Conclusioni dell avvocato generale
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1 L'Oberverwaltungsgericht di Berlino vi sottopone due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1) (in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni pregiudiziali sono state sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Georgios Aranitis e il Land di Berlino. Vi viene, in sostanza, chiesto di pronunciarvi sulla nozione di «professione regolamentata» risultante dall'art. 1, lett. c) e d), della direttiva.
3 Il signor Aranitis, titolare di un diploma greco di «Ptichiouchos Geologikos» (2), ha esercitato la professione di geologo in Grecia dal 1977 al 1990, fatta salva un'interruzione di due anni durante i quali ha prestato il servizio militare. Nel maggio 1990 si è stabilito a Berlino per svolgervi detta medesima attività professionale. L'Arbeitsamt (ufficio per l'occupazione) ha registrato la sua domanda sotto la rubrica «ausiliario non qualificato» benché il signor Aranitis avesse prodotto il diploma greco di fine studi.
4 Il ricorrente nella causa principale non accettava tale classificazione e, invocando l'art. 7, n. 1, (3) della direttiva, ha adito la «Senatsverwaltung fuer Wissenschaft und Forschung» (cioè la competente autorità municipale amministrativa preposta agli affari tecnico-scientifici, in prosieguo: la «Senatsverwaltung») onde far dichiarare l'equivalenza del suo diploma con il diploma tedesco comparabile. La Senatsverwaltung ha rifiutato di riconoscere l'equivalenza materiale del diploma greco di fine degli studi superiori di geologia con il diploma tedesco che sancisce la conclusione del ciclo di formazione professionale; detta autorità ha altresì rifiutato al ricorrente l'autorizzazione a fregiarsi del grado corrispondente al diploma nella forma tedesca di «Diplom-Geologe», consentendogli però di portare il grado corrispondente al suo diploma nella forma greca e di aggiungere, tra parentesi, nel certificato relativo all'autorizzazione, la traduzione letterale «Diplomierter Geologe» (geologo diplomato).
5 Secondo la Senatsverwaltung, la direttiva sarebbe inapplicabile ai fatti sottoposti al suo esame. A suo parere, infatti, il campo di applicazione della direttiva è limitato alle professioni regolamentate e la professione di geologo in Germania non è regolamentata. La Senatsverwaltung, pertanto, basandosi sulle disposizioni tedesche di diritto interno, ha motivato nei predetti termini il suo rifiuto.
Tale normativa nazionale subordina il conseguimento del diploma nazionale di geologo, «Diplom Geologe», al superamento di una tesi di fine studi. Non essendo tale il caso del diploma greco comparabile, la Senatsverwaltung ha chiesto al signor Aranitis di presentare una tesi di fine studi a un istituto tedesco di insegnamento superiore onde poter essere in grado di accogliere la sua domanda.
6 A seguito del rigetto dell'impugnazione, dichiarata infondata dal Verwaltungsgericht, il signor Aranitis ricorreva avverso detta decisione presso l'Oberverwaltungsgericht di Berlino.
7 Quest'ultimo giudice, ricollegandosi all'analisi svolta dal Verwaltungsgericht, ha ritenuto la direttiva inapplicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame. Tuttavia, nutrendo dubbi circa l'interpretazione da dare all'art. 1 della direttiva, detto giudice vi sottopone le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto degli artt. 1, lett. c), e 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, debba essere interpretato nel senso che si è in presenza di una professione regolamentata anche qualora non vi siano norme che disciplinano l'accesso alla professione e il suo esercizio, e tuttavia esista per detta professione soltanto una formazione sanzionata da un diploma in esito ad un ciclo di studi superiore di almeno quattro anni e mezzo, talché sul mercato del lavoro, in ultima analisi, si presentano come candidati e in pratica esercitano tale professione soltanto coloro che posseggono detto diploma di studi superiori.
2) Nel caso di risposta affermativa alla questione sub 1: se, ricorrendo i presupposti indicati nella seconda parte della questione sub 1, il titolo di studio di (in questo caso "geologo") diplomato sia nello stesso tempo titolo professionale ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, allorché non vi sia nessun altro titolo professionale disciplinato o tutelato per legge».
8 La seconda questione pregiudiziale precisa la prima e richiede una soluzione in via subordinata. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice a quo vi interpella sull'applicabilità della direttiva a una professione, come quella di geologo in Germania. L'accesso a tale professione e il suo esercizio non sono certamente regolamentati dai pubblici poteri, ma una ricerca svolta sul mercato del lavoro tedesco dimostra che soltanto i titolari del diploma tedesco di geologo accedono a tale professione. Trova la direttiva applicazione a un'ipotesi siffatta? In altre parole, il comportamento del mercato del lavoro ha alla sua base la nozione di «professione regolamentata»? Rispondere a tale domanda vuol dire precisare la definizione da dare alla nozione di «professione regolamentata» ai sensi della direttiva e stabilire se, nelle circostanze della specie, la direttiva trovi applicazione.
Osservo che è la prima volta che siete indotti a pronunciarvi sulla definizione da attribuire a tale nozione.
9 Il giudice a quo parte dal postulato secondo cui la professione di geologo in Germania non è regolamentata. Questo è quanto emerge dalla sua ordinanza di rinvio:
«Non v'è nella Repubblica federale di Germania alcuna norma che vieti di esercitare la professione di geologo autonomamente o nell'ambito di un rapporto di lavoro allorché l'interessato non sia in possesso del diploma, il che può accadere quando qualcuno intraprenda lo studio della geologia ma non lo concluda con successo» (4).
Tuttavia egli si interroga sulla possibilità di allargare il campo di applicazione della direttiva a altre ipotesi. Procedo a definire la nozione di «professione regolamentata» dopo aver effettuato una breve presentazione del sistema generale così concepito.
Presentazione del sistema generale
La sua origine
10 Frutto delle riflessioni del Consiglio europeo riunitosi a Fontainebleau nel giugno 1985, la direttiva istituisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi universitari, diretto a facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento. Con tale nuovo modo di organizzare il riconoscimento dei diplomi, non più verticale, cioè per settori di attività (5), ma orizzontale, cioè per livello di formazione, il legislatore comunitario persegue l'obiettivo di eliminare, per le professioni regolamentate, l'ostacolo del diploma nazionale entro termini abbastanza ravvicinati (6).
11 Dato il suo carattere generale, la direttiva è suscettibile di trovare applicazione a qualsiasi professione, compresa la professione di geologo, il che evita l'inconveniente di dover redigere un elenco tassativo delle professioni interessate.
12 Alla luce di tali considerazioni, va interpretata la risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione, all'interrogazione n. 1062/90, posta dalla signora Mayer e intesa a sapere se la direttiva sia applicabile alla professione di geologo (7):
«La direttiva, che in forza del suo carattere generale - e non più settoriale - conferma una nuova impostazione della Comunità in materia di riconoscimento dei diplomi ed interessa una vasta gamma di professioni, può applicarsi ai geologi, a condizione che questi abbiano ottenuto la loro qualifica alla fine di un ciclo d'istruzione superiore di almeno tre anni, coronato da diploma».
Il fondamento del riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore
13 Tale fondamento risiede nell'identità tra l'attività professionale, per la quale il lavoratore migrante ha ricevuto la formazione nel suo Stato membro di provenienza, e quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante (8). Ma l'originalità del sistema generale è che, in principio, tale equivalenza delle formazioni non è fissata sulla base di un confronto delle formazioni e la constatazione della loro somiglianza, bensì sulla base di una comparazione dei campi di attività professionale e della presunzione che, se le attività principali sono le medesime, le formazioni che ad esse si riconducono debbono essere sufficientemente simili da costituire oggetto di riconoscimento (9).
14 Il fondamento del riconoscimento dei diplomi ne precisa anche i limiti. L'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è chiaramente enunciato nel terzo `considerando' della direttiva. Questa vuole essere uno strumento per aggirare l'ostacolo alla mobilità cagionato dal diploma, nell'ipotesi di «(...) attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché (i cittadini europei) siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività (...)» (10).
Per contro, la direttiva non costituisce uno strumento per aggirare l'ostacolo dato dalle differenze tra le strutture professionali esistenti tra gli Stati membri:
«considerando inoltre che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante» (11).
Non si può, pertanto, sostenere che tale sistema consenta al cittadino della Comunità di esercitare la sua professione in tutta la Comunità europea: è altresì necessario che tale professione esista nello Stato membro sul cui territorio detto cittadino intende esercitarla.
15 Tuttavia, se è vero che l'esistenza della professione è condizione necessaria per l'attuazione del sistema generale, essa non è però sufficiente: la professione considerata dev'essere anche regolamentata (12).
La professione regolamentata: «nozione chiave» del sistema generale
16 L'applicabilità del sistema generale posto in essere dalla direttiva è subordinata all'esistenza di regole che disciplinano l'accesso a detta professione o il suo esercizio. Dall'esistenza di tale elemento caratterizzante derivano due conseguenze fondamentali.
17 In primo luogo, è il carattere regolamentato di un'attività professionale in uno Stato membro ospitante a dar luogo all'applicazione del sistema generale di riconoscimento:
«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante» (13).
18 In secondo luogo, è ancora il carattere regolamentato di un'attività professionale a obbligare lo Stato membro ospitante ad adottare i provvedimenti necessari per riconoscere le prove della capacità conseguita a seguito di una formazione che prepara all'esercizio della stessa professione negli altri Stati membri,
«Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma (...)» (14).
19 La nozione di «professione regolamentata» è quindi la nozione chiave, sia per la determinazione del campo di applicazione del sistema generale (15), sia per l'adozione delle misure nazionali di attuazione del sistema (16). E' pertanto fondamentale, ai fini della determinazione del campo di applicazione del sistema generale, definire tale nozione.
Definizione di «professione regolamentata»
20 Il giudice a quo vuole sapere da voi se una definizione lata della nozione di «professione regolamentata» sia ammissibile.
21 Poiché sulla base delle rilevazioni sociologiche e statistiche dei comportamenti del mercato del lavoro emerge che i titolari di diplomi nazionali universitari vengono preferiti nelle assunzioni ai cittadini comunitari titolari di diplomi rilasciati in un altro Stato membro, si potrebbe affermare che la professione considerata sia indirettamente regolamentata. La direttiva troverebbe pertanto applicazione.
Di conseguenza, lo Stato membro ospitante sarebbe tenuto ad adottare misure che rendano possibile il riconoscimento dell'equivalenza materiale del diploma rilasciato da un altro Stato membro con il diploma universitario nazionale di tale Stato membro ospitante (17).
22 E' possibile un'altra definizione di tale nozione di professione regolamentata: cioè una «definizione finalizzata» (18), vale a dire adattata all'obiettivo perseguito dalla direttiva.
23 Secondo questo concetto, viene considerata regolamentata quella professione il cui accesso ed esercizio sono disciplinati da una regolamentazione nazionale.
24 A mio avviso, la definizione accolta dal legislatore comunitario nella direttiva procede da una concezione finalizzata. Passo a dimostrarlo analizzando l'art. 1, lett. c) e d), e quindi identificando i maggiori inconvenienti ai quali la scelta di una definizione lata di «professione regolamentata» inevitabilmente condurrebbe.
Analisi dell'art. 1, lett. c) e d)
25 La formulazione dell'art. 1, lett. c) e d), fa espressamente riferimento a una definizione finalizzata della nozione di «professione regolamentata»:
«c) (...) l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) (...) un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma (...)» (19).
26 Il legislatore comunitario prevede così due ipotesi. Nella prima, le disposizioni di legge, regolamento o amministrative subordinano l'accesso a una professione al possesso di un diploma. Nella seconda, queste disposizioni subordinano l'esercizio della professione al possesso di un diploma.
27 Per quanto riguarda la prima ipotesi, il possesso di una determinata prova di qualificazione costituisce la condizione necessaria perché l'interessato possa cominciare a dedicarsi a detta professione. Non è difficile identificare tale caso.
Si può affermare che l'attività è regolamentata «(...) quando tale prescrizione deriva da disposizioni di origine statale. Tali disposizioni formulano esse stesse i requisiti di qualificazione o conferiscono a un organismo professionale il potere di formularli. Sono queste disposizioni o i provvedimenti che da esse derivano la loro legittimazione quelli che debbono essere adattati per dare attuazione alla direttiva» (20).
28 Per quanto riguarda la seconda ipotesi, è più difficile individuare il caso che vi rientra. E' questa la ragione per la quale l'art. 1, lett. d), della direttiva fornisce delle precisazioni distinguendo tre modalità di esercizio di un'attività professionale.
29 a) L'esercizio di un'attività professionale è subordinato al possesso di un titolo professionale (21).
E' questo il caso che ricorre in tutti gli Stati membri per gli avvocati, dove una parte delle loro attività è regolamentata (ad esempio, viene richiesta una qualifica particolare per poter esercitare la rappresentanza e la difesa in giudizio ...).
30 Il titolo professionale può essere definito come la denominazione che viene utilizzata nello svolgimento di un'attività avente per contropartita una retribuzione e che attesta nel detto settore una particolare competenza. Una denominazione è idonea a diventare titolo professionale solo se la pubblica autorità ne definisce le condizioni di attribuzione, o direttamente, o autorizzando a tal fine un organismo specifico (in particolare una commissione giudicatrice o un'autorità professionale) e se ne assicura la tutela mediante sanzioni penali in caso di uso illecito.
31 L'intervento della pubblica autorità nella determinazione del modo di attribuzione di detto titolo è determinante. Esso contraddistingue una siffatta denominazione di qualifiche professionali il cui uso è autorizzato da un raggruppamento professionale o da un'associazione scientifica (per esempio, la qualifica di psicanalista in Francia).
32 b) La seconda modalità di esercizio di un'attività professionale è prevista nel secondo trattino del primo comma, lett. d), dell'art. 1 della direttiva (22).
33 In questo caso, l'accesso all'attività professionale è libero, ma il suo esercizio è subordinato al possesso di una determinata prova di qualificazione professionale.
34 E' il caso della professione di psicologo non medico in Germania, la cui attività, in linea di principio, non è subordinata ad attestati di qualifica, ma in relazione alla quale la previdenza sociale rimborsa solo le prestazioni fornite dai professionisti qualificati. Sulla base di quanto precisato, il legislatore comunitario conclude: l'esercizio di un'attività professionale nel contesto di un organismo quale la previdenza sociale fa di detta attività una professione regolamentata.
35 c) La terza e ultima modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata è prevista dall'art. 1, lett. d), secondo e terzo comma (23).
36 Quest'ultima ipotesi, evocata dal legislatore comunitario nel preambolo della direttiva (24), è quella di talune associazioni professionali di tipo particolare, molto rare sul continente, ma frequenti nel Regno Unito e in Irlanda. Si tratta delle associazioni:
- che hanno l'obiettivo di promuovere un livello di qualificazione elevato in una professione;
- che impongono ai loro membri una certa formazione e il rispetto di un codice deontologico;
- che in un modo o in un altro sono state riconosciute di pubblica utilità dai pubblici poteri. Così, nel Regno Unito, il riconoscimento operato dalla Regia Carta.
37 E' questa la ragione per cui è assimilato a una professione regolamentata l'esercizio di un'attività in quanto membro di questo tipo di associazione, di cui la direttiva, a titolo di esempio, fornisce per il Regno Unito 38 nominativi (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, British Psychological Society ...).
Gli inconvenienti di una definizione lata
38 Ammettere una definizione lata di tale nozione implicherebbe inevitabilmente almeno quattro inconvenienti di un certo rilievo.
39 In primo luogo, ammettere una concezione lata equivarrebbe a sostenere che non sono gli Stati membri a essere destinatari della direttiva, ma le unità economiche operanti sul mercato del lavoro. Orbene, secondo la formulazione dell'art. 14 della direttiva:
«Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva».
40 In secondo luogo, gli Stati membri si vedrebbero obbligati a modificare le strutture professionali esistenti sui loro rispettivi territori nazionali.
Orbene, come ho rilevato (25), questo non è l'obiettivo del legislatore comunitario.
41 Inoltre, la scelta di tale definizione lata è idonea a favorire frodi con i diplomi e a indurre in errore il pubblico, clientela potenziale dei professionisti, ai quali sarebbe consentito di portare titoli universitari che la loro formazione e curriculum universitario non consentirebbe di portare.
42 Orbene, il legislatore non solo afferma espressamente che non deve essere questa la conseguenza di tale regolamentazione (26), ma voi nella sentenza 31 marzo 1993, Kraus (27), avete già affermato che:
«(...) la necessità di tutelare un pubblico non necessariamente competente contro l'impiego abusivo di titoli universitari che non siano stati rilasciati in conformità alle norme emanate a tal fine nello Stato nel cui territorio il titolare del diploma intende avvalersene costituisce un interesse legittimo atto a giustificare una restrizione, ad opera dello Stato membro interessato, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato».
43 Infine, l'applicazione del sistema generale sarebbe determinata solo dal livello e dalla durata degli studi necessari per conseguire il diploma o il titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante.
Orbene, come ho notato (28), il sistema generale si applica solo se la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante.
44 Per quanto riguarda la fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo, è giocoforza constatare che essa non rientra in nessuna di tali ipotesi previste dalla direttiva (29). Posso pertanto sostenere che non mi trovo di fronte a una professione regolamentata, poiché né l'accesso né l'esercizio dell'attività di geologo in Germania sono soggette a norme vincolanti disposte direttamente o indirettamente dalla pubblica autorità. Posso pertanto affermare che l'accesso a tale professione e il suo esercizio sono liberi (30).
I professionisti sono soggetti unicamente alle regole del mercato del lavoro e ai comportamenti di tale mercato e non a limiti di natura giuridica.
45 La direttiva, come ho visto, non ha lo scopo di costringere gli Stati membri a modificare la struttura delle attività professionali. A fortiori, non può avere l'oggetto né di coartare i comportamenti degli operatori economici ad assumere impiegati che non dimostrano le qualifiche specificamente richieste né di camuffare la realtà consentendo a persone che non sono titolari di un particolare tipo di diploma a fare uso di un diploma di cui non sono in possesso.
46 Alla luce di quanto sopra, vi suggerisco di risolvere in senso negativo la prima questione sollevata dal giudice a quo.
47 La seconda questione resta pertanto priva di oggetto.
Conclusione
48 Per le considerazioni qui sopra enunciate, vi suggerisco di risolvere la questione sottopostavi dall'Oberverwaltungsgericht di Berlino come segue:
«L'art. 1, lett. c), letto congiuntamente con l'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev'essere interpretato nel senso che si è in presenza di una professione regolamentata solo se la pubblica autorità ha direttamente o indirettamente emanato norme che disciplinano l'accesso alla professione e il suo esercizio e se l'inosservanza di tali regole è oggetto di sanzione».
(1) - GU 1989, L 19, pag. 16.
(2) - Diploma di geologo, rilasciato da una università greca e conclusione di quattro anni di studi di geologia.
(3) - Tale disposizione recita: «L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione».
(4) - Pag. 8 della traduzione italiana.
(5) - Sette sistemi settoriali di riconoscimento dei diplomi sono stati adottati, tra il 1975 e il 1985 e trovano applicazione a svariate attività nel settore della salute e dell'architettura: i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le levatrici, i farmacisti e gli architetti.
(6) - Primo, secondo e terzo `considerando' della direttiva.
(7) - GU 1991, C 35, pag. 12.
(8) - Quinto `considerando' della direttiva.
(9) - In tal senso, Beuve-Méry, J.J.: «La reconnaissance des diplômes: le système général adopté le 21.12.1989 par le Conseil des Communautés européennes», Revue du marché commun, n. 336, aprile 1990, pag. 293.
(10) - Terzo `considerando', il corsivo è mio.
(11) - Decimo `considerando' della direttiva.
(12) - Terzo, quinto, ottavo, nono e decimo `considerando' della direttiva.
(13) - Art. 2, primo comma, il corsivo è mio.
(14) - Art. 3, primo comma, il corsivo è mio.
(15) - Art. 2, primo comma.
(16) - Art. 3.
(17) - Conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva.
(18) - Pertek, J.: «Reconnaissance des diplômes: systèmes sectoriels, systèmes généraux», Jurisclasseurs, 1994, fascicolo 720.
(19) - Il corsivo è mio.
(20) - Pertek J., già citato, punto 62, secondo capoverso.
(21) - Così l'art. 1, lett. d), primo comma, primo trattino, dispone: «l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
(22) - «l'esercizio di un'attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma».
(23) - «Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:- rilasci ai suoi membri un diploma,- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
(24) - Settimo `considerando' della direttiva.
(25) - Paragrafo 14 delle mie conclusioni.
(26) - Secondo `considerando' della direttiva.
(27) - Causa C-19/92 (Racc. pag. I-1663, punto 35).
(28) - Paragrafi 15-19 delle mie conclusioni.
(29) - Paragrafi 27-37 delle mie conclusioni.
(30) - Il giudice a quo, come pure le parti intervenienti nel loro insieme lo hanno riconosciuto nel corso dell'udienza.
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