CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAEL B. ELMER
presentate il 9 marzo 1995 ( *1 )
1.
Nel presente procedimento per violazione del Trattato, la Commissione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1994, ha proposto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni contenute nell'art. 70 della legge n. 2545/1940 e nel decreto del ministro dell'Educazione nazionale e del Culto 10/17 maggio 1976, n. 46508, con le successive modifiche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità ( 1 ).
2.
Prima di promuovere il ricorso, la Commissione, il 1o luglio 1992, aveva inviato la lettera di diffida e, il 26 agosto 1993, emesso il parere motivato.
3.
La Commissione ha sostenuto che, per effetto delle soprammenzionate disposizioni, negli istituti privati di insegnamento di lingue straniere vengono posti, per l'assunzione di insegnanti stranieri di lingue (tra cui cittadini di altri Stati membri), requisiti più severi di quelli fissati per i cittadini greci.
La Commissione, inoltre, rispondendo a un quesito rivoltole dalla Corte, ha comunicato che l'art. 70 della legge n. 2545/1940 esige che gli insegnanti delle scuole private siano in possesso delle stesse qualificazioni richieste per l'assunzione in un impiego equivalente presso un istituto di istruzione pubblico. Con riferimento all'art. 18, n. 1, del decreto presidenziale n. 611/27/6-15/7/1977, relativo, tra l'altro, all'assunzione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, tra cui le scuole, nessuno può essere assunto come pubblico dipendente se non è in possesso della cittadinanza greca. La Commissione rimanda, a questo proposito, alla risposta formulata dal governo greco alla domanda rivoltagli dalla Corte nella causa 147/86 ( 2 ), dove detto governo conferma che, con riferimento alle soprammenzionate norme, si richiede che l'insegnante delle scuole private sia di cittadinanza greca.
4.
La Repubblica ellenica non ha contestato, nella presente causa, che le norme controverse sono in contrasto con il diritto comunitario.
Per contro, la Repubblica ellenica, nelle osservazioni presentate alla Corte, ha affermato che, siccome un decreto presidenziale che modifica le norme controverse in modo da assicurare, d'ora in poi, ai cittadini di altri Stati membri le stesse condizioni previste per i cittadini greci è già stato controfirmato dai competenti ministri ed è ora sottoposto al presidente della Repubblica per la firma e la successiva pubblicazione, la causa è diventata priva di oggetto.
5.
È quindi pacifico che lo Stato membro convenuto non ha rispettato gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario.
Emerge inoltre chiaramente dalla consolidata giurisprudenza della Corte ( 3 ) che, in un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la materia del contendere è fissata nel parere motivato della Commissione. Anche qualora sia posto termine all'infrazione del Trattato mentre la causa pende dinanzi alla Corte, continua a sussistere l'interesse a mantenere in vita l'azione per stabilire il fondamento della responsabilità nella quale uno Stato membro può incorrere, in conseguenza della violazione del Trattato, nei confronti degli altri Stati membri della Comunità o dei privati.
Conclusioni
6.
Sulla base di quanto sopra suggerisco alla Corte di decidere come segue:
—
«La Repubblica ellenica mantenendo in vigore le disposizioni contenute nell'art. 70 della legge n. 2545/1940 e nel decreto del ministro dell'Educazione nazionale e del Culto 10/17 maggio 1976, n. 46508, con le successive modifiche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68.
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La Repubblica ellenica sosterrà le spese di causa».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) GUL 257, pag. 2.
( 2 ) Sentenza 15 marzo 1988, Commissione/Grecia (Race, pag. 1637).
( 3 ) V., tra l'altro, sentenza 1o dicembre 1993, causa C-37/93, Commissione/Belgio (Race. pag. I-6295).
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