CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 17 ottobre 1995 ( *1 )
1.
Se le disposizioni del diritto comunitario riguardanti la libera circolazione delle persone e il libero stabilimento vadano interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro imponga al lavoratore autonomo che si stabilisce nel suo territorio nazionale la sostituzione, entro il termine di un anno, della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro con il corrispondente documento dello Stato ospitante, con previsione di sanzioni penali fino al massimo di un anno di prigione — o di sei mesi qualora l'infrazione sia colposa — per il reato di guida senza patente.
Tale è in sostanza la questione pregiudiziale in merito alla quale l'Amtsgericht Tiergarten di Berlino vi domanda una pronuncia in via pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato CE.
2.
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso dalla procura del Landgericht di Berlino nei confronti del signor Chryssanthakopoulos e di sua moglie, signora Skanavi.
3.
Entrambi sono cittadini ellenici che risiedono a Berlino dal 15 ottobre 1992. Il signor Chryssanthakopoulos è amministratore di un'impresa di mobili nella quale sua moglie lavora come dipendente. Il 28 ottobre 1993, mentre si trovava alla guida di un autoveicolo di proprietà della società, la signora Skanavi veniva sottoposta a un controllo di polizia e in tale occasione era in grado di esibire solo una patente di guida rilasciata dalle autorità elleniche e una patente di guida internazionale.
4.
In base all'art. 21 dello Straßenverkehrgesetz (codice della strada tedesco, in prosieguo: lo «StVG»),
—
alla signora Skanavi veniva contestato il reato di guida senza patente, punito con l'arresto fino a un anno — fino a sei mesi in caso di infrazione colposa — o con un'ammenda;
—
al signor Chryssanthakopoulos, quale amministratore dell'impresa proprietaria dell'autoveicolo, veniva contestato il fatto di aver tollerato, con cognizione di causa, che sua moglie, sprovvista di una patente di guida tedesca, guidasse il suddetto autoveicolo, reato sanzionato con pene identiche.
5.
Dinanzi all'Amtsgericht Tiergarten di Berlino la procura chiedeva la condanna degli imputati a un'ammenda di 3000 marchi tedeschi (DM).
6.
Secondo il giudice a quo, l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 della Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr (regolamento tedesco in materia di circolazione internazionale degli autoveicoli) ( 1 ) è sanzionato con l'arresto, nei termini previsti dall'art. 21 dello StVG.
7.
Durante l'udienza, tuttavia, il rappresentante della Commissione vi ha reso edotti in merito a una sentenza pronunciata il 15 dicembre 1992 dal Landgericht di Memmingen ( 2 ), il quale, in un caso analogo, ha assolto l'imputato, uno straniero che circolava con una patente di guida straniera dopo la scadenza del termine di dodici mesi, dall'accusa fondata sulle disposizioni ex art. 21 dello StVG. Secondo tale giudice, la procura non sarebbe legittimata a promuovere un'accusa in un'ipotesi del genere sulla base di detta norma. Questa osservazione non è tuttavia Cale da modificare i termini del presente rinvio — per quanto essa possa eventualmente aiutare il giudice a quo a risolvere la controversia pendente innanzi a lui — in quanto la valutazione della fondatezza dei procedimenti penali promossi dagli organi della procura del Landgericht di Berlino nei confronti degli imputati è di esclusiva competenza del giudice nazionale.
8.
Il giudice tedesco parte dal postulato che il permesso di guidare un autoveicolo costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio di una professione, in particolare di un'attività autonoma. Imponendo l'obbligo della sostituzione alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali di cui trattasi, il legislatore tedesco avrebbe violato gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato CE.
9.
Secondo il giudice a quo, l'obbligo di sostituire la propria patente di guida crea una discriminazione a danno dei cittadini di altri Stati membri che decidano di stabilirsi in Germania.
Infatti, anche se la sostituzione della patente non è soggetta a condizioni particolari e consiste in una semplice formalità, poiché la sua omissione è assimilata alla guida senza patente, penalmente sanzionata con la pena della prigione, il cittadino comunitario rischia di diventare una persona con precedenti penali. Ebbene, tale conseguenza pregiudica l'esercizio della propria attività professionale e pertanto costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento.
Inoltre, quand'anche l'obbligo di sostituzione sia giustificato da ragioni oggettive (per esempio, la necessità di verificare l'autenticità della patente di cui trattasi), esso rappresenta comunque un ostacolo alla libera circolazione delle persone che, secondo la giurisprudenza della Corte, deve rispettare il principio di proporzionalità. Ora, le sanzioni penali previste dalla normativa tedesca sono eccessive in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa.
10.
Tuttavia, nutrendo dubbi in merito all'interpretazione da dare alle disposizioni comunitarie, il giudice nazionale vi sottopone la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato che istituisce la Comunità europea vadano interpretati nel senso che sia con essi incompatibile una disposizione nazionale, in base alla quale si richiede che patenti di guida nazionali rilasciate da Stati membri CE debbano essere convertite, entro un anno di soggiorno abituale del titolare della patente nella Repubblica federale di Germania, in una patente di guida tedesca, pena, in caso di guida di un autoveicolo, della sussistenza degli estremi del reato di guida senza patente, passibile di sanzione detentiva fino ad un anno o di sanzione pecuniaria».
11.
Una questione interpretativa analoga, in merito a una fattispecie praticamente identica, vi è stata sottoposta in via pregiudiziale con ordinanza 13 febbraio 1978 dell'Amtsgericht di Reutlingen, nella causa Choquet ( 3 ). L'interpretazione da voi fornita in tale circostanza non è tuttavia direttamente riproponibile nel presente procedimento, in quanto l'ambito normativo comunitario è stato modificato dall'entrata in vigore della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ( 4 ).
12.
La soluzione della questione pregiudiziale sottopostavi comporta, da un lato, la valutazione della compatibilità dell'obbligo di sostituzione con la libertà di stabilimento e, dall'altro, l'accertamento di eventuali conflitti tra le sanzioni comminate e le norme del Trattato, in particolare quelle concernenti le libertà di stabilimento e di circolazione. Esaminerò nell'ordine questi due aspetti.
I — Compatibilità dell'obbligo di sostituzione con gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato CE
13.
Benché i fatti all'origine della causa principale risalgano al 28 ottobre 1993, vale a dire a quattro giorni prima dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'Amtsgericht Tiergarten di Berlino cita gli art. 6, 8 A e 52 del Trattato CE come norme in grado di opporsi alle disposizioni nazionali controverse.
14.
Ritengo che la questione pregiudiziale vada esaminata alla luce degli artt. 7 e 52 del Trattato CEE. Infatti, in occasione della sentenza Bordessa e a. ( 5 ), voi avete ricordato che:
«(...) [se] spetta al giudice nazionale valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la sua sentenza, sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone alla Corte (...)»,
è inoltre necessario che il giudice nazionale precisi le ragioni in base alle quali l'interpretazione delle norme giuridiche inapplicabili ai fatti della cui cognizione è investito è utile alla soluzione della controversia innanzi ad esso pendente ( 6 ).
15.
Ebbene, nella fattispecie il giudice nazionale non vi ha fornito dette precisazioni nella sua ordinanza di rinvio.
16.
In ogni caso, nella presente fattispecie la soluzione che vi propongo di dare alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale sarebbe stata identica se il Trattato sull'Unione europea fosse stato applicabile.
17.
L'art. 6, primo comma, del Trattato CE pone infatti il principio generale che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità in termini identici a quelli contenuti nell'art. 7, primo comma, del Trattato CEE:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
18.
L'art. 52 del Trattato CE prevede, negli stessi termini dell'art. 52 del Trattato CEE:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
19.
Rimane l'art. 8 A, n. 1, del Trattato CE, il quale assicura a tutti i cittadini dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri:
«1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
20.
È la prima volta che vi viene sottoposta una questione in merito all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 8 A del Trattato CE. Non penso però che detta disposizione sarebbe stata applicabile alla fattispecie, e ciò per le stesse ragioni da voi illustrate nella vostra giurisprudenza in materia di applicazione autonoma dei principi generali contenuti nel Trattato ( 7 ).
21.
Infatti, l'art. 8 A ha ad oggetto il diritto di tutti i cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ebbene, il diritto di soggiorno discende necessariamente dal diritto specifico di stabilirsi liberamente, attuato dall'art. 52 del Trattato. Pertanto, qualsiasi disciplina incompatibile con l'art. 52 lo è anche necessariamente con l'art. 8 A.
22.
L'art. 7 del Trattato CEE è, secondo me, inapplicabile. In una sentenza del 4 ottobre 1991, Commissione/Regno Unito, voi avete infatti dichiarato che il principio che vieta le discriminazioni in materia di nazionalità, di cui all'art. 7 del Trattato CEE, si applica autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di divieto delle discriminazioni:
«(...) secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., ad esempio, sentenza 30 maggio 1989, Commissione/Grecia, punto 13 della motivazione, causa 305/87, Race. pag. 1461), l'art. 7 del Trattato non tende ad applicarsi autonomamente se non nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di divieto delle discriminazioni» ( 8 ).
23.
Nella medesima sentenza avete dichiarato che tale era il caso dell'art. 52 del Trattato CEE:
«(...) il principio generale che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sancito dall'art. 7 del Trattato, è stato applicato, nella singola materia che esso disciplina, dall'art. 52 del Trattato e (...) di conseguenza, quando una normativa è incompatibile con tale articolo lo è altresì con l'art. 7 del Trattato» ( 9 ).
24.
Ritengo che il diritto comunitario non osti, in linea di principio, all'obbligo di sostituire la propria patente di guida alle condizioni previste dalla normativa tedesca, e ciò per due ragioni essenziali: la direttiva 80/1263 e la vostra giurisprudenza.
In primo luogo, la giurisprudenza della Corte
25.
In occasione della sentenza Choquet, citata — vale a dire prima ancora dell'entrata in vigore della direttiva 80/1263 —, voi avete dichiarato che:
«(...) in linea di principio, non è incompatibile con il diritto comunitario il fatto che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri, per la guida di autoveicoli, nel caso in cui gli interessati si stabiliscano durevolmente nel suo territorio, l'ottenimento di una patente nazionale, nonostante il possesso di una patente rilasciata dalle autorità dello Stato d'origine» ( 10 ).
26.
La Corte è giunta a tale dichiarazione dopo aver riconosciuto agli Stati membri una competenza esclusiva per quanto concerne la fissazione delle ipotesi nelle quali le patenti di guida estere possono venire riconosciute o sostituite con una patente nazionale in quanto, nel proprio territorio nazionale, la disciplina in materia di sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche rientra anzitutto nell'ambito delle responsabilità spettanti agli Stati membri ( 11 ).
27.
Di conseguenza, la Corte ha legittimato le misure adottate dalle autorità nazionali e volte a consentire loro di verificare che qualsiasi conducente che risieda nel territorio dello Stato interessato sia titolare di una patente di guida che soddisfi le condizioni imposte ai cittadini di detto Stato ( 12 ), acondizione che dette misure possano essere ragionevolmente giustificate con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale. L'obbligo di sostituzione dev'essere pertanto analizzato alla stregua di una di tali misure.
In secondo luogo, L direttiva 80/1263
28.
L'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263 così dispone:
«Gli Stati membri prevedono che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisito la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per la (e) categoria (e) corrispondente (i) senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia tale Stato membro può rifiutare la sostituzione della patente nei casi in cui la regolamentazione nazionale, ivi comprese le norme sanitarie, si oppone al rilascio della patente».
29.
Il dettato dell'art. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 80/1263 è, secondo me, privo di qualsiasi ambiguità. Esso prevede espressamente l'obbligo di sostituzione della patente di guida nazionale o di modello comunitario entro l'anno successivo all'acquisizione della residenza normale.
30.
L'esame di tutte le disposizioni e del sistema generale della direttiva 80/1263 nonché l'analisi della sua ratio legis rivelano che detto obbligo è conforme al diritto comunitario.
31.
La direttiva 80/1263 costituisce un progresso reale rispetto alla situazione precedente, in quanto nessuna norma comune in materia di rilascio e di riconoscimento reciproco delle patenti di guida era stata sino ad allora adottata.
32.
Lo scopo perseguito dal legislatore comunitario nel 1980 è duplice:
—
in primo luogo, si tratta di garantire la libera circolazione dei cittadini comunitari che si stabiliscono in un Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida originaria ( 13 )
—
in secondo luogo, non si devono privare gli Stati membri della loro competenza naturale in materia di sicurezza della circolazione sulle proprie reti stradali pubbliche ( 14 ).
33.
È per questa ragione che, durante la prima fase di detta armonizzazione, pur istituendo un modello comunitario di patente nazionale ( 15 ) e affermando il principio del riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali e della sostituzione automatica delle patenti di guida dei titolari che trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro ( 16 ), il legislatore comunitario consente che gli Stati membri conservino una certa competenza per quanto concerne le norme che disciplinano la patente di guida ( 17 ).
34.
La conciliazione di questi due obiettivi apparentemente contraddittori è realizzata grazie all'intento di garantire una migliore sicurezza della circolazione stradale all'interno della Comunità ( 18 ). Pertanto, il legislatore nazionale che faccia ricorso al potere di deroga alle norme comunitarie accolte in materia di concessione, di validità o di sostituzione della patente di guida deve poter giustificare ciò con il perseguimento di tale unico scopo: una migliore sicurezza della circohzione stradale sulla strada pubblica. Altrimenti, tali misure nazionali potrebbero essere considerate indirettamente lesive dell'esercizio del diritto di libera circolazione e del diritto di libero stabilimento, garantiti dall'art. 52 del Trattato CE e, pertanto, incompatibili con il Trattato.
35.
Parimenti, per quanto concerne in particolare la questione della sostituzione della patente di guida, benché l'art. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 80/1263 sia redatto in termini generali, sostengo che sono limitate le ipotesi in cui uno Stato membro ha il diritto di rifiutare la sostituzione ( 19 ). Ciò discende non solo dall'analisi dell'art. 8 nel suo insieme ma anche, come ho dimostrato, dal sistema generale nonché dalla finalità della direttiva 80/1263.
36.
Ritengo infatti, in base all'uso del presente indicativo nell'art. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, che il legislatore comunitario manifesti la volontà di pone il prinrípio dell'automaticità deüa sostituzione:
«(...) su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisito la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per la (e) categoria (e) corrispondente (i) senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6» ( 20 ).
L'art. 8, n. 1, primo comma, terza frase, dev'essere interpretato come un'eccezione alla regola così fissata.
37.
L'analisi del sistema generale nonché della finalità della direttiva 80/1263 corrobora questa tesi. Come abbiamo visto ( 21 ), dal fatto che lo scopo principale della direttiva 80/1263 è quello di garantire la libera circolazione dei cittadini comunitari che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida discende necessariamente che gli Stati, membri possono derogare all'automaticità della sostituzione solo a condizione che dette deroghe siano giustificate dall'intento di assicurare una migliore sicurezza stradale agli utenti della strada. Un'interpretazione diversa priverebbe questo testo comunitario di qualsiasi efficacia pratica.
38.
In questo processo di armonizzazione una nuova tappa è costituita dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida ( 22 ), che attua realmente il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri ( 23 ), abolendo l'obbligo di sostituzione. Questa normativa comunitaria entrerà in vigore il 1o luglio 1996 ( 24 ).
39.
Concludendo il presente ragionamento, sostengo che i principi della libera circolazione e della libertà di stabilimento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale imponga a tutti i residenti, titolari di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, di sostituire detta patente con una patente di guida nazionale entro l'anno successivo all'acquisizione della residenza, a condizione però che i presupposti stabiliti da detta normativa nazionale nei confronti del detentore di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro rispettino la finalità della disposizione comunitaria di cui trattasi in rapporto a tutte le disposizioni dettate al riguardo. A tal fine occorre che essa possa ragionevolmente risultare collegata con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
II — Se le sanzioni previste dalla normativa nazionale controversa siano contrarie al diritto comunitario
40.
Secondo il giudice a quo, la sanzione prevista dalla legislazione tedesca per l'ipotesi di inosservanza della procedura di sostituzione è la pena detentiva fino a un anno — o fino a sei mesi, se l'infrazione è colposa — per il reato di guida senza patente.
41.
Poiché sono giunto alla conclusione che l'obbligo di sostituzione non è contrario, in linea di principio, al diritto comunitario, occorre riconoscere alle autorità nazionali il diritto di assoggettare a sanzioni l'inosservanza della procedura di sostituzione. Tuttavia, in conformità alla vostra sentenza 31 marzo 1993, Kraus ( 25 ), le pene applicate non devono risultare sproporzionate rispetto alla natura dell'infrazione.
42.
Pertanto, quanto alla fattispecie ora in esame, se la patente di guida nazionale di cui era titolare la signora Skanavi presentava caratteristiche tali da renderne automatica la sostituzione in Germania, sarebbe manifestamente sproporzionato in considerazione dello scopo perseguito dalla normativa tedesca che la sua negligenza porti come conseguenza all'applicazione nei suoi confronti di pene analoghe a quelle che verrebbero applicate a un delinquente che guidi sprovvisto di un titolo qualsiasi, cioè senza che abbia mai superato l'esame previsto in materia di rilascio della patente di guida. Il rappresentante della Repubblica federale di Germania ha ricordato, in udienza, che il giudice nazionale non è obbligato ad infliggere la pena più alta prevista dai testi controversi e che può imporre sanzioni meno gravi come, ad esempio, semplici ammende.
43.
Come avete ricordato in occasione della sentenza Kraus, citata, è di competenza del giudice nazionale valutare se le sanzioni previste dalla normativa dello Stato membro interessato siano di gravità tale da divenire un ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato:
«(...) anche se le autorità nazionali hanno il diritto di sanzionare l'inosservanza della procedura di autorizzazione, le pene applicate non possono risultare sproporzionate rispetto alla natura dell'infrazione. Spetta al giudice nazionale valutare se le sanzioni previste al riguardo dalla normativa dello Stato membro interessato siano di gravità tale da divenire un ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato» ( 26 ).
44.
Concludendo, vi suggerisco di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dall'Amtsgericht Tiergarten di Berlino:
«L'art. 52 del Trattato CEE va interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro ospitante:
1)
imponga la sostituzione, con il corrispondente documento nazionale, della patente di guida rilasciata da uno Stato membro nel termine di un anno dalla data in cui il suo titolare stabilisce la propria residenza abituale nel territorio dello Stato membro ospitante; un precetto di tal genere può tuttavia costituire una lesione indiretta dell'esercizio dei diritti di libera circolazione e di libero stabilimento, garantiti dall'art. 52 del Trattato, qualora appaia evidente che le condizioni imposte dalla normativa nazionale al titolare della patente estera non possono essere ragionevolmente collegate a esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
2)
assoggetti a sanzioni penali l'inosservanza dell'obbligo di sostituzione, a condizione che dette sanzioni non siano sproporzionate in rapporto alla gravità dell'infrazione; spetta al giudice nazionale la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Detta disposizione impone a tutti i cittadini, sia comunitari sia tedeschi, che abbiano conseguito la loro patente di guida in un altro Suto membro, in caso di stabilimento permanente in Germania — vale a dire in caso di un soggiorno che abbia una durata minima continuativa di 185 giorni — di sostituire detto documento con una patente di guida tedesca.
( 2 ) Pubblicata sul giornale Deutsches Autorecht, n. 10, 1994, pag. 412, n. 162.
( 3 ) Sentenza 28 novembre 1978 (causa 16/78, Racc. pag. 2293).
( 4 ) GU L 375, pag. 1.
( 5 ) Semenza 23 febbraio 1995 (cause riunite C-358/93 e C-416/93, Racc. pag. I-361, punto 10).
( 6 ) Ibidem, punto 9.
( 7 ) V. i seguenti paragrafi 22 e 23 di queste conclusioni.
( 8 ) Causa C-246/89 (Racc. pag. I-4585, punto 17).
( 9 ) Ibidem, punto 18.
( 10 ) Punto 9.
( 11 ) Ibidem, punto 6.
( 12 ) Ibidem, punto 7.
( 13 ) Primo, secondo, terzo e quarto ‘considerando’ della direttiva 80/1263.
( 14 ) Ibidem, sesto ‘considerando’.
( 15 ) Ibidem, art. 1.
( 16 ) Ibidem, primo e secondo ‘considerando’.
( 17 ) In particolare in materia di concessione (art. 6, n. 2) o di validità (artt. 7 e 9) della patente di guida.
( 18 ) Primo ‘considerando’ della direttiva 80/1263.
( 19 ) Si tratta delle ipotesi in cui: a) le patenti di guida sono state rilasciate a minori di 18 anni (art. 5, n. 2); b) le norme mediche applicate dallo Stato membro in cui il titolare della patente di guida acquista la propria residenza sono più severe [art. 6, n. 1, lett. a)]; e) la patente di guida è stata ottenuta mentre il suo titolare risiedeva nello Suto membro presso il quale egli chiede la sostituzione (art. 8, n. 1, a contrario); d) nei confronti del titolare della patente sono state eventualmente adottate sanzioni in forza delle quali gli è proibita la guida di un autoveicolo (art. 8, n. 1).
Faccio notare che, in udienza, il rappresentante della Repubblica federale di Germania ha precisato che, in materia di sostituzione della patente di guida, la legislazione nazionale tedesca non prevede deroghe ulteriori rispetto a quelle qui elencate.
( 20 ) Il corsivo è mio.
( 21 ) V., segnatamente, paragrafi 30-34 di queste conclusioni.
( 22 ) GU L 237, pag. 1.
( 23 ) Art. 1, n. 2.
( 24 ) Art. 13.
( 25 ) Causa C-19/92 (Race. pag. I-1663, punto 41).
( 26 ) Ibidem.
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