Conclusioni dell avvocato generale
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1 In base all'art. 177 del Trattato CE, la Pretura circondariale di Roma vi ha sottoposto due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, 5 e 6 del Trattato CE e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione europea per i diritti dell'uomo»).
2 Tali questioni pregiudiziali sono state sollevate in occasione di azioni penali intentate contro il signor Perfili dalla Procura presso la Pretura circondariale di Roma.
3 Il giudice a quo fornisce i seguenti elementi del contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la causa.
4 Il 30 luglio 1991 il rappresentante legale dei Lloyd's di Londra, persona giuridica di diritto privato, conferisce procura generale (power of attorney) al signor Gabriele Alliata. A termini di tale atto egli può agire in nome e per conto dei Lloyd's di Londra in qualità di convenuto o di attore dinanzi a qualsiasi giudice italiano.
5 Il 25 maggio 1994 il signor Alliata conferisce procura speciale ad un avvocato al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale a carico del signor Perfili.
6 Dinanzi al giudice penale italiano viene sollevata la questione della ricevibilità della costituzione di parte civile. Secondo il giudice a quo il signor Alliata non può dimostrare la legittimazione ad agire. Infatti, l'art. 78 del codice italiano di procedura penale (in prosieguo: il «c.p.p.»), relativo alle modalità di costituzione di parte civile, imporrebbe a qualsiasi persona che agisce quale rappresentante della persona offesa da un reato e che intende esercitare l'azione civile nell'ambito di un procedimento penale, di depositare una procura speciale per tale costituzione. Orbene, la procura stilata il 30 luglio 1991 non avrebbe conferito al signor Alliata procura speciale per la costituzione di parte civile nel procedimento penale intentato dal pubblico ministero italiano contro il signor Perfili.
7 Dopo aver rilevato le differenze tra le norme italiane e quelle inglesi di procedura penale in materia di status della persona offesa da un reato dinanzi ai giudici penali, e aver quindi osservato che, date tali differenze, la persona offesa di cittadinanza inglese la quale ignori la vigente normativa italiana è necessariamente svantaggiata nei confronti della persona offesa di cittadinanza italiana, il giudice a quo giunge alla conclusione che il suo diritto nazionale istituisce una palese discriminazione riguardo ai cittadini britannici. Con ciò tale diritto sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 5 e 6 del Trattato CE, nonché con l'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.
8 Tuttavia, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione degli artt. 3, 5 e 6 del Trattato CE e dell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali così formulate:
«1) Se l'art. 78 del vigente codice di procedura penale italiano sia in contrasto con gli artt. 3, 5 e 6 del Trattato di Roma laddove impone al cittadino comunitario, nella fattispecie cittadino britannico, quale persona offesa dal reato che intende costituirsi parte civile, la redazione di un particolare atto giuridico non previsto nel suo ordinamento di origine rappresentato dal conferimento di procura speciale per la costituzione di parte civile, che nel diritto inglese potrebbe esser superflua perché compresa nella procura generale (power of attorney).
2) Se l'art. 78 citato sia in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e se quest'ultima trovi rilevanza nella fattispecie di cui è processo».
Sulla prima questione
9 Da una giurisprudenza costante risulta che in un procedimento proposto in base all'art. 177 del Trattato la Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale col diritto comunitario (1). Si deve tuttavia ritenere che il Pretore chieda alla Corte di interpretare gli articoli del Trattato cui si riferisce la prima questione allo scopo di poter statuire sulla compatibilità con siffatte disposizioni comunitarie della normativa controversa.
10 La Commissione e il signor Perfili rilevano che il giudice a quo ha omesso di indicare nella sua ordinanza il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni. La Commissione e i Lloyd's si chiedono quale sia la pertinenza di questioni fondate su un'interpretazione inesatta del diritto nazionale. La Commissione e il signor Perfili allegano, per ragioni diverse, l'irricevibilità della questione pregiudiziale. La Commissione, basandosi sulle sentenze 16 luglio 1992 nelle cause Lourenço Dias (2) e Meilicke (3), sostiene che la questione sollevata è manifestamente irrilevante per la soluzione della controversia in quanto il giudice nazionale ha interpretato erroneamente il proprio diritto. Essa chiede quindi alla Corte di dichiarare l'irricevibilità della questione sollevata o in alternativa il non luogo a provvedere. Dal canto suo, il signor Perfili invoca la sentenza 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a. (4), nonché l'ordinanza 19 marzo 1993, Banchero (5), per desumerne che, non avendo detto giudice sufficientemente definito l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni che solleva, la Corte si trova nell'impossibilità di giungere a un'interpretazione del diritto comunitario utile per la soluzione della lite. Per tale motivo l'irricevibilità della questione è ineludibile.
11 E' vero che l'ordinanza di rinvio fornisce ben pochi elementi circa il contesto fattuale e giuridico della causa principale. La definizione dell'ambito di fatto e di diritto in cui si inserisce la questione sollevata è nondimeno indispensabile in numerosi casi, e segnatamente in settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come il diritto della concorrenza; l'avete ricordato nell'ordinanza 26 aprile 1993, Monin Automobiles (6). Ritengo però che tale obbligo vada rispettato in generale in tutti i campi. Ciò per due ragioni fondamentali.
12 In primo luogo, un aiuto efficace non può essere fornito al giudice nazionale se non potete cogliere la realtà e la portata del problema giuridico sottopostogli.
L'avete ricordato moltissime volte, in particolare espressamente nella precitata sentenza Lourenço Dias:
«(...) lo spirito di collaborazione al quale dev'essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (...);
In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, in ispecie (...) quando l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (...);
(...) per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile, è [necessario] che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale (...). Del pari è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia (...);
Una volta in possesso di questi elementi, la Corte sarà in grado di verificare se la richiesta interpretazione del diritto comunitario presenti una relazione con l'effettività e l'oggetto della controversia nella causa principale. Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere» (7).
13 In secondo luogo, avete del pari affermato che il procedimento di cui all'art. 177 del Trattato non è soltanto un dialogo fra due giudici. In una sentenza del 1_ aprile 1982, Holdijk e a., avete chiaramente rilevato che detto procedimento costituisce anche un mezzo, per tutti gli Stati membri le cui normative possono essere modificate mediante l'applicazione del diritto comunitario, per sostenere il proprio punto di vista sulle questioni di interpretazione o di giudizio sulla validità sollevate da un giudice nazionale (8):
«(...) le informazioni fornite dalle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Incombe infatti alla Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio».
Avete riaffermato tale posizione in due recenti ordinanze, vale a dire nell'ordinanza Saddik, del 23 marzo 1995 (9), e nell'ordinanza Grau Gomis e a., del 7 aprile 1995 (10).
14 Esaminiamo se, nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio risponda alle esigenze della vostra giurisprudenza allo scopo di stabilire se si debba dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale in parola, o pronunciare il non luogo a provvedere, o se si debba adottare un'altra soluzione.
15 Come si è visto, il giudice a quo non si è mostrato molto esplicito nel motivare la sua ordinanza di rinvio e fornisce pochi elementi circa il contesto fattuale e normativo della causa. Quanto all'ambito di fatto, non credo che la natura della causa avrebbe richiesto considerazioni molto più circostanziate. Trattandosi dell'ambito normativo, vorrei sottolineare che, se il giudice a quo ha senz'altro fornito alcuni dati sulle caratteristiche della sua normativa nazionale, queste ultime non sono sufficientemente complete per consentirmi di individuare le disposizioni di diritto comunitario che osterebbero eventualmente ad una siffatta normativa.
16 Del resto, la Commissione e il signor Perfili sostengono che il giudice nazionale ha o mal interpretato il proprio diritto, o si è riferito a un testo non pertinente nel caso di specie. Così, secondo il signor Perfili, l'art. 78 del c.p.p. cui ha fatto riferimento il giudice a quo non disciplina il problema della costituzione di parte civile, ma enumera le formalità relative alla presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile (per esempio, quest'ultima deve comportare le generalità dell'avvocato e l'indicazione della procura al medesimo) (11). Tuttavia, contrariamente alle osservazioni della Commissione, il signor Perfili non nega che il diritto italiano imponga l'obbligo della procura speciale come descritto dal giudice a quo.
17 Non spetta alla Corte dichiarare se il giudice abbia sbagliato nel valutare il suo diritto nazionale. Infatti, secondo una giurisprudenza costante (12), l'art. 177 del Trattato è fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della Corte. Per contro, la natura stessa di tale procedimento, che secondo la vostra definizione istituisce un meccanismo di collaborazione diretta (13), stretta (14) e reciproca (15) fra la Corte e i giudici nazionali, impone alla Corte e ai giudici nazionali obblighi rispettivi e ugualmente reciproci. Per poter dare una soluzione utile per la definizione di una controversia occorre anche individuare gli aspetti e la portata del problema giuridico sottoposto al giudice a quo.
18 Non penso che si possa dichiarare irricevibile la domanda in parola, in quanto il giudice a quo ha fornito un minimo di informazioni che consente alla Corte di individuare la disposizione comunitaria in questione. Non ritengo neanche che vada dichiarato il non luogo a provvedere, in quanto dagli elementi di informazione forniti alla Corte non risulta che la questione sollevata non sia manifestamente pertinente per la definizione della lite. Per contro, poiché il giudice nazionale non ha esposto in modo più circostanziato l'ambito di diritto e di fatto di tale causa e al fine di evitare la formulazione di un mero parere, mi devo limitare ai termini della questione.
19 Vi chiedo pertanto di adottare la soluzione che avete già precedentemente accolto, segnatamente nella sentenza 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a. (16):
«Le indicazioni date nelle ordinanze di rinvio circa il contenuto delle norme nazionali da applicare non consentono alla Corte di elaborare ulteriori criteri per l'interpretazione del diritto comunitario in materia».
20 Data l'esposizione della motivazione dell'ordinanza e stante il tenore della questione, quest'ultima andrebbe riformulata come segue: l'art. 6 del Trattato vieta a uno Stato membro di imporre ai cittadini degli altri Stati membri, persone offese da un reato e che intendono esercitare la loro azione civile nell'ambito di un procedimento penale, di presentare una procura speciale per siffatta costituzione di parte civile?
21 Il principio dell'autonomia dei sistemi processuali nazionali vi deve indurre a risolvere negativamente tale questione. Si deve infatti rilevare che nulla negli elementi di informazione prodotti dal giudice a quo mi consente di individuare nella normativa nazionale controversa in materia di tutela giurisdizionale l'esistenza di una discriminazione vietata dall'art. 6 del Trattato.
Sulla seconda questione
22 Il giudice a quo vi chiede di interpretare una disposizione della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Tale convenzione non rientra negli atti per la cui interpretazione la Corte è competente a norma dell'art. 177 del Trattato. Inoltre, essa instaura un sistema autonomo di salvaguardia dei diritti e delle libertà che prevede in particolare la competenza di un giudice specifico.
23 Pertanto, poiché nel presente caso non posso individuare quale sia il diritto fondamentale la cui tutela è specificamente garantita da una delle disposizioni del Trattato, vi chiedo di dichiarare il non luogo a provvedere quanto alla seconda questione pregiudiziale (17).
24 In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, vi suggerisco di risolvere come segue la prima questione sollevata dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati:
«L'art. 6 del Trattato CE va interpretato nel senso che, in un caso simile, esso non osta a che uno Stato membro obblighi i cittadini degli altri Stati membri, persone offese da un reato e che intendono esercitare la loro azione civile in un procedimento penale, a presentare una procura speciale ai fini di detta costituzione di parte civile».
(1) - Segnatamente sentenze 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad (Racc. pag. 825, punto 17), e 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 487, punto 3).
(2) - Causa C-343/90 (Racc. pag. I-4673, punti 17-21).
(3) - Causa C-83/91 (Racc. pag. I-4871, punto 31).
(4) - Cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393).
(5) - Causa C-157/92 (Racc. pag. I-1085).
(6) - Causa C-386/92 (Racc. pag. I-2049, punto 7).
(7) - Punti 17-20; il corsivo è mio.
(8) - Cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81 (Racc. pag. 1299, punto 6).
(9) - Causa C-458/93 (Racc. pag. I-511, punto 8).
(10) - Causa C-167/94 (Racc. pag. I-1023, punto 10).
(11) - Osservazioni del signor Perfili, pag. 5.
(12) - Sentenze 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi (Racc. pag. 1555, punti 17-19), e, recentemente, 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. pag. I-361, punto 10).
(13) - V. sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Maison Singer (Racc. pag. 951, in particolare pag. 959).
(14) - V. sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a. (Racc. pag. 2727, punto 10).
(15) - V. precitata sentenza Meilicke, punto 25.
(16) - Cause riunite 205/82-215/82 (Racc. pag. 2633, punto 36).
(17) - In tal senso, si leggano in particolare le considerazioni formulate dall'avvocato generale Trabucchi al punto 4 delle sue conclusioni nella causa Watson e Belmann (sentenza 7 luglio 1976, causa 118/75, Racc. pag. 1185).
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