Conclusioni dell avvocato generale
I - Osservazioni introduttive
1 La presente causa riguarda la controversia sorta in ordine all'esecuzione di un contratto concluso il 31 gennaio 1990 tra la Commissione delle Comunità europee e la società olandese a responsabilità limitata Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (in prosieguo: la «IDE»). In conformità dell'art. 181 del Trattato CE, la Corte di giustizia è competente a conoscere della controversia in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto.
2 La IDE chiede con ricorso il saldo del contributo massimo previsto nel contratto stipulato tra le parti, nonché il risarcimento dei danni subiti. La Commissione chiede in via riconvenzionale la restituzione degli importi versati alla IDE, oltre agli interessi.
II - Fatti e contesto normativo
A - Attività comunitaria nell'ambito della quale si iscrive la conclusione del contratto
3 Il 17 luglio 1987 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare dichiarazioni di interesse per progetti pilota o di dimostrazione miranti allo sviluppo di un mercato comunitario dei servizi d'informazione (1).
4 Il 12 luglio 1988 la Commissione ha pubblicato un preavviso d'invito alla presentazione di proposte per progetti pilota o dimostrativi miranti allo sviluppo di un mercato comunitario dei servizi d'informazione (2). La Commissione avrebbe fornito il sostegno economico necessario ai progetti entro i limiti delle disponibilità di bilancio. Il sostegno economico diretto della Comunità doveva oscillare tra il 25 e il 35% del costo complessivo dei progetti. Tra i vari settori prioritari prescelti, la Commissione ha inserito le interfacce intelligenti (intelligent interfaces) per fonti elettroniche di informazione.
5 Nel luglio del 1988 il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha varato un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (3), denominato Impact, disponendo (art. 4, secondo comma) che i contraenti avrebbero dovuto assumere a proprio carico una parte cospicua del finanziamento, pari ad almeno il 50% del costo totale.
B - Contratto controverso
6 Il 31 gennaio 1990 la Commissione ha stipulato con la IDE un contratto avente ad oggetto, secondo il suo tenore letterale, lo sviluppo da parte di quest'ultima di un software, cioè di un programma per elaboratori elettronici o interfaccia intelligente (intelligent interface) destinato alla consultazione uniforme ed ergonomica dei diversi tipi di informazione, e la realizzazione di una rete (network) che consentisse l'accesso a fonti elettroniche di informazione interconnesse, in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico. Il progetto avrebbe dovuto essere realizzato con la collaborazione di altri enti degli Stati membri, mentre la IDE avrebbe coordinato i lavori dei partecipanti.
7 Secondo il contratto, l'obbligo della IDE di sviluppare il software implicava quello di creare un complesso di sottoprogrammi di utilità (toolkit) in collaborazione con l'istituto di ricerca olandese TNO e l'Università di Amsterdam. L'adattamento del software alle specifiche esigenze delle fonti d'informazione e la realizzazione della rete (network) avrebbero dovuto essere effettuati da una dozzina di enti di diversi Stati membri, la maggior parte dei quali era in possesso di basi dati relative ad attività agricole. Secondo la Commissione, lo sviluppo del software costituiva circa un terzo del bilancio complessivo del progetto, mentre il resto riguardava la realizzazione e l'applicazione della rete. A livello tecnico, lo sviluppo della rete avrebbe potuto cominciare solo dopo che i proprietari delle basi dati avessero avuto a disposizione una versione operativa del «toolkit».
8 Diritti e doveri delle parti sono definiti nel contratto e nei relativi allegati I, II e III.
9 L'art. 1, intitolato «Oggetto del contratto», dispone quanto segue:
«Nell'ambito del programma Impact della Comunità economica europea (decisione del Consiglio 26 luglio 1988), l'appaltatore si obbliga con il presente contratto ad eseguire il progetto descritto nell'allegato I e denominato "Domain Independent Intelligent Information Services Network Interface - Disnet"
(in prosieguo: il "progetto").
(...)».
Disnet significa «Interfaccia a rete tra servizi di informazione, intelligente e indipendente dall'ambiente».
10 L'art. 2, intitolato «Durata», prevede che:
«L'appaltatore si obbliga a completare il progetto entro 30 mesi dalla data di inizio dei lavori, in prosieguo: la "data effettiva di inizio", in conformità del calendario di cui all'allegato I.
L'appaltatore comunicherà per iscritto alla Commissione la data effettiva di inizio dei lavori entro un mese dalla firma del contratto».
11 Nell'art. 3, intitolato «Relazioni e consegne», si prevede quanto segue:
«3.1 L'appaltatore sottoporrà alla Commissione le seguenti relazioni, vertenti sull'avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti, nonché i rendiconti delle spese sostenute nel periodo intercorso:
- prima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (in tre copie) entro sei mesi dalla data effettiva di inizio,
- seconda relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (in tre copie) entro dodici mesi dalla data effettiva di inizio,
- terza relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (in tre copie) entro diciotto mesi dalla data effettiva di inizio,
- quarta relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (in tre copie) entro ventiquattro mesi dalla data effettiva di inizio,
L'appaltatore sottoporrà inoltre alla Commissione:
- relazioni di gestione (in tre copie) ogni tre mesi;
- relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori rielaborate ed idonee alla pubblicazione ogni dodici mesi dalla data effettiva di inizio.
3.2 A lavoro compiuto, l'appaltatore procederà ad una dimostrazione dell'esito soddisfacente del progetto negli uffici della Commissione a Lussemburgo o in altro luogo approvato dalla Commissione.
3.3 Entro due mesi dal compimento, dall'interruzione o dal termine del programma dei lavori previsti dall'allegato I, l'appaltatore trasmetterà alla Commissione una relazione finale sull'intero progetto. Accluderà un rendiconto consolidato delle spese con i documenti giustificativi definitivi, dopo di che i conti si considereranno chiusi.
3.4 Devono essere consegnati tutti i prodotti rilevanti del progetto, da sottoporre ai sensi dell'allegato I».
12 L'art. 4 del contratto contiene «Disposizioni finanziarie», ed in particolare:
«4.1 Il costo totale stimato del progetto è di 2 349 400 ECU per il lavoro specificato nell'allegato I.
4.2 La Comunità economica europea verserà all'appaltatore un contributo finanziario pari al 38,74% del costo effettivo di esecuzione del lavoro specificato nell'allegato I, escluse imposte, come verificato ed approvato dalla Commissione, entro il limite, in ogni caso, di 909 900 ECU.
(...)».
13 L'art. 5, che reca il titolo «Pagamenti», scandisce il calendario dei pagamenti dovuti dalla Commissione nel modo seguente:
«5.1 La Comunità economica europea verserà il proprio contributo finanziario in ECU, in rate così ripartite:
a) un acconto di 136 485 ECU (15% del contributo massimo) entro due mesi dalla comunicazione alla Commissione, ai sensi dell'art. 2, della data effettiva di inizio dei lavori;
b) pagamenti periodici entro due mesi dalla presentazione dei rendiconti di spesa, previa approvazione da parte della Commissione delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, da comunicare in conformità dell'art. 3 del presente contratto. I pagamenti periodici saranno calcolati con riferimento alla percentuale di cui all'art. 4.2, applicata al rendiconto di spesa approvato e previa detrazione del 15%, che rappresenta in proporzione l'acconto versato. I detti pagamenti saranno considerati acconti fino alla ricezione dei prodotti da consegnare, specificati nell'allegato I;
c) sarà effettuata una trattenuta pari al 20% del contributo finanziario complessivo. Tale importo sarà svincolato ove necessario per pagare il saldo ancora dovuto del contributo finanziario, previa approvazione da parte della Commissione di tutte le relazioni e delle altre consegne richieste dal presente contratto, nonché del rendiconto consolidato;
d) il totale dell'acconto e dei pagamenti periodici non deve eccedere il contributo finanziario totale della Commissione, meno l'importo trattenuto.
5.2 Previa notifica all'appaltatore, la Commissione può rinviare o modificare i vari pagamenti qualora dalla verifica dei documenti e delle informazioni forniti ai sensi degli artt. 3 e 5, nn. 3 e 4, emergano irregolarità, in particolare nel caso in cui il lavoro non sia eseguito in conformità del programma illustrato nell'allegato I, o il rendiconto di spesa non corrisponda ai lavori effettivamente eseguiti ovvero diverga sostanzialmente dai costi stimati nell'allegato I. In questi casi, i pagamenti potranno essere effettuati solo a seguito di spiegazioni soddisfacenti da parte dell'appaltatore. Qualora dalle verifiche risulti che taluni importi siano stati pagati a torto all'appaltatore, questi è tenuto a restituirli immediatamente alla Commissione.
5.3 A lavoro compiuto, l'appaltatore, in conformità dell'art. 3.2, dovrà dimostrare l'esito soddisfacente del progetto ai rappresentanti della Commissione. In mancanza di tale dimostrazione, la Commissione potrà chiedere l'integrale o parziale restituzione degli importi versati a titolo di contributo finanziario, oltre agli interessi a decorrere dal mese successivo alla richiesta. Il tasso d'interesse corrisponderà alla media, maggiorata del 2%, del tasso interbancario dell'ECU rilevato nel corso dei tre mesi precedenti il primo giorno del mese in cui la Commissione ha fatto la richiesta.
5.4 (...)».
14 Per quanto riguarda l'«Organizzazione ed esecuzione del lavoro», come indica il titolo dell'art. 6, si dispone che:
«6.1 Responsabilità tecnica e finanziaria
L'appaltatore ha la responsabilità tecnica e finanziaria del lavoro specificato nell'allegato I. L'appaltatore fornirà il personale, i locali, l'attrezzatura e i materiali necessari per la corretta esecuzione del contratto. Qualora i lavori debbano essere compiuti da enti associati all'uopo all'appaltatore, questi si incarica di garantire che il contributo finanziario comunitario sia ripartito tra gli enti partecipanti proporzionalmente all'avanzamento dei lavori e alla partecipazione di ciascun ente.
6.2 Partecipazione di terzi all'esecuzione del progetto
6.2.1 L'appaltatore può, in conformità del procedimento previsto dall'art. 6.2.2, affidare l'esecuzione di parte del programma di lavoro descritto nell'allegato I a terzi, persone fisiche o giuridiche. Ciò non lo esonera dai suoi obblighi nei confronti della Comunità ai sensi del presente contratto, in particolare per quanto riguarda la responsabilità tecnica e finanziaria come precisata al punto 1 del presente articolo.
6.2.2 Le bozze di tutti i contratti di subappalto che l'appaltatore intende concludere con terzi per la realizzazione di una parte del lavoro devono essere comunicate con lettera raccomandata alla Commissione, che può, entro quindici giorni dalla ricezione della lettera, negare l'autorizzazione del subappalto. Ove la Commissione non si manifesti entro il detto termine, il subappalto si intenderà approvato.
6.2.3 Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini quotidiani di materiali, attrezzature e servizi effettuati in conformità del programma di lavoro descritto nell'allegato I.
6.2.4 Fatti salvi tutti i diritti della Commissione ai sensi del presente contratto, con particolare riferimento all'esecuzione del lavoro e ai controlli tecnici e finanziari, ad ogni eventuale subappaltatore l'appaltatore imporrà gli stessi obblighi cui egli sarebbe soggetto ai sensi del presente contratto ove eseguisse egli stesso il lavoro.
6.3 Obbligo di fornire informazioni
L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Commissione informazioni dettagliate su qualunque incidente o fatto che possa eventualmente compromettere l'esecuzione del contratto.
6.4 Controllo tecnico e finanziario
6.4.1 L'appaltatore fornirà tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni richieste in ordine all'esecuzione del programma di lavoro specificato nell'allegato I, e ciò per i cinque anni successivi alla sua esecuzione o interruzione.
6.4.2 L'appaltatore metterà a disposizione della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee i documenti tecnici e finanziari necessari per verificare che il programma di lavoro sia o sia stato eseguito; tali documenti possono eventualmente essere controllati nel luogo in cui sono abitualmente conservati.
6.5 (...)».
15 L'art. 7 si intitola «Proprietà e sfruttamento dei risultati». Ai sensi dell'allegato II, cui l'art. 7 fa rinvio, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati del progetto spettano all'appaltatore, che ne ha la proprietà.
16 Ai sensi dell'art. 8, intitolato «Responsabilità»:
«8.1 L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per qualunque perdita o danno da lui subito nell'esecuzione o in relazione all'esecuzione del presente contratto.
8.2 L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per qualunque perdita o danno subito dai suoi dipendenti o da terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto. Terrà indenne la Commissione da ogni risarcimento, nonché delle eventuali spese legali, corrisposti a terzi per i danni subiti in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto».
17 L'art. 9, intitolato «Modifiche e integrazioni», prevede che:
«Ogni modifica o integrazione dei termini del presente contratto dev'essere concordata per iscritto tra le parti. Il programma e il calendario dei lavori specificati nell'allegato I sono modificabili su accordo delle parti in considerazione dell'avanzamento dei lavori».
18 L'art. 10, intitolato «Risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore», dispone quanto segue:
«In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di una o più tra le obbligazioni che gli incombono in forza del presente contratto, la Commissione gli può inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera di diffida. Se, entro un mese dalla diffida, l'inadempimento perdura, la Commissione può, senza ulteriori formalità, risolvere il contratto. Il contratto può essere risolto anche nel caso in cui l'appaltatore, per ottenere il finanziamento, abbia reso false dichiarazioni che gli siano imputabili. In entrambi i casi l'appaltatore restituirà immediatamente alla Commissione l'importo del finanziamento ricevuto, oltre ad interessi dalla fine del periodo di un mese di cui sopra. Il tasso d'interesse corrisponderà alla media, maggiorata del 2%, del tasso interbancario dell'ECU rilevato nel corso dei tre mesi precedenti il primo giorno del mese in cui scade tale termine».
19 Ai sensi dell'art. 14, intitolato «Allegati»,
«Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente contratto».
Nell'allegato I, intitolato «Disnet - allegato tecnico», viene, tra l'altro, descritto dettagliatamente il progetto, con il programma dei lavori; l'allegato II riguarda la «Proprietà, sfruttamento commerciale e diffusione dei risultati del progetto» infine, nell'allegato III sono analizzate le «Spese autorizzabili dalla Commissione».
20 In conformità dell'art. 16, intitolato «Legge applicabile e foro competente»:
«Il presente contratto è disciplinato in via esclusiva dalla legge del Granducato di Lussemburgo, applicabile altresì a tutti i diritti e gli obblighi delle parti non espressamente disciplinati.
Qualunque lite insorta tra le parti contraenti in ragione del presente contratto, in caso di mancata composizione pacifica, è di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee».
C - Controversia tra le parti
21 La data di inizio del progetto Disnet è stata fissata al 15 marzo 1990. A norma del contratto, i lavori avrebbero dovuto concludersi entro il 15 settembre 1992.
22 Secondo la prima relazione semestrale, il programma tecnico procedeva come previsto nel contratto, ma, stando alla Commissione, vi erano alcuni segnali d'inquietudine da parte degli enti che collaboravano con la IDE, giacché la composizione del consorzio non era stabile e inoltre la IDE non aveva versato loro i rispettivi importi della sovvenzione comunitaria.
23 Nell'ottobre del 1991 un esperto, la cui imparzialità è contestata dalla IDE, dopo aver proceduto ad un esame della situazione, ha constato nella propria relazione datata 3 dicembre 1991 che il progetto realizzato non era conforme alle previsioni contrattuali, proponendo alla Commissione di sospendere il suo sostegno finanziario.
24 Nel maggio del 1992 la Commissione ha disposto un controllo finanziario del progetto. Secondo la relazione degli esperti contabili designati, del 22 giugno 1992, la IDE, senza richiedere la previa approvazione della Commissione, aveva subappaltato una parte dei lavori ad imprese ungheresi. Nella stessa relazione, riferita ai primi 18 mesi del progetto, si sollevavano dubbi in ordine al rendiconto delle spese e si suggeriva pertanto di ridurre del 34% l'importo delle spese dichiarate.
25 Nel marzo e nell'aprile del 1992 la Commissione ha invitato la IDE a Lussemburgo per discutere dei problemi che, a suo parere, erano sorti nel corso dell'esecuzione del contratto. Nella corrispondenza intrattenuta con la IDE la Commissione faceva riferimento all'instabile composizione del consorzio dei collaboratori della IDE, ai ritardi nella comunicazione dei risultati del lavoro agli stessi nonché a diverse carenze tecniche.
26 In seguito a ciò, l'allegato tecnico del contratto è stato modificato.
27 Il 12 febbraio 1993 la Commissione e la IDE hanno deciso di comune accordo di prorogare di sei mesi, vale a dire fino al 15 marzo 1993, la durata del contratto.
28 L'11 marzo 1993 la IDE ha inviato alla Commissione il software che si era incaricata di eseguire, ritenendo di aver assolto tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dai relativi allegati. In particolare, le ha consegnato tre dischetti intitolati «Disnet final beta release 3», accompagnati da alcuni documenti.
29 Con lettera 30 aprile 1993 la Commissione rilevava che il prodotto consegnatole non era conforme alle previsioni dell'allegato tecnico. Sottolineava inoltre che la IDE non aveva versato agli altri partecipanti al consorzio - la cui composizione, secondo la Commissione, variava continuamente - gli importi loro spettanti, nonostante le fosse già stato corrisposto l'importo di 533 456 ECU. Precisava che non avrebbe insistito per una dimostrazione del prodotto finito sia per evitare ulteriori spese sia perché, a suo parere, non era scontato che il suo iniziale giudizio negativo si sarebbe trasformato in positivo. Al fine di comporre la controversia, proponeva quindi di ridurre la propria sovvenzione al 75% dell'importo massimo previsto nel contratto (pari a 682 425 ECU) e di non versare il resto (682 425 ECU meno 533 456 ECU, cioè 148 969 ECU) finché la IDE non avesse presentato la relazione finale e il rendiconto definitivo delle spese e non avesse dimostrato di aver adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e finanziari nei confronti di tutti gli enti con i quali collaborava o aveva collaborato nell'esecuzione del progetto.
30 Il 31 maggio 1993 la IDE ha respinto la proposta della Commissione.
31 Con lettera 17 giugno 1993 la Commissione, richiamandosi ai termini del contratto, ha deciso di invitare la IDE a procedere alla dimostrazione dell'esito soddisfacente del progetto dinanzi ad un «comitato di valutazione».
32 La IDE, pur dichiarandosi pronta a procedere alla dimostrazione del progetto, avanzava talune riserve, in quanto la Commissione aveva già comunicato di non essere interessata ad una dimostrazione degli esiti del progetto Disnet.
33 Il «comitato di valutazione» era composto di due funzionari della Commissione che non avevano partecipato al progetto Disnet e di un esperto che, secondo quanto dichiara la Commissione, era stato indicato dalla IDE. I lavori del «comitato» erano inoltre seguiti da due osservatori, per conto rispettivamente della Commissione e della IDE.
34 La dimostrazione ha avuto luogo il 20 luglio 1993. Oggetto della dimostrazione è stata la versione del software inviata alla Commissione l'11 marzo 1993. Tuttavia, come risulta dalla relazione del «comitato», è stata esaminata anche una versione più recente, depositata dalla IDE dopo la scadenza del contratto.
35 Dalla relazione, datata 30 luglio 1993, redatta dai due funzionari della Commissione membri del «comitato di valutazione» nonché dalla relazione datata 2 agosto 1993 dell'osservatore indicato dalla Commissione risulta che, qualunque sia la versione ritenuta definitiva del progetto realizzato, il software predisposto dalla IDE era difettoso.
36 Stando alla relazione del «comitato»: a) il software corrispondeva soltanto al 50-75% delle specifiche dell'allegato tecnico e b) mancava la parte del progetto Disnet relativa alla rete.
37 Secondo la Commissione, il terzo membro del «comitato di valutazione» ha accettato le conclusioni della relazione 30 luglio 1993. L'osservatore indicato dalla IDE, a differenza di quello indicato dalla Commissione, non ha consegnato una relazione con le sue conclusioni.
38 Il 7 settembre 1993 la Commissione ha inviato alla IDE le dette relazioni. Nella lettera allegata osservava quanto segue: a) la IDE non aveva adempiuto gli obblighi impostile dalle specifiche tecniche del progetto; b) la relazione definitiva ricevuta dalla Commissione, datata 17 maggio 1993, non era soddisfacente; c) il rendiconto delle spese relativo al quinto semestre non era conforme al contratto; d) la Commissione non aveva ricevuto il rendiconto relativo al sesto semestre, ed e) non aveva ricevuto i documenti necessari per la stima del costo complessivo del progetto. La Commissione dichiarava che non intendeva procedere ad alcun ulteriore pagamento e che ipotizzava di richiedere gli importi già corrisposti.
39 Il 15 e il 27 settembre 1993 la IDE ha comunicato alla Commissione le proprie riserve in ordine alle conclusioni della relazione di valutazione, sottolineando che la dimostrazione aveva avuto luogo in condizioni particolarmente difficili e contestando talune valutazioni tecniche del «comitato».
III - Conclusioni delle parti
40 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 15 aprile 1994, la IDE ha chiesto la condanna della Commissione all'adempimento del complesso delle sue obbligazioni contrattuali e al risarcimento del danno cagionatole dall'inadempimento.
41 La IDE chiede, in particolare, che la Corte voglia:
- condannare la Commissione a pagare: a) l'importo di 376 500 ECU (4), b) le sue spese extragiudiziali, pari a 37 650 ECU, c) gli interessi di legge dal 31 marzo 1993 al saldo integrale e d) a risarcire ogni danno ulteriore cagionato dal comportamento assunto dalla Commissione in violazione dei suoi obblighi contrattuali;
- condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura.
42 La Commissione ha chiesto, prima con lettera 29 giugno 1994 e poi nella domanda riconvenzionale depositata dinanzi alla Corte il 7 luglio 1994, la restituzione degli importi corrisposti alla IDE, oltre agli interessi.
43 In particolare, la Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente a corrispondere alla Commissione l'importo di 533 456 ECU, oltre ad interessi al tasso annuo del 7,97%;
- condannare la ricorrente alle spese.
44 Con riferimento, in particolare, alle conclusioni precisate dalla Commissione nella domanda riconvenzionale, la IDE chiede alla Corte di:
- dichiarare le domande della Commissione irricevibili o, comunque, respingerle, condannandola alle spese.
IV - Ricevibilità della domanda riconvenzionale
45 Nella sua memoria di replica, la IDE eccepisce l'irricevibilità della domanda riconvenzionale della Commissione. Ritiene evidentemente che la Corte non sia competente a conoscerne.
46 Occorre sul punto ricordare la giurisprudenza della Corte (5)secondo la quale: a) le condizioni di ricevibilità vanno valutate in base alle norme del Trattato, vale a dire che il problema della sua competenza a conoscere di una domanda riconvenzionale e, in generale, ogni questione di ricevibilità di quest'ultima vanno risolti a norma dei soli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA nonché del regolamento di procedura della Corte, e b) la competenza della Corte a conoscere delle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità contenente una clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti dal detto contratto comprende anche al competenza della Corte a conoscere della domanda riconvenzionale derivante dallo stesso contratto o dalle stesse circostanze di fatto su cui si fonda il ricorso principale.
47 Alla luce di questa giurisprudenza, e considerato che la domanda della Commissione si fonda sullo stesso contratto cui fa riferimento il ricorso principale, è chiaro che la Corte è competente a conoscere anche della domanda riconvenzionale.
V - Conclusioni principali di cui al ricorso e alla domanda riconvenzionale
48 La Commissione, richiamandosi all'art. 5, n. 3, del contratto, chiede in via riconvenzionale la restituzione degli importi pagati alla IDE, oltre ad interessi. A sostegno della propria domanda, si fonda essenzialmente sulle conclusioni negative del «comitato di valutazione», secondo le quali il prodotto consegnato dalla IDE non ha rispettato il complesso delle specifiche di cui all'allegato tecnico. Il fatto che la IDE non abbia adempiuto la propria obbligazione di fornire un prodotto corrispondente al complesso delle specifiche di cui all'allegato tecnico sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda riconvenzionale della Commissione. Gli argomenti vertenti sulla violazione, da parte della IDE, di altre obbligazioni contrattuali devono ritenersi dedotti in subordine.
49 Secondo la IDE, invece, le conclusioni cui è giunto il «comitato di valutazione» non sarebbero attendibili, sia in quanto il «comitato» non offrirebbe garanzie di imparzialità, sia in quanto la valutazione del prodotto sarebbe sostanzialmente errata. Allega altresì di aver adempiuto tutte le proprie obbligazioni e chiede pertanto che la Commissione sia condannata a versarle il contributo residuo, oltre ad interessi, nonché a risarcirle ogni danno ulteriore.
50 Alla luce di quanto sin qui esposto, gli argomenti dedotti saranno trattati nel seguente ordine: occorrerà anzitutto analizzare gli argomenti delle parti sull'imparzialità del «comitato di valutazione». Esamineremo poi gli argomenti vertenti sulle condizioni e sui criteri di valutazione del prodotto consegnato. Seguirà l'analisi degli argomenti volti ad accertare se ed in qual misura la IDE abbia adempiuto la propria obbligazione principale, quella cioè di consegnare un prodotto conforme alle prescrizioni, e infine saranno vagliati gli argomenti della Commissione relativi all'inadempimento, da parte della IDE, di altre obbligazioni contrattuali, e quelli della IDE sull'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte della Commissione.
A - Sull'imparzialità del «comitato di valutazione»
51 La IDE, negli atti depositati in risposta ai motivi dedotti dalla Commissione (punto 11 della memoria di replica) nonché in udienza, ha contestato l'imparzialità del «comitato di valutazione» per le seguenti ragioni: a) la sua costituzione non era prevista dal contratto; b) la sua composizione è stata decisa unicamente dalla Commissione; c) i suoi membri erano retribuiti dalla Commissione; d) il «comitato» ha agito in favore della Commissione, essendo stato designato da quest'ultima. La IDE contesta dunque l'imparzialità del «comitato» di tre membri nominato dalla Commissione per la valutazione dei risultati del programma Disnet consegnatole, chiedendo all'uopo l'espletamento di una nuova perizia.
52 L'art. 5, n. 3, del contratto prevede che, ad opera compiuta, l'appaltatore proceda alla dimostrazione dell'esito soddisfacente del progetto dinanzi ai rappresentanti della Commissione. Il contratto conferisce alla Commissione il diritto di pretendere tale dimostrazione da parte della IDE al termine dei lavori del progetto Disnet, dinanzi a propri rappresentanti.
53 Vero è che il contratto non prevede l'organo dinanzi al quale deve essere effettuata la dimostrazione. Tuttavia, dal tenore letterale del contratto, interpretato anche alla luce dell'art. 1135 del codice civile del Granducato di Lussemburgo (6), applicabile nella fattispecie, si desume che la clausola relativa alla dimostrazione negli uffici della Commissione dinanzi ai rappresentanti dalla stessa designati, dal momento che comunque essi la dovevano rappresentare, significa che la dimostrazione avrebbe avuto luogo di fronte a persone costituenti un «comitato di valutazione», pur informale, in possesso delle nozioni tecniche necessarie per stimare l'oggetto della dimostrazione.
54 La Commissione afferma che, dei tre membri del «comitato», due erano stati designati da essa stessa e sono suoi dipendenti, mentre il terzo era stato indicato dalla IDE come esperto indipendente. La IDE nega con decisione di aver indicato il terzo membro del «comitato», affermando che la Commissione aveva rifiutato la partecipazione al «comitato» di una persona indicata dalla IDE.
55 Considerato che, tuttavia, il contratto conferiva alla Commissione la facoltà di designare tutti i membri del «comitato di valutazione» informale, non assume particolare rilevanza il fatto che uno dei membri sia stato o meno indicato dalla IDE.
56 D'altronde, il fatto che il terzo membro del «comitato» fosse retribuito dalla Commissione, come sottolinea la IDE (punto 18 della controreplica alla domanda riconvenzionale), non ha di per sé particolare importanza in quanto, dal momento che secondo il contratto spettava alla Commissione nominare i membri del «comitato», a maggior ragione essa era tenuta a retribuirli.
57 Ancora, è irrilevante che i membri del «comitato» avessero, o meno, fino ad allora preso parte al progetto Disnet, atteso che, secondo il contratto, la Commissione poteva designare tali membri senza alcuna limitazione.
58 Di conseguenza, l'imparzialità del «comitato» non può essere messa in dubbio per il solo fatto che i suoi membri sono stati nominati e retribuiti unicamente dalla Commissione.
59 La Commissione ricorda che due membri del «comitato» hanno redatto la propria relazione, mentre il terzo membro, a suo dire designato dalla IDE, ne ha approvato via fax le conclusioni. A ciò fa riferimento, infatti, la lettera 30 luglio 1993 inviata al dipendente della Commissione incaricato della supervisione del progetto Disnet dagli altri due membri del «comitato» (allegato XV al ricorso).
60 A tali argomenti la IDE replica che il «comitato» ha agito con parzialità, in favore della Commissione, dato che quest'ultima, con lettera 30 aprile 1993 del funzionario responsabile designato per seguire il programma, le ha comunicato chiaramente di non essere più interessata alla dimostrazione del prodotto finale.
61 Questi argomenti della IDE restano però indimostrati e vanno pertanto disattesi.
62 Che non si possa contestare l'imparzialità del «comitato» risulta anche dal fatto che dei due osservatori designati dalle controparti come esperti indipendenti per assistere alla dimostrazione solo quello della Commissione ha redatto una propria relazione, datata 2 agosto 1993 (allegato III al controricorso), aderendo alle conclusioni del «comitato di valutazione», mentre l'osservatore designato dalla IDE non ha presentato alcuna relazione.
63 Il rappresentante della IDE ha affermato in udienza che al proprio osservatore non è stata data la possibilità di partecipare alla discussione e che perciò non ha depositato una propria relazione, depositata invece dalla stessa IDE dopo aver discusso con lui. Il rappresentante della Commissione ha invece obiettato che dalle registrazioni della discussione svoltasi nel corso della dimostrazione risulta il contrario.
64 I motivi dedotti dalla IDE per contestare l'imparzialità del «comitato di valutazione», essendo vaghi e indimostrati, vanno pertanto disattesi.
65 Peraltro, alla luce dell'analisi sin qui condotta, dev'essere respinta anche la domanda della IDE volta all'effettuazione di una perizia, non essendo stato provato che il «comitato» abbia agito parzialmente per la sola ragione che la Commissione, avvalendosi della facoltà conferitale dal contratto, ne ha designato i membri.
B - Sulle circostanze e sui criteri di valutazione del prodotto consegnato
66 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del contratto, ad opera compiuta l'appaltatore deve procedere alla dimostrazione dell'esito soddisfacente del progetto negli uffici della Commissione, a Lussemburgo o in altro luogo dalla stessa approvato.
67 La IDE ha chiesto che il «comitato di valutazione» esaminasse il prodotto consegnato nel luogo, nel giorno e nelle circostanze che la Commissione ha accettato. In particolare, con lettera 12 luglio 1993, allegata al ricorso, il legale della IDE ha proposto che la dimostrazione avvenisse a Lussemburgo, in un luogo preciso che, a suo parere, disponeva di strutture adeguate. Ha chiesto altresì che ai lavori del «comitato» prendesse parte, come esperto indipendente, una persona di sua scelta. Tali proposte sono state infine accolte dalla Commissione con lettera 14 luglio 1993.
68 Nella stessa lettera, il legale della IDE ha suggerito di esaminare non solo il prodotto consegnato il 15 marzo 1993, ma anche una sua versione successiva, migliorata. La Commissione ha rifiutato (v. la lettera 16 luglio 1993), ma alla fine il «comitato» ha assistito anche alla dimostrazione della versione successiva del prodotto iniziale, come esso stesso conferma nelle sue conclusioni.
69 Nella citata lettera 12 luglio 1993, il legale della IDE indicava taluni punti fondamentali che avrebbero dovuto costituire l'oggetto della dimostrazione. Faceva poi riferimento a quattro possibili tecniche diverse per lo svolgimento della dimostrazione e richiamava l'attenzione su alcune eventuali difficoltà di natura tecnica della dimostrazione a Lussemburgo.
70 La Commissione, nella citata lettera 14 luglio 1993, sottolineava che, nell'espletamento dei suoi compiti, il «comitato» avrebbe adottato, quali criteri di valutazione, i contenuti dell'allegato tecnico e che la valutazione si sarebbe concentrata sui punti in merito ai quali il responsabile della Commissione che vigilava sull'evoluzione del programma aveva formulato le sue obiezioni con lettera inviata alla IDE il 30 aprile 1993 (allegata al ricorso). Escludeva espressamente che i criteri di valutazione potessero essere dettati unilateralmente dalla IDE. Aggiungeva talune precisazioni tecniche in vista della migliore dimostrazione possibile del prodotto.
71 Il legale della IDE, con lettera 15 luglio 1993, ha chiesto di riprodurre a Lussemburgo, nel luogo della dimostrazione, un ambiente particolare analogo a quello esistente nel corso della procedura di installazione nei locali dei collaboratori del progetto Disnet. Dalla lettera della Commissione 16 luglio 1993 risulta che erano state previste agevolazioni tecniche in favore della IDE affinché essa potesse ottenere una dimostrazione soddisfacente del prodotto.
72 Come conferma la relazione stilata dal «comitato», è stato consentito alla IDE di installare il software (Disnet) da essa predisposto fin dal giorno precedente. Il «comitato» riferisce inoltre nella sua relazione di essere giunto alle sue conclusioni dopo una dimostrazione, effettuata dalla IDE il 20 luglio 1993, della durata di circa cinque ore, tempo giudicato sufficiente per la dimostrazione del prodotto finale. Sottolinea altresì che, all'inizio della dimostrazione, si erano manifestati alcuni problemi tecnici, ma che, ciononostante, la IDE aveva acconsentito a proseguire nella dimostrazione. Tuttavia, dopo l'inizio e nel corso della dimostrazione, non erano stati osservati, sempre secondo le conclusioni del «comitato», fatti imputabili alla rete.
73 Vero è che la IDE nel corso della dimostrazione ha menzionato l'esistenza di taluni problemi di natura tecnica dovuti al luogo della dimostrazione nonché alle carenze della rete locale UNIX e delle telecomunicazioni, così come di altri problemi che hanno influito negativamente sulla dimostrazione (v. pag. 4 delle sue osservazioni, datate 15 settembre 1993, sulla relazione del «comitato»). Tuttavia, il «comitato» ha respinto questi argomenti, attribuendo tali problemi alla scarsa adattabilità del prodotto della IDE all'ambiente UNIX. Ha ritenuto, infine, che i detti problemi non potessero pregiudicare l'affidabilità dell'esame.
74 Alla luce di quanto sopra, l'argomento della IDE vertente sulle circostanze estremamente sfavorevoli in cui la dimostrazione avrebbe avuto luogo va respinto in quanto infondato.
C - Sull'adempimento da parte della IDE della sua obbligazione principale
1) Disposizioni contrattuali rilevanti
75 Dal testo del contratto e del suo allegato tecnico emerge che si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive tra la Commissione e la IDE, in forza del quale la prima si è obbligata a versare un certo importo come contributo all'esecuzione da parte della seconda di un'opera, il Disnet, che avrebbe dovuto essere immessa sul mercato e commercialmente sfruttabile.
76 La IDE sarebbe stata la coordinatrice dei lavori di un consorzio di enti degli Stati membri, e il prodotto, cioè il risultato di tali lavori, sarebbe rimasto di proprietà della IDE e del consorzio che vi aveva collaborato, come spiegato analiticamente nell'allegato II.
77 L'esecuzione del progetto Disnet doveva essere effettuata sotto il controllo della Commissione e il pagamento del contributo era subordinato all'adempimento da parte della IDE di tutte le sue obbligazioni. Ciò risulta esplicitamente dall'art. 5, n. 1, lett. c), del contratto. Il contributo non doveva coprire il costo complessivo, bensì il 38,4% del costo effettivo di esecuzione dell'opera.
78 La IDE afferma (punto 13 della memoria di replica) che la Commissione aveva un obbligo, e non una facoltà, di corrisponderle l'intero importo convenuto. Ciò avrebbe dovuto avvenire solo ove la IDE avesse correttamente adempiuto tutte le sue obbligazioni, derivanti tanto dal contratto quanto dai relativi allegati.
2) Oggetto della prestazione della IDE
79 Atteso che l'art. 16 del contratto ha previsto l'applicabilità del diritto del Granducato di Lussemburgo, occorre esaminare le disposizioni di quest'ultimo che determinano le modalità per risolvere le contestazioni relative all'interpretazione delle clausole contrattuali attinenti all'oggetto della prestazione. Il giudice del merito può infatti, analizzando i termini del contratto alla luce degli artt. 1134 e 1135 del codice civile (7), giungere a talune conclusioni in ordine al contenuto delle obbligazioni delle parti.
80 La IDE si è obbligata a realizzare una «interfaccia a rete tra servizi di informazione, intelligente e indipendente dall'ambiente», il Disnet.
81 Ai sensi del contratto (art. 1) e del suo allegato tecnico, oggetto del contratto era la realizzazione di un software, vale a dire di un programma per elaboratore elettronico, che potesse essere utilizzato in settori diversi e a fini diversi. Ciò avrebbe dovuto essere reso possibile grazie all'installazione di una rete interfaccia, la cui realizzazione doveva consentire l'accesso a fonti elettroniche di informazione interconnesse.
82 L'allegato tecnico, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata (v. supra, pag. 3), prevede che i prodotti finali siano i tre seguenti: a) il Disnet, che avrebbe dovuto essere un prodotto commerciabile e funzionare con DOS, Windows III e UNIX; b) la rete (network), che avrebbe dovuto essere creata tra una serie di basi dati (hosts) e di reti europee che avrebbero utilizzato il sistema di interfaccia intelligente Disnet; c) le applicazioni (applications), che avrebbero potuto essere create utilizzando il sistema di interfaccia intelligente Disnet da una serie di enti partecipanti al progetto Disnet.
83 Risulta tanto dagli atti del ricorso e della domanda riconvenzionale quanto dalla discussione in udienza esservi una fondamentale divergenza di opinioni sull'oggetto del contratto e, di conseguenza, sulla conformità o meno del prodotto consegnato alla Commissione dalla IDE ai termini del contratto, come definiti nell'allegato tecnico.
84 Secondo la Commissione, il prodotto consegnato dalla IDE non rispondeva alle condizioni del contratto e non possedeva le qualità promesse, in quanto non aveva la funzionalità che ci si aspettava né era commercialmente sfruttabile, come previsto nell'allegato tecnico: non era quindi abbastanza attraente sotto il profilo commerciale, in modo da poter essere immesso in commercio (punto 7 e ss. della controreplica).
85 La IDE confuta tali argomenti affermando di aver adempiuto tutte le proprie obbligazioni. Sostiene in particolare che sono stati conseguiti tutti e tre gli obiettivi del progetto, consistenti nella creazione del Disnet: a) come complesso di sottoprogrammi di utilità (toolbox), b) come rete (network) e c) come base per una vasta scelta di applicazioni pratiche (applications) da parte dei suoi collaboratori (pag. 2 della lettera 2 maggio 1993, allegata al ricorso, inviata dalla IDE al responsabile designato dalla Commissione per seguire il progetto).
86 La IDE deduce (punto 9 della controreplica alla domanda riconvenzionale) che il prodotto consegnato era abbastanza attraente dal punto di vista commerciale da poter essere immesso in commercio, come peraltro riconosciuto da osservatori esterni. In udienza ha sottolineato inoltre che il prodotto consegnato era perfino esemplare, un prototipo avente successo commerciale.
87 Richiamandosi all'allegato tecnico, la IDE ritiene altresì (punto 1 della memoria di replica) che l'obbligo che le incombeva era quello di consegnare una versione di prova del complesso di sottoprogrammi di utilità (beta release toolbox), e non un software stabile e adatto ad essere venduto sul mercato, il che sarebbe stato in contrasto con il contratto stesso.
88 A sostegno dell'argomento secondo il quale non avrebbe potuto predisporre un prodotto con le citate caratteristiche, come asserisce la Commissione, la IDE afferma che non era stato previsto un corrispondente aumento del contributo comunitario (punto 1 della memoria di replica).
89 Alla luce dell'analisi sin qui condotta in ordine ai prodotti che la IDE avrebbe dovuto consegnare, occorre rilevare che il termine «prodotto commerciabile» impiegato nell'allegato tecnico con riferimento al Disnet indica un prodotto avente qualità tali (ad esempio, stabilità e funzionalità) da renderlo adatto allo sfruttamento commerciale. L'argomento della IDE secondo il quale esigere la consegna di un software stabile e idoneo all'immissione in commercio sarebbe in contrasto con il contratto stesso è pertanto infondato. Né l'asserita carenza delle risorse messe a sua disposizione dalla Commissione dimostra la fondatezza dei suoi argomenti in ordine alle caratteristiche che il prodotto avrebbe dovuto avere. La IDE afferma d'altronde che il prodotto definitivo, nella versione migliorata, sta riscuotendo un successo commerciale.
90 La IDE afferma inoltre che avrebbe dovuto fornire un progetto pilota e/o di dimostrazione (punto 8 della controreplica alla domanda riconvenzionale), richiamandosi all'allegato documento della Commissione del dicembre 1992, in cui il progetto Disnet era descritto come un progetto pilota e/o di dimostrazione.
91 La qualificazione, da parte della Commissione, del progetto Disnet come progetto pilota e/o dimostrativo è priva di particolare rilevanza, in quanto il contratto rappresenta l'unica legge delle parti contraenti. In particolare, le precise caratteristiche e, in generale, la descrizione del progetto si rinvengono nel contratto stesso e nel relativo allegato tecnico, sicché non basterebbe una qualificazione del progetto da parte della Commissione in altri documenti non connessi al contratto a modificare gli obblighi delle parti.
92 In udienza la IDE ha sottolineato che occorreva prendere in considerazione lo sviluppo del software, che è un insieme di dati estremamente complessi in continua evoluzione. Ha affermato che il prodotto definitivo era a uno stadio particolarmente avanzato, che la sua elaborazione volgeva al termine, che rispondeva alle previsioni del contratto ed era conforme agli sviluppi tecnologici, considerato che il contratto è stato sottoscritto il 31 gennaio 1990. Concludeva che il progetto si trovava ai suoi inizi e che sarebbe stato completato sotto forma di rete, rete che è stata infine realizzata dal consorzio degli enti partecipanti, provenienti da tutti gli Stati membri della Comunità.
93 Questi argomenti della IDE non paiono tuttavia fondati. L'adempimento da parte della IDE di tutte le sue obbligazioni va giudicato evidentemente in base ai termini del contratto. E' pertanto irrilevante che essa vi abbia adempiuto in epoca successiva, discostandosi dal calendario dei lavori determinato contrattualmente.
94 Occorre infine sottolineare un punto di divergenza tra la Commissione e la IDE (punto 2 della memoria di replica). La versione originaria dell'allegato tecnico (pag. 2) prevedeva, tra l'altro, che «un componente "lingua naturale", che utilizzi una sintassi e un vocabolario limitati, sarà offerto come extra» (8), mentre nella citata versione successiva non compaiono più il termine «come extra» («as extra's») né la relativa nota esplicativa. Ritengo che questa modifica nella formulazione dimostri la volontà delle parti di ricomprendere espressamente nel prodotto finale un componente «lingua naturale» che utilizzasse una sintassi e un vocabolario limitati.
95 La Commissione peraltro, a sostegno delle proprie tesi, ha depositato (allegato II alla controreplica) un documento della IDE intitolato «System Design» che effettivamente fa riferimento all'elemento «lingua naturale» come contenuto del progetto globale.
96 E' pertanto infondato l'argomento della IDE secondo il quale il contratto non prevedeva espressamente che essa dovesse sviluppare una parte del programma di trattamento in lingua naturale. Chi avrebbe infine sviluppato questa parte del programma era poi rimesso alla discrezionalità della IDE, purché fosse raggiunto il risultato perseguito dal contratto. La IDE afferma d'altronde che ciò è quanto infine avvenne, benché la Commissione non sia poi rimasta soddisfatta del risultato definitivo.
3) Conclusioni del «comitato di valutazione»
97 Nelle sue conclusioni, il «comitato di valutazione» ha sì riconosciuto che la base teorica del Disnet costituiva un'innovazione di grande valore, ma che il prodotto finale non era all'altezza delle aspettative, nel senso che non corrispondeva alle disposizioni dell'allegato tecnico. Osservava inoltre che tale giudizio non mutava, qualunque fosse la versione del Disnet presa in considerazione.
98 Più precisamente, secondo il «comitato», la IDE ha adempiuto, e nemmeno con completo successo, solo la prima delle sue obbligazioni, cioè la creazione del complesso di sottoprogrammi di utilità (toolkit); essa non costituiva un prodotto completo né commercialmente sfruttabile; corrispondeva solo parzialmente agli obiettivi prefissati, in particolare per quanto riguarda la base teorica e il componente «lingua naturale» dell'interfaccia; al contrario, il prodotto consegnato era instabile e necessitava di ulteriori miglioramenti.
99 Stando alle conclusioni del «comitato», inoltre, la IDE è venuta meno all'obbligo di consegnare due prodotti, anch'essi ricompresi nel contratto, vale a dire la rete e le specifiche applicazioni del toolkit.
100 Alla luce di quanto sopra, il «comitato» ha ritenuto che il progetto Disnet non fosse stato condotto a buon fine e che la percentuale di successo oscillava tra il 50 e il 75% rispetto alle previsioni di cui all'allegato tecnico.
101 Critiche analoghe in ordine ai risultati della dimostrazione sono state sollevate dall'esperto designato dalla Commissione nella relazione depositata il 2 agosto 1993 (allegata al controricorso).
102 La IDE, nella propria successiva relazione 15 settembre 1993, ha contestato la relazione del comitato ed in particolare i criteri secondo i quali quest'ultimo ha valutato il prodotto sottopostogli. Ha negato inoltre di essere venuta meno all'obbligo di consegnare due dei tre prodotti previsti dal contratto, vale a dire la realizzazione della rete e le specifiche applicazioni del toolkit, e sostiene che la dimostrazione di tali prodotti avrebbe richiesto più tempo, ma concorda che il tempo dedicato infine alla dimostrazione era sufficiente.
103 Da quanto precede si desume che la relazione del «comitato di valutazione» non è carente di obiettività e che le relative conclusioni, secondo le quali la IDE non ha adempiuto i suoi obblighi, devono essere accolte. La IDE d'altronde, a sostegno dei propri argomenti, non deduce mezzi di prova analoghi, idonei a confutare il giudizio sostanzialmente sfavorevole del «comitato», secondo il quale il prodotto non si era dimostrato conforme ai termini dell'allegato tecnico, né l'esperto che essa ha designato ha sostenuto per iscritto una tesi diversa.
4) Inadempimento da parte della IDE della sua obbligazione principale
104 Il contratto stipulato dalla Commissione con la IDE prevedeva la creazione di un'«interfaccia a rete tra servizi di informazione, intelligente e indipendente dall'ambiente», che fosse commerciabile. Come innanzi riferito, l'allegato tecnico, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata (v. pag. 3 e ss.), dispone che i prodotti finali che avrebbero dovuto essere inclusi nel progetto che la IDE avrebbe dovuto fornire alla Commissione in dimostrazione, sono i tre seguenti: a) il Disnet, in quanto complesso di sottoprogrammi di utilità (toolkit), b) la rete, che avrebbe dovuto essere istituita tra una serie di basi dati (hosts) e di reti (networks) europee, utenti del sistema di interfaccia (interface) Disnet e c) le applicazioni che una serie di enti partecipanti al progetto Disnet avrebbero potuto creare utilizzando il sistema interfaccia Disnet. La prestazione della IDE si risolve pertanto nella fornitura di tre prodotti che si possono ritenere, dal punto di vista del loro valore rispetto al compimento del lavoro, equivalenti.
105 Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del contratto, sia nel caso di mancata dimostrazione del prodotto realizzato sia nel caso di dimostrazione non soddisfacente, la Commissione può chiedere la parziale o totale restituzione degli importi corrisposti a titolo di contributo economico, oltre ad interessi. Da questa clausola deriva, a mio parere, quanto segue:
a) La Commissione può chiedere la restituzione dell'importo totale versato solo nel caso in cui la dimostrazione non sia stata affatto eseguita, oppure il prodotto finale sottoposto a dimostrazione non corrisponda assolutamente (o corrisponda in modo trascurabile) alle disposizioni di cui al contratto e all'allegato tecnico.
b) Qualora, nel corso della dimostrazione del prodotto finale, risulti che il progetto risponde soltanto in parte ai termini contrattuali, la Commissione può chiedere non l'intera ma solo la parziale restituzione degli importi versati a titolo di contributo finanziario. In tal caso, l'importo esatto di cui la Commissione può esigere la restituzione dipende dalla percentuale delle disposizioni del contratto e dell'allegato tecnico che il prodotto presentato è in grado di soddisfare (9).
106 Stando alle conclusioni del «comitato di valutazione», la IDE ha consegnato solo il primo dei tre prodotti che avrebbe dovuto fornire. Inoltre, la percentuale di successo del prodotto consegnato, cioè del complesso di sottoprogrammi di utilità Disnet (Disnet toolkit), che è stato oggetto della dimostrazione, corrispondeva alle disposizioni di cui all'allegato tecnico nella misura del 50-75%. Ciò considerato, la Commissione non può esigere la restituzione in toto, ma solo in parte del contributo versato.
107 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del contratto, il contributo della Commissione all'esecuzione dell'opera avrebbe dovuto ammontare a 909 900 ECU. Il lavoro presentato dalla IDE non conteneva due dei tre prodotti finali. Di conseguenza, l'importo del contributo comunitario dev'essere ridotto di due terzi. D'altronde, atteso che il prodotto finale corrispondeva, sebbene solo in parte, alle disposizioni del contratto, la IDE ha il diritto di trattenere una percentuale corrispondente del contributo comunitario. Pertanto, dato che il grado di successo del prodotto oggetto della dimostrazione corrispondeva alle clausole contenute nell'allegato tecnico nella misura del 50-75%, la IDE deve trattenere il 75% dell'importo del contributo comunitario, corrispondente alla prima parte del progetto Disnet, restituendo il resto già percepito.
108 Giacché ho ritenuto che, ai fini del loro valore rispetto all'elaborazione dell'intero progetto, i tre prodotti finali fossero equivalenti, un importo pari a un terzo dei 909 900 ECU, pari cioè a 303 300 ECU, corrisponde alla messa a punto di ciascuno dei prodotti finali. Ciò considerato, e dato che il grado di successo del prodotto consegnato rappresentava, secondo la stima più favorevole alla IDE, il 75%, quest'ultima deve trattenere solo l'importo che residua dopo aver sottratto, dai 303 300 ECU, corrispondenti al primo dei tre prodotti del progetto, il 25% (75 825 ECU). Di conseguenza, la IDE può trattenere la somma di 227 475 ECU (303 300 ECU meno 75 825 ECU) ed è tenuta a restituire alla Commissione 305 981 ECU (533 456 ECU meno 227 475 ECU), oltre ad interessi. Il tasso d'interesse, determinato a norma dell'art. 5, n. 3, in fine, del contratto, ammonta, secondo la Commissione (non contraddetta sul punto dalla IDE), al 7,97% annuo. Gli interessi iniziano a decorrere un mese dopo la data (29 giugno 1994) in cui la Commissione ha intimato di restituire gli importi già versati, dunque dal 29 luglio 1994.
D - Sull'inadempimento delle altre obbligazioni contrattuali
109 Per scrupolo di completezza esaminerò gli argomenti dedotti dalla Commissione in via subordinata, con riferimento all'inadempimento da parte della IDE di altre obbligazioni contrattuali.
110 La Commissione, da un lato, deduce in subordine argomenti a sostegno della domanda riconvenzionale volta alla restituzione degli importi già corrisposti e, dall'altro, confuta gli argomenti della IDE secondo cui essa avrebbe adempiuto tutte le sue obbligazioni e dovrebbe quindi venirle corrisposto l'importo residuo del contributo. Saranno poi esaminati gli argomenti della IDE vertenti sull'inadempimento da parte della Commissione delle sue obbligazioni contrattuali.
1) Inadempimento da parte della IDE delle sue obbligazioni in materia di regolare amministrazione e di informazione della Commissione
111 Secondo l'art. 3, n. 1, del contratto, l'appaltatore, cioè la IDE, nel corso dei lavori doveva sottoporre alla Commissione, a scadenze regolari, relazioni vertenti sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti, nonché un rendiconto delle spese sostenute nel corso del periodo precedente.
112 La Commissione afferma di non aver potuto seguire l'evoluzione del progetto, in quanto la IDE è venuta meno all'obbligo di informarla, così come previsto dal contratto. In particolare, con lettera 7 settembre 1993 inviata alla IDE, (allegato XV al ricorso), afferma che il rendiconto delle spese ricevuto per il periodo 15 marzo 1992 - 15 settembre 1992 non era conforme alle clausole del contratto e non era accoglibile, in quanto contravveniva all'allegato III del contratto. Da allora, non ha ricevuto alcuna versione nuova e corretta di tale rendiconto.
113 Nella stessa lettera la Commissione dichiara di non aver ricevuto il rendiconto per il periodo 15 settembre 1992 - 15 marzo 1993.
114 Dalle relazioni redatte, su incarico della Commissione, sia da un esperto indipendente sia da un ufficio contabile (allegati I e II al controricorso) emerge che, nell'elaborazione del progetto da parte della IDE, sono state ravvisate talune irregolarità amministrative.
115 Anzitutto, nella relazione 3 dicembre 1991, relativa ai primi diciotto mesi di esecuzione del contratto, redatta dall'esperto designato dalla Commissione (pagg. 7 e 8), sono evidenziate rilevanti divergenze rispetto al programma originale di spesa nonché rispetto allo svolgimento del progetto in generale, che non era conforme alle obbligazioni contrattuali della IDE. Inoltre, risulta dallo stesso documento che taluni membri del consorzio hanno affermato che le scadenze per la realizzazione del progetto e i costi non erano stati valutati correttamente. Queste constatazioni inducevano a ritenere che il progetto rischiasse seriamente di non giungere a compimento entro i termini pattuiti e che fosse necessaria una rideterminazione dei suoi obiettivi, considerato che né il calendario concordato né il preventivo disponibile erano sufficienti. Veniva peraltro proposta la sospensione del contributo economico della Commissione, atteso che la IDE non mostrava di possedere una chiara strategia alternativa.
116 In secondo luogo, la relazione 22 giugno 1992 dell'ufficio contabile faceva riferimento al controllo sull'andamento del progetto nei periodi 1, 2 e 3 (15 marzo 1990 - 15 settembre 1991). Il controllo ha avuto inizio il 18 maggio 1992. Stando alla relazione, la IDE non ha presentato le scritture contabili relative ai detti periodi, sono state espresse riserve sulla correttezza dei rendiconti presentati ed è stata proposta una riduzione delle spese del 34%.
117 La IDE contesta le risultanze dell'analisi condotta dall'ufficio contabile (punto 8 della memoria di replica) ed afferma di aver amministrato scrupolosamente tutte le spese e di aver costantemente aggiornato la registrazione oraria delle spese nel corso del progetto.
118 Tuttavia, la IDE non ha depositato un rendiconto delle spese per tutti i semestri di esecuzione dell'opera, e non prova pertanto di aver adempiuto le obbligazioni corrispondenti, cui era tenuta ai sensi dell'art. 3, n. 1, del contratto. Il giudizio negativo formulato sulla situazione contabile della IDE dall'ufficio designato dalla Commissione dimostra la fondatezza degli argomenti di quest'ultima, mentre l'argomento contrario della IDE resta indimostrato.
2) Omessa presentazione alla Commissione da parte della IDE di una relazione finale complessiva sull'intero progetto e di un rendiconto consolidato
119 Ai sensi dell'art. 3, n. 3, del contratto, l'appaltatore, vale a dire la IDE, avrebbe dovuto, entro due mesi dal completamento dell'opera, presentare alla Commissione una relazione finale complessiva sull'intero progetto, oltre ad un rendiconto spese consolidato munito dei relativi documenti giustificativi.
120 La Commissione afferma che la relazione finale complessiva relativa allo svolgimento del progetto, datata 17 maggio 1993, depositata dalla IDE, non soddisfa i requisiti di cui al contratto, in quanto non illustra con chiarezza gli obiettivi e i risultati del progetto e contiene valutazioni contraddittorie rispetto alle relazioni parziali (v. lettera indirizzata alla IDE il 7 settembre 1993, allegata al ricorso).
121 La Commissione afferma inoltre di non aver ricevuto il rendiconto consolidato delle spese, munito dei necessari documenti giustificativi. Tali ragioni, spiega, l'hanno indotta a sospendere l'erogazione del contributo.
122 La IDE replica (punto 16 della memoria di replica) che l'adattamento del rendiconto spese già depositato e la presentazione della relazione finale complessiva avrebbero avuto poco senso in un momento in cui la Commissione aveva già da tempo resa nota l'intenzione di non versare l'importo residuo del contributo. Si è comunque dichiarata pronta a farlo.
123 Non avendo depositato, entro due mesi dalla consegna dell'opera, né la relazione finale complessiva relativa all'intero progetto né il rendiconto definitivo delle spese con i relativi documenti giustificativi, la IDE dimostra di non aver adempiuto le corrispondenti obbligazioni, impostele dall'art. 3, n. 3, del contratto.
3) Mutamenti nella composizione del consorzio di enti che hanno collaborato con la IDE senza approvazione della Commissione
124 L'art. 6, n. 2, del contratto prevede la possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte del programma dei lavori, a condizione che tutte le bozze del contratto di subappalto vengano notificate per lettera raccomandata alla Commissione, cui spetta, entro quindici giorni dalla ricezione della lettera, la facoltà di negare l'approvazione del subappalto. In mancanza di risposta entro il termine indicato, il subappalto si intende approvato.
125 La Commissione afferma che la IDE è venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali in quanto: a) ha stipulato contratti di subappalto senza previa approvazione e b) si è avvalsa, per l'esecuzione di parte del programma dei lavori, di imprese ungheresi.
126 Replicando all'argomento della Commissione secondo il quale nel corso dell'esecuzione del progetto si sono verificati continui mutamenti nella composizione del consorzio che collaborava con la IDE, quest'ultima ammette che effettivamente vi sono stati cambiamenti, ma declina ogni responsabilità in proposito. Spiega (v. pag. 7 della citata lettera alla Commissione 2 maggio 1993) che tali mutamenti erano dovuti vuoi a ragioni economiche, che hanno indotto qualche membro del consorzio originario a ritirarsi, vuoi al comportamento incoerente dei collaboratori iniziali.
127 La IDE sottolinea tuttavia che la Commissione ha, esplicitamente o tacitamente - conformemente all'art. 6, n. 2, punto 2, del contratto - approvato tali cambiamenti, e che tutti i diritti e gli obblighi dei predecessori si sono trasferiti alle nuove controparti. Ciò dimostra, secondo la IDE, che non vi era alcun problema né quanto all'approvazione dei contratti di subappalto da parte della Commissione né quanto alla vigilanza sul complesso dei lavori che essa, in quanto coordinatrice dei lavori del consorzio, era tenuta a svolgere.
128 Non v'è alcuna clausola del contratto che imponga alla IDE di mantenere invariata la composizione del consorzio dall'inizio alla fine della realizzazione del progetto. La IDE poteva cioè - su approvazione espressa o tacita della Commissione - modificare, a sua discrezione, la composizione del consorzio che con lei collaborava. Gli argomenti dedotti dalla Commissione in senso opposto sono pertanto infondati.
129 La Commissione sostiene che, contrariamente alle disposizioni del contratto, la IDE, senza la sua previa autorizzazione, ha subappaltato taluni lavori ad imprese ungheresi (pag. 9 del controricorso). Sottolinea che il programma Impact si rivolge al mercato comunitario dei servizi di informazione e che perciò il subappalto in favore di imprese ungheresi da parte della IDE contravveniva ai suoi obblighi contrattuali.
130 Come si evince dal suo art. 1, il contratto controverso tra la Commissione e la IDE è stato concluso nell'ambito del programma comunitario Impact, che ha come fondamento giuridico la decisione del Consiglio 26 luglio 1988 (10), la quale mira alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione. Dai `considerando' e dalle norme di tale decisione si desume che il detto piano d'azione si rivolgeva ad enti degli Stati membri delle Comunità europee, allo scopo di creare un mercato comunitario dei servizi informatici.
131 Peraltro anche l'allegato tecnico (pag. 3 della versione originaria e pag. 2 di quella modificata) indica che, nel corso dell'elaborazione del progetto Disnet, la IDE avrebbe collaborato strettamente con una pleiade di organismi appartenenti a sette (nella versione originaria) o dieci (nella versione modificata) Stati membri. Era pertanto escluso, come correttamente osserva la Commissione, che imprese non comunitarie collaborassero come membri del consorzio all'elaborazione del progetto Disnet.
132 La IDE afferma di essersi limitata ad impiegare alcuni lavoratori ungheresi e che, conformemente alla normativa ungherese, l'assunzione temporanea di dipendenti va comunicata ad un determinato ente che la registra (punto 17 della controreplica alla domanda riconvenzionale). Confutando l'argomento della Commissione secondo il quale avrebbe concluso contratti di subappalto in violazione del contratto, essa afferma di aver proceduto alla comunicazione dei subappalti concessi in conformità dell'art. 6 del contratto e produce una lettera raccomandata in cui si menzionano sei nuovi collaboratori ma non il subappalto di cui trattasi in favore di una società ungherese (allegato VIII alla memoria di replica).
133 L'argomento della Commissione è suffragato, solo per quanto riguarda un'impresa ungherese, dalla produzione della fotocopia di un contratto 29 agosto 1990 (allegato VI alla controreplica). Oggetto di tale contratto era l'esecuzione della parte del progetto Disnet relativa al componente «lingua naturale» (natural language). L'argomento della IDE, secondo il quale essa non avrebbe stipulato un contratto con una società ungherese, va pertanto disatteso perché infondato.
4) Rapporti tra la IDE e gli altri membri del consorzio
134 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del contratto, l'appaltatore si assume la responsabilità tecnica e finanziaria del lavoro e deve fornire il personale, i locali, l'attrezzatura e i materiali necessari per la corretta esecuzione del contratto. Per la parte del lavoro che dev'essere effettuata da organismi che collaborano a tal fine con l'appaltatore, costui deve garantire che il contributo comunitario sia ripartito tra gli enti partecipanti man mano che i lavori procedono ed in proporzione alla partecipazione di ciascuno.
135 Secondo l'allegato tecnico (pag. 16 della versione originale e pag. 10 di quella modificata) l'elaborazione del progetto comprende due stadi, due parti: a) la creazione dell'interfaccia intelligente (intelligent interface) e b) l'integrazione (integration) dell'interfaccia con una serie di applicazioni in diversi settori e con funzioni diverse.
136 Ai sensi dell'allegato tecnico, queste due parti avrebbero dovuto, in via di principio, essere eseguite in ordine successivo, nel senso che, non appena terminata la realizzazione dell'interfaccia intelligente, essa avrebbe dovuto essere utilizzata per applicazioni specifiche. Giacché tuttavia ciò avrebbe richiesto molto tempo, mentre la realizzazione del progetto Impact I prevedeva un margine di tempo di un biennio, talune attività del secondo stadio avrebbero dovuto iniziare parallelamente all'avvio del primo stadio, al fine di preparare i partecipanti all'applicazione e alla successiva integrazione dell'interfaccia intelligente, in quanto toolkit, per le particolari esigenze di interfaccia tra utenti (special human interfacing needs).
137 La Commissione afferma che la IDE, in violazione dell'art. 6, n. 1, del contratto e delle clausole dell'allegato tecnico, pur avendo la responsabilità tecnica dell'esecuzione del lavoro, ha omesso di inviare tempestivamente ai suoi collaboratori una versione operativa del toolkit. Tale inerzia avrebbe impedito loro di iniziare per tempo le attività di adattamento del toolkit alle specifiche esigenze delle loro basi dati.
138 In particolare la Commissione, a sostegno del proprio argomento, si richiama alla lettera 4 giugno 1993 inviata alla IDE da un membro del consorzio (allegato V alla controreplica), in cui si fa ampio riferimento alle violazioni commesse dalla IDE per quanto riguarda la consegna del software che gli avrebbe consentito di iniziare il proprio lavoro.
139 La Commissione fa altresì riferimento al verbale della riunione dei diciassette collaboratori della IDE nell'ambito del progetto Disnet, tenutasi a Lussemburgo il 18 maggio 1993 (allegato III alla controreplica), secondo il quale si sono riscontrati nel corso dei lavori ingiustificati ritardi dovuti alla IDE. Dallo stesso documento risulta inoltre che solo nel febbraio 1993 i collaboratori della IDE hanno ricevuto una versione completa del complesso di sottoprogrammi di utilità (release of the toolbox), che avrebbe dovuto essere pronta dal novembre 1992, e che, nel luglio 1993, solo pochi di loro hanno potuto creare applicazioni operative del toolbox.
140 La IDE afferma al contrario di aver inviato tempestivamente, un anno prima della scadenza del termine assegnato per la realizzazione dell'intero progetto, una versione operativa del complesso di sottoprogrammi di utilità che doveva inviare agli altri membri del consorzio affinché avviassero l'esecuzione della parte del progetto di loro competenza.
141 Parallelamente, la IDE sostiene che avrebbero gravato sul calendario di esecuzione dei lavori altri lavori aggiunti ed imprevisti relativi alla parte del programma di trattamento in lingua naturale, alle telecomunicazioni e alle funzioni connesse.
142 La circostanza che la IDE abbia o meno, un anno prima della scadenza del termine fissato per la realizzazione dell'intero progetto, inviato una versione operativa del complesso di sottoprogrammi di utilità agli altri membri del consorzio nonché il fatto che un anno sia sufficiente per la realizzazione da parte di costoro dei lavori di loro competenza sono temi di prova. La IDE non ha provato la fondatezza dei motivi dedotti e ci si deve pertanto limitare a quanto risulta dal citato verbale della riunione dei partecipanti al consorzio.
143 La Commissione afferma inoltre che la IDE ha infranto anche l'obbligo di ripartire il contributo comunitario tra i suoi collaboratori, contravvenendo così anche agli obblighi di natura economica derivanti dall'art. 6, n. 1.
144 A sostegno di tale motivo la Commissione deduce: a) il citato verbale della riunione tenutasi il 18 maggio 1993 sull'andamento del progetto Disnet, da cui risulta (punto 3.3) che la IDE non ha versato ai suoi collaboratori la rispettiva quota parte di contributo comunitario e b) le lettere inviate alla IDE con le rimostranze di due membri del consorzio di collaboratori (allegati IV e V alla controreplica). Nella prima lettera, del 29 settembre 1993, la società di cui trattasi dichiara alla IDE che non intende consegnarle il prodotto dovuto se non dopo aver ricevuto quanto spettantele del contributo comunitario. La seconda lettera, datata 4 giugno 1993, fa anch'essa riferimento al mancato pagamento della quota dovuta del contributo comunitario.
145 La IDE nega di aver violato l'obbligo di ripartire tra i suoi collaboratori la quota di contributo comunitario loro spettante, producendo una serie di ricevute (allegato XI alla memoria di replica). Tuttavia, questi documenti provano semplicemente l'esistenza di un conto corrente relativo alle sue transazioni con i collaboratori. Essa ha inoltre giustificato la propria condotta sostenendo (punto 16 della controreplica alla domanda riconvenzionale) che gli altri membri del consorzio non hanno ricevuto alcun importo in quanto gli acconti versati si compensavano con le spese che essa aveva sopportato per conto di tutti gli altri e perché, in ogni caso, la Commissione non le aveva corrisposto l'intero contributo.
146 In particolare, per quanto riguarda le lamentele espresse da due membri del consorzio, la IDE le considera infondate affermando che, nell'un caso, il programma dovuto non era stato consegnato, mentre, nell'altro, le somme che avrebbero dovuto essere versate si compensavano con le spese relative alla formazione impartita ad un collaboratore di tale organismo affinché egli potesse svolgere le sue funzioni nell'ambito dell'esecuzione del programma.
147 Pertanto, quanto dedotto dalla IDE, oltre che essere contraddittorio, non dimostra pienamente la fondatezza dei suoi argomenti, che devono quindi essere disattesi.
5) Inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte della Commissione, dedotto dalla IDE
148 Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del contratto, l'appaltatore deve tempestivamente comunicare alla Commissione informazioni dettagliate su qualunque incidente o fatto che possa eventualmente compromettere l'esecuzione del contratto.
149 Secondo la IDE (pag. 3 della citata lettera alla Commissione 2 maggio 1993) la Commissione è venuta meno alle sue responsabilità allorché non ha risposto alle ripetute comunicazioni della IDE in ordine ai problemi che l'esecuzione del progetto comportava, a causa della sopraggiunta necessità di lavori imprevisti, che ha determinato un ritardo nella stesura dei rendiconti relativi al progetto Disnet destinati alla Comunità.
150 Nel contratto concluso tra la Commissione e la IDE non si prevede alcun obbligo specifico a carico della prima di adottare determinati provvedimenti nel caso in cui la controparte le comunicasse l'insorgere di difficoltà economiche o tecniche in ordine alla prosecuzione del programma.
151 Più in generale, stando alla concezione che informa il contratto, l'unica responsabile dell'esecuzione del progetto è la IDE, come controparte della Comunità, come emerge inequivocabilmente dagli artt. 1 e 6, n. 1, del contratto (11).
152 Di conseguenza, l'affermazione della IDE secondo la quale la Commissione sarebbe venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali è infondata. D'altronde, anche il suo argomento secondo il quale le inadempienze della Commissione le avrebbero impedito di adempiere a sua volta in modo corretto non trova riscontro nel contratto e dev'essere pertanto anch'esso disatteso.
153 I motivi dedotti dalla IDE, sebbene non dimostrino un comportamento della Commissione in violazione del contratto - non trovando in esso alcun fondamento -, lasciano impregiudicata la questione dell'eventuale ripartizione della responsabilità da parte del giudice, questione che sarà affrontata qui di seguito.
VI - Sulle altre conclusioni del ricorso
154 Per il caso in cui la Corte, in accoglimento della domanda principale della IDE, condannasse la Commissione a versarle il saldo del contributo, vengono esaminate qui di seguito le altre domande contenute nel ricorso.
1) Domanda di condanna alle spese stragiudiziali
155 La IDE chiede che le venga corrisposto l'importo di 37 650 ECU a titolo di spese stragiudiziali che avrebbe sostenuto per «assistenza giudiziaria».
156 Giacché l'onere della prova delle dette spese incombe alla IDE, la quale tuttavia non ha dedotto alcun documento giustificativo, la relativa domanda dev'essere respinta in quanto non dimostrata.
2) Domanda di pagamento degli interessi
157 La IDE chiede che le siano corrisposti gli interessi di legge a decorrere dal 31 maggio 1993, data in cui ha respinto, con lettera, la proposta della Commissione di riduzione del contributo, chiedendo invece il pagamento dell'intero importo, pari a 376 435 ECU.
158 Dato il carattere meramente accessorio della domanda, qualora la domanda principale della IDE dovesse essere accolta, le dovrebbero necessariamente essere riconosciuti gli interessi legali.
3) Domanda di risarcimento dei danni
159 Esamineremo ora la ricevibilità e la fondatezza della domanda della IDE vertente sul risarcimento del danno cagionatole dal comportamento asserito illegittimo della Commissione, consistente nel mancato pagamento dell'intero contributo dovuto ai sensi del contratto.
a) Sulla ricevibilità
160 Si rilevi che, nell'atto introduttivo, la IDE chiede il risarcimento del danno subito per: a) essere giunta sull'orlo del fallimento, essendosi trovata in posizione sfavorevole sul mercato, avendo perso la buona reputazione di cui godeva (goodwill), avendo dovuto ridurre le sue attività economiche ed essendo stata costretta a vendere a basso costo un gran numero di beni (un immobile e delle autovetture); b) aver dovuto licenziare la maggior parte del personale, il che ha comportato una stagnazione delle sue attività e ritardi pregiudizievoli a causa dell'esigenza di formare nuovo personale, e c) aver subito gli effetti sfavorevoli della svalutazione dell'ECU rispetto al fiorino olandese. Si è tuttavia riservata di quantificare con precisione il danno nel prosieguo.
161 Più tardi la IDE, nella memoria di replica, ha specificato i relativi importi nel modo seguente: a) 27 332,61 ECU per la vendita a basso costo di un immobile della società e per il trasloco cui è stata costretta; b) 3 188,80 ECU per la vendita di due autovetture della società; c) 54 554,35 ECU per il licenziamento di gran parte del personale e per la formazione di nuovi quadri, e d) 68 331,52 ECU per il considerevole ritardo nel rientro sul mercato, con perdita di clienti e della reputazione commerciale. Ha invece omesso di quantificare il danno conseguente alla svalutazione dell'ECU rispetto al fiorino olandese.
162 La mancata quantificazione del danno subito dalla IDE nel ricorso introduttivo suscita una questione di ricevibilità della relativa domanda. La questione può anche essere esaminata dalla Corte d'ufficio (12), sulla scorta ovviamente delle sue norme procedurali, in quanto la clausola di cui all'art. 16 del contratto, che stabilisce l'applicabilità del diritto lussemburghese, deve intendersi come riferita esclusivamente alle disposizioni di diritto sostanziale (13).
163 Ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni del ricorrente. La Corte ha dichiarato che, ove nell'atto introduttivo il ricorrente abbia chiesto il risarcimento del danno assertivamente causato dall'atto impugnato, e nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento precisi oralmente l'oggetto della sua domanda ed indichi l'entità del danno, la richiesta di risarcimento formulata nella replica può essere considerata come una precisazione consentita della domanda formulata nel ricorso, ed è pertanto ammissibile (14).
164 Nel ricorso, la IDE precisa sin dall'inizio in modo soddisfacente le sue conclusioni. Quindi, il fatto che la domanda di risarcimento contenuta nell'atto introduttivo non sia accompaganta da una precisa quantificazione del danno, formulata invece in sede di replica, non la rende irricevibile, eccetto per la parte relativa al danno derivante dalla svalutazione dell'ECU rispetto al fiorino olandese, che non è stato quantificato.
b) Nel merito
165 Quanto al merito della domanda, la Commissione sottolinea che: a) il danno lamentato dalla IDE è a suo carico, come espressamente previsto dal contratto all'art. 8, n. 1; e b) non v'è alcun nesso causale tra il danno lamentato dalla IDE e qualsivoglia atto della Commissione (pagg. 6 e 7 del controricorso). Chiede pertanto la reiezione della domanda della IDE.
166 Quanto al primo argomento della Commissione, va rilevato che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del contratto, la IDE è responsabile in via esclusiva per qualunque perdita o danno subito nell'esecuzione o in relazione all'esecuzione dello stesso. Tale disposizione fa riferimento, tuttavia, a danni di natura extracontrattuale. Nella fattispecie, la IDE chiede il risarcimento di un danno che asserisce dipendere dall'inadempimento da parte della Commissione della sua obbligazione fondamentale di versarle l'intero importo del contributo pattuito. Il contratto non esclude ovviamente, a priori, la responsabilità della Commissione in un caso del genere.
167 Per affermare una responsabilità risarcitoria della Commissione nei confronti della IDE, devono ricorrere tutti e tre i presupposti della responsabilità contrattuale (15): a) che la Commissione non abbia adempiuto qualcuna delle sue obbligazioni contrattuali; b) che la IDE abbia subito un danno, e c) che vi sia un nesso causale tra la condotta inadempiente della Commissione e il danno subito dalla IDE.
168 Il primo presupposto fa difetto, in quanto la Commissione non ha violato alcuna disposizione contrattuale. Tuttavia, anche laddove la Corte volesse ritenere il contrario, non ricorrerebbe comunque il secondo presupposto giacché la IDE, pur avendo descritto i danni subiti e quantificato i relativi importi, non ha tuttavia prodotto alcun elemento atto a provare l'an e il quantum. Questa carenza di mezzi di prova rende impossibile verificare la sussistenza di un nesso causale tra il danno subito dalla IDE e il comportamento della Commissione.
169 In conclusione, quand'anche fosse accolta la domanda principale della IDE di condannare la Commissione a versarle il saldo del contributo, l'altra domanda, di risarcimento del danno, dev'essere respinta in quanto infondata e non provata.
VII - L'eventuale ripartizione della responsabilità tra la Commissione e la IDE
170 Esamineremo qui di seguito, per il caso in cui la Corte non voglia accogliere l'interpretazione dell'art. 5, n. 3, del contratto innanzi suggerita, se sia comunque possibile, in forza del diritto nazionale applicabile - nella fattispecie quello lussemburghese - una ripartizione della responsabilità tra le due parti, la Commissione e la IDE.
A - Presupposti per la ripartizione della responsabilità
171 Secondo il diritto della responsabilità contrattuale, la parte che non abbia adempiuto affatto o che abbia adempiuto solo parzialmente le obbligazioni contrattuali deve risarcire il danno che l'inadempimento, totale o parziale, ha cagionato alla controparte. Gli artt. 1147 e 1148 del codice civile lussemburghese disciplinano, più precisamente, i casi in cui il debitore è esonerato dall'obbligo di risarcire il danno cagionato dall'inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali (16).
172 Per analogia, la dottrina e la giurisprudenza francesi deducono dagli articoli del codice civile francese - simili nel contenuto a quelli innanzi citati - la soluzione del problema della ripartizione di responsabilità. Occorre, in particolare: a) che vi sia un obbligo di risarcimento; b) che il danneggiato abbia contribuito con il suo comportamento (attivo od omissivo) all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore (17), e c) che vi sia un nesso causale tra il comportamento del creditore e l'insorgere o l'aggravamento del danno da lui subito.
173 Ove il comportamento del danneggiato integri gli estremi della forza maggiore, sia cioè imprevedibile ed inevitabile, l'azione o l'omissione non colposa basta ad esonerare il debitore. Ove si dimostri che il comportamento del creditore, non imprevisto né inevitabile, ha contribuito ad un aggravamento del danno, ciò può condurre alla parziale esenzione del debitore, se il comportamento era colposo (18).
174 Nella maggior parte dei casi questo comportamento (azione od omissione) del creditore ha la natura colposa di una «imprudenza», di una «qualunque negligenza» (19). Qualora, tuttavia, questo fatto colposo non abbia determinato ma abbia semplicemente contribuito al verificarsi del danno, i giudici riconoscono una esenzione parziale in favore del debitore (20). La giurisprudenza non sembra accogliere, in ambito contrattuale, il parziale esonero del debitore allorché non ricorre un comportamento colposo del creditore (21). Una volta dimostrato il concorso del fatto colposo del creditore al verificarsi del danno, il giudice di merito dispone la ripartizione della responsabilità in considerazione sia del rispettivo grado di colpa del debitore e del creditore, sia del nesso causale tra i fatti colposi e la produzione del danno. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza e al grado della colpa nonché alla ripartizione della responsabilità è pertanto insindacabile.
175 Nel caso in cui il debitore è obbligato a conseguire un determinato effetto (obbligazione di risultato) (22), ha cioè l'obbligo di fornire un certo prodotto, la ripartizione viene effettuata solitamente, nel caso in cui non gli sia imputabile alcuna colpa, in base al nesso causale della colpa del creditore, ma i giudici tendono a prendere in considerazione anche il grado della colpa (23).
B - Soluzione proposta
176 Come già detto, tra la Commissione e la IDE è stato stipulato un contratto a prestazioni corrispettive, in forza del quale la prima doveva versare una certa somma a titolo di contributo per l'esecuzione da parte della seconda di un'opera, il Disnet. Siamo cioè di fronte ad un contratto in cui il debitore, nella fattispecie la IDE, era tenuto a conseguire un determinato risultato (obbligazione di risultato), aveva cioè quale obbligazione principale quella di fornire un preciso prodotto. L'appaltatore doveva, parallelamente, osservare anche una serie di altre obbligazioni secondarie, le quali, come dimostrato, non sono state adempiute.
177 La Commissione ha versato alla IDE gran parte del contributo dovuto. L'esito non soddisfacente del lavoro l'ha indotta ha richiedere la restituzione degli acconti, oltre ad interessi, come previsto dall'art. 5, n. 3, del contratto.
178 Nel caso di specie vi è un danno per la Commissione, e sorge un corrispondente obbligo di risarcimento in capo alla IDE, in quanto la prima, avendo versato la maggior parte del contributo senza ottenere la controprestazione convenuta, ha subito un pregiudizio. V'è dunque nesso causale tra il danno subito dalla Commissione e l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della IDE.
179 Non si può tuttavia ritenere che la Commissione abbia colposamente contribuito (con azioni od omissioni) all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della IDE, che ha determinato il danno. Manca cioè il nesso necessario tra il comportamento della Commissione e l'inadempimento della IDE, che costituisce il fatto generatore del danno. D'altronde la Commissione, con gli acconti versati, perseguiva la realizzazione del progetto, e sarebbe infondato dedurre da ciò un suo comportamento colposo atto a giustificare una ripartizione della responsabilità con la IDE.
180 La IDE deduce una sostanziale omissione da parte della Commissione. Afferma che i fondi messi a sua disposizione dalla Commissione per la realizzazione del lavoro convenuto non erano sufficienti, in quanto non proporzionati alle spese richieste dalla realizzazione dei lavori imposti dalla Commissione (punto 1 della memoria di replica). Parallelamente, la IDE afferma che lavori aggiunti ed imprevisti, relativi alla parte del programma di trattamento in lingua naturale, alla rete di telecomunicazioni e alle funzioni connesse, hanno gravato negativamente sul bilancio iniziale (pag. 3 della citata lettera 2 maggio 1993 alla Commissione).
181 Tali argomenti, dedotti dalla IDE per dimostrare la colpa della Commissione, sono tuttavia infondati. Nel momento in cui la IDE ha presentato un progetto per concludere con la Commissione un contratto avente ad oggetto il contributo di quest'ultima al lavoro da realizzare, la IDE avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti i parametri che avrebbero eventualmente potuto incidere sul progetto rendendolo più costoso e, di conseguenza, chiedere sin dall'inizio un adeguamento dei relativi importi, vale a dire del costo globale di realizzazione del progetto e del corrispondente contributo della Commissione. Tuttavia, questo fatto non configura di per sé alcun comportamento colposo della Commissione, che avrebbe ostacolato la IDE nell'adempimento delle sue obbligazioni e che dovrebbe essere preso in considerazione nel ripartire la responsabilità tra le parti.
182 Certamente la Commissione, benché - come essa stessa sottolinea - avesse avuto vari segnali dell'adempimento lacunoso delle obbligazioni da parte della IDE e benché fosse al corrente, grazie alle relazioni degli esperti da essa stessa designati, in particolare a quella datata 3 dicembre 1991 (allegato I al controricorso), del fatto che l'intero programma non si stava svolgendo nel modo convenuto, non ha provveduto prima ad adottare qualche provvedimento né a risolvere il contratto, come avrebbe potuto legittimamente fare ai sensi dell'art. 10, attendendo invece l'esecuzione definitiva dell'intero progetto da parte della IDE.
183 Tuttavia, non sarebbe corretto dedurre da ciò l'esistenza nella fattispecie di un nesso causale tra l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della IDE e il conseguente danno della Commissione, da una parte, e il comportamento tenuto da quest'ultima, consistente nel continuare ad erogare il contributo nonostante l'inadempimento non corretto delle obbligazioni della controparte, dall'altra.
184 Ritengo pertanto che nel caso di specie non ricorrano i presupposti della ripartizione di responsabilità, in quanto alla Commissione non può essere addebitato alcun fatto colposo che abbia contribuito all'inadempimento da parte della IDE delle sue obbligazioni contrattuali, inadempimento cui è imputabile il danno subito.
VIII - Sulle spese
185 A norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Atteso che, come già spiegato, le conclusioni della Commissione devono essere accolte solo in parte, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
IX - Conclusione
186 Per i motivi innanzi esposti propongo quindi alla Corte di:
«1) Respingere il ricorso della IDE.
2) Accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale della Commissione e condannare la ricorrente IDE a versare alla Commissione l'importo di 305 981 ECU, oltre ad interessi nella misura annua del 7,97% a decorrere dalla scadenza del mese successivo alla data (29 giugno 1994) in cui la Commissione ha intimato la restituzione degli importi già versati, vale a dire dal 29 luglio 1994.
3) Condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese».
(1) - GU C 188, pag. 2.
(2) - GU C 182, pag. 4.
(3) - Decisione del Consiglio 26 luglio 1988, 88/524/CEE, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (GU L 288, pag. 39).
(4) - L'importo chiesto dalla IDE ammonta a 376 500 ECU. Sommato a quanto già ricevuto, si ha un totale di 909 956 ECU. Evidentemente la IDE chiede che le sia interamente pagato l'importo massimo del contributo (909 900 ECU) previsto dall'art. 4, n. 1, del contratto.
(5) - V. sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek (Racc. pag. 4057, punti 10 e 11).
(6) - Ai sensi dell'art. 1135 i contratti impongono alle parti non solo gli obblighi ivi espressamente previsti, ma anche, in via integrativa, quelli che l'equità, gli usi contrattuali o la legge ricollegano all'obbligazione dedotta, secondo la sua natura.
(7) - L'art. 1134 del codice civile dispone che i contratti legalmente stipulati hanno forza di legge tra le parti. Vi si riprende quindi il brocardo «pacta sunt servanda». L'articolo in oggetto prevede inoltre che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede. L'art. 1135 è già stato citato alla nota 6.
(8) - «As well as a natural language facility using a limited syntax and vocabulary will be offered as extra's».
(9) - Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, ai sensi dell'art. 3, n. 4, del contratto, dev'essere fornito ogni prodotto significativo derivante dalla realizzazione del progetto Disnet.
(10) - Citata alla nota 3.
(11) - V. il paragrafo 41 e ss. delle conclusioni dell'avvocato generale C.O. Lenz nella causa, avente caratteristiche analoghe, C-209/90, Commissione/Feilhauer (sentenza 8 aprile 1992, Racc. pag. I-2613).
(12) - Sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità CECA (Racc. pag. 547).
(13) - V. sentenza Commissione/Zoubek (citata alla nota 5), punti 4 e 10. V. anche il paragrafo 7 delle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa Grifoni/CEEA (sentenza 5 marzo 1991, causa C-330/88, Racc. pag. I-1045).
(14) - Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195). V. inoltre sentenze 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Racc. pag. 533, punto 47), e 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 1081, punto 6).
(15) - Sui presupposti della responsabilità contrattuale in diritto francese, le cui disposizioni in materia sono analoghe a quelle lussemburghesi, v. l'analisi di Gérard Légier alla voce «Responsabilité contractuelle» della collana Dalloz: Encyclopédie juridique. Répertoire de droit civil, tomo VIII, 2° ed., 1992, punto 17 e ss.
(16) - L'art. 1147 dispone che il debitore è condannato al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento delle sue obbligazioni qualora non dimostri che l'inadempimento è dipeso da una causa esterna a lui non imputabile e che non vi è stata mala fede da parte sua. Ai sensi dell'art. 1148, il risarcimento non è dovuto qualora, per forza maggiore o caso fortuito, il debitore non abbia potuto dare o fare quanto dovuto o abbia fatto ciò che gli era vietato.
(17) - V., ad esempio, Weil A. e Terré F., «Droit civil: les obligations», Parigi, Dalloz, 3° ed. 1980, punto 415, pag. 483.
(18) - Ibidem.
(19) - V. l'analisi di Gérard Légier nel suo studio sulla «Responsabilité contractuelle» (citato alla nota 15), punto 186, nonché l'analisi di Geneviève Viney, «Les obligations. La responsabilité: conditions», in Traité de droit civil, a cura di Jacques Ghestin, tomo IV, Parigi, LGDJ, 1982, punto 426 e ss. V. altresì Henri, Léon e Jean Mazeaud in «Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle», tomo II, Parigi, Montchrestien, 6° ed., 1970, punto 1447 e ss.
(20) - Sul tema della ripartizione della responsabilità da parte del giudice lussemburghese, v., a titolo esemplificativo, le sentenze del tribunal d'arrondissement di Diekirch 10 maggio 1988, n. 5687, del tribunal d'arrondissement di Lussemburgo 21 ottobre 1983, n. 776/83, 1_ marzo 1984, n. 259/84, 19 dicembre 1984, n. 832/84, 10 dicembre 1987, n. 37251, e 14 novembre 1991, nonché sentenze della cour d'appel 12 dicembre 1984, n. 7235, due sentenze del 13 dicembre 1984 nonché la sentenza 25 aprile 1985, n. 7403.
(21) - V. l'analisi di Gérard Légier al punto 187 del suo studio, citato alla nota 15.
(22) - Sulla differenza tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, v., ad esempio, l'analisi di Alex Weil e François Terré al punto 396 e ss. dello studio citato alla nota 17; v. altresì il punto 188 dello studio di Gérard Légier, citato alla nota 15, e l'analisi di Fernand Derrida alla voce «Obligations», in Dalloz: Encyclopédie juridique. Répertoire de droit civil, tomo VII, 2° ed., 1992, punto 47 e ss.
(23) - V. il punto 188 dell'analisi di Gérard Légier, citata alla nota 15.
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