CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 20 giugno 1996 ( *1 )
1.
Le questioni sollevate dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco (Sala de lo Social) vertono su due salienti aspetti della disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale, dettata dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408 del 1971 (in prosieguo: il «regolamento») ( 1 ). I problemi di cui la Corte è investita afferiscono sia al metodo di calcolo del e. d. importo teorico della prestazione di invalidità, sia al meccanismo di determinazione dell'importo effettivo delle prestazioni che il migrante riceve da ognuna delle diverse istituzioni presso le quali egli ha, nel corso dell'attività lavorativa, versato i contributi previdenziali.
2.
I fatti sottostanti alla presente causa sono, in rapida sintesi, i seguenti. Il signor Eduardo Lafuente Nieto (in prosieguo: il «ricorrente»), lavoratore subordinato spagnolo, ha versato contributi ai sensi della legislazione spagnola per un totale di 1898 giorni anteriormente al 1969. Trasferitosi a quella data in Germania, egli ha versato contributi all'istituzione competente di quel paese sino al 1990, anno in cui è stato colpito da invalidità permanente.
3.
Per ragioni che il giudice di rinvio non menziona, l'istituzione competente tedesca gli ha riconosciuto una pensione di invalidità esclusivamente in relazione al periodo di lavoro trascorso in Germania senza tenere, dunque, in considerazione l'attività lavorativa da esso svolta nel suo paese d'origine.
4.
Il ricorrente si è quindi rivolto alla competente istituzione spagnola, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS (in prosieguo anche: il «resistente»), al fine di vedersi riconosciuta la pensione d'invalidità in relazione al periodo di lavoro compiuto in Spagna.
In applicazione della disciplina nazionale in materia, il resistente ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla prestazione di invalidità, attribuendogli una pensione di 9226 pesetas al mese per quattordici mensilità. Tale ammontare è stato determinato sulla base di una finzione legale. Poiché il ricorrente non aveva lavorato in Spagna durante il periodo precedente all'evento invalidante, si è ricorsi al criterio, desunto dalla legge nazionale, di considerarlo come non soggetto ad obbligo di contribuzione ( 2 ). Di conseguenza, l'importo della sua pensione di invalidità è stato calcolato sulla base del salario minimo sindacale ( 3 ). Quanto, poi, al calcolo della rata della prestazione di spettanza dell'amministrazione spagnola, la durata del periodo trascorso dal ricorrente in Spagna è stata correlata alla durata complessiva dell'attività lavorativa prestata dal Lafuente Nieto.
5.
Il ricorrente non ha ritenuto esatto il metodo di calcolo utilizzato dal resistente: non sarebbero corretti né la base contributiva utilizzata per determinare l'importo teorico della prestazione, né il criterio prescelto ai fini della e. d. proratizzazione. Egli ha, dunque, adito il Juzgado de lo Social de Bizkaia. Il giudice di primo grado ha, tuttavia, ritenuto non fondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, su basi di calcolo diverse da quelle adottate dal resistente, una prestazione di invalidità pari a 56485 pesetas al mese. Il ricorso è stato di conseguenza respinto.
6.
Avverso tale pronunzia il ricorrente ha proposto appello di fronte al Tribunal de lo Social del País Vasco. Quest'ultimo solleva ora avanti la Corte le seguenti sei questioni pregiudiziali:
«1)
Se l'articolo 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (nella sua formulazione in vigore nel luglio 1990), relativamente alla situazione di fatto che disciplina, debba interpretarsi nel senso che comprende una normativa del tipo di quella di cui all'art. 3 della legge n. 26 del 31 luglio del 1985. Oppure tale normativa rientri in quanto disposto dall'art. 47, n. 1, lett. b), di detta disposizione comunitaria.
2)
Se, nel caso in cui la soluzione della questione precedente sia nel senso che la menzionata normativa spagnola rientri nella situazione di fatto prevista all'art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71, la regola contenuta in questa disposizione:
a)
debba intendersi nel senso che introduce una regola propria di diritto comunitario, di fianco a quella corrispondente del diritto spagnolo circa il modo di determinare la base contributiva media, consistente nel calcolarla mediante la media aritmetica delle basi contributive minima e massima vigenti in Spagna;
b)
o debba intendersi nel senso che non contiene una regola propria circa il modo di determinare la base contributiva media, ma questa dovrà calcolarsi secondo il diritto nazionale spagnolo, ma senza che a tal fine possa computarsi nessuna base contributiva costituita presso l'ente competente di un altro Stato comunitario e secondo la normativa di quest'ultimo;
c)
o, infine, debba interpretarsi nel senso che non contiene una regola propria circa il modo di determinare la base contributiva media, che dovrà essere calcolata secondo il diritto nazionale spagnolo, ma computando a tal fine la basi di contribuzione costituite presso l'ente competente di un altro Stato comunitario secondo la normativa di quest'ultimo, nella misura in cui dette basi contributive sussisterebbero anch'esse in Spagna, secondo la sua propria normativa, se l'evento che le giustifica nell'altro Stato membro si intendesse come avvenuto in Spagna.
3)
Se, nel caso in cui l'esatta interpretazione di quanto disposto all'art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia una delle due prime alternative che sono state segnalate nella precedente questione pregiudiziale, detta disposizione violi il mandato contenuto nell'art. 51 del Trattato CEE, unitamente al principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dall'art. 48 e, perciò, sia invalida.
4)
Se, nel caso in cui la soluzione della prima questione pregiudiziale sia nel senso che la normativa contenuta nell'art. 3 della legge n. 26 del 31 luglio 1985 rientra nella fattispecie prevista nell'art. 47, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, la regola che detta disposizione contiene:
a)
debba intendersi nel senso che il calcolo della pensione di invalidità permanente o di vecchiaia non consente di computare nessuna contribuzione effettuata presso l'istituzione competente dell'altro Stato comunitario e secondo la normativa di quest'ultimo;
b)
o nel senso che, a tali fini, consente di computare le contribuzioni effettuate presso l'istituzione competente dell'altro Stato comunitario secondo la legislazione di quest'ultimo, nella misura in cui dette contribuzioni risulterebbero anch'esse in Spagna, secondo la normativa nazionale, se l'evento che le giustifica nell'altro Stato membro si considerasse avvenuto sul territorio nazionale.
5)
Se, nel caso in cui la Corte ritenesse che l'esatta interpretazione di quanto disposto nell'art. 47, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia la prima delle due alternative che sono state segnalate nella precedente questione pregiudiziale, detta disposizione violi il mandato contenuto all'art. 51 del Trattato CEE, unitamente al principio della libera circolazione dei lavoratori stabilito all'art. 48 e, perciò, sia invalida.
6)
Se, indipendentemente da ciò che si decida in ordine alle precedenti questioni, la fattispecie alla quale si riferisce l'art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua redazione vigente nel luglio del 1990, ricomprenda le pensioni per invalidità permanente derivate da malattia comune previste nel Regime generale della sicurezza sociale spagnola e si debba considerare, conseguentemente, che la durata massima alla quale fa riferimento la sopraddetta norma costituisca, in quei casi, il periodo di contribuzione minima necessario per far sorgere il diritto ad ottenere la prestazione».
7.
In buona sostanza, i primi cinque quesiti concernono il modo come calcolare l'importo della prestazione d'invalidità. Più precisamente, la prima questione ha riguardo alla classificazione della vigente normativa spagnola secondo le previsioni del regolamento comunitario. Le restanti quattro hanno, dal canto loro, per oggetto il problema se l'istituzione spagnola competente debba determinare l'importo in questione tenendo in conto le contribuzioni versate dal migrante all'istituzione competente di altro Stato membro ovvero se possano essere adottati a tale fine altri criteri: e cioè, quello, previsto dalla legislazione interna, di riferirsi al minimo salariale o l'altro — di origine, invece, giurisprudenziale — di adottare la media tra le basi minime e massime fissate dall'autorità amministrativa ( 4 ). In subordine, il giudice di rinvio prospetta la questione se, una volta escluso che la prestazione di invalidità debba essere calcolata in base alle contribuzioni versate dal migrante alle competenti autorità di altro Stato membro, ne risulterebbe una disciplina contraria ai principi sanciti dall'art. 51 e dall'art. 48 del Trattato.
8.
Con la sesta questione, invece, il giudice di rinvio chiede alla Corte di interpretare la nozione di «durata massima» prevista dall'art. 46, n. 2, lett. c) [ora art. 47, n. 1, lett. a)], del regolamento. Questo per stabilire se la quota della prestazione previdenziale di competenza dell'istituzione spagnola vada calcolata in relazione all'intero periodo di lavoro compiuto dal lavoratore nel paese di origine ed in quello di elezione ovvero in relazione al termine temporale minimo previsto dalla legislazione spagnola per il sorgere del diritto alla pensione di invalidità.
9.
Il Regno di Spagna, il Consiglio, la Commissione e la parte ricorrente hanno partecipato all'udienza del 2 maggio 1996 e presentato osservazioni.
Le prime cinque questioni pregiudiziali
10.
Ritengo opportuno, prima di esaminare nel merito le prime cinque questioni, inquadrare le disposizioni controverse nel contesto del regolamento.
11.
Le legislazioni in materia di pensioni di invalidità applicabili negli ordinamenti spagnolo e tedesco sono di tipo differente. Quella spagnola appartiene al e. d. tipo A. È un sistema fondato sul rischio. Ai sensi di detta normativa, infatti, l'importo della pensione di invalidità non dipende dalla durata del periodo assicurativo compiuto. La legislazione tedesca, appartiene, invece, al e. d. tipo B. È un sistema cumulativo. L'importo della pensione di invalidità è determinato in funzione della durata dei periodi di contribuzione ( 5 ).
12.
L'erogazione delle pensioni d'invalidità ad un lavoratore migrante che, come il signor Lafuente Nieto, sia stato soggetto, nel corso dell'attività lavorativa, a regimi previdenziali sia del tipo A sia del tipo Β è espressamente disciplinata dal regolamento. L'art. 40, n. 1, prevede, infatti, che, qualora il lavoratore sia stato, successivamente o alternativamente, soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri di cui almeno una non si configura come un regime del tipo A, egli benefici delle prestazioni in base alle disposizioni dettate agli articoli contenuti al capitolo 3 del regolamento («Pensioni di vecchiaia e per il caso di morte» — artt. da 44 a 51), che saranno in questo caso applicabili per analogia.
13.
Tra gli articoli da ultimo richiamati l'art. 45, n. 1, prescrive che, al fine di accertare l'esistenza del diritto a pensione, l'ente previdenziale competente tenga conto di tutti i periodi lavorativi maturati nei diversi Stati nei quali il migrante ha lavorato come se questi fossero stati compiuti ai sensi della sua legislazione. Il lavoratore non deve perdere i diritti previdenziali per il fatto di aver esercitato la libertà di circolazione ( 6 ).
14.
Nella specie, è bene chiarire, non è controverso il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità. Le questioni sorgono esclusivamente in ordine all'importo che a questi è dovuto. Sovvengono, a tal fine, le norme contenute all'art. 46, n. 2, che disciplinano la liquidazione delle prestazioni previdenziali alle quali il lavoratore ha diritto, come nella specie, in base al principio di totalizzazione.
15.
I principi che reggono tale liquidazione sono quelli del cumulo dei periodi di residenza ed assicurazione compiuti nei diversi Stati membri e della ripartizione proporzionale tra le istituzioni competenti (la e. d. proratizzazione) delle prestazioni dovute all'interessato. Il regolamento definisce altresì come tali principi vadano applicati.
L'istituzione competente in ciascuno Stato membro deve, innanzitutto, calcolare l'importo teorico della prestazione. In un regime di tipo A come quello spagnolo, l'importo teorico è stabilito ai sensi della seconda frase della disposizione: «se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera» [art. 46, n. 2, lett. a); il corsivo è mio]. Nel caso di specie l'importo teorico ai sensi del regolamento deve dunque essere determinato secondo le modalità stabilite dalla normativa spagnola.
16.
Così definito l'ammontare che costituisce l'importo teorico, l'istituzione competente stabilisce il e. d. importo effettivo della prestazione. Esso viene determinato in misura proporzionale alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che l'evento rischioso si avverasse, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa (art. 46, n. 2, lett. b).
17.
Le norme contenute nell'art. 47 (significativamente intitolato «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni») precisano, invece, le modalità — di natura tecnica, si potrebbe dire — che le istituzioni nazionali utilizzano per determinare l'importo teorico e la rata di prestazioni previdenziali di loro competenza.
Ai fini della presente controversia, come risulta dalle questioni pregiudiziali, vengono in rilievo due norme contenute in detto articolo.
Quella prevista alla lett. b) (ora lett. d) dispone:
«l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica».
La norma contenuta nella lett. e) — introdotta, è bene subito avvertire, in occasione dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità ( 7 ) —, dal canto suo, così recita:
«l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni [sia effettuato] su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato» (il corsivo è mio).
18.
Le due disposizioni da ultimo ricordate sono quelle che importa considerare più da vicino ai fini delle questioni interpretative in esame. Come ho già detto, il resistente ha calcolato l'importo teorico della prestazione in base a quanto stabilisce la legislazione nazionale. Ai sensi di tale disciplina, la prestazione di invalidità è calcolata in funzione della base contributiva del lavoratore durante gli 84 mesi precedenti l'evento invalidante (il e. d. «periodo di riferimento»). La norma dettata all'art. 3, n. 4, della disciplina nazionale (legge n. 26 del 31 luglio 1985) stabilisce, tuttavia, per il caso in cui durante il periodo di riferimento il lavoratore non sia stato soggetto all'obbligo di versare i contributi, che tale lacuna sia integrata con riferimento al salario minimo sindacale. Ora, poiché il ricorrente durante il periodo di riferimento era occupato in Germania, e non era, quindi, sottoposto all'obbligo di contribuzione ai sensi del regime spagnolo, la sua base contributiva, ai fini della determinazione del quantum della prestazione, è stata calcolata alla stregua del parametro, sopra indicato, del minimo sindacale.
19.
Senonché, è proprio a questo punto che sorgono i dubbi da risolvere ai sensi del regolamento. Sulla base di quanto dispongono le norme comunitarie, avrebbe l'istituzione spagnola competente dovuto determinare l'importo teorico con riferimento, invece che al salario minimo sindacale utilizzato dalla legislazione nazionale, ai salari percepiti dal signor Lafuente Nieto in Germania nel corso del periodo in considerazione? Ovvero, avrebbe potuto essa adottare altri e diversi criteri, come sarebbe quello della media tra le basi contributive minima e massima?
20.
Secondo il giudice di rinvio, la risposta a tali interrogativi passa necessariamente attraverso una prima e preliminare classificazione, che consiste nel vedere se il regime spagnolo, fondato sulla nozione di base contributiva, deve ricondursi alla disposizione della lett. b) ovvero entro quella della lett. e) dell'art. 47.
21.
Le parti avanzano al riguardo diverse opinioni. Il Regno di Spagna (e lo stesso giudice di rinvio) sono dell'avviso che sia la norma prevista alla lett. e) a reggere la fattispecie. Il ricorrente riconduce per contro la legislazione spagnola al tipo previsto alla lett. b) dell'articolo da ultimo menzionato.
22.
Altra tesi è, ancora, quella della Commissione, che colloca la disciplina del nostro caso nell'art. 46 n. 2, lett a), facendo affidamento su quanto la Corte ha deciso nella sentenza Weber ( 8 ). A detta della Commissione, tale decisione avrebbe, infatti, escluso dall'ambito di applicazione delle norme contenute all'art. 47, n. 1, del regolamento un regime di prestazioni di invalidità del tipo di quello vigente in Spagna (e cioè, come abbiamo visto, del tipo A).
23.
Queste le diverse tesi di fronte alle quali si trova la Corte. Le esamino, dal canto mio, cominciando da quella prospettata dalla Commissione. Mi occuperò dopo delle conclusioni rispettivamente formulate dal ricorrente e dal Regno di Spagna.
24.
La tesi della Commissione è lineare ed avrebbe il pregio di semplificare notevolmente la soluzione del problema. La normativa applicabile starebbe in altra disposizione del regolamento, diversa da quella invocata dal giudice a quo. Verrebbero così eliminate d'un colpo le prime cinque questioni sollevate nell'ordinanza di rinvio. Nel merito, la soluzione proposta merita di essere attentamente controllata.
25.
La causa Weber riguardava la normativa olandese sulle prestazioni di invalidità, la quale, come la disciplina spagnola qui considerata, era del tipo A. In quel caso, tuttavia, diversamente da questo che esaminiamo, l'importo teorico della prestazione di invalidità era determinato secondo il parametro della retribuzione giornaliera che l'interessato avrebbe potuto percepire nell'anno successivo al sopraggiungere dell'invalidità. Il che, nell'ipotesi di una sola occupazione, significava, in pratica, considerare la retribuzione media dell'interessato durante l'anno immediatamente precedente all'evento invalidante. Il signor Weber, che aveva precedentemente lavorato nei Paesi Bassi, si era trasferito per lavorare in Germania prima di divenire inabile al lavoro. A differenza dell'INSS nel caso di specie, l'istituzione olandese aveva calcolato l'importo teorico della prestazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore nell'altro Stato membro, vale a dire in Germania. Il signor Weber pretendeva che detta istituzione calcolasse, ai sensi dell'art. 47, n. 1, l'importo teorico sulla base delle retribuzioni medie da lui percepite nei Paesi Bassi. Nel decidere la causa la Corte ha stabilito che le ipotesi previste dall'art. 47, n. 1, non ricomprendevano un regime di prestazioni di invalidità in forza del quale l'importo delle prestazioni fosse indipendente dalla durata dei periodi assicurativi compiuti e la perdita di stipendio fosse calcolata con riferimento all'ultima retribuzione fissa riscossa dall'interessato (per l'attività professionale svolta abitualmente prima che si verificasse l'inabilità al lavoro) oppure con riferimento alla retribuzione media da lui percepita per un determinato periodo (non superiore ai due anni) sempre prima dell'evento invalidante ( 9 ).
26.
Analogo ordine di considerazioni era svolto dall'avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni relative al caso Reichling ( 10 ) ( 11 ). In quella fattispecie, la prestazione di invalidità andava, ai sensi della legge nazionale, riferita all'ultima retribuzione versata all'istante prima che questo divenisse inabile al Lavoro. Era controverso se la competente istituzione previdenziale belga dovesse calcolare la prestazione di invalidità sulla base delle retribuzioni percepite dal lavoratore immediatamente prima dell'evento invalidante in Lussemburgo (dove, nell'esercizio della libera circolazione, l'interessato si era recato per trovare lavoro), ovvero sulla base della sua ultima retribuzione in Belgio, paese nel quale questi era stato precedentemente occupato. Anche in quell'occasione i regimi previdenziali dei due paesi erano differenti. Come nel caso odierno, la legislazione applicabile dalla competente istituzione (quella belga) era di tipo A, laddove la legislazione lussemburghese era dello stesso tipo di quella tedesca (tipo B). Vi era, inoltre, un'ulteriore analogia con il presente caso. La legislazione applicata dall'istituzione competente disponeva che, se al sopraggiungere dell'inabilità al lavoro il titolare avesse cessato di essere soggetto da più di 14 giorni al regime belga di assicurazione, sarebbe stata applicata al calcolo dell'importo teorico della prestazione — anche lì, in via fittizia — la retribuzione minima stabilita per un impiegato di prima categoria dalla commissione paritetica nazionale ausiliaria per gli impiegati. Considerata la specie, l'avvocato generale concludeva che la decisione Weber era «parimenti applicabile alla legislazione belga, la quale calcola le prestazioni di invalidità facendo riferimento all'ultima retribuzione dell'interessato» ( 12 ). Il risultato di un tale ordine di idee era quello di escludere che le disposizioni dell'art. 47, n. 1 potessero essere applicate in giudizio.
27.
Concordo con la Commissione che i precedenti ora richiamati riguardano casi sotto più di un riguardo analoghi a quello di cui ora ci occupiamo. Aggiungo che la tesi della Commissione ha il merito di farci riflettere sul significato delle disposizioni dettate dall'art. 47, n. 1, e sul relativo ambito di applicazione. Sono norme poste con il precipuo scopo di semplificare i criteri di calcolo delle prestazioni. Tale finalità è chiara quando viene in considerazione un regime di tipo cumulativo, che funziona sulla base degli importi versati dall'interessato nel corso del tempo. Quando l'istituzione competente ad erogare la prestazione è invece chiamata ad applicare un regime fondato sul rischio ed il lavoratore, come avviene nel nostro caso, non è più assicurato da un regime di tal tipo nel momento in cui sopravviene l'invalidità, opera la finzione prevista all'art. 45, n. 1, del regolamento: i periodi dell'attività lavorativa in altro Stato membro si considerano come compiuti nello Stato e sotto l'ordinamento cui appartiene l'istituzione previdenziale competente.
28.
Mi rendo conto dei problemi che possono sorgere dall'applicazione del disposto dell'art. 47, n. 1, ad una tale situazione. Il periodo al quale la legge nazionale applicabile deve far riferimento per determinare la pensione d'invalidità può risalire a momenti lontani nel tempo; la prestazione erogata mancherebbe allora di corrispondere all'attuale capacità di guadagno dell'interessato. La Corte si è preoccupata di far salva l'esigenza — alla quale nei casi sopra ricordati si ispiravano, del resto, sia il regime olandese, sia quello belga — che la prestazione da erogare fosse correlata alla retribuzione di cui l'interessato fruisce all'insorgenza dell'evento invalidante. La preoccupazione era allora fuor di dubbio giustificata.
29.
Ciò non significa, tuttavia, che il corpo delle disposizioni contenute all'art. 47, n. 1, valga esclusivamente per i sistemi nei quali l'ammontare della prestazione è fatto dipendere dalla durata del periodo assicurativo. Come risulta dalle conclusioni dell'avvocato generale Lenz e dalla stessa pronunzia della Corte nel caso Weber, l'art. 47, n. 1, può applicarsi anche nei casi in cui la specie è retta dall'art. 46, n. 2, lett. a) ( 13 ). L'essenziale è che il trattamento di invalidità sulla base di quest'ultima disposizione non risulti lesivo dei principi che in suddetto articolo sono posti a tutela del migrante ( 14 ). Ne discende che l'applicazione dell'art. 47, n. 1, al nostro caso non può essere categoricamente esclusa come pretenderebbe la Commissione. Un tale punto di vista, per quanto suggestivo, se si vuole, non regge per le ragioni qui di seguito spiegate.
30.
Anzitutto la Commissione prospetta la soluzione ora esposta trascurando un dato che, tuttavia, assume nella specie importanza decisiva. La norma contenuta nella lett. e) dell'art. 47, n. 1, è stata introdotta al momento dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità — successivamente, dunque, alla decisione della Corte in Weber.
31.
Orbene, come ho già avuto modo di ricordare, l'art. 40 del regolamento fa esplicito rinvio per la disciplina delle prestazioni di invalidità al sistema delle norme poste nel capitolo 3 e, dunque, anche a quelle dell'art. 47, n. 1. In presenza di siffatta previsione testuale non si può negare che essa si applichi alla specie invocando quanto la Corte ha deciso in relazione ad altri casi, non importa se simili sotto qualche riguardo. D'altronde né il dispositivo della sentenza Weber, né le conclusioni dell'avvocato generale Lenz ad essa relative, e nemmeno i passaggi dedicati al punto dall'avvocato generale Jacobs nel caso Reichling, ci consentono di pervenire ad un risultato così radicale. In questi precedenti giurisprudenziali si ragiona delle norme contenute all'art. 47, n. 1, come inapplicabili a casi sorti sotto il regime belga e quello olandese, in cui l'importo teorico della prestazione è determinato in base all'ultima retribuzione ricevuta dall'interessato. Il criterio adottato in quei sistemi è dunque diverso da quello della base contributiva durante il periodo di riferimento come disposto dalla legislazione spagnola. La diversità è, a mio modo di vedere, significativa, poiché la nozione di base contributiva (media) è espressamente prevista nella disciplina regolamentare diversamente da quella su cui si fondavano i regimi allora in esame.
32.
La Commissione deduce altresì che i principi stabiliti in Weber comportano che la norma contenuta nella lett. e) non possa applicarsi nel nostro caso. La genesi della norma sarebbe, infatti, connessa con l'esigenza di adattare la disciplina del regolamento esclusivamente al regime spagnolo di prestazioni di vecchiaia e morte. Nella risposta alla questione posta dalla Corte nel corso della procedura la Commissione ha, per vero, ritenuto di affermare che «la norma contenuta all'art. 47 si riferisce esclusivamente alla legislazione spagnola relativa al calcolo delle prestazioni di vecchiaia e morte» (sic) aggiungendo che, se si fossero volute includere altre prestazioni, si sarebbe operata un'aggiunta alla rubrica D dell'allegato VI del regolamento, relativa alla Spagna. Ora, a me sembra, la posizione quest'oggi tenuta dalla Commissione è ben diversa da quella che essa aveva dichiaratamente fatto propria in sede di proposta di modifica del regolamento n. 1408/71 (tale proposta doveva sfociare nel regolamento n. 1248/92 ( 15 )). In particolare, illustrando le norme introdotte al n. 4 dell'allegato D, la stessa Commissione aveva allora detto:
«Il nuovo punto 4 dell'Allegato VI, rubrica D, precisa le modalità di applicazione di tale articolo [l'art. 47] per la Spagna. (...). Il punto 4 garantisce una formula di adeguamento della pensione ottenuta (...). Così, per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità, la suddetta formula garantisce l'adeguamento (...)» (il corsivo è mio) ( 16 ).
33.
Negli intenti allora manifestati dalla Commissione, quindi, il disposto dell'art. 47 doveva trovare applicazione anche nei confronti del regime spagnolo delle prestazioni di invalidità. Soggiungo, a tal proposito, che tale sembra fosse anche la posizione del Consiglio. Come vedremo meglio esaminando la sesta questione, il regolamento n. 1248 del 1992 ha “portato” la norma originariamente contenuta all'art. 46, n. 2, lett. c), all'interno dell'art. 47, n. 1 [alla lettera a)], peraltro con un'aggiunta che limita l'applicabilità di tale norma ai soli regimi di tipo cumulativo e la esclude, dunque, in relazione a quelli del tipo A. Ora, la Commissione sostiene che dalla sentenza Weber discende che il corpo delle norme dell'art. 47 debba necessariamente applicarsi ai soli regimi di tipo cumulativo. Nel 1992, trascorsi otto anni dalla suddetta sentenza, il Consiglio (e la stessa Commissione, nella sua proposta di regolamento) hanno avvertito l'esigenza di limitare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 47, n. 1, ai regimi di tipo Β esclusivamente con riferimento alla norma contenuta nella nuova lettera a) di tale articolo: ma perché, mi chiedo, si è voluto o dovuto fare riferimento ad una sola norma dell'art. 47, n. 1, e non a tutte le rimanenti altre? Segno, a mio parere, che non era stata esclusa in blocco l'applicabilità delle norme dell'art. 47, n. 1, ai regimi di tipo A.
34.
L'assunto sul quale si fonda la Commissione è, quindi, tutt'altro che dimostrato. Se così è, occorre ritenere che l'art. 47 valga anche per il nostro caso. Il problema che esige qui l'opera regolatrice e chiarificatrice della Corte è, semmai, a mio avviso, quello di vedere non se, ma come l'art. 47, n. 1, possa adattarsi al regime previdenziale che troviamo nell'ordinamento spagnolo.
35.
Con riguardo a tale ultimo profilo della specie vengono in rilievo le tesi del ricorrente e del Regno di Spagna, le quali, sebbene diverse, muovono appunto, l'una e l'altra, dall'assunto di escludere che la sentenza Weber possa valere per la legislazione spagnola in materia di prestazioni di invalidità. Ambedue le tesi presuppongono, infatti, l'applicabilità alla specie delle norme contenute nell'art. 47, n. 1.
36.
Qual è la tesi del ricorrente? La nozione di «base contributiva media» inserita alla lett. e) dell'art. 47, n. 1, sarebbe una nozione formale, sostanzialmente estranea al diritto previdenziale nazionale. Ai sensi della disciplina nazionale la base contributiva altro non sarebbe, in definitiva, che il salario ( 17 ). La legislazione spagnola dovrebbe quindi essere ricondotta alla nozione di «importo dei guadagni» prevista alla lett. b) dell'art. 47 del regolamento nella redazione vigente nel momento al quale risalgono i fatti di causa ( 18 ).
37.
Il ricorrente sostiene che la nozione di base contributiva media non si adatti, né possa dunque funzionare, in un regime del tipo adottato in Spagna. L'asserzione presta, tuttavia, il fianco ad un duplice rilievo. In primo luogo, la lett. e) dell'art. 47 prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media e non già che l'importo teorico sia la base contributiva media. Orbene, le modalità “contabili” previste dalla legislazione spagnola rispondono, a me pare, precisamente al requisito che andava soddisfatto. Applicare, come avviene ai sensi della citata legge n. 26/1985, un divisore fisso (98) alla somma delle singole 84 basi contributive versate dal lavoratore nel corso del periodo di riferimento, per calcolare l'importo della prestazione d'invalidità, equivale, infatti a calcolare la prestazione su un ammontare che rappresenta il valore medio delle contribuzioni ( 19 ). Nella sostanza, dunque, si prevede un «calcolo effettuato sulla base contributiva media» come è previsto dalla lettera del regolamento.
38.
A parte ciò, ritengo convincenti gli argomenti opposti al ricorrente dal Regno di Spagna, e del resto adombrati dalla stessa ordinanza di rinvio (che fa riferimento alla opinione quasi unanime della giurisprudenza spagnola ( 20 )). La norma contenuta alla lett. e) è stata introdotta in occasione dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità europea proprio in ragione della specificità del sistema previdenziale spagnolo in materia di invalidità e vecchiaia, che non prevede la nozione di guadagni o contributi, bensì quella di base contributiva. Orbene, questo dato di cronaca legislativa ci mostra, in maniera, a me pare, esplicita, che si è voluto adeguare il regolamento al nuovo regime previdenziale che con l'ingresso della Spagna veniva incluso nell'ambito della Comunità.
D'altra parte, la conclusione ora prospettata è avvalorata dal fatto che il disposto all'allegato VI, lett. D, n. 4, introdotto nel 1992 con riferimento alla Spagna, ha successivamente ribadito la nozione di base contributiva reale versata dall'assicurato ( 21 ). Tale nozione è, dunque, propria del regime spagnolo e lo caratterizza agli occhi del legislatore comunitario ( 22 ).
39.
In presenza di tali inequivocabili dati normativi, ritengo, quindi, di poter concludere, quanto al primo quesito sollevato dal giudice di rinvio, che le disposizioni regolatrici della specie sono quelle dettate alla lett. e) del regolamento. Debbono, di conseguenza, considerarsi senza oggetto la quarta e la quinta questione poste nell'ordinanza di rimessione.
40.
Restano così da affrontare la seconda e la terza questione, le quali vertono precisamente sulla norma contenuta alla lett. e) e sono dirette ad ottenere chiarimenti quanto alle modalità che concernono l'applicazione di tale disposto.
41.
Inizio dalla seconda questione. Con tale quesito il giudice prospetta come possibili più letture del dato normativo. Qui considero la seguente. Ai sensi della citata sentenza Reichling, la norma contenuta nella lett. e) andrebbe interpretata alla luce dei principi sanciti dagli artt. 48 e 51 del Trattato, in modo da attribuire ai singoli il diritto ad una prestazione previdenziale correlata a quanto da loro guadagnato nello Stato di ultima residenza durante il periodo di riferimento.
42.
La Corte ha in quel giudizio, infatti, stabilito che, quando «la legislazione applicabile di uno Stato membro faccia dipendere l'importo della prestazione d'invalidità dalla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità e il lavoratore interessato non fosse soggetto, in quel momento, al regime di previdenza sociale di tale Stato in quanto lavorava in un altro Stato membro, l'istituzione competente deve calcolare l'importo teorico della prestazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore in quest'altro Stato membro» (il corsivo è mio) ( 23 ).
43.
Questa conclusione, vorrei ricordare, veniva fatta discendere dai principi “fondamentali” sottostanti al regime della sicurezza sociale, stabiliti nell'art. 51 del Trattato. Come l'avvocato generale Jacobs aveva in quella controversia osservato, il regolamento n. 1408/71 mira a svolgere un ruolo di garanzia della libertà di movimento dei lavoratori, assicurando ai lavoratori migranti e alle loro famiglie il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste ( 24 ).
44.
L'applicazione di tali principi al caso in esame porterebbe a calcolare la prestazione di invalidità spettante al lavoratore spagnolo in funzione di quanto questi ha, durante il periodo di riferimento, guadagnato in Germania. La media delle «basi contributive» del lavoratore negli ultimi 84 mesi della sua attività, com'è previsto dalla legislazione spagnola, corrisponderebbe, in altri termini, «all'ultimo stipendio percepito» quale figurava nella legislazione belga. Nell'uno e l'altro ordinamento tali parametri servirebbero a stabilire l'importo teorico, in base al quale va poi determinato l'importo effettivo della prestazione di invalidità. Sarebbero meccanismi accomunati dalla finalità di adattare la prestazione previdenziale all'effettiva capacità reddituale del lavoratore precedentemente all'evento invalidante.
45.
Ora, è solo se si muove da una tale assimilazione funzionale del sistema spagnolo e di quello belga che il nostro caso può essere risolto in base alla finzione territoriale configurata dalla Corte nella precedente pronunzia. L'importo teorico dovuto dalla competente istituzione spagnola andrebbe calcolato in funzione di quanto l'interessato percepisce in altro Stato membro: nella specie, in Germania. Questo passaggio logico è prospettato dallo stesso giudice a quo quando egli ci dice: «si deve procedere alla finzione di ritenere che il territorio dell'altro Stato comunitario (...) forma parte del nostro e determinare se, in base alla legislazione spagnola, ci sarebbe stato l'obbligo di versare e, se sì, su quali basi» ( 25 ).
46.
La tesi ora esposta, però, non persuade. Essa è argomentata sul presupposto di dover accostare il sistema spagnolo ad altri, che ai fini qui considerati sono invece dissimili, trascura peraltro il più ampio contesto della normativa comunitaria e svisa il senso delle norme alle quali il regolamento espressamente rinvia per la determinazione della prestazione di invalidità.
47.
Le ragioni di questa mia conclusione risultano confermate dall'esame della seconda alternativa prospettata dal giudice remittente, che il Regno di Spagna fa propria. Ricordiamo in quali termini la tesi è formulata: la base contributiva deve essere calcolata secondo la legislazione nazionale e senza tener conto delle contribuzioni versate in altro Stato membro. È un punto di vista che ha il merito di avere inteso come la finalità del regolamento sia il coordinamento e non l'armonizzazione delle normative nazionali, nonché di avere correttamente configurato le norme espressamente dettate in occasione dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità.
48.
Le diverse previsioni dell'art. 47 stabiliscono che l'istituzione competente deve calcolare l'importo teorico — sulla base del quale essa sarà poi chiamata ad erogare le prestazioni previdenziali che le competono, secondo il criterio di proratizzazione — esclusivamente in rapporto a quanto il lavoratore abbia ad essa effettivamente versato. La disciplina così configurata mostra, poi, che il regolamento non ha inteso pregiudicare l'altra esigenza, anch'essa fondamentale, dell'equilibrio economico-finanziario dei regimi nazionali. Un tale equilibrio si riflette evidentemente sulla capacità di funzionamento dei sistemi che la normativa comunitaria intende coordinare, ed in ultima istanza sull'effettività della tutela previdenziale riservata agli stessi lavoratori migranti. Si spiega, dunque, che, senza distinguere fra i regimi di tipo A e quelli di tipo B, il regolamento faccia espresso e generale rinvio alle norme dettate per disciplinare le prestazioni di vecchiaia. Nel sistema della disciplina comunitaria, ogni istituzione competente come per tale ultima prestazione, così per quella di invalidità, risponde in funzione di quanto il lavoratore abbia effettivamente versato durante il periodo di soggezione alla legge nazionale da applicare, e non su altre basi ( 26 ).
49.
Ora, come si è visto, la norma contenuta nella lett. e) dell'art. 47 deve riferirsi anche a regimi previdenziali del tipo A. È una regola che risulta perfettamente compatibile con il disposto dell'art. 46, n. 2, lett. a), seconda frase, quando il regime applicabile sia del tipo di quello spagnolo. Secondo il sistema spagnolo, abbiamo visto, l'importo teorico della prestazione è fondato sulla nozione di base contributiva media durante il periodo di riferimento; la norma contenuta alla lett. e) specifica sic et simpliciter quali siano i parametri salariali da prendere a tal fine in considerazione. Essa precisa che la base contributiva media su cui calcolare l'importo teorico della prestazione di invalidità debba essere determinata «in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato». Il che significa che l'importo teorico della prestazione di invalidità dovuta al ricorrente va calcolato secondo i parametri stabiliti dalla normativa nazionale, con riferimento alle contribuzioni versate dall'interessato alla istituzione spagnola mentre questi era sottoposto alla legge del paese di origine (e cioè negli anni anteriori alla sua migrazione in Germania), sempre, beninteso, in applicazione della disciplina vigente al momento in cui la prestazione è erogata. Sono, dunque, dell'avviso che la norma contenuta alla lett. e) abbia provveduto a precisare quel che stabilisce l'art. 46, n. 2, lett. a), seconda frase ( 27 ).
50.
Esposte le ragioni per le quali preferisco, nelle sue linee generali, la tesi proposta dal Regno di Spagna devo però aggiungere che essa può essere accolta solo a condizione di far salvi i principi fondamentali sanciti nell'art. 51 del Trattato, i quali giuocano anche nel caso di specie.
51.
Un'applicazione rigida del sistema, così com'è attualmente congegnato, non mitigata, intendo dire, da opportuni correttivi, può rivelarsi dannosa per il migrante. Basta riflettere sulle conseguenze che discendono dal riferire l'importo della prestazione d'invalidità ad una base contributiva determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dello Stato competente. Nella maggior parte dei casi il salario da prendere in considerazione ai fini del trattamento previdenziale risalirebbe ad anni remoti, con il risultato di far scadere la prestazione previdenziale a valori assai ridotti in termini attuali per via del processo inflattivo. D'altro canto, e con più preciso riferimento al caso spagnolo, non può ritenersi compatibile con i principi del diritto comunitario l'equiparazione che la legge nazionale introduce fra il migrante ed il lavoratore non sottoposto all'obbligo di versamento. Un tale criterio normativo finisce con il disconoscere che il migrante non perde la qualifica di lavoratore, né le garanzie che la circondano, per il semplice fatto di spiegare la propria attività lavorativa fuori del paese di origine.
52.
Detto ciò, possiamo spiegare a quali criteri la legge nazionale deve ubbidire perché i principi del diritto comunitario risultino osservati con riferimento sia all'importo della prestazione, sia al divieto di discriminare il migrante dal lavoratore che permane nel paese di origine. A mio avviso la soluzione del caso riposa sulle norme aggiunte con il citato regolamento n. 1248/92 all'allegato VI del regolamento n. 1408/71, nella parte dettata con riferimento alla Spagna (lett. D, n. 4), le quali sono così testualmente formulate:
«a)
In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.
b)
L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura» (il corsivo è mio).
53.
Le norme sopra richiamate interessano la specie, è vero, solo in via indiretta. Si tratta, infatti, di previsioni entrate in vigore successivamente ai fatti della causa e insuscettibili di diretta applicazione alla specie. Senonché, a me pare, tali disposizioni si limitano, in sostanza, a precisare quanto già previsto dal regolamento disponendo che la base contributiva media è determinata «in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato membro» (il corsivo è mio). Le norme aggiunte all'allegato hanno solo la funzione di esplicitare un principio, quello di effettività della prestazione previdenziale, già presente sia al n. 2 del medesimo art. 47. ( 28 ) che, in specifica relazione all'adattamento successivo delle prestazioni d'invalidità e vecchiaia, nell'art. 51 del regolamento, intitolato «Rivalutazione e nuovo calcolo delle pensioni» ( 29 ). Ritengo che tale principio informi, più in generale, l'equo funzionamento del sistema previsto nel regolamento al fine di assicurarne la compatibilità con i principi sanciti all'art. 51 del Trattato.
54.
Così letta, la disposizione ci offre una precisa indicazione di come il disposto contenuto alla lett. e) dell'art. 47 sia da intendere. La norma dettata nel 1992 esplicita, infatti, il principio secondo cui gli importi contributivi reali versati dal lavoratore debbono essere oggetto di attualizzazione. Si tratta, ripeto, di una mera esplicitazione che concerne le modalità applicative dell'art. 47 alla Spagna ( 30 ).
55.
Il principio di attualizzazione delle contribuzioni versate ubbidisce ad una fondamentale esigenza di ogni sistema previdenziale. L'attualizzazione deve ovviamente operare secondo criteri di effettività. Tale risultato va perseguito sotto diversi aspetti. Sotto un primo profilo, importa rivalutare l'originaria contribuzione, adeguando nei limiti del possibile il valore nominale della prestazione a quello reale. In secondo luogo, l'attualizzazione deve tener presente la variabile costituita dalle e. d. maggiorazioni. Adopero tale termine per riferirmi a tutti gli incrementi delle prestazioni previdenziali stabiliti, ai sensi della legislazione spagnola, riguardo alla categoria cui il lavoratore risulta appartenere. Le prestazioni da maggiorare sono dunque quelle alle quali il lavoratore avrebbe avuto diritto facendo operare la finzione di un'attività che prosegue senza discontinuità in tale ultimo Stato membro.
Orbene, vi è un principio di equità distributiva che presiede al funzionamento del sistema contemplato dal regolamento. Le norme che lo esplicitano dovranno comunque essere tenute in conto dalla istituzione nazionale chiamata a liquidare le prestazioni di invalidità e a calcolarne l'importo.
56.
L'altro problema deriva come dicevo, dall'aver il legislatore spagnolo considerato che il migrante non è soggetto ad obbligo di contribuzione nel corso del periodo di riferimento, in modo da ridurre al minimo sindacale l'importo delle prestazioni dovute al lavoratore. Siffatta finzione (che tanto assomiglia a quella dalla Corte censurata nella sentenza Reichling) contraddice i principi del diritto comunitario in quanto non tratta il migrante come lavoratore e lo discrimina ingiustificatamente rispetto ai lavoratori che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione. Sono, in questo senso, pienamente d'accordo con quanto l'avvocato generale Jacobs scriveva nelle conclusioni relative a quella causa: «Le finalità e il regime del regolamento verrebbero gravemente compromessi se, nel caso di un lavoratore migrante, si concedesse ad uno Stato membro che applichi la legislazione di tipo A di sostituire il calcolo normale mediante un calcolo assolutamente fittizio, il cui risultato sia un importo teorico molto più basso dell'importo della prestazione da versare a un lavoratore in una situazione equivalente, il quale sia stato soggetto alla legislazione di quell'unico Stato» (il corsivo è mio) ( 31 ). L'equiparazione del signor Lafuente Nieto ad una persona non soggetta all'obbligo di versamento e la conseguente applicazione del salario minimo sindacale nei suoi confronti è una finzione legale che peggiora la situazione dell'interessato rispetto a quella nella quale egli si sarebbe trovato, se non avesse esercitato il diritto alla libera circolazione: il risultato è incompatibile con le finalità ed i principi dell'art. 51 del Trattato.
57.
Ritengo, quindi, di rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che la norma dettata dalla lett. e) dell'art. 47, n. 1, sia così intesa: in un regime previdenziale secondo il quale la prestazione di invalidità è calcolata su una base contributiva media, l'istituzione competente dovrà determinare l'importo teorico di tale prestazione computando le basi contributive reali, e cioè risultanti da quanto il lavoratore abbia effettivamente versato nel periodo di assicurazione trascorso ai sensi della legislazione da tale istituzione applicabile. Le basi contributive vanno, come avvertivo, tuttavia adeguatamente rivalutate e maggiorate per tener conto degli effetti inflattivi dovuti al deprezzamento della moneta e degli eventuali incrementi previdenziali che avrebbero riguardato l'interessato se questi avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa nello Stato membro di origine.
58.
Accolta questa conclusione si “schiudono” le porte della terza questione, diretta ad accertare se il precetto in discorso sia conforme ai principi stabiliti dal Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori.
59.
La risposta a tale ultimo quesito discende pianamente dalle cose dette sopra. La norma in esame, letta come dicevo, può operare in piena conformità dei principi che qui consideriamo. Il lavoratore migrante non vedrà, infatti, la sua posizione previdenziale pregiudicata per aver esercitato il diritto alla libera circolazione. La base contributiva media su cui l'importo teorico della prestazione di invalidità ad esso spettante sarà calcolato rappresenterà, in termini attualizzati, quanto da questi effettivamente versato al regime di sicurezza spagnola mentre egli era ad esso sottoposto: al che va aggiunto, grazie al meccanismo di maggiorazione, ogni eventuale aumento che sarebbe spettato all'interessato se egli avesse proseguito l'attività lavorativa in Spagna. La soluzione è equa. Non si calcolano i salari percepiti in altro Stato membro. In compenso, le somme a suo tempo versate dal lavoratore sono attualizzate al valore odierno.
60.
Adottato tale punto di vista, si perviene — con riferimento vuoi alla classificazione del regime spagnolo, vuoi alle modalità per il calcolo dell'importo teorico della base previdenziale — ad un'utile e corretta lettura delle norme introdotte al momento dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità. Si corregge la disparità di regime a svantaggio dei lavoratori spagnoli che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione e, d'altra parte, non si privilegia il migrante rispetto al lavoratore «sedentario», come accadrebbe se fosse utilizzato come base salariale il reddito da lavoro da ultimo percepito dal lavoratore in Germania. Date le differenze salariali ancora esistenti tra Germania e Spagna, ciò avvantaggerebbe indebitamente il lavoratore che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione rispetto a chi tale diritto non ha esercitato. Il risultato è pienamente compatibile con l'art. 51 del Trattato: il lavoratore non viene sfavorito rispetto alla situazione nella quale si sarebbe trovato se avesse sempre lavorato in un unico Stato membro ( 32 ).
Infine, ed è argomento che non può essere sottaciuto, la soluzione proposta non pone in discussione la stabilità finanziaria del regime previdenziale spagnolo perché grava su di esso in relazione diretta con gli ammontari effettivamente versati dal lavoratore. Il che aderisce pienamente alla logica ed alla finalità delle norme contenute all'art. 47 del regolamento.
61.
Le ragioni precisate confermano che andava respinta la tesi del ricorrente. Propongo, di conseguenza, alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso che la norma contenuta all'art. 47, n. 1, lett. e), non si pone in contrasto con i principi contenuti agli artt. 48 e 51 del Trattato.
La sesta questione pregiudiziale
62.
Rimane da affrontare la sesta questione, relativa all'applicazione del meccanismo della proratizzazione alla prestazione di invalidità da parte dell'istituzione spagnola competente.
63.
La presente questione solleva problemi di minore complessità rispetto alle precedenti e può essere risolta riconoscendo la sostanziale correttezza del calcolo di proratizzazione operato dall'amministrazione spagnola.
64.
L'art. 46, n. 2, lett. c) [ora art. 47, n. 1, lett. a)], così dispone:
«se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica» (il corsivo è mio).
65.
Il giudice di rinvio ritiene, diversamente dal resistente, che, nell'operare il calcolo di totalizzazione, l'istituzione competente debba, secondo la norma in esame, considerare esclusivamente i periodi svolti dal lavoratore sotto le legislazioni di altri Stati membri necessari a far sorgere il diritto alla prestazione ai sensi della legislazione nazionale. Ciò porterebbe a proratizzare la parte di prestazione di competenza spagnola con riferimento non già all'intera durata del periodo di lavoro in tutti gli Stati membri, ma soltanto alla durata minima prescritta dalla legislazione spagnola. La parte ricorrente si associa a tale tesi quando fa valere che, ai sensi dell'art. 45, n. 1, del regolamento, i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri debbono essere tenuti in conto dall'istituzione competente «nella misura necessaria» al sorgere, al mantenere o al recuperare il diritto alla prestazione. Il termine «durata massima» dovrebbe quindi interpretarsi come il periodo che costituisce la durata minima necessaria per accedere alla prestazione.
66.
La questione va risolta individuando la ratio della norma. Ora, quella in esame è una disposizione volta a limitare il livello di esposizione delle istituzioni competenti degli Stati membri quando le rispettive legislazioni stabiliscano un termine di durata massima per l'ottenimento di una prestazione completa. In questo senso, come riconosce anche la Commissione, la disposizione si riferisce a regimi di tipo cumulativo, anziché a quelli fondati sul rischio.
67.
La disposizione deve infatti esser letta tenendo bene a mente il meccanismo della proratizzazione ( 33 ). L'istituzione competente, nel determinare l'importo teorico, non può stabilire un ammontare superiore alla prestazione massima riconosciuta all'interessato ai sensi della legislazione applicabile. Diversamente, essa si troverebbe, in sede di precisazione dell'importo effettivo, a dover versare al lavoratore una prestazione superiore a quella che gli è dovuta come prestazione massima in rapporto ai periodi di assicurazione soddisfatti ai sensi del regime previdenziale nazionale. La seconda frase della norma richiamata chiarisce il punto: la prestazione erogata non può eccedere l'importo della «prestazione completa» prevista dalla legge nazionale da applicare. È una logica evidentemente estranea a quella della prestazione fondata sul rischio, per la quale l'importo teorico è calcolato indipendentemente dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti. In questo ultimo caso, infatti, non ricorre il presupposto del «termine di durata massima (...) per il benefìcio di una pensione completa».
68.
Va dunque disattesa la prospettazione del giudice di rinvio, secondo cui il termine «durata massima» dovrebbe essere inteso come «durata minima». A tacer d'altro, è una lettura che travisa il meccanismo della proratizzazione e conduce al risultato di gravare l'istituzione spagnola competente di un obbligo di erogazione alla quale essa non è tenuta ai sensi del regolamento. Le norme comunitarie prescrivono inequivocabilmente [art. 46, n. 2, lett. b)] che l'importo effettivo sia stabilito «proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti (...) sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati» (il corsivo è mio). La rata di competenza dell'istituzione spagnola dovrà, dunque, essere calcolata ponendo a raffronto, per quel che concerne la variabile temporale, i periodi di assicurazione compiuti dal Lafuente Nieto in Spagna con quelli che costituiscono l'intera sua attività lavorativa prima dell'avverarsi del rischio ( 34 ).
69.
D'altronde, un'indiretta conferma della correttezza di tale conclusione è offerta dalla modifica al regolamento operata con il citato regolamento n. 1248/92, che, sotto un primo profilo, ha spostato la sede della disposizione all'interno dell'art. 47 (alla lett. a) — e, dunque, tra le «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni» — e, in secondo luogo, ha aggiunto un inciso, la cui importanza non può essere sottaciuta:
«Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione».
70.
Tale aggiunta conferma che, in ragione della logica che la ispira, la norma deve intendersi limitata alle prestazioni previdenziali disciplinate da regimi di tipo cumulativo («tipo B») e che, dunque, non può riferirsi al caso di specie.
71.
Svolto il mio ragionamento, mi sia consentito di soffermarmi sull'opportunità di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. Sono ben cosciente del fatto che la Corte, in applicazione del principio generale di sicurezza giuridica noto all'ordinamento giuridico comunitario, può limitare gli effetti delle proprie decisioni solo in casi eccezionali ( 35 ).
72.
Nella specie ricorrono tuttavia gli estremi che giustificano una tale limitazione. La norma comunitaria ha, infatti, oggettivamente creato incertezze nell'ordinamento spagnolo in ordine alla sua corretta interpretazione. Basta ricordare che alla versione datane dal Tribunal Supremo spagnolo (che ho considerato non conforme con le indicazioni normative del regolamento) si aggiungono le diverse (e spesso contrastanti) soluzioni adottate dalle singole giurisdizioni nazionali, le quali, per certi versi, sono alla base stessa delle presenti questioni pregiudiziali. Inoltre, il fatto che il Consiglio stesso, con il regolamento n. 1248, abbia ritenuto di dover meglio precisare i principi che dovevano reggere il calcolo delle pensioni di invalidità mostra in controluce l'esistenza di difficoltà oggettive per la precisa delimitazione dei diritti previdenziali dei lavoratori migranti e dei connessi obblighi gravanti sulla competente istituzione spagnola.
73.
Per queste ragioni, gli effetti della sentenza, — avuto anche riguardo a quanto disposto all'art. 95 bis, nn. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1408/71 ( 36 ) — vanno limitati al periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 1248 del 1992, facendo salvo esclusivamente l'ambito delle richieste volte ad ottenere un nuovo calcolo della pensione di invalidità per le quali il lavoratore avente diritto alla prestazione abbia esperito azione in giudizio che debba ancora essere oggetto di sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui la Corte acceda alla tesi da me avanzata, la pronunzia non dovrebbe incidere su rapporti giuridici già definiti.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal giudice di rinvio:
«1)
La legislazione spagnola in materia di prestazioni di invalidità, la quale prevede. che il calcolo delle prestazioni di invalidità sia effettuato su una base contributiva media, deve essere ricondotta a quella descritta alla lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento n. 1408/71 nella versione vigente nel luglio 1990.
2)
La norma contenuta all'art. 47, n. 1, lett. e), deve essere interpretata nel senso che, in un regime previdenziale in cui la prestazione di invalidità va calcolata su una base contributiva media, l'importo teorico di quest'ultima è determinato computando le basi contributive reali versate dal lavoratore allorché questi era soggetto alla legislazione previdenziale applicata dall'istituzione competente, adeguatamente rivalutate e maggiorate per tener conto degli effetti inflattivi derivanti dal deprezzamento della moneta e degli eventuali aumenti previdenziali stabiliti con strumenti normativi che avrebbero riguardato la categoria cui il lavoratore risulta appartenere se egli avesse continuato a spiegare in Spagna la propria attività.
3)
La norma contenuta all'art. 47, n. 1, lett. e), così interpretata non si pone in contrasto con i principi contenuti agli artt. 48 e 51 del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori.
4)
Le questioni quarta e quinta rimangono senza oggetto.
5)
Il termine “durata massima” contenuto all'art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento nella versione vigente nel luglio 1990 non può essere interpretato nel senso di far riferimento al termine minimo previsto dalla legislazione spagnola per il sorgere del diritto alla pensione di invalidità. La rata di prestazione di competenza della istituzione spagnola deve essere stabilita con riferimento alla proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in Spagna e quelli che costituiscono l'intera sua attività lavorativa».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi c ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità: v. la versione modificata e aggiornata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6). Ai fini delle presenti conclusioni si e tenuto presente il testo vigente al momento dei fatti della causa (luglio 1990).
( 2 ) La normativa spagnola (legge 31 luglio 1985, n. 26/85, Medidas urgentes para la racionalización de la estructura y dc la acción protectora-BOE del 1° agosto 1985, n. 183, pag. 1907) f ¡revede che l'importo della prestazione d'invalidità per il avoratore subordinato non vari in funzione della durata dei periodi di assicurazione. Soddisfatte le condizioni per il sorgere della pensione, essa viene calcolata (art. 3, n. 1) sulla Base della somma delle basi contributive del lavoratore nei 96 mesi precedenti l'evento invalidante divisa per un divisore detcrminato (112). Si noti che: a) la base contributiva è funzione del salario del lavoratore con il solo correttivo di una base minima e massima (la prima di esse equivale al salario minimo sindacale) e b) le basi contributive relative ai 24 mesi anteriori all'evento invalidante si calcoleranno al loro valore nominale, quelle relative ai restanti mesi del periodo di riferimento sono, invece, indicizzate in base al tasso ufficiale dei prezzi al consumo. Ai sensi delle disposizioni transitorie dettate con il medesimo atto normativo [ed in particolare la terza, n. 1, lettera e)], per detcrminate fattispecie la base regolatrice si ottiene in funzione di un periodo di riferimento di 84 mesi (il divisore sarà in questo caso 98). Su questo punto, c cioè sul fatto se il Lafuente Nieto ricada nell'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie o meno, le parti sono divise. Poiché, tuttavia, il giudice di rinvio ritiene che la presente fattispecie debba ricondursi entro la previsione da ultimo menzionata, nelle presenti conclusioni ci si riferirà al periodo di riferimento di 84 mesi.
( 3 ) L'art. 3, n. 4, della summenzionata legge n. 26/1985 dispone che: «si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho años». Ai sensi di quanto disposto all'art. 74 della Ley General de Seguridad Social nel Texto Refundido approvato con il decreto n. 2065 del 30 maggio 1975 (BOE dcl 20 c 22 luglio 1975), la base minima equivale al salario minimo interprofessionalc (n. 4) mentre la base massima, unica per tutte le attività e categorie, è fissata periodicamente dal governo su proposta del ministro del Lavoro (nn. 1, 2, 3). Con alcune modifiche, che non rilevano per il caso di specie, le norme sono attualmente contenute agli artt. 16, n. 2, e 110, rispettivamente, del Texto Refundido della Ley general de la Seguridad Social approvato con il Real Decreto-Ley n. 1 del 20 giugno 1994 (BOE del 29 giugno 1994, n. 154, pag. 1825).
( 4 ) Quest'ultima è, infatti, la ricostruzione interpretativa fatta propria, con orientamento sostanzialmente costante, dalla Suprema Corte spagnola. V. infra, nota 26.
( 5 ) La classificazione per «Tipi» è contenuta nel documento della Commissione COM(89)370 def. del 20 luglio 1989, Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) η. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavo-ratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. V. pagg. 5 e 6.
( 6 ) Giova segnalare che, ai sensi della legislazione nazionale [art. 2, n. 2, lett. b), della citata legge n. 26/1985] debbono essere soddisfatte, per il sorgere del diritto alla pensione, due ulteriori condizioni:
—
che si sia contribuito per almeno un quarto del tempo trascorso dal compimento del ventesimo anno di età ed il momento dell'evento invalidante (con un periodo minimo di cinque anni);
—
che almeno un quinto di tale periodo minimo di contribuzione sia stato compiuto nei dieci anni immediatamente precedenti l'evento invalidante.
È, dunque, sulla base di quanto disposto all'art. 45, n. 1, del regolamento che al Lafuente Nieto è stato riconosciuto il diritto alla prestazione di invalidità da parte dell'istituzione spagnola competente. Questi, come ei dice il giudice remittente, aveva, infatti, lavorato in Spagna un numero di giorni (1898) inferiore a quello prescritto dalla disposizione nazionale per il sorgere di tale diritto (2555).
( 7 ) Art. 26 c allegato I, punto VIII, del Trattato di adesione di Spagna e Portogallo (GU L 302 del 15 novembre 1985, pag. 139, in particolare pag. 171).
( 8 ) Sentenza 29 novembre 1984, causa 181/83 (Racc. pag. 4007).
( 9 ) Sentenza 29 novembre 1984, causa 181/83, da ultimo citata, punto 17.
( 10 ) Sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93 (Race. pag. I-4061).
( 11 ) Vedi le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla causa da ultimo citata (Racc. pag. 14063, paragrafo 24).
( 12 ) Paragrafo 24 delle conclusioni relative alla causa da ultimo citata (Racc. pag. 14071).
( 13 ) Si veda, in particolare, la prima delle soluzioni proposte dal-l'avvocato generale relativamente alla causa citata 181/83: «l'art 47, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si applica anche se entra in linea di conto l'art. 46, n. 2, lett. a), seconda frase, cioè se si deve determinare una prestazione di invalidità in base ad un sistema fondato sul rischio, che prescinda dalla maturazione di periodi assicurativi» (Racc. pag. 4027, punto C). D'altronde la Corte, che pure non ha preso specificamente posizione sul punto, ha stabilito, nella sentenza relativa alla medesima causa, l'inapplicabilità dell'art. 47, n. 1, alla specie oltre che alla luce dell'indipendenza dalla durata dei periodi assicurativi anche sulle specifiche caratteristiche del regime olandese (v. punto 15). Le prese di posizione menzionate sembrano, dunque, legittimare la conclusione secondo cui l'appartenenza di un regime al tipo A non sia sufficiente a sancire l'inapplicabilità ad esso delle norme contenute all'art. 47, n. 1.
( 14 ) Si veda anche su questo punto la presa di posizione dell'av-vocato generale Lenz nelle conclusioni relative alla causa da ultimo citata: «L'applicazione della norma in questione [l'art. 47, n. 1] non può però portare ad effetti incompatibili con le norme nazionali, alle quali si richiama in primo luogo l'art. 46. In caso di siffatta incompatibilità il criterio di calcolo di cui all'art. 46 prevale sulle normative integrative dell'art. 47 che servono solo a semplificare l'attività amministrativa» (Racc. pag. 4026, punto B).
( 15 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7).
( 16 ) V. documento della Commissione COM (89) 370 def. del 20 luglio 1989 (citato alla nota 5), pagg. 32 e 33.
( 17 ) La parte ricorrente richiama, tra le altre, la norma contenuta all'art. 109 del Texto Refundido de la Ley general (in materia di sicurezza sociale) approvato con il Real Dccrcto-Lcy 20 giugno 1994, n. 1, che nel dettare la nozione di base contributiva specifica che «la base de cotización (...) estará constituida por L remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga derecho a percibir el trabajador (...) por razón del trabajo que realice por cuenta ajena» (il corsivo è mio). V. BOE 29 giugno 1994, n. 54, pag. 825. V. anche art. 73 della legge generale di sicurezza sociale del 30 maggio del 1974.
( 18 ) In aggiunta, il ricorrente fa valere che l'art. 46, n. 2, lett. a), prescrive all'istituzione competente di prendere in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le diverse legislazioni degli Stati membri mentre la norma contenuta alla lett. e) dell'art. 47, n. 1, contraddice tale disposto ancorando la determinazione della base media ai soli periodi di contribuzione compiuti in Spagna. Il risultato sarebbe quello di discriminare i lavoratori spagnoli migranti disattendendo il principio del cumulo previsto dall'art. 51 del Trattato.
( 19 ) Come noto, infatti, il quoziente risultante dal dividere la somma di una serie di valori per un detcrminato divisore equivale al quoziente risultante dal dividere la somma della media tra gli stessi valori per il medesimo divisore. Appare, dunque, legittimo configurare il sistema utilizzato nell'ordinamento spagnolo — e la cui formula matematica si trova in allegato alla citata legge n. 26 del 31 luglio 1985 —come rispondente ai criteri stabiliti nella normativa comunitaria.
( 20 ) Si veda l'ordinanza di rimessione a pag. 7 (3M9413822) ultima riga: «A criterio de esta Sala — y esa cs la opinión casi unànime de los órganos jurisdiccionales españoles — parece que la interpretación correcta es la primera de ellas», e cioè quella della riconducibilità del regime spagnolo alla norma contenuta alla lett. e) dell'art. 47, n. 1).
( 21 ) Citato regolamento (CEE) dcl Consiglio n. 1248/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7; in particolare pag. 24).
( 22 ) Un'ultima precisazione si impone, poi, in risposta all'obie-zione sollevata dal ricorrente di cui alla nota 18. Come già detto, le norme contenute all'art. 47 costituiscono disposizioni complementari a quelle contenute all'art. 46, n. 2, lett. a). Esse, dunque, presuppongono che, nei regimi di tipo B, il calcolo dell'importo teorico sia condotto sulla base di tutti i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali esso è stato soggetto mentre, come detto, nei regimi di tipo A, tale importo è quello determinato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale. Ciò che la norma contenuta alla lett. e) si limita a specificare è che il calcolo di tale importo debba avvenire in funzione della base media registrata durante la soggezione del lavoratore ad una legislazione di questo tipo. In ciò, dunque, essa non è qualitativamente diversa, a mio parere, dalle altre previsioni contenute alle lctt. b) c c) del medesimo articolo. Anche sulla base di tali norme, infatti, la determinazione dell'importo teorico si deve fondare sempre su quanto «accertato» e «corrispondente» ai periodi compiuti sotto la legislazione che l'istituzione competente applica. Non ritengo, dunque, che, come invece affermato dal ricorrente, debba rinvenirsi in tale norma la violazione in se dell'obbligo di totalizzazione imposto all'art. 51 del Trattato, semplicemente perché nel sistema delle disposizioni tale operazione e data per presupposta.
( 23 ) Dispositivo della sentenza relativa alla causa C406/93 (citata in nota 10).
( 24 ) Conclusioni relative alla causa citata C406/93, punto 12.
( 25 ) Si veda l'ordinanza di rinvio alla pag. 9 (3M9410833), punto B. La finzione alla quale si dovrebbe ricorrere condurrebbe, tuttavia, ad applicare pur sempre le norme della legge spagnola che impone un massimale alla prestazione prevedendo una base massima di contribuzione (v. nota 3). Secondo quanto hanno sostenuto, e nelle memorie e in udienza, il ricorrente c la Commissione, era questo il sistema vigente, ai sensi del Convenio de seguridad social tra Repubblica federale di Germania e Spagna del 4 dicembre 1973 (v. BOE del 28 ottobre 1977, n. 258, pag. 2295), stipulato anteriormente all'adesione di quest'ultima alla Comunità europea. Ritengo che le norme rilevanti a tale proposito siano quelle contenute al Capitolo I del Titolo III, «Vejez, Invalidez y Supervivicncia» alle quali l'art. 26 del Capitolo II («Invalidez») espressamente rimanda. L'art. 25, n. 1, lctt. b), richiamato dal ricorrente nella sua memoria, così dispone: «Cuando todo o parte del período de cotización elegido por el solicitante para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en la República Federal, el Organismo competente español determinará dicha base reguladora sobre las bases de cotización vigentes en España, durante dicho período o fracción, para los trabajadores de la misma categoría profesional que la persona interesada» (il corsivo è mio). Mi sembra opportuno sottolineare che il riferimento contenuto nella norma non sembra essere alle retribuzioni percepite dal lavoratore in Germania, ma alle basi contributive vigenti, nell'ordinamento spagnolo, per i lavoratori appartenenti alla medesima categoria cui appartiene il lavoratore migrante. Per come leggo la norma, dunque, le basi contributive da applicare per il calcolo della pensione debbono essere parametrate ai redditi che il lavoratore migrante avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa in Spagna senza che perciò venga in rilievo il salario percepito in Germania.
( 26 ) Sentenza 7 luglio 1994, causa C-146/93, McLachlan (Race, pag. I-3229; punti 2930). V. anche conclusioni dell'avvocato generale Lenz relative alla causa citata (Racc. pag. 13231; punto 21).
( 27 ) La conclusione ora raggiunta mi permette, brevemente, di aggiungere una precisazione in ordine all'interpretazione che della disciplina nazionale ha fornito il Tribunal Supremo. È, infatti, giurisprudenza costante del supremo organo giurisdizionale spagnolo che la base contributiva da prendere in considerazione per la determinazione della prestazione di invalidità sia quella media fra la massima e la minima prevista dalle norme vigenti nel corso del periodo di riferimento (v., da ultimo, sentenza della quarta sezione del Tribunal Supremo del 27 marzo 1995, in Gaceta Jurídica B105, luglio-agosto 1995, e richiami giurisprudenziali ivi contenuti). Scnonché una tale soluzione giurisprudenziale, ancorché possa trovare il proprio fondamento nell'ordinamento nazionale (ciò che invece escludono il giudice a quo ed il ricorrente), non si concilia con le prescrizioni del regolamento. I soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione spagnola, ai sensi della lett. e) dell'art. 47, sono quelli trascorsi dall'interessato in quel paese sino al suo trasferimento in Germania. È dunque esclusivamente con riguardo alle basi contributive previste in quel periodo che dovrà essere calcolata la base contributiva media ai fini della prestazione di invalidità. Mi sembra opportuno sottolineare a questo proposito che una interpretazione simile (si badi, non uguale) a quella che ritengo di dover suggerire alla Corte quest'oggi sia stata già prospettata nel voto particular formulato dal Sr. Cachón Villar relativamente alla sopra citata sentenza del Tribunal Supremo. V. Gaceta Jurídica B105 luglio-agosto 1995, pag. 61.
( 28 ) L'art. 47, n. 2 così testualmente recita: «Le norme della legi-slazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli clementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli clementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le egislazioni di altri Stati membri».
( 29 ) V. da ultimo sentenza 22 settembre 1994, causa C-301/93, Bettaccini (Race. pag. I-4361); sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra (Race. pag. 137).
( 30 ) Così anche nella proposta di regolamento: «Il nuovo punto 4 dell'Allegato VI, rubrica D, predsa le modalità di applicazione di tale articolo per la Spagna» (il corsivo è mio), si veda il citato documento della Commissione COM(89)370 def. del 20 luglio 1989, pag. 32. V. anche il ‘considerando’ trentaduesimo del citato regolamento n. 1248/92. Costituisce, del resto, riprova del carattere meramente esplicativo di quanto dettato all'allegato VI la circostanza che non si sia sentita l'esigenza, nel momento della sua adozione, di apportare modifiche al dettato della norma contenuta all'art. 47, n. 1, lett. e).
( 31 ) Conclusioni relative alla citata causa C406/93, paragrafo 17.
( 32 ) Sentenza citata 9 agosto 1994 causa C406/93, punti 2326. Cfr. sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Pctroni (Racc, pag. 1149, punto 13); sentenza 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. pag. I-1203, punto 24).
( 33 ) È per questo motivo che ritengo la prospettazione offerta dalla ricorrente non condivisibile. Essa, infatti, fa perno su una norma, l'art. 45, n. 1, che non è direttamente pertinente al problema in discussione. Tale disposizione si limita, infatti, a disciplinare il meccanismo di totalizzazione ed è ad essa estranea la problematica della liquidazione della prestazione o quella del calcolo del prorata, disciplinate, come detto, in diversa sede. Una cosa, cioè, e sancire che per il sorgere del diritto debbano essere presi in considerazione i periodi compiuti sotto altra legislazione nella misura necessaria ai sensi della legislazione nazionale (una norma chiaramente intesa ad evitare al lavoratore la “perdita” dei periodi contributivi compiuti sotto diverse legislazioni); altro, e ben diverso, profilo e quello di stabilire su quali basi ad ogni istituzione competente spetterà poi la concreta erogazione della prestazione riconosciuta in funzione del meccanismo di totalizzazione al lavoratore (disciplina che è invece legata all'esigenza di attribuire allo Stato membro la competenza a versare una prestazione corrispondente esclusivamente al periodo di assicurazione compiuto dal lavoratore ai sensi della sua legislazione). Come può agevolmente comprendersi, si tratta di profili distinti, e che tali debbono rimanere a pena di stravolgere la logica e le finalità delle norme del regolamento.
( 34 ) Dello stesso avviso anche l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla citata causa C406/93: «Gli scopi e i principi di base sono nondimeno gli stessi per entrambi i tipi di legislazione [quelli del tipo A e del tipo B]. Ai sensi dell'art. 46, ogni Stato calcola l'importo totale della prestazione dovuta in forza della propria legislazione per una persona che si trovi nella situazione del lavoratore migrante (l'importo teorico) e quindi riduce tale importo proporzionalmente alla durata del periodo di assicurazione o di residenza nel proprio territorio» (paragrafo 16). Ritengo, peraltro, che anche le disposizioni del Convenio tra la Repubblica federale di Germania e la Spagna (citato alla nota 25) configurino un meccanismo di proratizzazione che risponde a tali criteri. L'art. 22, n. 3, lett. b), di tale atto stabilisce, infatti, che «ci Organismo (competente de cada Estado contatante) calculará (...) la parte de dicha pensión correspondiente a la proporción entre la totalidad de los períodos de seguro cumplidos por dicha persona antes del hecho determinante de la prestación, conforme a las disposiciones legales internas que el referido organismo haya de aplicar y la totalidad de los periodos de seguro que dicha persona haya cumplido de conformidad con las disposiciones legales de ambos Estados» (il corsivo è mio).
( 35 ) Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 142).
( 36 ) L'art. 95 bis, introdotto con il citato regolamento n. 1248/92, così testualmente recita:
n. 1: «Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° giugno 1992»;
n. 4: «I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92»;
n. 5: «Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti»;
n. 6: «Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascun Stato membro».
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