Conclusioni dell avvocato generale
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A - Introduzione
1 Nella presente causa bisogna pronunciarsi su un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado, con la quale è stato respinto il ricorso di tre imprese di gestione di rifiuti contro il Consiglio. Le imprese di cui trattasi sono la Buralux SA, la Satrod SA la Ourry SA, che assicurano in comune lo smaltimento di rifiuti dalla Germania verso la Francia.
2 A tal fine la Buralux, che ha sede in Lussemburgo, a decorrere dal 1989 ha stipulato con diversi comuni e distretti regionali (Landkreisen) in Germania contratti aventi ad oggetto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti domestici. Questi contratti avevano per la maggior parte una durata di cinque anni e prevedevano una possibilità di proroga. Il compito della Ourry consisteva nel trasportare oppure esportare i rifiuti in Francia, dove venivano immessi in una discarica gestita dalla Satrod.
3 Nell'agosto 1992 veniva scoperto in Francia un illecito deposito rifiuti di ospedale provenienti dalla Germania, che venivano dichiarati come rifiuti domestici. Di conseguenza il ministro francese dell'Ambiente con il decreto 18 agosto 1992, n. 92/798 vietava l'importazione di rifiuti in Francia. Questo decreto modifica e completa il decreto 23 marzo 1990, n. 90/267, relativo all'importazione, all'esportazione e al trasporto di rifiuti nocivi. Il nuovo decreto prevede solo due deroghe:
1) L'importazione è consentita se è prevista da un piano di eliminazione dei rifiuti.
2) In mancanza di un tale piano, l'importazione è consentita sulla base di un accordo tra la Francia e lo Stato che intende esportare i rifiuti.
Secondo le ricorrenti non esiste un tale accordo tra la Francia e la Germania. Poiché non esistevano poi neanche piani di smaltimento dei rifiuti, esse ritengono che l'importazione di rifiuti dalla Germania non sia più possibile, il che significa che le imprese ricorrenti non sono più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dai contratti conclusi con i comuni e i distretti regionali tedeschi.
4 Il 1_ febbraio 1993 il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1). Questo regolamento basato in particolare sull'art. 130S del Trattato CEE. Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti tra Stati membri, l'art. 4, n. 3, lett. a sub i, prevede che gli Stati membri possono vietare l'importazione di rifiuti. Esso è così formulato:
«Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del Trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri» (2).
5 Ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del regolamento, questo si applica 15 mesi dopo la pubblicazione cioè il 6 maggio 1994.
6 Il 6 aprile 1993 la SA Buralux, la SA Satrod e la SA Ourry hanno presentato un ricorso dinanzi alla Corte chiedendo di,
- Annullare l'art. 4, n. 3, lett. a, sub i del regolamento n. 259/93 e
- condannare la Comunità al pagamento di un risarcimento danni per responsabilità extra contrattuale. L'ammontare del risarcimento chiesto è stato quantificato in 22 760 000 ECU per la Buralux, 6 676 000 ECU per la Satrod e 3 166 00 per la Ourry.
7 Il Consiglio ha chiesto,
- di dichiarare irricevibile il ricorso d'annullamento;
- in subordine di respingerlo in quanto infondato;
- di respingere in quanto infondato il ricorso per risarcimento danni.
Con ordinanza della Corte il ricorso è stato rimesso dinanzi al Tribunale di primo grado.
8 Con ordinanza 17 maggio 1994 il Tribunale ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso irricevibili. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento, poiché le ricorrenti non erano individualmente interessate. Secondo il Tribunale la normativa controversa riguardava una categoria di persone determinata in maniera generale ed astratta e le ricorrenti erano perciò interessate solo nella loro qualità obbiettiva di imprese operanti nel settore della gestione e del trasporto di rifiuti, allo stesso titolo di ogni altra impresa che si trovava in una situazione identica. Il Tribunale non si è pronunciato sull'interesse diretto. Anche il ricorso per risarcimento danni è irricevibile, poiché le ricorrenti né nel ricorso né nella replica hanno fornito alcuna giustificazione per gli importi reclamati. Ciò è incompatibile con l'art. 38, n. 1, lett. c, del regolamento di procedura della Corte, il quale così come l'art. 44, n. 1, lett. c del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, richiede che il ricorso contenga l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
9 Le ricorrenti hanno presentato in data 15 luglio 1994 un ricorso dinanzi alla Corte contro questa ordinanza. Esse chiedono:
- di annullare l'ordinanza 17 maggio 1994 del Tribunale di primo grado in quanto il ricorso viene dichiarato irricevibile sia in relazione all'annullamento sia in relazione alla responsabilità;
- di annullare l'art. 4, n. 3, lett. a sub i, del regolamento del Consiglio 1_ febbraio 1993 n. 259/93;
- di ammettere la responsabilità extra contrattuale della Comunità;
- di assegnare a titolo risarcimento danni:
- alla Buralux un importo di 22 760 000 ECU,
- alla Satrod un importo di 6 676 000 ECU,
- alla Ourry un importo di 3 166 000 ECU.
10 Il Consiglio chiede di,
- respingere l'impugnazione con ordinanza motivata, per quanto riguarda il ricorso d'annullamento, in quanto manifestamente irricevibile, e, per quanto riguarda il ricorso per risarcimento danni, in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondato;
- in subordine respingere l'impugnazione in quanto infondata;
- in ulteriore subordine respingere i ricorsi d'annullamento e per risarcimento danni in quanto infondati e
- nei tre casi condannare le imprese ricorrenti alle spese di causa.
11 Ai sensi dell'art. 120 del regolamento di procedura della Corte si è deciso di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale.
B - Parere
1. Ricevibilità 1.1 Ricevibilità del ricorso d'annullamento
12 Secondo le ricorrenti l'ordinanza del Tribunale di primo grado deve essere annullata, perché contiene un'erronea valutazione della portata del regolamento controverso ed in particolare dell'art. 4, n. 3, lett. a sub i.
13 A loro parere l'art. 4, n. 3, lett. a sub i del regolamento n. 259/93 non solo determina l'ambito di azione degli Stati membri, ma prevede anche precise misure, ad esempio il divieto della spedizione di rifiuti, le quali avrebbero conseguenze così gravi, che per le imprese ricorrenti non sarebbe più possibile continuare a svolgere la loro attività. In altri termini, la situazione delle imprese sarebbe direttamente minacciata dal fatto che il regolamento attribuisce agli Stati membri poteri così ampi.
14 Secondo le ricorrenti, le disposizioni dell'art. 4, n. 3, lett. a sub i del regolamento n. 259/93 sono poi dirette anche in maniera precisa, in quanto si applicano ad imprese che operano nella spedizione di rifiuti. Al riguardo non viene effettuata alcuna distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e l'applicazione della norma controversa non viene sottoposta ad alcuna condizione. Da tutto ciò si deduce a loro parere che la disposizione controversa le riguarda direttamente e individualmente.
15 Le ricorrenti sostengono di essere in pratica le sole imprese che effettuano trasporti di rifiuti dalla Germania verso la Francia. Questa affermazione viene ulteriormente precisata col fatto che le ricorrenti sono le uniche imprese con le quali comuni e distretti regionali tedeschi hanno stipulato contratti. Questa circostanza di fatto fa sì che si possono determinare con precisione le imprese interessate dal regolamento, il che comporta che esse sono individualmente interessate, e ciò a maggior ragione in quanto il regolamento è destinato ad essere applicato proprio a queste imprese. Secondo le ricorrenti non sussiste perciò alcun dubbio sul fatto che esse devono essere equiparate ai destinatari di una decisione.
16 Che le imprese ricorrenti siano direttamente interessate si deduce anche dal fatto che il regolamento n. 259/93 mirerebbe solo a confermare la precedente normativa francese, incompatibile col Trattato, che vietava l'importazione di rifiuti e dalla quale le ricorrenti erano direttamente interessate.
17 Le ricorrenti contestano innanzi tutto il fatto che il Tribunale abbia ignorato il loro argomento relativo alla causa 11/82 (Piraiki-Patraiki) (3), nella quale la Corte in una situazione analoga ha dichiarato ricevibile il ricorso per annullamento.
18 Per contro il Consiglio sostiene che il Tribunale di primo grado si è pronunciato giustamente. Esso condivide la tesi del Tribunale, secondo cui il regolamento controverso determina solo l'ambito per le misure degli Stati membri. Le ricorrenti non possono essere interessate, poiché il regolamento si rivolge solo agli Stati membri e non a singoli operatori. Per tale motivo il Consiglio esclude fin dall'inizio che esse possano essere individualmente interessate.
19 L'art. 4, n. 3, lett. a sub i è una norma a carattere generale - cosa che si deduce anche dalla formulazione -, che ha effetti su tutti gli operatori economici, anche su quelli futuri.
20 Un interesse diretto è escluso perciò secondo il Consiglio, poiché occorre un'ulteriore decisione degli Stati membri per produrre effetti giuridici nei confronti delle imprese ricorrenti. Solo se questi avessero adottato una delle misure tra cui potevano scegliere, ed al riguardo dispongono di un'ampia discrezionalità, potrebbero derivare effetti per le singole imprese.
21 Per quanto riguarda la causa 11/82 (Piraiki-Patraiki), il Consiglio ritiene che il Tribunale di primo grado abbia giustamente ignorato gli argomenti esposti in tale contesto. Tale giurisprudenza non si può applicare alla presente fattispecie. Nella causa 11/82 la ricevibilità è stata ammessa solo per una serie di particolarità che non sussistono nella presente fattispecie.
22 Inoltre il Consiglio contesta l'affermazione delle ricorrenti secondo cui il regolamento controverso mirava solo a legittimare a posteriori la normativa francese incompatibile con il Trattato. La normativa controversa è stata proposta dal presidente del Consiglio d'accordo con la Commissione e alla luce della sentenza 9 luglio 1992 (4). Si trattava di concedere agli Stati membri la possibilità di adottare per motivi di tutela dell'ambiente tra l'altro anche misure che limitassero l'importazione di rifiuti.
23 Punto di partenza per le considerazioni sulla ricevibilità del ricorso deve essere l'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, che così recita:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
In altri termini, anche se - come nella fattispecie - si tratta di un regolamento, esso può essere impugnato da persone fisiche o giuridiche, qualora queste siano direttamente o individualmente interessate.
1.1.1. L'essere riguardati individualmente
24 Nel caso di una decisione nella forma usuale non sorgono difficoltà, in quanto essa indica i destinatari ai quali e diretta. Più difficile è il caso di un regolamento, il quale è formulato in maniera generale ed astratta. Le ricorrenti sostengono di essere nella fattispecie individualmente riguardate, poiché la normativa controversa si applica alle imprese che operano nel campo della spedizione transfrontaliera di rifiuti. Poiché le ricorrenti sono praticamente le sole a lavorare in tale settore, il regolamento si applica soprattutto ad esse. Esse sarebbero perciò riguardate in maniera particolare anche perché la disposizione controversa comporta per esse conseguenze particolarmente gravi, e cioè la cessazione della loro attività.
25 Secondo una costante giurisprudenza della Corte (5), perché le ricorrenti siano individualmente riguardate non è sufficiente che i loro interessi vengano lesi, che il loro numero o identità siano determinabili o che siano le sole cui si applica la normativa controversa, qualora la misura per la sua finalità si applichi alle ricorrenti in forza di una obbiettiva situazione di fatto o di diritto. In altri termini, anche se il regolamento controverso si applica alle ricorrenti, ciò non significa ancora che esse siano individualmente riguardate, soprattutto se le ricorrenti lo sono solo nella loro generica qualità di importatori.
26 Questo è secondo il Consiglio quanto avviene nella fattispecie. Le ricorrenti non sono interessate più di ogni altro operatore economico, che opera o intende operare in tale settore. Inoltre non si può neanche ritenere che il regolamento si applichi ad una determinata cerchia di persone. Inoltre esso è indirizzato a tutti gli Stati membri cioè anche imprese di altri Stati membri potrebbero essere riguardate allo stesso modo.
27 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (6), il regolamento deve toccare le ricorrenti a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità e quindi identificarle alla stessa stregua dei destinatari, affinché si possa ammettere che esse sono individualmente riguardate.
28 Secondo le ricorrenti sono soprattutto i contratti in corso con comuni e distretti regionali tedeschi che le distinguono dalle restanti imprese. Questo criterio è stato ammesso anche nella causa 11/82 (Piraiki-Patraiki) (7).
29 Alla base di questa controversia vi era l'art. 130, n. 1, dell'Atto di adesione della Repubblica ellenica. Tale disposizione prevede che uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica. E' quanto ha fatto la Francia, che è stata autorizzata dalla Commissione a limitare per un determinato periodo le importazioni di filati di cotone provenienti dalla Grecia. Vi erano però alcune imprese greche che proprio per quel periodo avevano stipulato contratti con clienti francesi, che non potevano più adempiere. Nell'ambito di questa controversia si trattava della questione se le imprese in causa fossero individualmente interessate dalla decisione della Commissione.
30 Al riguardo la Corte ha dichiarato che non era sufficiente che le imprese in questione fossero i più importanti esportatori di cotone. Alla fine però ha ammesso che esse erano direttamente interessate, soprattutto perché la Commissione nella sua decisione doveva tener conto delle conseguenze che avrebbero avuto in Grecia le misure di salvaguardia da essa autorizzate. In altri termini la Commissione aveva adottato la sua decisione nei confronti delle imprese greche ed era consapevole dei contratti già stipulati.
31 E' dubbio se la giurisprudenza nella causa Piraiki-Patraiki si possa trasferire puramente e semplicemente alla presente fattispecie. Ivi si trattava di misure di salvaguardia nei confronti di un singolo Stato membro, mentre nella presente fattispecie il regolamento è diretto a tutti gli Stati membri e le misure previste possono essere adottate nei confronti di tutti gli Stati membri. Inoltre la Commissione aveva l'obbligo di tener conto delle conseguenze della sua decisione sull'economia dello Stato membro interessato. Nella presente fattispecie il Consiglio si limita a definire l'ambito generale delle misure degli Stati membri. La situazione di base presenta una certa analogia, in quanto nella fattispecie talune imprese lussemburghesi hanno stipulato contratti, che al momento in cui il regolamento è diventato applicabile erano ancora quasi tutti validi e non potevano più essere adempiuti. Ciò nonostante, tenuto conto della particolare situazione sopra esposta, non mi sembra che si debba applicare la giurisprudenza della causa Piraiki-Patraiki alla presente fattispecie.
32 Vorrei perciò far riferimento anche alla giurisprudenza nella causa Extramet (8). In essa si trattava di un regolamento antidumping, ma la Corte ha esplicitamente dichiarato che, indipendentemente da tutti i criteri stabiliti per l'interesse individuale in procedimenti antidumping, un ricorrente può essere individualmente riguardato nel caso in cui la sua attività economica dipende in ampia misura dalle importazioni ed egli è seriamente toccato dal regolamento controverso. Come ulteriore criterio è stato indicato il fatto che nel caso del ricorrente si trattava del principale importatore del prodotto di cui era causa (9).
33 Se ci si basa su questi criteri, si può ritenere che le ricorrenti nella presente causa, sulla base di particolari circostanze loro proprie, sono contraddistinte rispetto a qualsiasi altro interessato. La Buralux unitamente ai suoi partners è, almeno nell'area Francia/Germania, il principale importatore e, poiché non può adempiere ai suoi contratti in corso, è toccata in maniera particolarmente seria dal regolamento e dal divieto di importazione che esso comporta. Questi contratti hanno quasi tutti una validità che va al di là della data in cui il regolamento è diventato applicabile. A mio parere si può perciò ammettere che le ricorrenti nella presente causa sono individualmente interessate.
34 Le ricorrenti sostengono inoltre che debba essere consentito agli operatori economici tutelare i loro interessi legittimi, quando la loro posizione di mercato è pregiudicata in maniera sostanziale. In tale contesto fanno riferimento alla decisione della Corte nella causa 169/84 (10). In essa si trattava di un regolamento, che prevedeva per le imprese garanzie procedurali che consentivano loro di chiedere alla Commissione di accertare una violazione delle norme comunitarie. In tale contesto - ha deciso la Corte - tali imprese devono disporre di un'azione a tutela dei loro interessi legittimi.
35 Nella presente fattispecie però alle imprese non viene concessa alcuna garanzia che esse possano poi far valere per le vie legali. Queste considerazioni non consentono perciò di attribuire alle ricorrenti una legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 173, tanto più che ad esse con ciò non viene rifiutata ogni tutela giuridica. Del resto il Consiglio fa presente che le ricorrenti hanno la facoltà di presentare un ricorso dinanzi ai giudici nazionali e sollevare la questione della compatibilità della normativa controversa con il diritto comunitario nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.
36 Le ricorrenti svolgono poi ampie osservazioni sulla tendenza generale ad allargare la legittimazione ad agire (legittimazione ad agire del Parlamento), e sul fatto che un rinvio pregiudiziale nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CE deve contenere indicazioni sul contesto di fatto della controversia. Questo però non ha alcuna rilevanza ai fini della presente questione, in quanto per la legittimazione ad agire nell'ambito di un ricorso d'annullamento è determinate la formulazione dell'art. 173 del Trattato CEE. Come questo debba essere interpretato e in quali casi consenta un ricorso di un singolo è stato sopra dettagliatamente esposto.
37 Pervengo perciò alla conclusione che le ricorrenti sono individualmente interessate dalla disposizione controversa.
1.1.2 L'essere riguardati direttamente
38 Le ricorrenti ritengono di essere anche direttamente riguardate dall'art. 4, n. 3, lett. a sub i del regolamento n. 259/93, poiché il testo della disposizione controversa non subordina ad alcuna condizione l'adozione delle misure rigorose da essa previste. Gli Stati membri potrebbero semplicemente e senza dover soddisfare alcun tipo di condizione vietare del tutto l'importazione di rifiuti. Non sarebbe necessario operare una distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Poiché la disposizione controversa non pone nessuno ostacolo agli Stati membri per il divieto d'importazione di rifiuti, questi non esiterebbero ad approfittare di tale possibilità. Anche in tal senso le imprese ricorrenti sarebbero direttamente interessate.
39 Le ricorrenti richiamano poi l'art. 44, secondo comma, del regolamento, in base al quale esso si applica quindici mesi dopo la pubblicazione, cioè il 6 maggio 1994. A loro parere il regolamento già con la sua entrata in vigore nel febbraio 1993 ha causato effetti diretti nei loro confronti. Da allora i comuni tedeschi non si sono più orientati verso la Francia per lo smaltimento dei rifiuti, ma si sarebbero rivolti a paesi terzi.
40 Il Consiglio nelle sue memorie fa presente che si è direttamente interessati solo se la disposizione controversa produce effetti sulla situazione delle ricorrenti automaticamente e senza che sia necessario un'ulteriore decisione. Questo non è però il caso nella fattispecie. La disposizione impugnata del regolamento produce effetti nei confronti delle imprese solo se lo Stato membro interessato abbia fatto uso della possibilità ad esso offerta, nel qual caso bisogna inoltre far presente che al riguardo gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale. Non si potrebbe perciò sostenere che le ricorrenti siano direttamente interessate.
41 Il Tribunale di primo grado nella sua ordinanza ha esplicitamente rinunciato a pronunciarsi sulla questione dell'interesse diretto delle ricorrenti, non essendo ciò più necessario, dopo che l'interesse individuale era stato escluso. Nelle conclusioni esaminerò anche questo aspetto.
42 Innanzi tutto si pone la questione se le ricorrenti fossero riguardate dalla disposizione controversa già al momento della presentazione del ricorso nell'aprile 1993 e quindi sussistesse un interesse ad agire, benché il regolamento si applicasse solo dal 6 maggio 1994. Poiché il regolamento è entrato in vigore fin dal febbraio 1993, doveva essere già possibile per le ricorrenti impugnarlo fin da allora. Tuttavia esse potevano disporre di tali possibilità solo a condizione di essere direttamente interessate. Questa condizione è soddisfatta, se il regolamento nel maggio 1994 trovava applicazione automaticamente, cioè senza che fosse necessaria un'ulteriore decisione, in una forma tale che riguardasse direttamente le ricorrenti. Proprio questo è dubbio nella fattispecie. Circa l'affermazione delle ricorrenti secondo cui il regolamento dalla sua entrata in vigore ha prodotto effetti diretti sulla loro situazione, si deve rilevare che era la normativa francese, che vietava in sostanza l'importazione di rifiuti, costringendo in tal modo i comuni tedeschi a rivolgersi verso altri Stati di esportazione. E ciò non dall'entrata in vigore del regolamento controverso, ma già dal 18 agosto 1992, data di entrata in vigore della normativa francese.
43 In base alla formulazione dell'art. 4, n. 3, lett. a, sub i sono gli Stati membri che alla fine decidono se e quali misure adottare «per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti». Anche se la disposizione controversa fosse annullata dalla Corte, ciò non avrebbe alcun effetto diretto sulla situazione delle ricorrenti. La normativa francese, che vieta l'importazione dal 1992, sarebbe rimasta ancora in essere.
44 Le ricorrenti fanno valere che il regolamento ha il solo fine di legittimare a posteriori la normativa francese. Ciò si basa però solo su supposizioni. Anche qui non si dovrebbe ammettere un interesse diretto. Certo la Corte ha ammesso l'esistenza di un interesse diretto, quando le autorità nazionali già a priori avevano fatto sapere che avrebbero adottato determinate decisioni, appena le istituzioni comunitarie avessero concesso la relativa autorizzazione (11). In tal caso si trattava però di una decisione individuale chiesta da uno Stato membro. Nella presente fattispecie il caso è diverso. Si tratta di un regolamento diretto a tutti gli Stati membri - e non solo alla Francia -. Innanzi tutto la normativa francese esisteva, cronologicamente, prima dell'adozione del regolamento e produceva già effetti sfavorevoli per le ricorrenti già prima che il regolamento fosse applicabile. In altri termini, la Francia non ha atteso l'emanazione del regolamento, prima di operare. Da ciò si deduce che le ricorrenti non possono essere considerate direttamente riguardate.
45 Di conseguenza il ricorso d'annullamento è irricevibile.
1.2 Ricevibilità del ricorso per risarcimento del danno per responsabilità extra contrattuale
46 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 178 e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE la Corte si pronuncia sul risarcimento del danno causato dalle istituzioni comunitarie, nella fattispecie quindi dal Consiglio.
47 Il Tribunale di primo grado ha dichiarato anche questo ricorso irricevibile, poiché, né l'atto introduttivo né la replica contengono alcuna indicazione che giustifichi l'ammontare dell'indennizzo richiesto. Ciò è incompatibile con l'art. 38, n. 1, lett. c del regolamento di procedura della Corte così come con l'art. 44, n. 1, lett. c del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, i quali richiedono che il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
48 Le ricorrenti contro questa decisione fanno valere che hanno diritto ad essere risarcite del danno ad esse derivato dal comportamento del Consiglio. Questo è possibile anche se il danno non può ancora essere quantificato (quando il danno è incombente e prevedibile con sufficiente certezza). Ciò, secondo la Buralux, la Satrod e la Ourry, è quanto si verifica nella fattispecie. Inoltre, così esse ora sostengono, l'ammontare del danno è facile da quantificare sulla base di tutte le fatture presentate dalle ricorrenti, la cui somma consente di determinare il fatturato, che la Buralux unitamente ai suoi partners avrebbe ricavato e che ora è stato ridotto a zero. In tal modo le ricorrenti hanno calcolato il danno.
49 Secondo il Consiglio i documenti presentati dalle ricorrenti non sono sufficienti per quantificare l'entità del danno. La determinazione del fatturato sulla base delle fatture è solo un elemento (certamente importante) tra molti altri, ma è chiaro che il fatturato non può essere mai uguale al danno subito. In nessuno degli atti presentati dalle ricorrenti si trovano indicazioni in base alle quali si possa valutare l'ammontare del danno. Sono stati semplicemente presentati contratti e fatture, ma non vi è alcuna menzione del periodo da prendere in considerazione o del metodo di calcolo applicato per determinare gli importi reclamati. In tale contesto il Consiglio ricorda ancora una volta che il regolamento è applicabile solo dal 1994.
50 Poiché nell'ambito di un procedimento di impugnazione va rispettato l'accertamento dei fatti effettuato dal Tribunale di primo grado, si può quindi ritenere che le ricorrenti, al di fuori di alcune fatture ed alcuni contratti, non hanno presentato alcun documento, che consentisse di calcolare un eventuale danno.
51 Non occorrono ulteriori osservazioni per spiegare che alcune fatture senza l'indicazione di un periodo di tempo o di un metodo di calcolo non sono sufficienti per potere quantificare un danno subito. Anche se fosse possibile determinare il fatturato dell'impresa sulla base di queste fatture, occorrerebbero tuttavia ulteriori e più dettagliati chiarimenti da parte delle ricorrenti per dimostrare che il fatturato che esse non realizzano corrisponde all'ammontare del danno subito.
52 In quanto le ricorrenti sostengono che si può presentare un ricorso per risarcimento danni, senza quantificare immediatamente il danno, si deve allora dire che ciò non riguarda la presente fattispecie. In taluni casi ben determinati non si pretende che le ricorrenti per presentare il loro ricorso per risarcimento danni attendano che sia possibile una quantificazione del danno. Un tal caso però non sussiste nella fattispecie. Una quantificazione del danno era sostanzialmente possibile. Le ricorrenti hanno anche indicato importi precisi, ma hanno omesso di presentare un calcolo dettagliato del danno. Perciò non solo non è possibile stabilire se il danno causato corrisponda all'ammontare indicato, ma a causa delle carenti indicazioni delle ricorrenti non è possibile neanche quantificare un qualsiasi danno. Per tale motivo anche il ricorso inteso a far dichiarare la responsabilità extra contrattuale del Consiglio deve essere respinto in quanto irricevibile.
53 E' chiaro quindi che il Tribunale di primo grado ha giustamente dichiarato irricevibile entrambi i ricorsi e l'impugnazione delle ricorrenti deve essere quindi respinta.
1.3 Possibilità di respingere l'impugnazione con ordinanza
54 Secondo il Consiglio l'impugnazione deve essere respinta per quanto riguarda il ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura in quanto manifestamente irricevibile, perché il ricorso d'annullamento stesso è manifestamente irricevibile. Per quanto riguarda il ricorso per risarcimento danni l'impugnazione deve essere respinta ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. In subordine l'impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto infondata.
55 Al riguardo va detto quanto segue: Se il ricorso d'annullamento, come sostiene il Consiglio, fosse manifestamente irricevibile, l'impugnazione dovrebbe al riguardo essere respinta in quanto manifestamente infondata e non in quanto manifestamente irricevibile. L'irricevibilità dell'impugnazione sussiste se le ricorrenti non erano a priori legittimate a proporre un'impugnazione (ad esempio se il termine per la presentazione dell'impugnazione era già scaduto). Al riguardo il Consiglio non ha svolto osservazioni. Non vi è nella fattispecie irricevibilità dell'impugnazione, ma solo irricevibilità dei ricorsi nel procedimento di primo grado. Ciò comporta tuttavia l'infondatezza dell'impugnazione.
56 Per lo stesso motivo non è neanche chiaro per quale ragione l'impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto manifestamente irricevibile relativamente al ricorso per risarcimento danni per responsabilità extra contrattuale.
57 Fondamentalmente ritengo che un'azione ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte non sia opportuna nella fattispecie. I ricorsi nel procedimento di primo grado non sono manifestamente irricevibilii. Come si può vedere, è stato necessario un lungo esame, in particolare in relazione alle cause 11/82 (Piraiki-Patraiki) e 358/89 (Extramet), per accertare l'irricevibilità.
58 Neanche le osservazioni, che il Consiglio ha svolto in subordine sulla fondatezza dell'impugnazione, mi sembrano essere state formulate in maniera molto precisa. Esso al riguardo fa riferimento innanzi tutto all'art. 51 dello Statuto della Corte. Questa disposizione prevede che l'impugnazione può essere fondata solo su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura nonché ad una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Secondo il Consiglio dall'impugnazione non risulta chiaramente a cosa si riferiscano le ricorrenti. Esso ritiene tuttavia di capire che le imprese ricorrenti intendono far valere solo la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado. In tal caso, continua il Consiglio, dalle sue precedenti considerazioni si deduce che le osservazioni delle ricorrenti circa la ricevibilità del ricorso non sono fondate. Per tale motivo l'impugnazione deve essere respinta in subordine in quanto infondata. Questo sembra debba essere inteso nel senso che - in quanto non occorre esaminare questioni di procedura e competenza - una volta accertata l'infondatezza degli argomenti delle ricorrenti sulla ricevibilità del ricorso è immediatamente assodato che l'impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
59 Se le considerazioni del Consiglio su tale punto dovessero effettivamente essere interpretate in tal modo, a mio parere si deve seguire la tesi del Consiglio e respingere l'impugnazione in quanto infondata (certo non in subordine, poiché, come dimostrato ai paragrafi 55 e 56, l'impugnazione non può essere respinta in quanto irricevibile).
60 Per il caso in cui la Corte non dovesse seguire la mia proposta e dichiarasse il ricorso ricevibile, esaminerò qui di seguito la sua fondatezza.
2. Fondatezza
61 Il Consiglio nelle memorie presentate nel procedimento d'impugnazione, al di fuori di alcune minime considerazioni sulla fondatezza del ricorso per risarcimento danni (che figurano in effetti nell'ambito dell'esame della ricevibilità), svolge solo in subordine osservazioni sulla fondatezza per il caso in cui la Corte dovesse ritenere che i motivi di ricorso nel procedimento di primo grado siano ricevibili.
62 Secondo il Consiglio la Corte in questo caso non dovrebbe rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ma dovrebbe essa stessa statuire al riguardo ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte. Il contenuto delle memorie presentate offre una base sufficiente per una decisione. Il Consiglio non svolge ulteriori osservazioni sulla fondatezza del ricorso per risarcimento danni. Esso si limita a rinviare alle memorie che ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado, che contengono dettagliate osservazioni sulla questione della fondatezza. Da esse si dovrebbe dedurre che il ricorso per risarcimento danni è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato. Tuttavia dalla sua seconda domanda in subordine risulta che esso ritiene entrambi i ricorsi infondati.
63 Anche le ricorrenti, secondo cui i ricorsi sono fondati, hanno fatto presente che la Corte non dovrebbe rinviare la causa al Tribunale di primo grado. A mio parere, la Corte, se una decisione nella causa dovesse essere necessaria, dovrebbe statuire essa stessa.
2.1 Fondatezza del ricorso d'annullamento
64 Per quanto riguarda la fondatezza del ricorso d'annullamento, le ricorrenti deducono diversi motivi di ricorso.
2.1.1 Violazione delle forme sostanziali
65 Quando le ricorrenti sostengono che la normativa controversa è nulla, poiché non è sufficientemente motivata, fanno valere a riguardo la violazione delle forme sostanziali, tra cui rientra l'art. 190 del Trattato CE. Questo prevede che i regolamenti, le direttive e le decisioni devono essere motivati. Secondo le ricorrenti il regolamento n. 259/93 non è sufficientemente motivato, poiché la motivazione contiene contraddizioni. Da un lato si sostiene che la spedizione di rifiuti oltre frontiera deve essere disciplinata dal diritto comunitario per rendere possibile un controllo sufficiente. Dall'altro viene rafforzato il potere degli Stati membri, concedendo loro la possibilità di vietare in generale ogni spedizione di rifiuti.
66 Secondo il Consiglio la contraddizione fatta valere dalla ricorrente non sussiste. Nel decimo considerando del regolamento è previsto che gli Stati membri mantengano la possibilità di vietare le importazioni di rifiuti per attuare il principio dell'autosufficienza.
67 Tuttavia, il fatto che entrambi gli obiettivi siano indicati nei considerando del regolamento non garantisce che i considerando stessi non perseguano fini contraddittori. A mio parere neanche all'interno dei considerando è da riscontrare una contraddizione. Anche se agli Stati membri venisse riconosciuta la facoltà di vietare completamente le importazioni di rifiuti, al riguardo va osservato che ciò è possibile solo «nel rispetto del Trattato». In altri termini, gli Stati membri, per quanto riguarda la struttura della normativa, non sono completamente liberi. Lo scopo del Consiglio è di raggiungere l'autosufficienza mediante una rete di impianti di smaltimento di rifiuti (12). Non è in contraddizione con ciò il controllo della spedizione di rifiuti da parte della Comunità. Fino a che non è raggiunta l'autosufficienza per cui ogni Stato membro può smaltire al suo interno i rifiuti da esso prodotti, vi saranno trasporti di rifiuti transfrontalieri. Questi, per assicurare il più alto possibile livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, devono essere sottoposti a controlli di diritto comunitario. Da queste considerazioni si deduce che il regolamento è motivato in maniera sufficiente e non contraddittoria.
2.1.2 Violazione del Trattato
68 Le ricorrenti in tale contesto sostengono che i rifiuti devono essere considerati come merci (anche se con valore negativo). Per tale motivo anche per i rifiuti devono trovare applicazione le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, le quali verrebbero violate se gli Stati membri con decisione unilaterale dovessero chiudere i loro confini per i rifiuti provenienti da Stati vicini. Al fine di attuare i principi della vicinanza e dell'autosufficienza, non si sarebbe potuto adottare alcuna misura che non fosse compatibile col Trattato.
69 Il Consiglio nelle sue osservazioni fa riferimento al fatto che nella sentenza, menzionata dalle ricorrenti, nella causa C-2/90 (13) anche la Corte ha dichiarato che i rifiuti sono merci di natura particolare, che possono giustificare limitazioni alla libera circolazioni delle merci. Inoltre la normativa controversa non è incompatibile col Trattato, perché richiede che le misure degli Stati membri siano adottate nel rispetto del Trattato.
70 Come si deduce dalla sentenza nella causa C-2/90 menzionata sia dalle ricorrenti che dal Consiglio, i rifiuti devono essere considerati come merci e quindi le disposizioni sulla libera circolazione delle merci devono trovare applicazione anche per i rifiuti (14). La disposizione dell'art. 4, n. 3, lett. a, sub i del regolamento n. 259/93 di cui è causa conferisce tuttavia agli Stati membri solo la facoltà di limitare «nel rispetto del Trattato» la spedizione di rifiuti. Da ciò discende che non è possibile una violazione del Trattato in relazione alla normativa controversa.
71 Lo stesso Trattato CE prevede limitazioni per la libera circolazione delle merci. Di conseguenza la Corte nella causa C-2/90 ha dichiarato esplicitamente che limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti sono giustificate da «esigenze imperative attinenti alla protezione dell'ambiente». Benché le misure in tal caso si rivolgessero solo contro rifiuti provenienti da altri Stati membri, non vi era secondo la Corte alcuna discriminazione. Poiché il principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente implica che i rifiuti sono da considerare diversamente a secondo del luogo in cui sono prodotti, non vi è alcuna discriminazione nell'adottare misure che colpiscono rifiuti provenienti da altri Stati membri, che quindi non potevano essere eliminati nel luogo di produzione (15). La normativa controversa non costituisce perciò una violazione del Trattato.
2.1.3 Violazione del principio di proporzionalità
72 Le ricorrenti sostengono che il Consiglio con la normativa controversa ha violato il principio di proporzionalità. Gli svantaggi che sono sopravvenuti per le imprese ricorrenti (fallimento) sarebbero sproporzionatamente elevati e oltrepasserebbero il normale rischio di una attività economica. A loro parere il Consiglio avrebbe potuto anche prevedere una misura più moderata, ad esempio la previa comunicazione dei trasporti programmati.
73 Il Consiglio fa presente che la normativa controversa costituisce solo un completamento dell'ampia disciplina già esistente nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Inoltre esso avrebbe fatto tutto il necessario perché la normativa non fosse sproporzionata. Per i danni causati nella presente fattispecie sarebbe responsabile il governo francese e non il Consiglio.
74 Nell'esame della proporzionalità bisogna distinguere tra idoneità e necessità. L'idoneità nella presente fattispecie non viene messa in discussione da nessuna delle parti. Diversamente avviene per la necessità. Nella fattispecie le ricorrenti sostengono che il Consiglio avrebbe anche potuto prevedere un rimedio più moderato, e cioè, la previa comunicazione dei trasporti programmati. Questa misura non sarebbe stata però idonea a raggiungere il fine dell'autosufficienza. I trasporti continuerebbero comunque ad aver luogo.
75 Nei confronti dell'argomento delle ricorrenti secondo cui esse sarebbero danneggiate dalla normativa controversa in misura eccedente il normale rischio di un'attività economica, il Consiglio fa giustamente rilevare che questa sproporzione va addebitata alla normativa francese. La disposizione di cui è causa prevede semplicemente che gli Stati membri possono adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni dei rifiuti. In altri termini, gli Stati membri hanno diverse possibilità di azione e ad essi spetta quindi la scelta così come la ponderazione delle conseguenze nell'ambito del principio di proporzionalità. Essi sono inoltre tenuti ad adottare le loro misure nel rispetto del Trattato. Non è possibile quindi adottare una misura sproporzionata ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. a, sub i. In conclusione vorrei ancora far rilevare che il regolamento ha ricevuto applicazione solo quindici mesi dopo la sua entrata in vigore e quindi conferiva alle imprese interessate la possibilità di adattarsi alla nuova situazione. Non vi è quindi sproporzione nella normativa controversa.
2.1.4 Tutela del legittimo affidamento
76 In tale contesto le ricorrenti sostengono che un privato deve poter fare affidamento sul fatto che la Comunità non adotterà alcuna misura incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci. Inoltre si dovrebbe poter fare affidamento sul fatto che la Comunità europea non cambierà la sua posizione in materia ambientale.
77 Il Consiglio per contro sostiene che la normativa controversa non è ancora applicabile e concede agli interessati sufficiente tempo (quindici mesi) per adattarsi alla nuova situazione.
78 Su quanto sostenuto dalle ricorrenti bisogna dire innanzi tutto che, come sopra indicato, la Comunità non ha adottato alcuna misura incompatibile con la libera circolazione delle merci. Accanto al sufficiente periodo di adeguamento, cui ha fatto riferimento anche il Consiglio, va menzionata nella fattispecie ancora un'ulteriore circostanza. Il Consiglio già nell'art. 5, n. 1, della direttiva 15 luglio 1975 75/442/CEE sui rifiuti nella versione del 1991 ha posto l'autosufficienza come fine da raggiungere (16). In altri termini, da allora in poi si doveva tener conto del fatto che i trasporti di rifiuti transfrontalieri sarebbero stati sempre più limitati ed i rifiuti sarebbero stati smaltiti in misura maggiore nel luogo di produzione. Per tale motivo le ricorrenti non possono sostenere che potevano fare affidamento sul fatto che la Comunità non avrebbe modificato la sua posizione in materia ambientale e l'importazione di rifiuti sarebbe stata possibile in futuro. In primo luogo la Comunità, come appena indicato, non ha cambiato nel 1993 la sua posizione in materia ambientale; in secondo luogo le ricorrenti non potevano fare affidamento sul fatto che i trasporti di rifiuti sarebbero stati possibili in futuro nella stessa misura di prima. Per tale motivo non vi è alcun legittimo affidamento delle ricorrenti meritevole di tutela.
2.1.5 Sviamento di potere
79 Di quanto le ricorrenti hanno fatto valere in tale contesto solo poco riguarda effettivamente lo sviamento di potere. Questo sussiste quando un atto viene adottato per fini diversi da quelli per esso previsti, cioè con l'atto viene perseguito un fine soggettivo illegittimo.
80 Sulla base di tale definizione il solo argomento pertinente delle ricorrenti è quello inteso a dimostrare che il Consiglio mediante il regolamento controverso intendeva servire solo gli interessi di uno Stato membro, cioè la Francia, e legittimare a posteriori un decreto illegittimo di tale Stato, invece di introdurre una normativa generale sullo smaltimento dei rifiuti.
81 Il Consiglio sostiene che la disposizione è stata proposta dal presidente del Consiglio d'accordo con la Commissione, per garantire agli Stati membri, sulla base della soprammenzionata sentenza nella causa 2/90, la possibilità di adottare per motivi di tutela dell'ambiente misure che limitano la libera circolazione delle merci. Inoltre il Consiglio fa presente che il regolamento si rivolge a tutti gli Stati membri e non può perciò in nessun caso avere l'effetto di confermare retroattivamente una misura nazionale.
82 La tesi del Consiglio va accolta, tanto più che le ricorrenti fanno valere al riguardo solo supposizioni, quando sostengono che il Consiglio con la normativa controversa volesse semplicemente legittimare la normativa francese precedentemente adottata. Una tale legittimazione a posteriori non sarebbe del resto possibile. Un regolamento non può legittimare, per il periodo precedente la sua adozione, una normativa nazionale precedentemente adottata. Di questo periodo di tempo si tratta nella fattispecie, in quanto gli effetti negativi per le ricorrenti derivavano dal divieto di importazione francese che è stato adottato già nel 1992. Non vi è perciò sviamento di potere.
2.1.6 Principio di sussidiarietà
83 Le ricorrenti sostengono che nell'emanazione del regolamento controverso non sia stato rispettato il principio di sussidiarietà, in altri termini, non sarebbero stati rispettati né l'insieme dei criteri della tutela dell'ambiente né la situazione negli Stati membri per decidere se la normativa dovesse essere adottata a livello degli Stati membri o a livello della Comunità.
84 Il Consiglio sostiene per contro che nella fattispecie si potrebbe intendere solo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 130 R, n. 4 del Trattato. Questo però non costituirebbe una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli secondo la giurisprudenza della Corte.
85 Se si esamina con maggiore precisione quanto asserito dalle ricorrenti, si accerta che queste in realtà non fanno valere alcuna violazione del principio di sussidiarietà, ma si limitano ad affermarlo senza fornire alcun elemento a sostegno delle loro affermazioni. Quando le ricorrenti sostengono che nell'emanazione del regolamento non si sia esaminato se fosse stato meglio adottare una tale normativa a livello degli Stati membri o della Comunità, fanno solo un'affermazione. Non viene presentato alcun elemento di sostegno in tal senso. Le ricorrenti non sostengono neanche che la normativa sarebbe stata meglio adottata a livello degli Stati membri, per contro fanno riferimento più volte al fatto che agli Stati membri non può essere concesso un potere troppo ampio relativamente alla limitazione dell'importazione dei rifiuti. In altri termini, secondo le ricorrenti questa materia dovrebbe essere disciplinata a livello comunitario. Proprio questo ha fatto il Consiglio. Anche se agli Stati membri viene concesso al riguardo un certo margine di manovra, si tratta pur sempre di una normativa di diritto comunitario. Essa è stata adottata dalla Comunità, è diretta a tutti gli Stati membri, fissa per tutti gli Stati membri una disciplina e requisiti uniformi. Inoltre le misure devono essere adottate nel rispetto del Trattato. Non vi è alcun dubbio quindi sul fatto che il settore del trasporto dei rifiuti sia disciplinato a livello comunitario. Quando le ricorrenti sostengono che agli Stati membri sia stata concessa al riguardo una competenza troppo ampia, ciò in ogni caso deve essere esaminato nell'ambito della violazione del Trattato, cosa che è già stata fatta. Una violazione del principio di sussidiarietà non è stata quindi fatta valere.
86 Da quanto sopra esposto di desume che il ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE è infondato.
2.2 Fondatezza del ricorso per risarcimento danni per responsabilità extra contrattuale
87 Poiché non si può addebitare al Consiglio alcun comportamento erroneo all'atto dell'adozione del regolamento controverso, anche il ricorso per risarcimento danni è infondato. Un ulteriore motivo per l'infondatezza del ricorso risiede nel fatto che non si riscontra alcun nesso causale tra l'adozione del regolamento e il danno incontestabilmente causato alle ricorrenti (questo corrisponde del resto a quanto sostenuto dal Consiglio).
Sulle spese
88 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte quest'ultima statuisce sulle spese quando l'impugnazione è respinta. Poiché questo si verifica nella fattispecie, occorre statuire sulle spese. Ai sensi dell'art. 118 del regolamento di procedura l'art. 69, n. 2, primo comma del regolamento di procedura si applica al procedimento d'impugnazione. L'art. 69, n. 2, primo comma prevede che la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il ricorso delle ricorrenti è stato respinto, queste vanno condannate alle spese.
C - Conclusione
89 Propongo perciò,
1) di respingere il ricorso in quanto infondato;
2) di condannare le ricorrenti alle spese.
(1) - Regolamento del Consiglio 1 febbraio 1993, n. 259/93 (GU L 30 del 6. 2. 1993 pag. 1).
(2) - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47). Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32).
(3) - Sentenza 17 gennaio 1985 nella causa 11/82 (Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. 1985, pag. 207).
(4) - Sentenza 9 luglio 1992 nella causa C-2/90 (Commissione/Belgio, Racc. 1992, pag I-4431).
(5) - Sentenze 24 febbraio 1987, nella causa 26/86 (Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. 1987, pag. 941, 951, punto 8); 29 gennaio 1985, nella causa 147/83 (Binder/Commissione Racc. 1985, pag. 257, 271, punto 13); 6 ottobre 1982, nella causa 307/81 (Alusuisse/Consiglio e Commissione Racc. 1982, pag. 3463, 3472 e seguenti, punto 11); 30 settembre 1982, nella causa 242/81 (Roquette Frères/Consiglio Racc. pag. 3213, 3230, punto 7); 14 luglio 1983, nella causa 231/82 (Spijker/Commissione Racc. pag. 2559, 2566, punti 9 e seguenti) e 18 maggio 1994, nella causa C-309/89 (Codorniu/Consiglio Racc. pag. I-1853 e seguenti, punti 18 e seguenti).
(6) - Sentenza Piraiki-Patraiki v. punto 11; sentenza Spijker/Commissione, v. punto 8; sentenza 15 luglio 1963, nella causa 25/62 (Plaumann/Commissione, Racc. 1963, pag 197, 238); sentenza Deutz e Geldermann/Consiglio, v. punto 9, e sentenza Cordoniu, v. punto 20.
(7) - Causa 11/82, loc. cit., v. nota 3.
(8) - Sentenza 16 maggio 1991, nella causa C-358/89 (Extramet Industrie S.A., Racc. 1991, pag. I-2501).
(9) - Causa C-358/89 loc. cit. punti 16 e 17.
(10) - Sentenza 28 gennaio 1986 nella causa 169/84 (Cofaz/Commissione, Racc. 1986, pag. 391, 414, punto 23).
(11) - Sentenza 23 novembre 1971 nella causa 62/70 (Bock/Commissione, Racc. 1971, pag. 897, alla pag. 908, punti 7 e 8).
(12) - Settimo considerando del regolamento n. 259/93.
(13) - Causa C-2/90, loc. cit. punti 30 e 32 (nota 4)
(14) - Causa C-2/90, loc. cit., punto 28.
(15) - Causa C-2/90, loc. cit. punti 30, 32, 34 e 36.
(16) - GU L 194 del 25 luglio 1975, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 18 marzo 1991 91/156/CEE (GU L 78 del 26 marzo 1991, pag. 32).
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