Conclusioni dell avvocato generale
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1 In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare in conformità all'art. 169 del Trattato che, avendo omesso di adottare o non avendo comunicato entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (1), e la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (2), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato.
2 La direttiva 90/219 veniva adottata dal Consiglio, in conformità all'art. 130 S del Trattato, il 23 aprile 1990. Essa stabilisce misure comuni per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente. L'art. 22 dispone come segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 La direttiva 90/220 veniva adottata dal Consiglio, in conformità all'art. 100 A del Trattato, il 23 aprile 1990. L'art. 1, n. 1, dispone quanto segue:
«Lo scopo della presente direttiva è di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e di proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della:
- emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente,
- immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, destinati alla successiva emissione deliberata nell'ambiente».
L'art. 23 prescrive che gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 ottobre 1991 e devono informare immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni di attuazione.
4 Il 20 maggio 1992, la Commissione inviava al governo ellenico una lettera in cui segnalava che il termine per l'attuazione delle due direttive era scaduto e che la Commissione non disponeva di alcuna informazione che le consentisse di concludere che la Grecia aveva trasposto le direttive nel diritto nazionale. La Commissione chiedeva al governo ellenico, nel caso in cui ritenesse che la legislazione vigente ottemperasse in pieno alle prescrizioni delle direttive, di informarla di tali provvedimenti.
5 Con lettera 14 settembre 1992, il governo ellenico informava la Commissione che la procedura per l'attuazione delle direttive era in corso. Poiché lo stesso governo non inviava alcuna ulteriore informazione alla Commissione, questa emetteva il 25 maggio 1993, un parere motivato, nel quale si dichiara che, non avendo adottato le misure necessarie per trasporre nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva 90/219 e della direttiva 90/220, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. La stessa Repubblica era invitata ad adottare tali misure entro due mesi dalla notifica del parere motivato. Non avendo ricevuto risposta, il 18 maggio 1994 la Commissione chiedeva informazioni riguardo all'attuazione delle direttive nel corso di una riunione con le competenti autorità elleniche. A tale riunione, le autorità elleniche dichiaravano che i necessari provvedimenti di attuazione erano in preparazione. Il 15 giugno 1994, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 Nel controricorso, il governo ellenico ha asserito che i provvedimenti per la trasposizione delle direttive 90/219 e 90/220 nel diritto nazionale erano in fase di preparazione. In particolare, con riguardo alla direttiva 90/220, il ministero dell'Ambiente e il ministero dell'Agricoltura, che erano le autorità competenti, ritenevano che la procedura per l'adozione dei provvedimenti d'attuazione sarebbe stata completata entro il 1994. Per quanto riguarda la direttiva 90/219, il governo ellenico ha precisato che un progetto di decreto presidenziale era stato elaborato, ma, in considerazione della specificità dell'oggetto di tale direttiva, esso doveva essere esaminato da talune pubbliche autorità, in particolare il ministero dell'Ambiente, il ministero della Sanità, il ministero del Lavoro e il ministero dell'Industria, di modo che non era possibile fissare con precisione una data per la sua adozione.
7 Nella controreplica, il governo ellenico ha precisato che era stata istituita una commissione, composta da rappresentanti dei competenti ministeri e di organizzazioni scientifiche, allo scopo di preparare due decreti ministeriali per l'attuazione delle direttive. I progetti dei due provvedimenti sono allegati alla controreplica.
8 Il governo ellenico non contesta di aver omesso di attuare le direttive. Secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme comunitarie (3). Ne consegue che non avendo adottato i provvedimenti necessari per la trasposizione delle due direttive, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. Dato che non sono stati adottati i provvedimenti necessari per la trasposizione non è necessario che la Corte dichiari che la Repubblica ellenica non li ha notificati alla Commissione (4).
Conclusione
9 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(1) - GU 1990, L 117, pag. 1.
(2) - GU 1990, L 117, pag. 15.
(3) - Sentenza 12 dicembre 1990, causa C-263/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4611, punto 7); sentenza 3 ottobre 1984, causa 254/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 3395, punto 5).
(4) - Sentenza 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12).
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