Conclusioni dell avvocato generale
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1 Con il presente ricorso per inadempimento, promosso nei confronti dell'Irlanda, la Commissione chiede
1) di dichiarare che l'Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE (1), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e/o omettendo di darne immediata informazione alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell'art. 32 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea;
2) la condanna dell'Irlanda alle spese.
2 L'art. 32 della direttiva 90/675 impone gli Stati membri di porre in essere, entro il 31 dicembre 1991, tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie ai fini della trasposizione della direttiva dandone immediata comunicazione alla Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa a provvedimenti di trasposizione da parte dello Stato membro de quo, avviava il procedimento di inadempimento con lettera di messa in mora del 14 ottobre 1992. Tale lettera di messa in mora rimaneva senza esito. In data 11 maggio 1993 la Commissione emanava pertanto un parere motivato. Con lettera della rappresentanza permanente dell'Irlanda presso le Comunità europee del 15 luglio 1993 il governo irlandese informava la Commissione del fatto che era in corso un procedimento di trasposizione. La Commissione, non avendo ricevuto notizia della conclusione di tale procedimento, adiva la Corte con ricorso del 14 aprile 1994. Il governo irlandese deduce a propria difesa di aver provveduto alla trasposizione della direttiva - ad esclusione della normativa riguardante i pesci e i prodotti della pesca - mediante l'emanazione del regolamento (statutory instrument) n. 255 del 1994, sottoscritto dal ministro dell'Agricoltura irlandese in data 26 luglio 1994.
4 E' pacifico che, alla scadenza fissata dalla Commissione, non era stato ancora provveduto alla completa trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. Va rilevato che la direttiva non prevede deroghe al riguardo.
5 La domanda della Commissione di condanna per omessa trasposizione entro il termine fissato dev'essere pertanto accolta.
6 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese.
Conclusioni
7 Alla luce delle constatazioni che precedono, suggeriamo di dichiarare quanto segue:
«1) omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e/o omettendo di darne immediata comunicazione alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva medesima.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
(1) - GU L 373, pag. 1.
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