicazione della regola stessa. Supponendo che lo statore ed il rotore venissero importati contemporaneamente (v. paragrafo 50), possiamo forse considerare, come sostiene il governo francese, che presentano le caratteristiche essenziali di un oggetto completo o finito?
58.
Sebbene alcune caratteristiche importanti del motore, come la sua potenza, derivino principalmente dalla combinazione dello statore con il rotore, questa non è, a mio parere, una circostanza sufficiente. Come ha giustamente affermato la ricorrente, la combinazione dello statore e del rotore non ha né l'aspetto interno né quello esterno di un MPF e non può, senza l'aggiunta di varie altre parti importanti (v. paragrafo 23), svolgere la propria funzione fondamentale, che è quella di convertire l'energia elettrica in energia meccanica. Senza queste parti, non si può, a mio parere, considerare che presenti le «caratteristiche essenziali» di un motore elettrico. Questa mia tesi è avvalorata dalla sentenza pronunciata di recente dalla Corte nella causa GoldStar Europe ( 54 ), richiamata dalla Commissione in udienza. La Corte, chiamata a giudicare se la Commissione, nel-l'adottare una sottovoce tariffaria per merci precedentemente classificate come «parti» di videoregistratori, e che erano state descritte come «insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione (...), equipaggiati con le loro teste di lettura e di registrazione e riproduzione (mecadeck)», avesse validamente esercitato i poteri ad essa attribuiti dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 2658/87 ( 55 ) per l'adozione di misure di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, non ha accolto l'argomento proposto dalla Commissione in base alla regola 2. a), ovvero che «il mecadeck costituisce la parte essenziale del videoregistratore poiché contiene da solo tutti gli elementi che caratterizzano la funzione dell'apparecchio, vale a dire la registrazione e la riproduzione di immagini e suoni» ( 56 ). La Corte ha dichiarato che:
«Occorre rilevare al riguardo che, se gli elementi meccanici che compongono un mecadeck sono indispensabili per le funzioni specifiche di un videoregistratore, ciò è altrettanto vero per gli elementi elettronici. Ebbene, le caratteristiche essenziali di un videoregistratore consistono nella combinazione di elementi meccanici ed elementi elettronici» ( 57 ).
59.
A mio parere, le caratteristiche essenziali di un MPF consistono nella combinazione delle varie parti importanti, necessarie perché vengano svolte le funzioni di un motore elettrico. Ritengo inoltre che, nei limiti in cui l'applicazione della regola 2. a) ad un dazio antidumping dipende dalle finalità di quel dazio e dall'uso che verrà fatto delle importazioni considerate, e nelle circostanze del caso di specie, in cui la ricorrente produce motori speciali, progettati dai suoi stessi tecnici, avvalendosi di macchinari di alta precisione e di manodopera specializzata, sia molto difficile affermare che la combinazione di un rotore e di uno statore presenti le caratteristiche essenziali di un MPF completo o finito. Concludo pertanto che, qualora la Corte ritenesse di dover risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale, essa dovrebbe dichiarare che uno statore con avvolgimento combinato ed un rotore completo di albero non presentano le caratteristiche essenziali di un MPF completo o finito assoggettato al dazio antidumping.
60.
Dalle conclusioni suggerite per le prime due questioni emerge chiaramente che i regolamenti non hanno istituito alcun dazio antidumping sulle importazioni di parti e pezzi staccati e la terza questione andrebbe quindi risolta in tal senso.
V — Conclusioni
61.
Ritengo pertanto che le questioni poste dal Finanzgericht della Renania-Palatinato vadano risolte nel modo seguente:
«1)
L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, e l'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, devono essere interpretati nel senso che istituiscono un dazio antidumping soltanto all'importazione di motori elettrici polifase normalizzati completi o finiti (quand'anche smontati o non ancora montati). Il punto 2. a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata dev'essere interpretato nel senso che i motori elettrici polifase incompleti o non finiti non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio antidumping istituito dai detti regolamenti.
2)
Nell'ipotesi in cui le disposizioni sopra menzionate debbano essere interpretate, in forza del punto 2. a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nel senso che si applicano alle merci incomplete o non finite, uno statore con avvolgimento combinato ad un rotore completo di albero non presentano le caratteristiche essenziali di un motore elettrico polifase normalizzato o speciale, completo o finito.
3)
Le dette disposizioni non prevedono l'applicazione di un dazio antidumping all'importazione di parti di motori elettrici polifase normalizzati».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU L 280, pag. 68.
( 2 ) GU L 83, pag. 1.
( 3 ) Il titolo completo del regolamento del 1987, come appare nella Gazzetta ufficiale, è «Regolamento (CEE) n. 864/87 del Consiglio del 23 marzo 1987 che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fìssa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio».
( 4 ) GU L 345, pag. 1.
( 5 ) GU L 368, pag. 1. Un nuovo codice numerico della «Nomenclatura combinau» («NC») é stato assegnato nel 1987 ai prodotti in argomento nella causa principale, in conformità al nuovo sistema di tariffe e di classificazione istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; v. infra, nota 6).
( 6 ) V. Kapteyn e Verloren Van Themaat: Introduction to the Law of the European Communities, Gormley, seconda edizione, 1989, pag. 812.
( 7 ) GU L 201, pag. 1.
( 8 ) Le norme attualmente in vigore sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). Il 19 luglio 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU C 319, pag. 10). Tale proposta è diretta, inter alia, a conformarsi alle modifiche introdotte alle norme antidumping del GATT, concordate nell'ambito degli accordi multilaterali dell'Uruguay Round stipulati nel 1994.
( 9 ) V. Kapteyn e Verloren Van Themaat (citato in nota 7), pag. 812.
( 10 ) V. art. 13, n. 1, del regolamento base.
( 11 ) V. art. 13, n. 3, del regolamento base.
( 12 ) La Commissione ha sottolineato in udienza che il regolamento del 1987 è stato l'unico provvedimento antidumping che abbia mai imposto un dazio variabile su prodotti non montati, provvedimento che è stato ora abrogato. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento base, i dazi antidumping scadono di regola dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore. Tale affermazione può sembrare in qualche modo contrastante con la tesi formulata dall'avvocato generale Van Gerven nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite C-305/86 e C-160/87 (sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945), laddove rileva che il Consiglio e la Commissione «ricorrono in pratica regolarmente all'istituzione di un dazio variabile che viene calcolato sulla base della differenza fra un prezzo minimo ed il prezzo all'esportazione (oppure il prezzo applicato al primo compratore indipendente)» (v. paragrafo 39 delle conclusioni). La validità del regolamento del 1987 è stau confermata dalla Corte nell'ambito di quella causa ma non è chiaro se il commento, sopra citato, dell'avvocato generale Van Gerven, fosse riferito a prodotti non montati.
( 13 ) Regolamento n. 3618/86 (citato in nota 4), pag. 11. Questa regola è suta riprodotta pressoché testualmente nel regolamento n. 2658/87 (citato in nota 5), pag. 15.
( 14 ) Esso sottolinea che le parti dei motori sono menzionate nel 34o‘considerando’ del regolamento del 1987, ma non ne viene fatta ulteriore menzione nei due regolamenti.
( 15 ) In udienza, il legale della ricorrente ha richiamato il 29o‘considerando’ del regolamento del 1987 a sostegno della sua tesi secondo cui il legislatore comunitario, pur consapevole del fatto che parti di motori venivano importate separatamente nella Comunità, ha tuttavia deliberatamente deciso di non includere tali parti nell'ambito di applicazione del regolamento.
( 16 ) Sentenza 12 dicembre 1985, causa 165/84, Krohn/Balm (Race. pag. 3997, punto 13).
( 17 ) Sentenza 11 luglio 1978, causa 6/78, Union française de céréales (Race. pag. 1675).
( 18 ) V. sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73, Osram (Race. pag. 477).
( 19 ) In risposta ad un quesito posto in udienza, il legale della ricorrente ha ammesso che, benché per molte delle importazioni in argomento le parti fossero state importate separatamente, in altre occasioni esse venivano importate assemblate.
( 20 ) Sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr Eisbein (Race. pag. I-2655).
( 21 ) Semenza 13 dicembre 1989, causa C-26/88, Brother International/Hauptzollamt Giessen (Racc. pag. 4253).
( 22 ) La ricorrente cita la sentenza 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 427), a sostegno della sua argomentazione.
( 23 ) A sostegno di questa tesi, la ricorrente richiama essenzialmente la sentenza Krohn, citata in nou 17.
( 24 ) Sentenza 24 giugno 1993, causa C-90/92, Trener (Racc, pag. I-3569).
( 25 ) L'agente della Commissione ha citato, a mo di esempio, l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3).
( 26 ) Si può, in sintesi: i) calcolare la differenza tra il prezzo minimo di un motore completo e il prezzo di ciascuna delle parti importate pagato dal primo acquirente indipendente; li) calcolare la differenza tra il prezzo minimo di un motore completo e il prezzo di vendita di un MPF normalizzato; iii) calcolare la differenza tra il prezzo minimo di un motore incompleto ed il prezzo pattuito con l'acquirente finale di quel motore incompleto.
( 27 ) La Commissione si riferisce in proposito alla sentenza Develop Dr Eisbein (citau in nota 21), punto 18.
( 28 ) Sentenza 13 dicembre 1994, causa C-401/93 (Racc. pag. I-5587).
( 29 ) Il governo francese fa riferimento al fatto che in alcune operazioni di pulitura e di decontaminazione, ad esempio, uno statore combinato con un rotore può essere utilizzato per azionare una pompa.
( 30 ) Citata in nota 13.
( 31 ) Ciò risulta dal fatto che il prezzo minimo fissato dal regolamento del 1987 era basato sui prezzi di costo dei più efficienti tra i produttori comunitari di MPF completi, anziché su quelli del produttore comunitario medio (nel regolamento provvisorio del 1986 esso era ricavato in base ai costi medi). Secondo il governo francese, se fosse stato utilizzato un costo di riferimento più elevato, sarebbe stato necessario adottare un dazio antidumping concepito in modo da incrementare i prezzi all'importazione del 60%, quando invece quello adottato dal regolamento del 1987 ha incrementato i prezzi all'importazione soltanto del 35% circa. Questa tesi trova sostegno nelle conclusioni presentate dall'avvocato generale Van Gerven nella causa Neotype Techmashexport, citata in nota 13, nelle quali ha affermato che il dazio antidumping fissato dal regolamento del 1987 «rappresenta un aumento di circa il 25% rispetto ai prezzi all'importazione praticati durante il periodo di riferimento» ed era quindi «notevolmente inferiore ai margini di dumping accertati» (paragrafo 10 delle conclusioni).
( 32 ) Causa 183/73, citata in nota 19.
( 33 ) Ibidem, punto 6 della sentenza.
( 34 ) Ibidem, pag. 488 delle conclusioni.
( 35 ) Punto 7 della sentenza e pag. 489 delle conclusioni.
( 36 ) Citata in nota 17 (punto 13 della sentenza).
( 37 ) Ibidem, punto 14 della sentenza.
( 38 ) A sostegno di tale tesi, sarà utile notare che il testo francese della sottovoce 85.01 C, a differenza delle versioni inglese e tedesca, fa menzione di «parties et pièces détachées» (il corsivo è mio).
( 39 ) Ordinanza 16 gennaio 1987, causa 304/86 R, Enital/ Consiglio e Commissione (Racc. pag. 267).
( 40 ) Ibidem, punto 15 dell'ordinanza.
( 41 ) Citata in nota 19.
( 42 ) Ibidem, punto 7 della sentenza.
( 43 ) V. supra, paragrafo 32.
( 44 ) Citato in nota 26.
( 45 ) Citata in nota 25.
( 46 ) Ibidem.
( 47 ) Citato in nota 26.
( 48 ) La Corte ha citato la sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 4063), per quanto riguarda il primo principio menzionato e la sentenza 10 marzo 1971, causa 38/70, Tradax (Racc. pag. 145, punto 11), in ordine al secondo.
( 49 ) Citau in nou 21; v. nou 12 delle conclusioni.
( 50 ) GU 1971, L 137, pag. 10.
( 51 ) Vedi causa Develop Dr Eisbein, paragrafo 19 delle conclusioni. L'avvocato generale cita la sentenza 29 maggio 1979, causa 165/78, IMCO (Racc. pag. 1837), a sostegno della sua tesi. In quella sentenza la Corte ha dichiarato che la regola 2. a) «comprende unto articoli non ancora montati quanto articoli smontati» e che «— nella misura in cui permettono la fabbricazione di un articolo completo — [i pezzi non ancora montati] sono soggetti alle stesse disposizioni che valgono per l'articolo completo, anche se la Tariffa doganale comune contiene una voce specifica per i pezzi suceaţi e accessori».
( 52 ) Loc. cit., punto 17.
( 53 ) Loc. cit., punto 19.
( 54 ) Citata in nou 29.
( 55 ) Citato in nou 5.
( 56 ) V. sentenza GoldStar Europe (citata in nota 29), punto 23.
( 57 ) Ibidem, punto 26.
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