CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 12 ottobre 1995 ( *1 )
1.
Con ordinanza del 6 ottobre 1994, il Kriminalretten di Frederikshavn, in Danimarca, ha posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1)
Se l'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci, vada interpretato nel senso che la fiamma o segnale d'ispezione descritto nell'allegato I del regolamento debba essere inalberato dalle imbarcazioni di abbordo (canotti pneumatici) ovvero sia sufficiente che sia inalberato dalla nave su cui sono imbarcate, nella fattispecie la “Nordjylland”.
Qualora le dette imbarcazioni non debbano inalberare il simbolo, non è richiesta la soluzione della seconda questione pregiudiziale.
In caso contrario,
2)
Se l'eventuale inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 2 abbia rilevanza giuridica per imporre al capitano di una nave, ai sensi dell'art. 3, di ottemperare agli ordini della competente autorità, e in caso affermativo quale rilevanza».
2.
Gli antefatti della causa principale possono essere così succintamente descritti. Il sig. Finn Ohrt, capitano del peschereccio «Actinia», navigava nelle acque del Kettegat settentrionale quando veniva avvicinato dal gommone di abbordo della nave «Nordjylland» per essere sottoposto ad ispezione nel corso dei controlli sui pescherecci. Il signor Finn Ohrt proseguiva la rotta, incurante dei reiterati segnali di arresto immediato che gli venivano inoltrati, per il tramite sia della radio, sia di segnali luminosi.
In conseguenza di tale episodio, il sig. Finn Ohrt è ora perseguito in sede penale per violazione dell'art. 6, n. 3, del decreto del ministero della Pesca del 10 dicembre 1992, n. 975, conformemente all'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione20 maggio 1987, n. 1382 ( 1 ) (nel prosieguo: il «regolamento»), che stabilisce le modalità applicative per le ispezioni di pescherecci. Tale ultima norma prevede, infatti, che «un rappresentante dell'autorità competente di uno Stato membro può ingiungere al capitano della nave da ispezionare di fermarsi, di manovrare o di agire in altro modo, al fine di facilitare l'accesso a bordo».
Nell'ordinanza di rinvio è detto che il gommone di abbordo che ha avvicinato l'«Acti-nia» non recava esposto il segno di identificazione previsto all'art. 2 del regolamento, a norma del quale «le navi impegnate in attività di ispezione devono inalberare, in maniera chiaramente visibile, una fiamma o un segnale conformemente all'allegato I». Tale vessillo era stato issato solo sul battello principale «Nordjylland». Quest'ultima imbarcazione si trovava tuttavia fuori della portata visiva dell'«Actinia» a varie miglia nautiche di distanza. Il giudice remittente chiede quindi alla Corte se l'obbligo di esporre il vessillo sussista anche per la scialuppa che procede all'ispezione ovvero solo per il battello principale e, in caso di risposta affermativa, se la mancata esposizione di tale segno di identificazione abbia qualche incidenza sull'obbligo di ottemperare ad un ordine di fermata o altro eventuale ordine impartito ai pescherecci ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
3.
Quanto al primo quesito — se, cioè, il vessillo debba essere inalberato anche sul canotto di abbordo — la Commissione propone una risposta negativa.
Tale soluzione è essenzialmente argomentata in base al rilievo che la scialuppa opera come imbarcazione non autonoma, bensì accessoria, rispetto al battello principale, il quale ultimo sarebbe dunque l'unica «nave d'ispezione», soggetta all'obbligo di esporre il vessillo ai sensi dell'art. 2 del regolamento.
L'argomento ora esposto non merita, a mio avviso, di essere accolto. La Commissione trascura, infatti, che la norma comunitaria in discorso ha l'essenziale finalità di rendere immediatamente riconoscibili le navi adibite alla vigilanza sui pescherecci. Il contrassegno convenzionale deve essere esposto in modo da risultare «chiaramente visibile»: la ratio della disposizione è, quindi, evidentemente quella di sancire un uniforme criterio di «esteriorità» per l'identificazione dei natanti destinati all'ispezione dei pescherecci.
Quanto, poi, al canotto di abbordo, non è esatto che esso sia ai nostri fini da considerare come non autonomo dall'imbarcazione principale, con il risultato, riferivo sopra, che l'obbligo di issare il vessillo sarebbe previsto esclusivamente con riferimento a quest'ultima. Tra l'uno e l'altro natante vi è, semmai, un rapporto di servizio, nel senso che il canotto serve alle stesse attività della nave di provenienza. In effetti, nel momento in cui esso è calato in mare e ne solca le acque, il canotto di abbordo adempie, autonomamente, alla destinazione funzionale dell'imbarcazione principale, che è nel nostro caso quella ispettiva. Il che però non esclude, ma, al contrario, implica, che anche al canotto si applichino i criteri di identificazione dettati, in via generale, dal regolamento comunitario per tutti i natanti impegnati nell'attività ispettiva. È, poi, appena il caso di aggiungere che le ridotte dimensioni del canotto non ostano in alcun modo alla sua qualificazione come «nave da ispezione». Secondo una consolidata tradizione del diritto marittimo, un natante è infatti qualificabile come nave a prescindere dalle sue dimensioni ( 2 ).
Ricompreso il canotto di abbordo nella nozione di nave da ispezione, come io credo si debba, ne consegue necessariamente che esso è tenuto ad esporre il segno convenzionale di riconoscimento non diversamente dal battello di provenienza. Se così non fosse, del resto, il chiaro intento dell'art. 2 rimarrebbe frustrato. Tale disposizione va letta in stretta connessione con il n. 1 dell'art. 3 dello stesso regolamento, secondo il quale la competente autorità dello Stato membro può ingiungere al capitano della nave da pesca di fermarsi, manovrare od agire in altro modo che possa occorrere per facilitare l'accesso a bordo. Gli ordini emanati dall'autorità, ed i corrispondenti obblighi di condotta per il capitano della nave da pesca, sono, fuor di dubbio, previsti in ragione dall'apposito regime di segnalazione, che vale per qualsiasi attività ispettiva in corso. L'ispezione va dunque segnalata nelle forme prescritte, quale che sia il mezzo con cui la si esplica. Non importa, ai fini della norma comunitaria da applicare, se si tratta di un canotto o dell'imbarcazione principale.
4.
Il giudice a quo chiede poi alla Corte — ed è il secondo quesito pregiudiziale — se la mancata esposizione del vessillo di riconoscimento possa incidere sull'obbligo di conformarsi ad un ordine di fermata, o ad altro ordine di manovra o condotta, connesso con l'ispezione di pescherecci. Più precisamente, la Corte è qui chiamata a vedere se il capitano di un battello da pesca possa, per giustificare l'inosservanza degli ordini impartitigli ai sensi dell'art. 3 del regolamento, addurre che l'autorità ispettiva non si era fatta riconoscere come tale mediante i rituali simboli di identificazione.
La Commissione ed il governo danese hanno dedotto che la mancata esposizione del segnale di riconoscimento non basta ad esimere il responsabile di un battello da pesca dal dovere di ottemperare agli ordini promananti dall'autorità ispettiva. Quel che occorre, secondo la tesi ora richiamata, è accertare in ciascun caso concreto se il responsabile del battello abbia, oppur no, conoscenza della qualifica di chi impartisce l'ordine. Ai fini di tale indagine, la mancata esposizione del vessillo non avrebbe, di per sé, rilievo decisivo. Si tratterebbe solo di uno degli elementi di valutazione che il giudice deve tenere in conto per appurare se una tale conoscenza sussiste nella specie.
Nel nostro caso, risulterebbe dall'ordinanza di rinvio che il signor Finn Ohrt era ben consapevole della provenienza del canotto di abbordo da una nave di ispezione. Egli avrebbe perciò scientemente violato il dovere impostogli dall'art. 3 e non potrebbe quindi invocare, a propria giustificazione, il mancato rispetto, da parte del battello in concreto adibito all'ispezione, delle modalità di identificazione prescritte dall'art. 2. La Commissione fa poi valere, ad abundantiam, che il sig. Finn Ohrt non avrebbe nemmeno rispettato l'obbligo di sintonizzarsi sul canale 16 VHF, precludendo così alla Nordjylland la possibilità di impartirgli istruzioni via radio. Tale comportamento costituirebbe, già di per sé, una violazione dell'obbligo di collaborare all'ispezione, posto in via generale dall'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241 ( 3 ).
5.
Che dire degli argomenti sopra riferiti? In primo luogo, la circostanza che il sig. Finn Ohrt conoscesse, oppur no, la qualifica del canotto di abbordo costituisce un mero elemento di fatto, rilevante, se si vuole, nell'ambito del giudizio di merito che si svolgerà innanzi al giudice nazionale, ma inidoneo, a mio avviso, a condizionare il giudizio interpretativo di questa Corte.
Quanto, poi, al preteso obbligo di sintonizzarsi sul canale 16 VHF, va rilevato che un dovere siffatto non risulta in alcun modo imposto al capitano del peschereccio dall'ordinamento comunitario ( 4 ). Né si può dire che tale dovere costituisce un collorario dell'obbligo di collaborare con le autorità procedenti all'ispezione autonomamente sancito dall'art. 2 del regolamento n. 2241/87. La questione interpretativa posta dal giudice danese concerne esclusivamente le disposizioni del regolamento n. 1382/87. Per l'applicazione di queste ultime, l'obbligo di cooperare con le autorità sussiste nei limiti in cui è stato previsto che il capitano della nave si conformi agli ordini emanati in sede di ispezione: è chiaro tuttavia che tale obbligo sorge secondo il regolamento comunitario solo in quanto l'interessato possa riconoscere — o comunque conosca — la qualifica dell'autorità ispettiva.
A parte le precisazioni ora fatte, la posizione della Commissione e del governo danese — seppure, come dirò, condivisibile nel merito — non è tuttavia compiutamente motivata. È una tesi che muove, in sostanza, dall'assunto secondo cui il responsabile di un battello da pesca è tenuto ad ottemperare agli ordini in questione in ogni caso in cui, nonostante la mancata esposizione del segnale di ispezione, esso sia comunque a conoscenza della qualifica di colui che lo ha impartito. Se così è, resta però un punto essenziale da chiarire, perché la risposta al quesito in esame risulti correttamente impostata. Occorre, in via generale, stabilire se, ai sensi del regolamento, la conoscenza della destinazione di un battello od altro natante destinato all'attività ispettiva debba ritenersi esclusa per il semplice fatto che l'autorità competente manchi di esporre il rituale contrassegno di identificazione, o se essa possa, invece, venire acquisita dagli interessati anche per altra via. Per tenere sott'occhio il caso di specie, solo se si accede a quest'ultimo punto di vista sarebbe, infatti, lecito riconoscere alle autorità danesi la possibilità di dimostrare che, pur in mancanza del prescritto contrassegno, il signor Finn Ohrt era comunque venuto a conoscenza della loro qualifica.
6.
La risposta al quesito qui considerato non può che risultare da un approfondimento esegetico dell'art. 2. Tale norma, come si è visto, risponde alla finalità di rendere la qualifica del natante conoscibile coram populo. Una volta che a tale qualifica è stata data pubblicità mediante la rituale esposizione del vessillo nessuno potrà fingere di ignorarla: la conoscibilità della predetta qualifica viene in tal caso considerata dal legislatore comunitario come conoscenza legale. In altri termini, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento, il battello di pesca non può in alcun modo sottrarsi agli obblighi connessi con lo svolgimento dell'ispezione.
Quid iuris, tuttavia, quando l'autorità ispettiva non si sia fatta previamente riconoscere nei modi prescritti dal regolamento? Qui due ipotesi alternative sono astrattamente proponibili in sede di interpretazione.
a)
Secondo un primo punto di vista, l'esposizione del vessillo è mezzo sufficiente, ma non anche necessario, per provare la qualifica dell'autorità ispettiva. La conoscenza di tale qualifica potrebbe quindi essere tratta dall'interessato aliunde. Alla mancata esposizione del vessillo verrebbe, se mai, riconnessa una presunzione di non conoscenza della qualifica. Tale presunzione potrebbe, però, essere superata con la prova, da parte delle autorità competenti, della conoscenza che della qualifica da loro rivestita l'interessato risulti di avere, comunque, effettivamente acquisita (presunzione iuris tantum).
b)
In senso contrario, potrebbe ritenersi che le modalità prescritte dall'art. 2 del regolamento costituiscono il mezzo necessario e sufficiente — e cioè il solo mezzo legalmente consentito — per identificare le navi di ispezione. Dopo di che, il mancato rispetto di tali modalità impedirebbe alle competenti autorità di opporre che l'interessato aveva conoscenza della qualifica da esse rivestita. Si avrebbe, così, una presunzione di non conoscenza della qualifica che non ammette prova contraria (presunzione iuris et de iure).
7.
Ritengo, per parte mia, che, fra le due tesi, quella esposta sub a) risponda meglio alla ratio dell'art. 2 del regolamento. Tale norma si limita a predisporre una modalità tipica ed uniforme di identificazione delle navi destinate all'attività ispettiva. Dal rispetto delle modalità ivi prescritte, si è visto in precedenza, scaturisce una presunzione assoluta di conoscenza della qualifica attribuita all'autorità ispettiva. Ecco perché la qualifica, se è riconoscibile come prescrive il regolamento, si reputa legalmente conosciuta. Ciò non significa, però, che, quando il canotto di bordo non reca il vessillo regolamentare, e non può quindi essere riconosciuto a prima vista per quello che è, esso cessa, agli occhi del diritto comunitario, di servire alla funzione ispettiva cui è destinato e viene, una volta per tutte, spogliato della veste dell'autorità che deve esser fatta valere nei confronti del peschereccio da ispezionare. Quel che importa, in definitiva, è che il responsabile del battello da pesca abbia comunque conoscenza della qualifica di coloro che procedono all'ispezione. Se il vessillo è ritualmente esposto, tale conoscenza, dicevo sopra, è presunta. Diversamente, essa andrà dimostrata dall'autorità competente. Spetta al giudice nazionale stabilire quali sono i mezzi di prova ammessi. Il regolamento comunitario in esame non pone ai responsabili dei battelli alcun obbligo di acquisire la conoscenza delle navi da ispezione che non esibiscono l'apposito vessillo; ed è per questo che la effettiva conoscenza della destinazione funzionale del canotto di abbordo deve essere dimostrata dalle autorità ispettive, tolto beninteso il caso in cui, grazie all'esibizione del rituale vessillo, essa è presunta. È solo tale conoscenza che giustifica la previsione degli obblighi di condotta e manovra della nave da pesca, in conformità degli ordini impartiti ai fini dell'ispezione, dalle autorità competenti, con le quali il responsabile del peschereccio è tenuto a cooperare. In conclusione: le disposizioni comunitarie in esame vanno intese nel senso che tutte le imbarcazioni destinate alle attività ispettive esibiscano il rituale vessillo, ma che d'altra parte non sia consentito ai responsabili dei pescherecci di disattendere gli ordini impartiti dalle autorità a bordo delle navi da ispezione della cui qualifica l'interessato risulti essere comunque venuto a conoscenza.
8.
In considerazione di quanto sopra esposto, propongo quindi alla Corte di rispondere nel seguente modo ai quesiti posti dal Kriminal- og Skifteretten di Frederikshavn:
«Un canotto di abbordo, qualora proceda ad un'ispezione, è da ricomprendere nella nozione di “nave da ispezione” ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, ed è pertanto tenuto ad esporre il segno convenzionale di riconoscimento prescritto da tale norma.
Il responsabile di un battello da pesca non è tenuto ad ottemperare ad un ordine di arresto o altro ordine impartitogli ai sensi dell'art. 3 del regolamento da una nave da ispezione se non conosceva la qualifica del richiedente. Una tale conoscenza sussiste se l'autorità ispettiva espone il rituale contrassegno di identificazione di cui all'art. 2. In mancanza, vige una presunzione relativa di ignoranza della suddetta qualifica, la quale si reputa non conosciuta salvo che le autorità competenti provino che l'interessato, nonostante la mancata esposizione del segnale di ispezione, ne era comunque a conoscenza».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 11. Conviene avvertire che la norma nazionale in cui è riprodotto l'art. 3, n. 1, del regolamento in questione è l'art. 137 del citato decreto del ministero danese della Pesca, e non invece l'art. 6, n. 3, come erroneamente indicato nell'ordinanza di rinvio. Si tratta però di un'imprecisione ininfluente.
( 2 ) Già gli antichi solevano dire che «navigii appellatione etiam rates continentur» (D. 43, 12, 1, 14); ligi a questo insegnamento giustinianeo, gli scrittori dei secoli XVI (Stracca), XVII (Stypmannus) e XVIII (Casaregis) affermavano che «sub vocabulo navis omnia navigiorum genera comprehen-duntur». Anche il Valin, «Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine», I, La Rochelle, 1776, 601, riteneva che «sous ces noms de navires ou autres bâtiments de mer sont comprises même les chaloupes (...)».
( 3 ) GU L 207 del 29.7.1987, pag. 1.
( 4 ) Né si può d'altra parte ritenere che tale dovere possa essere ricondotto alle disposizioni in tema di controllo che le autorità nazionali sono legittimate ad adottare ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2241/87, come è stato invece sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni. Tale preteso obbligo, infatti, è manifestamente estraneo alle previsioni di quella norma, che concerne invece le diverse ipotesi riguardanti la possibilità, per uno Stato membro, di subordinare l'attività di pesca al possesso di una licenza, ovvero di imporre ai pescherecci l'obbligo di conservare la documentazione relativa ad ispezioni già effettuate in altri Stati membri.
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