Conclusioni dell avvocato generale
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A - Introduzione
1 Il presente ricorso verte su tre direttive relative al settore delle assicurazioni. La Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di non aver integralmente attuato nell'ordinamento nazionale, entro i termini prescritti, tali direttive o di non averla informata di tale attuazione.
2 La causa C-109/94 riguarda la direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (1). A norma dell'art. 12 di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a modificare le loro disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro un termine di 18 mesi e ad informarne immediatamente la Commissione.
3 La causa C-207/94 verte sulla direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (2). A norma dell'art. 32 di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a modificare le loro disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro un termine di 18 mesi e ad informarne immediatamente la Commissione.
4 La causa C-225/94 riguarda infine la direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettiva della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (3). A norma dell'art. 30 di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a modificare le loro disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro un termine di 24 mesi e ad informarne immediatamente la Commissione.
5 In ciascuno di questi tre casi la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE dopo aver messo la Repubblica ellenica nelle condizioni di presentare le sue osservazioni. La Repubblica ellenica ha reso noto alla Commissione che i lavori di attuazione delle suddette direttive non erano ancora conclusi. La Commissione ha quindi presentato in tutti e tre i casi un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Su corrispondente domanda della Repubblica ellenica, la Corte di giustizia ha disposto la riunione di queste tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
B - Parere
6 La Repubblica ellenica non contesta il fatto di non aver attuato nell'ordinamento interno le tre direttive citate entro i termini ad essa a tal fine prescritti dalla Commissione nei pareri motivati.
7 La convenuta chiede tuttavia che il ricorso venga respinto. Essa sostiene, sotto tale profilo, che nel giugno 1992 è stato elaborato un progetto di decreto presidenziale che doveva servire all'attuazione nell'ordinamento nazionale delle tre direttive controverse. Tale progetto sarebbe stato sottoposto all'esame del Symvoulio Epikrateias (Consiglio di Stato) nel marzo 1994. Le ragioni di tale ritardo sarebbero da ricondurre al fatto che il progetto sarebbe stato assoggettato ad un esame approfondito da parte delle autorità competenti e che nel periodo in questione si sarebbero inoltre verificati alcuni cambiamenti fra i titolari dei ministeri e delle amministrazioni competenti. Il Consiglio di Stato ha deciso che non era più possibile emanare il menzionato progetto, in quanto le direttive controverse erano state nel frattempo modificate dalle direttive 92/49/CEE (4) e 92/96/CEE (5). Le autorità elleniche predisponevano quindi ormai un nuovo progetto di decreto presidenziale che avrebbe dovuto attuare nell'ordinamento interno non solo le tre direttive controverse, ma anche le direttive 92/49 e 92/96.
8 Queste circostanze, che sono state ricordate ancora una volta dalla rappresentante della Repubblica ellenica nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte di giustizia, non sono tali da giustificare l'infrazione al Trattato ammessa dalla convenuta. Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che uno Stato membro «non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie» (6). Si deve rilevare che la direttiva 88/357 avrebbe dovuto essere attuata entro e non oltre il 31 dicembre 1989 e le direttive 90/618 e 90/619 avrebbero dovuto esserlo entro e non oltre il 20 maggio 1992. Ciò non è avvenuto in Grecia. La Repubblica ellenica non ha neppure attuato tali direttive nell'ordinamento interno entro il termine di due mesi ad essa impartito nei pareri motivati 7 luglio 1993 (causa C-109/94), 6 agosto 1992 (causa C-207/94) e 15 febbraio 1994 (causa C-225/94). Ciò è determinante per valutare la fondatezza dei presenti ricorsi.
Per il resto si può osservare che anche le direttive 92/49 e 92/96, a cui si richiama il governo greco, avrebbero dovuto già essere attuate entro e non oltre il 31 dicembre 1993 e, rispettivamente, il 1_ luglio 1994.
9 Lo stesso vale per l'argomento della convenuta secondo cui la mancanza di provvedimenti di attuazione non ha impedito l'effettiva applicazione, nella pratica, delle disposizioni delle direttive controverse.
10 Poiché è quindi accertato che la Repubblica ellenica non ha tempestivamente attuato le direttive controverse nell'ordinamento nazionale, la Corte di giustizia non ha bisogno di esaminare la censura mossa dalla Commissione in ordine alla mancata comunicazione dell'avvenuta attuazione.
Ciò è ovvio per le cause C-207/94 e C-225/94, nelle quali tale censura è stata mossa soltanto in subordine. Tuttavia lo stesso deve valere anche per la causa C-109/94, in cui la Commissione ha contestato alla Repubblica ellenica il fatto di non aver attuato le direttive controverse e di non averle comunicato i provvedimenti adottati per l'attuazione. Se i provvedimenti necessari per l'attuazione di una direttiva nell'ordinamento nazionale non vengono emanati, è logico che tali provvedimenti non possono neppure essere comunicati alla Commissione. L'accertamento della mancata attuazione si estende quindi anche all'ulteriore censura di omessa comunicazione, senza che sia necessario statuire separatamente al riguardo.
11 Tuttavia, in due sentenze recentemente pronunciate in casi analoghi, la Corte ha accertato la mancata attuazione delle direttive interessate, respingendo però il ricorso della Commissione per il resto (7). Tale modo di procedere, per i motivi in precedenza menzionati, non mi pare appropriato. Per il resto, occorre osservare che non si tratta in nessun modo, al riguardo, di una giurisprudenza costante. Vero è che nelle sentenze testé menzionate la Corte fa riferimento alla sua sentenza 18 maggio 1994 nella causa C-303/93 (8). Tuttavia, ad esempio, in una sentenza del 15 dicembre 1994 (9) la Corte di giustizia ha semplicemente dichiarato, in un caso analogo, che lo Stato membro convenuto non aveva attuato le direttive controverse. Essa non ha menzionato, né nella sentenza stessa né nel dispositivo, la censura ulteriore della Commissione secondo cui i provvedimenti necessari all'attuazione non le sarebbero stati comunicati. Ciò mi pare corretto.
C - Conclusione
12 Propongo pertanto che venga dichiarato che:
«1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi integralmente alle direttive 90/618/CEE, 88/357/CEE e 90/619/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
(1) - GU L 330, pag. 44.
(2) - GU L 172, pag. 1.
(3) - GU L 330, pag. 50.
(4) - Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita; GU L 228, pag. 1).
(5) - Direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita; GU L 360, pag. 1).
(6) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4739, punto 9).
(7) - Sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Repubblica ellenica (Racc. pag. I-0000) e 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Regno di Spagna (Racc. pag. I-0000). Non si può stabilire se la Corte di giustizia ha espresso lo stesso punto di vista anche nella sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Repubblica italiana (Racc. pag. I-0000) dato che in tale causa il ricorso proposto dalla Commissione è stato comunque parzialmente respinto.
(8) - Commissione/Repubblica italiana (Racc. pag. I-1901).
(9) - Causa C-94/94, Commissione/Regno di Spagna (Racc. pag. I-5777). Allo stesso modo, la sentenza 19 gennaio 1995 nella causa C-66/94, Commissione/Regno del Belgio), in cui la Commissione aveva lamentato il fatto che lo Stato membro interessato non aveva adottato i provvedimenti di attuazione necessari «e/o» non li aveva comunicati alla Commissione.
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