CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 7 dicembre 1995 ( *1 )
1.
I quesiti pregiudiziali sottoposti dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, vertono sull'interpretazione della sentenza Lomas ( 1 ), in cui la Corte ha dichiarato invalide le vigenti modalità di calcolo del «clawback»; nonché sulla validità e sull'interpretazione del nuovo regime di calcolo del «clawback» istituito dalla Commissione, con regolamento (CEE) 13 luglio 1992, n. 1922 ( 2 ), in esecuzione di quella sentenza.
I quesiti sottopongono dunque nuovamente all'attenzione della Corte le modalità di calcolo del cosiddetto «clawback». Si tratta di un importo che, in virtù del regime comunitario, gli esportatori di ovini e caprini dal Regno Unito sono tenuti a versare alle autorità britanniche, al momento dell'esportazione, a titolo di rimborso del premio precedentemente ottenuto dai produttori per la macellazione degli stessi.
2.
Fino al 1992, il regime di riscossione del «clawback» era fondato sul regolamento del Consiglio n. 1837/80 ( 3 ), istitutivo dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine, poi sostituito dal regolamento del Consiglio n. 3013/89 ( 4 ); nonché sul regolamento della Commissione n. 1633/84 ( 5 ), che ne stabiliva talune modalità di applicazione.
Il regolamento n. 1837/80 aveva autorizzato il Regno Unito a concedere ai produttori di carni ovine e caprine un «premio variabile di macellazione» per i capi destinati al macello. Tale premio poteva essere corrisposto quando i prezzi constatati nel mercato rappresentativo del Regno Unito erano inferiori ad un «livello guida» corrispondente all'85% del prezzo di base ( 6 ).
3.
Allorché i prodotti che avevano fruito del premio venivano esportati (ciò che poteva avvenire entro 21 giorni dalla prima immissione sul mercato), gli esportatori dovevano restituire all'autorità nazionale competente un importo equivalente a quello del premio. Lo scopo era quello di neutralizzare, al momento dell'immissione dei prodotti sul mercato comunitario, gli effetti di un contributo non più giustificato. In particolare, l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 affidava alla Commissione il compito di adottare le misure necessarie affinché fosse riscosso, al momento dell'uscita dei prodotti dal territorio del Regno Unito, «un importo pari a quello effettivamente concesso» a titolo di premio ( 7 ).
Il regolamento n. 1633/84, adottato dalla Commissione in applicazione di tale disposizione, stabiliva il criterio di calcolo del premio di macellazione nonché quello relativo al «clawback». Mentre il primo veniva fissato al tasso vigente nella settimana di prima immissione dei prodotti sul mercato o nel giorno di macellazione, il secondo veniva calcolato in base al tasso vigente nella settimana in cui avveniva l'esportazione ( 8 ).
4.
Nella sentenza Lomas, come accennato, la Corte ha dichiarato invalido l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84. Coerentemente con una giurisprudenza consolidata, essa ha anzitutto confermato l'ammissibilità dell'esazione del «clawback» in caso di esportazione dei prodotti che in precedenza avevano fruito del premio ( 9 ).
Precisando, poi, che le modalità di calcolo del «clawback» devono essere predisposte in modo che quest'ultimo valga a neutralizzare l'effetto del premio al momento dell'uscita dalla regione interessata dei prodotti che ne hanno beneficiato, onde evitare che il sistema si risolva in un vantaggio o in un pregiudizio ingiustificato per i produttori, la Corte ha dichiarato illegittime le modalità di calcolo sopra descritte, in quanto non garantivano una perfetta coincidenza tra i due importi ( 10 ).
5.
Osservando, tuttavia, che l'ammissibilità di azioni restitutorie relative a riscossioni del «clawback» per periodi anteriori alla sentenza avrebbe rischiato di comportare notevoli ripercussioni finanziarie e gravi difficoltà organizzative per il Regno Unito, la Corte, anche in nome della certezza del diritto, ha ritenuto opportuno limitare l'efficacia nel tempo della dichiarazione di invalidità. Conseguentemente, essa ha stabilito che tale invalidità potesse essere invocata con effetto retroattivo solo da quegli operatori economici che avessero esperito, prima della data della sentenza, un'azione giudiziaria o presentato un reclamo equivalente ( 11 ).
6.
Il contesto normativo appena descritto ha subito, medio tempore, sensibili modifiche. Anzitutto, a partire dalla campagna di commercializzazione del 1992, il Regno Unito è stato autorizzato a sopprimere la concessione del premio di macellazione ( 12 ).
In secondo luogo, in attuazione della sentenza Lomas, la Commissione ha adottato il ricordato regolamento n. 1922/92, che istituisce il nuovo sistema di calcolo del «clawback» oggi in discussione. Come precisato all'art. 3, tale regolamento è applicabile in tutti i casi in cui, alla data del 10 marzo 1992, il «clawback» non era stato ancora versato (ipotesi regolata dall'art. 1) ( 13 ) nonché ai procedimenti avviati dagli operatori per ottenere il rimborso degli importi indebitamente versati a titolo di «clawback» (ipotesi regolata dall'art. 2).
7.
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1922/92, che modifica l'art. 4 del regolamento n. 1633/84, agli operatori che debbano ancora versare somme a titolo di «clawback» sono sostanzialmente offerte due possibilità alternative. Essi possono infatti optare per il versamento di un importo esattamente corrispondente al premio di cui i produttori hanno fruito (nel prosieguo: la «prima opzione»), fornendo contestualmente alle autorità competenti «le prove da queste ritenute soddisfacenti relative all'importo del premio effettivamente concesso»; oppure possono scegliere di versare un importo «fissato ad un livello equivalente all'importo medio del premio stabilito per la settimana di uscita dei prodotti e per le tre settimane precedenti» (nel prosieguo: la «seconda opzione»).
8.
L'art. 2 del regolamento n. 1922/92 istituisce invece le modalità di calcolo degli importi che gli operatori autorizzati ai sensi della sentenza Lomas hanno il diritto di chiedere a titolo di ripetizione del «clawback» indebitamente versato. Anche questi hanno la facoltà di scegliere tra due modalità di calcolo alternative, sostanzialmente corrispondenti alla prima e alla seconda opzione di cui all'art. 1.
La disposizione precisa infatti che gli operatori hanno diritto al rimborso («nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla normativa nazionale applicabile») della differenza tra il «clawback» da essi versato e l'importo del premio effettivamente concesso per gli stessi prodotti. Tuttavia, a richiesta degli operatori stessi, «il rimborso può altresì vertere sulla differenza tra il “clawback” effettivamente versato e l'importo medio dei premi fissati per la settimana di uscita dei prodotti e per le tre settimane precedenti».
Ai sensi dell'art. 2, n. 2, gli operatori erano tenuti a comunicare entro il 30 novembre 1992 alle autorità nazionali competenti: la data a partire dalla quale chiedevano il rimborso; l'importo del «clawback» versato fino al 10 marzo 1992; l'importo del premio effettivamente riscosso (fatta eccezione per gli operatori che avessero scelto la seconda opzione); nonché «le prove ritenute soddisfacenti dalle autorità del Regno Unito relative ai dati suelencati».
9.
Le ricorrenti nella causa principale sono società esportatrici di carni ovine e caprine. Esse si sono rivolte al giudice di rinvio per ottenere il rimborso del «clawback» versato dal 1980 fino alla data del ricorso stesso (6 marzo 1992). Successivamente, come precisato nel corso dell'udienza, esse hanno ridotto il petitum alla differenza (non precisata) tra l'importo del «clawback» indebitamente versato e quello che avrebbero dovuto versare, per lo stesso periodo, in base ad una corretta applicazione della disciplina comunitaria ( 14 ).
Nel corso della procedura principale, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione n. 1922/92, sopra descritto, le ricorrenti hanno contestato le modalità di calcolo ivi stabilite, sostenendo che entrambe le opzioni offerte agli operatori dagli artt. 1 e 2 sarebbero in conflitto con il regolamento di base. La prima opzione sarebbe concretamente impraticabile, atteso che le autorità britanniche richiedono prove documentali attinenti all'importo del premio che l'esportatore, non essendone il beneficiario, è materialmente impossibilitato a fornire; mentre la seconda sarebbe illegittima in quanto — come rilevato nella sentenza Lomas — non garantirebbe la perfetta coincidenza tra l'importo del premio riscosso dal produttore e quello del «clawback» che l'esportatore è chiamato a versare.
10.
È per questo che il giudice britannico ha sospeso la procedura e posto alla Corte sei quesiti pregiudiziali.
Con il primo ed il quarto quesito egli chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1922/92, vale a dire del nuovo sistema di calcolo del «claw-back», nonché delle modalità di calcolo degli importi da restituire agli operatori legittimati (ai sensi della sentenza Lomas) a chiedere tale rimborso.
Per l'ipotesi di risposta negativa al primo ed al quarto quesito, il giudice chiede alla Corte di precisare quali prove gli operatori possano essere obbligati ad esibire alle autorità competenti nazionali ai fini del calcolo del «claw-back» o degli importi da rimborsare (secondo e quinto quesito).
Con il terzo quesito il giudice mira ad accertare se gli operatori siano legittimati, ai sensi della sentenza Lomas, a chiedere il rimborso anche degli importi che hanno versato a titolo di «clawback» nel periodo precedente l'introduzione dell'azione giudiziaria o dell'atto equivalente.
Infine, il sesto quesito verte sull'esistenza e sulla portata delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale di cui il giudice nazionale deve o può tenere conto per determinare l'importo da rimborsare, in particolare in materia di onere della prova, arricchimento ingiustificato e termini di prescrizione dell'azione.
11.
Si ripropongono dunque, nella presente procedura, le stesse questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata nella sentenza Lomas.
Nelle conclusioni relative a tale causa, partendo dalla convinzione che solo una perfetta equivalenza tra l'importo del premio e quello del «clawback» rispondesse alle finalità della norma prevista nel regolamento di base, ho suggerito alla Corte di dichiarare illegittimi i criteri di calcolo del «clawback» allora vigenti. Condividendo tale impostazione, la Corte, come accennato, senza rimettere in discussione le disposizioni conferenti del regolamento di base, ha dichiarato invalido l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84.
12.
Rilevo tuttavia che, diversamente dalla causa Lomas, l'odierna procedura ha luogo in un momento in cui la concessione del premio e dunque la riscossione del «clawback» sono state soppresse. La Corte è pertanto chiamata a fornire l'interpretazione di un regime che, ancorché in vigore, è destinato a disciplinare situazioni pregresse, sia che si tratti del calcolo degli importi ancora dovuti per le operazioni in sospeso dopo la sentenza Lomas, sia che si tratti del calcolo delle somme indebitamente versate.
Sono difatti qui in discussione le modalità di calcolo di un importo (il «clawback») dovuto dall'esportatore per compensare un altro importo (il premio) già in precedenza versato all'allevatore; e ciò al fine di stabilire quanto gli esportatori avrebbero dovuto (o devono) versare a titolo di «clawback» per le operazioni ancora in sospeso, ovvero quanto debba venire loro restituito perché versato in base ad un calcolo dichiarato invalido.
13.
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento a mio avviso fondamentale: il regime comunitario, nella sua versione originale come in quella emendata, non impone alcun obbligo, né al produttore che ha ricevuto il premio, né all'autorità che lo ha versato, di conservare prove relative a tale importo. Per quanto singolare ciò possa sembrare, la conseguenza è che la prova dell'esatto ammontare di tale importo può legittimamente non più esistere al momento del versamento del «clawback».
Partendo da questi dati, mi sembra evidente che, a meno che la Corte non intenda modificare la sua giurisprudenza in materia di «clawback», rimettendo in discussione la validità del sistema nel suo insieme, o quella delle conferenti disposizioni del regolamento di base (scelta che, allo stato, non condurrebbe a risultati in concreto diversi), la risposta da dare al giudice a quo con riferimento al primo, al secondo, al quarto ed al quinto quesito non può non essere condizionata da esigenze di concreta praticabilità.
14.
Di conseguenza, non posso che modificare l'orientamento manifestato nelle precedenti conclusioni, orientamento che oggi deve tener conto anche della percorribilità delle soluzioni suggerite per disciplinare eventi passati: ad impossibilia nemo tenetur.
In quest'ottica, ritengo che la duplice opzione offerta all'operatore dal nuovo regime, anche se non corrisponde completamente alla finalità del regolamento di base, la rispecchi in misura sufficiente; in particolare, riesce comunque a soddisfare l'esigenza di neutralizzare sostanzialmente gli effetti di un premio già versato, che perde ogni sua giustificazione economica in caso di esportazione del prodotto dal territorio di riferimento.
15.
Difatti, qualora l'esportatore sia in grado di fornire le relative prove, egli potrà versare (per operazioni ancora in sospeso) un «clawback» esattamente corrispondente all'importo del premio, ovvero potrà ottenere (in caso di domanda di rimborso) la ripetizione della differenza esatta tra i due importi.
In caso contrario, egli potrà comunque beneficiare di un calcolo del «clawback» di riferimento che si avvicina in maniera ragionevole all'importo del premio, in quanto fondato sulla media dei tassi vigenti nelle quattro settimane che ricomprendono, per definizione, sia il momento della prima immissione sul mercato del prodotto che quello della sua esportazione.
16.
D'altra parte, è significativo che le stesse ricorrenti, pur contestando la legittimità del nuovo metodo di calcolo, non siano state in grado di suggerirne uno alternativo e concretamente praticabile per determinare l'esatto ammontare del premio ricevuto dai produttori relativamente ai prodotti per i quali esse sono (o sono state) obbligate a versare un «clawback». In relazione a premi concessi nel passato, ed in mancanza di prove, siffatto calcolo è semplicemente impossibile.
17.
Le ricorrenti nel giudizio principale hanno poi obiettato che la prima opzione sarebbe in realtà impraticabile in quanto attribuirebbe loro l'onere di una probatio diabolica, per ciò stesso illegittimo ai sensi della giurisprudenza comunitaria ( 15 ) ed inoltre hanno dedotto che, attesa l'invalidità dei criteri su cui era stato calcolato il «clawback» da esse versato, l'onere della prova relativa all'importo del premio dovrebbe ricadere piuttosto sull'autorità che lo ha concesso.
Indipendentemente dalla fondatezza di tali argomenti, mi limito a rilevare che, alla luce delle considerazioni appena svolte, ogni discussione relativa all'onere di una prova basata su una documentazione che, nella maggior parte dei casi, legittimamente non esiste più, rischia di rivelarsi, in questo contesto, priva di senso ( 16 ).
18.
Quanto alla giurisprudenza in cui la Corte ha tracciato i limiti che il diritto comunitario impone all'applicazione di disposizioni nazionali in materia di onere della prova ( 17 ), invocata dalle ricorrenti, essa non può trovare applicazione, a mio avviso, con specifico riferimento all'importo del premio, in ragione della peculiarità del regime di cui si discute.
Innanzitutto, non va dimenticato che lo stesso regolamento n. 1922/92 prevede una disciplina specifica in materia di prova relativa al premio, stabilendo in modo esplicito che gli esportatori che intendano beneficiare del criterio di calcolo di cui alla prima opzione sono tenuti a fornire le prove relative all'importo del premio «ritenute soddisfacenti» dalle competenti autorità del Regno Unito.
19.
In secondo luogo, e in ogni caso, la possibilità per l'operatore di indicare con precisione l'importo del premio, e dunque di beneficiare di un «clawback» a questo esattamente corrispondente, va vista solo come una delle due alternative offerte all'operatore, che potrà usufruirne qualora sia in grado di fornire le prove necessarie. Quando ciò non sia possibile, l'operatore verserà comunque un «clawback» adeguato, ovvero, a seconda dei casi, potrà comunque ottenere la ripetizione dell'indebito pagamento, in base ai criteri di calcolo previsti nella seconda opzione.
Va da sé che, nel primo caso, occorrerà che le autorità britanniche competenti riconoscano, con intelligente spirito di collaborazione, il dovuto valore probante di ciascun documento che gli operatori siano in grado di produrre e che consenta di risalire con precisione all'importo esatto del premio versato.
20.
In definitiva, in risposta al primo ed al quarto quesito, ritengo che il nuovo sistema non sia affetto da invalidità, in quanto consente, anche quando sia impossibile dimostrare l'importo esatto del premio concesso, di quantificare il «clawback» in una somma che si avvicina in modo ragionevole al presunto importo del premio, e che va perciò considerato idoneo ad adempiere alla funzione per cui è stato predisposto; mentre, in risposta al secondo ed al quinto quesito, ritengo che, ai sensi del regime in parola, spetti alle autorità nazionali valutare le eventuali prove esibite dall'esportare, per accertare se queste consentano di determinare con precisione l'importo del premio effettivamente concesso.
21.
Poche osservazioni saranno sufficienti per fornire una risposta al terzo quesito, con cui il giudice, lo ricordo, chiede alla Corte di precisare la portata della limitazione degli effetti nel tempo della sentenza Lomas, per individuare con precisione il periodo relativamente al quale gli operatori che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 marzo 1992 hanno diritto al rimborso del «clawback» indebitamente versato.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, l'efficacia retroattiva delle sentenze rese dalla Corte in via pregiudiziale, che costituisce la regola, può essere limitata dalla Corte stessa, in nome della certezza del diritto, in presenza di circostanze eccezionali. Al fine, però, di evitare che anche i soggetti che si siano attivati in tempo utile davanti al giudice nazionale rimangano privi di tutela giurisdizionale in caso di violazione, da parte delle istituzioni, del diritto comunitario, la Corte può stabilire che la sentenza conservi l'efficacia retroattiva almeno nei confronti di tali soggetti ( 18 ).
22.
Nell'affermare tale principio, la Corte non ha mai delineato Umiti ulteriori all'esercizio dell'azione da parte dei soggetti sopra individuati, tantomeno circoscrivendo il periodo a partire dal quale questi sono legittimati a far valere la declaratoria di invalidità pronunciata dalla Corte.
Se ne deve dedurre che, in mancanza di una diversa ed esplicita statuizione della Corte sul punto, e fatte salve eventuali disposizioni nazionali in materia di prescrizione dell'azione (applicabili tuttavia nei limiti che vedremo infra, ai punti 24 e ss.), gli operatori che prima della sentenza Lomas avevano introdotto un ricorso o un atto equivalente, volto ad ottenere il rimborso del «clawback» indebitamente versato, possono, nell'ambito della domanda giudiziale da essi proposta, far valere l'invalidità delle disposizioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 sin dall'entrata in vigore delle stesse.
23.
E veniamo ora al sesto ed ultimo quesito, con il quale, come accennato, il giudice a quo intende determinare le disposizioni applicabili al fine di quantificare l'entità delle somme che gli attori sostengono di aver indebitamente versato a titolo di «clawback» e di cui chiedono il rimborso.
In particolare, il giudice chiede alla Corte, da un lato, di precisare quali siano (se esistono) le norme di diritto sostanziale comunitario applicabili alla fattispecie e, dall'altro, se egli debba, ovvero possa, tenere conto dei seguenti fattori rilevanti dal punto di vista del diritto nazionale: a) il principio generale in base al quale l'onere della prova dell'indebito pagamento ricade sull'attore; b) la circostanza che il pagamento è avvenuto in base ad un'erronea applicazione della legge e non ha dato luogo a contestazione; e) la circostanza che la ripetizione dell'indebito non può dare luogo ad un arricchimento senza causa dell'attore; d) le norme vigenti in materia di prescrizione dell'azione.
24.
A tale proposito, rilevo innanzitutto che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta alle autorità nazionali garantire la restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di regolamenti comunitari dichiarati invalidi, nonché disciplinare tutte le questioni accessorie in funzione del diritto interno vigente. L'applicazione del diritto nazionale, tuttavia, non è esente da limiti: le formalità procedurali richieste non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario, né devono essere meno favorevoli di quelle prescritte per analoghi reclami di natura interna ( 19 ).
Quanto al caso di specie, lo stesso regolamento n. 1922/92 contiene talune disposizioni dalla cui applicazione il giudice nazionale non può prescindere, precisamente quella che individua i soggetti legittimati ad introdurre l'azione di ripetizione (vale a dire gli operatori che hanno avviato gli opportuni procedimenti giudiziari prima del 10 marzo 1992), nonché quelle relative alla determinazione del quantum ripetibile e ai dati che devono essere comunicati entro il 30 novembre 1992 per poterlo quantificare (art. 2, nn. 1 e 2).
25.
Per quanto non disciplinato dal regolamento, invece, lo stesso art. 2 rinvia espressamente ai termini ed alle procedure stabilite dal diritto nazionale applicabile.
Non soltanto dunque la giurisprudenza della Corte, ma anche il tenore letterale del regolamento, riservano al diritto nazionale, beninteso nel rispetto dei limiti sopra indicati, la disciplina dell'esercizio dell'azione davanti al giudice nazionale, in particolare per quanto riguarda l'onere della prova, l'accertamento di un eventuale indebito arricchimento ed i termini per l'esercizio dell'azione stessa.
26.
Relativamente a quest'ultimo punto, peraltro, va senz'altro disatteso l'argomento dedotto dalla Commissione e dal governo britannico, che sostengono l'applicazione analogica alla fattispecie della prescrizione triennale di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1430/79 ( 20 ), relativo al rimborso dei diritti all'importazione o all'esportazione, in luogo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.
In presenza di una riserva espressamente prevista dal regolamento, infatti, non vedo perché occorra procedere all'interpretazione analogica di un regolamento adottato allo scopo di disciplinare situazioni comparabili ma non identiche, allorché, peraltro, l'applicazione del diritto nazionale, nel rispetto dei limiti imposti dalla giurisprudenza della Corte, può garantire una tutela adeguata dei diritti attribuiti al singolo dal diritto comunitario.
27.
Un discorso diverso va invece fatto con riferimento alla circostanza sub b), vale a dire la possibilità di tener conto di un principio di diritto nazionale che consenta di escludere dal novero dei soggetti legittimati all'azione gli operatori che non hanno contestato il pagamento davanti all'autorità nazionale.
In proposito, va rilevato che lo stesso regolamento n. 1922/92, come accennato, indica espressamente i soggetti autorizzati ad introdurre la domanda di rimborso, senza assoggettare quest'ultima ad ulteriori condizioni relative al loro comportamento al momento del pagamento. Con ogni evidenza, pertanto, un simile principio non può trovare applicazione nella specie.
28.
Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere nel modo seguente ai quesiti posti dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division:
«1)
Dall'esame dell'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, e dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, non sono emersi elementi tali da inficiare la validità di tali disposizioni.
2)
L'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, e l'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, vanno interpretati nel senso che spetta alle autorità nazionali, secondo la prassi e la normativa nazionale, stabilire se le prove esibite dagli operatori consentano di determinare con sufficiente certezza l'importo del premio effettivamente concesso.
3)
Il punto 30 della sentenza della Corte 10 marzo 1992, cause riunite C-38/90 e C-151/90, Lomas, va interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di prescrizione dell'azione, gli operatori o i loro aventi causa, i quali abbiano avviato prima del 10 marzo 1992 un'azione giudiziaria o presentato un reclamo equivalente ai sensi delle norme nazionali applicabili, possono far valere l'invalidità delle disposizioni dell'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, nella sua versione originale, sin dall'entrata in vigore delle stesse.
4)
Per quanto non disciplinato dal regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, ed in assenza di disposizioni comunitarie, spetta alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, garantire la restituzione delle somme indebitamente percepite in forza delle disposizioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, dichiarate invalide dalla Corte, nonché applicare il diritto nazionale vigente per disciplinare le questioni relative all'onere della prova, all'indebito arricchimento ed ai termini di prescrizione dell'azione. Il diritto nazionale non può tuttavia essere applicato in modo tale da disciplinare siffatti ricorsi in maniera meno favorevole rispetto ad analoghi ricorsi di natura interna, né in modo tale da rendere troppo difficile o praticamente impossibile per i singoli l'esercizio dei diritti ad essi conferiti dall'ordinamento comunitario».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Semenza 10 marzo 1992, cause riunite C-38/90 e C-151/90, Lomas e a. (Racc. pag. I-1781)
( 2 ) Regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1992, n. 1922, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80, e recante le modalità del rimborso dell'importo riscosso all'uscita dei prodotti, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-38/90 e C-151/90 (GU L 195, pag. 10).
( 3 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 1837, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 183, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1989, n. 3013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 289, pag. 1); da ultimo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1741 (GU L 163, pag. 41).
( 5 ) Regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (GU L 154, pag. 27).
( 6 ) E sempreché non venissero applicate misure di aiuto da parte degli organismi di intervento.
( 7 ) Regolamento n. 1837/80, art. 9, n. 3, come modificato dal regolamento n. 871/84 (GU L 90, pag. 35). Il nuovo regolamento di base, n. 3013/89, citato, contiene una disposizione pressoché identica; l'art. 24, n. 5, infatti, prevede che, in caso di pagamento del premio di macellazione e di successiva esportazione dei prodotti, «la Commissione adotta le misure necessarie per poter prelevare (...), al momento dell'uscita [dei prodotti] dalla Gran Bretagna, un importo pari al premio effettivamente concesso».
( 8 ) Regolamento n. 1633/84, artt. 3 e 4, n. 1.
( 9 ) V, in tal senso, già sentenze 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind (Racc. pag. 2885), e 2 febbraio 1988, causa 61/86, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 431).
( 10 ) Sentenza Lomas (citata alla nota 1), punto 22 e dispositivo, in cui la Corte ha precisato che, adottando le modalità di calcolo controverse, la Commissione aveva ecceduto i poteri conferitile dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80.
( 11 ) Il caso trovava la sua origine in due procedimenti penali a carico di esportatori di carni ovine e caprine che erano stati perseguiti per aver reso dichiarazioni false alle autorità britanniche competenti, tra l'altro, a calcolare il loro «clawback» di riferimento. La Corte ha dichiarato che l'accertata invalidità delle regole di calcolo, che pure costituivano la «base giuridica» del reato, non esonerava il Regno Unito dall'obbligo di perseguire penalmente gli operatori che le avessero violate.
( 12 ) Regolamento (CEE) della Commissione 7 novembre 1991, n. 3246, che autorizza il Regno Unito a cessare la concessione di un premio variabile per la macellazione degli ovini in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 307, pag. 16).
( 13 ) Come si è appena detto, il premio alla macellazione è suto soppresso a partire dalla campagna di commercializzazione 1992. Risulta tutuvia dagli atti di causa che nel periodo 1991-92 le autorità britanniche, proprio in attesa della sentenza della Corte nella causa Lomas, avevano sospeso la riscossione dei «clawback» relativi ad esportazioni di prodotti per cui era suto già in precedenza versato il premio; era dunque necessario che fa Commissione adottasse, a seguito della sentenza, le modalità dì calcolo del «clawback» da applicare per disciplinare le operazioni ancora in sospeso.
( 14 ) Va poi rilevato che le ricorrenti, in pendenza della domanda giudiziale presentata davanti al giudice di rinvio, sono state obbligate, mediante ingiunzioni di pagamento contro le quali hanno infruttuosamente fatto opposizione, a versare ulteriori importi a titolo di «clawback», calcolati questa volta sulla base del nuovo regime comunitario; atteso che dette ricorrenti contestano, come subito vedremo, la validità di tale regime, esse hanno chiesto anche il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto relativamente a tali pagamenti.
( 15 ) Sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595).
( 16 ) Altrettanto superflue, visto che il sistema non è più in vigore, si rivelano poi le osservazioni volte a suggerire meccanismi di prova per il futuro.
( 17 ) Si veda, per tutte, la sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor (Racc. pag. 2633).
( 18 ) V. anche sentenza 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères (Racc. pag. I-1445).
( 19 ) Sentenza 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods (Racc. pag. 1887, punti 12 e 14); nonché, più recentemente, sentenza Roquette Frères (citau alla nota 18), punto 18. In materia di onere della prova, v. sentenza S. Giorgio (citau alla nou 15), punto 14 (si noti che è qui in discussione la prova dell'indebito pagamento, non quella, di cui si è parlato supra, ai punti 14 e 15, relativa specificamente all'importo del premio); in materia di arricchimento senza causa, v. anche sentenza 10 luglio 1980, causa 811/79, Ariete (Racc. pag. 2545, punto 13); in materia di termini dell'azione, v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmort (Racc. pag. I-4269, punto 16).
( 20 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1).
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