Conclusioni dell avvocato generale
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1 Con le questioni che vi sottopone, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, vi invita ancora una volta ad occuparvi della normativa sulle quote di latte.
2 Questo procedimento pregiudiziale era stato originato da sei distinti ricorsi con i quali si impugnavano dinanzi al detto organo giurisdizionale altrettanti provvedimenti del ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione (in prosieguo: il «ministero» o il «ministero convenuto») che negavano ai ricorrenti l'assegnazione di una quota di produzione di latte. Tuttavia, a seguito di un'ordinanza del giudice di rinvio che ritirava le questioni relative a quattro di dette controversie, il presidente della Corte ha disposto, con ordinanza 14 dicembre 1994, la cancellazione della causa dal ruolo nella parte in cui riguardava le parti di tali controversie. Allo stato attuale del procedimento occorre quindi risolvere solo le questioni sollevate nell'ambito delle due cause principali ancora pendenti, promosse rispettivamente dalla H. & R. Ecroyd Holdings Ltd (in prosieguo: la «Ecroyd Ltd») e dal signor John Ecroyd.
3 Prima di descrivere gli antefatti di tali cause, non posso fare a meno di ricordare, il più concisamente possibile, la normativa comunitaria pertinente.
Ambito giuridico
4 L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini è stata istituita nel 1968 dal regolamento (CEE) n. 804/68 (1). Poiché sin dall'origine la situazione di questo mercato è stata caratterizzata da uno squilibrio fra l'offerta e la domanda, con conseguenti eccedenze strutturali, il legislatore comunitario ha sempre cercato di frenare la crescita della produzione.
5 Per questo il regolamento (CEE) n. 1078/77 (2) ha previsto talune misure dirette alla riduzione dell'offerta. In particolare, è stato istituito un sistema di premi per gli agricoltori che rinuncino, per iscritto, a mettere in commercio latte e latticini prodotti nella loro azienda per un periodo di cinque anni (si tratta dei cosiddetti «premi di non commercializzazione»).
6 L'art. 4, n. 1, del detto regolamento disciplinava l'importo e il modo di pagamento dei premi nei termini seguenti:
«Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del
quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dell'anno civile 1976.
(...)
Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50% del premio.
Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, nel corso del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 2».
7 L'art. 6 dello stesso regolamento contemplava il regime dei trasferimenti. A colui che subentrasse nella gestione di un'azienda agricola spettava il saldo del premio attribuito al suo predecessore, purché si impegnasse per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi da questo assunti.
8 Nel 1984 si constatava che, nonostante le misure istituite nel 1977, la produzione di latte continuava ad aumentare inesorabilmente. Poiché si rendevano quindi necessari provvedimenti più rigorosi, l'organizzazione comune dei mercati del latte e dei latticini veniva profondamente modificata con l'istaurazione del regime dei prelievi supplementari, detto anche «regime delle quote di latte».
9 L'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 856/84 (3), ha istituito un sistema di prelievi supplementari dovuti da ogni produttore, o da ogni acquirente, di latte sui quantitativi che eccedessero un quantitativo di riferimento individuale annuo, detto «quota di latte». Tale sistema, previsto inizialmente per un periodo di cinque anni, è stato prorogato, nel 1988 (4), fino al 31 marzo 1992. Nel 1992 il Consiglio, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, ha conservato il regime delle quote di latte per otto anni.
10 Ai sensi del n. 3 dello stesso art. 5 quater, la somma dei quantitativi di riferimento attribuiti alle persone assoggettate al prelievo in un determinato Stato membro non può superare un quantitativo globale garantito, diverso per ciascuno Stato membro e pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentata dell'1%.
11 Le norme generali relative all'applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 857/84 (5). Nel Regno Unito il quantitativo di riferimento è stato fissato in base all'anno 1983.
12 Tale sistema non prevedeva la possibilità di assegnare una quota ai produttori che, per aver aderito al regime temporaneo di non commercializzazione istituito dal regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato o venduto latte durante l'anno di riferimento scelto ai fini dell'attribuzione di quote (detti produttori sono comunemente chiamati «produttori Slom» (6)).
13 Nelle sentenze emesse nelle cause Mulder (7) e Von Deetzen (8) la Corte ha considerato che siffatta normativa, proprio perché non prevedeva l'attribuzione di quantitativi di riferimento ai produttori Slom, violava il legittimo affidamento che questi potevano aver riposto nel carattere limitato degli effetti del regime al quale si assoggettavano e doveva quindi ritenersi invalida.
14 Per conformarsi alle predette sentenze il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 764/89 (9), che inserisce nel regolamento n. 857/84 l'art. 3 bis. Questo articolo prevede l'attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico (comunemente detto «quota Slom») a talune categorie di produttori che avevano aderito a regimi di non commercializzazione e che soddisfacevano determinate condizioni.
15 L'attribuzione della quota Slom era subordinata al sussistere di talune condizioni in materia di termini. Così, ai sensi del nuovo art. 3 bis, il periodo di non commercializzazione doveva scadere dopo il 31 dicembre 1983 e la domanda di attribuzione doveva essere presentata dal produttore entro tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989.
16 Il n. 2 dell'art. 3 bis fissava la misura del quantitativo di riferimento specifico nel 60% del quantitativo di latte consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese nel quale veniva presentata la domanda del premio di non commercializzazione, purché il produttore non avesse perso il diritto al premio (cosiddetta regola «del 60%»). La stessa disposizione conteneva inoltre norme relative alla misura della quota da assegnare, sia al cedente sia al cessionario, nell'ipotesi di cessione di una parte dell'azienda nel corso del periodo di non commercializzazione.
17 L'art. 3 bis, n. 3, stabiliva la condizione alla quale un quantitativo di riferimento specifico provvisorio poteva diventare definitivo: era necessario che il produttore riuscisse a produrre l'80% della quota assegnatagli nei due anni successivi al 29 marzo 1989, altrimenti avrebbe perso il diritto alla quota, che sarebbe tornata alla riserva comunitaria (cosiddetta regola del «tutto o niente»).
18 Tuttavia, in base all'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, non potevano ottenere una quota Slom i produttori ai quali fosse già stata assegnata una quota alle condizioni fissate da altre disposizioni del regime del prelievo supplementare (cosiddetta regola «anticumulo»).
19 La Corte ha emesso varie sentenze in cui ha dichiarato invalide o ha interpretato talune delle citate disposizioni.
20 Ad esempio, nelle cause Spagl (10) e Pastaetter (11) ha giudicato invalidi i nn. 1 e 2 dell'art. 3 bis, ritenendo che essi violassero il legittimo affidamento dei produttori che avevano aderito al regime di non commercializzazione poiché prevedevano rispettivamente l'esclusione dal beneficio della quota Slom dei produttori il cui periodo di non commercializzazione scadeva prima del 31 dicembre 1983 e la regola del 60%.
21 La sentenza 21 marzo 1991, Rauh (12) (in prosieguo: la «sentenza Rauh»), ha poi fornito una precisazione sul regime dei trasferimenti. Voi avete interpretato l'art. 3 bis nel senso che consente, alle condizioni che esso stabilisce, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che abbia rilevato un'azienda, per trasmissione ereditaria o per causa affine, successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77.
22 A seguito di tali sentenze il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 1639/91 (13), con il quale ha nuovamente modificato la disciplina in materia. In sostanza questo regolamento:
-- abolisce la condizione in materia di termini secondo cui soltanto i produttori il cui impegno di non commercializzazione scadeva dopo il 31 dicembre 1983 avevano diritto ad un quantitativo di riferimento specifico;
-- abolisce la regola del 60%;
-- abolisce la regola del tutto o niente (il principio dell'80% è conservato; tuttavia, se tale percentuale non è raggiunta, la quota non torna alla riserva comunitaria, ma è attribuita al produttore in misura pari alla sua produzione effettiva nei due anni considerati);
-- modifica il regime dei trasferimenti conformemente alla sentenza Rauh, prevedendo la possibilità di assegnare una quota di latte al produttore che abbia ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dall'autore della successione, ma prima del 29 giugno 1989, e che ne abbia fatto domanda entro tre mesi a decorrere dal 1_ luglio 1991 (tale categoria di produttori è comunemente denominata «Slom II»);
-- conserva la regola anticumulo.
23 Proprio a proposito di quest'ultima regola siete stati invitati a pronunciarvi nuovamente in via pregiudiziale. Nella sentenza 3 dicembre 1992, Wehrs (14) (in prosieguo: la «sentenza Wehrs»), avete affermato che la regola anticumulo contenuta nell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, era invalida in quanto escludeva dall'attribuzione di quote Slom i produttori Slom (denominati «Slom III») che avevano rilevato un'azienda aderente al regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 se tali produttori (cessionari di premi di non commercializzazione) fruivano già di una quota in forza delle norme generali contenute nel regolamento n. 857/84. Nella sentenza Twijnstra (15) avete considerato che, in caso di cessione parziale di un'azienda aderente al regime di non commercializzazione, l'art. 3 bis doveva essere interpretato nel senso che consentiva la ripartizione della quota Slom fra il cedente e il cessionario in proporzione alla superficie ceduta dell'azienda.
24 Onde conformarsi a queste due sentenze il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 2055/93 (16), entrato in vigore il 2 agosto 1993, che abolisce definitivamente, sussistendo determinati presupposti, la regola anticumulo.
25 Menziono infine il regolamento (CEE) n. 2187/93 (17), entrato in vigore l'8 agosto 1993, che prevede, a determinate condizioni, un indennizzo per taluni produttori di latte che per un certo periodo di tempo non hanno potuto esercitare la loro attività in quanto la normativa comunitaria originaria non aveva contemplato l'attribuzione di quote di latte a coloro che avevano assunto un impegno di non commercializzazione.
26 Il complesso di tali disposizioni costituisce lo sfondo normativo degli antefatti delle due cause dalle quali è scaturita la domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto.
Ambito fattuale
Ecroyd Ltd
27 La Ecroyd Ltd è una società acquistata nel 1966 dal signor Richard Ecroyd (che ne è tuttora l'azionista di maggioranza) e da vari titolari di diritti della famiglia Ecroyd, fra cui i «trustees» di un «Children's settlement trust» (in prosieguo: il «Children's settlement»), costituito nel 1965 dal signor Richard Ecroyd a favore dei figli.
28 La Ecroyd Ltd gestiva, in qualità di affittuaria, nove tenute di proprietà della famiglia Ecroyd e dei «trustees».
29 Nel 1976 essa costituiva con un socio, la Fountain Farming, la società Credenhill Farming, alla quale subaffittava quattro delle nove tenute suddette, l'una delle quali denominata Lyvers Ocle.
30 Nel 1980 la Ecroyd Ltd e la Credenhill Farming presentavano due distinte domande di partecipazione ad un regime di non commercializzazione, riguardanti rispettivamente le cinque e le quattro tenute da ciascuna di esse gestite. Soltanto la Credenhill Farming, però, partecipava in definitiva ad un regime di non commercializzazione per un periodo di cinque anni, dal 14 novembre 1980 al 13 novembre 1985. La Ecroyd Ltd, dal canto suo, vi rinunciava e continuava a produrre latte nelle cinque tenute che essa gestiva come affittuaria e relativamente alle quali otteneva, su domanda, una quota iniziale nel 1984.
31 Tra il 1980 e il 1984 la natura della società Credenhill Farming cambiava più volte e infine essa restava nelle mani di due soli azionisti, la Ecroyd Ltd e il signor Richard Ecroyd. Il 30 settembre 1984, a seguito del recesso di quest'ultimo, la Credenhill Farming veniva sciolta e il suo patrimonio e le sue attività venivano assorbiti dal solo azionista restante, la Ecroyd Ltd, che continua la gestione per proprio conto. Pur non essendosi obbligata per iscritto, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1078/77, a riassumere l'impegno di non commercializzazione sottoscritto dal suo predecessore, la Credenhill Farming, per un periodo di cinque anni, la Ecroyd Ltd si asteneva ugualmente, nel resto del periodo considerato, dal produrre latte nelle quattro tenute poiché si riteneva vincolata dal detto impegno.
32 Il 18 dicembre 1984 l'ultima rata del premio di non commercializzazione veniva versata alla Credenhill Farming, su domanda firmata dai signori Richard Ecroyd e John Ecroyd, che si definivano «soci, amministratore e proprietario occupante» (in quella data il ministero non era stato ancora informato della dissoluzione della società).
33 Dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione la Ecroyd Ltd cercava di ottenere quote Slom per le terre che facevano parte delle quattro tenute già gestite dalla Credenhill Farming. Due domande consecutive, presentate l'una il 17 agosto 1989 e l'altra, a seguito delle citate sentenze Spagl, Pastaetter e Rauh il 14 febbraio 1991, venivano respinte dal ministero per il motivo che la richiedente aveva già ottenuto una quota iniziale ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 (per le cinque tenute sempre gestite dalla Ecroyd Ltd) e che i cambiamenti introdotti nella disciplina dal regolamento n. 1639/91 non modificavano la sua posizione. Il ministro, quindi, negava l'attribuzione di quantitativi di riferimento specifici in base, segnatamente, alla regola anticumulo.
34 Dinanzi al giudice di rinvio la Ecroyd Ltd sostiene di aver diritto ad una quota Slom. Anzitutto, essa aveva aderito effettivamente ad un regime di non commercializzazione, alla scadenza del quale le spettava tale quota in forza della normativa vigente nel 1989. Infatti, anche se l'impegno di non commercializzazione era stato assunto formalmente, in origine, dalla Credenhill Farming, la Ecroyd Ltd era indubbiamente vincolata dal detto impegno quando gli altri componenti del gruppo che aveva costituito la società Credenhill si erano ritirati ed essa aveva assorbito il suo patrimonio e la sua attività. Poiché non si era verificata una cessione dell'azienda della Credenhill Farming alla Ecroyd Ltd ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77, non era necessario che quest'ultima, la quale rispettava l'impegno di non commercializzazione, sottoscrivesse un nuovo impegno. In secondo luogo, la Ecroyd Ltd ritiene inaccettabile, alla luce della sentenza Wehrs, l'argomento relativo alla regola anticumulo prospettato dal ministero resistente.
35 Dal canto suo, il ministero resistente sostiene che il 30 settembre 1983 si è verificata una cessione da parte di un «produttore» [ai sensi dell'art. 5, lett. a), del regolamento n. 1078/77] a un altro. Di conseguenza, non essendosi impegnata per iscritto a riassumere l'impegno di non commercializzazione contratto dalla Credenhill Farming, conformemente all'art. 6 del regolamento n. 1078/77, la Ecroyd Ltd non ha diritto ad un quantitativo di riferimento specifico. Se la Credenhill Farming e la Ecroyd Ltd dovessero nondimeno essere considerate come uno stesso «produttore», resterebbe pur sempre il fatto che la Ecroyd Ltd è venuta meno all'impegno di non produrre latte nella sua azienda ed ha perso quindi il diritto al premio di non commercializzazione giacché ha continuato a produrre latte in cinque tenute durante il periodo di applicazione del regime di non commercializzazione. D'altra parte, le considerazioni esposte dalla Corte nella sentenza Wehrs non varrebbero per la ricorrente, poiché si riferirebbero alla situazione dei cessionari di un premio di non commercializzazione nella quale non si troverebbe la Ecroyd Ltd.
36 Nel contesto di tale controversia il giudice di rinvio vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo specifico di riferimento provvisorio, e/o di trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico:
i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89; e/o
ii) a seguito della sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs,
nella situazione in cui
a) la ricorrente ha fatto parte di una società, la quale gestiva l'azienda ed aveva assunto un impegno ai sensi di un regime di non commercializzazione;
b) tutti gli altri soci sono receduti dalla società prima della scadenza del regime di non commercializzazione e a partire da tale momento l'azienda per la quale la società aveva assunto l'impegno di non commercializzazione è stata gestita dalla ricorrente per conto proprio;
c) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non ha prodotto latte nell'azienda per il resto del periodo previsto dal regime di non commercializzazione originario cui la società aveva aderito;
d) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non ha assunto alcun nuovo impegno scritto, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, di continuare ad adempiere gli obblighi di non commercializzazione assunti dalla società;
e) alla ricorrente è stata attribuita una quota iniziale per un'azienda distinta.
In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto.
2) Qualora la precedente questione sub 1 venga risolta nel senso che il ministero resistente non aveva alcun potere e/o dovere, se l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico nelle circostanze sopra descritte.
3. Qualora la questione sub 2 venga risolta nel senso che l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude la ricorrente dalla concessione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere una quota di latte alla ricorrente e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di nuove norme comunitarie dirette a sanare o a prendere in considerazione l'invalidità del provvedimento in questione.
Qualora la soluzione sia affermativa, in che momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto.
4. Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di una nuova normativa da parte del Consiglio dei ministri e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se in linea di principio la ricorrente abbia il diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest'ultimo omesso di concederle un quantitativo specifico di riferimento.
5. Qualora la questione sub 4 sia risolta nel senso che la ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero, su quale base si debba calcolare tale risarcimento».
John Ecroyd
37 Il ricorrente in tale procedimento è figlio del signor Richard Ecroyd. Come accade nella prima causa, egli chiede l'attribuzione di quote, relativamente alla tenuta Lyvers Ocle.
38 Lyvers Ocle, che originariamente faceva parte di una proprietà detenuta dai «trustees» del «Children's settlement», era affittata dalla Ecroyd Ltd. Si trattava di una delle quattro tenute subaffittate da quest'ultima alla Credenhill Farming, che l'aveva gestita, aderendo a un regime di non commercializzazione, dal 14 novembre 1980 fino al proprio scioglimento, avvenuto il 30 settembre 1984. Da tale data, alla sua gestione, come alla gestione delle altre tre, provvedeva la Ecroyd Ltd, che rispettava l'impegno di non commercializzazione fino alla data prevista, il 13 novembre 1985.
39 Ai sensi del «Children's settlement» il signor John Ecroyd, al pari degli altri tre figli del signor Richard Ecroyd, aveva il diritto di ricevere un quarto delle tenute amministrate del «trust» il giorno del suo venticinquesimo compleanno, ossia il 22 giugno 1983. Successivamente i «trustees» e i beneficiari decidevano di ripartire le tenute tra i figli anziché venderle e ripartire il ricavato.
40 Nell'ambito di tale accordo il signor John Ecroyd chiedeva che gli fosse assegnata Lyvers Ocle in cambio della sua quota del patrimonio del «trust». Il 21 aprile 1987 egli iniziava a produrre latte nella detta tenuta, che occupava allora come subaffittuario della Ecroyd Ltd, nei limiti della quota iniziale di latte che quest'ultima gli aveva ceduto.
41 Il 22 dicembre 1989 la proprietà di Lyvers Ocle veniva trasferita dai «trustees» del «Children's settlement» al signor John Ecroyd. Quest'ultimo si trovava così ad essere al tempo stesso proprietario della tenuta e subaffittuario della Ecroyd Ltd. In occasione del detto trasferimento egli doveva versare la somma di 40 877 UKL come conguaglio della differenza tra il valore della quota del «trust» spettantegli in base al «Children's settlement» e il valore della proprietà ricevuta (stimata in circa 250 000 UKL).
42 Il 25 settembre 1991 il signor John Ecroyd, presentandosi come successore della Credenhill Farming, faceva domanda per ottenere una quota Slom II per Lyvers Ocle. Il ministero respingeva la domanda con la motivazione che il trasferimento suddetto aveva avuto luogo dopo il 29 giugno 1989 e quindi non attribuiva al signor John Ecroyd lo status di «successore» ai sensi del regolamento n. 1639/91.
43 Dinanzi al giudice di rinvio il signor John Ecroyd ha sostenuto che, avendo acquisito Lyvers Ocle in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dalla Credenhill Farming, ma prima del 29 giugno 1989, e avendo presentato una domanda di quota Slom entro i tre mesi successivi al 1_ luglio 1991, egli aveva il diritto, ai sensi del regolamento n. 1639/91, di ottenere una quota per Lyvers Ocle. A suo avviso, anche se l'attribuzione legale della proprietà è avvenuta solo il 22 dicembre 1989, egli, in sostanza, ha ricevuto l'azienda prima della data fissata dal regolamento.
44 Il ministero resistente ha ribattuto che il ricorrente non soddisfa nessuna delle condizioni previste dal regolamento n. 764/89 o dal regolamento n. 1639/91 per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico. Anzitutto, non avendo aderito ad un regime di premi di non commercializzazione, egli non aveva diritto ad una quota Slom I in base ai detti regolamenti. Inoltre non si trovava nella situazione del cessionario di un premio che abbia riassunto l'impegno di non commercializzazione sottoscritto dal cedente. Infine, non poteva ottenere una quota Slom II poiché non sussisteva nessuno dei presupposti necessari. Infatti, in primo luogo, avendo egli acquisito l'azienda solo il 22 dicembre 1989, non sussisteva il presupposto dell'osservanza del termine previsto dal regolamento n. 1639/91, il quale dispone che l'azienda dev'essere stata acquisita in eredità prima del 29 giugno 1989. Poi, i predecessori del ricorrente nella proprietà di cui trattasi erano i «trustees» del «Children's settlement», che non avevano aderito a un regime di non commercializzazione. Da ultimo, il ricorrente non ha ottenuto Lyvers Ocle per successione ereditaria, ma l'ha ricevuta in cambio della sua quota del patrimonio amministrato dal «trust».
45 Ritenendo, anche in questo caso, che la controversia sollevasse problemi quanto all'interpretazione e/o alla validità di talune disposizioni dei regolamenti soprammenzionati, la High Court of Justice vi ha chiesto di risolvere le seguenti questioni:
«1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico:
i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91; e/o
ii) a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-264/90, Wehrs,
nella situazione in cui:
a) il ricorrente era beneficiario del "Children's settlement", che comprendeva, inter alia, proprietà fondiarie, ed è diventato beneficiario a pieno titolo della sua quota di detto "settlement" al compimento del suo venticinquesimo anno di età nel 1983;
b) la proprietà fondiaria in questione era data in affitto dai "trustees" del "Children's settlement" alla H and R Ecroyd Limited, ed era da questa gestita;
c) parte della proprietà, a sua volta, veniva subaffittata a, e gestita da, una società, la Credenhill Farming, di cui faceva parte inter alia la H and R Ecroyd Limited;
d) la Credenhill Farming assumeva un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1078/77 relativamente alla propria azienda, e cioè alla tenuta di cui era venuta in possesso come sopra descritto;
e) tutti gli altri soci sono receduti dalla società Credenhill Farming prima della scadenza del regime di non commercializzazione e l'azienda per la quale la società aveva assunto un impegno di non commercializzazione è stata gestita da quel momento in poi dalla H and R Ecroyd Limited per conto proprio;
f) la Credenhill Farming, e successivamente la H and R Ecroyd Limited, hanno rispettato i termini dell'impegno di non commercializzazione. In particolare, dopo il recesso degli altri membri della società, la H and R Ecroyd Limited non ha prodotto latte nell'azienda per tutta la rimanente durata del regime di non commercializzazione originario al quale la società aveva aderito;
g) la H and R Ecroyd Limited, dopo il recesso degli altri soci dalla società, non si è obbligata per iscritto, in base all'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, a riassumere l'impegno di non commercializzazione assunto dalla società;
h) la H and R Ecroyd Limited aveva ricevuto un quantitativo di riferimento relativamente ad un'azienda distinta;
i) nel 1987, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione originario, parte della proprietà fondiaria in origine soggetta all'impegno di non commercializzazione assunto dalla Credenhill Farming è stata subaffittata dalla H and R Ecroyd Limited al ricorrente ed è stata, da quel momento in poi, gestita dallo stesso;
j) nel dicembre 1989 la proprietà della tenuta in questione veniva trasferita - con la riserva che essa venisse affittata alla H and R Ecroyd Limited - al ricorrente dai "trustees" del "Children's settlement" in soddisfacimento dei diritti beneficiari del ricorrente a norma dell'accordo costitutivo del "settlement";
k) detto trasferimento era subordinato al versamento da parte del ricorrente, a favore dei "trustees", di un conguaglio, che rappresentava la differenza tra il valore della quota del ricorrente nell'ambito del "Children's settlement" ed il valore della tenuta agricola oggetto del trasferimento, tenuto conto dell'assenza di un quantitativo di riferimento specifico in relazione a detta tenuta.
In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto.
2) Qualora la questione 1 sia risolta nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, se l'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91, sia valido nei limiti in cui esclude tale produttore dalla concessione di un quantitativo di riferimento specifico.
3. In particolare, qualora si risolva la questione sub 1 nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, perché il ricorrente non soddisfaceva la condizione di cui al regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, che richiede che l'azienda sia stata rilevata prima del 29 giugno 1989, se i regolamenti menzionati siano validi nei limiti in cui escludono i produttori che hanno ricevuto un'azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989.
4. Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84, così come modificato, è illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude il ricorrente dall'attribuzione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di attribuire una quota di latte al ricorrente e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di ulteriori provvedimenti normativi comunitari per sanare o prendere in considerazione l'invalidità del provvedimento di cui trattasi.
In caso di soluzione affermativa, in quale momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto.
5. Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico, e/o di trattarlo come se gli fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione da parte del Consiglio dei ministri di una nuova normativa e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se il ricorrente abbia diritto, in via di principio, ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest'ultimo omesso di concedergli un quantitativo di riferimento specifico.
6. Qualora la questione sub 5 sia risolta nel senso che il ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, su che base si debba calcolare tale risarcimento».
Questioni comuni ad entrambe le cause principali
46 Sostanzialmente, in ciascuna delle cause principali il giudice nazionale vi chiede di pronunciarvi sui tre punti seguenti:
1) Se i ricorrenti avessero diritto a quote Slom in base alla corretta interpretazione della normativa vigente o a causa dell'invalidità, alla luce della sentenza Wehrs, delle norme che vi ostavano.
2) In caso di soluzione negativa, se le autorità nazionali fossero tenute ad accogliere le domande di quote traendo semplicemente le debite conseguenze dalla sentenza Wehrs e senza aspettare l'intervento del legislatore comunitario.
3) Qualora le autorità nazionali fossero tenute effettivamente ad assegnare quote di latte a seguito della sentenza Wehrs, in quale misura possano essere responsabili al riguardo.
47 Anche se, come si vede, le questioni sollevate in ciascuna delle due cause sono notevolmente simili fra loro, le esaminerò separatamente e in successione per maggiore comodità.
Soluzione delle questioni nel procedimento Ecroyd Ltd
Sulla prima questione
48 La prima parte della prima questione mira a far stabilire se la ricorrente, Ecroyd Ltd, avesse diritto ad una quota Slom in base al regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89.
49 Ricordo che, in base a tali regolamenti, il produttore, per avere diritto ad un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, deve aver aderito ad un regime di non commercializzazione, come istituito dal regolamento n. 1078/77, e non deve aver ottenuto quantitativi di riferimento ad altro titolo. Occorre quindi esaminare se tali presupposti sussistano nel caso di specie.
50 Anzitutto, si può ritenere che la Ecroyd Ltd abbia aderito ad un regime di non commercializzazione? Formalmente, un impegno in tale senso è stato assunto con effetto dal 14 novembre 1980 non dalla ricorrente, ma dalla società Credenhill Farming. Si deve però, tener conto del fatto che nel corso dell'applicazione del regime la Ecroyd Ltd è diventata l'unica amministratrice dell'azienda, ma ha continuato a rispettare l'impegno suddetto.
51 Occorre subito rimuovere un equivoco nel quale è incorsa la ricorrente (18). Non si può ritenere che dal momento in cui la Ecroyd Ltd ha assorbito il patrimonio e le attività della Credenhill Farming l'azienda fosse gestita dallo stesso «produttore» di prima ai sensi dell'art. 5, lett. a), del regolamento n. 1078/77 (19). Invero, si può ammettere che un «produttore» può consistere in un gruppo di persone di numero variabile (20), come, per l'appunto, nel caso della Credenhill Farming, la cui composizione è più volte cambiata fra il 1980 e il 1984. Tuttavia, il 30 settembre 1984 non si è verificato un cambiamento di questo genere. Secondo i documenti del fascicolo, si è trattato dello scioglimento della Credenhill Farming, il che è del tutto diverso. Anche se il produttore che è subentrato nelle attività di tale società era una delle persone giuridiche che ne facevano parte in precedenza, resta pur sempre il fatto che era un nuovo produttore a gestire l'azienda. Il «produttore» che aveva assunto inizialmente l'impegno di non commercializzare non esisteva più alla data in cui è stata presentata la domanda di una quota Slom.
52 Si rilevi inoltre che, se si dovesse considerare che le due società costituivano il solo e lo stesso «produttore», si dovrebbe ammettere che l'impegno di non commercializzazione non è stato rispettato nell'azienda, come definita dall'art. 5, lett. b), del regolamento n. 1078/77 (21), poiché la produzione è proseguita in cinque tenute.
53 Anche se la Ecroyd Ltd non può essere equiparata al «produttore» iniziale che aveva assunto l'impegno di non commercializzazione, occorre esaminare se nondimeno essa possa essere considerata, nella sua qualità di «successore» del produttore iniziale, come un produttore che ha aderito ad un regime di non commercializzazione.
54 Come ho ricordato, l'art. 6 del regolamento n. 1078/77 consente a chiunque subentri nella gestione di un'azienda agricola di impegnarsi per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi assunti dal suo predecessore.
55 Il governo del Regno Unito argomenta che la Ecroyd Ltd non ha assunto tale impegno formale quando è subentrata alla Credenhill Farming.
56 La ricorrente fa rilevare invece che nell'ambito dell'impegno sottoscritto dalla Credenhill Farming nel 1980 ciascuno dei soci si è impegnato individualmente. Pertanto, il fatto che essa avesse apposto la propria firma sarebbe stato sufficiente a dare carattere formale al suo impegno.
57 Secondo me, non si deve ignorare il fatto che, sebbene tale impegno scritto non sia stato rinnovato, la ricorrente ha adempiuto scrupolosamente l'obbligo, assunto dal predecessore, di non mettere in commercio latte o latticini nel resto del periodo cui l'impegno si riferiva.
58 Orbene, ciò è quello che conta davvero, se si considera lo scopo del regolamento n. 1078/77. Va ricordato che i premi di non commercializzazione sono stati istituiti per frenare l'evoluzione di un mercato caratterizzato da notevoli e crescenti eccedenze. A tale scopo bisognava incoraggiare i produttori ad astenersi dal mettere sul mercato la loro produzione, compensando con il versamento di un premio la perdita di introiti conseguente a tale astensione (22). Il regime relativo ai trasferimenti previsto dal regolamento n. 1078/77 non persegue uno scopo diverso. Anche in tal caso si tratta in pratica di un contratto stipulato fra la Comunità e un produttore. In certo qual modo quest'ultimo s'impegna, nell'interesse generale, a contribuire alla riduzione di una produzione comunitaria eccedentaria continuando ad adempiere l'impegno assunto dal suo predecessore e la Comunità gli versa un premio in compenso. Nella fattispecie la Ecroyd Ltd ha dato senza dubbio esecuzione al contratto nella restante parte del periodo da questo previsto. Il rifiuto di ammetterlo per il solo motivo che essa non ha soddisfatto il requisito formale di un impegno scritto mi sembra particolarmente fiscale soprattutto contrario allo spirito del sistema di collaborazione fra la Comunità e i produttori istituito per conseguire lo scopo perseguito.
59 Pertanto, ritengo che la Ecroyd Ltd abbia senz'altro aderito ad un regime di non commercializzazione che dava potenzialmente diritto a una quota Slom.
60 Tuttavia, per aver diritto a un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell'art. 3 bis il produttore deve soddisfare un'altra condizione, quella di non aver ricevuto un quantitativo di riferimento in base ad altre disposizioni della normativa in materia. Nel caso di specie lo stesso produttore che aveva aderito ad un regime di non commercializzazione in relazione all'azienda composta di quattro tenute aveva ottenuto ad altro titolo una quota iniziale per le cinque tenute nelle quali aveva continuato a produrre latte ininterrottamente. Quindi la Ecroyd Ltd non soddisfaceva la seconda condizione stabilita dalla normativa allora vigente. Sebbene successivamente la regola anticumulo sia stata dichiarata invalida, non competeva naturalmente al ministero resistente anticipare tale invalidità, giacché, secondo la giurisprudenza della Corte, «qualsiasi regolamento posto in vigore conformemente al Trattato deve presumersi valido finché il giudice competente non ne abbia dichiarato l'invalidità» (23).
61 Di conseguenza, poiché non soddisfaceva la condizione stabilita dalla regola anticumulo formulata nell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 764/89, la Ecroyd Ltd non aveva diritto ad un quantitativo di riferimento specifico provvisorio al momento in cui ne ha fatto domanda.
62 La seconda parte della prima questione mira a stabilire se, a seguito della sentenza Wehrs, la ricorrente avesse diritto a una quota Slom in base allo stesso art. 3 bis, n. 1, a seguito della sentenza Wehrs.
63 Nella fattispecie cui si riferiva la detta sentenza il signor Wehrs, ricorrente nella causa principale, aveva ottenuto un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84. Aveva poi chiesto che tale quantitativo venisse aumentato in considerazione dell'acquisto, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, di un fondo rustico relativamente al quale egli era subentrato nell'impegno di riconversione assunto dal precedente proprietario in base al regolamento n. 1078/77. La sua domanda era stata respinta in base alla regola anticumulo contenuta nell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89.
64 Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità della norma suddetta, la Corte ha rilevato che:
«La controversa disposizione è (...) lesiva del legittimo affidamento degli operatori interessati in ordine al carattere limitato dei loro impegni, contratti anteriormente all'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare sul latte. Essa va conseguentemente dichiarata invalida in quanto viola il principio del legittimo affidamento (...).
Pertanto, la questione deferita va risolta nel senso che l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nella parte in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77 i quali abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84» (24).
65 Il punto da risolvere in questa sede è, in definitiva, se le autorità nazionali fossero tenute a dare pieno effetto a tale pronuncia prima che venisse emanato un nuovo atto destinato a rimediare all'accertata invalidità. Si tratta in pratica di stabilire quali effetti abbia, nei confronti delle autorità nazionali, una sentenza che accerta l'invalidità di un atto comunitario.
66 Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità è legata, per natura, al contenzioso relativo alla legittimità degli atti comunitari, la sua affinità con il ricorso di annullamento è spesso ricordata in dottrina (25).
67 La stessa Corte ha sottolineato tale legame:
«Mentre il Trattato non stabilisce espressamente quali siano le conseguenze derivanti da una dichiarazione di invalidità pronunciata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, gli artt. 174 e 176 contengono norme precise circa le conseguenze dell'annullamento di un regolamento nell'ambito di un ricorso diretto. L'art. 176 dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nelle sentenze pronunciate il 19 ottobre 1977 nelle cause 117/76 e 16/77, Rukdeschel e Hansa-Lagerhaus Stroeh, "Quellmehl" (Racc. pag. 1753), e nelle cause 124/76 e 20/77, Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne, "Gritz" (Racc. pag. 1795), la Corte ha già fatto riferimento a questa norma nell'ambito di un procedimento pregiudiziale» (26).
68 Tuttavia, anche se nell'ambito di un procedimento pregiudiziale in tema di invalidità la Corte procede allo stesso tipo di controllo esercitato sul ricorso d'annullamento, le conseguenze di tale sindacato sono diverse.
69 Un atto annullato a seguito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE è dichiarato «nullo» con effetto retroattivo (a meno che, a norma dell'art. 174, secondo comma, dello stesso Trattato, voi non limitiate gli effetti della vostra sentenza nel tempo). Invece, nei procedimenti ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quando pervenite alla conclusione che l'atto in esame è affetto da determinati vizi vi limitate a «dichiarare» che l'atto è «invalido» (27).
70 Vero è che la declaratoria di invalidità ha effetti paragonabili a quelli derivanti da una sentenza d'annullamento.
71 Infatti, i giudici nazionali sono tenuti ad accogliere l'eccezione di illegittimità che ha motivato il rinvio pregiudiziale, disapplicando l'atto contestato nella causa principale.
72 Del pari, la sentenza che dichiara l'invalidità di un atto è vincolante per qualsiasi altro giudice nazionale che, a seguito dell'esperimento di gravami nazionali, statuisca sulla stessa controversia (28). Nei confronti dei giudici nazionali sentenze del genere hanno inoltre effetto retroattivo (senza che ciò le renda equiparabili a sentenze d'annullamento: «semplicemente, il giudice nazionale è tenuto ad attribuire effetto retroattivo all'invalidità dell'atto, che diventa inapplicabile ex tunc alla situazione giuridica oggetto della controversia» (29)), a meno che, anche in tali sentenze, la Corte non decida che la declaratoria d'invalidità vale solo ex nunc (30).
73 Infine, le autorità nazionali che abbiano emanato norme interne sulla base, o in esecuzione, dell'atto dichiarato invalido devono revocarle (31).
74 Ciò non toglie che, tranne che in quest'ultima ipotesi, nei confronti delle autorità nazionali gli effetti di una declaratoria di nullità vadano tenuti distinti da quelli di una sentenza d'annullamento: mentre una sentenza d'annullamento estende i suoi effetti allo stesso regolamento annullato annientandolo, vale a dire eliminandolo dall'ordinamento giuridico, la sentenza che dichiara l'invalidità è destinata a produrre effetti principalmente nei confronti degli organi giurisdizionali, per l'ipotesi in cui fossero invitati ad applicare il detto regolamento.
75 E' invero concepibile che la vostra declaratoria di invalidità sia sufficiente di per sé, giacché sopprime puramente e semplicemente la base legale dell'imposizione di taluni obblighi, come, ad esempio, il pagamento di un tributo (32). In tal caso le autorità nazionali possono, e devono, dare pieno effetto alla pronuncia pregiudiziale e, come a seguito di una sentenza che annulli un atto comunitario, considerare «nullo» l'atto di cui trattasi e, di conseguenza, restituire i tributi percetti.
76 Tuttavia, il semplice accertamento giudiziale dell'invalidità di un atto comunitario non è sempre sufficiente per cancellare l'illegittimità della norma giuridica censurata. Per sparire, l'illegittimità così evidenziata può rendere necessari adeguamenti complessi o una scelta fra varie opzioni possibili nei vari Stati membri, scelta che non può essere rimessa al giudizio di ciascuna delle autorità nazionali competenti poiché, altrimenti, si rischierebbe di sconvolgere la coerenza del sistema comunitario istituito. E tale è, secondo me, il contesto nel quale si colloca la declaratoria dell'invalidità della regola anticumulo contenuta nella sentenza Wehrs. Per convincersene basta tener presente la complessità e le embricature dell'insieme delle norme comunitarie relative al mercato comune del latte e dei latticini, nonché gli adeguamenti ai quali il Consiglio ha dovuto procedere -- e che si sono concretati nel regolamento n. 2055/93 -- a seguito della predetta declaratoria di invalidità.
77 Se fosse spettato alle autorità nazionali anticipare tali misure, a seguito della sentenza Wehrs, esse avrebbero dovuto prescindere dalla regola anticumulo e procedere di conseguenza all'attribuzione di quote ai produttori interessati.
78 Orbene, bisogna tener ben presente che, allo scopo di frenare l'aumento della produzione, la normativa comunitaria fissa l'ammontare del quantitativo globale garantito sul piano comunitario e tale ammontare è poi ripartito tra i vari Stati membri, i quali, a loro volta, ripartiscono il quantitativo loro assegnato fra i rispettivi produttori nazionali. Quindi il quantitativo globale varia da uno Stato membro all'altro e costituisce il limite invalicabile entro il quale ciascuno Stato attribuisce i quantitativi di riferimento.
79 Pertanto, è chiaro che le autorità nazionali non potevano decidere arbitrariamente circa l'attribuzione di un quantitativo di riferimento da esse fissato.
80 Ciò posto, le dette autorità potevano scegliere fra varie soluzioni. Ne menziono qualcuna: privare una parte dei produttori che fruivano già di una quota o tutti questi produttori del loro quantitativo di riferimento per ridistribuirlo ai produttori esclusi in base alla regola anticumulo; avvalersi dell'art. 4 bis del regolamento n. 857/84 (33), che autorizza gli Stati membri, durante un periodo limitato, ad assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, eventualmente, di altre regioni; «prelevare» dalla riserva nazionale, eccetera.
81 Tuttavia, quand'anche le autorità nazionali avessero optato per questa o quella soluzione, su quale base avrebbero potuto valutare il quantitativo da assegnare? E anche se fossero riuscite a sormontare tutti questi ostacoli, come potevano essere sicure di procedere in modo conforme alla normativa che sarebbe stata emanata successivamente, rispettando nel contempo lo scopo essenziale perseguito, ossia la limitazione della produzione eccedentaria? E' facile immaginare anche le difficoltà risultanti dalla diversità delle soluzioni che avrebbero potuto essere adottate dai vari Stati membri.
82 Potrei moltiplicare gli esempi, ma non mi sembra utile insistere su questo punto giacché ritengo evidente che le autorità nazionali non potevano trarre autonomamente le conseguenze dell'invalidità della regola anticumulo accertata nella vostra sentenza Wehrs.
83 Non nego, però, che tale conclusione lasci insoddisfatti. Se, da una parte, la Corte accerta l'invalidità di una data norma, dall'altra, le autorità nazionali non possono trarne le conseguenze e, quindi, gli operatori economici pregiudicati da quella norma non ne possono invocare l'invalidità. Gli effetti e la sorte del regolamento dichiarato invalido rimangono incerti in tutti i casi in cui la sua applicazione non provochi una controversia.
84 Eppure esistono dei palliativi. Ad esempio, si potrebbe far valere la responsabilità della Comunità. Del pari, qualora le istituzioni comunitarie si astenessero dall'adottare provvedimenti per rimediare all'invalidità di una norma accertata dalla Corte, il loro comportamento potrebbe essere sanzionato con un ricorso per carenza.
85 A questo proposito, la Corte consente una risposta all'obiezione che ho menzionato poc'anzi, in quanto sottolinea che l'autore del regolamento invalido (Consiglio o Commissione) è tenuto a trarre, sotto la propria responsabilità, dalla sentenza che dichiara l'invalidità le conseguenze che essa comporta, ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE.
86 Per esempio, avete rilevato che:
«(...) spetta alle istituzioni comunitarie competenti fare il necessario (...); una soluzione di questo genere (...) è tanto più opportuna in quanto vi sono molteplici possibilità di [rimediare all'accertata invalidità] e spetta alle istituzioni competenti in materia di politica agraria comune valutare i fattori economici e politici in base ai quali si opererà la scelta;» (34),
e inoltre che
«(...) nondimeno, la dichiarazione (dell'invalidità del regolamento) lascia al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili con il diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato (...)» (35).
87 Conformemente a questa giurisprudenza, a seguito della sentenza Wehrs, e senza che voi doveste peraltro precisarlo, il Consiglio non poteva far altro che emanare una nuova normativa comunitaria per rimediare all'accertata invalidità. Prima che venisse emanato il regolamento n. 2055/93 le autorità nazionali non potevano anticipare le condizioni e i limiti precisi dell'assegnazione di quote che esso avrebbe stabilito.
88 Per concludere sulla prima questione, vi suggerisco quindi di dichiarare che in nessuna delle due ipotesi menzionate dalla High Court il ministro resistente, autorità nazionale competente, aveva il potere o il dovere di attribuire un quantitativo di riferimento specifico provvisorio alla ricorrente o di trattarla come se avesse ricevuto tale quantitativo.
Sulla seconda questione
89 La seconda questione, subordinata alla soluzione affermativa della prima, verte sulla validità dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89.
90 La soluzione di tale questione è già stata fornita nella sentenza Wehrs, che ha dichiarato invalida la regola anticumulo sancita dall'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, e quindi è sufficiente rinviare alla conclusione alla quale siete giunti, ricordata nel paragrafo 64 di queste conclusioni.
Sulla terza questione
91 La terza questione è diretta a stabilire se le autorità nazionali fossero obbligate a trarre le conseguenze dell'invalidità dell'art. 3 bis, n. 1, prima che venissero emanate altre disposizioni comunitarie.
92 Questo punto è stato esaminato nel contesto della seconda parte della prima questione e mi permetto di rinviare a quanto ho già esposto in proposito (36).
Sulla quarta e sulla quinta questione
93 Queste questioni, che mirano a stabilire se le autorità nazionali siano tenute al risarcimento dei danni e, in caso affermativo, a precisare su quale base si debba calcolare il risarcimento, non necessitano di soluzione, dovendosi, a mio avviso, risolvere negativamente la terza questione.
94 Rilevo semplicemente che, se si dovesse esaminare il problema di un'eventuale responsabilità per danni, sarebbe la responsabilità della Comunità a dover essere presa in considerazione. Peraltro, va notato che la ricorrente nella causa principale ha proposto, nel 1992, contro la Comunità un ricorso per risarcimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (37).
Soluzione delle questioni relative alla causa John Ecroyd
Sulla prima questione
95 Con la prima parte della prima questione la High Court chiede se il ricorrente, signor John Ecroyd, avesse diritto ad una quota Slom II in forza del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89 e dal regolamento n. 1639/91.
96 Osservo anzitutto che, con riferimento all'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal solo regolamento n. 764/89, il ricorrente non poteva esigere un quantitativo di riferimento specifico. Infatti, la detta disposizione contemplava soltanto due categorie di produttori che potevano fruirne: quelli che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione e quelli che avevano rilevato l'azienda di persone aventi originariamente diritto durante il periodo di non commercializzazione, riassumendo anche il loro impegno. Orbene, il ricorrente ha iniziato nel 1987 la produzione nella tenuta Lyvers Ocle, nella sua qualità di subaffittuario della Ecroyd Ltd, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione. Pertanto, egli non rientrava nella sfera d'applicazione ratione personae della normativa allora vigente.
97 Poteva ciononostante la sua situazione essere considerata diversamente dopo la modifica del regolamento n. 857/84 ad opera del regolamento n. 1639/91, emanato segnatamente a seguito della sentenza Rauh?
98 L'art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, dispone nel secondo trattino che il produttore il quale abbia ricevuto un'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dall'autore della successione, ma prima del 29 giugno 1989, riceve provvisoriamente, su domanda presentata entro tre mesi a decorrere dal 1_ luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico.
99 Nella fattispecie il ricorrente ha presentato la domanda tempestivamente (il 25 settembre 1991). Si può tuttavia considerare che egli abbia ricevuto l'azienda, prima del 29 giugno 1989, in eredità o per via analoga all'eredità, da una persona che ha assunto e rispettato un impegno di non commercializzazione?
100 La nozione «eredità o via analoga all'eredità» è stata oggetto dell'esame della Corte nella sentenza 22 ottobre 1991, Von Deetzen:
«(...) la nozione di "operazione analoga alla successione ereditaria" (...) va interpretata nel senso che si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria. Essa comprende quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore e il suo erede presunto e aventi ad oggetto l'azienda considerata purché l'operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo e al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius.
Ne consegue che né il conferimento dell'azienda in una società di diritto privato nella quale il titolare del quantitativo di riferimento specifico ha una quota di partecipazione, né il fatto che ai sensi del diritto tedesco la quota societaria di quest'ultimo spetti agli altri soci a causa della sua morte o del suo recesso dalla società, né inoltre l'affitto dell'azienda all'erede presunto del titolare del quantitativo di riferimento specifico possono essere esclusi dalla definizione di «operazione analoga alla successione ereditaria», purché le clausole del contratto sottostante all'operazione di cui trattasi siano atte a porre l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato.
Nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 177 del Trattato CEE fra il giudice nazionale e la Corte di giustizia, spetta al primo stabilire se ricorrano i criteri qui sopra stabiliti nelle fattispecie considerate nella questione pregiudiziale, alla luce dell'insieme degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano le operazioni di cui trattasi» (38).
101 Alla luce di questa giurisprudenza, in particolare dell'ultimo capoverso sopra riprodotto, e nonostante le discussioni che il problema ha suscitato nel corso dell'udienza, ritengo che non vi competa pronunciarvi sul se l'operazione a seguito della quale il ricorrente si è trovato ad essere proprietario dell'azienda di cui trattasi costituisca o no un'eredità o un'operazione analoga. Spetta al giudice di rinvio risolvere tale questione con riferimento ai criteri esposti nella citata sentenza 22 ottobre 1991, Van Deetzen.
102 In proposito, rilevo semplicemente che il fatto che il signor John Ecroyd abbia acquisito nel 1983, all'età di 25 anni, il diritto ad una quota del «Children's settlement» non può essere considerato eredità od operazione analoga. In quell'epoca egli era semplicemente titolare del diritto di ottenere una determinata parte del trust, ma non ancora una parte a sé stante o specifica. Al momento della spartizione del patrimonio con gli altri beneficiari potevano prevedersi più soluzioni (39). Successivamente, nel 1987, egli ha iniziato la produzione nella tenuta Lyvers Ocle, ma solo come subaffittuario della Ecroyd Ltd, a sua volta affittuaria del «Children's settlement». Nemmeno tale status può essere equiparato a quello dell'erede.
103 In definitiva, solo nel 1989 il ricorrente è diventato proprietario di Lyvers Ocle.
104 Non si può certo ritenere che l'operazione a seguito della quale il signor John Ecroyd ha acquistato la proprietà di Lyvers Ocle costituisca un'operazione commerciale ordinaria, poiché per tale tenuta egli ha versato una somma equivalente soltanto al 15% del suo valore, che costituiva la differenza tra il valore dei suoi diritti nell'ambito del «Children's settlement» e quello del bene trasferito. A questo proposito non si può escludere che si sia trattato di un'eredità, giacché è vero che, come la Corte ha rilevato chiaramente, «(...) le clausole del contratto sottostante l'operazione di cui trattasi [sono] atte a porre l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato».
105 Tuttavia, le discussioni svolte su questo punto mi sembrano in realtà, se non ipotetiche, almeno irrilevanti. Infatti, se si considera che il signor John Ecroyd non ha ottenuto Lyvers Ocle in eredità o per via analoga, egli non ha diritto a una quota Slom II; se invece si considera che il trasferimento della tenuta al ricorrente costituisce un'eredità o un'operazione analoga, esso si è però verificato il 22 dicembre 1989, dopo il termine ultimo previsto dalla normativa pertinente (29 giugno 1989), vale a dire quando non sussisteva più in capo all'erede di un'azienda precedentemente vincolata da un impegno di non commercializzazione il diritto di chiedere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento provvisorio.
106 Ritengo quindi che il ricorrente non avesse diritto a un quantitativo di riferimento specifico in base all'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91.
107 Con la seconda parte della prima questione il giudice di rinvio vi chiede se tale diritto potesse desumersi dalla sentenza Wehrs.
108 Anche se la declaratoria dell'invalidità della regola anticumulo contenuta nella detta sentenza poteva per un certo verso riguardare la situazione del ricorrente, essa non poteva però, secondo me, implicare alcun obbligo per le autorità nazionali per i motivi esposti nell'ambito della causa Ecroyd Ltd. Rinvio quindi, per quanto necessario, a quanto ho considerato circa la seconda parte della prima questione relativa alla causa Ecroyd Ltd (40).
Sulla seconda e sulla terza questione
109 Con tali questioni la High Court chiede se l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, sia valido in quanto non consente l'attribuzione di quantitativi di riferimento specifici ai produttori che hanno ottenuto un'azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989. Va osservato che tali interrogativi sono rilevanti solo se il giudice di rinvio, applicando i criteri esposti nella sentenza 22 ottobre 1991, Von Deetzen, giunga alla conclusione che il ricorrente ha ottenuto Lyvers Ocle in eredità o per via analoga.
110 Come rileva l'avvocato generale Mischo nelle conclusioni per la causa Rauh, nell'ambito di una successione ereditaria o di un'operazione analoga si deve tener presente il principio generale secondo cui l'erede continua la persona del dante causa e riprende l'intero patrimonio di questo (41). Tuttavia, l'erede può riprendere soltanto l'insieme di tale patrimonio senza poter far valere maggiori diritti rispetto a quelli di cui godeva il produttore Slom I, autore della successione.
111 Orbene, è noto che l'art. 3 bis, n. 1, nella versione di cui al regolamento n. 764/89, stabiliva anch'esso un termine di decadenza relativamente alle domande di quantitativi di riferimento specifici provvisori dei produttori Slom I: le domande dovevano essere presentate dal 29 marzo 1989 al 29 giugno 1989.
112 Pertanto, è del tutto logico che nel regolamento n. 1639/91 sia stata contemplata solo la situazione dei produttori Slom II che avessero ricevuto un'azienda da un dante causa produttore Slom I entro il 29 giugno 1989. In tale contesto essi hanno lo stesso diritto potenziale a un quantitativo di riferimento che avrebbe avuto il dante causa. Come è sottolineato nell'ultima frase del primo `considerando' del regolamento n. 1639/91, «(...) occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda». Per contro, se fosse stato conferito il diritto a un quantitativo di riferimento a produttori che avessero ricevuto un'azienda nel modo suddetto dopo il 29 giugno 1989, questi avrebbero acquistato un diritto che il dante causa non aveva e che quindi non avrebbe potuto essere loro trasmesso. I produttori Slom II che hanno ottenuto un'azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989 possono quindi aver diritto a un quantitativo di riferimento soltanto se quest'ultimo fa parte dell'eredità, vale a dire soltanto se il dante causa, produttore Slom I, ne aveva fatto domanda tempestivamente, fra il 29 marzo e il 29 giugno 1989.
113 Rilevo inoltre che la nuova redazione dell'art. 3 bis, n. 1, ad opera del regolamento n. 1639/91 è conforme alla sentenza Rauh, dalla quale è stata, in particolare, ispirata. Voi avete considerato, infatti, che l'art. 3 bis, nella versione di cui al regolamento n. 857/84, non può essere interpretato «(...) nel senso che non consente all'erede o successore di ottenere, allo stesso titolo del produttore medesimo, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dalle disposizioni di detto articolo» (42), per poi concludere che esso va interpretato «(...) nel senso che i "produttori" da esso indicati comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell'impegno assunto dall'imprenditore, abbiano rilevato l'azienda per successione ereditaria o per causa affine» (43).
114 Secondo me, quindi, l'esame dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, non ha messo in luce elementi idonei ad inficiarne la validità per il fatto che esso esclude i produttori che hanno ricevuto un'azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989.
Sulle questioni quarta, quinta e sesta
115 Data la soluzione che vi suggerisco di fornire alle prime tre questioni, non occorre risolvere le ultime tre.
Conclusione
116 In base alle considerazioni sopra svolte, vi suggerisco di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottopostevi.
Per quanto riguarda la causa Ecroyd Ltd
«1) In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale l'autorità nazionale competente non ha né il potere né il dovere, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, o a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 3 dicembre 1992, nella causa C-264/90, Wehrs, di assegnare un quantitativo di riferimento provvisorio alla ricorrente o di trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico.
2) L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nella parte precisata dalla Corte nella detta sentenza Wehrs.
3) L'autorità nazionale competente non poteva autonomamente trarre le conseguenze della detta sentenza Wehrs prima dell'emanazione di nuove norme comunitarie dirette a sanare la dichiarata invalidità.
4) Tenuto conto della soluzione data alla terza questione, non occorre risolvere la quarta e la quinta questione».
Per quanto riguarda la causa John Ecroyd
«1) In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale l'autorità nazionale competente non ha né il potere né il dovere, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, o a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 3 dicembre 1992, nella causa C-264/90, Wehrs, di assegnare un quantitativo di riferimento provvisorio al ricorrente o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico.
2) L'esame dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, non ha messo in luce elementi idonei a inficiarne la validità per il fatto che esso esclude i produttori che hanno ricevuto un'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo il 29 giugno 1989.
3) Tenuto conto della soluzione fornita alle questioni precedenti, non occorre risolvere la quarta, la quinta e la sesta questione».
(1) - Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968 (GU L 148, pag. 13).
(2) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
(3) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1109, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 110, pag. 27).
(5) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
(6) - «Slom» deriva dall'espressione olandese «slachtoffers omschakeling», che significa «vittime della riconversione». La sigla SLOM era in uso già prima nella prassi olandese: essa sta per «Stopzetting Leveranties en Omschakeling Melkproduktie», che vuol dire «cessazione delle consegne e riconversione della produzione di latte».
(7) - Sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86 (Racc. pag. 2321).
(8) - Sentenza 28 aprile 1988, causa 170/86 (Racc. pag. 2355).
(9) - Regolamento 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 84, pag. 2).
(10) - Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89 (Racc. pag. I-4539).
(11) - Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-217/89 (Racc. pag. I-4585).
(12) - Causa C-314/89 (Racc. pag. I-1647).
(13) - Regolamento 13 giugno 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35).
(14) - Causa C-264/90 (Racc. pag. I-6285).
(15) - Sentenza 19 maggio 1993, causa C-81/91 (Racc. pag. I-2455).
(16) - Regolamento 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8).
(17) - Regolamento del Consiglio 22 luglio 1993, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).
(18) - Punti 40 e seguenti delle sue osservazioni.
(19) - A tenore del quale:«s'intende per produttore:-- un imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità e che si dedica all'allevamento di animali della specie bovina;-- un gruppo di persone fisiche o giuridiche che utilizzano in comune mezzi di produzione agricola per l'allevamento in comune di animali della specie bovina nel territorio della Comunità ».
(20) - V., ad esempio, i fatti della causa C-84/90, sentenza 19 marzo 1992, Dent (Racc. pag. I-2009).
(21) - «S'intende per azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio della Comunità».
(22) - In questo senso, del resto, si esprime il terzo 'considerando' del regolamento n. 1078/77, a tenore del quale, «(...) l'importo dei premi dev'essere fissato a un livello che permetta di considerarli come una parziale compensazione per la perdita degli introiti normalmente ottenuti dalla commercializzazione dei prodotti in causa».
(23) - Sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria (Racc. pag. 623, punto 4).
(24) - Punti 15 e 16.
(25) - V., ad esempio, Mertens de Wilmars, J.: «Annulation et appréciation de validité dans le traité CEE: convergence ou divergence?», Mélanges H. Kutscher, 1981, pag. 283; Isaac, G.: Droit communautaire général, pag. 296; Kovar, R., in Juris-classeurs Europe, fascicolo 362, punto 10, settimo capoverso.
(26) - Sentenze 15 ottobre 1980, cause 4/79, Providence agricole de la Champagne (Racc. pag. 2823, punto 44), 107/79, Maïseries de Beauce (Racc. pag. 2883, punto 44), e 145/79, Roquette Frères (Racc. pag. 2917, punto 51).
(27) - V., in questo senso, Isaac G., citato, e Kovar R., citato.
(28) - Giurisprudenza costante dalla sentenza 13 maggio 1981, causa 66/80, International Chemical Corporation (Racc. pag. 1191, punto 13).
(29) - Isaac G., citato, pag. 300, paragrafo 2.
(30) - V., ad esempio, le tre citate sentenze 15 ottobre 1980.
(31) - Sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda (Racc. pag. 1279).
(32) - V., ad esempio, le sentenze 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Food (Racc. pag. 1887, punto 14), e 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères (Racc. pag. I-1445, punto 18).
(33) - Inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).
(34) - Cosiddetta sentenza «Quellmehl» del 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a. (Racc. pag. 1753, punto 13), e coeva sentenza nelle cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne (Racc. pag. 1795, punti 28 e 29).
(35) - Sentenza 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries (Racc. pag. 2037, punto 86). Oltre alle sentenze qui riprodotte in parte, v. anche, in tal senso, le citate sentenze 15 ottobre 1980 e la sentenza International Chemical Corporation, del pari citata, punto 16.
(36) - Paragrafi 62 e seguenti di queste conclusioni.
(37) - V. punto 56 delle osservazioni della Commissione.
(38) - Causa C-44/89 (Racc. pag. I-5119, punti 38-40). Il corsivo è mio.
(39) - E' stato ammesso all'udienza che i «trustees» avrebbero potuto, ad esempio, vendere il patrimonio del trust per poi ripartire il ricavato della vendita. I «trustees» avrebbero potuto disattendere la domanda del signor John Ecroyd di ottenere Lyvers Ocle. Come il suo patrono ha riconosciuto durante l'udienza, quest'ultimo aveva allora solo un «diritto putativo».
(40) - Paragrafi 62 e seguenti.
(41) - Paragrafi 30-33.
(42) - Punto 19.
(43) - Punto 23.
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