CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAEL B. ELMER
presentate il 16 marzo 1995 ( *1 )
Introduzione
1.
Se le pastiglie per la gola delle marche «Pulmoll» e «Valda» nonché gli elisir delle marche «elisir Sangart» e «Quintonine» siano «prodotti farmaceutici» di cui al capitolo 30 della Tariffa doganale comune.
Su tale questione la Corte deve pronunciarsi nel presente procedimento.
Fatti
2.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ( 1 ), modificato dall'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1988, n. 1714 ( 2 ), prevede norme per la concessione di restituzioni alle imprese che utilizzano zucchero per la fabbricazione di taluni prodotti chimici, fra l'altro di «prodotti farmaceutici» di cui al capitolo 30 della Tariffa doganale comune.
La Distrithera SARL, per il tramite del direttore Patrick Colin, riceveva nel 1987-1990 la somma di 2371976,78 FF in forza dei citati regolamenti per restituzioni relative allo zucchero utilizzato nelle pastiglie Pulmoll rosse e verdi, nell'elisir Sangart e nella Quintonine da essa dichiarati come prodotti farmaceutici. La SA Laboratoires Valda riceveva nello stesso periodo, per il tramite del direttore Daniel Dupré, la somma di 1728760 FF per restituzioni relative allo zucchero utilizzato nelle pastiglie Valda, prodotte a base di gelatina e gomma arabica, da essa dichiarate come prodotti farmaceutici.
L'amministrazione finanziaria decideva però che non si trattava di prodotti farmaceutici e classificava le pastiglie nel capitolo 17 della Tariffa doganale comune («Zuccheri e prodotti a base di zuccheri») e gli elisir nel capitolo 22 («Bevande, liquidi alcolici ed aceti»), chiedendo la ripetizione delle restituzioni versate e intentando constestualmente procedimenti penali nei confronti dei direttori delle due società.
3.
Quanto alla composizione delle pastiglie per la gola di cui trattasi, è stato chiarito alla Corte che una pastiglia Pulmoll rossa è sostanzialmente costituita da zucchero, terpina (3,8 mg), mentolo (0,76 mg), cloridrato di amilocaina (0,152 mg), glicerrizina (7,6 mg) nonché eccipienti, aromi e coloranti.
Una pastiglia Pulmoll verde è composta, analogamente, soprattutto di zucchero con mentolo (1,52 mg), oli essenziali di menta piperita (0,19 mg), olio di eucalipto (0,76 mg) nonché eccipienti, aromi e coloranti.
Le pastiglie Valda sono sostanzialmente composte di zuccheri e gelatina o gomma arabica, e inoltre di mentolo (3,28 mg per g), eucaliptolo (0,451mg per g) e timolo (1,6 mg per g), guaiacolo (1,6 mg per g) e terpinolo (1,6 mg per g).
Ogni bottiglia di elisir Sangart è composta, stando alle informazioni fornite, di acqua distillata (100 cm3), sciroppo (25 cm3) e alcool a 90o (16 cm3), con l'aggiunta di 0,005 g di arseniato di sodio, 0,02 g di nucleinato di sodio, 1 g di noce vomica, 1,5 g di estratto di fegato di vitello nonché varie sostanze aromatiche.
100 g di elisir Quintonine contengono, oltre ad acqua, alcool a 96o e zucchero nonché talune sostanze amare e aromatiche (cannella, cola, arancia amara, chinino), 0,003 g di noce vomica e 0,068 g di glicerofosfato di calcio.
Questioni pregiudiziali
4.
Nel corso dei procedimenti penali pendenti dinanzi ai giudici a quo sono sorti dubbi sull'interpretazione della Tariffa doganale comune.
Nel procedimento C-106/94 (Patrick Colin) la Cour d'appel di Bourges ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«—
Se, tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie Pulmoll rosse rientrino nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I, o del capitolo 30 della Tariffa doganale comune “Prodotti farmaceutici” — voce 30-4.
—
Se, tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie Pulmoll verdi rientrino nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce D I, o del capitolo 30 della Tariffa doganale comune “Prodotti farmaceutici” — voce 30-4.
—
Se, tenuto conto della sua composizione, presentazione e funzione, l'elisir Sangart rientri nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune “Prodotti farmaceutici”.
—
Se, tenuto conto della sua composizione, presentazione e funzione, la Quintonine rientri nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune “Prodotti farmaceutici”».
Nel procedimento C-139/94 (Daniel Dupré) il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«—
Se il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 della Tariffa doganale comune, possa essere interpretato nel senso che si applichi a merci la cui composizione (percentuale in peso) differisca da quella indicata nell'art. 1 del medesimo testo.
—
In caso di soluzione negativa della prima questione, se il capitolo 30-04 della nomenclatura doganale, relativo ai medicamenti, vada interpretato nel senso che includa un prodotto a base di zucchero, ma e soprattutto di sostanze aromatizzanti attive con proprietà medicinali in proporzioni tali da essere utilizzato essenzialmente a fini terapeutici e profilattici».
Le voci doganali di cui è causa
5.
In ambedue i procedimenti i fani si sono svolti sia prima sia dopo l'istituzione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), che ha sostituito nel 1988 la nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: il «CCD»). Tale modifica, di cui non si trova traccia nelle questioni sollevate, non ha rilevanza fondamentale per quanto riguarda il merito delle cause. Le note esplicative che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono un importante ( 3 ), benché non vincolante ( 4 ), contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, cui farò riferimento in prosieguo, sono state elaborate dal consiglio di cooperazione doganale (per quanto riguarda la nomenclatura CCD) nonché dal comitato del sistema armonizzato (per quanto riguarda la NC).
6.
Il capitolo 17 della Tariffa doganale riguarda gli «zuccheri e prodotti a base di zuccheri» e la voce 17.04 comprende, sia secondo la nomenclatura CCD sia secondo la nomenclatura NC, i «prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao».
Le note esplicative di tale voce sono identiche a quelle del consiglio di cooperazione doganale e del comitato del sistema armonizzato:
«Questa voce comprende la maggior parte delle preparazioni alimentari a base di zuccheri, solide o semisolide, in generale pronte per l'immediato consumo e comunemente conosciute sotto il nome di dolciumi o di confetture.
Fra questi prodotti si possono citare:
(...) Le preparazioni presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse, costituite essenzialmente da zucchero (anche addizionato di altre sostanze alimentari quali l'amido o la farina) e da agenti aromatizzanti (comprese le sostanze quali l'alcool benzilico, il mentolo, l'eucaliptolo e il balsamo di tolù). Tuttavia, quando un agente aromatizzante suscettibile di possedere ugualmente delle proprietà medicinali entra nella composizione di ogni pastiglia o caramella in una proporzione tale che la preparazione può essere utilizzata a fini terapeutici o profilattici, le pastiglie o caramelle rientrano allora nella voce 30.03».
Il comitato della nomenclatura ha stabilito che la voce 17.04 comprende fra l'altro i prodotti seguenti:
«Caramelle contro la tosse costituite da zucchero (99% circa), addizionato con percentuali ridotte di sostanze varie quali mentolo, eucaliptolo, anice, tolù, farfara, marrubio, benzoino, ecc., avvolti in carta da caramella su cui è riprodotta la denominazione commerciale del prodotto, la composizione e in certi casi un disegno di un uomo che tossisce».
Il regolamento della Commissione 19 marzo 1985, n. 717 ( 5 ) ( 6 ), di cui alle questioni dei due giudici nazionali, descrive le pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola indicando che contengono sostanze aromatizzanti che possono anche avere proprietà medicinali ma in proporzioni troppo scarse per conferire la caratteristica di medicamento ai sensi della nota 1 del capitolo 30.
L'art. 1 del regolamento recita:
«Articolo 1
Le pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, aventi la seguente composizione (percentuale in peso):
— saccarosio, glucosio e caramello:
99,5
— canfora:
0,007
— mentolo:
0,207
— eucaliptolo:
0,069
— balsamo di tolù:
0,003
— timolo:
0,069
— alcole benzilico:
0,138
devono essere classificate nella sottovoce della Tariffa doganale comune:
17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao».
7.
Il capitolo 22 della Tariffa doganale comprende le «bevande, liquidi alcolici e aceti». La voce 22.09 della nomenclatura del CCD è identica alla voce 22.08 della NC e comprende:
«Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% voi; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande».
Stando alle note esplicative, questa voce comprende:
«Le bevande alcoliche, talvolta denominate “complementi alimentari”, destinate a mantenere l'organismo in buona salute. Esse possono, ad esempio, essere a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di lecitina, di prodotti chimici, ecc. ed essere addizionate di vitamine e di composti del ferro».
8.
Il capitolo 30 della Tariffa doganale comprende i «prodotti farmaceutici». La voce 30.03 della nomenclatura CCD, intitolata «Medicamenti per la medicina umana o veterinaria» corrisponde alla voce 30.04 della NC, la quale comprende i «medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto».
Dalle note introduttive del capitolo 30 della nomenclatura CCD risulta che:
«Il termine medicamenti, ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:
a)
ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici:
b)
ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici».
Stando alle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale nonché del comitato del sistema armonizzato:
«(...) le preparazioni presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse, costituite essenzialmente da zucchero (anche addizionato di altre sostanze alimentari quali la gelatina, l'amido o la farina) e da agenti aromatizzanti (comprese le sostanze, quali l'alcole benzilico, il mentolo, l'eucaliptolo e il balsamo di tolù) rientrano nella voce n. 17.04 purché, quando un agente aromatizzante è suscettibile di possedere anche proprietà medicinali, la proporzione nella quale entra nella composizione di ogni pastiglia o caramella sia tale da non permettere alla preparazione di essere utilizzata a fini terapeutici o profilattici».
Procedimento dinanzi alla Corte
9.
Il signor Patrick Colin osserva che le pastiglie rosse Pulmoll contengono effettivamente sostanze attive in dosi ridotte. Tuttavia sarebbe decisivo il fatto che tali sostanze sviluppano complessivamente un effetto terapeutico con la conseguenza che le pastiglie vanno classificate nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune, relativo ai prodotti farmaceutici. L'alto contenuto di zucchero sarebbe irrilevante in proposito. Esso è usato molto spesso come eccipiente in prodotti classificati nel capitolo 30. Per quanto riguarda in particolare gli elisir, il signor Colin sostiene inoltre che la Corte, nella sentenza Bioforce ( 7 ), ha ammesso che un prodotto doveva essere classificato nella voce 30.04 e non nella voce 22.08 nonostante un rilevante contenuto di alcool, proprio perché quest'ultimo era presente solo come «coadiuvante, conservante e supporto dei principi attivi del detto prodotto».
10.
Il signor Daniel Dupré ha osservato che le pastiglie Valda sono medicamenti ai sensi della legge francese per l'attuazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22, pag. 369), e che a suo parere esse devono del resto essere considerate altresì medicinali in forza della giurisprudenza della Corte in materia. Ai sensi della citata direttiva «ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale è altresì considerata medicinale». Il requisito inerente alla «funzione» è soddisfatto dalle pastiglie Valda e il loro contenuto di zucchero è irrilevante in proposito. Contemporaneamente le pastiglie Valda soddisfano il requisito, stabilito dalla direttiva, della «presentazione» come medicinale, poiché sulla confezione del prodotto vengono indicate in modo chiaro le dosi e la composizione, così come il prodotto è sottoposto alle norme nazionali in materia di distribuzione di prodotti farmaceutici. Infine le pastiglie Valda sono composte da ingredienti diversi da quelli di cui al regolamento n. 717/85 e non sono del resto contenute nell'elenco delle pastiglie per la gola che, secondo il consiglio di cooperazione doganale, vanno classificate nella voce 17.04.
11.
La Commissione e il governo francese ritengono che sia le pastiglie Pulmoll sia le pastiglie Valda vadano classificate nella voce 17.04 poiché sostanzialmente composte da zucchero e perché gli altri componenti sono presenti in dosi così ridotte da non poter svolgere le funzioni terapeutiche o profilattiche necessarie per la classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura CCD o NC.
La Commissione osserva a mo' d'esempio che il mentolo contenuto sia nelle pastiglie Valda sia nelle pastiglie Pulmoll è una sostanza aromatica che può effettivamente possedere talune caratteristiche medicinali. Tuttavia, solo se la sostanza è presente in quantità tali da produrre un effetto terapeutico o profilattico essa può essere classificata nel capitolo 30. La percentuale di mentolo in peso nelle pastiglie Valda e Pulmoll è dello 0,0328% per le prime e dello 0,076% per le seconde, cioè ancora inferiore alle pastiglie citate nel regolamento n. 717/85, che sono classificate nella voce 17.04.
Per quanto riguarda più in particolare l'elisir Sangan e la Quintonine, il governo francese e la Commissione hanno sostenuto che si tratta di prodotti che per la loro composizione costituiscono bevande «cordiali» o toniche e, pertanto, tenuto conto del loro contenuto di alcool, vanno classificate nella voce 22.09 (nomenclatura CCD) e 22.08 (NC). Ciò sarebbe confermato dalle note esplicative della CCD, da cui risulta che questa voce comprende le «bevande alcoliche, talvolta denominate “complementi alimentari”, destinate a mantenere l'organismo in buona salute». Tali prodotti sono infatti volti unicamente ad agevolare la digestione e a combattere l'anoressia e la fatica. Essi non sono quindi volti, viste le loro «proprietà», a prevenire o curare una determinata malattia e non possono quindi essere classificati come medicinali. La maggior parte degli ingredienti di questi prodotti non hanno alcun effetto terapeutico, mentre gli elementi medicinali sono inefficaci nei confronti di determinate malattie ovvero sono contenuti in dosi troppo ridotte per poter svolgere un'efficacia terapeutica o profilattica da comportare una diversa classificazione doganale.
Parere
12.
Le questioni sollevate nel procedimento C-106/94 vanno intese nel senso che sono volte a ottenere l'interpretazione del capitolo 30 della Tariffa doganale comune e non riguardano la classificazione doganale di determinati prodotti.
13.
Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, tenuto conto degli imperativi della certezza del diritto, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venir reperito in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, come definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune. Solo in tal modo, infatti, è garantita l'applicazione non equivoca della disposizione considerata, tanto per l'operatore economico interessato quanto per le autorità che devono interpretarla (v. sentenza 31 marzo 1992, Hamlin Electronics ( 8 )).
14.
La descrizione del prodotto non è decisiva. Infatti, come ha dichiarato l'avvocato generale Gulmann nelle conclusioni presentate nella causa Bioforce ( 9 ), è «evidente che la presentazione di un prodotto non basta di per sé affinché sia considerato un medicamento. Fare della presentazione di un prodotto un criterio decisivo per la sua classificazione doganale potrebbe portare al risultato che una particolare presentazione del prodotto sia sufficiente a farlo classificare in una voce doganale, anche se le sue caratteristiche obiettive non corrispondono ai criteri fissati dalla relativa voce doganale. Questo risultato è in contrasto con il principio della certezza del diritto e potrebbe comportare una discriminazione arbitraria».
15.
Rispetto alla Tariffa doganale non è neppure decisivo come un determinato prodotto sia considerato dalla normativa comunitaria o da quella dei singoli Stati membri in materia di commercio di medicinali. Ciò si desume anche dalle considerazioni generali del capitolo 30 nelle note esplicative della Tariffa doganale comune, da cui risulta che: «Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (...), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».
La nozione di medicinale, quale stabilita nella citata direttiva del Consiglio 65/65/CEE, è quindi diversa da quella di cui alla Tariffa doganale. La direttiva «ha lo scopo di eliminare — almeno in parte — gli ostacoli negli scambi delle specialità medicinali all'interno della Comunità, pur perseguendo il fine essenziale di salvaguardare la salute pubblica» ( 10 ). Pertanto la direttiva, per favorire gli scambi e contestualmente la tutela della salute, assoggetta una gamma relativamente ampia di prodotti al regime di controllo quale disciplinato dalla normativa sui medicinali.
16.
Viceversa, il criterio per la classificazione doganale in quanto medicinali è costituito dall'applicazione terapeutica o profilattica. Le note esplicative sia della voce 30.03 della nomenclatura CCD sia della voce 30.04 della nomenclatura NC sono estremamente chiare su questo punto ( 11 ): l'addizione di sostanze aventi una certa efficacia medicinale non comporta automaticamente una classificazione nel capitolo 30.
17.
Su questo principio è anche fondato il regolamento della Commissione n. 717/85, citato nelle questioni pregiudiziali. Con tale regolamento le pastiglie contro la tosse e il mal di gola contenenti sostanze che a certe dosi possono avere una determinata efficacia medicinale sono classificate nella voce 17.04.
Non si può del resto ritenere che tale regolamento non si limiti a disporre che un certo prodotto specifico con una certa composizione specifica rientra nella voce 17.04 e non disponga nulla sulla classificazione doganale delle pastiglie per la tosse con una diversa composizione.
La prima questione del Tribunal de grande instance di Parigi, volta a stabilire se il regolamento n. 717/85 comprenda merci la cui composizione (in percentuale del peso) sia diversa da quella di cui all'art. 1 del regolamento, va quindi risolta in senso negativo.
18.
La Commissione ha effettuato nelle sue osservazioni un approfondito esame delle varie sostanze attive delle pastiglie per la gola di cui è causa. Ne risulta che i principi attivi sono presenti in dosi così ridotte da confermare il punto di partenza — cioè la classificazione come zuccheri e prodotti a base di zucchero nella voce 17.04 — in quanto il componente principale è zucchero.
Infatti le pastiglie rosse Pulmoll contengono ad esempio la sostanza terpina, così come le pastiglie Valda contengono timolo. Nonostante il fatto che queste sostanze, stando alle informazioni specializzate disponibili, possano avere, a certe dosi, efficacia terapeutica o profilattica analoga a quella di un medicinale, si deve però rilevare che esse sono presenti nelle pastiglie di cui trattasi in quantitativi così limitati da non avere nessun effetto neanche in caso di assunzione del numero giornaliero massimo indicato sulla confezione ( 12 ). Le pastiglie per la gola vanno pertanto classificate nel capitolo 17, voce 17.04, «Zuccheri e prodotti a base di zuccheri», perché non sono state provate caratteristiche obiettive che ne comportino la classificazione in altri capitoli o voci doganali.
19.
I componenti principali dell'elisir Sangart e della Quintonine sono acqua distillata, zucchero e alcool, e sono ambedue prodotti da bere. Essi vanno pertanto classificati nella voce 22.09 della nomenclatura CCD (voce 22.08 della NC) come «alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% voi; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande», a meno che non risultino caratteristiche obiettive tali da comportare la classificazione in altri capitoli o voci doganali.
Dal punto 1, lett. a), delle note introduttive al capitolo 30 deriva espressamente che tale capitolo non comprende: «gli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande toniche e acque minerali)». Questi prodotti rientrano in altre voci doganali la cui descrizione corrisponde alle loro caratteristiche obiettive.
Nelle osservazioni della Commissione è contenuto un esame approfondito dei pochissimi principi attivi contenuti negli elisir. Ad esempio si osserva che l'arseniato di sodio viene tradizionalmente utilizzato per la cura delle anemie, ma, poiché ogni bottiglia di elisir Sangart di 141 cm3 contiene unicamente 0,005 mg di tale sostanza, qualunque effetto terapeutico va escluso. Pertanto, poiché per gli elisir di cui trattasi non sono state accertate caratteristiche obiettive che possano comportarne una classificazione doganale diversa, analogamente a quanto concluso per le pastiglie per la gola, anche tali prodotti non possono essere classificati nel capitolo 30.
Conclusione
20.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate:
«—
Il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, modificato con regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1990, n. 2723, va interpretato nel senso che non comprende prodotti la cui composizione (in percentuale del peso) sia diversa da quella indicata all'art. 1 del regolamento.
—
La Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che la nozione di “prodotti farmaceutici” di cui al capitolo 30 non comprende pastiglie per la gola ed elisir aventi la composizione dei prodotti di cui trattasi nel caso di specie».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) GU L 94, pag. 9.
( 2 ) GU L 152, pag. 23.
( 3 ) V. sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363).
( 4 ) V. sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Eisbein (Racc. pag. I-2655).
( 5 ) GU L 78, pag. 13.
( 6 ) Come osserva la Commissione, il regolamento n. 717/85 riguarda la nomenclatura del CCD. Norme identiche in forza della NC sono però entrate in vigore con il regolamento della Commissione 24 settembre 1990, n. 2723 (GU L 261, pag. 24).
( 7 ) Sentenza 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45).
( 8 ) Causa C-338/90 (Racc. pag. I-2333).
( 9 ) V. nota 7.
( 10 ) V. sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom (Racc. pag. 3883).
( 11 ) V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
( 12 ) Secondo Martindale, The Extra Pharmacoopia, Londra, 1989, ad esempio, la dose quotidiana consigliata di terpina è di 500-800 mg e la sostanza timolo è attiva a dosi giornaliere di 3 g. Una pastiglia rossa di Pulmoll contiene 3,8 mg di terpina e una pastiglia Valda 1,6 mg di timolo.
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