Conclusioni dell avvocato generale
++++
Introduzione
1 Il giudice conciliatore di Milano, che propone la domanda di pronuncia pregiudiziale che sto ora esaminando, aveva inizialmente sottoposto alla Corte di giustizia cinque estese questioni, di cui, pochi giorni prima dell'udienza fissata nel procedimento pregiudiziale, ne ritirava tre su istanza presentata congiuntamente da ambedue le parti nella causa principale previa iniziativa dell'Avvocatura dello Stato italiano. Le due questioni pregiudiziali rimaste sono così formulate:
«1) Se in virtù dei regolamenti (CEE) che hanno dato attuazione nella Comunità agli Accordi sottoscritti tra la Comunità economica europea ed i Paesi di ambito EFTA ed ai Protocolli complementari agli accordi stessi ed alle successive modificazioni, le disposizioni della direttiva 83/643/CEE siano applicabili anche alle operazioni doganali aventi ad oggetto gli scambi CEE/EFTA e relativi ai prodotti contemplati negli accordi medesimi e nelle successive modificazioni di essi; in particolare, se con riferimento alle operazioni doganali aventi ad oggetto prodotti contemplati nei suddetti Accordi CEE/EFTA sia compatibile con le innanzi richiamate norme di diritto comunitario derivato la legislazione di uno Stato membro, del tipo di quella prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, e dall'articolo 11 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che, al secondo comma, lettera b), disponeva (contrariamente a quanto previsto nell'articolo 5, primo comma, secondo trattino, della direttiva 83/643/CEE del 1_ dicembre 1983) l'orario ordinario di apertura degli Uffici doganali di confine per sei ore dal lunedì al venerdì, ed autorizzando l'addebito del costo del servizio per le operazioni doganali eseguite oltre il detto orario ordinario.
2) Se - ad integrazione e chiarimento di quanto statuito, con esplicito riguardo agli scambi intracomunitari, con la sentenza 21 marzo 1991, in causa C-209/89 resa nel caso Commissione/Italia - i principi enunciati in detta sentenza 21 marzo 1991 siano applicabili anche agli scambi con i paesi terzi e con i paesi facenti parte dell'EFTA, in virtù delle norme del Trattato CEE sul divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, sull'Unione doganale e sull'istituzione della Tariffa doganale comune e le successive disposizioni di diritto derivato. In particolare, se anche con riferimento alle operazioni doganali aventi ad oggetto il traffico con i paesi terzi, le rammentate disposizioni di diritto comunitario ostano alla introduzione e/o al mantenimento da parte di uno Stato membro di una normativa nazionale, quale quella introdotta dai Decreti Ministeriali 29 luglio 1971 (GURI n. 193 del 31 luglio 1971), 30 gennaio 1979 (GURI del 5 febbraio 1979), in forza della quale agli operatori privati veniva imposto il pagamento del costo del servizio "fuori orario" (cioè oltre l'orario ordinario di servizio) non già in base al costo orario del personale effettivamente impiegato per le operazioni doganali richieste e rese contemporaneamente allo spedizioniere doganale, ma un compenso unico per ciascuna operazione doganale richiesta, commisurato alla specie ed alla durata del servizio più remunerativo compiuto, ed indipendentemente dal pagamento addebitato separatamente per ciascuna delle altre operazioni doganali richieste dallo spedizioniere doganale e rese contemporaneamente al medesimo».
2 In sintesi, le questioni inizialmente formulate si riferivano:
- in primo luogo, all'incidenza delle norme e principi di diritto comunitario sulla normativa nazionale - legge italiana 20 dicembre 1990, n. 428 (1) (in prosieguo: la «legge n. 428») - che disciplina il rimborso di talune entrate tributarie indebitamente riscosse da parte dell'Amministrazione italiana delle dogane;
- in secondo luogo, all'applicabilità di siffatte norme e principi di diritto comunitario alle merci provenienti da paesi terzi in modo che i dazi o gli altri tributi percepiti in ragione di operazioni doganali su prodotti analoghi debbano attenersi alle stesse normative che vigono per le merci provenienti da altri Stati membri.
3 Alla problematica dapprima esposta si riferivano in modo specifico la prima, la seconda e la terza questione, ormai decadute. Con tali questioni il giudice a quo chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciare una decisione con cui fosse data «applicazione», «integrazione o chiarimento» alla sua giurisprudenza relativa alla restituzione dei tributi indebitamente percepiti, qualora uno Stato non abbia soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto comunitario, mantenendo in vigore tributi o altri diritti doganali con esso incompatibili.
4 La quarta e la quinta questione pregiudiziale - le sole che restano ancora da esaminare - sono, da parte loro, intese a ottenere precisazioni sul se le norme e i divieti generali che reg
(1) - Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (GURI, Supplemento ordinario al n. 10 del 12 gennaio 1991).
Full & Egal Universal Law Academy