CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGIOS COSMAS
presentate l'8 giugno 1995 ( *1 )
1.
Con il presente ricorso, proposto in forza dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l'Irlanda è venuta meno all'obbligo di trasporre nel proprio ordinamento interno la direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ( 1 ), e la direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilità elettromagnetica ( 2 ) (in prosieguo: le «direttive»).
2.
L'art. 12, n. 1, della direttiva 89/336, nella versione iniziale, disponeva quanto segue:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992».
Con l'art. 1, punto 2, della direttiva 92/31 è stato aggiunto alla norma in oggetto il seguente comma:
«Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo fino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992».
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 92/31:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento alľatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano queste disposizioni entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva».
3.
Scaduto il predetto termine, il 14 ottobre 1992 la Commissione inviava al governo irlandese una lettera di diffida, nella quale attirava la sua attenzione sul fatto che non le erano ancora stati comunicati i provvedimenti di trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno, né essa disponeva di altre informazioni in merito, e lo invitava a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera.
4.
Il 2 luglio 1993 la Commissione emanava un parere motivato nel quale invitava l'Irlanda ad adottare, entro due mesi dal ricevimento, i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive.
5.
Il 30 agosto 1994 la Commissione, con atto depositato nella cancelleria della Corte, proponeva il presente ricorso.
6.
Nel controricorso l'Irlanda non nega di non avere messo in vigore i provvedimenti necessari per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno. Osserva semplicemente che è già in corso l'emanazione dei regolamenti ministeriali («Ministerial Regulations») per disciplinare la materia.
7.
Per giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico per giustificare il mancato rispetto degli obblighi che derivano dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie ( 3 ).
8.
Alla luce di quanto sopra, atteso che l'Irlanda non ha trasposto le direttive nel proprio ordinamento interno, sussiste l'inadempimento censurato dalla Commissione.
9.
La parte introduttiva del ricorso sembra riferirsi anche all'inadempimento consistente nella mancata comunicazione alla Commissione dei provvedimenti di trasposizione delle direttive. Sebbene si possa ritenere, interpretando l'atto introduttivo, che vi si chieda anche l'accertamento di quest'ultima violazione, l'esame della questione sarebbe superfluo in quanto, in ogni caso, l'Irlanda non ha adottato le disposizioni necessarie entro il termine impostole ( 4 ).
Conclusione
10.
Propongo pertanto alla Corte di:
«1)
dichiarare che l'Irlanda, non avendo tempestivamente adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e la direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle citate direttive e dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE;
2)
condannare l'Irlanda alle spese».
( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) GU L 139, pag. 19.
( 2 ) GU L 126, pag. 11.
( 3 ) V. sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. Ι-1901), 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. Ι-4627), 15 dicembre 1994, causa C-94/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. 5777), nonché le sentenze 19 gennaio 1995, causa C-66/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. Ι-149), 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. Ι-499), e 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. Ι-1015).
( 4 ) V., a titolo indicativo, le citate sentenze 18 maggio 1994, Commissione/Italia, punto 6, 23 marzo 1995, Commissione/Grecia, punto 12, e 6 aprile 1995, Commissione/Spagna, punto 7.
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