Conclusioni dell avvocato generale
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I - Introduzione
1 Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un Tribunale francese alla Corte, quest'ultima si trova di fronte ad un sfondo originale costituito dalla protezione ai sensi di una direttiva comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici (1) di un esemplare domestico dell'oca del Canada, inizialmente introdotta in Inghilterra come uccello ornamentale e il fatto che, inoltre, l'uccello in questione appartenga ad una sottospecie nana, assente allo stato selvatico sul territorio europeo. Si chiede a codesta Corte di pronunciarsi per la prima volta sull'applicazione della direttiva a uccelli allevati in cattività e di esaminare la portata della facoltà di uno Stato membro di adottare misure di salvaguardia più severe di quelle previste dalla direttiva.
II - Fatti e procedimento della causa principale
2 Il convenuto nella causa principale, Didier Vergy, conformemente alle dichiarazioni del suo legale all'audizione orale, è un allevatore specializzato nell'allevamento di uccelli acquatici selvatici, ivi compresi uccelli ornamentali destinati a parchi pubblici e privati, e in particolare al comune di Parigi; tutti gli uccelli di cui trattasi sono nati e cresciuti nella sua fattoria. Il giudice nazionale può naturalmente verificare questi e altri fatti rilevanti. Il signor Didier Vergy è accusato di aver posto in vendita e venduto, il 17 marzo 1992 a Landes-sur-Ajonc, un esemplare vivo di un uccello appartenente ad una specie protetta dal code rural francese (in prosieguo: il «Code Rural»), e dal decreto ministeriale 17 aprile 1981 (in prosieguo: il «decreto ministeriale»). L'ordinanza di rinvio indica che l'esemplare in questione era un'oca nera del Canada («bernache noir du Canada»), anche se sono stati formulati dubbi circa l'identificazione dell'esemplare in questione da parte del Tribunale nazionale; è pacifico ad ogni modo che lo specifico esemplare di oca del Canada era nato e cresciuto in cattività.
3 L'oca del Canada o Branta canadensis è una specie appartenente alla famiglia delle Anatidae, più comunemente conosciute come uccelli acquatici selvatici. A parte l'oca del Canada, sul territorio europeo si possono trovare allo stato selvatico altre tre specie di Branta, e segnatamente l'oca della faccia bianca (Branta leucopsis), l'oca colombaccio (Branta bernicla) e l'oca collorosso (Branta ruficollis) (2). Un'autorità del settore descrive le caratteristiche dell'oca del Canada nei seguenti termini: «[molto] ricettiva all'influenza dell'uomo. Impara rapidamente limiti di sicurezza e rapidamente vi si adegua. Di conseguenza colonie domestiche o selvatiche vengono facilmente insediate nel cuore di metropoli quali nel cuore di metropoli quali Londra, come pure nei laghetti ornamentali di parchi di campagna» (3). Si tratta dell'oca di maggiori dimensioni rinvenibile nel territorio europeo, e presenta una colorazione piuttosto caratteristica; la specie stabilita in numerosi Stati membri, compresa la Francia (4).
4 Si potrebbe dire che la questione dell'identificazione dell'esemplare ha portato le parti ad una specie di caccia all'oca selvatica, se non fosse che l'uccello in questione sembra essere domestico. La sua descrizione come una «bernache noir [sic] du Canada» nell'ordinanza di rinvio non corrisponde ad alcuna sottospecie nota nella tassonomia aviaria; pur suggerendo diverse alternative possibili, il governo francese e la Commissione ritengono entrambi che l'identificazione della sottospecie cui appartiene l'esemplare confiscato nel caso di specie non è necessaria per l'interpretazione della direttiva. Nel corso dell'audizione il legale del signor Vergy ha sostenuto che l'esemplare venduto era un'oca del Canada nana, o Branta canadensis minima, una sottospecie di oca del Canada che non è rinvenibile alla stato selvatico in nessuna parte del territorio europeo degli Stati membri. Esso ha sostenuto, credibilmente a mio avviso, che l'uso dell'aggettivo «noir» (che presumibilmente avrebbe quantomeno dovuto essere «noire») nell'ordinanza di rinvio costituisse un errore di battitura, in quanto il termine appropriato avrebbe dovuto essere «naine».
5 L'identificazione dell'esemplare nel presente procedimento è, naturalmente, una questione di fatto che spetta al giudice nazionale verificare; tocca invece alla Corte identificare quali obbligazioni sorgono per gli Stati membri dalla direttiva. Per quanto mi risulta, l'oca del Canada (Branda canadensis) è una specie politipica, vale a dire una specie che presenta variazioni geografiche di tale ampiezza da consentire il riconoscimento di due o più sottospecie (5). Trattandosi di una delle «specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri», l'oca del Canada è in via di principio protetta dalla direttiva (6).
6 Il convenuto nella causa principale mette in discussione la compatibilità delle norme nazionali rilevanti con la direttiva, con l'art. 30 del Trattato CEE, con la Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del 3 marzo 1973 (in prosieguo: la «Convenzione di Washington»), (7) e con regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie di Flora e di Fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: il «regolamento n. 3626/82») (8).
7 Con ordinanza 22 marzo 1994, il Tribunal de grande instance (Tribunale regionale) di Caen ha sottoposto alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 2 aprile 1979, 79/404/CEE, in particolare nei suoi artt. 1, 2, 5 e 6, vada interpretata nel senso che essa consente ad uno Stato membro di emanare una disciplina che limiti o vieti la messa in commercio di esemplari appartenenti ad una specie che non figura negli allegati della suddetta direttiva.
2) Se la soluzione della questione precedente venga modificata, da un lato, dal fatto che gli esemplari considerati sono nati e sono stati allevati in cattività, e, dall'altro, dal fatto che la specie considerata non ha il suo habitat naturale nel paese interessato».
III - La normativa nazionale
8 L'art. L. 211-1 del Code Rural vieta, inter alia, il trasporto, la diffusione, l'uso, l'offerta in vendita, la vendita e l'acquisto di animali di specie non domestica, nel caso in cui un interesse scientifico particolare o le esigenze della preservazione del patrimonio biologico nazionale ne giustifichi la conservazione. Conformemente all'art. R. 211-1 del Code Rural, l'elenco delle specie animali protette viene redatto congiuntamente dal ministero responsabile della natura e dal ministero per l'Agricoltura. L'elenco rilevante nel caso di specie è stato redatto con ordinanza ministeriale 17 aprile 1981 (9) che vieta, inter alia, la cattura o l'imprigionamento e l'offerta in vendita, la vendita o l'acquisto della «Bernache (Branta sp.)». Il governo francese ha informato la Corte che per »Branta sp.» si intendono tutte le specie di Branta.
IV - La direttiva del Consiglio 79/409/CEE
9 Stando al secondo `considerando' del preambolo, la direttiva muove dal calo della popolazione di «molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri» (10); il detto calo «rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici». La protezione efficace degli uccelli è considerata «un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni», in particolare per quanto riguarda le specie migratrici che «costituiscono un patrimonio comune» (preambolo, terzo `considerando'). Scopo dichiarato di tale conservazione è «la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei» nonché «il mantenimento e l'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile» (preambolo, ottavo `considerando').
10 L'art. 1, n. 1, della direttiva ne descrive l'obiettivo:
«La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tale specie e ne disciplina lo sfruttamento».
11 La direttiva non elenca le specie di uccelli selvatici cui si applicano le sue disposizioni, ma estende la sua protezione a «tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico» in Europa, fatte salve talune eccezioni (v. artt. 6, nn. 2-4, 7 e 9). Mi riferirò alle specie di uccelli così protette come «le specie protette» (11).
12 La direttiva impone diversi obblighi generali che riguardano il mantenimento quantitativo della popolazione delle specie protette, e la preservazione, il mantenimento o il ristabilimento dei loro habitat (artt. 2 e 3). Gli articoli successivi prevedono obbligazioni più specifiche in materia di protezione delle specie minacciate di sparizione o delle specie migratrici (art. 4) nonché la protezione degli uccelli selvatici e in generale delle loro uova, ivi compreso un divieto del commercio degli uccelli selvatici e restrizioni alla caccia di uccelli delle specie protette (art. 5-8).
13 In particolare l'art. 5 impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che [vieti] in particolare (...) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura» [art. 5, sub e)]. L'art. 6 vieta la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili, fatte salve talune eccezioni. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai divieti sanciti agli artt. 5 e 6 quando «non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» per le ragioni specifiche e alle rigide condizioni di cui all'art. 9; una delle ragioni specifiche è l'allevamento di uccelli selvatici «ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione» [art. 9, n. 1, sub b)].
14 La direttiva è corredata da cinque allegati, tre dei quali comportano ulteriori suddivisioni, gli allegati II e IV in due parti, e l'allegato II in tre parti; soltanto gli allegati II e III presentano rilevanza. L'allegato II definisce quali specie possono essere cacciate conformemente alla normativa nazionale, vuoi in tutta la zona geografica in cui si applica la direttiva (allegato II/1) vuoi in uno Stato membro particolare (allegato II/2). Per le specie elencate nell'allegato III/1 è consentito il commercio di esemplari di specie altrimenti vietate ai sensi dell'art. 6, n. 1, «purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati» (art. 6, n. 2). Per le specie elencate nell'allegato III/2 gli Stati membri possono ammettere tale commercio a condizioni più restrittive (art. 6, n. 3). La Commissione può compiere studi sullo status biologico delle specie di cui all'allegato III/3, ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato III/2; nell'attesa di tale decisione da parte del comitato per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico e scientifico, gli Stati membri possono applicare le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando l'art. 6, n. 3.
15 L'art. 14 è autonomo e prevede che «gli Stati membri possono prendere misure di protezione più vigorose di quelle previste dalla presente direttiva». Nessun `considerando' del preambolo della direttiva chiarisce in alcun modo lo scopo o l'obiettivo di questo articolo.
V - Analisi dei quesiti sottoposti alla Corte
16 Il governo francese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e orali alla Corte, mentre il convenuto nella causa principale ha presentato osservazioni all'udienza.
1) Primo quesito - l'obiettivo della direttiva
17 Il primo quesito formulato dal giudice nazionale verte sull'applicazione delle disposizioni protettive della direttiva ad altre specie di uccelli rispetto a quelle menzionate negli allegati. Lo scopo del quesito non è immediatamente evidente in quanto tutti gli articoli citati essenzialmente impongono obbligazioni. Solo l'art. 6 contiene qualche elemento permissivo. I divieti in esame, inoltre, non sono collegati a nessuno degli elenchi contenuti in allegato, e non si fa riferimento alcuno all'art. 14. La Corte è comunque tenuta ad interpretare le questioni sottopostele in modo da fornire una soluzione che sia di qualche utilità per il giudice nazionale nella decisione del caso di cui è adito.
18 Il governo francese osserva in limine che, contrariamente all'impressione ingenerata dall'ordinanza di rinvio, l'oca del Canada compare negli allegati alla direttiva, in particolare nell'allegato II/1, e che il quesito andrebbe dunque riformulato nel senso che si tratti di determinare se gli artt. 1, 2, 5 e 6 della direttiva consentano ad uno Stato membro di emanare una disciplina che limiti o vieti il commercio di esemplare dell'oca del Canada. L'art. 1 estende la protezione conferita dalla direttiva a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico in Europa, e l'oca del Canada fa indubbiamente parte di tali specie. In assenza di qualsiasi disposizione espressa che specifichi che gli allegati riguardano soltanto una particolare sottospecie, razza o popolazione, il governo conclude che essi coprono la specie nella sua totalità, ivi comprese tutte le sottospecie, razze o popolazioni. Benché risponda a verità che la denominazione «oca nera del Canada» non corrisponde ad alcuna sottospecie riconosciuta dalla letteratura specializzata, è possibile che il giudice nazionale abbia voluto riferirsi alla Branta canadensis fulva. Ad ogni modo ciò non incide sulla soluzione della questione, poiché tutte le oche del Canada che vivono o che vengono catturate allo stato selvatico godono della protezione conferita dalla direttiva.
19 Il governo francese osserva inoltre che l'oca del Canada non compare in nessuno degli elenchi dell'allegato III alla direttiva, e perciò è soggetta al divieto di commercio degli uccelli selvatici sancito dall'art. 6, n. 1. Il fatto che questa specie compaia nell'allegato II/1 ma non nell'allegato III dimostra il chiaro intento della direttiva di vietare il commercio di esemplari di questa specie. Dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza Commissione/Italia (12) risulta evidente che le esigenze economiche e ricreative cui si accenna nell'art. 2 della direttiva vengono prese in considerazione in un altro punto della direttiva stessa, e non giustificano deroghe alle obbligazioni specifiche imposte dall'art. 6. Naturalmente tutti questi argomenti del governo francese devono essere visti nell'ottica della tesi di questo relativa al secondo quesito, secondo cui la direttiva non si applica a uccelli nati e allevati in cattività.
20 La Commissione sostiene che la sfera di applicazione della direttiva non si limita alle specie che figurano negli allegati, ma è determinata dall'art. 1, che si riferisce a tutte le specie viventi allo stato selvatico, ivi comprese le sottospecie delle specie contemplate dalla direttiva. Poiché non esiste alcuna sottospecie denominata «oca nera del Canada», la Commissione suppone che il giudice nazionale volesse riferirsi o alla Branta bernicla nigricans o alla Branta canadensis occidentalis; in entrambi i casi, l'esemplare appartiene ad un specie che gli Stati membri debbono proteggere ai sensi della direttiva.
Conclusioni sul primo quesito
21 Se la direttiva intenda proteggere ognuna delle sottospecie di una particolare specie protetta, indipendentemente dal fatto che la singola sottospecie viva allo stato selvatico in Europa, consiste la questione principale nella causa pendente dinanzi alla Corte C-202/94, Van der Feesten; nelle mie conclusioni per tale cause, che saranno presentate oggi stesso, raccomando alla Corte di dichiarare che l'ambito di applicazione della direttiva comprende soltanto le sottospecie di specie protette che si possono trovare allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri (13). Qualora il Tribunal de grande instance dovesse rilevare che l'esemplare la cui vendita è all'origine del presente procedimento apparteneva ad una sottospecie che non è rinvenibile allo stato selvatico in Europa, e la Corte dovesse seguire la mia raccomandazione nella causa Van der Feesten, la direttiva non avrebbe applicazione alcuna alle circostanze della causa principale. In questo caso, le norme francesi andrebbero esaminate alla luce dell'art. 30 del Trattato (14). Tuttavia, nel presente procedimento il Tribunale nazionale non ha formulato alcun quesito su tale aspetto.
22 Dando per certa la rilevanza della direttiva per la soluzione del procedimento principale, è possibile rispondere in maniera concisa al primo quesito formulato dal giudice a quo, che non si limita all'oca del Canada, ma è formulato in termini generali. La definizione delle specie protette dall'art. 1 è quella contenuta nell'espressione «tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico» e non in quelle degli allegati. Pertanto l'obbligo di vietare il commercio vale per gli esemplari di tutte le dette specie. Ciò si desume dalla lettera e dal sistema della direttiva stessa che, diversamente, per esempio, da talune convenzioni internazionali sulla protezione della natura (15), non nomina le specie protette ma cerca di proteggere tutti gli uccelli selvatici europei. L'art. 1, n. 1 descrive anche la sfera di applicazione delle ulteriori norme di salvaguardia previste dagli artt. 2, 3, 5, 6, n. 1, e 10 della direttiva. All'opposto le deroghe o eccezioni consentite ai sensi degli artt. 6 e 7 si limitano alle specie e sottospecie elencate negli allegati pertinenti, mentre le deroghe nazionali facoltative ai sensi dell'art. 9 devono indicare espressamente, inter alia, quali sono le specie che formano oggetto delle medesime deroghe (art. 9, n. 2, primo trattino).
23 La specie «oca del Canada» compare nell'allegato II/1 alla direttiva; essa può dunque essere cacciata in tutto il territori degli Stati membri cui si applica la direttiva, se ciò è consentito dalla normativa nazionale (art. 7, nn. 1 e 2).
24 L'oca del Canada può essere oggetto di atti di caccia ma non di attività di vendita, poiché non compare dagli elenchi dell'allegato III alla direttiva (16). Questa interpretazione della sfera di applicazione della direttiva è conformata dalla giurisprudenza consolidata della Corte. Nella causa Commissione/Belgio, la Corte ha rilevato che, benché gli Stati membri possano, a talune condizioni, autorizzare «il commercio per le specie di cui all'allegato III e la caccia per le specie di cui all'allegato II della direttiva (...) ne consegue che, per le specie di uccelli non elencate nei citati allegati, oppure ove non vengano osservate le condizioni e i limiti prescritti dagli [artt. 6, nn. 2-4], i divieti generali restano validi» (17). In quel caso si era accertato che lo Stato membro convenuto non aveva osservato le condizioni di cui all'art. 6 della direttiva, tra l'altro autorizzando il commercio di diverse specie di uccelli selvatici non contemplate nell'allegato III della direttiva.
25 Questa conseguenza non è anomala né illogica; come rilevato dalla Corte nella causa Commissione/Italia «la finalità protettrice della direttiva (...) è intesa ad evitare che di tutte le specie cacciabili sia poi anche possibile la commercializzazione, a causa delle pressioni che gli interessi commerciali possono esercitare sulla caccia e, di conseguenza, sul livello della popolazione delle specie interessate» (18).
26 Secondo me si dovrebbe perciò rispondere al primo quesito che la direttiva va interpretata nel senso che obbliga gli Stati membri a vietare il commercio di esemplari di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico in Europa, che siano o meno contemplati negli allegati alla direttiva, e fatte salve le deroghe previste dall'art. 6 nonché la possibilità di derogazione eccezionale alle condizioni precisate nell'art. 9.
2) Prima parte del secondo quesito - esemplari nati e cresciuti in cattività
27 La prima parte del secondo quesito mira sostanzialmente ad accertare se le disposizioni di salvaguardia della direttiva si applicano anche agli esemplari nati e cresciuti in cattività, e se gli Stati membri sono perciò autorizzati ad emanare norme che limitino e vietino il commercio di tali esemplari. La Corte non si è mai pronunciata esplicitamente sulla questione, anche se nella causa Commissione/Belgio, l'avvocato generale Da Cruz Vilaça aveva concluso chiaramente che la direttiva non si applica agli esemplari in cattività (19). Le parti che hanno presentato osservazioni condividono tutte questo parere.
28 Pur ammettendo che la direttiva non opera espressamente una distinzione tra esemplari allevati in cattività e altri esemplari, secondo il governo francese il suo scopo generale è quello di proteggere gli esemplari che vivono e che provengono dallo stato selvatico, ma non quelli nati e cresciuti in cattività. Il decimo `considerando' del preambolo della direttiva mostra che questa intende vietare qualsiasi sfruttamento eccessivo degli esemplari naturali, vietando il commercio di tali esemplari, e che pertanto l'art. 6, n. 1 non si applica agli esemplari allevati in cattività. Il governo sottolinea un'analogia con l'art. 13, n. 1, sub b), della direttiva sugli habitat del 21 maggio 1992 (20) che vieta, inter alia, il commercio di esemplari raccolti nell'ambiente naturale, con esplicita esclusione degli esemplari nati in cattività; il Consiglio non avrebbe adottato per altri gruppi del regno animale una soluzione radicalmente diversa da quella valida per gli uccelli selvatici. Ne conclude che la direttiva non impone la protezione degli esemplari appartenenti a specie protette che sono nati in cattività.
29 la Commissione osserva che la direttiva intende garantire il mantenimento delle popolazioni aviarie allo stato naturale, e che l'applicazione del regime protettivo ad esemplari di specie selvatiche che vivono in cattività non risponde a questo obiettivo ambientale. Si dovrebbe dunque rispondere a questa parte del quesito in maniera negativa.
30 Anche il convenuto nella causa principale è del parere che la direttiva sia intesa esclusivamente alla protezione della fauna selvatica, e non si applica agli esemplari nati e cresciuti in cattività.
Conclusione sull'applicazione della direttiva degli uccelli in cattività
31 Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni unanimemente formulate su questo problema. Anche se una specie aviaria gode della protezione della direttiva per il semplice fatto di «vivere naturalmente allo stato selvatico» in Europa, l'art. 1 non va interpretato in maniera così letterale o meccanica da includere ogni singolo uccello, selvatico e meno, fintantoché alcuni esemplari delle stesse specie siano rinvenibili allo stato naturale. Un risultato del genere avrebbe scarsa utilità nella prospettiva della «conservazione dell'ambiente naturale» (preambolo, secondo `considerando') o per la «protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturale in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei» (preambolo, ottavo `considerando'). Sarebbe assurdo che il perseguimento di questi lodevoli obiettivi portasse alla soppressione di un antico e utile commercio di uccelli domestici o ornamentali, addirittura forse il depauperamento dei nostri parchi.
32 Le specie delle quali la direttiva si prefigge, secondo la seconda frase dell'art. 1, n. 1, «la protezione, la gestione e la regolazione» sono, nel contesto, soltanto le specie «che vivono naturalmente» e «allo stato selvatico». Queste espressioni, che appaiono in forma leggermente diversa nei `considerando', portano necessariamente a concludere che la direttiva non si applica agli esemplari nati e cresciuti in cattività.
33 La conclusioni cui sono giunto non è in alcun modo messa in discussione dalle disposizioni materiali degli artt. 2-8, la parte incisiva della direttiva. Eviterò di analizzarli in maniera esaustiva e mi limiterò ad attirare l'attenzione sulle disposizioni caratteristiche degli artt. 3-4, che riguardano la preservazione degli habitat, dell'art. 5, che vieta, inter alia, ogni interferenza con le uova o i nidi, e degli artt. 7 e 8, che disciplinano la caccia. Non si fa alcun riferimento agli uccelli in cattività e, significativamente a mio parere, non vi è alcun divieto di allevamento. Sulla base di quest'ultimo elemento, da solo, ritengo risulti piuttosto chiaro che i divieti di vendita, trasporto per la vendita, trasporto per la vendita od esenzione per la vendita di cui all'art. 6 non si applicano agli uccelli allevati in cattività.
34 Anche l'art. 5, sub e), secondo me, è illuminante. Pur vietando «di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura», sono esplicitamente fatte salve «le disposizioni degli artt. 7 e 9». Questi prevedono, secondo varie modalità, deroghe dal divieto generale di uccisione e cattura sancito dall'art. 5, sub a). Tuttavia, il divieto di «detenzione» [art. 5, sub e)] è più limitato dell'ambito di applicazione dell'art. 1, n. 1 e suffraga dunque la tesi secondo la quale non vi è un divieto generalizzato di detenzione degli uccelli a causa della loro semplice appartenenza ad una specie protetta.
35 La Corte ha inoltre implicitamente riconosciuto che l'allevamento in cattività di specie protette non è vietato dalla direttiva. Nella causa Commissione/Belgio, la Corte ha rilevato che la normativa belga che autorizza la cattura di taluni uccelli protetti non fosse giustificata ai sensi dell'art. 9 della direttiva, inter alia, per il fatto che il governo non aveva dimostrato l'inesistenza di «altre soluzioni soddisfacenti, in particolare la possibilità di riproduzione in cattività delle specie di uccelli considerati» (21).
36 Non ho quindi alcuna difficoltà nel concludere che gli esemplari di specie di uccelli selvatici nati e cresciuti in cattività non sono protetti dalla direttiva.
3) Limitazioni del commercio di esemplari in cattività: art. 14 della direttiva e artt. 30 e 36 del Trattato
37 La conclusione formulata nel precedente paragrafo, tuttavia, non risponde completamente alla parte di secondo quesito, nella parte in cui quest'ultimo chiede lumi sulla possibilità di uno Stato membro di limitare o vietare il commercio di uccelli cui la direttiva non si applica. Benché il giudice a quo non formuli la questione in questi termini, il secondo quesito, letto con il primo, solleva la questione dell'ammissibilità di norme «che limitino o vietino il commercio». poiché ritengo che la direttiva non si applichi agli uccelli nati e cresciuti in cattività, e poiché il governo francese fa leva sia sull'art. 14 della direttiva, sia sugli artt. 30 e 36 del Trattato, va esaminata la pertinenza di tali articoli. Per economia processuale, e in linea con l'approccio della Corte in varie cause recenti (22), sarebbe secondo me appropriato che la Corte esaminasse questa questione nella presente pronuncia pregiudiziale.
38 Secondo il governo francese, il divieto di commercio sancito dall'art. L. 211-1 del code rural si applica sia agli esemplari nati in cattività che a quelli presi allo stato selvatico; detto divieto si giustifica alla luce delle esigenze della conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, coerente con l'obiettivo della direttiva. Il governo osserva inoltre che nessuna disposizione del regolamento 3626/82 (23) vieta norme nazionali che proibiscano la commercializzazione dell'oca nera del Canada in Francia. Nell'allegato I sono contemplate soltanto l'oca delle Aleutine (Branta canadensis leucopareia) e l'oca delle Hawaii (Branta sandvicensis), e nell'allegato II solo l'oca del collo rosso (Branta ruficollis) (24). Pertanto l'oca nera del Canada non è contemplata né dal regolamento né dalla convenzione di Washington; ad ogni modo, il regolamento non disciplina il commercio all'interno degli Stati membri delle specie che esso protegge. Mentre l'art. 6, n. 1, del regolamento autorizza esplicitamente gli Stati membri a accordare deroghe per «gli esemplari di una specie animale (...) allevati in cattività, (...) di una specie vegetale (...) moltiplicati artificialmente» questa facoltà - che non si applica all'oca nera del Canada - non può essere interpretata nel senso che impedisce gli Stati membri di vietare il commercio di esemplari delle specie di animali protette che sono state allevate in cattività. In ogni caso, l'art. 15 del medesimo regolamento autorizza gli Stati membri a prendere misure più rigorose in particolare per la «conservazione delle specie indigene», il che includerebbe anche un eventuale divieto del commercio di esemplari di specie non domestiche nati e cresciuti in cattività.
39 Il governo sostiene inoltre che la normativa nazionale può giustificarsi sulla base dell'art. 14 della direttiva, dell'art. 36 del Trattato e della giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'art. 30, in particolare la sentenza nella causa «rifiuti valloni» (25).
40 Le disposizioni nazionali vengono giustificate dalla Francia per le seguenti considerazioni di fatto:
- il commercio di esemplari domestici potrebbe fungere da copertura al commercio di esemplari illegalmente catturati allo stato selvatico;
- un commercio del genere implica necessariamente la cattura di progenitori allo stato selvatico; e
- il rilascio di esemplari domestici, che fa da corollario al commercio di tali esemplari, potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione delle specie per ragioni comportamentali e genetiche (perdita della diversità genetica delle specie attraverso l'incrocio di sottospecie o genotipi locali).
41 La Commissione non si è pronunciata sulla questione della possibile applicazione dell'art. 30 del Trattato al divieto francese di commerci di esemplari di uccelli selvatici non contemplati dalla direttiva, nelle osservazioni scritte. All'udienza, l'agente della Commissione ha suggerito la tesi che la questione non fosse pertinente nelle circostanze del caso di specie, che costituisce «un caso franco-francese».
42 I legati del signor Vergy, all'udienza, hanno proposto che, dal momento la normativa francese non faceva una distinzione tra gli uccelli nati e cresciuti in cattività e quelli nati e cresciuti allo stato selvatico, il Tribunale nazionale può interpretare tali disposizioni alla luce della direttiva e giungere alla conclusione che il divieto di commercio riguarda soltanto gli esemplari allo stato selvatico. In caso contrario, secondo loro, l'applicazione del divieto di commercio imposto dal code rural e dall'ordinanza ministeriale 17 aprile 1981 creerebbe un ostacolo alla circolazione degli uccelli nati e cresciuti in cattività, che si trovano in vendita libera in Belgio e nei Paesi Bassi; una norma del genere sarebbe contraria all'art. 30 del Trattato. A sostegno di questa tesi, il signor Vergy ha dedotto il memorandum esplicativo della proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che prevede norme sulla detenzione ed il commercio di esemplari di specie di animali e piante selvatiche, nel quale la Commissione afferma che «gli Stati membri hanno mantenuto e adottato un numero sempre maggiore di provvedimenti restrittivi del commercio di moltissime specie - contemplate o meno dal [regolamento n. 3626/82] - creando in tal modo o barriere commerciali tra di loro che non sono compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e pertanto non possono essere mantenute» (26).
43 Il convenuto nella causa principale ha osservato inoltre che un siffatto divieto di commercio in uno Stato membro porterebbe ad un risultato direttamente contrario agli obiettivi perseguiti dalla direttiva. L'assenza di una qualsiasi forma di lecito commercio di uccelli ornamentali porterebbe i proprietari di parchi o ad un commercio illecito di esemplari che non sono nati né cresciuti in cattività, o a catturare esemplari allo stato selvatico. L'asserito rischio che il commercio di esemplari domestici possa coprire un commercio illecito di uccelli delle specie protette non giustificherebbe il divieto di commercio, in quanto tutti gli uccelli allevati in cattività fin dal 1979 sono stati contrassegnati fin da una tenera età. Parimenti l'allevamento di tali uccelli in cattività non dipende necessariamente dalla cattura di progenitori allo stato selvatico, in quanto questi sono disponibili in altri Stati membri. L'asserita giustificazione del divieto per motivi di purezza genetica è contraddetta dal fatto che la detenzione di esemplari in cattività non è vietata. Infine, la normativa francese non può essere giustificata sulla base dell'art. 14 della direttiva, poiché gli uccelli nati e cresciuti in cattività sono estranei alla sua sfera di applicazione.
Conclusioni sulle limitazione al commercio di esemplari domestici
44 In primo luogo, se si dovesse applicare la direttiva agli esemplari domestici, mi sembra che indipendentemente dalle ragioni avanzate dal governo francese, l'art. 6, n. 1, della direttiva imporrebbe di vietarne la vendita, il trasporto per la vendita e la detenzione per la vendita. Inoltre, qualora un'altra forma di lecito commercio di esemplari nati e cresciuti in cattività dovesse fungere da copertura per il commercio di esemplari di uccelli selvatici protetti ai sensi della direttiva in un dato Stato membro, lo Stato membro interessato sarebbe obbligato ad attivarsi per eliminare tale commercio nascosto. Analogamente, gli Stati membri sono tenuti ad attivarsi per impedire la cattura allo stato selvatico di esemplari di oca selvatica o delle loro uova. Un'azione del genere ad ogni modo non costituirebbe «un provvedimento più rigido» ai sensi dell'art. 14 della direttiva, ma rappresenterebbe soltanto l'attuazione corretta, rispettivamente degli artt. 6, n. 1, e 5.
45 Nel caso in cui la mia opinione secondo cui la direttiva non si applica agli uccelli allevati in cattività, uno Stato membro può comunque invocare l'art. 14? La Corte ha rilevato che «la direttiva ha disciplinato esaurientemente i poteri degli Stati membri nel settore della conservazione degli uccelli selvatici» (27). Poiché a mio avviso la direttiva non intende proteggere gli esemplari in cattività, il divieto francese del commercio e gli esemplari nati e cresciuti in cattività non può essere giustificato alla luce dell'art. 14. Non riesco logicamente a vedere in che modo la disposizione di una direttiva che consenta misure più rigorose possa essere invocata per consentire di applicarla ad un oggetto che non rientri nella sua sfera di applicazione.
46 Anche l'art. 15 del regolamento n. 3626/82, dedotto dal governo francese, non sembra essere rilevante. L'art. 15, n. 1 autorizza gli Stati membri ad adottare misure di protezione più rigorose, a talune condizioni, per le «specie a cui si applica il presente regolamento»; l'oca del Canada, tuttavia, non è una specie minacciata cui si applichi il regolamento, come ha riconosciuto il governo francese. Ciò non ci illumina sulla questione se la disposizione permissiva si applica agli esemplari non contemplati dal regolamento. La questione è risolta dall'art. 15, n. 3, che ha una formulazione esplicita, che non si può rinvenire nell'art. 14 della direttiva.
47 L'art. 15, n. 3 del regolamento consente agli Stati membri «per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante (...) [a] prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste». L'art. 6 del regolamento vieta la vendita di esemplari di specie protette, un divieto di commercio quale quello in esame potrebbe, a una prima lettura del regolamento, essere definito come una misura di tal genere. Va notato tuttavia che, secondo il preambolo del regolamento «le misure relative all'applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi» (quinto `considerando'). Ciò escluderebbe pertanto ogni provvedimento che abbia l'effetto di impedire la libera circolazione degli esemplari in cattività tra i vari Stati membri. Come emerge chiaramente dal nono `considerando' del preambolo, qualsiasi «misura più rigorosa» adottata in conformità al regolamento dovrebbe in ogni caso essere valutata alla luce delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci. Inoltre, il governo francese non ha dimostrato in che modo il suo divieto di commercio di tali esemplari possa contribuire in qualche modo alla protezione della salute e della vita delle oche del Canada selvatiche, ancor meno di quelle in cattività, come previsto dall'art. 15, n. 3, dato che sia la direttiva sugli uccelli selvatici che la direttiva sugli habitat consentono l'allevamento di esemplari in cattività (28), come in verità fa anche la normativa francese.
48 Nelle osservazioni presentate per il caso di specie, il governo francese, giustamente secondo me, non nega che il divieto di commercializzazione di cui all'art. L. 211-1 del code rural configura una misura nazionale «che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari [che può essere] considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative» (29), o che il convenuto nella causa principale possa invocare l'art. 30 del Trattato.
49 E' difficilmente contestabile che gli esemplari di uccelli nati e cresciuti in cattività (30) sono soggetti all'art. 30 in quanto «oggetti trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali (...) indipendentemente dalla natura di tali negozi» (31). Questa è la posizione adottata implicitamente dalla Corte nella causa Van den Burg (32), ed esplicitamente dalla Commissione (anche se non nelle sue osservazioni per il presente procedimento) e dal Parlamento europeo, rispettivamente nel presentare e nell'esaminare la proposta di regolamento che prevede disposizioni in merito alla detenzione ed al commercio di esemplari di specie vegetali ed animali selvatiche, già citata (33).
50 Inoltre, la Corte ha espressamente riconosciuto che «la normativa nazionale relativa allo smercio di prodotti, anche se non riguarda direttamente il regime delle importazioni, può, in determinati casi, incidere sulla possibilità di importare prodotti da Stati membri e ricadere sotto questo profilo sotto il divieto di cui all'art. 30 del Trattato (34). Nel caso di specie il divieto di smercio, che comprende di trasporto di tali esemplari, può essere in pratico considerato equivalente ad un divieto completo di importazione di tali beni in Francia; è chiaro che non si tratta di un «accordo di vendita» cui l'art. 30 non si applica in forza della giurisprudenza della Corte nella causa Keck e Mithouard (35). La normativa francese in esame in questo procedimento va dunque esaminata alla luce della regola di buon senso sviluppata dalla Corte nella causa «Cassis de Dijon» (36) e dell'art. 36 del Trattato.
51 Per giurisprudenza consolidata «in mancanza di una normativa comune sul commercio dei [beni] di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria che derivano da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una siffatta disciplina nazionale, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario (...) [e sia] proporzionata al fine perseguito», e la tutela dell'ambiente costituisce un'esigenza imperativa (37). Non è stato sostenuto che l'allevamento di oche selvatiche per scopi ornamentali rientri in qualche norma commerciale comune. Analogamente, può ammettersi che la normativa francese si possa applicare indistintamente, in quanto impedisce lo smercio di esemplari di uccelli selvatici indipendentemente dal fatto che tali esemplari siano nati e cresciuti in Francia o in un'altra parte della Comunità. E' necessario dunque esaminare la giustificazione e la proporzionalità di tale normativa.
52 Anche se il Trattato non menziona esplicitamente la conservazione della fauna selvatica come una componente degli obiettivi della Comunità in materia ambientale, si ammette generalmente che esso contribuisca alla «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente» in linea con il primo trattino dell'art. 130 R, n. 1, del Trattato (38). Le motivazioni del governo francese, riassunte in precedenza nel punto 40, erano suffragate da poco più di semplici affermazioni. Esso non ha sostenuto, per esempio, che uno smerci occulto (distinto da illecito), o che l'illecita cattura di esemplari allo stato selvatico, accada entro la propria giurisdizione, né che le attività del convenuto nel procedimento principale configurino di fatto violazioni della direttiva.
53 Lo scopo principale della normativa nazionale in questione è quello di impedire la vendita di esemplari legalmente allevati nel territorio francese. Una qualsiasi tutela degli uccelli allo stato selvatico appare, nella migliore delle ipotesi piuttosto indiretta, forse addirittura ipotetica; invero, questa normativa potrebbe nel lungo periodo scoraggiare l'allevamento di esemplari del genere, il che potrebbe mettere in pericolo la conservazione di tali specie. Nel caso in cui l'alquanto scarsa popolazione di oca del Canada in Francia dovesse risultare minacciata, ad esempio, da una malattia o da modifiche del suo habitat, sarebbe impossibile, con un'interpretazione letterale delle disposizioni francesi in questione di ricostituire la detta popolazione introducendo nuovi esemplari da allevare in cattività, da altri Stati membri. Inoltre, come ha sottolineato il signor Vergy, il divieto di qualunque forma di commercio delle specie rare molto probabilmente incoraggia più che prevenire il commercio illegale.
54 Per quanto riguarda la necessità, il governo francese non ha pensato di dimostrare che anche altre forme di azione meno restrittiva del commercio non sarebbero in grado di promuovere la protezione degli esemplari allo stato selvatico. Esso non ha dimostrato in che modo il commercio di esemplari rari possa infatti condurre alla cattura di progenitori allo stato selvatico. Al contrario la possibilità di allevare in cattività partendo da esemplari esistenti potrebbe avere l'effetto opposto. E' ugualmente possibile che il divieto di questo commercio porti i proprietari di uccelli ornamentali di tutta la Francia a catturare esemplari allo stato selvatico, o ad intraprendere un commercio illecito di tali esemplari. E' anche stato sottolineato che gli uccelli sono disponibili in altri Stati membri.
55 Nelle osservazioni scritte il governo francese ha sostenuto che l'immissione in natura degli esemplari allevati «potrebbe avere effetti deleteri sulla conservazione delle specie, per motivi di ordine comportamentale e specialmente genetico»; purtroppo, nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni in questo procedimento hanno fornito dettagli della probabilità o della portata di questi effetti, né eventuali altre spiegazioni delle motivazioni comportamentali o genetiche. Malgrado questo riservo, sembra ovvio che, qualunque siano i possibili effetti dell'immissione in natura di esemplari di allevamento, non è la vendita di tali esemplari di per sé che causa i detti effetti, ma piuttosto in primo luogo il loro allevamento; l'argomentazione del governo avrebbe potuto essere più convincente se fosse stata proibita l'azione di allevare. Ad ogni modo la politica ambientale della Comunità favorisce l'allevamento in cattività di specie animali laddove ciò sia giustificato nell'interesse della biodiversità; conformemente alla decisione del Consiglio 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (39) la Comunità «per quanto possibile e opportuno e soprattutto al fine di completare le misure di conservazione in situ, (...) adotta misure per conservare ex situ elementi costitutivi della diversità biologica» [art. 9, sub a), della convenzione sulla biodiversità]. E' stato suggerito che l'allevamento di specie protette con un adeguato controllo può «fungere da serbatoio genetico di qualità elevata, a garanzia della sopravvivenza delle specie allo stato selvatico» (40).
56 Infine, sulla questione del cosiddetto «inquinamento genetico» nel corso della fase orale della causa Van der Feesten, questione che potrebbe sorgere anche nel presente procedimento se il Tribunale nazionale dovesse scoprire che l'esemplare in questione appartiene ad una sottospecie non nativa del territorio europeo, lo stesso esperto del governo francese alla stessa udienza ha dichiarato che l'introduzione di esemplari di una nuova sottospecie può essere permessa qualora le sottospecie siano perfettamente identificabili, e la comunità scientifica internazionale concordi sulla distinzione tra le sottospecie in questione. Non si è sostenuto che la distinzione tra le sottospecie in causa nel presente procedimento causino alcuna difficoltà; di conseguenza il governo francese non può invocare alcun rischio di inquinamento genetico a motivazione di una restrizione del commercio di esemplari dell'oca del Canada nati e cresciuti in cattività.
57 Non mi convincono né l'argomento del governo francese secondo cui il divieto è basato sulla «protezione della vita degli animali» conformemente all'art. 36 del Trattato. Ai sensi dell'art. L. 211-1 del code rural la conservazione di specie animali non domestiche è subordinata all'esistenza di un interesse scientifico particolare o di esigenze di conservazione del patrimonio biologico nazionale; né l'uno né l'altro costituiscono un interesse in grado di giustificare una deroga dall'art. 30 del Trattato, in conformità all'art. 36. Inoltre, nella sentenza 31 gennaio 1984, Commissione/Regno Unito, la Corte ha dichiarato che l'art. 36 non giustifica provvedimenti per contrastare i rischi per la salute degli animali che siano tanto piccoli o remoti da non essere reali (41); il governo non ha né specificato i rischi per la salute degli animali o la loro portata, né dimostrato in che modo il divieto di vendere uccelli selvatici nati e cresciuti in cattività possa eliminare o ridurre tali rischi.
58 Alla luce di quanto precede ritengo che il governo francese non abbia fornito prove o argomenti sufficienti a dimostrare che le disposizioni controverse hanno lo scopo o l'effetto di proteggere l'ambiente. Anche se si dovesse ritenere che tali disposizioni hanno qualche effetto protettivo, non è stato dimostrato che siano necessarie allo scopo. Stando così le cose, il divieto francese di vendere esemplari di specie protette nati e cresciuti in cattività non si giustifica ai sensi della direttiva o di alcuna altra disposizione di diritto comunitario, e crea un ostacolo al commercio, in contrasto con l'art. 30 del Trattato.
4) Seconda parte del secondo quesito - la localizzazione dell'habitat naturale delle specie in questione
59 La seconda parte del secondo quesito mira sostanzialmente ad accertare se uno Stato membro possa estendere la protezione offerta dalla direttiva agli uccelli selvatici i cui habitat naturali non si trovano nel territorio comunitario. Sembra chiaro tuttavia che, secondo le prove messe a disposizione dalla Corte, un piccolo numero di esemplari di oca selvatica, dell'ordine di qualche migliaio è presente allo stato selvatico nel territorio della Francia metropolitana. Non è perciò facile vedere la rilevanza del quesito, se l'uccello in questione appartenga a quella specie. Come ha già detto, se non appartiene a una sottospecie non rinvenibile allo stato selvatico in Europa (e, a fortiori, non in Francia), la questione disciplinata dalla sentenza Van der Feesten. Tuttavia, è possibile dare una risposta immediata al quesito sollevato dal Tribunale nazionale.
60 Il governo francese osserva che l'art. 1 della direttiva si riferisce a «specie di uccelli viventi naturalmente (...) nel territorio europeo degli Stati membri» (il corsivo è mio), e cita dalla sentenza della Corte Commissione/Francia che «[è] incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di patrimonio nazionale» (42). Il governo conclude che il fatto che la specie non abbia il proprio habitat naturale nel territorio dello Stato membro interessato non dispensa lo Stato membro dal proteggerla. Analogamente la Commissione osserva che la direttiva copre le specie che non vivono naturalmente o abitualmente nel territorio di uno Stato membro, ma vivono allo stato selvatico nel territorio di un altro Stato membro e sono nel primo Stato trasportate, detenute o vendute. Il convenuto nella causa principale condivide questa opinione.
61 Sono d'accordo.
IV - Conclusione
62 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunal de grande instance di Caen nei seguenti termini:
«1) La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici va interpretata nel senso che obbliga uno Stato membro a vietare il commercio di esemplari appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, siano o meno elencati negli allegati alla direttiva, fatte salve le deroghe ammesse dall'art. 6, nn. 2-4 e la possibilità di una deroga eccezionale alle condizioni di cui all'art. 9.
2) La direttiva non si applica agli esemplari di uccelli selvatici nati e cresciuti in cattività. Di conseguenza, non si può invocare l'art. 14 della direttiva per giustificare una disciplina nazionale a tutela di detti esemplari.
3) L'art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che osta all'imposizione di un divieto di commercializzazione di esemplari di uccelli selvatici nati e cresciuti in cattività, quale quello in questione nella causa principale.
4) In forza della direttiva ogni Stato membro deve proteggere tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, indipendentemente dal fatto che la specie considerata abbia il suo habitat naturale nel rispettivo territorio».Agr
(1) - Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; GU L 103, pag. 1 (in prosieguo: la «direttiva»).
(2) - Cramp and Simmons (eds), Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa - The Birds of the Western Palaearctic, Oxford University Press, Oxford, 1977, Vol. I, pagg. 424-444.
(3) - Cramp and Simmons, op. cit. pag. 425.
(4) - Seconda relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici [COM(93) 572 def. del 24 novembre 1993, pag. 162].
(5) - Cramp and Simmons, op. cit., Introduzione, pag. 2.
(6) - Ma v. oltre al punto 21, nonché le mie conclusioni odierne relative alla causa C-202/94 Van der Feesten.
(7) - GU L 384, pag. 7.
(8) - GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.
(9) - Journal officiel de la République Française N.C. del 19 maggio 1981, pag. 4758.
(10) - Per concisione, sacrificherò la precisione riferendomi d'ora in avanti ad «Europa» anziché a «territorio europeo degli Stati membri».
(11) - Un elenco delle dette specie, cui in genere ci si riferisce come «I.R.S.N.B. 1988» è pubblicato nella prima relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, EUR 12835 (1990).
(12) - Sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85 (Racc. pag. 3073).
(13) - Le dette conclusioni esaminano anche la compatibilità con l'art. 30 del Trattato di restrizioni del commercio di esemplari di sottospecie non europee di specie protette.
(14) - V., oltre, punti 48-58.
(15) - La Convenzione di Washington, citata supra (nota 7) ne costituisce un esempio.
(16) - Risulta dalla seconda relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva che alcuni Stati consentono comunque il commercio dell'oca del Canada, op. cit., supra (nota 4), pag. 51.
(17) - Sentenza 8 luglio 1987, causa C-247/85 (Racc. pag. 3029, punto 7), il corsivo è mio.
(18) - Causa 262/85 già citata supra (nota 12), punto 18.
(19) - Causa 247/85, citata supra (nota 17), conclusioni, pag. 3054.
(20) - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Secondo me l'analogia è errata, poiché l'art. 13 riguarda esclusivamente le specie vegetali.
(21) - Causa 247/85 già citata supra (nota 17), punto 41 (il corsivo è mio).
(22) - Nella sentenza 8 giugno 1995, causa C-451/93, Delavant, Racc. I-1545, per esempio, la Corte ha risposto al quesito che il tribunale nazionale avrebbe correttamente dovuto formulare, anziché considerarsi vincolata da un'errata premessa quanto all'identità delle disposizioni applicabili (punto 12). Nella sentenza 29 giugno 1995, causa C-56/94, SCAC, Racc. pag. I-1769, la Corte ha risposto ad un quesito che non era strettamente necessario, «al fine di fornire una soluzione utile» al giudice nazionale (punto 26).
(23) - Già citato in nota 8.
(24) - Di fatto le tre specie sono elencate negli allegati I e II della convenzione di Washington, piuttosto che gli allegati al regolamento.
(25) - Causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. 1992 pag. I-4431).
(26) - COM(91) 448 def, paragrafo 2.5, pag. 4; v. anche GU C 26, pag. 1. Una proposta modificata è stata pubblicata in GU C 131, pag. 1.
(27) - Sentenza 23 maggio 1990, causa C-169/89, Van den Burg (Racc. pag. I-2143, punto 9).
(28) - V. rispettivamente, supra, punti 31 e 36, nonché l'art. 14, n. 2 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, citata alla nota 20.
(29) - Sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).
(30) - Come già osservato, le considerazioni che seguono si applicano del pari, mutatis mutandis, agli esemplari di sottospecie non europee di specie protette.
(31) - Sentenza 28 marzo 1995, causa C-324/93, Evans Medical e Macfarlan Smith (Racc. pag. I-563, punto 20).
(32) - Citata supra (nota 27), punto 6.
(33) - Al punto 42 di queste conclusioni.
(34) - Sentenza 31 marzo 1982, causa 75/81, Blesgen/Belgio (Racc. pag. 1211, punto 7).
(35) - Cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. 1993, pag. I-6097, punti 16 e 17).
(36) - Causa 120/78, Rewe-Zentral/Bundesmonopolverwaltung fuer Branntwein (Racc. 1979, pag. 649, punto 8).
(37) - Sentenza 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4607, punti 6 e 9); il termine «merci» è stato preferito al termine «prodotti», data la natura delle merci in questione.
(38) - V., ad esempio, il primo trattino della direttiva sugli habitat, citata supra (nota 20).
(39) - GU 1993, L 309, pag. 1.
(40) - Parlamento europeo, quesito scritto E-259/95 dell'on. Jean-Pierre Raffarin; nella risposta il Consiglio ha elencato numerose disposizioni di diritto comunitario «in linea con la proposta dell'onorevole parlamentare» (GU C 213, pag. 9).
(41) - Causa 40/82 (Racc. 1984, pag. 283).
(42) - Sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85 (Racc. pag. 2243, punto 15).
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