Conclusioni dell avvocato generale
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1 Il produttore al quale sono già stati assegnati due quantitativi di riferimento (uno per le consegne agli acquirenti ed uno per la vendita diretta) deve versare il prelievo supplementare se risulta che ha superato uno dei due quantitativi di cui sopra, ma non risulta che nello stesso periodo di applicazione del regime sia stato superato il tetto massimo assegnato allo Stato membro di residenza? Questa è in sostanza la questione che vi sottopone in via pregiudiziale il Conseil d'État di Lussemburgo.
I - Lo sfondo normativo
2 Con l'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (1) che è stato aggiunto con l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (2) si è istituito, per controllare l'aumento della produzione di latte, un prelievo supplementare dovuto per i quantitativi di latte o di prodotti lattiero-caseari o consegnati agli acquirenti per la lavorazione o trasformazione o venduti direttamente al consumo in eccedenza ad un determinato quantitativo di riferimento (3).
3 Per la parte che riguarda il versamento del prelievo sui quantitativi consegnati all'acquirente per lavorazione o trasformazione, il regime è stato posto in vigore negli Stati membri scegliendo una delle due soluzioni alternative contemplate al n. 1 dell'art. 5 quater di cui sopra. Secondo l'alternativa A il prelievo è dovuto dai produttori di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi consegnati agli acquirenti e che, nel corso del periodo di dodici mesi in questione, superano un determinato quantitativo di riferimento. A norma dell'alternativa B, il prelievo è dovuto dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi loro consegnati dai produttori e che superano determinati quantitativi di riferimento: nell'ambito di questa seconda alternativa, il prelievo dovuto dall'acquirente si riversa sui produttori che hanno contribuito al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.
4 Con il n. 2 dell'art. 5 quater è stato disposto d'altronde che il prelievo è dovuto anche da ciascun produttore per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte venduti direttamente al consumo e che superano, nel corso del periodo di dodici mesi in questione, un certo quantitativo di riferimento.
5 Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono state introdotte con il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (4), che contemplava all'art. 2, n. 1, il criterio di determinazione del quantitativo di riferimento che si assegna per le forniture di latte agli acquirenti per lavorazione o trasformazione (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento per consegne») e all'art. 6, n. 1, il criterio di determinazione del quantitativo di riferimento assegnato per le vendite di latte direttamente al consumo (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento per le vendite dirette»).
6 A norma delle disposizioni del n. 3 dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 il totale dei quantitativi di riferimento per le consegne che vengono assegnate a chi è soggetto a prelievo in un determinato Stato membro, non può superare una certa quota garantita, diversa per ogni Stato membro, pari al totale dei quantitativi di latte, aumentati dell'1%, consegnati alle imprese che lavorano o trasformano il latte o altri prodotti lattiero-caseari nello Stato membro in questione nel corso del 1981.
7 Una disposizione analoga è stata introdotta, per quel che riguarda i quantitativi individuali di riferimento per la vendita diretta, dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 857/84 secondo il quale il complesso di questi ultimi quantitativi di riferimento non può superare un certo limite, di entità diversa per ciascuno Stato membro, fissato nell'allegato del regolamento.
8 Con l'art. 6a del regolamento n. 857/84, che è stato aggiunto con l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (5), si stabiliva d'altro canto che ai produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento, uno per le consegne e uno per le vendite dirette, viene assegnato, su loro richiesta e per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi del periodo di applicazione del sistema ed è subordinato alla riduzione, per lo stesso periodo, dell'altro quantitativo di riferimento.
9 Infine il n. 7 dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 al cui primo trattino si stabilisce che le modalità d'applicazione di detto articolo vengono elaborate secondo la procedura contemplata dall'art. 30 dello stesso regolamento, al secondo trattino, aggiunto con l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1298 (6) stabilisce che, secondo la stessa procedura, i quantitativi contemplati per ciascuno Stato membro, al n. 3, dell'art. 5 quater (che, si ricorda, non possono superare il totale dei quantitativi assegnati a quello Stato membro per i singoli che effettuano consegne) «possono essere adottati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo». Al terzo trattino dello stesso paragrafo 7, che è stato aggiunto sempre con la summenzionata disposizione del regolamento n. 1298/85, si stabilisce inoltre che «questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette».
II - La causa principale - La questione pregiudiziale
10 La signora Catherine Schiltz-Thilmann gestisce un'unità di produzione di latte. Una parte della sua produzione va ad un acquirente per ulteriore lavorazione, mentre il restante viene usato nella stessa unità per la produzione di formaggio e viene distribuito, in questa forma, direttamente ai consumatori. Per questo motivo fruisce di due quantitativi di riferimento, uno per le consegne agli acquirenti e uno per la vendita diretta.
11 Nella stagione 1991/1992 il quantitativo di riferimento assegnato alla signora Schiltz-Thilmann per consegna è stato pari a 175 805 kg, mentre il quantitativo di riferimento per la vendita diretta è stato di 152 654 kg. Nello stesso periodo, i quantitativi consegnati agli acquirenti sono assommati a 160 594 kg, mentre quelli venduti direttamente al consumo hanno toccato 198 044 kg. Il quantitativo di latte che faceva difetto nel quantitativo consegnato agli acquirenti, pari a 15 211 kg (175 805 - 160 594) era aggiunto, in applicazione dell'art. 6 bis del regolamento n. 857/84 al quantitativo di riferimento per la vendita diretta, che giungeva quindi a 167 865 kg (152 654 + 15 211). In queste circostanze, il superamento accertato di quest'ultimo quantitativo di riferimento è stato pari a 30 179 kg (198 044 - 167 865) e il ministro dell'Agricoltura, previa riduzione della differenza di 5 000 kg (in base a quanto esposto nel provvedimento di rinvio «era impossibile, per vari motivi, la commercializzazione di detto latte») dichiarava, in un atto dell'8 luglio 1992, che detto superamento era di 25 179 kg e ingiungeva alla signora Schiltz-Thilmann di versare un prelievo supplementare pari a 245 685 LFR.
12 Contro questo provvedimento la signora Schiltz-Thilmann (in prosieguo: l'«attrice nella causa principale») adiva il Conseil d'État, sostenendo che l'obbligo di versare il prelievo supplementare non può insorgere se, come si è verificato nel Lussemburgo nella stagione 1991/1992, non si registra superamento del tetto posto per il quantitativo garantito, che non può superare il totale delle assegnazioni come quantitativi di riferimento per le consegne, da un lato, e il quantitativo totale che non può essere superiore al totale dei quantitativi concessi per la vendita diretta, dall'altro. Il Conseil d'État, riconoscendo che non è contestato il fatto che nel periodo in questione il quantitativo nazionale acquirenti non è stato esaurito, mentre si è superato il quantitativo nazionale «vendita diretta», ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se le norme comunitarie ed in particolare gli artt. 6 bis del regolamento n. 857/84 e 5 quater, settimo comma, del regolamento n. 804/68 (7), consentano, per valutare l'esistenza sul piano nazionale di una produzione in eccedenza, di sommare le cosiddette quote "consegne" e "vendite dirette", o se queste siano indipendenti l'una dall'altra e non possano pertanto essere sommate, salvo trasferimento da una quota all'altra nei limiti dell'art. 6 bis del regolamento n. 857/84».
III - Soluzione della questione pregiudiziale
13 Gli elementi di fatto della controversia pendente dinanzi al Conseil d'État portano a concludere che, in sostanza, la questione sulla quale deve pronunciarsi il giudice nazionale è se, ai sensi delle disposizioni vigenti nel periodo dei fatti controversi, in materia di prelievo supplementare, insorga l'obbligo di versare il prelievo qualora l'interessato abbia incontestabilmente superato una delle due quote individuali di riferimento a lui assegnate, ma nello stesso periodo di applicazione del regime non è stata registrata, nello Stato membro in questione, alcuna eccedenza sul tetto del quantitativo garantito per le consegne, da un lato e sul corrispondente quantitativo totale per le vendite dirette dall'altro.
14 Si ricorda che l'imposizione del prelievo supplementare mirava a ripristinare l'equilibrio sul mercato del latte, caratterizzato da eccedenze strutturali, tramite la limitazione della produzione (8). Per raggiungere con i migliori risultati questo scopo, il quale, come si è detto, risulta consono con le disposizioni dell'art. 39 del Trattato (9) sono stati istituiti due sistemi paralleli di controllo, il primo dei quali mirava a limitare i quantitativi di latte consegnati agli acquirenti per lavorazione ulteriore o trasformazione (v., in particolare, l'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68) mentre il secondo mirava a limitare i quantitativi di latte venduti direttamente al consumo (v., in particolare, l'art. 5 quater, n. 2, del regolamento n. 804/68).
15 Entrambi i sistemi sono strutturati in base alla nozione fondamentale del «quantitativo di riferimento». Nell'ambito del sistema di controllo delle consegne di latte, si intende come «quantitativo di riferimento» una quantità di latte rappresentativa del quantitativo consegnato dal produttore (alternativa A) o acquistata dall'acquirente, di regola una latteria (alternativa B), nel corso dell'anno di riferimento definito dallo Stato membro (v. art. 2 del regolamento n. 857/84). Nell'ambito del sistema di controllo delle vendite dirette, si intende per «quantitativo di riferimento» la quantità di latte rappresentativa di un quantitativo venduto direttamente al consumo nell'anno di riferimento (art. 6, n. 1, del regolamento n. 857/84).
16 Nell'ambito di entrambi i sistemi di cui sopra si ritrova d'altronde la nozione di quantitativo totale, diverso in ciascuno Stato membro (v. per quel che riguarda le consegne, l'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 e, per le vendite dirette, l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 857/84), che costituisce il tetto che lo Stato membro non può superare nell'assegnazione di quantitativi di riferimento o applicando le norme generali per determinare detti quantitativi, che sono fissate agli artt. 2 e 6, n. 1, del regolamento n. 857/84, o avvalendosi delle norme derogatorie degli artt. 3, 3 bis, e 4 dello stesso regolamento, che contemplano il caso di assegnazione di quantitativi supplementari o individuali a determinate categorie particolari di produttori. Nei limiti stabiliti dai rispettivi quantitativi totali, gli Stati membri - d'altra parte - hanno la possibilità (conferita con le disposizioni dei nn. 1 e 3 dell'art. 4 bis del regolamento n. 857/84, che è stato aggiunto con l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 590/85 (10) di assegnare, avvalendosi di ampia discrezionalità (11) i quantitativi non utilizzati dagli aventi diritto ad altri produttori o acquirenti della stessa regione o, eventualmente, di altre regioni.
17 Da quanto precede mi pare scaturiscano due principi fondamentali:
a) per far insorgere l'obbligo di versamento del prelievo supplementare è necessario, ma anche sufficiente il superamento del quantitativo di riferimento individuale assegnato al debitore per le consegne o per le vendite dirette, come detto quantitativo è stato eventualmente modificato in forza di un atto delle competenti autorità nazionali, con il quale o è stato assegnato, in applicazione delle norme specifiche in materia, un quantitativo specifico o supplementare o è stato concesso in aggiunta, avvalendosi della discrezionalità conferita allo Stato membro dall'art. 4 bis del regolamento n. 857/84 un ulteriore quantitativo di riferimento non utilizzato da un altro avente diritto. Quindi, nel caso di superamento del quantitativo individuale di riferimento (salva restando l'applicazione del ricordato art. 4 bis del regolamento n. 857/84) è dovuto il prelievo anche se non si registra un superamento del quantitativo nazionale totale assegnato allo Stato membro in questione (12). E' significativa, sotto questo aspetto, la disposizione del n. 4 dell'art. 9 del regolamento n. 857/84, aggiunta con l'art. 1, n. 8, del regolamento del Consiglio n. 1305/85 (13). Al primo trattino di detta disposizione (che, pur se adottata inizialmente per i primi due periodi di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, è stata poi mantenuta in vigore per tutto il periodo di applicazione del sistema (14)) si è consentito agli Stati membri di disporre del prelievo supplementare versato dai debitori per finanziare misure nazionali atte a favorire la cessazione definitiva della produzione di latte. I due trattini successivi della disposizione mettono in evidenza che la riscossione del prelievo nei confronti dei debitori si opera anche se non si è registrato un superamento del quantitativo totale corrispondente di cui dispone lo Stato membro: a norma di detti trattini, la disposizione delle somme riscosse a questo titolo per detta finalità è consentita «solo nella misura in cui i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti ed i quantitativi delle vendite dirette effettivamente realizzate non superino il quantitativo globale garantito di cui all'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 ed il quantitativo totale di cui all'art. 6, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascuno Stato membro. Se l'uno o l'altro quantitativo è superato, l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato» (15).
b) Se i due sistemi di controllo della produzione di latte operano secondo questa falsariga, funzionano però autonomamente. Oltre le altre differenze (come nel modo di versamento del prelievo, ad esempio) dovute per lo più a diverse modalità di esercizio delle due attività (consegne per lavorazione o trasformazione - vendita diretta per il consumo), ciò che più interessa nella fattispecie è che si determinano autonomamente, nell'ambito dei due sistemi, le condizioni della nascita del debito di prelievo. Di conseguenza, se un produttore è titolare di due quantitativi individuali di riferimento uno per consegne e uno per vendita diretta, il superamento di uno dei due quantitativi, ad esempio, quello per le vendite dirette, è sufficiente a far scattare l'obbligo di versare il prelievo: l'insorgere di detto debito che, come si è detto sopra, alla lett. a) non dipende, in linea di principio, dal superamento del quantitativo totale per vendite dirette, non dipende nemmeno dal superamento del quantitativo totale per le consegne né dal superamento del totale dei due quantitativi complessivi.
18 Una conclusione opposta a quella testé descritta non pare possa trovar sostegno in alcuna disposizione (16). E' certo esatto che contemporaneamente al funzionamento autonomo dei due sistemi di controllo della produzione di latte esistono tra i sistemi «elementi di contatto», contemplati da disposizioni specifiche, le principali delle quali sono quelle ricordate dal giudice nazionale, cioè l'art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68 e l'art. 6 bis del regolamento n. 857/84 (17). L'indole chiaramente specifica di queste disposizioni mi pare che imponga però l'osservazione che queste ultime si limitano ad apportare solo alcune deroghe al principio dell'autonomia dei due sistemi illustrati più sopra. Non possono quindi fornire fondamento per desumerne una norma generale (18), in applicazione della quale il superamento della quota individuale di riferimento del soggetto non fa insorgere un debito di prelievo se nello Stato membro in questione non si registra nello stesso periodo un superamento del quantitativo complessivo per le consegne da un lato e del quantitativo totale per le vendite dirette dall'altro.
19 In particolare:
a) La disposizione del n. 7, dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 come è stata integrata dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1298/85 prevede la possibilità di trasferire con una determinata procedura (di cui all'art. 30 del regolamento n. 804/68) e in determinate condizioni (invocazione, da parte dello Stato membro, di fattori oggettivi e attendibilmente giustificati in campo statistico) il quantitativo complessivo per le consegne, sempreché si tenga conto eventualmente delle trasformazioni strutturali che incidano sul volume dei quantitativi di latte consegnati o direttamente venduti per il consumo. La possibilità di una mutazione analoga, nelle stesse condizioni e casi, del quantitativo complessivo per la vendita diretta è contemplata dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1305/85. Entrambe le disposizioni mirano quindi a far fronte ad una permanente (e non limitata unicamente ad un periodo preciso di applicazione del regime) variazione dell'entità dei quantitativi complessivi, a condizione che questi ultimi si adeguino alle trasformazioni strutturali di carattere permanente (19). Sotto questo aspetto non è possibile considerare che istituiscono il principio secondo il quale è consentita l'automatica compensazione del superamento di un quantitativo complessivo con una mancata utilizzazione dell'altro quantitativo e precisamente per far fronte ad esigenze transitorie (insorte cioè in un certo momento di applicazione del regime) che non si ricollegano a variazioni più generali, di indole strutturale, sul mercato del latte, ma alle esigenze di determinati produttori isolati.
b) La disposizione dell'art. 6 bis del regolamento n. 857/84 stabilisce, nel caso di produttori che dispongono di due quantitativi individuali di riferimento, uno per le consegne e uno per le vendite dirette, la possibilità che venga loro concesso, su richiesta, un aumento di uno dei due quantitativi, che implica la diminuzione dell'altro, che vale per un periodo di applicazione del sistema e mira a far fronte a problemi che insorgono a seguito della modifica delle esigenze commerciali dell'interessato (20). Stante queste premesse, la disposizione di cui sopra non può portare a dedurre una norma secondo la quale sarebbe possibile, per far fronte al superamento di uno dei due quantitativi individuali di riferimento, dovuto ad un aumento contemporaneo della produzione che non si ricollega a variazioni delle esigenze commerciali, compensare il superamento e precisamente non richiamandosi al fatto che non è stato esaurito l'altro quantitativo individuale di riferimento, di cui dispone l'interessato, ma invocando il mancato esaurimento del quantitativo totale di questo secondo tipo di cui dispone lo Stato membro in questione (21).
20 Da quanto esposto nel quattordicesimo `considerando' del provvedimento di rinvio si desume che la ricorrente nella causa principale aveva sostenuto dinanzi al giudice nazionale che il ricollegare il debito del prelievo al superamento del complesso dei quantitativi totali di cui dispone lo Stato membro in questione non stride con la logica che regge il sistema del prelievo supplementare, dato che allorché non vi è superamento del totale di cui sopra, in definitiva non vi è stato un aumento del quantitativo di latte totale assegnato nello Stato membro di cui sopra.
21 In linea di massima questa osservazione è corretta. Tuttavia, l'individuazione della causa generatrice del debito di prelievo nel superamento del quantitativo individuale di riferimento e solo in questo elemento, può ancora considerarsi che risulta utile, anche se in modo diverso, alla finalità perseguita dal legislatore comunitario con l'istituzione del regime del prelievo supplementare: il funzionamento del quantitativo individuale di riferimento come sistema di dissuasione dalla produzione sarebbe ostacolato, ed eventualmente anche in modo rilevante, se l'avente diritto a questo quantitativo potesse contare sul fatto che non solo lo supera, ma anche evita di pagare il prelievo se eventualmente non si registrasse in definitiva un superamento del complesso del totale dei quantitativi di cui dispone lo Stato membro.
22 Sarebbe eventualmente stato utile adottare un complesso esauriente e coerente di norme, che da un lato, connettesse l'obbligo di versare il prelievo al superamento della somma dei quantitativi totali, e dall'altro comprendesse le necessarie valvole di sicurezza per evitare che questo collegamento non pregiudicasse la finalità cui mira l'istituzione del prelievo supplementare. Ritengo però che gli elementi necessari per il funzionamento di siffatto sistema (la cui istituzione costituisce certo questione che è lasciata all'apprezzamento del legislatore comunitario, particolarmente ampio nel settore della politica agricola comune (22)) non possono desumersi nemmeno da discipline speciali come quelle dell'art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68 e 6 bis, del regolamento n. 857/84 né da qualsiasi altra disciplina tra quelle che costituivano, nel periodo che interessa la fattispecie, il regime di prelievo supplementare.
IV - Conclusione
23 Visto quanto precede, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale dal Conseil d'État di Lussemburgo:
«Né dall'art. 5 quater, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 né dall'art. 6 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 né da altre norme della disciplina sul prelievo supplementare nel settore del latte si può desumere che, qualora insorga l'obbligo del titolare di un quantitativo individuale di riferimento di versare il prelievo supplementare, è necessario che sia risultato, nel periodo in questione di applicazione del regime, un superamento del totale dei quantitativi complessivi per le consegne di cui dispone lo Stato membro interessato, da un lato, e del quantitativo totale per le vendite dirette di cui dispone lo stesso Stato membro, dall'altro».
(1) - Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. 148 del 28.6.1968).
(2) - Che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(3) - Il prelievo supplementare è stato imposto inizialmente per cinque periodi di dodici mesi a decorrere dal 1_ aprile 1984, poi aumentati a nove, v. art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816 (GU L 86, pag. 83). Dunque, il regime del prelievo supplementare ha continuato ad essere disciplinato dall'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nella versione modificata e integrata vigente fino al 31 marzo 1993. Con l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2071 (GU L 215, pag. 64) in vigore dal 1_ aprile 1993, l'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 è stato sostituito da una disposizione che stabilisce semplicemente che il regime dei prezzi del regolamento n. 804/68 «è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare». Quest'ultimo regime è infatti in vigore dal 1_ aprile 1993 per sette periodi di dodici mesi, ed è disciplinato dalle norme del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950 (GU L 405, pag. 1).
(4) - Che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Questo regolamento è poi stato abrogato dal 1_ aprile 1993 in virtù degli artt. 12 e 13 del summenzionato regolamento n. 3950/92.
(5) - Che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).
(6) - Che modifica il regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 137, pag. 5).
(7) - Nonostante il richiamo al comma, è evidente che la questione pregiudiziale in questo punto si riferisce al n. 7 dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68.
(8) - V. sentenze 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding (Racc. pag. 2647, punto 26); 27 maggio 1993, causa C-290/91, Peter (Racc. pag. I-2981, punto 13), e 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff (Racc. pag. I-3361, punto 26).
(9) - V. nella nota precedente, sentenza Erpelding, punto 26.
(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1). La disciplina dell'art. 4 bis del regolamento n. 857/84, istituita in un primo tempo per il primo periodo di dodici mesi di applicazione del sistema del prelievo supplementare, è stata in definitiva mantenuta in vigore, dopo ripetute proroghe, fino al 31 marzo 1993 [v. art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 817 (GU L 86, pag. 85)].
(11) - Su questo argomento vedi sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punto 18).
(12) - Nel dodicesimo `considerando' del provvedimento di rinvio si dichiara che nel periodo 1991/1992 non si è registrato in Lussemburgo un superamento del quantitativo totale, per le consegne, ma solo per le vendite dirette e che per questo motivo «i produttori che hanno superato la rispettiva quota consegne non sono stati penalizzati, contrariamente a quanti hanno superato la rispettiva quota di vendite dirette». Quindi, a quanto si espone nel provvedimento, l'obbligo di versare il prelievo, nei confronti del debitore che ha superato la sua quota individuale di riferimento, insorge anche se non risulta alcun superamento del quantitativo totale corrispondente, questo punto del provvedimento di rinvio non può perciò avere altro senso che i soggetti che nel periodo in questione hanno superato il quantitativo di riferimento individuale per le consegne loro assegnato inizialmente, in definitiva non hanno versato il prelievo per concessione della competente autorità nazionale, in applicazione dell'art. 4 bis del regolamento n. 857/84, di quantitativi di riferimento non utilizzati da altri aventi diritto.
(13) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1985, n. 1305 (GU L 137, pag. 12).
(14) - V. art. 1, n. 4, del regolamento n. 817/92.
(15) - L'insorgere dell'obbligo di versare il prelievo supplementare in caso di superamento unicamente della quota di riferimento individuale, indipendentemente dal fatto che sia stata superata o meno la quota globale assegnata allo Stato, si evince anche dal n. 3a dell'art. 4 bis del regolamento n. 857/84. In virtù dei nn. 1 e 3 di quest'ultimo articolo è stata concessa, ricordo, la facoltà agli Stati membri di assegnare i quantitativi di riferimento rimasti inutilizzati da parte di taluni produttori o acquirenti della stessa regione o di altre regioni. La disposizione del n. 3a, aggiunta con l'art. 1, n. 2, seconda parte del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 774 (GU L 78, pag. 3) e integrata con l'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2) recita: «Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione». Tuttavia, per i due primi periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare in ciascuno Stato membro, l'entità dei prelievi dovuti alla Comunità si limita al superamento del quantitativo totale garantito di cui all'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 e/o del quantitativo totale garantito di cui all'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento» (il corsivo è mio).
(16) - Sottolineo che l'art. 4 bis del regolamento n. 857/84, già più volte ricordato, non ammette l'assegnazione di quantitativi di riferimento rimasti inutilizzati, salvo nell'ambito dello stesso sistema di controllo della produzione. La formulazione dei nn. 1 e 3 dell'articolo non consente, a mio avviso, un'interpretazione secondo la quale sarebbe possibile, qualora venga aumentato il quantitativo di riferimento attribuito, ad esempio, per le vendite dirette, l'attribuzione al produttore di quantitativi inutilizzati inizialmente assegnati per le consegne. E' sintomatico che il secondo `considerando' del regolamento n. 590/85, con il quale è stata adottata la disciplina in esame, ricorda che il sistema di assegnazione dei quantitativi di riferimento rimasti inutilizzati «non può funzionare fuori dell'ambito delle consegne e delle vendite dirette».
(17) - V. inoltre le disposizioni dei nn. 5 e 6 dell'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
(18) - V. casi di interpretazione restrittiva, con i quali si instaurano deroghe alle norme generali che reggono il sistema del prelievo supplementare, nella già ricordata sentenza (nota 8) Erpelding, punti 18 e 19, nella già ricordata (nota 11) sentenza Mulder, punto 15, come nelle sentenze 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt (Racc. pag. 1991, punti 12-14), 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn (Racc. pag. I-35, punti 8-11), e 27 gennaio 1994, causa C-189/92, Le Nan (Racc. pag. I-201, punti 19-21).
(19) - L'art. 6 del regolamento n. 1546/88 stabilisce, per di più, che in caso di applicazione dell'art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68 e dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 857/84, i quantitativi supplementari aggiunti al quantitativo totale o vengono assegnati ai produttori ai quali si riferiscono le disposizioni dei nn. 5 e 6 dell'art. 5 del regolamento n. 1546/88 oppure eventualmente, si aggiungono al quantitativo di riserva che, come dispongono gli artt. 5 e 6, n. 3, del regolamento n. 857/84, costituisce ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascuno dei due quantitativi di cui dispone, sempreché sia possibile l'assegnazione di quantitativi di riferimento individuali o supplementari alle categorie di soggetti alle quali si riferiscono gli artt. 3, 3 bis, e 4 del regolamento n. 857/84.
(20) - V., circa la finalità della disciplina, sentenza 7 novembre 1991, causa C-22/90, Francia/Commissione (Racc. pag. I-5285, in particolare punto 15).
(21) - Carattere del tutto particolare hanno le ricordate norme - nota 17 - dei nn. 5 e 6 dell'art. 5 del regolamento n. 1546/88, che contemplano altri «elementi di contatto» tra i due sistemi di controllo della produzione di latte. Secondo la prima di dette discipline, i produttori titolari di un quantitativo di riferimento per vendite dirette, che cessano totalmente e parzialmente le loro vendite, possono ottenere un quantitativo di riferimento per consegne se lo Stato membro è in condizione di assegnare loro detto quantitativo individuale di riferimento entro i limiti del quantitativo totale nazionale. La seconda delle disposizioni di cui sopra riguarda il caso opposto: i produttori che disponevano di un quantitativo di riferimento per consegne e cessano totalmente o parzialmente le consegne di latte agli acquirenti possono acquisire un quantitativo di riferimento per le vendite dirette, se lo Stato membro è in grado di assegnare loro detto quantitativo di riferimento individuale senza far registrare alcun superamento della relativa quota totale.
(22) - V., tra l'altro, sentenze 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti (Racc. pag. 2301, punto ), 11 luglio 1989, causa 265/87, Schraeder (Racc. pag. 2237, punto 22), e 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidard e a. (Racc. pag. I-435, punto 14).
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