Conclusioni dell avvocato generale
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1 Nella presente causa la Commissione, con ricorso depositato in cancelleria il 16 settembre 1994, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE (2).
2 Le citate direttive prevedono, ai rispettivi artt. 2, che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive stesse al più tardi il 1_ luglio 1992.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione in merito alla trasposizione delle direttive, la Commissione, con lettera di diffida datata 14 ottobre 1992, avviava, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, un procedimento per inadempimento. In mancanza di qualsiasi risposta del governo italiano alla lettera di diffida, la Commissione ricapitolava i propri addebiti in un parere motivato dell'11 maggio 1993, che rimaneva anch'esso senza risposta. La Commissione proponeva allora il presente ricorso.
3 Il governo italiano riconosce di non aver adempiuto nel termine fissato dalle direttive il proprio obbligo di trasporre le suddette direttive nell'ordinamento giuridico italiano.
Nel controricorso esso ha tuttavia comunicato che la direttiva 91/688 è stata recepita con decreto ministeriale 26 luglio 1994 (3), mentre il recepimento della direttiva 91/685 è previsto per via regolamentare a norma della legge comunitaria 1993. Un progetto del regolamento di recepimento è stato già inviato al Consiglio di Stato per parere preventivo.
In considerazione di quanto sopra esposto, il governo italiano ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso nella parte concernente la direttiva 91/688 e ha invitato la Commissione a ritirarlo nella parte concernente la direttiva 91/685.
4 Tenuto conto del fatto che la direttiva 91/688 era stata recepita con decreto ministeriale 26 luglio 1994 la Commissione, nella replica, ha rinunciato agli atti della causa in oggetto con riferimento alla mancata trasposizione della predetta direttiva, ma ha mantenuto il ricorso nella parte concernente la direttiva 91/685.
5 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che «uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie» (4).
Poiché la Repubblica italiana non ha negato che la direttiva del Consiglio 91/685 non è stata recepita nel diritto italiano entro il termine fissato dal suo art. 2, occorre dichiarare, come chiesto dalla Commissione, che la Repubblica italiana non ha adempiuto gli obblighi ad essa imposti in forza del Trattato CE.
6 La Commissione ha chiesto che la Repubblica italiana sia condannata alle spese, ivi comprese quelle relative alla parte del ricorso che riguarda la direttiva 91/688.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo l'art. 69, n. 5, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
Dato che il governo italiano non ha informato immediatamente la Commissione del recepimento della direttiva 91/688, avvenuto nel luglio 1994, il ricorso della Commissione, depositato il 16 settembre 1994, menzionava anche questa direttiva. Solo nel controricorso il governo italiano ha fatto presente che la direttiva era già stata recepita, inducendo così la Commissione a rinunciare a questo capo del ricorso. La presentazione di un ricorso per mancata attuazione della direttiva 91/688 e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione per quanto riguarda questo punto sono perciò dovute unicamente al comportamento del governo italiano. Concordo, di conseguenza, con la Commissione nel ritenere che la Repubblica italiana debba sostenere anche le spese relative a questo capo del ricorso.
Conclusioni
7 Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco alla Corte di pronunciarsi come segue:
«1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
(1) - GU L 377, pag. 1.
(2) - GU L 377, pag. 18.
(3) - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1994.
(4) - V., da ultimo, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-0000).
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