Conclusioni dell avvocato generale
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1 Nel presente procedimento il governo francese chiede alla Corte di giustizia di annullare il regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1994, n. 1641 (1), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (2).
2 Il regolamento impugnato (in prosieguo: il «regolamento») afferma nel preambolo che esso intende «prescisare la portata» della sottovoce della Tariffa doganale comune 2303 10 19 «sostituendo la nota complementare 1 al capitolo 23 (della nomenclatura combinata di cui all'allegato del regolamento n. 2658/87) mediante la nota ripresa all'art. 1 del presente regolamento», avente ovviamente diversa formulazione.
3 L'una e l'altra nota costituiscono la chiave per la classificazione tariffaria del prodotto denominato glutine di granturco (in prosieguo: il «corn gluten feed»), la cui copiosa produzione negli Stati Uniti d'America e conseguente importazione nelle Comunità europee in esenzione da dazi costituisce la preoccupazione che sta all'origine della proposizione del ricorso da parte del governo francese.
4 In effetti una questione apparentemente tecnica -- quale è la formulazione di una semplice nota complementare ad una determinata sottovoce tariffaria -- cela in realtà un delicato problema commerciale, avente indubbie ripercussioni economiche, che ha costituito oggetto di difficili negoziati tra la Commissione e il governo degli Stati Uniti d'America. Tanto gli avvenimenti nell'ambito del processo di negoziazione quanto la soluzione finale raggiunta hanno suscitato vari interventi all'interno del Parlamento europeo (3) e reazioni negli ambienti economici interessati.
5 Le posizioni delle parti, riassunte per sommi capi, divergono sulla classificazione tariffaria del prodotto: la Commissione, mediante regolamento impugnato, lo fa rientrare nella voce 2303 (residui della fabbricazione degli amidi), mentre il governo francese, al contrario, ritiene che la voce 2309 (preparazioni per l'alimentazione degli animali) sia quella pertinente. La polemica verrebbe superata in modo favorevole alla tesi della Commissione, ove si ammettesse la validità del regolamento, posto che quest'ultimo ha modificato la nota complementare in maniera tale che il «corn gluten feed» può agevolmente essere ricompreso nella voce 2303.
6 I motivi di ricorso dedotti dal governo ricorrente nei confronti del regolamento sono i seguenti:
a) il regolamento modifica la voce tariffaria di una determinata merce.
b) Adottando il regolamento, la Commissione ha ecceduto le proprie prerogative relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, compiendo una vera e propria modifica della classificazione tariffaria che esula dalle sue competenze.
c) Così facendo la Commissione ha disatteso gli accordi raggiunti dalla Comunità nell'ambito della convenzione internazionale del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (Convenzione di Bruxelles 14 giugno 1983).
d) Il regolamento è inficiato da un vizio di forma essenziale, come la carenza di motivazione.
e) Infine, il regolamento è stato adottato con sviamento di potere.
Ambito regolamentare
7 La classificazione delle merci ai fini della tariffa doganale comune e delle esigenze relative alla statistica comunitaria forma la cosiddetta «nomenclatura combinata», quale è configurata dal regolamento n. 2658/87 dianzi richiamato. Una delle frequenti modificazioni subite da tale norma costituisce per l'appunto oggetto del presente ricorso di annullamento.
8 Nel capitolo 23 della nomenclatura combinata, la cui pertinenza ai fini della controversia è pacifica tra le parti, rientrano i «residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali». La voce e le sottovoci successive sono del seguente tenore:
«23 03 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
- - Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
2303 10 11 - - - superiore al 40% in peso 2303 10 19 - - - uguale o inferiore al 40% in peso
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali».
9 Le sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 (la cui unica differenza consiste, come si è visto, nel tenore di proteine presente nei rispettivi prodotti) avevano costituito oggetto di una previa nota complementare secondo la quale entrambe comprendevano
«(...) soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida».
10 La prima modificazione di questa nota complementare veniva effettuata in forza del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1991, n. 3492 (4), nei seguenti termini (in corsivo le parti inserite ex novo):
«Sono classificati nelle sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco esclusi i miscugli dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido dev'essere inferiore o uguale a 28% in peso sul secco secondo il metodo figurante nell'allegato I, cifra 1 della direttiva 72/199/CEE (5) della Commissione, ed il tenore in materie grasse dev'essere inferiore o uguale al 4,5% in peso sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione» (6).
11 La seconda modificazione della nota complementare, che è quella impugnata nel presente procedimento, aggiunge al testo del 1991 una nuova ed importante precisazione nei seguenti termini (in corsivo le parti inserite ex novo):
«?????? (v. versione francese)
"1. Sono classificati nella sottovoce 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida, dei residui della vagliatura del granturco utilizzato nel procedimento per via umida fino a una proporzione del 15% in peso, e dei residui provenienti all'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida compresi quelli provenienti dall'acqua di ammollo utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Il loro tenore di amido dev'essere inferiore o uguale a 28% in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, e il tenore in materie grasse dev'essere inferiore o uguale al 4,5%, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione"».
12 In altri termini, con decorrenza dal 1_ luglio 1994 -- sempre secondo la nota complementare contenuta nel regolamento -- vengono aggiunti alla sottovoce 2303 10 19 e classificati quindi come tipi determinati di residui della fabbricazione degli amidi:
a) i residui della vagliatura del granturco utilizzati nel procedimento per via umida fino a una proporzione del 15% in peso;
b) i residui provenienti dall'acqua di macerazione del granturco del processo per via umida, compresi «quelli provenienti dall'acqua di ammollo utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido».
13 Nel caso in cui il tenore della nuova nota complementare fosse giuridicamente valido, la sottovoce 2303 10 19 della nomenclatura combinata troverebbe applicazione al «corn gluten feed»; in caso contrario, questo prodotto dovrebbe essere classificato nella voce 2309, come sostiene il governo ricorrente.
14 Le conseguenze della scelta dell'una o dell'altra voce hanno carattere tariffario: la tesi francese implica che l'importazione del prodotto controverso venga assoggettata a determinati dazi doganali che, viceversa, non sarebbero applicabili qualora allo stesso prodotto fosse applicabile il regime tariffario propugnato dalla Commissione.
15 La portata della domanda di annullamento proposta dal governo francese è circoscritta alle innovazioni apportate dal regolamento impugnato alla nota complementare, vale a dire, all'aggiunta dei residui della vagliatura del granturco e dei residui provenienti dalle acque di macerazione del granturco, nei termini già riportati per entrambi. Non è in discussione invece la formulazione della nota complentare data a suo tempo dal citato regolamento n. 3492/91 (7).
Sulla carenza di motivazione del regolamento n. 1641/94
16 Pur non essendo stato fatto valere in via principale come causa di invalidità, l'argomento relativo alla carenza di motivazione del regolamento impugnato deve costituire oggetto di esame prioritario, come si conviene per qualsiasi conclusione con la quale si faccia valere che un atto normativo è stato adottato in violazione delle forme essenziali.
17 L'esigenza della motivazione degli atti comunitari a carattere normativo è sancita nel Trattato e la sua violazione costituisce senz'altro una trasgressione delle forme essenziali del procedimento di elaborazione degli atti. L'art. 190 del Trattato CE dispone infatti che «i regolamenti, le direttive e le decisioni (...) adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato».
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(1) - GU L 172, pag. 12.
(2) - GU L 256, pag. 1.
(3) - V., tra l'altro, le interrogazioni della parlamentare Dury n. 39 (H-07494/93) alla Commissione e n. 11 (H-0793/93) al Consiglio, in merito all'«accordo segreto relativo al corn gluten feed, accluso all'accordo di Blair House», pubblicate nelle Discussioni del Parlamento europeo, n. 434, pagg. 193 e 162 dell'edizione spagnola. Sul medesimo tema, l'interrogazione orale B3-0505/93, con discussione, formulata alla Commissione dai parlamentari Pasty e Guillaume, a nome del gruppo RDE, pubblicata in Discussioni del Parlamento europeo, n. 431, pag. 98 dell'edizione spagnola.
(4) - GU L 328, pag. 80.
(5) - Terza direttiva del Consiglio 27 aprile 1972 ?????(GU L 123, pag. 6).
(6) - Direttiva della Commissione 20 dicembre 1983, che modifica le direttive 71/393/CEE e 78/633/CEE, ????? (GU L 15, pag. 28).
(7) - V. supra, paragrafo 5.
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