Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 Il presente ricorso per inadempimento riguarda la trasposizione in diritto lussemburghese della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open NetworkProvision-ONP) alle linee affittate (1) (in prosieguo: la «direttiva»). Ai sensi dell'art. 15 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa prima del 5 giugno 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
Motivi ed argomenti delle parti
2 E' pacifico che il Granducato del Lussemburgo non ha provveduto entro il termine fissato dalla direttiva a trasporre quest'ultima nel diritto lussemburghese mediante l'emanazione di espresse disposizioni di legge o qualcosa di analogo e che la normativa concernente i servizi e le infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni si trova attualmente ancora allo stato di progetto. Secondo il governo lussemburghese, ciò non costituisce tuttavia una violazione del Trattato, in quanto si ritiene che siano stati adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esistenza di procedure conformi alla direttiva.
Il governo lussemburghese fonda anzitutto i suoi argomenti sull'esame delle norme vigenti nel settore, e in particolare della legge 10 agosto 1992 (2), che ha trasformato la pubblica amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in una società privata, nonché del regolamento granducale 29 giugno 1993, entrato in vigore il 1º luglio 1993, che ha abrogato precedenti regolamenti concernenti l'accesso ai servizi telefonici e telegrafici e la loro offerta. Il governo lussemburghese menziona poi le «Condizioni generali da applicare ai servizi di telecomunicazione», fissate dall'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni, che disciplinano l'accesso ai servizi telefonici e telegrafici e l'offerta degli stessi, indicando inoltre i prezzi dei servizi offerti.
3 A questo riguardo, la Commissione, esaminando da parte sua le singole disposizioni della direttiva, ha sostenuto che queste non sono state correttamente attuate nell'ordinamento giuridico lussemburghese. Le «Condizioni generali da applicare ai servizi di telecomunicazione» sono fissate da un'impresa privata e non possono sostituire una legge che attribuisca ai privati dei diritti nei confronti di tale impresa privata. Si aggiunga che le predette condizioni generali difettano, in larga misura, della chiarezza e della precisione necessarie per garantire il rispetto della direttiva e per creare quindi un sistema trasparente come esige la direttiva stessa.
Presa di posizione
4 L'art. 189, n. 3, del Trattato dispone che la direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.
Conformemente a ciò, la Corte ha costantemente statuito che la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non esige necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica. A seconda del contenuto della direttiva può essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene di fronte ai giudici nazionali (3).
La Corte ha poi dichiarato che semplici prassi amministrative ovvero istruzioni o circolari amministrative, modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente agli Stati membri, destinatari di una direttiva, in forza dell'art. 189 del Trattato (4).
Con la sentenza pronunciata il 28 febbraio 1991 nella causa C-131/88, Commissione/Germania (5), la Corte ha inoltre precisato, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive mediante prassi amministrative, che
«la conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall'obbligo di recepire la direttiva stessa nell'ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti e di avvalersene».
La Corte ha poi concluso che «al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi».
5 La direttiva del Consiglio 92/44/CEE mira ad attribuire diritti ai singoli, poiché contiene norme che garantiscono agli utenti l'accesso all'informazione sulle offerte di linee affittate, norme sulle condizioni di fornitura che devono essere pubblicate, sui diritti degli utenti in caso di cessazione di dette prestazioni, sull'obbligo di non effettuare discriminazioni in relazione alle condizioni d'accesso, ai criteri di utilizzazione, ecc., disposizioni sull'esigenza di un pubblico controllo, principi tariffari ed una procedura di conciliazione. Gli utenti di linee affittate in Lussemburgo devono perciò, proprio grazie al recepimento della direttiva nel diritto lussemburghese, essere posti in grado di conoscere pienamente i diritti menzionati nella direttiva ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
6 Il governo lussemburghese ha abrogato le norme precedentemente in vigore nel settore delle telecomunicazioni, ma invece di emanare nuove disposizioni conformi alla direttiva, ha lasciato all'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni il compito di fissare essa stessa una disciplina del settore mediante condizioni generali di contratto e tariffe di prezzi. Detto governo ha così effettivamente omesso di instaurare qualsiasi normativa in tale settore ed ha invece lasciato per intero ad un'impresa privata la facoltà di fissare, fra l'altro, le proprie condizioni di contratto.
7 Il capitale di questa impresa appartiene - è vero - totalmente allo Stato lussemburghese (6) ed il suo consiglio di amministrazione è composto di dodici membri nominati dal granduca su proposta del governo. Sei di questi membri rappresentano lo Stato, due sono utenti o esperti del settore delle telecomunicazioni, e quattro rappresentano il personale (7). Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice ed il presidente, scelto fra i membri nominati in rappresentanza dello Stato, ha voto decisivo in caso di parità di voti (8). Il ministro competente esercita il controllo sulle attività dell'impresa ed in taluni casi deve ratificare, a norma dell'art. 23 della legge 10 agosto 1992, le delibere del consiglio di amministrazione. Tali disposizioni non prevedono tuttavia che il ministro approvi le delibere del consiglio di amministrazione in materia di condizioni generali di contratto ed in materia di tariffe.
8 Anche se il competente ministro lussemburghese esercita un controllo generale sulle attività dell'impresa delle poste e delle telecomunicazioni e si accerta in tal modo che quest'ultima rispetti le prescrizioni comunitarie nel settore, ed anche se si deve ritenere che lo Stato lussemburghese, per il tramite dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'impresa, si preoccupi di fare in modo che le condizioni generali di contratto e le tariffe dell'impresa siano conformi a dette prescrizioni, il Granducato del Lussemburgo, così facendo, non ha, a mio parere, creato la precisa cornice giuridica necessaria per garantire l'attuazione della direttiva né il contesto giuridico chiaro, preciso e trasparente che permetta al singolo di conoscere e di far valere i propri diritti, come richiede la giurisprudenza della Corte affinché si possa parlare di corretta attuazione di una direttiva.
Anche se i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal pubblico potere, occorre pure, d'altro lato, partire dalla premessa che i consiglieri d'amministrazione di un'impresa privata devono esclusivamente o almeno precipuamente perseguire, nell'esercizio delle loro funzioni, gli interessi dell'impresa. Nella misura in cui il diritto comunitario fissa delle regole per tutelare gli interessi di coloro che contraggono con l'impresa, è particolarmente chiaro che l'attuazione della direttiva non può essere affidata alla buona volontà di un'impresa che in linea di principio è privata, indipendentemente dalla presenza nel suo consiglio di amministrazione di consiglieri di nomina pubblica.
Il recepimento delle disposizioni della direttiva nelle condizioni generali di contratto e nelle tariffe per i servizi offerti, che sono pubblicate dall'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni, non può quindi essere considerato come una corretta attuazione della direttiva, giacché lo Stato lussemburghese non ha creato il contesto giuridico necessario per garantire l'osservanza della direttiva. Non vi sono infatti né norme di legge né disposizioni amministrative, invocabili dai cittadini, che impongano all'impresa privata un obbligo di conformarsi, nel fissare le sue condizioni generali di contratto e le sue tariffe, alle prescrizioni della direttiva.
9 Mi sia consentito, alla luce di queste considerazioni di carattere piuttosto generale, di esaminare dettagliatamente come siano stati recepiti nel diritto lussemburghese i singoli articoli della direttiva:
Articoli 3 e 4
10 L'art. 3 della direttiva dispone che gli Stati membri provvedono affinché una serie di informazioni che riguardano le offerte di linee affittate siano pubblicate in modo tale che gli utenti possano accedervi facilmente. Fra queste, le informazioni su offerte di nuovi tipi di linee affittate devono essere pubblicate al più tardi due mesi prima della disponibilità del nuovo tipo di linea. L'art. 4 precisa quali condizioni di fornitura devono essere pubblicate ai sensi dell'art. 3. Vi sono menzionate fra l'altro le condizioni relative al termine di fornitura normale e al tempo normale di riparazione.
11 L'art. 7, quarto comma, della legge lussemburghese 10 agosto 1992 dispone quanto segue:
«L'impresa pubblica le condizioni generali di contratto che essa propone. Tali condizioni sono fissate dal consiglio di amministrazione, che può modificarle. Riferimenti alle condizioni generali pubblicate ed alle modifiche ad esse apportate sono pubblicati nel Memorial, Recueil administratif et économique, almeno sei giorni interi prima della loro entrata in vigore».
Con questa disposizione di legge il Granducato del Lussemburgo ha provveduto affinché l'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni pubblichi una raccolta delle condizioni generali di contratto e affinché la gazzetta ufficiale del Lussemburgo menzioni tale pubblicazione.
Tuttavia la legge non contiene alcuna disposizione che indichi quali informazioni devono figurare nelle condizioni generali, dal momento che queste - come s'è già detto - sono fissate e modificate dal consiglio di amministrazione dell'impresa privata in applicazione dell'art. 7, quarto comma, della legge.
Poiché non si può ritenere, come si è illustrato in precedenza, che l'attuazione delle disposizioni della direttiva mediante le condizioni generali dell'impresa privata crei una cornice legale sufficiente, non si può parlare di corretta trasposizione degli artt. 3 e 4.
12 La mancata attuazione dell'art. 3 è poi confermata dal fatto che, secondo l'art.14 delle condizioni generali è sufficiente che le modifiche dei servizi esistenti siano pubblicate almeno sei giorni prima della loro entrata in vigore, mentre l'art. 3, n. 1, della direttiva ne esige la pubblicazione appena possibile e al più tardi due mesi prima della loro entrata in vigore. Del pari, l'art. 3, n. 3, della direttiva prescrive che le informazioni sui nuovi tipi di linee affittate siano pubblicate al più tardi due mesi prima della disponibilità del nuovo tipo di linea, mentre nulla è detto al riguardo nelle condizioni generali.
13 Infine, le condizioni generali non contengono alcuna informazione sul termine di fornitura normale, posto che nel loro art. 12, n. 1, con riferimento al tempo necessario per le riparazioni, si dice soltanto che queste saranno effettuate nel più breve tempo possibile.
Articolo 5
14 L'art. 5 prescrive che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la loro cessazione possa essere decisa solo previa consultazione degli utenti interessati. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli utenti possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora non accettino la data di cessazione dell'offerta.
15 La legge 10 agosto 1992 non contiene alcuna norma che riguardi il mantenimento dei servizi e la consultazione degli utenti. L'art. 6, nn. 4-7, delle condizioni generali contiene invece disposizioni intese a disciplinare le condizioni in cui l'impresa delle poste e delle telecomunicazioni può far cessare servizi esistenti. Tale articolo non prevede in alcun modo il mantenimento dei servizi per un congruo periodo di tempo prima che siano soppressi né la consultazione delle parti. Il governo lussemburghese, da parte sua, non ha indicato nella sua risposta come questa parte della direttiva sarebbe attuata nel Lussemburgo.
16 Per quanto riguarda la possibilità di adire l'autorità nazionale di regolamentazione, la legge 12 agosto 1992 dispone, nel suo art. 22, primo comma, quanto segue: «Il ministro competente è l'autorità suprema di controllo per quanto riguarda le attività di interesse generale svolte dall'impresa (...)».
Con riferimento a questo punto, il governo lussemburghese ha affermato, nelle sue memorie, che:
«Se gli utenti vedono trascurati i loro interessi, possono rivolgersi al ministro, che è autorità di controllo».
In udienza detto governo ha poi riconosciuto che è esatto, come aveva affermato la Commissione, che la disposizione della direttiva sulla possibilità di adire l'autorità di controllo non è stata recepita in alcuna legge o regolamento, ma ha aggiunto che si segue in Lussemburgo una prassi estremamente liberale, la quale consente ai cittadini di rivolgersi al ministro competente.
17 La formulazione della legge 12 agosto 1992, secondo cui il ministro competente esercita il controllo sulle attività di interesse generale svolte dall'impresa delle poste e delle telecomunicazioni è così vaga ed imprecisa che, a mio parere, non può essere ritenuta idonea a fornire sufficiente certezza, sotto l'aspetto giuridico, che il Granducato del Lussemburgo ha reso possibile agli utenti delle linee affittate di rivolgersi ad un'autorità di controllo con riferimento alle decisioni di cessazione dei servizi, in quanto gli utenti delle linee affittate non sono posti in grado dalla suddetta formulazione di conoscere i loro diritti.
Si deve dunque concludere, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte secondo cui non è sufficiente per la corretta attuazione di una direttiva che la prassi seguita in uno Stato membro sia conforme alle esigenze della direttiva stessa, che la sola esistenza di un'eventuale prassi in senso liberale riferita alla possibilità di adire l'autorità di controllo non basta per affermare che il Granducato del Lussemburgo ha correttamente attuato la disposizione dell'art. 5 della direttiva, la quale esige che gli utenti possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora non accettino la cessazione dell'offerta.
Articolo 6
18 In base all'art. 6, gli Stati membri provvedono affinché le eventuali limitazioni all'accesso alle linee affittate e alla loro utilizzazione siano introdotte unicamente per rispettare i requisiti fondamentali, compatibili con il diritto comunitario, e siano imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi. Essi devono anche garantire che le pertinenti disposizioni nazionali indichino su quali requisiti fondamentali sono basate tali limitazioni. L'art. 6, n. 4, dispone che si ritengono soddisfatte le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale qualora essa sia conforme ai requisiti stabiliti per il suo collegamento dalla direttiva (CEE) del Consiglio 29 aprile 1991, n. 263 (9).
Nelle sue memorie, il governo lussemburghese ha sostenuto che in Lussemburgo è stata mantenuta una sola limitazione, che figura nell'art. 2, n .2, delle condizioni generali e che è del seguente tenore:
«La domanda di accesso ai servizi delle telecomunicazioni si considera accettazione tacita delle eventuali limitazioni che siano fissate da un'autorità pubblica o da un'impresa privata estera autorizzata e sulle quali l'impresa (delle poste e delle telecomunicazioni) non possa influire».
Poiché questa limitazione figura unicamente nelle condizioni generali predisposte dall'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni, non risulta soddisfatta la prescrizione dell'art. 6, primo comma, della direttiva, secondo cui le eventuali limitazioni devono essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi.
In relazione all'art. 6, n. 4, della direttiva, concernente l'accesso per l'apparecchiatura terminale, la Commissione ha reso noto che il Lussemburgo non l'ha ancora informata della trasposizione della direttiva 91/263/CEE in diritto lussemburghese e che, per questa ragione, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte su questo punto.
Articolo 7
19 L'art. 7 stabilisce che gli Stati membri provvedono a che i loro organismi di telecomunicazione forniscano un insieme minimo di linee affittate (v. allegato II della direttiva).
Il governo lussemburghese ha sostenuto che tutti i predetti servizi vengono offerti e sono menzionati nel tariffario dell'impresa delle poste e delle telecomunicazioni.
Né la legge lussemburghese 12 agosto 1992 né le condizioni generali contengono tuttavia alcun riferimento agli obblighi di cui all'art. 7. Come ho già constatato in precedenza, un recepimento delle norme della direttiva nel tariffario non può essere ritenuto corretta attuazione della direttiva stessa.
Articolo 8
20 L'art. 8, n. 1, primo comma, impone agli Stati membri di provvedere affinché le procedure per decidere se si possa rifiutare di fornire agli utenti una linea in affitto siano fissate in modo tale da garantire una decisione nel più breve tempo possibile. In forza dell'art. 8, n. 1, secondo comma, il procedimento decisionale deve essere trasparente e deve prendere in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve inoltre essere presa dopo aver ascoltato entrambe le parti e deve essere debitamente motivata. Essa deve essere notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione e non è esecutoria prima della sua notifica agli interessati.
Il governo lussemburghese ha sostenuto che le procedure figuranti nelle condizioni generali sono conformi a quanto sopra illustrato.
Come si è già detto, un riferimento alle procedure contenuto nelle condizioni generali non può tuttavia rappresentare una sufficiente garanzia giuridica dell'osservanza delle disposizioni della direttiva e non può perciò costituire corretta attuazione dell'art. 8, n. 1.
21 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, gli organismi di telecomunicazione devono rispettare il principio della non discriminazione, quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi.
In corso di causa il Lussemburgo non ha indicato che all'impresa privata di telecomunicazioni sia fatto obbligo di rispettare il principio della non discriminazione. In mancanza di una normativa in materia i privati non hanno alcuna possibilità di invocare dinanzi ad un giudice la violazione di tale principio.
22 In forza dell'art. 8, n. 3, un organismo di telecomunicazione, qualora in un singolo caso ritenga di dover applicare condizioni diverse, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
Nessuna norma lussemburghese contiene una disposizione a questo riguardo ed il governo lussemburghese non ha spiegato come venga data attuazione a questa parte dell'art. 8. Così stando le cose, si deve ritenere che non vi sia attuazione di tale precetto.
Articolo 9
23 L'art. 9, n. 1, dispone che gli Stati membri si adoperano affinché, entro il 31 dicembre 1992, in consultazione con gli utenti, vengano introdotte una procedura comune di ordinazione, una cosiddetta procedura di ordinazione unica ed una cosiddetta procedura di fatturazione unica. Il n. 2 dello stesso articolo impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro un anno dall'applicazione della direttiva, i risultati conseguiti.
Nelle sue memorie, il governo lussemburghese si è limitato a precisare che si sta negoziando una serie di accordi a questo riguardo. In udienza il suo agente ha tuttavia indicato che, con lettera del 30 marzo 1994, il governo lussemburghese ha comunicato alla Commissione quanto è stato fatto. Sempre nel corso dell'udienza la Commissione ha invece dichiarato che non le consta di aver ricevuto la predetta lettera sui risultati conseguiti nel Lussemburgo e che comunque una lettera non potrebbe sostituire un vero e proprio rapporto.
Mi sembra deplorevole, se si guarda alla necessità di ben definire il contesto della controversia e di consentire alla Commissione di adeguare le sue conclusioni, che il governo lussemburghese abbia comunicato solo al momento dell'udienza di aver soddisfatto l'obbligo impostogli dalla summenzionata disposizione già con una lettera del 30 marzo 1994, che non era mai stata menzionata prima nel corso del procedimento. Tale lettera avrebbe dovuto essere resa nota alla Commissione e alla Corte prima dell'udienza, per consentire alla Commissione di controllare se l'originale era stato ricevuto e di commentarne il contenuto.
Ritengo che ai fini della decisione si debba prescindere da tale lettera (10) il cui contenuto è del resto ignoto alla Corte. Si deve perciò concludere che il Granducato del Lussemburgo non ha adempiuto l'obbligo, impostogli dall'art. 9, n. 2, di inviare un rapporto alla Commissione.
Articolo 10
24 Risulta dall'art. 10, n. 1, della direttiva che gli Stati membri provvedono affinché le tariffe per le linee affittate siano basate sul principio di essere orientate ai costi e su quello della trasparenza e si conformino ad un certo numero di criteri dettagliatamente indicati. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, gli Stati membri provvedono a che i loro organismi di telecomunicazione approntino ed applichino entro il 31 dicembre 1993 un sistema di calcolo dei costi. L'art. 10, n. 3, stabilisce che informazioni adeguatamente dettagliate devono essere disponibili sui sistemi di calcolo dei costi applicati.
Il governo lussemburghese ha sostenuto che i principi enunciati al n. 1 dell'art. 10 trovano applicazione nel tariffario dei servizi offerti mentre i principi enunciati al n. 2 trovano applicazione nella contabilità, che è stata messa in opera nel 1993, e nella quale sarà presto disponibile il primo bilancio dell'impresa. A causa di problemi interni non sarebbe stato finora possibile attuare l'art. 10, n. 3, ma, secondo il governo lussemburghese, non vi saranno più difficoltà in avvenire.
La legge sulla creazione dell'impresa privata delle poste e delle telecomunicazioni non contiene tuttavia alcun riferimento ai principi enunciati nell'art. 10, nn. 1 e 2.
Anche se si ritenesse che, come sostiene il governo lussemburghese, i principi enunciati nella direttiva sono in pratica attuati mediante il tariffario, ciò non soddisferebbe a mio parere, come ho già detto, l'esigenza, posta dalla giurisprudenza della Corte, che sia creato un contesto giuridico tale da garantire la piena attuazione della direttiva, in modo sufficientemente chiaro e preciso, e da consentire agli utenti delle linee affittate di conoscere pienamente i propri diritti.
Poiché gli utenti delle linee affittate non possono, se si basano sulle norme lussemburghesi, conoscere i principi in base ai quali sono calcolate le tariffe, non risulta rispettato nemmeno il precetto della direttiva secondo cui le tariffe devono essere trasparenti.
25 Per quanto riguarda l'argomento del governo lussemburghese secondo cui l'art. 10, n. 3, non si è potuto rispettare a causa di difficoltà nell'ordinamento interno, risulta dalla giurisprudenza della Corte (11) che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, procedure o situazioni interne per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie.
Articolo 11
26 In forza dell'art. 11, n. 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1º gennaio 1993, il nome dell'autorità nazionale di regolamentazione. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che tale autorità rediga almeno una volta per ciascun anno civile una relazione che illustri i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'art. 3 e la trasmetta alla Commissione.
La Commissione ha dichiarato in proposito di non aver ricevuto entro il 1º gennaio 1993 comunicazione del nome dell'autorità nazionale di regolamentazione, come richiesto dall'art. 11, n. 1, e di non aver neppure ricevuto le relazioni di cui all'art. 11, n. 2.
In udienza il governo lussemburghese ha riconosciuto di non aver dato attuazione all'art. 11, n. 1, e, per quanto riguarda l'art. 11, n. 2, si è di nuovo richiamato a difficoltà interne che gli avrebbero impedito di rispettare l'obbligo risultante da tale norma. Come già indicato al paragrafo 25, questo argomento non può venir preso in considerazione.
Si deve perciò concludere che il Granducato del Lussemburgo non ha rispettato gli obblighi impostigli dall'art. 11 della direttiva.
Articolo 12
27 Infine, l'art. 12 della direttiva istituisce una procedura di conciliazione sotto la guida del presidente del comitato ONP. Nel suo controricorso il governo lussemburghese ha sostenuto che la procedura contemplata dall'art. 12 corrisponde alla prassi seguita nel Lussemburgo, anche se tanto la legge 10 agosto 1992 quanto le condizioni generali non menzionano in alcun modo tale procedura.
Come ho già precisato, non si può considerare sufficiente attuazione di una direttiva il fatto che la prassi seguita in uno Stato membro sia conforme alle prescrizioni di tale direttiva. Ne consegue che l'art. 12 non può ritenersi correttamente attuato.
Sintesi delle conclusioni
28 In seguito a questo esame della mancata attuazione di singole disposizioni della direttiva in diritto lussemburghese si deve concludere che il Granducato del Lussemburgo non ha correttamente trasposto nel proprio ordinamento giuridico gli artt. 3, 4, 5, 6, n. 1, 7, 8, nn. 1 e 3, 9, 10, 11 e 12 della direttiva.
Sulle spese
29 La Commissione ha chiesto che il Granducato del Lussemburgo sia condannato alle spese del giudizio. In forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusioni
30 Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi come segue:
- Il Granducato del Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate, è venuto meno al rispetto degli obblighi impostigli dall'art. 189, n. 3, del Trattato e dall'art. 15 della citata direttiva
- Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.GAgr
(1) - GU L 165, pag. 27.
(2) - Pubblicata nel Mémorial, Parte A, pag. 2006.
(3) - V., fra l'altro, sentenze 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-825, e 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567.
(4) - V. sentenza 28 febbraio 1991, causa C-131/88 (supra, nota n. 3).
(5) - Analogamente nella sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania (supra, nota n. 3).
(6) - V. art. 30 della legge 10 agosto 1992.
(7) - V. art. 8 della legge 10 agosto 1992.
(8) - V. art. 9 della legge 10 agosto 1992.
(9) - GU L 128, pag. 1.
(10) - V. in proposito l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.
(11) - V., fra l'altro, sentenze 19 febbraio 1991, causa C-374/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-367, e 25 luglio 1991, causa C-252/89, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3973.
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