CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 26 ottobre 1995 ( *1 )
1.
Il Tribunal correctionnel di Arlon chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di taluni obblighi contributivi imposti da una normativa belga, più precisamente da un contratto collettivo reso obbligatorio con regio decreto, ad imprese stabilite in altri Stati membri, nella specie il Lussemburgo, che effettuino una prestazione di servizi sul territorio belga, utilizzando a tal fine propri lavoratori.
Si tratta dunque di stabilire se le condizioni imposte dal paese ospitante, in applicazione della propria normativa in materia di lavoro, abbiano l'effetto di intralciare l'attività di prestazione di servizi effettuata dall'impresa da cui i lavoratori dipendono, ponendosi cosi in contrasto con la disciplina comunitaria sulla prestazione dei servizi.
2.
Il problema sollevato riguarda invero taluni aspetti della normativa belga che disciplina le condizioni retributive dei lavoratori del settore edile, in particolare sotto il profilo di talune integrazioni salariali poste a carico dei datori di lavoro in ragione della natura specifica dell'attività in questione. Tale normativa può essere descritta nei termini che seguono.
L'art. 2 del contratto collettivo di lavoro del 28 aprile 1988 (nel prosieguo: il «contratto»), concluso in seno alla commissione paritaria del settore edile e reso obbligatorio con regio decreto del 15 giugno 1988 ( 1 ), impone a tutte le imprese del settore di versare al Fondo per la sicurezza dei lavoratori (nel prosieguo: il «Fondo») un contributo del 9,12%, di cui il 9% è destinato agli stessi lavoratori a titolo di «marche-fedeltà» e lo 0,12% a coprire le spese di gestione del fondo. Talune categorie di imprese del settore in questione, più precisamente quelle i cui lavoratori sono esposti al rischio di inattività forzata in ragione delle condizioni atmosferiche, sono inoltre tenute a versare al fondo, conformemente al successivo art. 3 dello stesso contratto, un ulteriore contributo del 2,1%, di cui il 2% è destinato ai lavoratori a titolo di «marche-intemperie» e lo 0,1% a coprire le spese di gestione.
I contributi di cui agli artt. 2 e 3, calcolati sulla base del 100% della retribuzione lorda spettante a ciascun lavoratore (art. 4, n. 1, del contratto), sono versati dal datore di lavoro all'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (nel prosieguo: l'«OPOC»), ufficio incaricato dal Fondo delle operazioni di percezione e di raccolta dei contributi. L'OPOC rilascia quindi, al termine di ciascun esercizio annuale, delle tessere munite di marche al datore di lavoro (art. 14 del contratto), il quale, a sua volta, ne consegna un esemplare al lavoratore (art. 15 del contratto). Quest'ultimo ottiene il pagamento del controvalore delle marche apposte sulle tessere direttamente dai sindacati e dall'OPOC.
3.
Ai fini dell'argomentazione che segue, è peraltro opportuno ricordare fin d'ora che la legislazione lussemburghese, vale a dire dello Stato membro di stabilimento dell'impresa in questione, sebbene non identica a quella belga, pure prevede dei meccanismi volti a tutelare i lavoratori del settore dell'edilizia dal rischio di inattività dovuta ad intemperie, nonché a premiarne la fedeltà al settore stesso. A tale scopo, infatti, la legge 28 giugno 1971 ( 2 ) prevede la concessione di un salario di compensazione in caso di disoccupazione dovuta ad intemperie che intervengano nel periodo dal 16 novembre al 31 marzo (art. 1). Tale indennità compensatoria è dovuta sia per ore isolate di disoccupazione che per giornate intere e consecutive (art. 5). L'importo lordo del salario di compensazione che il datore di lavoro è tenuto a versare ai lavoratori corrisponde all'80% del salario lordo normale (art. 15).
A partire dal 1° gennaio 1989, inoltre, il datore di lavoro è altresì tenuto a versare ai propri lavoratori, con la retribuzione di dicembre, un premio di fine anno del valore del 3% del salario lordo, sempreché il lavoratore abbia un'anzianità di almeno un anno nell'impresa ( 3 ). Dal 1° gennaio 1993 il premio di fine anno è stato portato al 4% del salario lordo ( 4 ).
4.
E veniamo ai fatti, semplici e incontestati, all'origine del presente procedimento. La Climatec SA, impresa edile stabilita nel Lussemburgo, ha effettuato, nel periodo marzo 1992 - marzo 1993, lavori nel cantiere della fabbrica Ferrerò di Arlon, Belgio, occupando a tale scopo quattro suoi lavoratori.
A fronte del rifiuto della Climatec di pagare i contributi relativi ai quattro lavoratori distaccati, contributi imposti dalla normativa belga a titolo di «marche-fedeltà» e «marche-intemperie» e pari ad un importo totale di 98153 BFR, il pubblico ministero avviava un procedimento penale nei confronti del signor Guiot, nella sua qualità di amministratore della Climatec SA.
5.
Ed è appunto nel quadro di tale azione che il Tribunal correctionnel di Arlon ha deciso di sospendere il giudizio e di effettuare un rinvio alla Corte. La domanda pregiudiziale è così formulata:
—
«Se gli artt. 7, 7 A, 59 e 60 del Trattato sull'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che il fatto che uno Stato membro renda obbligatorio mediante un contratto collettivo reso obbligatorio con regio decreto, per tutte le imprese che lavorano o intendono lavorare sul suo territorio in forza del loro diritto alla libera prestazione di servizi, il versamento di contributi datoriali a titolo di marche di fedeltà e di marche intemperie che costituiscono un doppione dell'obbligo di contribuzione nel paese di origine di queste imprese, dove tali contributi coprono gli stessi rischi e hanno in pratica una finalità simile, se non identica, costituisce una violazione degli articoli sopramenzionati, in quanto si tratta di una misura discriminatoria in fatto, la quale rappresenta così un grave ostacolo alla realizzazione della libera prestazione di servizi nel grande mercato interno senza frontiere, poiché tale obbligo causa un costo supplementare per le imprese comunitarie, rendendole così meno competitive sul territorio dello Stato membro di cui si tratta.
—
Più precisamente: se l'obbligo, per un'impresa edile stabilita in un altro Stato membro e che effettua prestazioni di servizi nel settore edile in Belgio, di pagare marche di intemperie e di fedeltà ai sensi del CCL 28.4.1988, reso obbligatorio dal RD 15.6.1988, sia compatibile con l'art. 59 del Trattato CEE (restrizioni alla libera prestazione di servizi transfrontaliera)».
6.
Con tale quesito, suddiviso in due parti, il giudice a quo chiede alla Corte, in buona sostanza, se gli artt. 59 e 60 vadano interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga alle imprese stabilite in un altro Stato membro, che si rechino sul territorio del primo Stato per effettuarvi una prestazione di servizi, utilizzando a tal fine lavoratori alle loro dipendenze, l'obbligo di versare per tali lavoratori contributi volti a compensare la disoccupazione forzata in caso in intemperie, nonché a gratificarli con un premio «fedeltà» al settore in questione.
Prima ancora di passare al merito della questione, mi sia consentito evidenziare che lo stesso giudice di rinvio ha sottolineato (anche materialmente), nella prima parte del quesito, che l'obbligo contributivo imposto all'impresa dallo Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi costituisce «un doppione dell'obbligo di contribuzione» incombente alla stessa impresa nello Stato membro di stabilimento: i contributi di cui si tratta, ad avviso dello stesso giudice, coprirebbero infatti gli stessi rischi ed avrebbero una finalità simile, se non addirittura identica.
7.
È pacifico che l'ipotesi che ci occupa è quella di prestazione di servizi rilevante ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Trattato. L'attività di cui trattasi è infatti un'attività economica prestata, contro remunerazione, da un'impresa di costruzioni stabilita in uno Stato membro diverso da quello dove la prestazione è stata effettuata.
La peculiarità del caso di specie è costituita dalla circostanza che la prestazione di servizi si accompagna ad un distacco temporaneo di lavoratori nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita ( 5 ), ipotesi peraltro già esaminata dalla Corte in precedenti pronunce ( 6 ). Ed è appunto in ragione della presenza, sebbene solo temporanea, di tali lavoratori sul territorio belga che all'impresa che effettua la prestazione di servizi è imposto il pagamento dei contributi qui in discussione.
8.
Ciò premesso, ricordo anzitutto che la giurisprudenza in materia di servizi ha oramai chiarito in termini inequivocabili, con approccio analogo a quello consolidatosi in materia di libera circolazione delle merci, che l'art. 59 richiede «la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi» ( 7 ).
Ne consegue che, anche in assenza di armonizzazione in materia, la libertà di prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate dall'interesse generale e che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività nel territorio dello Stato in cui la prestazione di servizi è effettuata, sempreché tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e, beninteso, a condizione che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante regole meno restrittive ( 8 ).
9.
Ora, è evidente che la normativa nazionale controversa ( 9 ), sebbene indistintamente applicabile ai prestatori nazionali ed a quelli stabiliti in altri Stati membri, comporta degli effetti restrittivi sulla libertà di circolazione dei servizi nell'ambito comunitario.
Le imprese stabilite in uno Stato membro che — come la Climatec SA — intendono prestare servizi in un altro Stato membro, trasferendovi a tale scopo propri lavoratori, sono infatti già soggette, nel paese di stabilimento, agli oneri previdenziali e retributivi concernenti i lavoratori alle proprie dipendenze. In breve, si tratta di imprese che già debbono soddisfare (e soddisfano) i requisiti richiesti dalla normativa dello Stato di stabilimento.
10.
Vero è che il diritto comunitario, come affermato dalla Corte a più riprese, non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali in materia di salari minimi a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; del pari, il diritto comunitario neppure vieta d'imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati ( 10 ).
Una siffatta affermazione implica, all'evidenza, che il diritto comunitario riconosce che una normativa in materia di retribuzione sociale minima persegue uno scopo di interesse generale degno di tutela. Il rispetto di una tale normativa, in assenza di armonizzazione o comunque di un coordinamento in materia ( 11 ), può pertanto essere imposto anche ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, legittimando così talune restrizioni alla libertà in questione, ma solo con mezzi adeguati. Ciò significa che occorre procedere, anche in tale ipotesi, ad una verifica di proporzionalità.
11.
In particolare, sul punto che qui interessa, la stessa Corte ha chiarito che non costituisce un «mezzo adeguato una normativa o una prassi che impongano in modo generale un onere previdenziale o paraprevidenziale, restrittivo della libera prestazione dei servizi, a tutti i prestatori stabiliti in un altro Stato membro e che occupano cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno rispettato la normativa in materia di retribuzione sociale minima dello Stato membro in cui la prestazione viene effettuata, giacché un siffatto provvedimento generale non è, per natura, idoneo a far rispettare questa normativa né ad arrecare vantaggio, in un modo qualunque, alla manodopera di cui si tratta» ( 12 ).
Ora, indipendentemente da una verifica volta a stabilire se nel caso che ci occupa i lavoratori distaccati beneficino o no di un vantaggio effettivo come contropartita degli obblighi contributivi imposti al datore di lavoro, circostanza contestata dal governo lussemburghese, resta che si tratta di un provvedimento generale, come tale inidoneo a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito. È fin troppo evidente, infatti, che gli obblighi contributivi imposti dalla normativa belga a carico di tutte le imprese che effettuino una prestazione di servizi sul territorio belga, trasferendovi a tal fine propri lavoratori, non tengono affatto conto della retribuzione minima percepita dai lavoratori alle dipendenze di tali imprese. In altre parole, la normativa controversa ha vocazione ad applicarsi sempre e comunque, dunque anche nel caso in cui i lavoratori di cui si tratta dovessero, in ipotesi, beneficiare di una retribuzione sociale minima più elevata di quella di cui beneficiano i lavoratori soggetti alla legislazione dello Stato in cui è effettuata la prestazione di servizi.
12.
In tale prospettiva, ciò che occorre verificare, alla luce della ricordata giurisprudenza secondo cui il prestatore di servizi non deve già essere sottoposto a condizioni simili nello Stato in cui è stabilito ( 13 ), è se i requisiti richiesti dalla normativa dello Stato di stabilimento, nella specie il Lussemburgo, siano analoghi o comunque comparabili a quelli richiesti dalla normativa dello Stato in cui la prestazione di servizi è effettuata, nella specie il Belgio.
Premesso che non spetta a questa Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, procedere ad un'analisi comparativa delle due normative in discorso, è opportuno ribadire, ancora una volta, che lo stesso giudice a quo ha affermato nell'ordinanza di rinvio che i contributi controversi costituiscono un doppione di quelli imposti dalla conferente normativa lussemburghese. Ai fini che qui rilevano, va poi precisato che non è certo richiesta una perfetta coincidenza o equivalenza tra gli obblighi contributivi imposti dalle normative dei due Stati in questione: ciò che occorre, molto più semplicemente, è che si tratti di contributi analoghi, in particolare aventi una finalità simile.
13.
In questo senso depone peraltro la giurisprudenza in materia. La Corte ha infatti affermato, in una fattispecie per certi versi analoga a quella che ci occupa, che l'assoggettamento di prestatori stabiliti in un altro Stato membro agli stessi obblighi cui sono tenuti i prestatori nazionali si traduce in un aggravio supplementare, in via di principio incompatibile con le norme sulla libera prestazione dei servizi. Più precisamente, essa ha qualificato come discriminazione dissimulata l'ipotesi in cui «l'obbligo di versare la quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, imposto ai prestatori stabiliti nel territorio nazionale, viene esteso ai datori di lavoro che sono stabiliti in un altro Stato membro e devono già versare contributi analoghi per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, in forza delle leggi di questo Stato. In tal caso, infatti, la normativa dello Stato in cui la prestazione viene effettuata comporta, sotto il profilo economico, un onere supplementare per i datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro, i quali sono di fatto assoggettati ad oneri più gravosi rispetto ai prestatori stabiliti nel territorio nazionale» ( 14 ).
Muovendo dalla stessa premessa, la Corte ha del pari considerato che imprese che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato membro, trasferendovi all'uopo propri lavoratori, non sono tenute a rivolgersi agli organismi di collocamento del paese ospitante e a sottoporsi alle relative procedure: e ciò, beninteso, nella misura in cui abbiano già eseguito nel paese di stabilimento le procedure legali prescritte per l'assunzione di manodopera (straniera e non) ed abbiano già sopportato i relativi oneri amministrativi e finanziari ( 15 ).
14.
Ora, come risulta dagli atti e come emerso nel corso dell'udienza, la Climatec SA è già soggetta nello Stato di stabilimento al pagamento di contributi aventi una finalità simile a quella perseguita dalla normativa belga controversa, contributi al cui pagamento essa è tenuta anche per i lavoratori temporaneamente distaccati, più precisamente per gli stessi periodi di attività svolti da tali lavoratori nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Lo stesso governo belga, peraltro, pur insistendo sulle differenze esistenti tra le due normative nazionali qui rilevanti, non ha in alcun modo dimostrato che si tratterebbe di due regimi funzionalmente diversi, ammettendo anzi la necessità di un meccanismo che consenta di tener conto di quanto già versato dall'impresa, per fini analoghi, nello Stato di stabilimento.
In tali condizioni, gli obblighi contributivi imposti alle imprese che effettuano una prestazione di servizi sul territorio belga costituiscono un onere supplementare configurabile come una duplicazione di quelli già imposti e soddisfatti nello Stato di stabilimento, duplicazione del tutto priva di giustificazione e suscettibile di svantaggiare l'impresa in questione nella concorrenza con i prestatori nazionali. A ciò si aggiunga che i lavoratori in questione sono cittadini comunitari, con la conseguenza che l'applicazione del conferente regime lussemburghese è comunque tale da escludere rischi di sfruttamento dei lavoratori e di distorsioni della concorrenza fra le imprese ( 16 ).
15.
In definitiva, risulta da quanto precede che la normativa controversa costituisce, relativamente agli aspetti qui considerati, un intralcio ingiustificato nei confronti delle imprese che effettuino una prestazione di servizi sul territorio belga: come tale essa si pone in contrasto con le norme sulla prestazione dei servizi, in particolare con gli artt. 59 e 60 del Trattato.
16.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere al giudice nazionale nel modo seguente:
«Gli articoli 59 e 60 del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga alle imprese stabilite in un altro Stato membro, che si rechino sul territorio del primo Stato per effettuarvi una prestazione di servizi, il pagamento di contributi a titolo di marche di fedeltà e marche intemperie per i lavoratori distaccati in regime di prestazione di servizi, allorché tali imprese siano già assoggettate, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, ad oneri comparabili nello Stato membro di stabilimento».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Moniteur belge del 7 luglio 1988, pag. 9897.
( 2 ) Mémorial A 1971, pag. 36.
( 3 ) Regolamento granducale del 21 luglio 1989 (Mémorial A 1989, pag. 975).
( 4 ) V. art. 18 e allegato IV del regolamento granducale del 16 ottobre 1993 (Mémorial A 1993, pag. 1668).
( 5 ) È opportuno qui ricordare che l'ipotesi del distacco temporaneo di lavoratori è stata presa in considerazione dal legislatore comunitario in matena di sicurezza sociale, più precisamente dall'art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [v. versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 — GU L 230, pag. 6]. Tale norma non è tutuvia applicabile al caso che ci occupa, atteso che l'art. 1, lett. j), dello stesso regolamento esclude dal suo campo di applicazione le normative di origine convenzionale, anche qualora siano rese obbligatorie per legge. In ogni caso, poi, sono qui in discussione non dei contributi previdenziali, bensì dei contributi aventi come scopo di integrare il salario.
( 6 ) V. sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62 e 63/81, Seco e Desquenne & Giral (Racc. pag. 223); sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I-1417); nonché sentenza 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst (Racc. pag. I-3803). A differenza del caso che ci occupa, in cui i lavoratori distaccati sono cittadini comunitari, nei casi appena ricordati si trattava invece di cittadini di paesi terzi, ovvero ancora soggetti a regime transitorio (Rush Portuguesa).
( 7 ) Sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12).
( 8 ) V., ad esempio, sentenze 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-659, punti 14 e 15); causa C-180/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-709, punti 17 e 18); e causa C-198/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-727, punti 18 e 19).
( 9 ) Ricordo per completezza che tale normativa è oggetto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dello Stato belga con lettera di messa in mora del 7 gennaio 1993. La Commissione, come chiarito dalla stessa, ha tuttavia sospeso tale procedura in considerazione della pendenza del presente procedimento.
( 10 ) In tal senso v. sentenza 9 agosto 1994, Vander Elst, ciuta, punto 23; e già sentenza 27 marzo 1990, Rush Portuguesa, citata, punto 18; nonché sentenza 3 febbraio 1982, Seco e Desquenne & Girai, citata, punto 14.
( 11 ) Al riguardo, ricordo che è attualmente in discussione una proposu di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione e concernente appunto il disucco di lavoratori nel quadro della presuzione di servizi (v. la proposta modificata in GU C 187 del 9.7.1993, pag. 5). Tale proposta di direttiva ha appunto come scopo di coordinare le legislazioni degli Suri membri in modo da definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della protezione minima da rispettare nel paese ospite da parte del datore di lavoro che distacca dipendenti per svolgere un lavoro temporaneo nel territorio di uno Suto dove 1 servizi vengono forniti (v. 17° ‘considerando’ della proposta modificata).
( 12 ) Sentenza Seco e Desquenne & Girai, citata, punto 14.
( 13 ) Una siffatta condizione, il cui scopo evidente è di evitare che doppi controlli (inutili) e duplicazioni di oneri intralcino ingiustificatamente la circolazione dei servizi, costituisce, ancora una volta, una (diversa) applicazione del principio di proporzionalità. È così che la Corte ha affermato, ad esempio, che il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi implica che lo Stato membro destinatario della prestazione «tenga conto della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per quel che riguarda l'esercizio della sua attività nello Stato membro dove è stabilito» (sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305). Stessa soluzione si rinviene nella sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite 110 e 111/78, Van Wesemael (Racc. pag. 35), nonché nella sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Race. pag. 3755, punto 27).
( 14 ) Sentenza 3 febbraio 1982, Seco e Desquenne & Giral, citata, punto 9.
( 15 ) In tal senso v. sentenza 27 marzo 1990, Rush Portuguesa, citata, punto 12; nonché sentenza 9 agosto 1994, Vander Elst, citata, punti 18-21.
( 16 ) In tal senso v. sentenza 9 agosto 1994, Vander Elst, ciuta, punto 25.
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