Conclusioni dell avvocato generale
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A - Introduzione
1 Nel presente procedimento, intentato dal Social Security & Child Support Commissioner (1), verte sulla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2) e sulla sua applicabilità ad un sussidio familiare concesso nel Regno Unito.
2 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, scopo della direttiva è «l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale».
3 Per quanto concerne la sicurezza sociale, l'art. 1, n. 2, prevede:
«Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.»
4 L'art. 3 della direttiva pone il divieto della discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso agli impieghi o posti di lavoro. L'art. 3, n. 2, prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari ad impedire discriminazioni in detto settore.
5 L'art. 5 detta la conseguente norma in materia di condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento.
6 Nella causa principale si controverte sulla questione, se l'attrice, la signora Jennifer Meyers, abbia diritto alla corresponsione del «family credit», un sussidio familiare esistente nel Regno Unito sin dal 1986.
7 Tre sono i presupposti per la corresponsione di detto sussidio:
1) che il reddito del richiedente non ecceda un determinato importo;
2) che il richiedente o, se è coniugato o convive con un'altra persona, egli o tale altra persona eserciti regolarmente un'attività lavorativa retribuita;
3) che il richiedente o, se è coniugato o convive con un'altra persona, egli o tale altra persona abbia a proprio carico un componente dello stesso nucleo familiare, figlio o persona rientrante nell'elenco disposto per legge.
8 Se concesso, il sussidio familiare viene corrisposto per un periodo di 26 settimane. Non incidono al riguardo - nemmeno sulla misura della prestazione - il fatto che il richiedente sia divenuto nel frattempo disoccupato o percepisca una retribuzione più o meno elevata, si ammali o sia vittima di un incidente che gli impedisca di prestare ulteriormente la sua attività lavorativa.
9 Qualora venga concesso a una coppia coniugata o a una coppia di persone conviventi, il sussidio di cui trattasi viene comunque corrisposto alla donna, anche nel caso in cui non sia essa quella che esercita un'attività lavorativa retribuita. Originariamente era stato disposto il versamento del sussidio contestualmente alla retribuzione, ad opera del datore di lavoro. Ma in seguito a proteste di numerose associazioni femminili e dei datori di lavoro si è deciso di corrispondere il «family credit» alla donna.
10 Il Regno Unito espone che lo scopo del «family credit» sarebbe illustrato in un documento intitolato «Reform of Social Security» (riforma della previdenza sociale). Nel secondo volume, accanto al compito del completamento del sistema dell'assistenza sociale, come fine ulteriore verrebbe menzionato quello di garantire che le famiglie che lavorano non si trovino in condizioni materiali peggiori di quelle che non lavorano.
11 Il calcolo del reddito del richiedente è disciplinato dai «family credit» (General) Regulations 1987 (Norme generali in materia di sussidio familiare 1987), ove si dispone che non vengano computati determinati pagamenti. Il dettato normativo ha contenuti generali e pertanto non è deducibile da esso se le spese per la custodia dei figli debbano o meno essere tenute in considerazione per tale calcolo. Esiste però una giurisprudenza costante dei giudici inglesi secondo la quale le spese per la custodia dei figli non sono deducibili in sede di computo.
12 In data 26 aprile 1989 l'attrice inoltrava domanda di sussidio familiare per lei e per sua figlia, che all'epoca aveva tre anni.
13 L'Adjudication Officer, competente a decidere sulla concessione del «family credit», in data 10 giugno 1989 decideva che la signora Meyers non aveva diritto alla corresponsione del sussidio familiare.
14 Poiché l'attrice è genitore non convivente, per poter svolgere un'attività lavorativa retribuita essa deve sostenere determinate spese per la custodia della figlia. E' pacifico che essa avrebbe diritto alla concessione del sussidio familiare se dette spese per la custodia fossero deducibili dal suo reddito.
15 E' opinione dell'attrice che le modalità di calcolo del reddito rappresentino una discriminazione indiretta a danno dei genitori non conviventi. Quelli conviventi avrebbero la possibilità di mettersi d'accordo sulla custodia dei figli e di avvicendarsi in essa, mentre ella, abitando da sola, sarebbe costretta a pagare qualcuno a tal fine. Pertanto sarebbe per lei ben più difficile accettare un lavoro scarsamente retribuito, giacché dovrebbe in questo caso pagare per la custodia della figlia, senza però ottenere nessun sussidio familiare. Dato che i genitori non conviventi sono nella stragrande maggioranza donne, ciò costituirebbe inoltre una discriminazione indiretta a danno di queste ultime.
16 La causa pende in secondo grado innanzi al Social Security & Child Support Commissioner il quale, per poter formulare il suo giudizio in merito all'esistenza di una discriminazione, ritiene necessaria una pronuncia pregiudiziale in merito alla sfera di applicazione della direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
17 Detto giudice ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se una prestazione che ha le caratteristiche e gli scopi del sussidio familiare («family credit») rientri nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.
B - Osservazioni
18 L'art. 1 della direttiva spiega quale sia la sfera di applicazione della stessa. Esso menziona gli ambiti nei quali occorre dare attuazione al principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Insieme alle condizioni di lavoro e all'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla carriera, esso cita anche la sicurezza sociale. Quest'ultima viene però tenuta in considerazione dalla direttiva solo a determinate condizioni, indicate nell'art. 1, n. 2, il quale per l'ambito della sicurezza sociale prevede che il Consiglio adotti disposizioni, le quali disciplinino il contenuto, la portata e le modalità di applicazione del principio di cui trattasi.
19 Secondo il Regno Unito, con la norma di cui all'art. 1, n. 2, l'ambito della previdenza sociale viene integralmente escluso dalla sfera di applicazione della direttiva.
20 La Commissione è di diverso parere e fa giustamente riferimento al riguardo alla sentenza della Corte nella causa 152/84, Marshall (3).
21 La Corte ha in quella sede deciso che la norma di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva 76/207/CEE costituisce un'eccezione all'ambito di applicazione della direttiva da interpretare in modo restrittivo, in considerazione della fondamentale importanza del principio della parità di trattamento. (4)
22 Non va pertanto condivisa l'opinione del Regno Unito. Anche se nell'art. 1, n. 2, e nell'ultimo `considerando' della direttiva sono previste norme specifiche per il settore della sicurezza sociale, ciò non può significare che la direttiva sia del tutto inapplicabile nell'ambito suddetto. Se così fosse, sarebbe incomprensibile l'espressa menzione della sicurezza sociale nel dettato dell'art. 1, n. 1.
23 Ma se la previdenza sociale è esclusa solo in via eccezionale dalla sfera di applicazione della direttiva, allora ciò significa che una normativa appartenente, dal punto di vista formale, all'ambito della previdenza sociale può certamente rientrare nel campo di applicazione della direttiva 76/207/CEE, conformemente alla sentenza della Corte nelle cause riunite Jackson e Cresswell, dove è stato deciso che il fatto che un regime normativo faccia parte di un sistema di previdenza sociale non può, di per sé solo, motivare un giudizio di inapplicabilità della direttiva. (5)
24 D'altra parte, una disciplina di tal genere non sempre rientra nel campo di applicazione della direttiva 76/207/CEE. E' necessario al riguardo che vengano soddisfatti determinati presupposti.
25 In occasione della sentenza nelle cause riunite Jackson e Cresswell (6), la Corte ha già dichiarato in merito che un regime facente parte del sistema di previdenza sociale rientra nella sfera di applicazione della direttiva 76/207/CEE «solo qualora abbia ad oggetto l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e la formazione professionali, nonché le condizioni di lavoro»
26 Nella causa Jackson e Cresswell questa circostanza è stata negata per l'indennità integrativa del reddito esistente nel Regno Unito, la quale ha il solo scopo di fornire un sussidio ai titolari di bassi redditi. Stando così le cose, detta indennità non rientra nella sfera di applicazione della direttiva 76/207/CEE. La circostanza che le modalità di valutazione dei presupposti per la concessione dell'indennità integrativa del reddito incidano sulla possibilità di accesso al lavoro delle madri non conviventi non può portare a far rientrare detta prestazione nel campo di applicazione della menzionata direttiva. (7)
27 Occorre adesso verificare se il «family credit» soddisfi i requisiti stabiliti dalla Corte per poter rientrare nel campo di applicazione della direttiva.
28 E' opinione del Regno Unito che, proprio come l'indennità integrativa del reddito, il «family credit» non rientri nella sfera di applicazione della direttiva.
29 E' però vero che, diversamente dall'indennità integrativa del reddito, la quale non comporta per il beneficiario l'obbligo di svolgere in ogni caso un'attività lavorativa, il «family credit» è connesso a un impiego retribuito; un presupposto per la sua concessione è che il richiedente o il suo compagno svolgano un'attività del genere.
30 Ciò nondimeno il Regno Unito afferma che il «family credit» non soddisferebbe i requisiti già per il solo fatto che non sussiste alcun rapporto tra la prestazione domandata e l'attività lavorativa del richiedente.
31 Un argomento in tal senso sarebbe che l'importo viene corrisposto in ogni caso alla donna, anche se essa non svolga nessuna attività retribuita.
32 A ciò occorre obiettare che da tale circostanza non possono ricavarsi conclusioni assolutamente certe in merito alle finalità del «family credit». Come il Regno Unito stesso espone, in origine era stato previsto di corrispondere il sussidio familiare unitamente alla retribuzione per il tramite del datore di lavoro. Solo a seguito delle proteste di questi ultimi e di numerose associazioni femminili si è optato per la disciplina attualmente in vigore.
33 Per di più ciò non incide per nulla sul requisito dell'attività lavorativa retribuita, che il richiedente deve svolgere. Nel caso in cui il sussidio familiare venga concesso a una coppia e la prestazione venga corrisposta alla donna, sebbene essa non abbia un'occupazione, l'attribuzione si giustifica in base all'attività lavorativa del marito. Anche l'attrice, in sede di dibattimento, ha fatto a ciò riferimento. Pertanto non è escluso che il «family credit» abbia ad oggetto anche l'attività lavorativa; in questo caso, per l'appunto, quella del compagno.
34 Come ulteriore indizio a sostegno dell'irrilevanza dello status di lavoratore il Regno Unito deduce che il «family credit» può continuare ad essere corrisposto anche nel caso in cui il beneficiario, successivamente all'assegnazione, divenga disoccupato. Nemmeno tale argomento appare convincente. Se si accettassero le affermazioni del Regno Unito e si ammettesse che il «family credit», come sostenuto da tale Stato membro, fosse concepito solo in funzione integrativa dei redditi di basso livello, allora esso non dovrebbe più essere corrisposto qualora il beneficiario cominciasse a percepire nel frattempo una retribuzione più elevata. Ma il fatto è che esso continua ad essere versato anche in tale ipotesi. Nemmeno tale argomento è pertanto in grado di dimostrare che oggetto del «family credit» sia solo l'assistenza sociale.
35 Ciò vale anche per l'elemento dedotto dal Regno Unito, che le impugnazioni aventi ad oggetto una decisione in materia di «family credit» sono di competenza del Social Security Appeal Tribunal, come sempre avviene per il settore della previdenza sociale. Nel caso di specie, però, non si contesta il fatto che il sussidio familiare abbia ad oggetto la previdenza sociale, ma si vuol solo accertare se persegua uno scopo ulteriore. E' verosimile che, contrariamente a quanto dedotto dal Regno Unito, il requisito dello status di lavoratore del richiedente non sia semplicemente uno dei tanti presupposti per l'assegnazione del «family credit».
36 Il criterio fissato dalla Corte è, come già sopra ricordato, che oggetto della prestazione siano proprio l'accesso al lavoro, nonché le condizioni dello stesso.
37 L'attrice e la Commissione ritengono soddisfatto tale criterio sotto ogni punto di vista.
38 Il Regno Unito si oppone a ciò, deducendo che unico scopo del «family credit» sarebbe la corresponsione di un sussidio per famiglie o genitori non conviventi, titolari di redditi di basso livello.
39 Quanto all'accesso al lavoro, la Commissione e l'attrice deducono che uno scopo del «family credit» sarebbe quello di rendere più agevole l'accettazione, nonché la prosecuzione, di un lavoro scarsamente retribuito.
40 L'attrice fa richiamo sul punto a quanto dedotto dal Regno Unito in occasione della causa C-78/91, Hughes (8), vertente, fra l'altro, sulla questione se il «family credit» sia una prestazione previdenziale ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (9). Come è deducibile dalla motivazione, il governo britannico ha in tal sede sostenuto che «il "family credit" non rientra in nessuno dei settori previdenziali elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dato che lo scopo principale di tale prestazione consiste nell'incoraggiare, integrando il loro reddito, i lavoratori che hanno famiglia ed un'occupazione scarsamente retribuita, e che avrebbero un reddito maggiore se fossero disoccupati, a continuare a lavorare». (10)
41 Ciò trova riscontro nel fatto che, come dedotto dal Regno Unito nel presente procedimento in sede di osservazioni scritte, uno degli scopi del «family credit» consiste nell'assicurare che una famiglia, la quale lavori, non si trovi in posizione svantaggiata rispetto a un'altra, i cui membri siano disoccupati.
42 Anche in udienza il Regno Unito non ha dedotto motivi diversi.
43 Il Regno Unito fa richiamo sul punto solo alla sentenza nella causa Jackson e Cresswell. In tal sede la Corte ha negato che una prestazione previdenziale rientri nella sfera di applicazione della direttiva 76/207/CEE a causa della sua incidenza sull'accesso al lavoro. Ma la Corte ha negato ciò sol perché in quella fattispecie lo scopo non era quello di influire sull'accesso al lavoro. Che la situazione nel caso del «family credit» sia diversa è il Regno Unito stesso a sostenerlo. In questa sede non si dibatte soltanto, come invece nel caso dell'indennità integrativa del reddito nella causa Jackson e Cresswell, su un sussidio per provvedere ai bisogni delle persone titolari di un basso reddito, bensì anche sul fatto di incoraggiare i lavoratori subordinati a conservare un impiego scarsamente retribuito, nonché di rendere più agevole per i disoccupati la scelta di un lavoro che offra una bassa remunerazione. La prestazione di cui alla causa Jackson e Cresswell non avrebbe potuto adempiere una funzione del genere, non prevedendo assolutamente fra i suoi presupposti lo svolgimento di una attività lavorativa.
44 E' per questa ragione che la Corte ha anche dichiarato che il «family credit» ha una duplice funzione consistente, da un lato, «nell'incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall'altro, nell'aiutarli a far fronte agli oneri familiari». (11)
45 Il Regno Unito deduce infine che oggetto del «family credit» non potrebbe essere l'accesso ad un lavoro, dato che detto sussidio potrebbe venire concesso solo se il richiedente svolgesse già un'attività lavorativa retribuita. In merito a ciò la Commissione sostiene che l'art. 3 della direttiva dovrebbe essere interpretato estensivamente, a causa dell'importanza fondamentale del principio della parità di trattamento.
46 In udienza la Commissione ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che l'art. 3 parlerebbe non soltanto dell'accesso al lavoro, ma anche della carriera professionale (12). Il campo d'applicazione dell'art. 3 della direttiva non si limiterebbe pertanto all'accesso.
47 La questione della carriera professionale non è però rilevante nel caso di specie, dato che si deve prendere in considerazione solo l'applicabilità della direttiva all'accesso al lavoro. Per dimostrare ciò non è necessario operare un'interpretazione né ampia né estensiva dell'art. 3. Una prestazione del tipo del «family credit» può certamente incidere sull'accesso al lavoro. Esso può indurre un disoccupato ad accettare un lavoro poco retribuito: questa persona sa infatti che otterrà una prestazione integrativa, ossia il «family credit», in quanto lavoratore titolare di basso reddito.
48 L'attrice illustra un esempio a tal proposito: se la questione non concernesse un'agevolazione, che viene concessa in seguito all'accettazione di un lavoro poco retribuito, bensì un'ammenda, indubbiamente quest'ultima, il cui presupposto sarebbe lo svolgimento di un'attività poco retribuita, pregiudicherebbe notevolmente l'accesso a detto impiego.
49 Ciò posto, è certo che il «family credit» rientra nella sfera di applicazione dell'art. 3 della direttiva 76/207/CEE.
50 L'attrice deduce inoltre che anche l'art. 5 della direttiva 76/207/CEE, il quale disciplina la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, sarebbe applicabile al «family credit». Anche in questo caso va applicato il criterio fissato dalla Corte in occasione della causa Jackson e Cresswell, vale a dire che ad essere determinante è l'oggetto del «family credit». Per rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 5 della direttiva, tale sussidio deve avere ad oggetto anche le condizioni di lavoro.
51 Come già illustrato, il «family credit» rappresenta, da un lato, un aiuto per le famiglie con basso reddito, affinché esse possano provvedere ai loro bisogni. Al contempo, però, la prestazione corrisposta deve anche consentire di accettare, oppure di continuare a svolgere, un lavoro poco retribuito. Anche in questo caso è di nuovo la seconda funzione del «family credit» quella che potrebbe soddisfare il criterio della Corte.
52 La corresponsione del «family credit» fa sì che le famiglie beneficiarie si trovino in condizioni finanziarie migliori. Vale a dire che essa produce effetti sulla situazione generale di una persona o, meglio, di una famiglia la quale svolga un lavoro retribuito. Questo però non significa automaticamente che il «family credit» rappresenti una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
53 L'attrice è di diverso avviso: dato che, come essa sostiene, il «family credit» determinerebbe quanto denaro lei avrebbe complessivamente a sua disposizione qualora lavorasse, esso rappresenterebbe una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5.
54 Come argomento a sostegno della sua opinione essa adduce il fatto che il sussidio familiare andrebbe senz'altro considerato al pari di una condizione di lavoro se - come previsto originariamente - esso venisse corrisposto unitamente alla retribuzione.
55 Il Regno Unito si oppone a ciò, argomentando che, in questa ipotesi, il «family credit» rappresenterebbe una quota della retribuzione e rientrerebbe nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. (13)
56 Ritengo però che in questo caso il sussidio familiare non debba tuttavia essere considerato una retribuzione ai sensi della direttiva 75/117/CEE. Nell'art. 119, secondo comma, del Trattato CE, la «retribuzione» viene definita come «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.» Anche se il sussidio familiare venisse corrisposto al lavoratore dallo Stato per il tramite del datore di lavoro, esso resterebbe ciò malgrado una prestazione statale e pertanto non costituirebbe una retribuzione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del Trattato CE. Come sostenuto in udienza dallo stesso Regno Unito, è la sostanza della corresponsione ad essere decisiva, non la forma.
57 Nemmeno il secondo argomento opposto dal Regno Unito alla tesi dell'attrice appare convincente. Sostiene il Regno Unito che, anche ipotizzando che il sussidio familiare fosse corrisposto unitamente alla retribuzione, cosa che non avviene, e rientrasse lo stesso nella sfera di applicazione della direttiva 76/207/CEE, una prestazione di tal genere potrebbe venire versata solo a chi presti un'attività lavorativa retribuita e a condizione che egli continui a svolgere detta attività. Ma, per il «family credit», non esisterebbe una norma del genere. Questo argomento sviluppa nuove considerazioni riguardanti condizioni di pagamento eventuali, di natura puramente ipotetica. Non è chiaro per quale motivo una prestazione, quale quella menzionata nell'esempio, potrebbe essere corrisposta solo alle condizioni indicate dal Regno Unito.
58 La tesi dell'attrice non risulta però molto più convincente. Dalla circostanza che la corresponsione del sussidio familiare contribuisce a definire la situazione finanziaria di chi svolge un'attività lavorativa retribuita non può farsi discendere che detta prestazione costituisca una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva. Si deve piuttosto valutare, in base ai criteri della Corte, se le condizioni di lavoro siano oggetto del «family credit». Le modalità della corresponsione non possono in alcun modo incidere sull'oggetto del sussidio familiare.
59 Il «family credit» consiste in una prestazione corrisposta a un membro della famiglia a motivo dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo e affinché egli continui a lavorare. Sussiste pertanto una stretta connessione con un lavoro. Uno scopo del sussidio familiare è infatti proprio quello di salvaguardare i rapporti di lavoro. In base a questa stretta connessione potrebbe riscontrarsi l'esistenza di una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva 76/207/CEE.
60 E' opinione del Regno Unito che ci si trovi in presenza di una condizione di lavoro solo se questa sia stabilita in sede di contratto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro o se si tratti di una misura che il datore di lavoro deve applicare al lavoratore nello svolgimento dell'attività di lavoro di quest'ultimo. Il sussidio familiare non soddisferebbe tali presupposti, in quanto si tratterebbe di una prestazione previdenziale, corrisposta dallo Stato e non sempre versata alla persona che presta un'attività lavorativa retribuita.
61 Ma, nel caso di specie, il «family credit» è preso in considerazione non nella sua funzione di prestazione previdenziale, bensì nella sua seconda funzione. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza nella causa Jackson e Cresswell, è in linea di principio possibile che anche una prestazione previdenziale corrisposta dallo Stato rappresenti una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva 76/207/CEE. La definizione di condizioni di lavoro suggerita dal Regno Unito è, a tal proposito, troppo ristretta, essendo fondata solo sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
62 Il Regno Unito incorre in un errore sostenendo che, in occasione della causa Jackson e Cresswell, la Corte avrebbe dichiarato che una prestazione quale il «family credit» non può essere una condizione di lavoro ai sensi della direttiva. La prestazione previdenziale esaminata in quella sede non era assolutamente una prestazione del tipo del «family credit». La questione verteva invece solo e soltanto su un sussidio integrativo da corrispondere alle famiglie con basso reddito affinché potessero far fronte alle loro necessità. La prestazione di cui alla causa Jackson e Cresswell non poteva adempiere una seconda funzione, vale a dire di agevolare l'accesso a un lavoro poco retribuito, come avviene nel caso del «family credit», poiché essa non presupponeva lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte del richiedente. E' per questa ragione che anche l'argomento del Regno Unito, che il «family credit» non costituirebbe una condizione di lavoro ai sensi della direttiva, non appare decisivo, poiché altrimenti esso sarebbe stato formulato nella causa Jackson e Cresswell. Come già detto, in questa sede si dibatte su una fattispecie diversa da quella della causa Jackson e Cresswell.
63 Il «family credit», pur essendo una prestazione previdenziale, può anche rappresentare ciò nonostante, in linea di principio, una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva. Quanto alla connessione con la prestazione di un'attività lavorativa, nessuna differenza è ravvisabile tra una misura applicata dal datore di lavoro, in quanto prevista dalla legge a beneficio del lavoratore e che rappresenta, secondo il parere del Regno Unito, una condizione di lavoro, e una prestazione come il «family credit», concessa dallo Stato stesso con riferimento a un rapporto di lavoro e che, sempre secondo il Regno Unito, non costituisce condizione di lavoro. Com'è dato ricavare dai `considerando' della direttiva 76/207/CEE, le condizioni di lavoro in materia di retribuzioni sono disciplinate dalla direttiva 75/117/CEE, mentre le altre condizioni di lavoro devono essere regolate dalla direttiva 76/207/CEE. Anche gli assegni familiari per i pubblici impiegati rientrano fra le condizioni di lavoro di cui alla direttiva 75/117/CEE. Quanto ai presupposti per la loro concessione e corresponsione, non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto al «family credit». Entrambi sono concessi e corrisposti solo in presenza di un rapporto di impiego, oppure di lavoro subordinato, e solo se il beneficiario abbia oneri familiari da sostenere. Tenendo ciò presente, il «family credit» può ben essere visto come una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
64 Ci troviamo in presenza di un'interpretazione ampia della nozione di «condizioni di lavoro», ma tale espressione viene interpretata estensivamente anche nell'ambito dell'art. 48 del Trattato CE e del regolamento (CEE) n. 1612/68, (14) che a tale articolo ha dato attuazione. Anche la Commissione si è espressa nel senso che la nozione di condizioni di lavoro va interpretata estensivamente, a causa dell'importanza del principio della parità di trattamento. E' sua opinione che rientri fra le condizioni di lavoro tutto quel che concerne la situazione in cui si trova il lavoratore che abbia accettato un impiego.
65 In ultimo, vorrei ancora soffermarmi sull'asserzione del Regno Unito, che la situazione particolare del genitore non convivente sarebbe già tenuta in considerazione nell'ambito del «family credit». Ciò è irrilevante nel caso di specie, che verte sulla questione se sussista realmente una discriminazione a danno del genitore non convivente. Questa è la questione che il giudice nazionale deve risolvere.
66 Concludendo, occorre affermare che il «family credit» ha ad oggetto sia l'accesso al lavoro sia le condizioni dello stesso.
C - Conclusione
67 Propongo pertanto di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
Una prestazione avente le caratteristiche e gli scopi del sussidio familiare («family credit») rientra nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.T
(1) - La Corte, con giurisprudenza costante, ha riconosciuto al Social Security Commissioner (già National Insurance Commissioner) la facoltà di operare rinvii pregiudiziali.
(2) - GU L 39, pag. 40.
(3) - Sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723).
(4) - Sentenza nella causa Marshall (cit., punto 36).
(5) - Sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell (Racc. pag. I-4737, punto 27).
(6) - Cause riunite C-63/91 e C-64/91 (cit., punto 28).
(7) - Sentenza nella causa Jackson e Cresswell (cit., punti 29 e seg.).
(8) - Sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839).
(9) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6).
(10) - Sentenza nella causa Hughes (cit., punto 18).
(11) - Sentenza nella causa Hughes (cit., punto 19).
(12) - «(...) Accesso (...) a tutti i livelli della gerarchia professionale» (art. 3, n. 1, della direttiva).
(13) - GU L 45, pag. 19.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
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