CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 2 maggio 1996 ( *1 )
1.
L'assegno parentale tedesco è attribuito ai non residenti soltanto se lavorano in Germania per almeno 15 ore settimanali. I presenti procedimenti, per i quali il Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Vestfalia ha adito in via pregiudiziale la Corte, sollevano la questione se la moglie di un lavoratore subordinato occupato in Germania abbia diritto a detta prestazione in forza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 ( 1 ) o del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 ( 2 ), nel caso in cui i due coniugi siano cittadini tedeschi residenti nei Paesi Bassi e la moglie non soddisfi la soprammenzionata condizione relativa all'attività lavorativa. In una delle due cause il giudice nazionale chiede inoltre se la normativa tedesca relativa all'assegno parentale ponga in essere una discriminazione basata sul sesso in contrasto con il diritto comunitario, in quanto tratta in modo diverso i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori a tempo ridotto.
La normativa comunitaria pertinente
2.
L'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore all'epoca considerata ( 3 ), designa «prestazioni familiari»:
«tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II» ( 4 ).
3.
L'art. 2, n. 1, dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4.
L'art. 3, n. 1, prescrive quanto segue:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
5.
L'art. 4, n. 1, dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
h)
le prestazioni familiari».
6.
L'art. 5 stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate (...) [al Consiglio], le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 (...)».
7.
A tenore dell'art. 73:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI» ( 5 ).
8.
L'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( 6 ), dispone quanto segue:
«L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».
9.
L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 stabilisce quanto segue:
«1.
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento, se disoccupato.
2.
Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
»
I fatti e le questioni
10.
Il diritto all'assegno parentale tedesco (Erziehungsgeld) è disciplinato dall'art. 1 della legge sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale (Bundesgesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub; in prosieguo: il «BErzGG»). L'art. 1, n. 1, dispone che può chiedere l'assegno parentale ogni persona: 1) che abbia la propria residenza o domicilio abituale nel territorio in cui vige questa legge (cioè la Repubblica federale di Germania); 2) che abbia nel proprio nucleo familiare un figlio a carico; 3) che garantisca la custodia e l'educazione di questo bambino, e 4) che non svolga alcuna attività o attività professionale a tempo pieno.
11.
Tuttavia, anche i non residenti possono aver diritto a questa prestazione: l'art. 1, n. 4 ( 7 ), dispone che un cittadino di uno Stato membro che svolge nel territorio in cui vige questa legge un'attività subordinata che implica un orario settimanale di almeno 15 ore e che soddisfa le condizioni di cui al n. 1, punti 2)-4), può chiedere l'assegno parentale.
12.
Nelle osservazioni il governo tedesco spiega che l'eccezione al requisito della residenza introdotta dall'art. 1, n. 4, era destinata a disciplinare la situazione dei lavoratori frontalieri impiegati in Germania che hanno rapporti particolarmente stretti con lo Stato di occupazione. Queste persone hanno diritto al congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, durante il quale rimane valido il loro contratto di lavoro. A causa dello stretto legame fra l'assegno parentale e il congedo parentale, anch'esse possono chiedere l'assegno parentale. Secondo il governo tedesco, sussiste un legame abbastanza stretto con il mercato del lavoro tedesco onde giustificare tale eccezione al principio di territorialità solo in presenza di un'attività di entità significativa.
13.
Né l'ordinanza di rinvio né le osservazioni presentate in queste cause dal governo tedesco contengono molti dettagli circa la prestazione di cui trattasi. Tuttavia, maggiori informazioni sono presenti nell'ordinanza di rinvio emessa dal Bundessozialgericht nella causa analoga Mille-Wilsmann ( 8 ) la maggior parte delle informazioni che seguono derivano da questa fonte.
14.
In origine, quando furono introdotti per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1986, il congedo e l'assegno parentale erano attribuiti fino a che il bambino interessato compiva 10 mesi. Il periodo di titolarità dei diritti è stato in seguito prorogato in varie fasi ed è attualmente di 24 mesi per l'assegno parentale.
15.
La prestazione viene corrisposta ad un'aliquota forfettaria di 600 DM al mese, fatte salve talune fasce di reddito. Per i primi sei mesi di vita del bambino dal 1° gennaio 1994 l'aliquota è stata ridotta se il reddito dei genitori supera 100000 DM, nel caso in cui i genitori siano coniugati, e 75000 DM, negli altri casi, essendo queste somme maggiorate di 4200 DM per ogni ulteriore figlio. Dopo che il bambino ha compiuto 6 mesi, la concessione ed eventualmente l'ammontare della prestazione dipendono dal se il reddito dei genitori superi certi limiti che sono scaglionati in base al numero dei familiari (29400 DM per una coppia sposata, 23700 DM negli altri casi, essendo queste somme maggiorate di 4200 DM per ogni ulteriore figlio).
16.
L'assegno di maternità spettante per il periodo successivo alla nascita è imputato sull'assegno parentale. Tuttavia, questo viene corrisposto in aggiunta all'assegno per figlio a carico. Esso non è preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni previdenziali collegate al reddito ed in linea di massima non incide sulle obbligazioni alimentari. Esso non è assoggettato all'imposta sul reddito.
17.
I coniugi Hoever ed i coniugi Zachów sono cittadini tedeschi residenti nei Paesi Bassi fin dalla metà degli anni '80. Il signor Hoever ed il signor Zachów lavorano a tempo pieno in Germania; la signora Hoever lavora per 10 ore settimanali in Germania ed ha usufruito di un congedo parentale di 18 mesi alla nascita del proprio figlio; la signora Zachów non era occupata durante il periodo pertinente. La signora Hoever e la signora Zachów chiedevano l'assegno parentale tedesco per i loro figli nati, rispettivamente, nel 1991 e nel 1987. In ciascuno dei due casi la domanda veniva respinta in prima istanza. Nel caso della signora Hoever, essa veniva respinta in quanto, trattandosi di una cittadina di uno Stato membro residente in uno Stato membro diverso dalla Germania, la prestazione era dovuta solo ai lavoratori subordinati e non ai loro familiari; in considerazione della brevità del suo orario di lavoro, la signora Hoever non era un lavoratore subordinato. Nel caso della signora Zachów, la domanda veniva respinta in quanto ella aveva il proprio domicilio e la propria residenza abituale nei Paesi Bassi. I ricorsi proposti nei due casi dinanzi al Sozialgericht di Münster venivano respinti, in ¡specie, in quanto le ricorrenti non rientravano nella sfera di applicazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 poiché non erano «lavoratrici subordinate». Le due ricorrenti interponevano appello dinanzi al Landessozialgericht della Renania Settentrionale -Vestfalia, il quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1)
Se l'assegno parentale ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale, nella versione risultante dalla pubblicazione del 25 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1550) e dalla legge 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823) — in prosieguo: il “BErzGG” — sia una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 9 ).
2)
In caso di soluzione positiva:
a)
Se il coniuge di un lavoratore occupato nella Repubblica federale di Germania, ma la cui famiglia risiede in un altro Stato membro, possa chiedere il versamento dell'assegno parentale in base all'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
b)
(Solamente nella causa C-245/94) Se l'art. 1, n. 4, della BErzGG configuri una discriminazione fondata sul sesso in contrasto con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, nella parte in cui esso dispone che i cittadini di uno Stato membro che abbiano un rapporto di lavoro nella Repubblica federale possano chiedere l'assegno parentale solo quando svolgano un lavoro di entità significativa.
3)
In caso di soluzione negativa:
a)
Se l'assegno parentale costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.
b)
Se la risposta è affermativa: se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 si applichi al caso di un lavoratore subordinato residente in un altro Stato membro che è cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.
e)
Se la risposta è affermativa: se la disposizione dianzi citata faccia sorgere un diritto alla percezione dell'assegno parentale in capo al coniuge del lavoratore subordinato, quando la famiglia risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui quest'ultimo svolge la propria attività lavorativa».
18.
Si deve osservare che l'ipotesi secondo la quale la signora Hoever e la signora Zachów avrebbero la «residenza abituale» in Germania ai sensi dell'art. 1, n. 1, del BErzGG è stata presa in esame e respinta dal giudice nazionale. Questi ritiene che, benché sia possibile che una famiglia residente all'estero, in prossimità della frontiera e nelle immediate vicinanze di una città tedesca, abbia la propria residenza abituale in Germania, le ricorrenti nelle presenti cause non abbiano sufficienti legami di tipo sociale con la Germania per essere considerate tali.
Questioni sub 1) e sub 2), lett. a)
19.
Le prime due questioni mirano in sostanza ad accertare se le ricorrenti abbiano diritto alla prestazione di cui trattasi in forza del regolamento n. 1408/71, benché non ricorra per esse il presupposto relativo all'occupazione di cui all'art. 1, n. 4, del BErzGG.
L'art. 73 del regolamento dispone che il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione previdenziale di un dato Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste da questa normativa. La questione se l'art. 73 sia applicabile nei presenti procedimenti dipende da due punti: se l'assegno parentale rientri nella nozione di «prestazioni familiari» [questione sub 1)] e se le ricorrenti, in quanto coniugi di lavoratori subordinati, possano invocare esse stesse quest'articolo [questione sub 2), lett. a)].
La sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71
20.
Nella prima questione il giudice nazionale chiede se l'assegno parentale configuri una «prestazione familiare» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento.
21.
Prima di affrontare tale questione faccio notare che, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto comunitario ad una fattispecie determinata o a qualificare una disposizione di diritto nazionale con riguardo a tali norme ( 10 ). La Corte non può dunque statuire sul se l'assegno parentale sia una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale un'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario onde consentirgli di dirimere esso stesso la questione.
22.
Dalla giurisprudenza della Corte ( 11 ) risulta che, sul piano dei principi, la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi della prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come previdenziale (analogamente, la notifica ex art. 5 del regolamento n. 1408/71 non è decisiva, sebbene vada precisato che, secondo la Commissione, la Germania non ha proceduto alla notifica della normativa di cui trattasi) da una normativa nazionale e, quindi, dal governo nazionale. Più precisamente, per rientrare nella sfera di applicazione del regolamento occorre che la prestazione di cui trattasi sia «attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita» e «si riferisca ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1» ( 12 ).
23.
Siamo dunque in presenza di due aspetti distinti riguardanti la questione se una prestazione rientri nella sfera di applicazione del regolamento: in primo luogo, il suo scopo, stabilito con riguardo alle materie elencate nell'art. 4, n. 1, come definite dall'art. 1, e, in secondo luogo, se essa sia corrisposta discrezionalmente o in base a criteri obiettivi.
24.
Il governo tedesco contesta che l'assegno parentale risponda al criterio della «finalità», in quanto non si tratta di una «prestazione familiare» ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento. Esso nega che tale prestazione sia diretta a «compensare i carichi familiari», come richiesto da questa definizione: diversamente dall'assegno per figlio a carico (Kindergeld), esso viene corrisposto per consentire ad uno dei genitori di occuparsi di un figlio nella prima fase della sua vita ed è dunque diretto a ricompensare (honorieren) questo genitore. Secondo il governo tedesco, la questione se tale genitore sia un lavoratore subordinato è irrilevante, il che comporta che la prestazione non è destinata a compensare una perdita di reddito derivante da un'interruzione dell'attività lavorativa.
25.
Tuttavia, quest'analisi è difficilmente conciliabile con quanto accertato dal giudice nazionale e anche con talune dichiarazioni formulate in seguito dal governo tedesco nelle osservazioni.
26.
Il giudice nazionale osserva che la prestazione è stata introdotta:
«Come parte del cosiddetto “modello trifase” per favorire la compatibilità tra cura dei bambini ed attività professionale, soprattutto per le donne (...). Il principio di politica familiare alla base di tale modello è che uno dei genitori, dopo una prima fase di attività, si dedichi, in una seconda fase temporanea, interamente alla cura del bambino, per tornare poi alla vita professionale (terza fase). Perciò contemporaneamente all'assegno parentale è stato istituito un diritto al congedo parentale, previsto dal diritto del lavoro. In questo contesto il diritto all'assegno parentale è subordinato al fatto che il genitore abbandoni completamente o in gran parte la propria attività professionale per dedicarsi alla cura del bambino. Proprio per tale ragione l'assegno parentale ha però anche L funzione di attenuare le difficoltà economiche determinate dal venir meno di un reddito professionale in seno ad una famiglia di norma ancor giovane. Esso garantisce così il sostentamento delL famiglia nella fase dell'educazione dei bambini» ( 13 ).
27.
A sostegno della sua analisi il giudice nazionale cita dati del governo federale dai quali risulta che il 96% dei beneficiari dell'assegno usufruiscono anche del congedo parentale. Più avanti nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale, nell'ambito della seconda questione pregiudiziale, formula osservazioni analoghe, dichiarando che:
«(...) l'assegno parentale è corrisposto in pratica come una prestazione familiare (...). Sulla base di questa realtà giuridica, l'assegno parentale funge da complemento del reddito familiare nella fase della prima infanzia» ( 14 ).
28.
Sebbene il Bundessozialgericht contesti che l'assegno parentale configuri una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, le informazioni da esso fornite nell'ordinanza di rinvio relativa alla causa Mille-Wilsmann ( 15 ) mirano a corroborare la tesi del Landessozialgericht. Esso dichiara, ad esempio, che questa prestazione «serve a compensare l'educazione fornita al bambino, a mitigare gli svantaggi economici causati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno, nonché a coprire le ulteriori spese per la cura e l'educazione» e che essa «serve del pari a mitigare uno svantaggio finanziario per le famiglie e, dunque, — indirettamente — a far fronte agli oneri».
29.
Il governo tedesco fa riferimento allo stretto legame fra l'assegno ed il congedo parentale, legame che spiegherebbe il diritto all'assegno di taluni lavoratori non residenti. La descrizione fatta dal governo tedesco dello scopo dell'assegno, vale a dire consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età, suggerisce essa stessa che l'assegno mira indirettamente a compensare l'effetto di una sospensione temporanea della retribuzione o che esso è destinato, come osserva il governo francese, a rendere inutili la cura e l'educazione dei figli da parte di terzi (asilo nido o scuola materna) e ad evitare così le spese che necessariamente comporta il ricorso a tali strutture.
30.
In ogni caso, una prestazione può essere diretta a far fronte agli oneri familiari — e può, senza dubbio, avere questo effetto — anche se non è subordinata alla rinuncia alla retribuzione. È chiaro che un versamento concesso ad un genitore non occupato che si dedica all'educazione di un bambino rappresenterà in pratica un contributo al bilancio familiare.
31.
Inoltre, anche qualora risultasse che uno degli scopi dell'assegno parentale di cui trattasi fosse diverso da quello di far fronte agli oneri familiari, ciò non osterebbe di per sé all'applicazione del regolamento n. 1408/71. Le prestazioni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), possono avere due scopi. Così, nella causa Hughes ( 16 ), la Corte ha dichiarato che il «family credit» (prestazione familiare) in vigore nell'Irlanda del Nord svolgeva una duplice funzione «consistente, da un lato (...) nell'incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall'altro, nell'aiutarli a far fronte agli oneri familiari, come emerge in particolare dal fatto che esso è versato solo quando il nucleo familiare dell'interessato comprende uno o più figli e che il suo ammontare varia a seconda dell'età di questi. È a ragione di questa seconda funzione che una prestazione come il “family credit” rientra nella categoria delle prestazioni familiari (...)» ( 17 ).
32.
L'avvocato generale Van Gerven aveva espresso un'opinione analoga dichiarando che: «Ammetto senz'altro che il “family credit” ha lo scopo di incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare, ma ritengo incontestabile che si tratti di una prestazione avente la funzione di aiutare a far fronte agli oneri familiari» ( 18 ).
33.
Infine, a sostegno dell'argomento secondo cui l'assegno parentale non è destinato a far fronte agli oneri familiari, il governo tedesco dichiara che si tratta di un diritto spettante al genitore che si occupa dell'educazione del bambino. Non penso che questo aspetto abbia un'incidenza sulla questione della qualificazione della prestazione di cui trattasi come «prestazione familiare» ai sensi del regolamento n. 1408/71. Il fatto che il diritto alla prestazione sorga solo in capo al genitore che si occupa dell'educazione del bambino potrebbe anzi suggerire che la prestazione è destinata a far fronte agli oneri familiari.
34.
Il secondo criterio che deve soddisfare una prestazione per rientrare nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 è che essa venga corrisposta, prescindendo da ogni valutazione discrezionale, in base ad una situazione legalmente definita. È evidente che l'assegno parentale soddisfa questa condizione. Il governo tedesco sembra basarsi anch'esso su questo principio con riferimento alla distinta questione intesa ad accertare se la prestazione di cui trattasi possa essere considerata giustamente giovare alla famiglia e non al singolo richiedente; infatti, esso dichiara che il diritto alla prestazione dipende dal se il richiedente soddisfi personalmente le condizioni per l'erogazione (per cui la prestazione non è automaticamente dovuta all'uno o all'altro dei genitori, ma soltanto a quello che soddisfa le condizioni, ivi compresa quella di non lavorare o di non lavorare a tempo pieno).
35.
Nella causa Hughes la Corte ha statuito che «una prestazione attribuita automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, dev'essere assimilata ad una prestazione familiare» ( 19 ). Nelle presenti cause il giudice nazionale esprime dubbi in ordine al se i criteri da soddisfare nel caso dell'assegno parentale di cui trattasi, benché siano indiscutibilmente obiettivi, siano conformi al principio sancito nella causa Hughes, poiché non riguardano né le dimensioni né la situazione economica della famiglia. Il governo lussemburghese sembra condividere questi dubbi allorché dichiara che l'assegno parentale costituisce un importo forfettario che non varia né in funzione del numero né in funzione dell'età dei figli.
36.
Dall'ordinanza di rinvio relativa alla causa Mille-Wilsmann ( 20 ) si evince che l'importo della prestazione varia in funzione della situazione economica della famiglia e, quanto meno indirettamente, in funzione del numero dei figli (v. il precedente paragrafo 15).
37.
Tuttavia, anche in base alle informazioni piuttosto lacunose fornite dal giudice nazionale e dal governo tedesco nelle presenti cause, mi sembra che la prestazione soddisfi in ogni caso la condizione fondamentale prevista nella causa Hughes, vale a dire la natura obiettiva dei criteri: essa viene «attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita» ( 21 ). Come ha sottolineato correttamente il governo spagnolo, i criteri specifici menzionati dalla Corte nella causa Hughes rappresentavano soltanto esempi attinenti la causa per cui essa era adita; essi non sono, né individualmente né congiuntamente, necessari per la classificazione di una prestazione la cui titolarità dipende da altri criteri obiettivi e legalmente definiti. A sostegno di questa tesi si può far notare che nella causa Hughes l'avvocato generale Van Gerven ( 22 ) ha considerato che era determinante la natura obiettiva e non la finalità dei criteri relativi al patrimonio, al reddito ed al numero nonché all'età dei figli.
38.
Infine, giova far notare che la definizione degli «assegni familiari» che segue subito dopo nell'art. 1, lett. u), punto ii), del regolamento n. 1408/71 esige espressamente che le prestazioni considerate siano concesse in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari. Si può arguire che, se si fosse voluto che la definizione delle «prestazioni familiari» contenuta nel regolamento ricomprendesse questi criteri, essi sarebbero stati del pari espressamente inclusi in questa definizione.
La sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71
39.
La seconda questione del giudice nazionale riguarda l'interpretazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71. Più specificamente, essa mira ad accertare se il coniuge di un lavoratore subordinato occupato in Germania, ma la cui famiglia risiede in un altro Stato membro, possa chiedere il versamento dell'assegno parentale in base a questa disposizione.
40.
Date le circostanze delle presenti cause, tale questione pone preliminarmente il problema se l'art. 73 possa essere invocato laddove il lavoratore interessato non abbia esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. Come vedremo nell'ambito delle questioni del giudice nazionale relative all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, quest'ultima norma non può essere fatta valere da tale lavoratore.
41.
Nel caso dell'art. 73 la Corte non ha prescritto invece che il lavoratore interessato abbia esercitato questo diritto, sebbene la presenza di un elemento intracomunitário sia senza dubbio necessaria ( 23 ). In una causa riguardante un cittadino tedesco che esercitava attività lavorativa subordinata in Germania e risiedeva con la famiglia in Danimarca, la Corte ha statuito che per l'applicazione dell'art. 73, n. 1:
«è sufficiente (...) che il lavoratore eserciti attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e che i suoi familiari risiedano nel territorio di un altro Stato membro; detta disposizione si combina con l'art. 13, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, in base al quale il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di questo Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Tale regime derivante dallo scopo del regolamento n. 1408/71, il quale garantisce, a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità, l'uguaglianza di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali ed il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza, va interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali relative all'acquisto del diritto alle prestazioni familiari» ( 24 ).
42.
La soluzione della questione se ed entro quali limiti i familiari di un lavoratore possano far valere diritti in forza del regolamento dipende, dopo la sentenza Kermaschek ( 25 ), dal se i diritti rivendicati siano «diritti derivati», vale a dire diritti acquistati in qualità di membro della famiglia di un lavoratore. Nella causa Kermaschek si chiedeva alla Corte se il coniuge (non residente in uno Stato membro) di un cittadino di uno Stato membro potesse rivendicare i diritti a tenore dell'art. 69 del regolamento, ai sensi del quale i lavoratori disoccupati che hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro e che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione conservano il diritto a tali prestazioni nel primo Stato membro. La Corte ha fatto riferimento al disposto dell'art. 2, n. 1, del regolamento, il quale, nella versione in vigore nel periodo considerato, disponeva che questo:
«si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
43.
La Corte ha ritenuto che il disposto di questa norma indicasse che essa contemplava due categorie nettamente distinte: i lavoratori, da un lato, ed i loro familiari e superstiti, dall'altro. Sono considerati lavoratori solo i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi ed i profughi, che sono o sono stati soggetti alla normativa di uno o più Stati membri. La Corte ha poi dichiarato che:
«Mentre gli appartenenti alla prima categoria possono far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio, gli appartenenti alla seconda categoria hanno solo un diritto derivato, acquistato in qualità di familiare o di superstite di un lavoratore, vale a dire di un appartenente alla prima categoria» ( 26 ).
44.
Questo principio è stato ribadito in seguito in numerose cause relative alle prestazioni di disoccupazione ( 27 ) ed a varie altre prestazioni ed assegni contemplati dal regolamento (assegno di vecchiaia ( 28 ), assegno supplementare di invalidità ( 29 ) e assegno per minorati ( 30 )).
45.
Nei presenti procedimenti, dalla normativa nazionale che prevede il diritto all'assegno parentale e dalle informazioni fornite dal giudice nazionale e dal governo tedesco, si evince che, ai sensi della normativa tedesca, il diritto delle ricorrenti alla prestazione non dipende dalla loro qualità di membri della famiglia di un lavoratore: l'esistenza del loro diritto dipende dal se esse soddisfino personalmente le condizioni elencate nell'art. 1, n. 4, della legge. Pertanto, in base alla sentenza Kermaschek, esse non avrebbero diritto all'assegno parentale ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
46.
Nella causa Cabanis-Issarte ( 31 ) la Corte ha appena avuto modo di riesaminare la decisione da essa pronunciata nella causa Kermaschek e, in particolare, la pertinenza del requisito secondo cui i familiari di un lavoratore possono far valere solo diritti derivati ai sensi del regolamento nel caso in cui il familiare interessato sia a sua volta cittadino di uno Stato membro della Comunità (la causa Kermaschek riguardava una cittadina dell'ex Iugoslavia; fra le cause successive, nelle quali il principio soprammenzionato è stato applicato direttamente, la causa Deak riguardava un cittadino ungherese, la causa Zaoui un cittadino algerino e la causa Taghavi una cittadina iraniana, mentre la causa Frascogna riguardava una cittadina italiana e la causa Schmid un cittadino tedesco).
47.
La causa Cabanis-Issarte verteva sul diritto ad una pensione olandese di una cittadina francese, vedova di un cittadino francese che aveva lavorato nei Paesi Bassi. Nella sentenza 30 aprile 1996 la Corte ha rilevato che la regola fissata nella causa Kermaschek in taluni casi poteva entrare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, avere ripercussioni negative sulla libera circolazione dei lavoratori e compromettere l'esigenza fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario, costituita dall'uniformità di applicazione delle sue norme. La distinzione fra «diritti propri» e «diritti derivati» ha l'effetto di privare il coniuge superstite di un lavoratore migrante del beneficio del principio della parità di trattamento. Di conseguenza, la Corte ha limitato la portata della giurisprudenza Kermaschek alle prestazioni di disoccupazione, alle quali potranno pertanto avere diritto soltanto i lavoratori cittadini di uno Stato membro, restandone esclusi i loro familiari ( 32 ).
48.
Taluni elementi fondamentali del ragionamento della Corte non sono applicabili ai presenti procedimenti: in particolare, il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 3, n. 1, che costituisce l'elemento centrale della sentenza, non è pertinente in queste cause, poiché esse non riguardano una disparità di trattamento da parte dello Stato di residenza nei confronti dei residenti non cittadini, situazione contemplata dall'art. 3, n. 1.
49.
Tuttavia, in casi come quelli in esame nei presenti procedimenti non sono convinto che sarebbe stato necessario applicare la distinzione rissata dalla sentenza Kermaschek.
50.
Le prestazioni familiari non possono di per se stesse essere considerate come dovute ad un individuo, prescindendo dalla sua situazione familiare. Sembra assurdo sostenere che, nell'ambito di una struttura familiare alla quale si applichi l'art. 73, il diritto del richiedente ad una prestazione familiare non dev'essere considerato acquisito in ragione della sua qualità di membro della famiglia. Nessuna delle cause decise in base alla distinzione sancita nella sentenza Kermaschek ha riguardato un diritto a prestazioni familiari ai sensi dell'art. 73 e, a mio giudizio, sarebbe arbitrario applicare questa distinzione a tali prestazioni.
51.
L'art. 73 mira ad evitare che uno Stato membro possa negare prestazioni familiari a causa della residenza dei familiari del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni ( 33 ). Se si ammette che l'assegno parentale tedesco è fondamentalmente una prestazione familiare, la ratio dell'art. 73 verrebbe vanificata qualora si negasse il beneficio di questa norma alle ricorrenti nei presenti procedimenti.
52.
Si deve far notare che il fatto d'interpretare l'art. 73 nel senso che esso attribuisce il diritto all'assegno parentale tedesco al coniuge di un lavoratore frontaliero occupato in Germania e residente in un altro Stato membro non dovrebbe portare ad un cumulo ingiustificato di prestazioni, in contrasto con la struttura e gli scopi del regolamento n. 1408/71, poiché l'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72 ( 34 ) fissa norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari. In particolare, in casi come quelli in esame, nei quali le ricorrenti non sono occupate nello Stato di residenza, l'art. 10, n. 1, lett. a), di questo regolamento dispone che le prestazioni familiari dovute dallo Stato di occupazione in applicazione, tra l'altro, dell'art. 73 hanno la priorità sulle prestazioni dovute dallo Stato di residenza, le quali vengono pertanto sospese.
53.
D'altro canto, la tesi contraria potrebbe portare, nella tutela previdenziale delle famiglie dei lavoratori frontalieri, ad una lacuna contraria alle finalità del regolamento. Ciò potrebbe verificarsi qualora, in forza delle norme dello Stato di residenza, le prestazioni familiari come quella di cui trattasi fossero collegate all'occupazione e non alla residenza.
54.
Infine, occorre accennare ad un eventuale argomento secondo cui la signora Hoever, la quale nel periodo in esame era essa stessa occupata a tempo parziale in Germania, è legittimata a far valere l'art. 73 a proprio nome. Sebbene il giudice nazionale non abbia sollevato questo punto nelle questioni deferite alla Corte, dall'ordinanza di rinvio risulta che il Sozialgericht di Münster ha esaminato questo argomento ed ha statuito che la signora Hoever non era un «lavoratore subordinato» ai sensi del regolamento. L'art. 1, lett. a), e l'allegato I, partel, del regolamento forniscono dell'espressione «lavoratore subordinato» varie definizioni alternative, tutte legate ad un'assicurazione obbligatoria o facoltativa avverso una o più eventualità rientranti nella previdenza sociale. Dall'ordinanza di rinvio risulta implicitamente che l'occupazione della signora Hoever non è soggetta all'assicurazione previdenziale. Se ciò è vero, e a meno che la signora Hoever non abbia contratto un'adeguata assicurazione volontaria — il che non è asserito da nessuna parte —, l'argomento secondo cui ella può far valere l'art. 73 a proprio nome non può aver successo.
Questione sub 2), lett. b): se vi sia discriminazione basata sul sesso
55.
La terza questione del giudice nazionale, che viene deferita alla Corte soltanto nel procedimento C-245/94, mira ad accertare se l'art. 1, n. 4, del BErzGG configuri una discriminazione basata sul sesso in contrasto con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 ( 35 ), nella parte in cui dispone che i cittadini di uno Stato membro che abbiano un rapporto di lavoro in Germania possono chiedere l'assegno parentale solo quando svolgano un lavoro di entità significativa («mehr als geringfügige»).
56.
L'art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dispone che questa direttiva si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro la malattia, l'invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la disoccupazione, nonché alle disposizioni concernenti l'assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare tali regimi. L'art. 3, n. 2, recita espressamente che la direttiva non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni familiari, a meno che non si tratti di prestazioni familiari concesse a titolo di maggiorazioni delle prestazioni spettanti per i rischi suesposti.
57.
Dato che il regime di cui trattasi nel procedimento C-245/94 non riguarda nessuno di questi rischi, la direttiva 79/7 non è applicabile.
58.
Tuttavia, la Commissione assume che questo regime rientra nella sfera di applicazione della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( 36 ). L'art. 5, n. 1, di tale direttiva prescrive quanto segue: «L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».
59.
Anche se la questione posta dal giudice nazionale non fa riferimento alla direttiva 76/207, tuttavia la Corte può essere indotta, onde fornire una soluzione utile al giudice che le ha deferito una questione pregiudiziale, a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della questione ( 37 ). Poiché la Commissione ha sostenuto che la direttiva 76/207 si applicava al regime di cui trattasi nel procedimento C-245/94, esaminerò la sfera di applicazione di tale direttiva.
60.
L'art. 1 della direttiva stabilisce quanto segue:
«1.
Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale (...)
2.
Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione».
61.
Il fatto che si sia inteso, come suggerisce quest'articolo, escludere la previdenza sociale dalla sfera di applicazione della direttiva trova conferma nel quarto ‘considerando’, il quale recita quanto segue:
«considerando che occorre definire ed attuare gradualmente e con ulteriori strumenti il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale (...)».
62.
Gli «ulteriori strumenti» ai quali era affidata l'attuazione del principio in materia di previdenza sociale hanno trovato applicazione sin dal 1979 nella direttiva 79/7 menzionata nella questione del giudice nazionale. Sebbene questa direttiva dichiari di non applicarsi alle prestazioni familiari e sia pertanto inconferente nel presente procedimento, tuttavia essa è intesa incontestabilmente ( 38 ) ad attuare il principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale; a mio giudizio, ciò conferma pertanto, prima fade, che non vi è motivo di applicare in tale settore la direttiva 76/207.
63.
Infine, le disposizioni sostanziali della direttiva 76/207, riguardanti principalmente l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali, suffragano la tesi secondo la quale essa non ricomprende la previdenza sociale; l'art. 5, n. 1, va dunque interpretato in tal senso.
64.
Poiché la Commissione basa la sua argomentazione, secondo la quale la direttiva 76/207 si applica alla normativa nazionale di cui trattasi nel presente procedimento, su una dichiarazione resa in origine dalla Corte in tre cause decise nel 1986 ( 39 ), nelle quali essa ha statuito che, in considerazione dell'importanza fondamentale del principio della parità di trattamento, l'esclusione del settore della previdenza sociale dall'ambito di applicazione della direttiva 76/207 andava interpretata in modo restrittivo, esaminerò l'origine e la portata di questa dichiarazione e considererò se essa suffraghi l'argomento della Commissione.
65.
Tale dichiarazione è stata resa nell'ambito delle tre cause Roberts, Marshall e Beets-Proper ( 40 ), vertenti sulla compatibilità con la direttiva 76/207 di varie disposizioni nazionali che prevedevano età diverse di pensionamento per quel che riguarda gli uomini e le donne. La signora Roberts ha fatto valere che era discriminatorio che agli uomini e alle donne di età superiore ai 55 anni fosse corrisposta una pensione immediata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, poiché, in considerazione dell'esistenza di età normali di pensionamento diverse, i lavoratori subordinati di sesso maschile licenziati potevano chiedere questa pensione dieci anni prima della loro età normale di pensionamento, mentre le donne potevano rivendicarla soltanto cinque anni prima dell'età normale di pensionamento. Le signore Marshall e Beets-Proper hanno fatto invece valere in sostanza che costituiva una discriminazione esigere che le donne fossero collocate in pensione ad un'età inferiore a quella degli uomini.
66.
La ricorrente nella prima causa e le convenute nella seconda e nella terza causa hanno invocato la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Burton ( 41 ). In questa causa il signor Burton aveva sostenuto che il fatto che l'accesso ad un regime di pensionamento anticipato fosse legato all'età minima nazionale per il pensionamento, che era diversa per gli uomini e per le donne, configurava nei suoi confronti una discriminazione basata sul sesso poiché una donna che avesse avuto, come lui, 58 anni, avrebbe goduto di questo regime, mentre egli stesso non ne usufruiva. La Corte ha statuito che questo fatto non poteva essere considerato di per se stesso una discriminazione in contrasto con l'art. 5 della direttiva 76/207. Essa è giunta a questa conclusione partendo dal presupposto che, sebbene la direttiva 76/207 fosse applicabile, in quanto le modalità di un regime di pensionamento anticipato erano «condizioni di licenziamento», la differenza fra le condizioni relative all'età non poteva essere considerata discriminatoria, in quanto derivava dal fatto che l'età nazionale minima di pensionamento era diversa per gli uomini e per le donne. La Corte ha fatto riferimento all'art. 7 della direttiva 79/7, il quale autorizza gli Stati membri ad escludere dalla sua sfera di applicazione «la fissazione del limite di età per la corresponsione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni». Da questa esclusione autorizzata risultava che la fissazione di un'età pensionabile minima diversa e, dunque, una disparità nella corresponsione delle prestazioni per quel che riguarda gli uomini e le donne solo in ragione di questa differenza non costituivano una discriminazione vietata dal diritto comunitario ( 42 ).
67.
Nelle cause Roberts, Marshall e Beets-Proper, la Corte ha del pari statuito che la direttiva 76/207 era applicabile, in quanto le disposizioni di cui trattasi erano «condizioni di licenziamento». Ai sensi dell'art. 5, il principio della parità di trattamento andava dunque applicato. In considerazione dell'importanza fondamentale di questo principio, la Corte ha reputato necessario precisare che l'eccezione di cui all'art. 7 della direttiva 79/7, che costituiva il fondamento della sua decisione nella causa Burton, non doveva essere interpretata estensivamente; di conseguenza, essa non è stata applicata a nessuna delle cause sottoposte alla Corte. La Corte è stata dunque in grado di operare una distinzione rispetto alla causa Burton e, in ciascun caso in base all'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, ha dichiarato che si era in presenza di una discriminazione nelle cause Marshall e Beets-Proper e che non sussisteva tale discriminazione nella causa Roberts ( 43 ).
68.
Da queste cause risulta dunque che il settore della previdenza sociale può essere considerato rientrare nella sfera di applicazione della direttiva 76/207. La Corte si è limitata a dichiarare che l'art. 7 della direttiva 79/7, in quanto deroga ad un principio fondamentale di diritto comunitario sancito, fra l'altro, nella direttiva 76/207, andava interpretato in modo restrittivo. Così, nella più recente causa Newstead ( 44 ) la Corte ha considerato che era sempre pacifico che «la direttiva 76/207 non è destinata ad applicarsi in materia previdenziale. Questa massima deriva dall'art. 1, n. 2 (...)» ( 45 ).
69.
È vero che nella causa Jackson e Cresswell ( 46 ) la Corte ha considerato che dalla summenzionata dichiarazione resa nelle cause Roberts, Marshall e Beets-Proper emergeva che un regime di prestazioni non può essere escluso dalla sfera di applicazione della direttiva 76/207 unicamente sul presupposto che, formalmente, esso fa parte di un sistema nazionale di previdenza sociale. Tuttavia, la Corte ha proseguito dichiarando che tale regime rientra in questa direttiva solo purché abbia ad oggetto l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e la formazione professionali o le condizioni di lavoro, e che il semplice fatto che i presupposti del diritto a ricevere una determinata prestazione possano ripercuotersi sulle possibilità di accesso alla formazione professionale od al lavoro a tempo ridotto non è sufficiente per affermare che tale regime sia riconducibile nella sfera di applicazione della direttiva ( 47 ).
70.
In base al fatto che il regime di cui trattasi aveva ad oggetto l'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro, nella causa Meyers ( 48 ) la Corte ha statuito che la prestazione avente le caratteristiche e gli scopi del «family credit» del Regno Unito rientrava nella sfera di applicazione della direttiva 76/207. Uno dei presupposti del diritto a ricevere il «family credit» è che il richiedente o il coniuge o il convivente eserciti un'attività lavorativa retribuita; inoltre, in precedenza, nella causa Hughes ( 49 ) la Corte aveva dichiarato che una delle funzioni del «family credit» era quella di incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare. Pur ammettendo che si possa sostenere che tale prestazione attiene in senso lato al lavoro, non vedo come da quest'affermazione generica risulti che il suo «scopo» è l'accesso al lavoro o le condizioni di lavoro, come ha statuito la Corte nella causa Meyers.
71.
In ogni caso, dalla decisione emessa dalla Corte nella causa Meyers, secondo la quale una prestazione come il «family credit» di cui trattavasi in quella causa rientra nella sfera di applicazione della direttiva 76/207, non risulta che ogni altra prestazione che sia una «prestazione familiare» ai sensi del regolamento n. 1408/71 vi rientrerà egualmente. La caratteristica ritenuta decisiva nella causa Meyers è che il «family credit» era «corrisposto ad un membro della famiglia a motivo dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo ed affinché egli continui a lavorare» ( 50 ). Il nesso con le condizioni di lavoro era dunque forse più stretto e più palese che nel caso dell'assegno parentale.
72.
Peraltro, la sentenza Meyers sembra considerare pacifico (nei punti 12 e 13) che i regimi di previdenza sociale rientrano nella sfera di applicazione della direttiva 76/207. Tuttavia, in realtà tale conclusione non si ravvisa in nessuna delle cause precedenti, poiché le cause Roberts, Marshall e Beets-Proper avevano tutte ad oggetto la cessazione dell'attività lavorativa al raggiungimento dell'età di pensionamento o in seguito ad una procedura di licenziamento collettivo e poiché nella causa Jackson e Cresswell la Corte ha dichiarato che il regime di cui trattasi non aveva ad oggetto l'accesso al lavoro o le condizioni di lavoro.
73.
Di conseguenza, la conclusione della Corte secondo la quale tale prestazione rientra nella sfera di applicazione della direttiva 76/207 mi sembra difficilmente conciliabile con quanto espressamente sancito dalla direttiva e dalla precedente giurisprudenza della Corte (tutte le sentenze precedenti emanate in materia sono state pronunciate dalla Corte riunita in seduta plenaria).
74.
Alla luce di quanto precede, sono dell'avviso che la direttiva 76/207 non si applichi all'assegno parentale tedesco di cui trattasi. Tuttavia, esaminerò le implicazioni che questa direttiva potrebbe avere se fosse applicabile, nel caso in cui la Corte ritenesse di dover statuire in tal senso conformemente alla tesi della Commissione.
75.
Il giudice nazionale osserva che nella Repubblica federale di Germania la maggior parte dei lavori a tempo ridotto, in ispecie quelli che comportano soltanto un orario di lavoro minimo ( 51 ) (75%), sono svolti da donne.
76.
In una serie di cause la Corte ha elaborato il principio secondo cui, quando un provvedimento tratta i lavoratori a tempo ridotto meno favorevolmente di quelli a tempo pieno e quando è pacifico che questo provvedimento colpisce un numero molto maggiore di donne che di uomini, esso è in contrasto con il principio della parità di trattamento, a meno che non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso ( 52 ). Sebbene tutte le cause nelle quali la Corte ha fino ad oggi statuito che una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo ridotto costituiva, prima facie, una discriminazione abbiano avuto ad oggetto o l'art. 119 del Trattato CE, relativo alla parità di trattamento in materia di retribuzioni, o la direttiva 79/7, riguardante le prestazioni di previdenza sociale, non vi è motivo per cui i principi fissati in queste cause non debbano ricomprendere anche il settore dell'accesso al lavoro e delle condizioni di lavoro, nel quale il principio di parità di trattamento è stato introdotto dalla direttiva 76/207 ( 53 ) inoltre, nella causa Kirsammer-Hack ( 54 ) la Corte sembra averlo ammesso anche se, prima fade, non ha ravvisato alcuna discriminazione in quel caso.
77.
Il principio secondo cui una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo ridotto configura, prima fade, una discriminazione indiretta riflette il fatto che in generale i lavoratori a tempo ridotto sono molto più spesso donne che uomini: pertanto, un provvedimento che penalizzi i lavoratori a tempo ridotto rispetto a quelli a tempo pieno incide spesso, in pratica, a danno delle donne. Ed è quest'effetto implicito che rende tale trattamento, prima faríe, illegittimo.
78.
Le cause riguardanti finora questo aspetto di discriminazione indiretta hanno avuto ad oggetto provvedimenti che interessavano in modo diverso due gruppi identificabili: un gruppo di lavoratori a tempo ridotto composto principalmente da donne ed un gruppo di lavoratori a tempo pieno composto principalmente da uomini. Nella maggior parte di queste cause il primo gruppo era privato — o beneficiava a condizioni meno favorevoli — di vantaggi concessi al secondo. È stato pertanto relativamente semplice per la Corte distinguere la situazione di un gruppo composto principalmente da donne da quella di un gruppo composto principalmente da uomini e concludere che, in assenza di giustificazioni obiettive, la disparità di trattamento costituiva una discriminazione indiretta.
79.
La presente causa è apparentemente analoga, in quanto la normativa di cui trattasi è concepita in modo tale da conferire un vantaggio ad un gruppo che è in realtà costituito principalmente da uomini e da negarlo ad un gruppo che è costituito principalmente da donne. Tuttavia, esiste una differenza fondamentale fra questa causa e quelle che hanno ispirato l'elaborazione del principio secondo cui una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo ridotto può configurare una discriminazione indiretta: nella presente causa la prestazione che, secondo il testo normativo, spetterebbe ad un gruppo composto principalmente da uomini, è in realtà chiesta quasi invariabilmente ( 55 ) dalle donne appartenenti a questo gruppo. Il trattamento favorevole nei confronti degli uomini nel gruppo campione di lavoratori a tempo pieno, che è stato finora un elemento necessario per concludere che i lavoratori a tempo ridotto hanno subito una discriminazione, di conseguenza non sussiste. Per questo motivo ho difficoltà di ordine logico nel trasporre alla presente causa la giurisprudenza relativa ai lavoratori a tempo parziale e alla discriminazione basata sul sesso.
80.
Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse che le condizioni alle quali nella giurisprudenza precedente ha subordinato l'accertamento di una discriminazione prima facie siano soddisfatte a motivo dei termini nei quali è concepita la normativa nazionale e, di conseguenza, risolvesse affermativamente la questione del giudice nazionale, a mio giudizio si potrebbe affermare che il provvedimento di cui trattasi è giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso e dunque non è illegittimo. Mi esprimo in tal modo in quanto spetta al giudice nazionale stabilire se ed entro quali limiti i motivi dedotti per spiegare una disparità di trattamento nel caso concreto possano essere considerati motivi economici obiettivamente giustificati ( 56 ), benché la Corte possa fornire indicazioni, tratte dal fascicolo della causa principale come pure dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere ( 57 ).
81.
Come è stato detto in precedenza, il governo tedesco ha indicato i motivi del limite concernente l'orario di lavoro per la nascita in capo ai non residenti del diritto all'assegno parentale: in breve, si tratta di assicurarsi che esista un legame sufficientemente stretto con il mercato del lavoro tedesco onde giustificare la deroga al principio di territorialità. Come ha dichiarato recentemente la Corte, la politica sociale, allo stato attuale del diritto comunitario, rientra nella competenza degli Stati membri; nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare l'obiettivo della loro politica sociale e occupazionale, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità ( 58 ).
82.
Si può osservare che la Corte ha recentemente statuito che una normativa nazionale come quella tedesca, che esclude dal regime legale di assicurazione vecchiaia, assicurazione malattia e assicurazione di disoccupazione le attività prestate per un orario lavorativo minimo, non costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, anche se queste disposizioni interessano un numero notevolmente maggiore di donne che di uomini ( 59 ).
83.
La Corte ha dichiarato che il legislatore nazionale poteva ragionevolmente ritenere che la normativa di cui trattasi fosse necessaria al raggiungimento di un obiettivo di politica sociale ed occupazionale rispondente ad un principio strutturale del regime previdenziale nazionale e alla domanda sociale di lavori minori che renda necessario incoraggiare l'offerta di tali lavori.
84.
Allo stesso modo ritengo che l'obiettivo di politica sociale ed occupazionale perseguito dal governo tedesco attraverso la normativa che ha istituito l'assegno parentale sia obiettivamente estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Il legislatore nazionale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, poteva ragionevolmente ritenere la normativa di cui trattasi necessaria e idonea al raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto, il semplice fatto che la disposizione di cui trattasi interessi un numero notevolmente maggiore di lavoratrici che di lavoratori non può essere considerato configurare una violazione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207.
Questione sub 3): la sfera di applicazione del regolamento n. 1612/68
85.
La terza questione del giudice nazionale è dichiaratamente sollevata solo per il caso in cui la Corte risolva negativamente la prima questione, intesa ad accertare se l'assegno parentale sia una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, come sottolinea la Commissione, da precedenti decisioni della Corte risulta che, avendo il regolamento n. 1612/68 una portata generale per quel che riguarda la libera circolazione dei lavoratori, l'art. 7, n. 2, di questo regolamento può applicarsi a vantaggi sociali che sono, nello stesso tempo, soggetti alla disciplina specifica del regolamento n. 1408/71 ( 60 ). Di conseguenza, nonostante il fatto che io proponga alla Corte una soluzione positiva della prima questione del giudice nazionale, risolverò la questione sub 3), che comprende tre distinti quesiti, i quali — come quelli concernenti la sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 — vertono sia sulla sfera di applicazione ratione matériáé sia sulla sfera di applicazione ratione personae del regolamento.
86.
Il regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, è stato adottato in base all'art. 49 del Trattato CE, il quale impone al Consiglio di adottare, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'art. 48. Al pari di questo articolo, nel preambolo il regolamento sottolinea la necessità dell'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto per questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata ( 61 ). L'impiego e la famiglia dei lavoratori sono trattati nella prima parte, il cui titolo I ha ad oggetto l'accesso all'impiego, il titolo II l'esercizio dell'impiego e la parità di trattamento ed il titolo III la famiglia dei lavoratori.
La sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1612/68
87.
La questione sub 3), lett. a), mira ad accertare se l'assegno parentale costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Come viene spiegato nel precedente paragrafo 21, la Corte non è competente, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CE, a risolvere tale questione così come è formulata, ma può nondimeno fornire al giudice nazionale un'indicazione onde consentirgli di risolverla lui stesso.
88.
La Corte ha definito vantaggi sociali e fiscali di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68:
«Tutti quelli che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità» ( 62 ).
89.
Così, la Corte ha statuito che l'art. 7, n. 2, ricomprende anche vantaggi diversi, come l'accesso ai trasporti ferroviari a tariffa ridotta ( 63 ), un mutuo di natalità senza interessi ( 64 ) ed una borsa di studio per frequentare corsi in un altro Stato membro ( 65 ).
90.
Alla luce di questa giurisprudenza, una prestazione come l'assegno parentale è indiscutibilmente un «vantaggio sociale» ai sensi del regolamento n. 1612/68.
La sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1612/68
91.
Nella questione sub 3), lett. b), il giudice nazionale chiede se l'art. 7, n. 2, si applichi allorché il lavoratore residente in un altro Stato membro è un cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.
92.
La Commissione risolve tale questione richiamando la recente giurisprudenza della Corte relativa all'art. 52 del Trattato CE e, in particolare, la causa Werner ( 66 ). In quella causa, che aveva anch'essa ad oggetto una disparità di trattamento (il diniego di taluni sgravi fiscali) applicata dalla Germania nei confronti di un cittadino tedesco che esercitava un'attività autonoma in Germania, ma che risiedeva nei Paesi Bassi, la decisione della Corte, secondo la quale l'art. 52 non ostava all'assoggettamento dei non residenti ad un onere fiscale più gravoso, era basata sull'assenza di qualsiasi elemento intracomunitário: come ha sottolineato l'avvocato generale Darmon, dal momento che il signor Werner non si era avvalso delle libertà sancite dagli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, egli non poteva far valere nel proprio paese d'origine, ove era stabilito, diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario ( 67 ). In altri termini, «la libertà di spostamento riconosciuta ai cittadini comunitari presuppone uno spostamento ai fini dello svolgimento di un'attività economica» ( 68 ).
93.
Un'analogia più marcata con le presenti cause ci viene fornita dalla causa Morson e Jhanjan ( 69 ), che aveva ad oggetto la questione se un familiare, non cittadino di uno Stato membro, di un cittadino olandese occupato nei Paesi Bassi, che era a carico di quest'ultimo, potesse far valere nei confronti di questo Stato l'art. 10 del regolamento n. 1612/68, il quale attribuisce ai familiari a carico di un «lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro» il diritto di stabilirsi con questo lavoratore. La Corte ha dichiarato quanto segue:
«Le disposizioni del Trattato e la normativa adottata per la loro attuazione in materia di libera circolazione dei lavoratori non si possono applicare a situazioni che non hanno alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario» ( 70 ).
94.
È vero che l'art. 10 è limitato dal suo stesso disposto alla situazione di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato in un altro Stato membro, mentre l'art. 7 non precisa espressamente se anch'esso fosse inteso ad applicarsi soltanto nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro sia occupato in un altro Stato membro. Tuttavia, ritengo che esso vada interpretato in tal senso e la Corte è senza dubbio partita da questo presupposto in varie cause ( 71 ).
95.
L'art. 7, n. 2, recita quanto segue: «Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali». Il pronome personale si riferisce al lavoratore, la cui situazione è illustrata nell'art. 7, n. 1, il quale dispone che:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».
96.
In ciascuno dei presenti procedimenti il lavoratore interessato, vale a dire il marito della ricorrente, è cittadino dello Stato membro nel cui territorio si verifica il trattamento assertivamente discriminatorio. Non vi è dunque motivo di applicare l'art. 7, n. 2.
97.
Inoltre, questa interpretazione è conforme sia al preambolo del regolamento sia alla struttura del titolo II. Questo titolo, che comprende gli artt. 8 e 9, è denominato «Esercizio dell'impiego e parità di trattamento». Gli artt. 8 e 9, che riguardano rispettivamente l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'accesso ai diritti e ai vantaggi in materia di alloggio, dichiarano entrambi che si applicano al «lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro».
98.
Poiché nessuna delle ricorrenti e nessuno dei loro rispettivi mariti hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, occorre concludere che, allo stato attuale del diritto comunitario, nessuno di essi può invocare il regolamento n. 1612/68.
99.
Può risultare utile osservare che sia l'avvocato generale Darmon nella causa Werner ( 72 ) sia l'avvocato generale Léger nella causa Asscher ( 73 ) ritengono che le direttive del Consiglio 28 giugno 1990 relative al diritto di soggiorno ( 74 ), le quali riconoscono un generale diritto di soggiorno a prescindere da qualsiasi attività economica, avranno l'effetto di estendere la nozione di libera circolazione svincolandola dalla necessità di un obiettivo economico. Può darsi che l'interpretazione restrittiva fornita da talune sentenze a questa nozione non sia dunque più corretta.
100.
Tuttavia, poiché queste direttive andavano attuate soltanto entro il 30 giugno 1992, ai fini dei presenti procedimenti, nei quali gli avvenimenti pertinenti si sono verificati rispettivamente nel 1987 e nel 1991, esse non ledono il principio più di quanto non l'abbiano leso ai fini delle cause Werner o Asscher. Peraltro, esse non possono prevalere sul chiaro disposto dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68.
101.
Poiché la questione sub 3), lett. b), è stata risolta negativamente, non è necessario risolvere la questione sub 3), lett. c), relativa all'effetto dell'art. 7, n. 2, nel caso in cui esso trovi applicazione.
Conclusione
102.
Ritengo pertanto che le questioni deferite alla Corte nelle presenti cause vadano risolte nel modo seguente:
Nel procedimento C-245/94, Hoever:
«1)
Una prestazione avente le caratteristiche dell'assegno parentale tedesco è una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
2)
a)
Il coniuge di una persona occupata nella Repubblica federale di Germania e la cui famiglia risiede in un altro Stato membro può chiedere il versamento dell'assegno parentale in base all'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
b)
Una disposizione della normativa nazionale che attribuisce ai non residenti che abbiano un rapporto di lavoro nella Repubblica federale di Germania il diritto di chiedere l'assegno parentale solo quando svolgano un lavoro di entità significativa non configura una discriminazione basata sul sesso in contrasto con l'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, o con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
3)
a)
Una prestazione avente le caratteristiche dell'assegno parentale tedesco costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
b)
L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 non si applica se il lavoratore residente in un altro Stato membro è cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa».
Nel procedimento C-312/94, Zachów:
«1)
Una prestazione avente le caratteristiche dell'assegno parentale tedesco è una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
2)
Il coniuge di una persona occupata nella Repubblica federale di Germania e la cui famiglia risiede in un altro Stato membro può chiedere il versamento dell'assegno parentale in base all'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
3)
a)
Una prestazione avente le caratteristiche dell'assegno parentale tedesco costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
b)
L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 non si applica se il lavoratore residente in un altro Stato membro è cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) Regolamento 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; v. la versione modificata e consolidata risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificata in seguito, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1).
( 2 ) Regolamento 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, Pag. 2).
( 3 ) L'art. 1, lctt. u), punto i), e stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, che ha assimilato gli assegni parentali agli assegni di natalità (GU L 335, pag. 10).
( 4 ) L'allegato II non menziona assegni di questo tipo per quanto riguarda la Germania.
( 5 ) L'allegato VI, «Modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri», non contiene alcuna disposizione che interessi i presenti procedimenti.
( 6 ) Direttiva 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (GU L 39, pag. 40).
( 7 ) Tale articolo fa riferimento all'art. 8 del libro IV del Sozialgcsctzbuch (codice sociale). Questo rinvio c stato aggiunto da una modifica effettuata nel 1990; la versione precedente, che interessa soltanto il procedimento C-312/94, si limitava a richiedere l'esistenza di un'attività subordinata nel territorio in cui vige la legge, senza un'ulteriore definizione.
( 8 ) Causa C-16/96, pendente.
( 9 ) La versione della legge citata nella questione deferita alla Corte nel procedimento C-312/94 differisce da quella citata nel procedimento C-245/94. Questa differenza non riveste importanza per il problema posto.
( 10 ) V., ad esempio, sentenza 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton (Race. pag. I-3017, punto 10).
( 11 ) V., in particolare, sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hocckx (Race. pag. 973, punto 11).
( 12 ) Sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Race. pag. I-4839, punto 15).
( 13 ) Il corsivo è mio.
( 14 ) II corsivo è mio.
( 15 ) Dianzi citata (nota 8).
( 16 ) Sentenza dianzi citata (nota 12).
( 17 ) Punti 19 e 20 della sentenza.
( 18 ) Paragrafo 6 delle conclusioni.
( 19 ) Punto 22.
( 20 ) Dianzi citata (nota 8).
( 21 ) Punto 15 della sentenza Hughes.
( 22 ) Paragrafo 5 delle conclusioni.
( 23 ) V. sentenza 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit (Race, pag. I-4973), e conclusioni dell'avvocato generale Lenz, paragrafi 16-23.
( 24 ) Sentenza 19 febbraio 1981, causa 104/80, Bccck (Race. pag. 503, punto 7).
( 25 ) Sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76 (Race. pag. 1669, punto 7).
( 26 ) Ibidem.
( 27 ) Sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84, Dcak (Race. pag. 1873).
( 28 ) Sentenza 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna (Race. pag. 1739).
( 29 ) Sentenza 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Race. pag. 5511).
( 30 ) Sentenze 8 luglio 1992, causa C-243/91, Taghavi (Race. pag. I-4401), e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid (Race, pag. I-3011).
( 31 ) Sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Race. pag. I-2097).
( 32 ) V. punti 26-34 delia sentenza.
( 33 ) V. sentenze 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino (Race. pag. I-531, punto 12), e 5 ottobre 1995, causa C-321/93, Martinez (Race. pag. I-2821, punto 21).
( 34 ) Regolamento 21 marzo 1972, che fìssa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71; v. la versione modificata e consolidata derivante dal regolamento n. 2001/83, dianzi citato (nota 1).
( 35 ) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
( 36 ) Dianzi citata (nota 6).
( 37 ) V., ad esempio, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissicr (Race. pag. 1207, punto 9).
( 38 ) V. primo c secondo ‘considerando’.
( 39 ) Sentenze 26 febbraio 1986, causa 151/84, Roberts (Race. pag. 703, punto 35); causa 152/84, Marshall (Race. pag. 723, punto 36), e causa 262/84, Bects-Proper (Race. pag. 773, punto 38).
( 40 ) Dianzi citate (nota 39).
( 41 ) Sentenza 16 febbraio 1982, causa 19/81 (Race. pag. 555).
( 42 ) Punti 13-18 della sentenza.
( 43 ) V. sentenze Roberts (punto 37), Marshall (punto 38) e Bccts-Propcr (punto 40).
( 44 ) Sentenza 3 dicembre 1987, causa 192/85 (Race. pag. 4753).
( 45 ) Punto 24 della sentenza.
( 46 ) Sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91 (Race. pag. I-4737).
( 47 ) Punti 27-30 della sentenza.
( 48 ) Sentenza 13 luglio 1995, causa CI 16/94 (Race. pag. I-2131).
( 49 ) Dianzi citata (nou 12); v. anche i precedenti paragrafi 31 e 32.
( 50 ) V. conclusioni dell'avvocato generale Lcnz, paragrafo 59.
( 51 ) Vale a dire meno di 15 ore lavorative settimanali (v. l'art. 8 del titolo IV del Sozialgcsctzbuch).
( 52 ) V, ad esempio, sentenze 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins {Race. pag. 911); 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka-Kaufhaus (Race. pag. 1607); 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn (Race. pag. 2743), e la più recente sentenza 6 febbraio 1996, causa C-457/93, Lcwark (Race. pag. I-243).
( 53 ) In tal senso si pronuncia anche l'avvocato generale Darmon nel paragrafo 5 delle conclusioni che precedono la sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Race. pag. I-297).
( 54 ) Sentenza 30 novembre 1993, causa C-189/91 (Race. pag. I-6185).
( 55 ) Il giudice nazionale cita un dato del 98,6%, probabilmente per tutte le domande, vale a dire quelle proposte sia ai sensi dell'art. 1, n. 1, sia ai sensi dell'art. 1, n. 4.
( 56 ) V., ad esempio, la citata sentenza Rinncr-Kühn (nota 52), punto 15.
( 57 ) V. sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Race. pag. I-1247, punto 13).
( 58 ) Sentenza 14 dicembre 1995, causa C-444/93, Mcgncr c Scheffel (Race. pag. I-4741, punto 29).
( 59 ) Sentenza Mcgncr e Scheffel e sentenza 14 dicembre 1995, causa C-317/93, Nolte (Race. pag. I-4625).
( 60 ) V. sentenze 10 marzo 1993, causa C-lll/91, Commissione/ Lussemburgo (Race. pag. I-817, punto 21), e 27 maggio 1993, Schmid, dianzi ciuta (nota 30), punto 17.
( 61 ) Primo ‘considerando’.
( 62 ) Sentenza Hocckx, dianzi citata (nota 11), punto 20.
( 63 ) Sentenza 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini (Race. pag. 1085).
( 64 ) Sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina (Race. pag. 33).
( 65 ) Sentenza 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci (Race. pag. 5589).
( 66 ) Sentenza 26 gennaio 1993, causa Cl 12/91 (Race. pag. I-429).
( 67 ) Paragrafo 44 delle conclusioni.
( 68 ) Paragrafo 30 delle conclusioni dell'avvocato generale Darmon; il corsivo è dell'autore.
( 69 ) Sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82 (Race. pag. 3723).
( 70 ) Punti 16 c 17 della sentenza.
( 71 ) V. sentenze 31 maggio 1979, causa 207/78, Even (Race. pag. 2019, punto 22); Dcak, dianzi citata (nota 27); 17 aprile 1986, causa 59/85, Rccd (Race. pag. 1283); 18 giugno 1987, causa 316/85, Lcbon (Race. pag. 2811, punti 10 e 11), e la più recente sentenza 26 ottobre 1995, causa C-151/94, Commissione/Lussemburgo (Race. pag. I-3685, punto 13).
( 72 ) Dianzi citata (nota 66).
( 73 ) Causa pendente C-107/94; conclusioni presentate il 15 febbraio 1996.
( 74 ) Direttiva 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, direttiva 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, e direttiva 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 180, rispettivamente page. 26, 28 e 30). L'ultima e suu annullau con la sentenza della Corte 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Race. pag. I-4193), e sostituiu con la direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).
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