CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 30 aprile 1996 ( *1 )
A — Introduzione
1.
La causa odierna e la causa C-11/95, per cui oggi presento le mie conclusioni, offrono per la prima volta l'occasione alla Corte di pronunciarsi su questioni fondamentali scaturenti dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ( 1 ) (in prosieguo: la «direttiva»).
Norme comunitarie in materia
2.
Dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che le trasmissioni televisive — compresi gli annunci pubblicitari — vanno considerate prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del Trattato CE ( 2 ). Il campo di applicazione della libera prestazione dei servizi tutelata da tali norme si estende anche all'ipotesi in cui il titolare di una rete via cavo stabilito in uno Stato membro ritrasmette programmi televisivi da emittenti di altri Stati membri ( 3 ).
3.
La direttiva mira soprattutto ad eliminare gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel settore televisivo ( 4 ). I ‘considerando’ del preambolo recitano come segue:
[9]
«considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del mercato comune;
[10]
considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;
[11]
considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;
[12]
considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse» ( 5 ).
La direttiva contiene, secondo la motivazione data dal Consiglio, «le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione». Gli Stati membri conservano la competenza ad organizzare e a finanziare le trasmissioni nonché a definire il contenuto dei programmi ( 6 ). Il preambolo della direttiva continua poi affermando:
[14]
«considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;
[15]
considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi» ( 7 ).
4.
L'art. 1 della direttiva, che ne costituisce il primo capitolo, contiene diverse definizioni. Vi si definisce tra l'altro la nozione di «trasmissione televisiva» ai fini della direttiva. Secondo la direttiva, per trasmissione televisiva si intende «la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico».
5.
Il capitolo II della direttiva («Disposizioni generali») comprende gli artt. 2 e 3. Tali disposizioni recitano come segue:
«Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
—
delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione
o
—
delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un “satellite up-link” situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a)
qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;
b)
qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;
e)
qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d)
qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera e) e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri.
Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva» ( 8 ).
6.
Il capitolo III («Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi»), contiene agli artt. 4-9 disposizioni miranti a garantire che «le produzioni europee abbiano una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri» ( 9 ). Inoltre si deve incentivare la costituzione di «nuove fonti di produzione televisiva» ( 10 ) nella Comunità, riservando a produttori indipendenti una parte del tempo di trasmissione o del bilancio delle emittenti televisive.
7.
L'art. 4 della direttiva prescrive quindi che gli Stati membri vigilano, «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», che le emittenti televisive riservino ad opere europee ( 11 ) la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext (n. 1). Qualora non possa essere raggiunta tale proporzione, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 oppure nel 1990, nello Stato membro in questione (n. 2).
L'art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri vigilano, «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione o il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione.
8.
Il capitolo IV (artt. 10-21) della direttiva contiene norme sulla pubblicità televisiva e sulla sponsorizzazione.
9.
Il capitolo V (art. 22) della direttiva è dedicato alla tutela dei minori. Gli Stati membri devono quindi vegliare a che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano programmi «in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita».
10.
Il capitolo VI (art. 23) della direttiva tratta del diritto di rettifica. Il capitolo VII (artt. 24-27) contiene le disposizioni finali. A norma dell'art. 25, n. 1, della direttiva gli Stati membri avevano l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Il testo delle disposizioni essenziali adottate dagli Stati membri nel settore in parola doveva essere comunicato alla Commissione ex art. 25, n. 2, della direttiva.
La convenzione del Consiglio d'Europa
11.
Il Consiglio d'Europa ha adottato il 5 maggio 1989 la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ( 12 ). Il quarto‘considerando’ della direttiva rinvia a tale convenzione ( 13 ).
12.
La convenzione contiene, tra le altre, le disposizioni seguenti:
«Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a)
Per “trasmissione” s'intende l'emissione primaria via emittente terrestre, via cavo o con ogni tipo di satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico in generale. Il termine suddetto non comprende i servizi di comunicazione che operano su richiesta individuale.
b)
(...)
c)
Per “emittente televisiva” s'intende la persona fisica o giuridica che compone servizi di programmi televisivi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in generale e che li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella loro integralità e senza modifiche.
d)
Per “servizio di programmi” s'intende l'insieme degli elementi di un dato servizio forniti da un'emittente televisiva ai sensi del paragrafo precedente.
(...)
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente Convenzione si applica ad ogni servizio di programmi trasmesso o ritrasmesso da enti televisivi o con l'ausilio di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di una Parte, sia che si tratti di cavo, di emittente terrestre o di satellite, e che può essere ricevuto, direttamente o indirettamente, in una o più Parti.
(...)
Articolo 5
Obblighi delle Parti trasmittenti
1.
Ciascuna Parte trasmittente vigila, con mezzi appropriati e tramite le sue istanze competenti, affinché tutti i servizi di programmi trasmessi da enti televisivi o con l'ausilio di mezzi tecnici soggetti alla sua giurisdizione ai sensi dell'art. 3 siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
2.
Ai fini della presente Convenzione, è Parte trasmittente:
a)
nel caso di trasmissioni terrestri, la Parte nella quale l'emissione ha luogo;
b)
nel caso di trasmissioni via satellite:
i)
la Parte in cui è situata l'origine del collegamento ascendente verso il satellite;
ii)
la Parte che concede il diritto di utilizzare una frequenza o la capacità di un satellite quando l'origine del collegamento ascendente è situata in uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione;
iii)
la Parte nella quale l'emittente televisiva ha la sua sede, se la giurisdizione non è definita ai sensi dei punti i) e ii).
(...)
Articolo 27
Altri accordi o intese internazionali
1.
Nei loro rapporti reciproci, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano le regole della Comunità e pertanto applicano le regole derivanti dalla presente Convenzione solo qualora non esista alcuna disposizione comunitaria che disciplini il particolare argomento in questione.
(...)».
Situazione giuridica nel Regno Unito
13.
La fornitura di servizi televisivi («television services») da parte di emittenti indipendenti è disciplinata nel Regno Unito dalla prima parte del Broadcasting Act 1990 (legge sulla radio del 1990) ( 14 ). La legge prevede a tale scopo l'istituzione di una commissione — l' «Independent Television Commission» (in prosieguo: l'«ITC») — a cui vengono attribuite importanti funzioni.
Questa legge contiene anche le disposizioni destinate a dare attuazione alla direttiva nel settore in parola. Così ad esempio le disposizioni di cui all'art. 16, n. 2, lett. g) e h) hanno lo scopo di attuare gli artt. 4 e 5 della direttiva.
14.
In conformità dell'art. 13 della legge, i servizi televisivi possono essere forniti da emittenti indipendenti soltanto se in possesso di un'autorizzazione appropriata. Essa viene rilasciata dall'ITC.
15.
Il terzo capitolo (artt. 43-45) della prima parte del Broadcasting Act 1990 contiene disposizioni sulle trasmissioni televisive diffuse via satellite. L'art. 43 distingue a questo proposito tra due tipi di satelliti. Entrambi i tipi vanno considerati ai sensi della legge «servizi televisivi», talché per la loro fornitura occorre un'autorizzazione. La disposizione comprende anche i criteri che sono determinanti per stabilire se una trasmissione televisiva rientri nell'una o nell'altra categoria:
—
in conformità dell'art. 43, n. 1, della legge, si è in presenza di un «servizio via satellite nazionale» — «domestic satellite service» (in prosieguo: il «DSS») — laddove trasmissioni televisive siano diffuse via satellite da una località nel Regno Unito a condizione che a) ciò si verifichi su una frequenza assegnata al Regno Unito e b) i programmi siano destinati ad essere ricevuti dal pubblico del Regno Unito;
—
secondo l'art. 43, n. 2, della legge, trattasi di un «servizio via satellite non nazionale» — «non-domestic satellite service» (in prosieguo: il «NDSS») — laddove trasmissioni televisive via satellite
a)
vengano diffuse da una località nel Regno Unito o in un altro Stato membro della Comunità senza che ciò si verifichi su una frequenza assegnata al Regno Unito; oppure
b)
siano trasmesse per essere ricevute dal pubblico del Regno Unito o di un altro Stato membro della Comunità, a partire da una località che non si trovi né nel Regno Unito né in un altro Stato membro della Comunità, se e nella misura in cui i programmi consistano di materiale predisposto nel Regno Unito da una persona in grado di stabilire che cosa dovessero comprendere questi ultimi.
16.
L'autorizzazione del DSS e del NDSS è diversamente regolata dalla legge. L'art. 44 della legge è applicabile all'autorizzazione del DSS. Il n. 3 di quest'ultima dichiara tra l'altro applicabili le disposizioni di cui all'art. 16, n. 2, lett. g) e h) della legge. Secondo tali disposizioni i programmi a cui le stesse si applicano devono conformarsi alle seguenti condizioni:
«g)
che una parte appropriata del materiale ripreso in tali programmi sia di origine europea; e
h)
che ogni anno non meno del 25% del tempo totale che è destinato alla trasmissione (di programmi che soddisfino le condizioni poste) venga riservato alla diffusione di un'ampia gamma di produzioni indipendenti».
Quanto al NDSS, si applica l'art. 45. Quest'ultimo non contiene alcuna disposizione corrispondente all'art. 44, n. 3.
17.
Il quarto capitolo della prima parte del Broadcasting Act 1990 contiene disposizioni su «servizi di programmi soggetti ad autorizzazione» («licensable programme services»). Trattasi a tale riguardo, secondo le indicazioni del governo del Regno Unito, di prestazioni di servizi che consistono nella fornitura di programmi ai fini della loro diffusione attraverso reti via cavo e non rientranti in altre disposizioni del Broadcasting Act 1990.
La questione dell'autorizzazione di tali servizi è disciplinata dall'art. 47, n. 2, della legge.
18.
La seconda parte (artt. 72 e seguenti) del Broadcasting Act 1990 tratta delle cosiddette «stazioni ripetitrici locali» («local delivery services»), per cui occorre ugualmente l'autorizzazione da parte dell'ITC. L'art. 79, n. 2, della legge si riferisce in tale contesto a servizi appropriati consistenti nella diffusione di programmi via satellite dall'estero o includenti quest'ultima.
19.
Va infine menzionato anche l'art. 188 della legge. Secondo tale disposizione il ministro competente può dare istruzioni all'ITC di adottare tutte le misure che sono necessarie per l'adempimento degli obblighi internazionali del Regno Unito.
Procedimento
20.
Dopo aver esaminato le disposizioni del Broadcasting Act 1990, la Commissione è giunta alla conclusione che il Regno Unito non ha attuato correttamente nel diritto nazionale numerosi articoli della direttiva. Il 3 novembre 1992 la Commissione ha indirizzato una lettera al Regno Unito in cui poneva quest'ultimo in condizioni di presentare le sue osservazioni, conformemente all'art. 169 del Trattato, sugli addebiti da essa formulati. Con lettera 10 febbraio 1993 il Regno Unito ha preso posizione su tali addebiti.
21.
Il 30 settembre 1993 la Commissione ha inviato un parere motivato al Regno Unito, a cui esso ha risposto con lettera 25 gennaio 1994.
22.
Il 28 luglio 1994 la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia, ex art. 169 del Trattato, il ricorso alla base del presente procedimento. La Commissione ha chiesto con tale ricorso che la Corte voglia dichiarare che il Regno Unito,
a)
adottando, per le trasmissioni via satellite, i criteri enunciati all'art. 43 del Broadcasting Act 1990 al fine di determinare quali trasmissioni televisive via satellite fossero soggette alla giurisdizione del Regno Unito ed applicando, nell'ambito di tale giurisdizione, un diverso regime ai servizi via satellite non nazionali rispetto ai servizi via satellite nazionali,
e
b)
esercitando il controllo sulle trasmissioni diffuse da un'emittente, soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, laddove le stesse siano trasmesse da un'emittente via satellite non nazionale o rese accessibili al pubblico quale servizio di programma soggetto ad autorizzazione o tramite una stazione locale di diffusione,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, nn. 1 e 2, nonché dell'art. 3, n. 2, della direttiva.
La Commissione ha chiesto inoltre di condannare il Regno Unito alle spese.
23.
Il convenuto chiede che il ricorso venga respinto. La Repubblica francese è intervenuta nel procedimento a sostegno della Commissione.
Β — Presa di posizione
Portata del ricorso
24.
Nel controricorso il Regno Unito ha espresso l'opinione che il ricorso della Commissione poggia su un'errata comprensione delle disposizioni nazionali, nella misura in cui essa si riferisce alle stazioni locali di diffusione menzionate all'art. 79 del Broadcasting Act 1990. L'art. 79, n. 2, della legge parla certamente in proposito di programmi via satellite dall'estero. Grazie all'art. 79, n. 5, della legge ed alla normativa contenuta in un ordine di esecuzione ( 15 ), si chiarisce tuttavia che ciò non vale per trasmissioni diffuse da altri Stati membri via satellite.
25.
La Commissione ha accettato tale spiegazione e confermato nella fase orale dinanzi alla Corte che la questione in parola è stata quindi risolta.
Rassegna degli addebiti mossi dalla Commissione
26.
È pacifico tra le parti in causa che, secondo la logica della direttiva, è «necessario e sufficiente» che «tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse» ( 16 ). Altrettanto pacifico è che la risposta alla domanda, quale Stato membro vada considerato di volta in volta come «Stato membro d'origine» ( 17 ) nel senso testé indicato, emerge dall'art. 2, n. 1, della direttiva. V'è accordo tra le parti anche sul fatto che l'art. 2, n. 2, della direttiva impone agli Stati membri di assicurare la libertà di ricezione di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri e di non impedirne la ritrasmissione — a prescindere dall'eccezione prevista all'art. 2, n. 2, seconda frase — per motivi inerenti a settori coordinati dalla direttiva. Esse concordano pertanto sul punto che, in tali limiti, uno Stato membro (lo «Stato membro di ricezione») non può far dipendere da un'autorizzazione ( 18 ) la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri.
Come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa C-11/95, concordo con le opinioni in parola manifestate dalle parti nel presente procedimento.
27.
Il principale aspetto controverso del presente procedimento riguarda la questione, come debba intendersi la normativa di cui agli artt. 2, n.1, e 3, n. 2, della direttiva, che parla di emittenti televisive soggette alla «giurisdizione» dello Stato membro di provenienza. Secondo la Commissione vanno intese come tali le emittenti televisive che siano stabilite nello Stato membro in questione. La normativa di cui all'art. 43 del Broadcasting Act 1990 viola quindi le disposizioni summenzionate della direttiva, poiché si ispira ad altri criteri. Invece il Regno Unito è dell'avviso che per emittenti televisive soggette alla «giurisdizione» di uno Stato membro debbano intendersi quelle emittenti che trasmettono programmi televisivi a partire da località nel territorio dello Stato membro in questione.
28.
La Commissione fa valere che la normativa di cui all'art. 43 del Broadcasting Act 1990 viola per altri motivi gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva. Secondo essa, in primo luogo il criterio della ricezione adottato dall'art. 43 della legge non è pertinente per determinare lo Stato membro competente, ai sensi della direttiva, per un'emittente televisiva. In secondo luogo la normativa nazionale non arriva a garantire che emissioni provenienti da paesi terzi, che sono destinate ad essere ricevute dal pubblico in un altro Stato membro ed impiegano a tal fine una frequenza attribuita al Regno Unito, siano conformi al diritto applicabile alle emissioni destinate al pubblico nel Regno Unito. Infine, secondo la Commissione la distinzione tra il DSS e il NDSS costituisce un'ulteriore violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva, che obbliga gli Stati membri a provvedere a che tutte le trasmissioni televisive diffuse da emittenti soggette alla loro giurisdizione siano conformi al diritto applicabile ai programmi destinati al pubblico.
29.
Il Regno Unito contesta tali addebiti. Quanto alla prima violazione fatta valere dalla Commissione, esso sostiene che la disposizione di cui all'art. 43, n. 1, della legge non ha più alcuna rilevanza pratica. Il riferimento al criterio della ricezione all'art. 43, n. 2, è inteso unicamente a limitare il campo di applicazione della legge, previsto all'art. 2, n. 3, della direttiva. Circa il secondo addebito il convenuto argomenta che una violazione siffatta si verificherebbe soltanto nel caso ipotetico ed irrealistico che il Regno Unito autorizzasse un'emittente di uno Stato terzo ad impiegare tale frequenza, senza effettuare in pari tempo alcun controllo.
Trattandosi dell'ultimo addebito, secondo il Regno Unito la direttiva permette di prevedere una disciplina meno severa per il NDSS. Esso aggiunge però che l'art. 188 del Broadcasting Act 1990 consente al ministro competente di ingiungere all'ITC di far osservare dal NDSS gli artt. 4 e 5 della direttiva. Se si faccia o no un uso effettivo di tale facoltà, è questione non pertinente nel presente caso.
30.
Da ultimo la Commissione addebita al Regno Unito che gli artt. 44 e 45 del Broadcasting Act 1990 violano il diritto alla libera ricezione ed alla libera ritrasmissione dei programmi televisivi, diritto protetto dall'art. 2,n. 2, della direttiva, nei limiti in cui la definizione figurante all'art. 43 della legge comprende anche le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di altri Stati membri. Una violazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva sussiste anche con riferimento a servizi di programmi soggetti ad autorizzazione, poiché gli stessi possono comportare trasmissioni televisive originariamente diffuse da emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri.
31.
Il Regno Unito ritiene invece che l'art. 2, n. 2, della direttiva corrobora ulteriormente l'interpretazione da esso sostenuta. Le disposizioni nazionali riguardano la diffusione di trasmissioni televisive nel Regno Unito. L'art. 2, n. 2, della direttiva si riferisce tuttavia a trasmissioni televisive «provenienti da altri Stati membri».
Interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva
32.
L'art. 2, n. 1, della direttiva precisa al primo trattino che lo Stato membro di origine competente per il controllo di trasmissioni televisive è quello Stato membro alla cui «giurisdizione» è soggetta l'emittente televisiva. Solo nel caso in cui un'emittente televisiva non è soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, il secondo trattino della disposizione in parola detta altri criteri di collegamento. Va pertanto esaminato che cosa debba intendersi in tale contesto per «giurisdizione» di uno Stato membro.
Significato letterale
33.
La nozione di cui si discute non è definita dalla direttiva di per se stessa. Nemmeno la lettera delle disposizioni e dei ‘considerando’ della direttiva permettono di trarre conclusioni univoche. Ciò è vero specialmente per i ‘considerando’ della direttiva. Se si considerano il dodicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo ‘considerando’ nelle diverse versioni linguistiche, è dato constatare che vi si trovano espressioni rinvianti essenzialmente all'origine ( 19 ) delle emissioni o al luogo da cui le stesse emanano ( 20 ). Va dato atto al convenuto che tali espressioni sono pienamente compatibili con una teoria imperniata sullo Stato membro in cui le trasmissioni televisive controverse vengono effettivamente diffuse tramite un trasmettitore terrestre, via cavo o via satellite per la prima volta. Se ad esempio la diffusione in parola ha luogo in Francia, si tratterà conseguentemente, in Belgio e negli altri Stati membri di ricezione, secondo i termini impiegati all'art. 2, n. 2, della direttiva, di «trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri». Tuttavia, contrariamente all'opinione del convenuto, anche l'interpretazione difesa dalla Commissione è compatibile con i detti termini, senza dover dare ai medesimi, a tale scopo, un significato forzato o artificiale. Infatti, se — per riprendere un esempio utilizzato dalle stesse parti — un'emittente stabilita in Francia diffonde un programma a partire dal Belgio, si può senz'altro difendere l'opinione che la trasmissione in parola ha la sua origine in Francia o che essa proviene da tale paese.
34.
Il confronto tra le diverse versioni linguistiche evidenzia certamente anche alcune espressioni che sembrano confortare palesemente l'opinione difesa dal Regno Unito ( 21 ). Va rilevato tuttavia che pare trattarsi in proposito di eccezioni e che si possa ragionevolmente mettere in dubbio che le stesse espressioni riflettano correttamente l'intenzione del Consiglio ( 22 ).
35.
La pertinenza della tesi difesa dal convenuto non emerge necessariamente nemmeno dal tenore della definizione della nozione di «trasmissione televisiva» contenuta nell'art. 1 della direttiva, definizione a cui il Regno Unito ha annesso nella controreplica particolare rilevanza. È certamente vero che tale definizione ruota intorno alla nozione di «trasmissione iniziale», che può intendersi come trasmissione effettiva. Da ciò non si può dedurre tuttavia alcun elemento essenziale per risolvere la questione in esame. In effetti l'art. 2, n. 1, della direttiva non poggia sulle trasmissioni televisive in quanto tali, bensì sulle emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
36.
A mio avviso non possono inferirsi conclusioni nemmeno dalla proposta di modifica della direttiva ( 23 ) presentata l'anno scorso dalla Commissione. In tale proposta la Commissione suggerisce tra l'altro di modificare la disposizione controversa nel presente caso. La nuova versione proposta rinvia espressamente allo Stato ove è stabilita l'emittente televisiva ( 24 ). Tale proposta non è stata ancora adottata dal Consiglio ed è quindi priva di rilevanza per l'interpretazione del diritto vigente. D'altro canto non si può nemmeno evincere, dalla proposta in parola, che il diritto vigente ha un contenuto difforme dalla stessa, dal momento che la proposta è motivata tra l'altro con la sola necessità di «chiarire» il diritto applicabile ( 25 ).
Rapporto con la giurisprudenza sulla libera prestazione dei servizi
37.
La Commissione indica che secondo la giurisprudenza i programmi televisivi vanno considerati come prestazioni di servizi e che la direttiva è diretta a garantire la libera prestazione dei servizi in tale settore ( 26 ). Gli artt. 59 e seguenti si riferiscono ai diritti dei cittadini degli Stati membri che sono stabiliti in uno Stato membro diverso dai destinatari delle prestazioni di servizi in parola. La Corte ha dichiarato anche che il campo di applicazione degli artt. 59 e 60 è definito in funzione del luogo di stabilimento del prestatore dei servizi e del loro destinatario ( 27 ). La Commissione ne inferisce che la nozione di «giurisdizione» di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva non può interpretarsi in un senso radicalmente diverso da quello in cui la giurisprudenza della Corte ha interpretato la nozione di «stabilimento» agli artt. 52, 59 e 60 del Trattato. Secondo la Commissione, se il legislatore comunitario avesse inteso, ai fini dell'abolizione di restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore televisivo, seguire modalità diverse rispetto agli altri settori, esso avrebbe espresso tale intenzione tramite precise e specifiche disposizioni.
38.
Ritengo che tale argomento non è persuasivo. Il rinvio all'art. 52 del Trattato — come il convenuto ha rilevato a giusto titolo — è comunque irrilevante poiché trattasi nel presente caso del capitolo della libera prestazione dei servizi, ma non della libertà di stabilimento tutelata dall'art. 52. Anche per quanto riguarda gli artt. 59 e 60 del Trattato, non mi pare affatto che l'argomentazione della Commissione riesca ad imporsi. Con la direttiva il Consiglio ha inteso promuovere la libera prestazione dei servizi nel settore televisivo disponendo che le trasmissioni di un'emittente televisiva devono conformarsi in linea di principio soltanto al diritto di un solo Stato membro, lo Stato membro d'origine. In realtà si è portati a credere che questo Stato membro dev'essere quello in cui è stabilita l'emittente interessata. A mio parere il Consiglio poteva tuttavia decidere ugualmente di determinare lo Stato membro competente grazie ad un altro criterio — ad esempio quello del luogo da cui una trasmissione è stata diffusa per la prima volta — se si fosse potuto raggiungere anche per tale via l'obiettivo perseguito di garantire la libera prestazione dei servizi.
Sarà esaminato in seguito ( 28 ) se così fosse realmente. Nel presente contesto è sufficiente constatare che il Consiglio non aveva l'obbligo di dichiarare competente lo Stato membro ove è stabilita l'emittente televisiva in questione. Per questo motivo il nesso della normativa in esame nel presente caso col capitolo della libera prestazione dei servizi non è sufficiente da solo per far apparire inevitabile l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva difesa dalla Commissione.
Economia dell'art. 2, n. 1, della normativa contenuta netta direttiva
39.
Di peso considerevolmente maggiore è l'argomento della Commissione che si fonda sull'economia della disposizione controversa. Secondo l'opinione sostenuta dal Regno Unito, l'essenziale ai fini della determinazione dello Stato membro competente è il luogo della prima trasmissione (nel senso della definizione di «trasmissione televisiva» figurante all'art. 1). In caso di diffusione via satellite, ciò significa che lo Stato competente è quello che mette a disposizione il «satellite up-link» o autorizza l'utilizzazione di una frequenza o la capacità di un satellite. Orbene tutti i criteri di collegamento in parola vengono menzionati all'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva. Tuttavia, qualora uno solo di tali criteri dovesse essere sufficiente per stabilire la «giurisdizione» di uno Stato, l'emittente televisiva in questione sarebbe già coperta dal primo trattino di tale normativa. Come la Commissione rileva a buon diritto, il secondo trattino sarebbe quindi superfluo. Non è però ammissibile che il legislatore comunitario includa disposizioni inutili nei suoi atti normativi.
40.
I tentativi del Regno Unito di chiarire siffatta contraddizione non mi hanno convinto. Secondo il convenuto il rapporto fra i due trattini dell'art. 2, n. 1, della direttiva non può considerarsi come «gerarchia» tra norme, nel senso affermato dalla Commissione, ma piuttosto come «dicotomia». A mio parere si tratta al riguardo di una disputa terminologica, cui non va accordata troppa importanza. È palese infatti che un'emittente televisiva non può essere coperta al tempo stesso da due trattini, dal momento che le persone cui si riferisce il secondo trattino sono emittenti televisive non soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. Ne deriva necessariamente che la «giurisdizione» menzionata al primo trattino non può quindi essere basata sugli elementi richiamati nel secondo trattino.
Mi pare che la normativa dettata all'art. 2, n. 1, della direttiva sia su tale punto chiara e non equivoca. Non può quindi esserci questione di formulazione imprecisa, come ritiene di poter stabilire il convenuto.
41.
La conclusione da me raggiunta non è per nulla modificata nemmeno dall'opinione espressa dal convenuto secondo il quale l'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva concerne manifestamente il caso di diffusione di trasmissioni televisive via satellite, talché nel primo trattino ci si riferisce per forza ad una diversa ipotesi. Infatti, anche se tale primo trattino dovesse applicarsi al caso di una diffusione terrestre di trasmissioni televisive, come sospetta il convenuto, rimane il fatto che si impiega in entrambi i trattini la nozione di «giurisdizione». L'obiezione del Regno Unito sarebbe di rilievo, solo se tale nozione avesse una portata differente rispettivamente in ciascuno dei due trattini. Non v'è alcun elemento a sostegno di tale ipotesi. Occorre invece ricordare ancora una volta che il secondo trattino si riferisce chiaramente al primo, nella misura in cui parla di emittenti televisive che utilizzano una data frequenza o capacità di un satellite o un «satellite up-link»«pur non soggette alla giurisdizione di alcun Stato membro».
42.
Già per tale motivo la tesi difesa dal convenuto è priva, a mio parere, di alcuna consistenza. Con ciò non si è comunque ancora chiarito se è fondata la tesi della Commissione secondo la quale lo Stato membro alla cui giurisdizione soggiace un'emittente televisiva è quello in cui è stabilita quest'ultima.
Genesi della direttiva
43.
A sostegno della sua tesi la Commissione invoca anche la genesi della direttiva. Essa richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 1, n. 1, della proposta di direttiva da essa presentata nel 1986 ( 29 ) recita come segue:
«Ciascuno Stato membro dispone che tutte le trasmissioni radiotelevisive interne aventi origine sul suo territorio siano conformi alla normativa applicabile alle trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico dello Stato membro in questione».
Essa rinvia inoltre alla motivazione presentata a sostegno della proposta in parola ( 30 ). Vi si trovano tra l'altro le considerazioni che seguono in merito alla disposizione già citata:
«43.
Questo articolo stabilisce il principio che tutte le attività radiotelevisive destinate alla ricezione nel territorio della Comunità devono soddisfare alle disposizioni di legge del paese di origine, vale a dire dello Stato membro in cui ha sede l'emittente radiotelevisiva (...).
44.
A norma di questa disposizione, spetta quindi ad ogni Stato membro fare sì che le trasmissioni effettuate sul suo territorio rispettino le disposizioni di legge nazionale e, conseguentemente, i principi stabiliti dalla direttiva. In tal modo si ha la garanzia che sarà esclusa, nei settori coordinati, l'applicazione cumulativa delle leggi dei paesi di ricezione nonché qualsiasi ulteriore controllo da parte delle autorità di questi ultimi» ( 31 ).
44.
Tali lavori preparatori mostrano che la Commissione, presentando la sua proposta, muoveva dal principio che i programmi di un'emittente televisiva avrebbero dovuto essere soggetti alla legislazione ed al controllo dello Stato membro, ove fosse stabilita l'emittente. Essi provano del pari che, secondo il parere della Commissione, il riferimento allo Stato membro da cui sono emessi siffatti programmi esprimeva in modo sufficiente tale intenzione.
45.
Se tale opinione dovesse risultare fondata, effettivamente la Commissione potrebbe inferire dalla genesi della direttiva un poderoso argomento a favore dell'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima da essa difesa. Come a giusto titolo sostiene la Commissione, in effetti i ‘considerando’ della direttiva contengono formulazioni che si incentrano sull'origine o sulla provenienza dei programmi interessati ( 32 ). Siffatte formulazioni potrebbero essere considerate come prova del fatto che il legislatore ha voluto attenersi al tenore dell'art. 1, n. 1, della proposta presentata dalla Commissione. Sulla base dei documenti prodotti dalla Commissione si può quindi concludere, contrariamente alle affermazioni del convenuto, non soltanto che il punto di vista della Commissione è rimasto immutato, ma anche che il Consiglio lo ha fatto proprio.
Ciò non è contraddetto dalla circostanza che la direttiva nella sua versione definitiva non è imperniata sull'origine dei programmi in questione, ma sullo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente. Come la Commissione ha argomentato in modo convincente senza essere contraddetta in proposito dal convenuto, la modifica in parola è il risultato degli sforzi diretti a risolvere un problema concreto. La questione era di evitare che la direttiva venisse applicata a determinate emittenti radiofoniche ( 33 ) delle Forze Alleate a Berlino, le quali certamente erano stabilite in Germania, ma non erano soggette alla giurisdizione di quest'ultimo Stato membro.
46.
L'argomento basato dalla Commissione sulla genesi della direttiva sembra a prima vista assai plausibile. Tuttavia sono del parere che non ne vada sopravvalutata l'efficacia persuasiva. Ai fini di tale valutazione, quel che per me conta al riguardo è la semplice considerazione che la formulazione utilizzata dalla Commissione nella sua proposta non è affatto univoca. Come ho già sottolineato, la nozione di Stato membro in cui hanno origine i programmi in questione è compatibile in pari tempo con la tesi sostenuta dalla Commissione e dal Regno Unito ( 34 ). Pertanto il fatto che la Commissione abbia interpretato in un determinato modo l'espressione in parola, nella motivazione della proposta da essa presentata, non può vincolare l'interpretazione della Corte.
Sorge in ogni caso, peraltro, la questione sul motivo per cui la Commissione ha impiegato l'equivoca nozione di Stato membro d'origine, invece di parlare semplicemente dello Stato in cui è stabilita l'emittente televisiva. Forse non si cade in errore nel presumere che la scelta di un termine più impreciso ed ambiguo è stata compiuta con l'intenzione di trovare una soluzione accettabile ad una questione politicamente controversa tra gli Stati membri. Ciò consente quindi di spiegare anche perché non figuri nella direttiva definizione alcuna della nozione di «giurisdizione». Se tale supposizione dovesse rivelarsi esatta, ciò dimostrerebbe la volontà della Commissione e del Consiglio di lasciare alla Corte di giustizia il compito di risolvere tale questione di fondamentale importanza nell'economia della direttiva.
47.
Pertanto anche la genesi della direttiva — almeno per quanto ho potuto constatare — non permette di concludere in modo certo che è fondata l'opinione difesa dalla Commissione secondo cui lo Stato membro ove è stabilita un'emittente televisiva ha «giurisdizione» su quest'ultima ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva.
Convenzione del Consiglio d'Europa
48.
Sia la Commissione sia il Regno Unito invocano, a sostegno dei rispettivi punti di vista sulla questione controversa, la già menzionata convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera.
49.
Il convenuto sottolinea il fatto che tale convenzione, di cui sono parti tutti gli Stati membri, è stata adottata solo pochi mesi prima della direttiva e che quest'ultima fa rinvio espressamente alla convenzione stessa. La Comunità non è di certo, in quanto tale, parte della convenzione in parola e, quindi, non è direttamente vincolata dalla medesima. A suo parere sarebbe tuttavia assurdo ammettere che la Comunità abbia voluto disciplinare tale settore in un modo che si discosti radicalmente dalla soluzione trovata dagli Stati membri nell'ambito della convenzione del Consiglio d'Europa. Altrimenti si costringerebbero gli Stati membri a contravvenire ai loro obblighi comunitari o a violare la convenzione.
Il Regno Unito si richiama anche alle conclusioni del Consiglio europeo di Rodi del 2 e 3 dicembre 1988, che così recitano:
«Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di accelerare i lavori sulla direttiva “televisione senza frontiere”, rilevando che la Commissione adeguerà la propria proposta sulla base della convenzione del Consiglio d'Europa» ( 35 ).
Poiché dalla direttiva non emerge che essa abbia voluto discostarsi nel settore considerato dalla convenzione, l'art. 2, n. 1 può e deve interpretarsi, secondo il Regno Unito, allo stesso modo della disposizione corrispondente della convenzione. Orbene, l'art. 5, n. 2, di quest'ultima si fonda in via principale sullo Stato da cui è diffusa l'emissione.
50.
Tali argomentazioni non mi convincono. Tendo a condividere il parere della Commissione secondo cui la normativa adottata con tale convenzione fornisce argomenti persuasivi a sostegno del punto di vista della Commissione quanto all'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva.
51.
Se si confronta la normativa di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva col contenuto dell'art. 5, n. 2, lett. b), della convenzione, si constatano considerevoli differenze. Mentre la direttiva, al primo trattino della disposizione in questione, si fonda principalmente sull'emittente televisiva, i punti i) e ii) della lett. b) [nonché della lett. a)] della disposizione controversa si riferiscono alle trasmissioni televisive. Solo il punto iii), che è chiaramente di natura subordinata, si riferisce all'emittente. È palese quindi che il criterio della sede dell'emittente televisiva corrisponde in larga misura al criterio dello stabilimento, che a parere della Commissione è già dettato dall'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva.
Come ho già ricordato, ai sensi del primo trattino della disposizione in questione della direttiva, viene dichiarato competente quello Stato membro alla cui giurisdizione soggiace l'emittente interessata. I criteri di utilizzazione di una frequenza, della capacità di un satellite oppure quelli relativi all'utilizzazione di un «satellite up-link» di uno Stato membro vengono dichiarati rilevanti al secondo trattino solo per il caso in cui l'emittente televisiva in questione non è soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro. Invece la convenzione, in caso di diffusione via satellite, si basa principalmente sui criteri in parola. Solo qualora siffatti criteri non consentano di stabilire la giurisdizione competente, l'art. 5, n. 2, lett. b), punto iii), ci si deve basare, in via subordinata, sulla sede dell'emittente televisiva.
52.
Queste fondamentali differenze persistono anche quando si ponga a confronto il secondo trattino della disposizione della direttiva con l'art. 5, n. 2, lett. b), della convenzione. Esaminando dappresso siffatte differenze, è dato constatare quanto segue: la direttiva enuncia in primo luogo la competenza dello Stato membro alla cui giurisdizione soggiace l'emittente televisiva. A titolo subordinato essa si fonda anche sullo Stato membro da cui sono diffuse le trasmissioni. La convenzione dichiara competente innanzi tutto lo Stato da cui sono diffuse le trasmissioni. In via subordinata si fonda sullo Stato ove si trova la sede dell'emittente televisiva.
Il criterio principale della convenzione corrisponde pertanto al criterio secondario della direttiva. Si è indotti quindi a presumere che il criterio secondario della convenzione corrisponde al criterio principale della direttiva. A favore di una tesi siffatta depone anche il fatto che accanto al criterio dello stabilimento o della sede non è dato rinvenire nessun altro criterio materiale a cui si possa ragionevolmente collegare la giurisdizione. Ne risulta che, laddove l'art. 2, n. 1, della direttiva menziona lo Stato membro alla cui giurisdizione soggiace un'emittente televisiva, deve intendersi in effetti lo Stato membro in cui è stabilita quest'ultima.
53.
Ciò è peraltro confermato a mio avviso anche dagli argomenti avanzati dallo stesso Regno Unito. Infatti il convenuto ha sostenuto nella sua controreplica di non vedere alcuna difficoltà che possa impedire di considerare il criterio della sede o dello stabilimento come un elemento assorbente idoneo a determinare, in conformità sia della convenzione, sia della direttiva, la giurisdizione di uno Stato. Il convenuto ammette quindi che siffatto criterio è pertinente anche nell'ambito della direttiva. Se si segue tale opinione, si deve però riconoscere che tale criterio non è mai espressamente menzionato nella direttiva, poiché si deve presumere che il criterio della «giurisdizione» enunciato all'art. 2, n. 1, primo trattino, abbia un'altra portata. Tuttavia il convenuto non era in grado di dare una risposta soddisfacente alla questione quale avrebbe potuto essere una diversa portata del criterio in parola. In effetti si ottiene un'interpretazione ragionevole solo ammettendo con la Commissione che lo Stato membro ove sia stabilita un'emittente televisiva è lo Stato competente nei confronti di quest'ultima.
54.
Come ha sottolineato lo stesso convenuto, la direttiva è stata adottata alcuni mesi appena dopo la convenzione del Consiglio d'Europa. È peraltro evidente che tale accordo è stato preso in considerazione dal legislatore comunitario, allorché questi ha adottato la direttiva ( 36 ). Come le parti al presente procedimento hanno osservato all'unisono, il progetto di direttiva non è stato modificato sul punto che interessa in questa sede, al fine di adattarlo alla normativa adottata con la convenzione ( 37 ). Pertanto l'unica conclusione che si può desumere dall'art. 2, n. 1, della direttiva può essere solo il fatto che il legislatore comunitario ha optato consapevolmente per una normativa divergente in modo significativo da quella contenuta nella convenzione del Consiglio d'Europa.
55.
Come ha giustamente sottolineato la Commissione, non può sorprendere il fatto di constatare differenze di contenuto tra la direttiva, da un lato, e la convenzione, dall'altro, dato che i due atti non perseguono i medesimi obiettivi. Mentre la direttiva persegue, nell'ambito della creazione del mercato comune, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi ( 38 ) e definisce quindi «il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico» ( 39 ), la convenzione del Consiglio d'Europa persegue l'obiettivo «di facilitare la trasmissione transfrontaliera e la ritrasmissione di programmi televisivi» ( 40 ). La Commissione ha sottolineato a giusto titolo che, ad esempio, una disposizione come l'art. 16 della convenzione («pubblicità che è specificamente diretta ad una sola Parte») non avrebbe trovato la sua giusta collocazione nell'ambito di una normativa destinata alla realizzazione del mercato comune.
56.
Le divergenze in parola tra la direttiva e la convenzione del Consiglio d'Europa non danno nemmeno luogo alle conseguenze negative fatte valere dal Regno Unito. Un conflitto tra i due atti è escluso già per il motivo che l'art. 27, n. 1, della convenzione permette espressamente agli Stati membri della Comunità di applicare nei loro reciproci rapporti disposizioni comunitarie come la direttiva e di applicare la convenzione solo «qualora non esista una disposizione comunitaria che disciplina la particolare materia in questione». Tuttavia, ai fini della questione di ripartizione della competenza che ci interessa nel caso di specie, l'art. 2, n. 2, della direttiva contiene una norma espressa.
Le considerazioni che il convenuto basa sulla convenzione patiscono tutte del fatto che mettono completamente in non cale l'art. 27, n. 1, della stessa oppure tentano — malgrado il tenore inequivocabile di quest'ultima — di interpretarlo restrittivamente, cercando di confinarne l'applicabilità ai casi ove una disposizione della direttiva deroghi chiaramente ad una norma stabilita dalla convenzione. Anche tale condizione sarebbe comunque soddisfatta — laddove dovesse rivelarsi pertinente — nel caso di specie.
57.
Ritengo quindi che l'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva vada interpretato nel senso che lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta un'emittente televisiva è quello Stato membro ove è stabilita quest'ultima.
Efficacia del criterio scelto
58.
Vanno infine esaminati una serie di argomenti che riguardano l'efficacia del criterio rispettivamente invocato da ciascuna parte. Sia la Commissione, sia il Regno Unito cercano infatti di fornire la prova che l'opinione sostenuta dalla parte avversa condurrebbe a risultati inappropriati ed incompatibili con la direttiva. A tal fine esse hanno prodotto tutta una serie di esempi ed hanno citato anche dei casi concreti.
In tale contesto, la Commissione fa valere in particolare che l'applicazione di due criteri tra loro contraddittori volti a determinare lo Stato competente è fonte di accavallamento e lacune. Secondo la Commissione, il criterio difeso dal Regno Unito creerebbe addirittura, qualora esso venisse applicato da tutti gli Stati membri, una situazione di incertezza del diritto.
59.
Come si è già ricordato, la direttiva poggia sull'idea che le trasmissioni televisive da essa disciplinate devono essere soggette in linea di principio soltanto al diritto di un unico Stato membro ( 41 ). Il criterio da applicare nell'ambito dell'art. 2, n. 1, della direttiva dev'essere quindi idoneo a consentire la determinazione univoca dello Stato membro competente. È del pari evidente che il criterio in parola dev'essere applicato in modo unitario da tutti gli Stati membri.
60.
Secondo il Regno Unito è a tal riguardo inappropriato fondarsi sullo «stabilimento» dell'emittente televisiva. Emerge infatti dalla giurisprudenza che un'impresa può essere stabilita in più di uno Stato membro. Un'emittente televisiva può quindi essere stabilita in uno Stato membro ed avere ancora succursali in altri Stati membri. Il criterio difeso dalla Commissione è pertanto indeterminato ed inidoneo a garantire la determinazione univoca dello Stato competente. Il convenuto è invece del parere che il criterio da esso fatto valere è facile da applicarsi, poiché esso si basa soltanto su elementi tecnici. Tale criterio è pertanto conforme all'obiettivo soggiacente alla direttiva nonché all'art. 59 del Trattato.
61.
Bisogna pur riconoscere che l'interpretazione sostenuta dalla Commissione può condurre a difficoltà. La Commissione l'ha peraltro ammesso apertamente all'udienza. Un esempio sarà sufficiente per dimostrarlo. La Zweite Deutsche Fernsehen (in prosieguo: la «ZDF»), per esempio, ha la sua sede in Germania. Essa mantiene però uffici anche all'estero, così ad esempio — se non mi sbaglio — a Parigi. È difficile dubitare del fatto che tali uffici sono succursali ai sensi dell'art. 52 del Trattato CE. Saranno tuttavia rari coloro ai quali verrà in mente di affermare che la ZDF è conseguentemente soggetta, in forza dell'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva alla giurisdizione della Francia. È pertanto del tutto palese che ai fini della direttiva non può essere sufficiente fondarsi semplicemente sull'esistenza di una sede. Sussisterebbe altrimenti il pericolo che, contrariamente alla concezione alla base della direttiva, numerosi Stati membri potrebbero essere competenti per la stessa emittente televisiva.
62.
La Commissione ha tentato, nel corso del procedimento, di ovviare a tali difficoltà precisando ed affinando il criterio da esso difeso. Tra l'altro essa ha sostenuto che ci si potrebbe basare sul luogo dove è situato il centro amministrativo dell'emittente televisiva interessata. Essa ha sostenuto nella replica che ciò che conta è se l'emittente televisiva interessata sia effettivamente stabilita in quanto tale in uno Stato membro. A suo parere gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nello stabilire la rispettiva giurisdizione sulle emittenti televisive. I concetti o criteri da essi utilizzati devono comunque essere in sintonia, in linea di principio e sostanzialmente, con la nozione di stabilimento.
Quanto al problema delle imprese tra loro collegate, secondo la Commissione la questione rilevante è se le stesse siano o meno emittenti televisive manifestamente diverse («recognizably different»). Essa ha cercato di illustrare tale punto di vista riferendosi al gruppo Canal Plus. La società madre Canal Plus, che è stabilita in Francia e vi opera come emittente televisiva, è soggetta alla giurisdizione di tale Stato. Le imprese collegate con tale società, le quali sono stabilite in altri Stati membri come Canal Plus TVCF (Belgio), Canal Plus España (Spagna) e Premiere (Germania) sono a suo parere emittenti televisive chiaramente distinte dalla società madre e soggiacciono quindi al diritto del rispettivo Stato membro ove sono stabilite.
63.
Va concesso al convenuto che tali argomenti sono svolti in modo alquanto indeterminato e non trovano alcun appoggio espresso nella direttiva. A me pare tuttavia che siffatte difficoltà attengano alla natura stessa della questione. Se si prendono le mosse dal criterio dello «stabilimento», si rivela necessario prepararsi a risolvere la questione come vada determinato lo Stato competente nell'ipotesi di più sedi. Come la questione debba essere risolta secondo la Commissione, emerge a mio parere con sufficiente chiarezza dagli argomenti da essa svolti. Secondo essa, in caso di più sedi, competente dev'essere quello Stato membro ove l'emittente televisiva sia stabilita in quanto tale, quindi là ove essa esercita le attività essenziali ad un'impresa siffatta.
Personalmente non nutro alcun dubbio che su tale base si possa addivenire a risultati sensati ed appropriati. Sembra in effetti appropriato dichiarare competente, riguardo ad un'emittente televisiva, quello Stato membro sul cui territorio la stessa svolge il nucleo centrale della sua attività, il che include — come viene formulato nella già citata proposta di direttiva della Commissione ( 42 ) — in particolare la decisione sulla politica di programmazione e sulla composizione definitiva del palinsesto dei programmi da mettere in onda. Anche laddove un'emittente televisiva mantenga sedi in più di uno Stato membro, si potrà pur sempre determinare uno Stato membro cui compete, sulla base di tali considerazioni, la responsabilità per la detta emittente televisiva.
Come la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dal convenuto, ad eccezione del Regno Unito quasi tutti gli Stati membri condividono l'opinione da essa difesa ( 43 ). Nella pratica non sembra tuttavia che la soluzione proposta abbia cagionato sinora difficoltà al riguardo. Anche tale constatazione consente di presumere che il criterio basato sullo stabilimento dell'emittente televisiva costituisce, a prescindere dalle accennate difficoltà, un criterio appropriato ai fini della determinazione dello Stato membro competente.
64.
Invece il criterio propugnato dal Regno Unito, secondo cui ci si deve basare sullo Stato membro ove ha luogo la diffusione effettiva di un'emissione, ha in ogni caso, a prima vista, certamente il vantaggio di essere più facile da applicare. Non necessita affatto una valutazione giuridica, o addirittura un esame comparativo, per accertare se un'emittente televisiva abbia utilizzato la frequenza, la capacità di un satellite o un «satellite up-link» di uno Stato membro o di un altro. Tale considerazione costituisce senz'altro un argomento a favore della preferenza per il criterio invocato dal convenuto.
65.
Occorre tuttavia prendere in considerazione il fatto che tale criterio porta al tempo stesso seri inconvenienti. I concreti esempi menzionati dalla Commissione lo dimostrano con forza.
66.
La Commissione ha segnalato innanzi tutto la possibilità che un'emittente televisiva diffonda un solo e medesimo programma a date diverse tramite «satelliti up-link» situati in Stati membri differenti ( 44 ). Essa ha citato inoltre il caso di un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro A, la quale utilizza per parti diverse del suo programma «satelliti up-link» rispettivamente negli Stati membri B, C e D. In entrambi i casi, la tesi sostenuta dal Regno Unito implicherebbe che più Stati membri sarebbero competenti per un'emittente televisiva.
Il Regno Unito non contesta tale conclusione, è tuttavia del parere che ciò è compatibile con la direttiva. Quanto al primo caso, occorre ricordare a suo avviso che una determinata trasmissione è soggetta di volta in volta solo al controllo di un unico Stato membro. Con riguardo al secondo caso, il convenuto fa valere che, fondandosi sull'opinione sostenuta dalla Commissione, sarebbe difficile individuare lo Stato membro che sia il solo competente. Il criterio da esso avanzato costituisce invece a suo avviso una base chiara di suddivisione della competenza.
67.
Le precedenti considerazioni del Regno Unito non mi paiono convincenti. Il convenuto ha tuttavia ragione di sottolineare che la Commissione non ha dimostrato che gli esempi da essa immaginati possono verificarsi effettivamente nella pratica. A mio avviso non occorre, in presenza dei casi concreti da esaminare in prosieguo, svolgere ulteriori considerazioni — almeno allo stadio attuale — su casi probabilmente ancora teorici.
68.
Secondo le indicazioni della Commissione non contestate dal convenuto, l'emittente televisiva FilmNet trasmette il suo programma, sia attraverso un «satellite up-link» nel Regno Unito, sia attraverso un collegamento siffatto a Lussemburgo. Secondo le medesime indicazioni la ZDF si serve per il suo programma di una trasmissione terrestre in Germania ed al tempo stesso di un «satellite up-link» a Lussemburgo. In entrambi i casi, pertanto, l'opinione del Regno Unito condurrebbe al risultato che due Stati membri sono competenti per una sola e medesima emittente nonché per le medesime trasmissioni.
69.
Il convenuto ammette che, per evitare un doppio controllo, la tesi da esso propugnata dovrebbe prendere le mosse da un «concetto implicito di un “luogo iniziale di trasmissione”» («implied concept of “primary point of transmission”»). A suo parere non si tratta affatto al riguardo di un nuovo concetto. Secondo quest'ultimo la priorità è pur sempre data al luogo da cui si effettua la trasmissione terrestre. In mancanza di una trasmissione siffatta, una soluzione va trovata sulla base di accordi internazionali.
70.
Tale ammissione prova a mio avviso che l'affermazione del convenuto secondo cui il criterio da esso difeso permette di determinare in modo semplice e chiaro lo Stato membro competente, è priva di fondatezza. Anche l'applicazione del criterio preconizzato dal Regno Unito può condurre, al contrario, a gravi problemi di delimitazione. Come riconosce lo stesso Regno Unito, per risolvere tali questioni si renderebbero necessari accordi internazionali. Ad esempio, se un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro A diffonde il suo programma tramite «satelliti up-link» negli Stati membri Β e C, la tesi sostenuta dal convenuto non consente di chiarire se lo Stato membro Β o lo Stato membro C debba essere quello competente. Ciò costituisce secondo me la lacuna decisiva di tale concezione.
Come ho già indicato, anche il criterio prospettato dalla Commissione solleva problemi di applicazione. Tuttavia tali difficoltà possono essere risolte senza necessità di atti normativi supplementari. Da ciò deriva che il criterio in parola è superiore, anche sotto il profilo dell'applicazione pratica, a quello sostenuto dal convenuto.
71.
Va ancora esaminata, infine, l'obiezione del convenuto secondo cui il criterio difeso dalla Commissione comporta il pericolo di abusi. Secondo il Regno Unito, se ci si basasse effettivamente sul luogo di stabilimento, un'emittente televisiva potrebbe limitarsi a trasferire la sua sede in un altro Stato membro, al fine di non incorrere nell'applicazione delle disposizioni di un determinato Stato membro.
72.
Tale obiezione è infondata. Va ricordato in primo luogo che, anche secondo la concezione avanzata dalla Commissione, per stabilire la giurisdizione di uno Stato membro, non è sufficiente che un'emittente televisiva apra una qualsiasi sede — per esempio un semplice ufficio — in tale Stato membro. Va piuttosto preso in considerazione lo Stato membro ove l'impresa interessata sia effettivamente stabilita come emittente televisiva ( 45 ). Orbene, non è affatto così semplice, come sembra credere il convenuto, spostare una sede così intesa.
Va poi segnalato che la Corte di giustizia non impedisce agli Stati membri di opporsi, a determinate condizioni, a che un'emittente televisiva eluda le loro norme. Mi limito a ricordare qui la sentenza 5 ottobre 1994, causa TV10 ( 46 ). In proposito mi permetto di rinviare alle mie conclusioni in tale causa ( 47 ), nonché alle mie conclusioni odierne nella causa C-11/95 ( 48 ).
Infine e soprattutto, è d'uopo constatare che il pericolo di abusi è incomparabilmente maggiore seguendo la tesi del Regno Unito. Un'emittente televisiva, la quale trasmette via un «satellite up-link» nello Stato membro A, potrebbe in effetti sottrarsi molto facilmente alla normativa di tale Stato trasferendosi sul «satellite up-link» nello Stato membro B.
73.
Discende da quanto detto che anche a tale proposito il criterio sostenuto dalla Commissione per la determinazione dello Stato membro competente è molto più appropriato di quello propugnato dal Regno Unito, in quanto si fonda su un elemento di fatto che non si modifica facilmente. Spostare la sede nel senso sopraddetto richiede determinate condizioni; cambiare lo Stato membro da cui si mette in onda, è invece possibile, data l'odierna tecnologia, senza grossi mezzi in breve tempo.
74.
In tale contesto sia la Commissione, sia il Regno Unito si sono richiamati anche ai fatti che hanno dato origine alla causa C-327/93. Trattavasi in tal caso di un ente che diffondeva il suo programma a partire dai Paesi Bassi ed in un secondo tempo dalla Danimarca, ma che ad avviso della Commissione era stabilito nel Regno Unito. Nella misura in cui l'opinione della Commissione più sopra esposta dovesse risultare pertinente (e molti elementi convergono verso tale risultato), tale caso si tradurrebbe effettivamente in un buon esempio per le difficoltà che possono derivare dall'opinione del Regno Unito. Tuttavia non mi pare opportuno esaminare tale caso nei dettagli in questa sede ( 49 ).
75.
La conclusione a cui pervengo per il momento è che la tesi sostenuta dalla Commissione circa l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva è corretta. Lo Stato membro, alla cui giurisdizione è soggetta un'emittente televisiva, è quello Stato membro ove quest'ultima è stabilita. I criteri di collegamento di cui al secondo trattino della disposizione in parola (Stato membro, di cui si utilizza la frequenza, la capacità di un satellite o un «satellite up-link») sono rilevanti soltanto per le emittenti televisive che non siano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. L'art. 43 del Broadcasting Act 1990, che non si impernia sul luogo ove è stabilita l'emittente televisiva, ma esclusivamente sul luogo da cui viene diffusa l'emissione, nonché sulla frequenza utilizzata e su altri criteri ( 50 ), contravviene pertanto all'art. 2, n. 1 (ed all'art. 3, n. 2) della direttiva.
Altre violazioni dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 3, n. 2, della direttiva
76.
La Commissione addebita al Regno Unito di avere ugualmente violato agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva ( 51 ) in rapporto ad altri tre punti.
77.
La Commissione fa valere innanzi tutto che l'art. 43 del Broadcasting Act 1990 prende in considerazione anche la ricezione nel Regno Unito, oppure nel Regno Unito o in un altro Stato membro, laddove l'art. 2, n. 1, della direttiva non considera tale aspetto come un criterio per determinare lo Stato competente.
78.
Nella misura in cui le corrispondenti indicazioni contenute nell'art. 43 dovrebbero — come sostiene il convenuto — essere dirette soltanto ad escluderne l'applicabilità alle trasmissioni televisive unicamente destinate alla ricezione in paesi terzi, ciò sarebbe conforme all'art. 2, n. 3, della direttiva e pertanto non sarebbe criticabile. Emerge tuttavia dalle affermazioni della Commissione nella replica che la stessa prende posizione contro il controverso criterio della ricezione nel Regno Unito, in quanto tale paese è responsabile per tutte le emittenti televisive soggette alla sua sovranità e non soltanto per quelle le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute dal pubblico nel Regno Unito. Siffatta censura è quindi assimilabile sia a quella già esaminata (e dichiarata fondata) secondo cui il Regno Unito ha posto in non cale i criteri rilevanti, ai fini della determinazione della competenza, indicati all'art. 2, n. 1, della direttiva, sia alla censura ancora da esaminare, secondo cui il convenuto distingue a torto tra i DSS e i NDSS.
Ritengo quindi che non occorre esaminare ulteriormente l'addebito in parola.
79.
In secondo luogo, la Commissione addebita al convenuto di non aver provveduto perché le trasmissioni a partire da paesi terzi che sono destinate ad essere ricevute dal pubblico in un altro Stato membro ed utilizzano una frequenza assegnata al Regno Unito, siano conformi al diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico nel Regno Unito.
Il convenuto oppone certo a tale addebito che trattasi di un caso ipotetico. Non si può ammettere a suo avviso che il Regno Unito possa consentire ad un paese terzo di utilizzare una frequenza siffatta senza effettuare alcun controllo. Tale argomento non perviene tuttavia a confutare l'addebito sollevato dalla Commissione. Anzi per tale via il convenuto finisce con l'ammettere indirettamente l'eventualità di un simile caso. Pur trattandosi al riguardo di un caso ipotetico, la censura della Commissione mi pare quindi fondata.
80.
Tra gli addebiti mossi in tale ambito dalla Commissione, il più rilevante mi sembra essere il terzo ed ultimo, secondo cui la distinzione tra i DSS e i NDSS costituisce un'ulteriore violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva, che è a sua volta la diretta conseguenza della distinzione tra i criteri tecnici cui si riferisce l'art. 43. Infatti gli Stati membri sono tenuti, secondo la Commissione, a provvedere affinché tutte le trasmissioni televisive diffuse da emittenti soggette alla loro giurisdizione, siano conformi al diritto applicabile a trasmissioni destinate al pubblico.
81.
In ogni caso nemmeno a tale riguardo la portata della censura è del tutto chiara. La Commissione fa valere in particolare che l'art. 44, n. 3, del Broadcasting Act 1990, applicabile ai DSS, dichiara applicabili per analogia le disposizioni dell'art. 16, n. 2, lett. g) e h), mentre questo non accade per l'art. 45 applicabile ai NDSS. Poiché le disposizioni di cui all'art. 16, n. 2, lett. g) e h), della legge sono volte ad attuare gli artt. 4 e 5 della direttiva, la censura sollevata dalla Commissione potrebbe comprendersi nel senso che la stessa addebita al convenuto di non aver provveduto perché i NDSS rispettino le norme dettate agli artt. 4 e 5 della direttiva. Peraltro è questo l'argomento centrale delle osservazioni della Repubblica francese.
82.
Sia la Commissione, sia il Regno Unito hanno dichiarato unanimemente che la questione se il Regno Unito abbia soddisfatto gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 della direttiva con riguardo ai NDSS, costituisce l'oggetto di un altro procedimento.
83.
L'addebito mosso dalla Commissione nel presente procedimento sembra quindi essere di natura ampiamente formale. Si può pertanto formularlo nella maniera seguente: mentre i DSS già in forza della legge — sotto forma dell'art. 44, n. 3, del Broadcasting Act 1990 — sono soggetti ai requisiti posti dall'art. 16, n. 2, lett. g) e h), della legge, ciò non vale per i NDSS.
84.
A mio parere non può esserci alcun dubbio sul punto che tale addebito è fondato. Il Regno Unito non nega che gli NDSS sono soggetti ad un regime meno severo rispetto ai DSS. Esso si richiama tuttavia, allo scopo di giustificarlo, all'art. 3, n. 1, della direttiva, secondo cui, per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà «di prevedere disposizioni più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva». Queste disposizioni più rigorose non vanno applicate a tutte le trasmissioni.
Tale opinione può essere messa in dubbio già per il motivo che l'art. 2, n. 1, della direttiva obbliga gli Stati membri a vigilare che tutte le trasmissioni diffuse da emittenti televisive, le quali sono soggette alla loro giurisdizione, siano conformi al diritto applicabile alle trasmissioni dirette al pubblico. Va sottolineato comunque che gli Stati membri sono tenuti a vigilare, ex art. 3, n. 2, della direttiva, almeno che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva. Tali disposizioni comprendono anche gli artt. 4 e 5, alla cui attuazione è diretta la normativa prevista all'art. 16, n. 2, lett. g) e h), della legge. Però la normativa di cui all'art. 45 della legge non prevede affatto che tali disposizioni debbano applicarsi ai NDSS.
85.
Il Regno Unito fa valere tuttavia di aver adempiuto a tale obbligo dato che l'art. 188 del Broadcasting Act 1990 permette di imporre ai NDSS il rispetto degli artt. 4 e 5 della direttiva. Ciò non fa venir meno la circostanza che la normativa nazionale distingue tra emittenti televisive che sono soggette alle citate disposizioni della direttiva e quelle che possono esservi soggette. Già una siffatta disparità di trattamento sotto il profilo formale contravviene a mio parere agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva, cosicché l'addebito della Commissione è fondato.
Va ancora sottolineato che la questione se il Regno Unito vigili effettivamente che gli NDSS siano conformi alle disposizioni degli artt. 4 e 5 della direttiva, non rientra nel presente procedimento.
Violazione dell'art. 2, n. 2, de IL direttiva
86.
La Commissione addebita inoltre al Regno Unito di violare l'art. 2, n. 2, della direttiva nella misura in cui la definizione contenuta nell'art. 43 del Broadcasting Act 1990 include anche le emittenti televisive che sono soggette alla giurisdizione di altri Stati membri.
87.
La fondatezza di tale addebito consegue necessariamente dalle constatazioni cui si è pervenuti a proposito dell'art. 2, n. 1. In forza dell'art. 43 della legge nazionale, il Regno Unito rivendica la sua competenza rispetto a tutte le emittenti televisive che diffondono le loro trasmissioni a partire dal Regno Unito. Sono incluse tra queste anche le stazioni che sono stabilite in un altro Stato membro e che sono soggette alla competenza di tale Stato membro ( 52 ). Il Regno Unito esercita pertanto un doppio controllo in violazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva.
88.
Va ricordato ancora una volta che il tenore della disposizione in parola non osta all'interpretazione che si è qui difesa ( 53 ). Il Regno Unito sostiene quindi a torto che le trasmissioni di emittenti televisive le quali sono stabilite in altri Stati membri, ma diffondono i loro programmi a partire dal Regno Unito non costituiscono «trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri».
89.
Da ultimo la Commissione addebita al Regno Unito un'ulteriore violazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva con riferimento ai servizi di programma soggetti ad autorizzazione, poiché questi ultimi potrebbero contenere trasmissioni originariamente diffuse da emittenti televisive soggette alla giurisdizione di altri Stati membri.
Il convenuto ha ammesso che le disposizioni controverse (artt. 46 e 47) del Broadcasting Act 1990 potrebbero essere utilizzate in teoria per sottoporre ad autorizzazione la ritrasmissione di servizi televisivi integrali via cavo provenienti da altri Stati membri. Tuttavia in pratica l'ITC non si avvale affatto di tale possibilità, memore degli obblighi incombenti al Regno Unito in forza della direttiva. Peraltro l'art. 188 della legge permette a suo avviso di costringere l'ITC, ove occorra, ad osservare un compQrtamento conforme alla direttiva.
90.
Anche a tale riguardo va quindi dichiarato che il tenore della legge nazionale rende possibile una violazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva e che occorrono particolari misure dell'amministrazione per impedire tale possibilità. Anche sotto questo profilo l'addebito della Commissione mi pare quindi fondato.
91.
Pertanto il ricorso della Commissione — fatta salva la limitazione apportata nel corso del procedimento circa i servizi di diffusione locali ( 54 ) — è totalmente fondato.
92.
La decisione sulle spese risulta dall'art. 69, nn. 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte.
C — Conclusione
93.
Propongo quindi alla Corte di dichiarare che:
«a)
adottando riguardo alle trasmissioni televisive via satellite i criteri enunciati all'art. 43 del Broadcasting Act 1990 al fine di determinare quali emittenti televisive via satellite siano soggette alla giurisdizione del Regno Unito ed applicando, nell'ambito di tale giurisdizione, ai servizi via satellite non nazionali un diverso regime rispetto ai servizi via satellite nazionali,
e
b)
esercitando il controllo sulle trasmissioni diffuse da un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, laddove le stesse siano trasmesse da un'emittente via satellite non nazionale o rese accessibili al pubblico quale servizio programma soggetto ad autorizzazione,
il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Propongo inoltre di condannare il Regno Unito alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Repubblica francese, che restano a carico di quest'ultima».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GUL 298, pag. 23.
( 2 ) Così già la sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi (Racc. pag. 409, punto 6).
( 3 ) Sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a. (Racc. pag. 2085, punti 14-17).
( 4 ) Sentenza 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc Siplec (Racc. pag. I-179, punto 28). V., inoltre, sentenze della Corte AELS 16 giugno 1995, cause riunite E-8/94 e E-9/94, Forbrukerombudet/Mattcl Scandinavia A/S e Lego Norge A/S (punto 22).
( 5 ) Nono-dodicesimo ‘considerando’ della direttiva sulla televisione.
( 6 ) Tredicesimo ‘considerando’ della direttiva sulla televisione.
( 7 ) Quattordicesimo c quindicesimo ‘considerando’ della diret-tiva sulla televisione.
( 8 ) Come l'avvocato generale Jacobs ha già constatato nelle sue conclusioni 24 novembre 1994, in occasione della causa C-412/93, Leclcrc-Siplcc (Racc. 1995, pag. I-182, nota 49), la versione inglese dell'art. 3, n. 1, contiene un errore di traduzione (secondo tale versione, gli Stati membri avrebbero in effetti la possibilità di ordinare alle emittenti televisive sottostanti alla loro giurisdizione di adottare norme più severe o più dettagliate, mentre le rimanenti versioni linguistiche dimostrano che gli Stati membri in quanto tali hanno la possibilità di emanare tali disposizioni).
( 9 ) Ventesimo ‘considerando’ della direttiva sulla televisione.
( 10 ) Ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva sulla televisione.
( 11 ) Tale nozione è definita nell'art. 6 della direttiva.
( 12 ) Le versioni francese ed inglese della convenzione in parola nonché una traduzione tedesca sono pubblicate nel BGBl. II 1994, pag. 639.
( 13 ) Esso recita: «(...) il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera».
( 14 ) Broadcasting Act 1990 del 1° novembre 1990. Come risulta dall'art. 2, n. 1, lett. a), del Broadcasting Act 1990, trattasi in proposito di tutte le emittenti ad eccezione della BBC e della Welsh Authority (competente per il Galles; con riguardo a quest'ultima, v. artt. 56 e seguenti della legge).
( 15 ) Broadcasting (Foreign Satellite Programmes) (Specified Countries) Order 1991 (SI 1991, n. 2124).
( 16 ) V. il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva sulla televi-sione.
( 17 ) In proposito mi baso sulla terminologia della direttiva sulla televisione (v. dodicesimo e quattordicesimo ‘considerando’). È singolare che la versione tedesca del quindicesimo ‘considerando’ utilizzi la nozione «Stato di trasmissione», mentre le altre versioni linguistiche parlano anche al riguardo di «Stato membro d'origine» (v., ad esempio, le versioni francese ed inglese).
( 18 ) Tale questione sta al centro della controversia nella già men-zionata causa C-11/95.
( 19 ) V. il dodicesimo ‘considerando’: «Ursprung» (origine) (ver-sione tedesca). V. anche il quattordicesimo ‘considerando’«Ursprungsmitglicdstaat» (versione tedesca), «originating Member State» (versione inglese), «État membre d'origine» (versione francese), «Estado miembro de origen» (versione spagnola), «Estado-mcmbro de origem» (versione portoghese), e «Stato membro d'origine» (versione italiana). Ad eccezione della versione tedesca, tali espressioni sono ugualmente utilizzate nel quindicesimo ‘considerando’.
( 20 ) V. il dodicesimo ‘considerando’: «Member State from which they emanate» (versione inglese), «État membre dont elles émanent» (versione francese), «Estado membro de onde provem» (versione portoghese) c «Estado miembro de que emanen» (versione spagnola).
( 21 ) V. la nozione di «Sendestaat» nella versione tedesca del quindicesimo ‘considerando’, nella versione olandese del dodicesimo («Lid-Staat van waaruit zij worden uitgezonden»), quattordicesimo e quindicesimo ‘considerando’ («Lid-Staat van uitzending») e la locuzione «dello Stato membro da cui sono emesse» nella versione italiana del dodicesimo ‘considerando’.
( 22 ) Sorprende, ad esempio, che la versione tedesca impieghi nel quattordicesimo ‘considerando’ la nozione — a mio avviso esatta — di «Stato membro di origine», ma parli nel quindicesimo di «Stato di emissione», benché tutte le restanti versioni linguistiche da me consultate dimostrino che si tratta di uno Stato membro (di origine).
( 23 ) GU 1995, C 185, pag. 4.
( 24 ) La nuova versione proposta coì recita: «Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro le emittenti televisive stabilite sul suo territorio a condizione che vi siano insediate in pianta stabile e vi esercitino un'attività economica effettiva» (art. 2, n. 2, secondo la nuova numerazione). Il settimo ed il nono ‘considerando’ della direttiva proposta vanno letti in tale contesto normativo. Secondo questi ultimi il criterio dello «stabilimento» di un'emittente dev'essere «il criterio principale per determinare la competenza», mentre lo stesso può essere detcrminato «alla luce di diversi criteri materiali: il luogo in cui si trova la sede sociale del prestatore dei servizi, il luogo in cui vengono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione ed il luogo della regia definitiva (ossia il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio definitivo), sempre che un'aliquota notevole degli effettivi necessari per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione si trovi nello stesso Stato membro».
( 25 ) V. il settimo ‘considerando’ della direttiva proposta.
( 26 ) V., al riguardo, paragrafi 2 c 3 più sopra.
( 27 ) Sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/ Germania (Racc. 1986, pag. 3755, punto 23).
( 28 ) V. più avanti, paragrafi 58 e seguenti.
( 29 ) GU 1986, C 179, pag. 4.
( 30 ) Bollettino CE, supplemento 5/86, pagg. 5 e seguenti.
( 31 ) Loc. cit. alla nota 30, pagg. 13 e seguenti.
( 32 ) V. più sopra, paragrafo 32.
( 33 ) Va ricordato in proposito che la proposta presentata originariamente dalla Commissione non riguardava soltanto la televisione, ma copriva anche il settore radiofonico.
( 34 ) V. più sopra, paragrafo 33.
( 35 ) Bollettino CE, n. 12/1988, pagg. 8 c seguenti (10).
( 36 ) V. più sopra, paragrafo 49.
( 37 ) Come si è già visto, la modifica, già esaminata, del tenore della disposizione interpretata non ha nulla a che fare con la convenzione (v. più sopra, paragrafo 45).
( 38 ) V. il secondo ‘considerando’ della direttiva sulla televisione.
( 39 ) V. il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).
( 40 ) Art. 1 della convenzione.
( 41 ) V. più sopra, paragrafo 26.
( 42 ) V. note 23 e 24.
( 43 ) Secondo le indicazioni della Commissione all'udienza, que-sto non si verifica solo per la Finlandia.
( 44 ) Un'emittente televisiva potrebbe ad esempio diffondere le emissioni mattutine a partire da uno Stato membro ed un'altra parte (per esempio, le emissioni serali) a partire da un altro Stato membro.
( 45 ) V. sopra, paragrafo 62.
( 46 ) Causa C-23/93 (Racc. 1994, pag. I-4795).
( 47 ) Conclusioni 16 giugno 1994 (Racc. 1994, pag. I-4797).
( 48 ) Paragrafi 72 e seguenti.
( 49 ) Peraltro la causa C-327/93 è stata cancellata dal ruolo con decisione del presidente della Corte di giustizia 29 marzo 1996, dopo che il giudice nazionale aveva ritirato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 50 ) V. più sopra, paragrafo 15.
( 51 ) V. più sopra, paragrafi 28 e seguenti.
( 52 ) La Commissione ha fornito all'udienza l'esempio di un'emittente televisiva stabilita in Austria a cui il Regno Unito ha accordato di recente una licenza NDSS.
( 53 ) V. più sopra, paragrafo 33.
( 54 ) V. paragrafi 24 e seguenti.
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