Conclusioni dell avvocato generale
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1 Il Tribunal de Commerce di Albi, (Francia) ha sollevato la questione pregiudiziale odierna nell'ambito di un procedimento civile promosso da vari concessionari di autoveicoli del Tarn (le società Grand Garage Albigeois, Ets Marlaud, Rossi Automobiles, Albi Automobiles, Garage Maurel e Fils, Sud Auto Grands Garage de la Gare, Mazametaine Automobil, Ets Capmartin, Grahulhet Automobiles-contro la Sárl Garage Massol (in prosieguo: «Massol»), accusandola di concorrenza sleale.
2 In sostanza, gli attori si dolgono che la convenuta pratichi la vendita di autoveicoli nuovi senza far parte della rete di venditori «ufficiali» e non si attenga alle norme comunitarie che, a loro avviso, disciplinano il settore, nonché faccia pubblicità illegittima e menzognera, forme quindi di concorrenza sleale che hanno leso gli interessi dei concessionari esclusivi di marche come Peugeot, Citroen, Ford, Honda e Renault.
3 Le norme comunitarie che entrano in linea di conto sono il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85 relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (1) (in prosieguo: il «Regolamento») e la Comunicazione della Commissione 4 dicembre 1991, n. 91/C 329/06. (2)
4 L'azione promossa dinanzi al giudice francese mira a far vietare alla Massol di proseguire l'attività di vendita di veicoli nuovi come attualmente praticata- proponendo come nuovi autoveicoli immatricolati da meno di tre mesi o che abbiano percorso meno di 3 000 Km. - nonché ad impedirle di reclamizzare tali vendite. Si chiede inoltre il risarcimento del danno assertivamente arrecato nell'esercizio di tale attività da parte della Massol.
5 Per il Tribunal de Commerce di Albi è necessario, prima di esaminare nel merito l'azione dinanzi ad esso promossa, stabilire se la domanda non implichi una pronuncia pregiudiziale «sulla legittimità dell'attività dei negozianti di veicoli nuovi al di fuori delle reti di distribuzione costituite in Francia dai fabbricanti, e ciò alla luce della normativa comunitaria ed in particolare del regolamento (CEE) n. 123/85».
6 Di conseguenza, ha formulato la seguente questione pregiudiziale:
«Se i contratti dei concessionari francesi (Peugeot, Renault, Citroen, Ford, Honda) possano essere opposti a terzi commercianti nel contesto giuridico generale del diritto comunitario che è quello della libertà, ed in particolare se, qualora un rivenditore indipendente giunga a procurarsi in maniera lecita autoveicoli nuovi in seno alla rete, il regolamento n. 12/85 o la giurisprudenza della Corte di giustizia giustifichi il fatto che il costruttore, o il suo importatore, o un membro della rete di uno Stato membro si opponga a che il detto rivenditore importi e rivenda tali autoveicoli in uno Stato membro per il solo fatto che non si tratta di un distributore autorizzato o di un mandatario».
I fatti della causa principale
7 Pur se non sono stati segnalati tutti gli antecedenti di fatto che potrebbero aver rilevanza per risolvere la questione pregiudiziale, è comunque possibile ritenere alcuni punti emergenti dalle osservazioni di parte e dal provvedimento di rinvio.
a) la società Massol - a quanto risulta dalla sua iscrizione nel registro di commercio - si occupa della manutenzione, della riparazione e della locazione di autoveicoli d'ogni genere, della loro importazione e della loro esportazione.
b) detta società non è concessionaria di alcuna marca specifica di autoveicoli, né appartiene ad alcuna delle reti «ufficiali» di distribuzione costituite dai produttori sotto l'egida del regolamento.
c) ciononostante, la Massol opera come agente indipendente per la vendita di autoveicoli nuovi, talvolta in veste di «intermediario munito di mandato» dall'acquirente finale.
Osservazioni delle parti
8 Gli attori nella causa principale si appellano ai rispettivi contratti di concessione, che sostengono conferiscano loro un diritto d'esclusiva per le operazioni commerciali e la vendita dei veicoli nuovi, direttamente o tramite i loro agenti, nel settore della distribuzione degli autoveicoli. Essi ritengono che la Massol, operando come «negoziante» di autoveicoli senza far parte della rete di distribuzione «ufficiale» contravviene ai contratti di distribuzione esclusiva dei concessionari e alla stessa normativa comunitaria, giacché né funge da mandataria né osserva le norme precise e cogenti che detta normativa prescrive ai mandatari.
9 Gli attori hanno prodotto gli annunci pubblicitari pubblicati dalla Massol nella stampa locale nel 1993 e nel 1994, dai quali emerge che detta società si presenta come negoziante o rivenditore che dispone di ingenti quantitativi di autoveicoli nuovi per pronta consegna e rende nota l'imminenza di nuove forniture. Si citano pure dichiarazioni di ufficiali giudiziari (3)che confermano l'entità del giro d'affari di detta società.
10 I concessionari corroborano la loro domanda ricordando che il regolamento stabilisce, nell'interesse del consumatore e per ragioni di sicurezza del traffico, che la vendita di veicoli nuovi e il servizio post vendita devono essere garantiti da una rete di distribuzione selezionata dal produttore e con esso cooperante, conferendo ai centri di vendita come contropartita il diritto di esclusiva territoriale e di attività commerciale per la vendita dei veicoli nuovi e di assistenza post vendita.
11 Riconoscono tuttavia che il regolamento consente all'acquirente finale l'acquisto di un autoveicolo nuovo al di fuori della rete ufficiale di distribuzione, conferendo mandato scritto ad un intermediario. In base alla comunicazione della Commissione del 4 dicembre 1991, già ricordata, detto intermediario non è altro che un prestatore di servizi, che agisce per conto dell'acquirente, consumatore finale, ma non può costituire depositi né ingenerare confusione nel pubblico come avviene nella fattispecie, né trasformarsi in venditore autonomo o indipendente in parallelo con la rete di distribuzione.
12 A loro giudizio, un rivenditore indipendente di autoveicoli non può far concorrenza ai concessionari, in un sistema di distribuzione esclusivo, indipendentemente dalla sua fonte di approvvigionamento. Nella fattispecie, per giunta, l'approvvigionamento sarebbe inevitabilmente illecito, in quanto gli autoveicoli acquistati dalla Massol non possono provenire altro che da concessionari «ufficiali», che agiscono di conserva con detta società ponendo in non cale le regole di correttezza oppure da società che si autodefiniscono «di noleggio», ma acquistano veicoli per cederli seminuovi ad altre imprese.
13 La Massol non ha presentato osservazioni dinanzi alla Corte entro i termini prescritti. Nelle memorie di difesa dinanzi al Tribunal di Albi sosteneva la liceità del suo operato che non poteva definirsi concorrenza sleale.
14 A suo parere, dall'esame dei contratti di concessione delle marche Citroen, Peugeot, Ford e Honda si desume che concedono un'esclusiva limitata allo sfruttamento della tecnica commerciale del costruttore, del buon nome della marca, del marchio di fabbrica, del prestigio acquisito sul mercato. L'esclusiva di vendita è solo virtuale, giacché è il costruttore che vuole isolare la sua rete di vendita, però senza successo, giacché il 40% della produzione viene venduto tramite canali esterni alla rete di concessionari.
15 La Massol aggiunge che in base all'effetto relativo dei contratti, in virtù dell'articolo 1165 del Codice civile francese, i contratti di esclusiva impegnano solo i firmatari e non sono opponibili ai terzi. Sostiene che nessun contratto, nemmeno quelli relativi ad una concessione, può vietare ad un terzo, estraneo alla pattuizione di instaurare o esercitare un'attività commerciale non espressamente proibita da una legge o da un regolamento. Si richiama tanto al regolamento quanto al Codice civile per sostenere che non vi sono disposizioni che vietino ad un commerciante che ha legittimamente acquistato autoveicoli nuovi di rivenderli ricaricando il plusvalore.
16 Sostiene che i concessionari non possono invocare il regolamento, in quanto i loro contratti di concessione non rientrano nelle condizioni minime imposte dal regolamento, date le prerogative quasi discrezionali, non previste dal regolamento, che con detti contratti si arroga il fabbricante. A questo proposito si richiama ad una denuncia presentata dinanzi alla Commissione delle Comunità europee a carico dei dodici concessionari attori in giudizio.
17 Per replicare all'addebito di concorrenza sleale, la Massol aggiunge che il modo d'acquisto dei veicoli nuovi è perfettamente corretto e precisa che la possibilità di ottenerli fuori dalla rete di distribuzione dipende esclusivamente dalla politica dei costruttori, a seconda che decidano di costituire una rete di vendita chiusa o aperta. Detta società si diffonde sul carattere chiuso della rete di vendita e della sua applicazione pratica da parte del costruttore per dimostrare che la distribuzione mediante concessionari è semplicemente una delle tante modalità di distribuzione.
18 La Commissione, nei suoi argomenti, sostiene che non può considerarsi contraria al regolamento una attività come quella svolta dalla Massol in quanto, da un lato, detto regolamento non vieta ai fabbricanti di autoveicoli di vendere tramite canali diversi dalle reti di distribuzione esclusiva e, dall'altro, non vieta nemmeno attività unilaterali o accordi diversi da quelli rientranti nei regolamenti di esenzione.
19 Il governo francese sostiene che, nell'attuale stadio del diritto comunitario, la valutazione dell'effetto relativo dei contratti spetta al giudice nazionale secondo criteri legislativi del proprio ordinamento: il regolamento di per sé non vieta che un rivenditore indipendente possa importare e vendere veicoli nuovi parallelamente alla rete di distribuzione ufficiale, anche senza essere accreditato come mandatario ai sensi del n. 11, dell'art. 3.
20 Da ultimo, il governo greco sostiene che la questione sollevata dal giudice proponente - vale a dire la possibilità di opporre o meno a terzi i contratti di distribuzione esclusiva di autoveicoli - non rientra nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, giacché può essere risolta nell'ambito del diritto nazionale.
La sfera giuridica comunitaria in materia di distribuzione di autoveicoli.
21 Il regolamento definisce una categoria di accordi per i quali possono considerarsi soddisfatte le condizioni del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965 n. 19/65 CEE (4) e di conseguenza viene escluso quello che - per un altro aspetto - è il suo divieto tassativo. Si tratta di accordi limitati nel tempo o a tempo indeterminato, mediante i quali un'impresa che fornisce prodotti affida ad un'altra la distribuzione e l'assistenza; a questo modo, una parte (il produttore o, in generale il fornitore o grossista) affida all'altra (distributore o concessionario) il compito di curare in una determinata zona la distribuzione e l'assistenza per la vendita e la post vendita di determinati prodotti del settore automobilistico. Con detti accordi, il grossista ufficiale si impegna con il distributore a non cedere, nella zona concordata, i prodotti oggetto del contratto, per essere rivenduti, altro che al distributore o, se non vi è distributore, ad un numero limitato di imprese della rete di distribuzione.
22 Detti accordi sarebbero fondamentalmente nulli giacché hanno in genere come oggetto o come effetto l'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e possono incidere, in linea generale, sugli scambi tra Stati membri. Ciononostante, non sono vietati, come si potrebbe pensare in base alla lettera del n. 1, dell'art. 85 del Trattato CE, in base al n. 3 dello stesso art. 85, allorché il divieto è espressamente dichiarato non applicabile a detti accordi, comunque solo a condizioni limitative, mediante una norma specifica come il regolamento.
23 Quanto alla controversia in esame, è proprio la sfera soggettiva del regolamento quella che fa insorgere le questioni da risolvere. Infatti, essendo fuori dubbio la validità del sistema di distribuzione in quanto tale [temporaneamente limitata al 30 settembre 1995, data alla quale era scaduto il primo, che è stato sostituito dal nuovo regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995 n. 1475] (5) il giudice proponente nutre dubbi sulla portata della norma in relazione ad altri fattori economici che incidono sulla vendita degli autoveicoli.
24 In sostanza, il n. 11 dell'art. 3 del regolamento autorizza ad includere clausole in questo tipo di accordi, in virtù delle quali il distributore o concessionario si impegna a:
«(...) vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato.»
25 In altre parole, il venditore può rifiutarsi di vendere autoveicoli ad intermediari non autorizzati, salvo che questi siano stati investiti di mandato espresso dall'acquirente finale per l'acquisto del veicolo in suo nome e per suo conto, possibilità che costituisce una deroga al principio della distribuzione circoscritta ai punti di vendita della rete ufficiale.
26 Dal canto suo, il n. 10 dello stesso art. 3 del regolamento autorizza l'inclusione, in questo tipo di accordi, di clausole mediante le quali il concessionario o distributore consenta «(...) a non fornire ad un rivenditore (...) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva (...)».
27 Le difficoltà di interpretazione delle nozioni di «intermediario» e di «rivenditore» hanno indotto la Commissione ad emanare due comunicazioni, del 12 dicembre 1984 (6) e del 4 dicembre 1991, già ricordata, miranti a chiarire taluni aspetti del regolamento in questione.
28 In pratica, la comunicazione del 1991 intendeva chiarire «quali attività possano essere svolte dagli intermediari di cui a detto regolamento», definendoli come prestatori di servizi che agiscono per conto di un acquirente, utilizzatore finale, senza accollarsi i rischi normalmente connessi alla proprietà e che sono investiti di mandato scritto da parte di una determinata persona.
29 Secondo la Commissione, pur se il mandatario ha diritto di organizzare liberamente le sue attività, lo sfruttamento da parte sua di una rete di imprese con marchi o altri segni distintivi comuni non deve produrre la falsa impressione che si tratti di un sistema di distribuzione ufficiale. Il compito del mandatario deve venir svolto nel modo più limpido, quanto ai servizi offerti e alla contropartita richiesta. La pubblicità deve escludere qualsiasi possibilità di confusione - da parte dei potenziali clienti - tra intermediario e rivenditore o con imprese facenti parte della rete ufficiale di vendita della casa o con la stessa casa produttrice dei veicoli in questione. Infine, quanto al suo approvvigionamento, non può mantenere con i concessionari ufficiali rapporti privilegiati in contrasto con gli obblighi contrattuali assunti dagli stessi conformemente al regolamento.
30 La Comunicazione stabilisce che, se le attività degli intermediari non si conformano a questi orientamenti e criteri, si deve presumere che, fino a prova contraria, l'intermediario «si spinga al di là dei limiti tracciati all'art. 3, punto 11 del regolamento (CEE) n. 123/85 o che ingeneri nel pubblico una confusione in proposito, dando l'impressione di essere un rivenditore»
La posizione degli operatori indipendenti operanti parallelamente alle reti di distribuzione degli autoveicoli.
31 I dati di fatto posti in evidenza dagli attori (vasta gamma di automezzi in deposito, annunci pubblicitari con promessa di consegna immediata e di imminenti nuove forniture alle sedi della Massol) non consentono, di per sé, di decidere con certezza se quest'ultima è vera e propria sede di vendita al di fuori della rete «ufficiale» o semplice intermediaria su mandato degli acquirenti finali. Spetterebbe al giudice nazionale definire questa attività previo esame delle prove dedotte in giudizio, tuttavia la soluzione della questione pregiudiziale sollevata non varia molto in entrambi i casi.
32 Vi è infatti la possibilità che un'impresa che opera sistematicamente e a livello professionale nel settore delle vendite di autoveicoli nuovi sia un «intermediario con mandato» ai sensi del regolamento, senza che elementi come l'ingente numero di automezzi in deposito, il rilevante giro d'affari, l'incasso di commissioni, la concessione di crediti agli acquirenti dei veicoli, le operazioni pubblicitarie di promozione dei servizi offerti ed altri analoghi sminuiscano di per sé detta classificazione giuridica.
33 A questo proposito sono particolarmente significative le considerazioni esposte dal Tribunale di primo grado il 22 aprile 1993 (7) pronunciandosi su un ricorso per annullamento promosso dalla Automobiles Peugeot e Peugeot SA avverso la decisione della Commissione del 4 dicembre 1991, che, a sua volta, riteneva incompatibile con il n. 1 dell'art. 85 del Trattato una circolare inviata dalla Automobiles Peugeot SA ai suoi concessionari per vietare loro le consegne di autoveicoli ad un'impresa che operava come intermediaria per conto dei compratori finali.
34 La sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1994 Peugeot/Commissione (8), respingendo la domanda di revisione formulata nei confronti della sentenza del Tribunale di primo grado di cui sopra ha sostenuto che:
«(...) l'esistenza di un mandato scritto costituisce il solo requisito che, secondo lo stesso tenore letterale dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, consente di qualificare una persona come intermediario.
(...) Per quanto attiene all'argomento secondo cui non sarebbe stata tenuta in debito conto la menzionata sentenza Binon, si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale giurisprudenza, relativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato ai rapporti tra un'impresa ed un agente commerciale, non trovasse applicazione nell'ipotesi di un mandatario operante per conto di un utente finale e che il numero dei mandati ricevuti da un intermediario professionale non fosse di per sé determinante al fine di modificare la natura dell'operato dell'intermediario stesso».
35 E' possibile dunque, in assenza di altri elementi di prova più dettagliati, la cui valutazione logicamente spetterebbe al giudice proponente, che l'attività commerciale svolta dall'impresa convenuta consenta di considerarla specifica di un intermediario che si occupa, munito di regolare mandato scritto dell'utente finale, dell'acquisto di veicoli per conto terzi. In questo primo caso, di conseguenza, l'attività imprenditoriale della Massol rientrerebbe nel regolamento, sicché né i fabbricanti di autoveicoli né i concessionari facenti parte delle reti ufficiali di distribuzione delle varie case potrebbero prendere iniziative tendenti ad eliminare siffatta attività imprenditoriale.
36 Al contrario - e il provvedimento del Tribunal de Commerce di Albi si riferisce alla seconda ipotesi - se l'attività della Massol si dovesse qualificare giuridicamente non come mediazione, bensì come rivendita indipendente (in quanto diventa in un primo tempo proprietaria dei beni che poi cede e perché si accolla i rischi tipici del rivenditore e non quelli del mandatario, nonché gli obblighi inerenti la garanzia incombenti al primo) ci troveremmo in una situazione esulante dalla sfera d'applicazione ratione materie del regolamento poiché esso non prevede, in linea di massima, l'esistenza di operatori economici professionisti che, affiancandosi alla rete di distribuzione "ufficiale", si occupano regolarmente della vendita di veicoli nuovi.
37 E' vero che il diritto comunitario non bolla di illegittimità questa categoria. Ciò significherebbe privare di senso e di scopo il regolamento, che non intende armonizzare o disciplinare con norme vincolanti il settore della distribuzione degli autoveicoli, bensì unicamente stabilire le condizioni alle quali taluni accordi anticoncorrenziali, normalmente illegittimi, possono eccezionalmente venir tollerati (9).
38 In altri termini, le previsioni del regolamento si limitano - tramite il mezzo giuridico dell'esenzione per categorie, che in questo caso riguarda piuttosto settori di attività economica - a sanare la nullità che colpirebbe determinati accordi di distribuzione tra fabbricanti e distributori di automobili, accordi che di per sé sarebbero nulli, in quanto ostacolano la libera concorrenza, ma il regolamento non mira ad imporre norme vincolanti di comportamento a tutti gli operatori del settore.
39 Questo è stato affermato nella sentenza della Corte del 18 dicembre 1986, VAG Francia (10) con le seguenti considerazioni:
«12. (...) il regolamento n. 123/85, in quanto regolamento di attuazione dell'art. 85, n. 3, del trattato, si limita a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela - nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza - al divieto stabilito dall'art, 85, n. 1. Tuttavia, il regolamento n. 123/85 non impone agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità. Né ha l'effetto di modificare il contenuto dell'accordo o di renderlo nullo qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni da esso stabilite.
(...)
16. (...) il regolamento n. 123/85, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti a conformare allo stesso regolamento il contenuto del contratto, ma si limita a stabilire condizioni che, ove siano soddisfatte, sottraggono talune clausole contrattuali al divieto e, di conseguenza, alla nullità ipso jure contemplati dall'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato CEE; e che spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale che si applica, le conseguenze dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali (...)».
40 Partendo da queste considerazioni è evidente che se un'impresa opera in parallelo con una rete di distribuzione «ufficiale» e per conto proprio pratica la compravendita di automobili, nuove e usate, sotto il profilo del regolamento non le si può muovere alcun appunto.
L'opportunità degli accordi di distribuzione nei confronti dei terzi
41 Secondo lo spirito del regolamento, i contratti di distribuzione stipulati tra fabbricanti e concessionari o distributori «ufficiali» di autoveicoli non toccano affatto né possono esser invocati per paralizzare l'esercizio di un'attività come quella sopra descritta. Detta attività di libera compravendita non può esser vietata conformemente al regolamento, perché questo non impone norme vincolanti di comportamento per la condotta in campo concorrenziale delle imprese estranee all'accordo, bensì si limita ad esentare dalla nullità taluni comportamenti anticoncorrenziali delle parti contraenti.
42 Ciò non implica comunque che i contratti di distribuzione tra fabbricanti e concessionari di autoveicoli non abbiano effetto nei confronti di terzi: vi sono effetti indiscutibili, come ad esempio l'invocare detti contratti per rifiutare ad altre imprese estranee alla rete di distribuzione ufficiale la fornitura di veicoli, di parti o di ricambi. In questo caso il rifiuto è giustificato, in quanto il Regolamento consente di fare una deroga per detta pratica, di per sé contrastante con le norme che disciplinano la libera concorrenza.
43 La Corte di Giustizia ha riconosciuto la validità del rifiuto di fornire ad imprese estranee alla rete di distribuzione non solo prodotti, ma anche servizi come la garanzia. La sentenza del 13 gennaio 1994, Cartier (11) affermava che:
«32. (...) A tal riguardo si deve osservare che un impegno contrattuale a limitare la garanzia ai commercianti facenti parte della rete di distribuzione, negandola alle merci distribuite da terzi, raggiunge lo stesso risultato e produce lo stesso effetto di clausole contrattuali che riservano la vendita ai membri della rete. Come queste clausole contrattuali, la limitazione della garanzia è, per il produttore, uno strumento per impedire agli estranei alla rete di commerciare i prodotti oggetto del sistema.
33. Poiché sono lecite le clausole contrattuali con le quali il produttore si obbliga a vendere solo attraverso i distributori autorizzati e questi commercianti autorizzati si impegnano a loro volta a rivendere solo ad altri commercianti autorizzati o a consumatori, non vi è motivo di trattare più severamente il regime di limitazione contrattuale della garanzia ai prodotti venduti attraverso i distributori autorizzati. Ai fini dell'art. 85 rilevano solo l'oggetto della limitazione e l'effetto da essa prodotto (...)».
44 La legittimità di questo genere di divieti è dunque un primo ed importante effetto nei confronti dei terzi, che consegue agli accordi stipulati tra fabbricanti e concessionari autorizzati del settore automobilistico, parti entrambe legittimate in virtù del regolamento ad avvalersi di detti accordi a tutela della loro rete di distribuzione.
45 Come conseguenza immediata di quanto precede, rovescio della medaglia dello stesso fenomeno giuridico, l'effetto di fronte ai terzi si estende pure alla possibilità di invocare detti contratti come valido argomento di difesa contro le critiche mosse da terzi, allorché questi cerchino di coinvolgere i firmatari in pratiche anticoncorrenziali? In questo caso entra in gioco l'aspetto «difensivo» dell'efficacia dei patti, opponibili alle imprese estranee alla rete di distribuzione che volessero garantirsi il libero accesso ai prodotti di detta rete come rivenditori.
46 Questa conseguenza era espressamente prevista nella sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1980, l'Oreal (12), che per l'appunto verteva sull'opponibilità nei confronti di terzi delle esenzioni concesse dalla Commissione in virtù del n. 3, dell'art. 85 del Trattato. La Corte affermava che:
«(...) le decisioni di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE creano diritti nel senso che coloro che hanno aderito ad un'intesa che ha costituito oggetto di una siffatta valutazione, possono opporla a terzi che eccepiscano la nullità dell'intesa a norma dell'art. 85, n. 2»
47 In conclusione, gli accordi di distribuzione stipulati dalle parti nell'ambito del regolamento legittimano, nei confronti dei terzi, il rifiuto delle imprese firmatarie di agevolare altre imprese, estranee alla rete di distribuzione, con la fornitura di prodotti o servizi contemplati da detti accordi; nel contempo consentono di giustificare un rifiuto delle società firmatarie di fronte alle richieste o reclami di terzi che invochino la nullità degli accordi in virtù del principio generale di libertà di concorrenza. Tuttavia non possono essere invocati come ragione sufficiente per vietare a terzi, estranei alla rete di distribuzione, l'attività indipendente di compravendita di autoveicoli nuovi parallelamente a detta rete.
L'incidenza degli operatori indipendenti sulle reti di distribuzione
48 Il giudice nazionale, nel giustificare il suo provvedimento di rinvio dichiara che «la posta in gioco nella presente lite è particolarmente grave, in quanto il Tribunal non può ignorare né gli oneri che incombono sui concessionari e che devono trovare una giusta contropartita, né il fatto che è in causa la sopravvivenza del commerciante esterno alla rete». Un'osservazione del genere pare presupponga che l'ammissione degli operatori indipendenti potrebbe sconvolgere, in pratica, il sistema previsto dal regolamento, in quanto consentirebbe a terzi non vincolati dagli obblighi più cogenti dei distributori ufficiali di far loro concorrenza da posizione più favorevole.
49 Questa obiezione potrebbe essere integrata con le affermazioni dei concessionari ricorrenti circa la provenienza - a loro giudizio forzatamente illecita - degli autoveicoli acquistati da venditori o rivenditori esterni alla rete. Accettare questa situazione impedirebbe, secondo i concessionari, infrangere i contratti di distribuzione che li vincolano ai fabbricanti: la condotta degli operatori indipendenti sarebbe sleale, in quanto possono solo procurarsi autoveicoli persuadendo un distributore autorizzato a non rispettare i suoi impegni o semplicemente sfruttando una simile scorrettezza.
50 Comunque nessuna di queste due obiezioni ha peso sufficiente per rinunciare all'interpretazione del regolamento che intendo suggerire.
51 Per la prima, è anzitutto dubbio che i distributori ufficiali si trovino, per il solo fatto di coesistere con operatori indipendenti, in posizione di svantaggio nei loro confronti. Probabilmente si verificherà l'opposto, data l'impressione che può fare sul consumatore il supporto diretto del fabbricante, allorché entra in contatto con un distributore della rete ufficiale. D'altro canto, il distributore autorizzato ha un rapporto privilegiato con il produttore, si giova della sua politica commerciale e i suoi rapporti di fiducia con il produttore lo pongono in una situazione obiettivamente più favorevole rispetto al venditore indipendente. I problemi che possono insorgere in questo contesto riguardano piuttosto la pubblicità menzognera da parte dei venditori indipendenti, comunque, in ogni caso, se emergono elementi che comprovano che vi è stata concorrenza sleale, e il giudice nazionale è competente ad accertarlo, ciò non osta al principio nazionale favorevole all'esistenza del venditore indipendente affiancato alla rete.
52 Quanto alla seconda obiezione, la sua presa in considerazione richiederebbe che il regolamento prescriva che le reti di distribuzione di autoveicoli fossero «isolate», cioè impermeabili alla penetrazione nella rete di elementi o soggetti estranei, come avviene in taluni ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia, oltre sottolineare il fatto che il regolamento non mira ad instaurare un sistema obbligatorio di distribuzione, la condizione dell'isolamento non può definirsi presupposto di validità per l'esistenza della rete, in virtù dello stesso regolamento.
53 Ciò è stato anche affermato nella già citata sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 1994 Cartier (13) che si è pronunciata su una questione pregiudiziale su una rete di distribuzione - nella fattispecie selettiva - nella quale si erano registrati taluni fenomeni di approvvigionamento dall'esterno. La Corte ha affermato che:
«26. (...) Inoltre, come ha giustamente notato la Commissione, subordinare all'"ermeticità" la validità di un sistema di distribuzione selettiva alla luce dell'art. 85, n 1, del Trattato condurrebbe paradossalmente a trattare, con riguardo a tale disposizione, i sistemi di distribuzione più rigidi e più chiusi in modo più favorevole di quelli più flessibili e più aperti al commercio parallelo.
27. Infine, il riconoscimento della validità di una rete di distribuzione selettiva nel mercato comune non può dipendere dalla capacità del produttore di assicurare ovunque l'"ermeticità" della rete, dato che le normative di taluni Stati terzi possono ostacolare o impedire del tutto la realizzazione di tale obiettivo.
28.Da queste osservazioni risulta che l'"ermeticità" di un sistema di distribuzione selettiva non costituisce condizione per la sua validità con riguardo al diritto comunitario».
54 Non si può escludere che le fonti di approvvigionamento degli operatori indipendenti siano del pari illecite. In pratica questo è stato il punto di partenza del giudice proponente, giacché la sua questione parte dalla premessa che «un rivenditore indipendente giunga a procurarsi in maniera lecita autoveicoli nuovi in seno ad una rete». E' una valutazione che il giudice dovrà fare in base ai dati di fatto emergenti dal fascicolo della causa di merito, dopo aver vagliato i sistemi di fornitura usati di volta in volta.
55 La liceità delle forniture con le quali si procurano automobili gli operatori indipendenti non costituisce infatti un problema, bensì un dato di fatto che deve considerarsi acquisito nella presente causa. Non è il caso, quindi, che la Corte di giustizia, per risolvere il problema di cui è stata investita, indaghi sui particolari relativi ai sistemi utilizzabili o in pratica utilizzati dall'impresa convenuta nella causa principale. Per far ciò si dovrebbero analizzare i fenomeni dell'importazione parallela, (14) il dirottamento ai privati di veicoli nuovi, originariamente destinati al noleggio, o qualsiasi altra delle possibili fonti alternative di approvvigionamento, tutte questioni esulanti dagli interrogativi che la Corte deve risolvere, che invece sono accuratamente formulati dal giudice del merito e vertono sul problema di veicoli lecitamente acquistati da un venditore indipendente.
Conclusione
Considerato quanto sopra esposto, propongo alla Corte di giustizia di risolvere come segue la questione posta dal Tribunal de Commerce di Albi:«Il regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85 (CEE) relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, consente che detti accordi vengano opposti a terzi per giustificare il rifiuto delle parti contraenti a fornire ad altre imprese, estranee alla rete di distribuzione prodotti o servizi previsti da detti accordi o per corroborare le proprie eccezioni contro le richieste o reclami di terzi che invochino la nullità degli accordi in ossequio al principio generale della libertà di concorrenza. Tuttavia detto regolamento non può essere invocato come ragione sufficiente per vietare ad imprese estranee alla rete di distribuzione, anche senza la qualifica di "intermediari con mandato" operanti per conto dell'utente finale, l'attività indipendente di compravendita di veicoli, nuovi o usati, parallelamente a detta rete. Spetta al giudice nazionale vagliare, di volta in volta, la liceità dei sistemi di approvvigionamento mediante i quali gli operatori indipendenti hanno acquistato gli autoveicoli che vendono».
(1) - GU 1985 L 15, pag. 16.
(2) - GU C 329, pag. 20.
(3) - Che in Francia sono pubblici ufficiali ausiliari della magistratura incaricati, tra l'altro a redigere verbali su richiesta dei singoli o su istanza dell'organo giurisdizionale dal quale dipendono.
(4) - GU 36, pag. 533.
(5) - GU L 145, pag. 25.
(6) - GU C 17, pag. 4.
(7) - Peugeot/Commissione T-9/92, Racc. pag. II-493.
(8) - Causa 322/93 P, Racc. pag. I-2727.
(9) - Sulla necessità di non interpretare estensivamente le deroghe inserite nel regolamento, vedansi le sentenze 24 ottobre 1995, Volkswagen AG C-266/93, e Bayerische Motorenwerke AG, C-70/93, non ancora pubblicate nella raccolta.
(10) - Causa 10/86, Racc. pag. 4071, punti 12 e 16.
(11) - Causa C-376/92, Racc. pag. I-15, punti 32 e 33.
(12) - Causa 31/80, Racc. pag. 3775, punto 23.
(13) - V. nota 10.
(14) - L'esistenza delle importazioni parallele, per cui si criticano i mandatari e i rivenditori, è oggetto di altra questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal de Commerce di Lione nella causa C-309/94.
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