CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 9 marzo 1995 ( *1 )
1.
In questa causa la Commissione chiede, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, che la Corte dichiari che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato, non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ( 1 ), e non avendone informato la Commissione.
2.
L'art. 12 della direttiva 90/618 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva».
La direttiva veniva notificata agli Stati membri il 20 novembre 1990.
3.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito all'attuazione nel Regno di Spagna della direttiva 90/618, il 6 agosto 1992 la Commissione inviava una lettera al governo spagnolo invitandolo a presentare osservazioni entro due mesi. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 24 maggio 1993 la Commissione emetteva un parere motivato nel quale la Spagna veniva invitata ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi. Anche quest'ultimo non otteneva reazioni dalle autorità spagnole. Di conseguenza, il 30 maggio 1994 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte.
4.
Nel controricorso il governo spagnolo sostiene che il disegno di legge che avrebbe attuato la direttiva è caducato in seguito allo scioglimento del Parlamento spagnolo. Esso assume che è stato elaborato un altro disegno di legge che sta attualmente ultimando il suo iter parlamentare. Secondo il governo spagnolo, il disegno di legge realizzerà la piena attuazione della direttiva.
5.
Dal controricorso del governo spagnolo risulta evidente che la direttiva non è stata attuata entro il termine stabilito e non era stata ancora attuata l'8 agosto 1994, data del controricorso. Come ha dichiarato a buon diritto la Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o circostanze del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi di cui al diritto comunitario. La domanda principale della Commissione deve quindi essere accolta. Tuttavia, poiché il Regno di Spagna non ha adottato i provvedimenti necessari, non occorre che la Corte dichiari che la Spagna ha omesso di notificarli alla Commissione.
Conclusione
6.
Chiedo pertanto che la Corte voglia:
«1)
dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato, non avendo adottato e non avendo messo in vigore le disposizioni necessarie per attuare la direttiva del Consiglio 90/618/CEE;
2)
condannare il Regno di Spagna alle spese».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU 1990, L 330, pag. 44.
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